TRIB
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 20/10/2025, n. 1264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1264 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I sezione civile, in funzione di giudice d'appello, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Floriana Consolante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 166 R.G. dell'anno 2024 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Guardia Sanframondi n. 323/2023, vertente
TRA
quale Concessionario dei Servizi di Riscossione per il Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa come da procura in Parte_2 atti dall'avv. Ernesta Paniccia;
appellante
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._1
LE CI come da procura in atti;
appellata
NONCHE'
in persona del Sindaco p.t., Parte_2
appellato contumace
Conclusioni: le parti hanno concluso all'udienza del 15 ottobre 2025 come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La con ricorso depositato in data 15.1.2024, ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza del G.d.P. di Guardia Sanframondi n. 323/2023 di accoglimento dell'opposizione di avverso l'ingiunzione di pagamento n. Controparte_1
20220134900003961, emessa ai sensi del R.D. 639 del 14.4.1910 dalla Controparte_2
Società concessionaria il 2.03.2023, per mancato Parte_3 pagamento delle sanzioni di cui al verbale n. 1436 del 06.01.2016, notificato in data 04.04.2016, e
1 di cui al verbale n. 4588 del 18.04.2016, notificato in data 23.05.2016, entrambi emessi per violazioni del codice della strada dalla Polizia Municipale del . Parte_2
In particolare, l'appellante ha dedotto che il giudice di prime cure ha erroneamente dichiarato la nullità dell'ingiunzione opposta per mancato rispetto del termine quinquennale per la riscossione dei crediti extratributari ex art. 28 L. 689/81.
L'appellante ha censurato la sentenza impugnata che appare illegittima nella misura in cui il
Giudice di Pace adito ha omesso di applicare, nel caso di specie, le disposizioni in materia di sospensione della prescrizione e della decadenza previste dall'art. 68 commi 1 e 2 D.L. 18 del
17.03.2020 emanate in occasione dell'emergenza da covid - 19.
La Tre esse Italia ha evidenziato che i crediti vantati dal nei confronti di Parte_2 non possono certamente dirsi prescritti in ragione del fatto che i termini Controparte_1 di prescrizione e decadenza sono rimasti sospesi nel periodo decorrente dall'08.03.2020 al
31.08.2021; che in particolare il comma 2 del predetto art. 68 si applica anche alle ingiunzioni di cui al R.D. 639/1910 emesse dagli enti territoriali.
L'appellante ha, altresì, dedotto che l'ultimo capoverso del primo comma dell'art. 68 D.L. 18/2020 fa espresso richiamo all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 in forza del quale i termini che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
Alla luce di tali argomentazioni, ad avviso dell'appellante, i termini di prescrizione per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento ex art. 639/1910 degli enti territoriali che sono venuti a scadere durante il periodo di sospensione Covid, a decorrere dal 8 marzo 2020 sino al 31.8.2021, devono ritenersi prorogati sino al 31.12.2023; che invero l'ingiunzione fiscale opposta è stata notificata alla in data 02.03.2023, quindi abbondantemente entro il termine prescrizionale che, così CP_1 come stabilito dall'art. 68 D.L. 18/20, veniva a scadere il 31.12.2023.
Per tali motivi, l'appellante ha chiesto, previa riforma integrale della sentenza, di confermare l'ingiunzione di pagamento opposta
Si è costituito l'appellata la quale ha eccepito l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello e ha insistito per il rigetto nel merito delle doglianze ex adverso articolate, in quanto prive di fondamento.
Il è rimasto contumace. Parte_2
2 Il Tribunale osserva che l'appello è inammissibile perché proposto tardivamente oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c.
Trattasi di questione rilevabile d'ufficio.
La sentenza impugnata n. 323/20203 del Giudice di Pace di Guardia Sanframindi non è stata notificata alla parte appellante soccombente nel giudizio di I grado (come dedotto dalla stessa società appellante), per cui l'appello andava proposto entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
La sentenza è pubblicata con il deposito in cancelleria avvenuto, nel caso di specie, in data 15 giugno 2023.
Occorre premettere, ai fini della qualificazione dell'opposizione proposta da Controparte_1
, che l'opposta ingiunzione di pagamento di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639 cumula in sè
[...] la natura e la funzione di titolo esecutivo unilateralmente formato dalla Pubblica Amministrazione nell'esercizio del suo potere di autoaccertamento e di atto prodromico all'esecuzione coattiva (Cass.
9989/2016).
Conseguentemente l'azione proposta dall'ingiunto con il quale si contesta il diritto dell'amministrazione di procedere ad esecuzione forzata, per intervenuta decadenza/prescrizione del termine di legge entro cui l'amministrazione doveva procedere alla riscossione delle somme vantate nei confronti del contravventore al codice della strada, si qualifica come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Orbene, in tema di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale ai sensi dell'art. 1 L. n.
742/1969, si osserva che a norma dell'art. 3 di tale legge la sospensione non si applica alle cause ed ai procedimenti indicati nell'articolo 92 dell'ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941, n. 12, e quindi ai procedimenti di opposizione all'esecuzione. Il principio sancito dall'art 3 della L.
742/1969 deve intendersi riferito all'intero corso del procedimento, sicché esso ha indiscutibilmente riferimento anche ai termini per proporre l'impugnazione.
Ne consegue che il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., iniziato a decorrere alla data di pubblicazione della sentenza del 15 giugno 2023, senza applicazione della sospensione del termine nel periodo feriale, è venuto a scadere il 15.12.2023, data entro la quale l'appello andava proposto.
Poiché tale termine non è stato rispettato, in quanto l'appello è stato proposto con ricorso depositato in data 15.1.2024 e notificato all'appellato in data 25 marzo 2024, ne consegue che la presente impugnazione deve essere dichiarata inammissibile, in quanto tardiva.
Per il principio della soccombenza, l'appellante va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'appellata costituito, liquidate secondo i parametri di cui al D.M.
3 147/2022. Nulla deve essere liquidato a titolo di spese processuali in favore del
[...]
il quale è rimasto contumace. Parte_2
Stante l'inammissibilità dell'appello, parte appellante è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'art. 13 comma 1 bis, D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'appello promosso da avverso la sentenza n. 323/2023 del Parte_1
Giudice di Pace di Guardia Sanframondi, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: dichiara l'appello inammissibile;
condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellata
[...]
liquidate in € 1275,00 per compenso di avvocato di cui € 425,00 per la fase di Controparte_1 studio, € 425,00 per la fase introduttiva ed € 425,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Raffaele CI ex art. 93 c.p.c.; nulla per le spese nei confronti dell'appellato non costituito . Parte_2 dà atto che la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'art. 13, co. 1 bis, D.P.R. 115/2002, mandando alla Cancelleria per l'esatta riscossione.
Benevento 15 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Consolante
4