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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/10/2025, n. 929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 929 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2612/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. RD Di AL Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa RA ON Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2612/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'Avv. PULGA MARIA ELENA C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di separazione consensuale dei coniugi in data 20/02/2019, successivamente omologato dal Tribunale di Modena con decreto di omologazione n. cronol. 647/2019 pubblicato in data 27/02/2019;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
pagina 1 di 8 - atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n. 898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1. La figlia , maggiorenne non autosufficiente, resterà a vivere con la Per_1 madre nella ex casa coniugale sita in Castelfranco Emilia (MO), via Savioli n. 34, attualmente di proprietà di entrambi i coniugi, avendo il sig. da Parte_1 tempo trasferito altrove la propria residenza.
2.
Considerato che
la figlia ha raggiunto la maggiore età, frequenterà Per_1 liberamente entrambi i genitori;
tuttavia, in quanto studentessa, non è ancora economicamente indipendente, pertanto i genitori provvederanno al suo mantenimento.
3. Tenuto conto della disparità di reddito esistente tra le Parti (certificazione fiscale, doc. 7 e 8) e della maggiore disponibilità del sig. , questi Parte_1 continuerà a versare alla sig.ra , entro il giorno 5 di ogni mese Parte_2 mediante bonifico bancario, una somma mensile a titolo di contributo al mantenimento della figlia pari ad € 1.000,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT nazionali con verifica da compiersi ogni 1° gennaio a partire dal 1° gennaio 2027, e ciò fino a quando la figlia non abbia raggiunto una sua indipendenza economica. Le Parti concordano che il sig. rinunci, come Parte_1 di fatto rinuncia, agli eventuali assegni familiari spettanti per la figlia, riconoscendo alla moglie l'esclusivo diritto ad incassarli, obbligandosi sin da ora a sottoscrivere tutti i documenti a ciò necessari.
4. Quanto alle spese straordinarie, il sig. si impegna a sostenere in Parte_1 via esclusiva quelle relative all'istruzione di (tasse universitarie, libri di Per_1 testo, canone di locazione per studi fuori sede), a condizione che la figlia non pagina 2 di 8 risulti fuori corso con l'iscrizione universitaria;
in tal caso le suddette spese saranno suddivise al 50% tra i genitori;
saranno inoltre a totale carico del padre le spese annuali di bollo e assicurazione della vettura Audi A1 targata FF600VM, intestata al sig. , utilizzata dalla figlia;
Parte_1
5. Le restanti spese straordinarie che si rendessero necessarie per (ad Per_1 eccezione quindi di quanto previsto al punto 4), che dovranno essere preventivamente concordate fra i coniugi, saranno suddivise al 50% fra gli stessi;
le spese straordinarie dovranno essere sempre debitamente documentate da parte del coniuge che le ha sostenute, mediante esibizione all'altro dei giustificativi di spesa entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuto pagamento, pena la decadenza dal diritto di ottenerne il rimborso. Nei successivi 10 giorni la parte onerata sarà tenuta a rimborsare l'altra che ha anticipato la spesa, rimborso da effettuarsi eventualmente anche all'atto del versamento del contributo di mantenimento nel mese successivo alla ricezione della documentazione. Le parti concordano inoltre che il diritto di detrazione fiscale in merito alle suddette spese sarà riconosciuto in capo ai coniugi nella misura del 50% ciascuno;
pertanto gli stessi si impegnano a richiedere l'intestazione delle fatture/ricevute sempre a nome dei figli.
6. In caso di disaccordo sulla ripartizione delle spese e sulla qualifica di talune spese straordinarie, i coniugi accettano di riportarsi allo schema previsto dal protocollo del Tribunale di Modena che di seguito si riporta: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo (visite specialistiche prescritte dal medico curante, salvo concordare il nominativo dello specialista se la prestazione non viene erogata dal SSN;
accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
tickets sanitari, cure in emergenza non procrastinabili); spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo (cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
cure non convenzionali;
farmaci particolari); spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo (tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici sino alle scuole di secondo pagina 3 di 8 grado imposte da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico;
mensa); spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo (tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo (corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
viaggi e vacanze effettuate dal figlio con amici o vacanze studio, ricariche telefoniche). I genitori esprimeranno il proprio parere rispetto alla spesa straordinaria quando è richiesto il consenso entro un termine massimo di 5 giorni dall'interpello in forma scritta, tramite messaggi sms e whatsapp o posta elettronica, salvo che un termine inferiore si imponga per ragioni di urgenza e il silenzio potrà essere inteso come assenso implicito alla spesa.
