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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 03/04/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 03/04/2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 874/2024 R.G., promossa da:
, nata il [...] a [...], c.f , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. RAFFAELE ADDAMO DOMENICO , giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv.dott. FAZIO MARCO;
- resistente -
OGGETTO: post atp invalidità civile e handicap
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22/03/2024, esponeva: Parte_1
- Che aveva presentato istanza di ATP, di cui al n. R.G. 3408/22, per l'accertamento e il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità o in subordine l'assegno mensile di assistenza e l'handicap con connotazione di gravità;
- che, effettuata la CTU medico legale era stato accertato un grado di invalidità in misura non sufficiente all'ottenimento delle prestazioni richieste;
- che era stata depositata dichiarazione di dissenso;
- che l'insieme delle patologie da cui era affetta erano tali da comportare una invalidità totale o in misura pari o superiore al 74% e il riconoscimento dello status di portatore di handicap con connotazione di gravità sin dalla data della domanda amministrativa;
- che il c.t.u. non aveva ritenuto richiedere ulteriori approfondimenti diagnostici e aveva dato una motivazione non adeguata delle sue conclusioni.
Chiedeva pertanto, previo rinnovo della c.t.u., dichiararsi che versava in uno stato di minorazione tale da renderla totalmente invalida o in subordine in misura pari o superiore al 74% e meritevole del riconoscimento dello status di portatore di handicap con connotazione di gravità sin CP_ dalla data della domanda amministrativa, e condannarsi l' al riconoscimento del relativo requisito sanitario sin da quella data, con vittoria di spese e compensi. CP_ L' si costituiva eccependo l'inammissibilità del ricorso per carenza di specificità dei motivi posti a base dello stesso e l'infondatezza comunque nel merito per assenza del requisito sanitario nella data indicata dalla ricorrente.
Chiedeva, dunque il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi.
All'udienza odierna, a seguito della discussione la causa, istruita documentatamente e previo rinnovo/supplemento di CTU, veniva decisa con la presente sentenza emessa ex art. 429 c.p.c.
Oggetto della domanda in esame è costituito dalla pensione di inabilità, prevista dall'art. 12 della legge 118/71, assicurata “ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa” (100%).
La domanda subordinata ha invece ad oggetto il beneficio assistenziale dell'assegno mensile di invalidità, previsto dall'art. 13 della legge 118/71 e assicurato “Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 %, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste … con le stesse condizioni e modalità previste per
l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12”.
Nel merito, il c.t.u. nominato ha chiaramente illustrato al giudicante la condizione clinica di
, descrivendo dettagliatamente nell'elaborato, cui integralmente si rinvia, le Parte_1
patologie da cui la stessa risulta affetta, evidenziando la sua condizione di invalida civile al 70% sicché ad essa non compete la pensione di inabilità o l'assegno mensile di assistenza.
Le conclusioni del CTU meritano, pertanto, di essere pienamente condivise, in quanto espresse in esito ad un accurato esame e ad un'attenta valutazione della documentazione sanitaria, di cui è dato atto nelle esaustive e appropriate considerazioni medico-legali svolte nella relazione, che non vengono affatto scalfite dalle censure proposte dalla parte ricorrente.
Ancora, seppur nel silenzio del consulente, si ritiene, dalla stessa lettura dell'elaborato peritale, che non vi siano le condizioni per il riconoscimento dell'handicap con connotazione di gravità.
Per quanto riguarda la legge 104/92 si ricorda che nel riconoscimento dello stato di handicap viene presa in considerazione la difficoltà d'inserimento sociale dovuta alla patologia o menomazione riscontrata. Il concetto di handicap (legge 104/92) esprime quindi la condizione di svantaggio sociale che una persona presenta nei confronti delle altre persone ritenute normali e si differenzia dalla menomazione (fisica, psichica o sensoriale) che da quella condizione ne è la causa. In altre parole, lo stato di handicap per la sua valutazione tiene conto della difficoltà
d'inserimento sociale della persona disabile, difficoltà che è dovuta alla patologia o menomazione di cui una questa persona è affetta.
Pertanto, come si puo' ben dedurre dalle descrizioni delle infermità e delle patologie di cui è affetta l'attrice, sono delle minorazioni plurime che comportano solo parzialmente difficoltà di relazione e non determinano completamente un processo di svantaggio sociale e di emarginazione e quindi non assumono connotazione di gravità e non riducono l'autonomia personale dell'istante da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale ed in quella di relazione.
In definitiva, va dichiarato che non si trova nelle condizioni sanitarie Parte_1
legittimanti né la pensione di inabilità né l'assegno mensile di assistenza, né lo status di portatore di handicap con connotazione di gravità.
In presenza della dichiarazione ex art.152 disp.att. c.p.c., la ricorrente va esonerata dal pagamento delle spese del giudizio, ivi comprese quelle relative alla fase di ATP.
Restano a carico dell' le spese di CTU liquidate separatamente. CP_1
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' in persona del legale rappresentante Parte_1 CP_1
p.t., con ricorso depositato il 22/03/2024 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara che è invalida civile nella misura del 70% e non si trova Parte_1 nelle condizioni sanitarie legittimanti né la pensione di inabilità né l'assegno mensile di assistenza, né lo status di portatore di handicap con connotazione di gravità.
- Rigetta ogni altra domanda;
- Esonera la ricorrente dal pagamento delle spese di lite, ivi comprese quelle relative alla fase di atp;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate separatamente. CP_1
Così deciso in Patti, 03/04/2025.
Il Giudice
Pietro Paolo Arena