Decreto 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, decreto 27/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 168/2025
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA Terza Sezione Civile
Il consigliere designato, dott. ssa Antonella Romano,
-letti gli atti del procedimento n. 168/2025 Pt_1
[...]
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAFFO LUCA e Parte_2 P.IVA_1 dell'avv. SGUERSO FILIPPO LUIGI ( ); C.F._1
NEI CONFRONTI DI
, avente c.f. ; Controparte_1 P.IVA_2
-ritenuto che parte ricorrente ha proposto domanda di equa riparazione ex art. 3 L. n. 89/2001, in relazione al procedimento fallimentare, ivi specificato, procedimento nel quale è stata accolta la sua domanda di insinuazione nel marzo 2013;
-ritenuto che il procedimento è stato chiuso solo nel luglio 2024, con un ritardo di oltre cinque anni;
-ritenuto che appare congruo liquidare a parte ricorrente l'indennizzo di € 400 annui, non avendo essa dedotto circostanze, che consentano di presumere uno specifico disagio per il ritardo, tale da giustificare una maggiore liquidazione e l'applicazione dell'aumento richiesto;
-evidenziato, a questo riguardo, che l'art. 2 bis, comma primo, Legge n. 89/2001, prevede una mera facoltà di applicazione di tale aumento, il cui riconoscimento non è dunque automatico e deve, pertanto, essere giustificato da specifiche circostanze, nella fattispecie non dedotte e non deducibili dagli atti;
-ritenuto, quanto alla liquidazione delle spese di lite, che “In tema di giudizio di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la liquidazione delle spese della fase destinata a svolgersi dinanzi al consigliere designato deve avvenire sulla base della tabella n. 8, rubricata "procedimenti monitori", allegata al d.m. n. 55 del 2014, per quanto si sia al cospetto di un procedimento monitorio destinato a celebrarsi dinanzi alla corte d'appello, con caratteri di "atipicità" rispetto a quello di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., rilevando, ai fini del'applicazione di tale tabella, oltre che
l'identica veste formale - decreto - del provvedimento conclusivo della prima fase di entrambi i procedimenti, anche l'iniziale assenza di contraddittorio e la differita operatività della regola cardine "audiatur et altera pars", che appieno accomunano il primo sviluppo del procedimento "ex lege" NT e l'ordinario procedimento d'ingiunzione” (cfr. Cass. n. 16512/2020);
P.Q.M.
-ingiunge al di pagare senza dilazione al summenzionato ricorrente € Controparte_1
2.000, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
-ingiunge altresì al di pagare € 250, a titolo di onorario, oltre € 27 ed € Controparte_1
123,84 per spese vive, oltre rimborso spese generali, iva e cpa;
-autorizza in mancanza la provvisoria esecuzione.
Bologna, 27.3.2025
dott. ssa Antonella Romano