7. La vettura Mercedes targata ES 792 YP, formalmente intestata al sig.
, ma di fatto utilizzata dalla signora diverrà di proprietà Parte_1 Pt_2 esclusiva di quest'ultima; le parti si impegnano a formalizzare il passaggio di proprietà entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, con spese a carico del sig. ; con l'occasione, il sig. si impegna altresì a Parte_1 Parte_1 riconoscere alla sig.ra la somma una tantum di € 2.000,00 quale Pt_2 contributo per l'aumento che subirà il premio assicurativo della polizza RCA, a seguito della voltura.
8. Nulla è dovuto a titolo di assegno di mantenimento all'uno o all'altro coniuge tenuto conto delle condizioni personali e patrimoniali dei medesimi, avendo ciascuno di loro mezzi adeguati per procurarsi quanto necessario al proprio personale sostentamento
9. Le parti, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare, convengono di far rientrare nelle condizioni di divorzio le attribuzioni patrimoniali, con relativo riconoscimento ad uno o ad entrambi della proprietà esclusiva di beni immobili descritti nei successivi articoli.
pagina 4 di 8 10. I coniugi danno atto: di essere comproprietari nella misura del 50% ciascuno dell'immobile sito in Castelfranco Emilia (MO), via Savioli n. 34 (visura, doc. 5); che nell'appartamento è rimasta a vivere la sig.ra di convenire quanto Pt_2 segue: il sig. si impegna a trasferire alla sig.ra Parte_1 Pt_2
, che si obbliga ad accettare, la piena proprietà dell'immobile predetto in
[...] ragione della propria metà indivisa (pari ad un mezzo); i coniugi concordano sin da ora, assumendo specifico obbligo, che il signor dovrà Parte_1 perfezionare il definitivo atto di cessione a favore di , che a sua Parte_2 volta si impegna ad accettare, con atto esecutivo dei patti di divorzio, da stipularsi avanti il Notaio di fiducia che la sig.ra indicherà; la sig.ra Pt_2 Pt_2 si obbliga, con la sottoscrizione del presente ricorso, a comunicare al marito, con un preavviso di almeno quindici giorni, sede, giorno e ora della stipula, che dovrà essere conclusa entro un mese dalla comunicazione, a mezzo pec, ad opera del
Tribunale di Modena, ai legali delle parti, della sentenza di divorzio. Le spese e le imposte che saranno dovute per il detto trasferimento saranno ad esclusivo carico della moglie, come del pari il compenso del Notaio ed ogni costo e onere per la produzione di ogni documentazione, che le parti si onerano di far pervenire al
Notaio rogante, necessaria al suddetto trasferimento immobiliare.
11. La quota di 1/2 di piena proprietà detenuta dal marito è relativa, come detto, alla porzione del fabbricato civile ad uso abitazione con annessa area cortiliva esclusiva pertinenziale di superficie inferiore a mq. 5000 (cinquemila), posto in
Comune di Castelfranco Emilia (MO), via Savioli n. 34, Modena, e consistente in:
a) al piano terra: portico, ingresso, w.c., cantina, autorimessa, scala per accedere al piano superiore ed area cortiliva esclusiva pertinenziale;
b) al piano primo: pranzo, cucina, disimpegno bagno, balcone e scala per accedere al piano superiore e inferiore;
c) al piano secondo: disimpegno, tre camere da letto, bagno e scala per accedere al piano inferiore;
il tutto confinato con: corte comune, ragioni Galletti-Gombia, beni Opera Pia Savioli, corte comune del condominio
“Primavera” di via Savioli n. 26, beni Masetti.
12. Detta porzione immobiliare è attualmente identificata al N.C.E.U. del Comune di Castelfranco Emilia (MO) in virtù di tipo mappale frazionamento prot. N. 16181
pagina 5 di 8 del 12 febbraio 1996, denuncia di accatastamento mod. D) prot. N. 1906 del 21 marzo 1996 in atti dal 26 marzo 1996 ed elaborato planimetrico a corredo redatto in riferimento all'indicato tipo mappale, alla partita 5069, foglio 30 con i mappali:
87 sub. 12 via Savioli n. 34 p. T-1-2-Cat. A/2 cl. 3 v. 7 RCL. 686,89; 87 sub. 13 via Savioli n. 34 p.T Cat. C/6 cl. 6 mq. 29 RCL 85,37; 87 sub. 4 B.N.C. area cortiliva di pertinenza esclusiva ai sub. 12-13.
13. Rientrano nell'atto di trasferimento i proporzionali diritti di comproprietà sulle parti ed enti comuni del fabbricato per legge, titolo o destinazione, ed in particolare sulla corte comune identificata nell'elaborato planimetrico sopra citato a foglio 30 con il mappale: 87 sub. 3 B.C.N.C. corte comune ai sub. 8-9-10-11-12 et 13 e la quota di 71,75/1000 (settantuno virgola settantacinque millesimi) su terreno limitrofo destinato ad accesso e recesso dalla via Savioli e a parcheggi di urbanizzazione primaria relativi al terreno identificato dai mappali 82-74-75-77 identificato al N.C.T. del Comune di Castelfranco Emilia alla partita 8784 a foglio
30 con il mappale 76 di are 4.53 RDL 7.370 RAL. 8.154.
14. Le parti danno atto di avere acquistato la quota di 1/2 ciascuno di piena proprietà della porzione di fabbricato civile sopra descritta con rogito di compravendita a ministero Notaio dott.ssa del 17/12/1996 Persona_2 rep. 36081/8659, registrato a Modena il 07/01/1997, con domanda di voltura presentata all'UTE di Modena il 10-4-1997 al n. 4524 (e trascritto alla
Conservatoria di Bologna in data 08.01.1997 al n. 25-745-613 (doc. 6).
15. Parte cedente garantirà, al momento del trasferimento, che la quota della porzione immobiliare le appartiene in piena proprietà, così come risulta dall'atto notarile suddetto.
16. Le parti ribadiscono che il trasferimento immobiliare avviene per causa di divorzio, con tutti i patti descritti nel rogito di provenienza da aversi qui come integralmente riportati, ed ha come volontà dei coniugi di risolvere la crisi coniugale. Le parti, sin da ora, indicano essere loro intendimento richiedere al
Notaio rogante l'atto esecutivo dei patti di divorzio, in punto all'acquisto della quota pari al 50% della già casa familiare di cui, allo stato, è intestatario il pagina 6 di 8 marito, l'applicazione dei benefici fiscali previsti ex lege per i trasferimenti immobiliari perfezionati per causa di divorzio.
17. Con la cessione della quota parte di proprietà dal signor Parte_1 alla sig.ra questa diventerà piena proprietaria della porzione Parte_2 immobiliare sopra descritta.
18. Per espressa ed irrevocabile volontà negoziale delle parti, che le stesse confermano con la sottoscrizione del presente ricorso, il presente atto e, dunque,
l'emananda sentenza di divorzio, in punto all'obbligo di cessione, ad opera del signor (quale cedente) a favore della signora Parte_1 Parte_2
(quale cessionaria), ha natura e carattere di contratto preliminare immobiliare e l'atto notarile costituirà atto esecutivo dei presenti accordi di divorzio.
19. Per accordo tra le parti, le spese legali di questo procedimento di divorzio saranno sostenute interamente e in via esclusiva dal sig. .” Parte_1
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole maggiorenne non economicamente indipendente, e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc. civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1° dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a GUIGLIA il 23/06/1996 fra , nato a [...]
ST IA (MO) il 28/04/1963 e , nata a [...]_2 pagina 7 di 8 (MO) il 24/02/1967 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di GUIGLIA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 1996 Atto n. 3 Parte II Serie A
III - Dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto
Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre
2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 15/10/2025
Il Giudice estensore
RA ON
Il Presidente
RD Di AL
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. RD Di AL Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa RA ON Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2612/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'Avv. PULGA MARIA ELENA C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di separazione consensuale dei coniugi in data 20/02/2019, successivamente omologato dal Tribunale di Modena con decreto di omologazione n. cronol. 647/2019 pubblicato in data 27/02/2019;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
pagina 1 di 8 - atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n. 898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1. La figlia , maggiorenne non autosufficiente, resterà a vivere con la Per_1 madre nella ex casa coniugale sita in Castelfranco Emilia (MO), via Savioli n. 34, attualmente di proprietà di entrambi i coniugi, avendo il sig. da Parte_1 tempo trasferito altrove la propria residenza.
2.
Considerato che
la figlia ha raggiunto la maggiore età, frequenterà Per_1 liberamente entrambi i genitori;
tuttavia, in quanto studentessa, non è ancora economicamente indipendente, pertanto i genitori provvederanno al suo mantenimento.
3. Tenuto conto della disparità di reddito esistente tra le Parti (certificazione fiscale, doc. 7 e 8) e della maggiore disponibilità del sig. , questi Parte_1 continuerà a versare alla sig.ra , entro il giorno 5 di ogni mese Parte_2 mediante bonifico bancario, una somma mensile a titolo di contributo al mantenimento della figlia pari ad € 1.000,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT nazionali con verifica da compiersi ogni 1° gennaio a partire dal 1° gennaio 2027, e ciò fino a quando la figlia non abbia raggiunto una sua indipendenza economica. Le Parti concordano che il sig. rinunci, come Parte_1 di fatto rinuncia, agli eventuali assegni familiari spettanti per la figlia, riconoscendo alla moglie l'esclusivo diritto ad incassarli, obbligandosi sin da ora a sottoscrivere tutti i documenti a ciò necessari.
4. Quanto alle spese straordinarie, il sig. si impegna a sostenere in Parte_1 via esclusiva quelle relative all'istruzione di (tasse universitarie, libri di Per_1 testo, canone di locazione per studi fuori sede), a condizione che la figlia non pagina 2 di 8 risulti fuori corso con l'iscrizione universitaria;
in tal caso le suddette spese saranno suddivise al 50% tra i genitori;
saranno inoltre a totale carico del padre le spese annuali di bollo e assicurazione della vettura Audi A1 targata FF600VM, intestata al sig. , utilizzata dalla figlia;
Parte_1
5. Le restanti spese straordinarie che si rendessero necessarie per (ad Per_1 eccezione quindi di quanto previsto al punto 4), che dovranno essere preventivamente concordate fra i coniugi, saranno suddivise al 50% fra gli stessi;
le spese straordinarie dovranno essere sempre debitamente documentate da parte del coniuge che le ha sostenute, mediante esibizione all'altro dei giustificativi di spesa entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuto pagamento, pena la decadenza dal diritto di ottenerne il rimborso. Nei successivi 10 giorni la parte onerata sarà tenuta a rimborsare l'altra che ha anticipato la spesa, rimborso da effettuarsi eventualmente anche all'atto del versamento del contributo di mantenimento nel mese successivo alla ricezione della documentazione. Le parti concordano inoltre che il diritto di detrazione fiscale in merito alle suddette spese sarà riconosciuto in capo ai coniugi nella misura del 50% ciascuno;
pertanto gli stessi si impegnano a richiedere l'intestazione delle fatture/ricevute sempre a nome dei figli.
6. In caso di disaccordo sulla ripartizione delle spese e sulla qualifica di talune spese straordinarie, i coniugi accettano di riportarsi allo schema previsto dal protocollo del Tribunale di Modena che di seguito si riporta: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo (visite specialistiche prescritte dal medico curante, salvo concordare il nominativo dello specialista se la prestazione non viene erogata dal SSN;
accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
tickets sanitari, cure in emergenza non procrastinabili); spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo (cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
cure non convenzionali;
farmaci particolari); spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo (tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici sino alle scuole di secondo pagina 3 di 8 grado imposte da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico;
mensa); spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo (tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo (corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
viaggi e vacanze effettuate dal figlio con amici o vacanze studio, ricariche telefoniche). I genitori esprimeranno il proprio parere rispetto alla spesa straordinaria quando è richiesto il consenso entro un termine massimo di 5 giorni dall'interpello in forma scritta, tramite messaggi sms e whatsapp o posta elettronica, salvo che un termine inferiore si imponga per ragioni di urgenza e il silenzio potrà essere inteso come assenso implicito alla spesa.
7. La vettura Mercedes targata ES 792 YP, formalmente intestata al sig.
, ma di fatto utilizzata dalla signora diverrà di proprietà Parte_1 Pt_2 esclusiva di quest'ultima; le parti si impegnano a formalizzare il passaggio di proprietà entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, con spese a carico del sig. ; con l'occasione, il sig. si impegna altresì a Parte_1 Parte_1 riconoscere alla sig.ra la somma una tantum di € 2.000,00 quale Pt_2 contributo per l'aumento che subirà il premio assicurativo della polizza RCA, a seguito della voltura.
8. Nulla è dovuto a titolo di assegno di mantenimento all'uno o all'altro coniuge tenuto conto delle condizioni personali e patrimoniali dei medesimi, avendo ciascuno di loro mezzi adeguati per procurarsi quanto necessario al proprio personale sostentamento
9. Le parti, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare, convengono di far rientrare nelle condizioni di divorzio le attribuzioni patrimoniali, con relativo riconoscimento ad uno o ad entrambi della proprietà esclusiva di beni immobili descritti nei successivi articoli.
pagina 4 di 8 10. I coniugi danno atto: di essere comproprietari nella misura del 50% ciascuno dell'immobile sito in Castelfranco Emilia (MO), via Savioli n. 34 (visura, doc. 5); che nell'appartamento è rimasta a vivere la sig.ra di convenire quanto Pt_2 segue: il sig. si impegna a trasferire alla sig.ra Parte_1 Pt_2
, che si obbliga ad accettare, la piena proprietà dell'immobile predetto in
[...] ragione della propria metà indivisa (pari ad un mezzo); i coniugi concordano sin da ora, assumendo specifico obbligo, che il signor dovrà Parte_1 perfezionare il definitivo atto di cessione a favore di , che a sua Parte_2 volta si impegna ad accettare, con atto esecutivo dei patti di divorzio, da stipularsi avanti il Notaio di fiducia che la sig.ra indicherà; la sig.ra Pt_2 Pt_2 si obbliga, con la sottoscrizione del presente ricorso, a comunicare al marito, con un preavviso di almeno quindici giorni, sede, giorno e ora della stipula, che dovrà essere conclusa entro un mese dalla comunicazione, a mezzo pec, ad opera del
Tribunale di Modena, ai legali delle parti, della sentenza di divorzio. Le spese e le imposte che saranno dovute per il detto trasferimento saranno ad esclusivo carico della moglie, come del pari il compenso del Notaio ed ogni costo e onere per la produzione di ogni documentazione, che le parti si onerano di far pervenire al
Notaio rogante, necessaria al suddetto trasferimento immobiliare.
11. La quota di 1/2 di piena proprietà detenuta dal marito è relativa, come detto, alla porzione del fabbricato civile ad uso abitazione con annessa area cortiliva esclusiva pertinenziale di superficie inferiore a mq. 5000 (cinquemila), posto in
Comune di Castelfranco Emilia (MO), via Savioli n. 34, Modena, e consistente in:
a) al piano terra: portico, ingresso, w.c., cantina, autorimessa, scala per accedere al piano superiore ed area cortiliva esclusiva pertinenziale;
b) al piano primo: pranzo, cucina, disimpegno bagno, balcone e scala per accedere al piano superiore e inferiore;
c) al piano secondo: disimpegno, tre camere da letto, bagno e scala per accedere al piano inferiore;
il tutto confinato con: corte comune, ragioni Galletti-Gombia, beni Opera Pia Savioli, corte comune del condominio
“Primavera” di via Savioli n. 26, beni Masetti.
12. Detta porzione immobiliare è attualmente identificata al N.C.E.U. del Comune di Castelfranco Emilia (MO) in virtù di tipo mappale frazionamento prot. N. 16181
pagina 5 di 8 del 12 febbraio 1996, denuncia di accatastamento mod. D) prot. N. 1906 del 21 marzo 1996 in atti dal 26 marzo 1996 ed elaborato planimetrico a corredo redatto in riferimento all'indicato tipo mappale, alla partita 5069, foglio 30 con i mappali:
87 sub. 12 via Savioli n. 34 p. T-1-2-Cat. A/2 cl. 3 v. 7 RCL. 686,89; 87 sub. 13 via Savioli n. 34 p.T Cat. C/6 cl. 6 mq. 29 RCL 85,37; 87 sub. 4 B.N.C. area cortiliva di pertinenza esclusiva ai sub. 12-13.
13. Rientrano nell'atto di trasferimento i proporzionali diritti di comproprietà sulle parti ed enti comuni del fabbricato per legge, titolo o destinazione, ed in particolare sulla corte comune identificata nell'elaborato planimetrico sopra citato a foglio 30 con il mappale: 87 sub. 3 B.C.N.C. corte comune ai sub. 8-9-10-11-12 et 13 e la quota di 71,75/1000 (settantuno virgola settantacinque millesimi) su terreno limitrofo destinato ad accesso e recesso dalla via Savioli e a parcheggi di urbanizzazione primaria relativi al terreno identificato dai mappali 82-74-75-77 identificato al N.C.T. del Comune di Castelfranco Emilia alla partita 8784 a foglio
30 con il mappale 76 di are 4.53 RDL 7.370 RAL. 8.154.
14. Le parti danno atto di avere acquistato la quota di 1/2 ciascuno di piena proprietà della porzione di fabbricato civile sopra descritta con rogito di compravendita a ministero Notaio dott.ssa del 17/12/1996 Persona_2 rep. 36081/8659, registrato a Modena il 07/01/1997, con domanda di voltura presentata all'UTE di Modena il 10-4-1997 al n. 4524 (e trascritto alla
Conservatoria di Bologna in data 08.01.1997 al n. 25-745-613 (doc. 6).
15. Parte cedente garantirà, al momento del trasferimento, che la quota della porzione immobiliare le appartiene in piena proprietà, così come risulta dall'atto notarile suddetto.
16. Le parti ribadiscono che il trasferimento immobiliare avviene per causa di divorzio, con tutti i patti descritti nel rogito di provenienza da aversi qui come integralmente riportati, ed ha come volontà dei coniugi di risolvere la crisi coniugale. Le parti, sin da ora, indicano essere loro intendimento richiedere al
Notaio rogante l'atto esecutivo dei patti di divorzio, in punto all'acquisto della quota pari al 50% della già casa familiare di cui, allo stato, è intestatario il pagina 6 di 8 marito, l'applicazione dei benefici fiscali previsti ex lege per i trasferimenti immobiliari perfezionati per causa di divorzio.
17. Con la cessione della quota parte di proprietà dal signor Parte_1 alla sig.ra questa diventerà piena proprietaria della porzione Parte_2 immobiliare sopra descritta.
18. Per espressa ed irrevocabile volontà negoziale delle parti, che le stesse confermano con la sottoscrizione del presente ricorso, il presente atto e, dunque,
l'emananda sentenza di divorzio, in punto all'obbligo di cessione, ad opera del signor (quale cedente) a favore della signora Parte_1 Parte_2
(quale cessionaria), ha natura e carattere di contratto preliminare immobiliare e l'atto notarile costituirà atto esecutivo dei presenti accordi di divorzio.
19. Per accordo tra le parti, le spese legali di questo procedimento di divorzio saranno sostenute interamente e in via esclusiva dal sig. .” Parte_1
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole maggiorenne non economicamente indipendente, e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc. civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1° dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a GUIGLIA il 23/06/1996 fra , nato a [...]
ST IA (MO) il 28/04/1963 e , nata a [...]_2 pagina 7 di 8 (MO) il 24/02/1967 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di GUIGLIA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 1996 Atto n. 3 Parte II Serie A
III - Dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto
Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre
2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 15/10/2025
Il Giudice estensore
RA ON
Il Presidente
RD Di AL
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