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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 13/10/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3293/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Sezione Famiglia
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in materia di affidamento e mantenimento di figli minori nati da genitori non uniti in matrimonio proposto da nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) residente in [...]N. 88 47100 FORLÌ ITALIA con C.F._1 il patrocinio dell'avv. MELONI PAOLA, elettivamente domiciliata presso il difensore in VIA MERENDA 9 FORLI'
ricorrente nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2
) residente in [...]N. 13A 48100 RAVENNA C.F._2
ITALIA, con il patrocinio dell'avv. SPADA ANNA MARIA, elettivamente domiciliato presso il difensore in VIA REALE 76 48011 ALFONSINE
resistente
CONCLUSIONI
Le parti all'udienza cartolare del 5.6.2025 hanno concluso congiuntamente con note scritte in cui hanno richiamato le condizioni di cui alle note conclusive congiunte già depositate in data
29/05/2025 per parte ricorrente ed in data 28/05/2025 per parte resistente, per come di seguito integralmente trascritte: “affidare la minore congiuntamente ai Persona_1
genitori, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre
Pagina 1 pertanto la responsabilità genitoriale spetterà ad entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia ed in particolare quelle relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto esclusivamente delle capacità, dell'inclinazione naturale e dell'aspirazione della predetta, secondo un progetto educativo condiviso e coerente;
mentre per le questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale sarà esercitata separatamente in ragione dei tempi di permanenza della figlia minore con ciascuno dei genitori con impegno reciproco di comunicare tempestivamente ogni notizia, circostanza e/o informazione relativa all'interesse e alla crescita della figlia . I genitori si dovranno impegnare a mantenere un contegno di Per_1 rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro ed i familiari al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con ciascun genitore ed i rispettivi familiari di ricevere cura, educazione ed istruzione da essi.
La madre avrà la facoltà, previo accordo con il padre, e ove lo ritenga opportuno, di trasferire altrove la propria residenza e quella della figlia , purchè ciò non Persona_1 limiti il diritto di visita padre. In caso di trasferimento della residenza la sig.ra sarà Pt_1
tenuta a darne notizia al sig. con congruo preavviso. Pt_2
Riconoscere al sig. la facoltà compatibilmente ai propri impegni di Parte_2
lavoro ed alla possibilità di raggiungerla essendo temporaneamente privo di patente di guida e comunque fino a quando non riavrà la patente, di vedere la figlia un pomeriggio a Per_1
settimana preferibilmente il mercoledì dall'uscita della scuola fino alle ore 21.00, salvo diverso accordo tra i genitori, nonché di trascorrere con la figlia il fine settimana dal venerdì sera o dal sabato mattina fino alla domenica sera, a settimane alterne, durante le vacanze natalizie la figlia trascorrerà con i genitori un periodo di circa 7/8 giorni ciascuno, Per_1 scelto in modo tale che un anno comprenda il Natale e l'anno seguente quello di Capodanno, nel rispetto del principio dell'alternanza i genitori trascorreranno il periodo di Pasqua e quello di Pasquetta che alternativamente verrà trascorso un anno con il padre e quello successivo con la madre. Per quanto riguarda il periodo di ferie estive i genitori trascorreranno con un periodo consecutivo ma anche non consecutivo di 15 giorni Per_1 da concordare entro il 30 aprile di ogni anno. Entrambe i genitori hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza
Pagina 2 l'altro di eventuali viaggi o spostamenti in altre località o all'estero quando hanno con sé la minore con l'obbligo di comunicare l'indirizzo delle località di vacanza;
disporre a carico del sig. di corrispondere mensilmente, a favore Parte_2
della sig.ra a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario della figlia Pt_1 fintanto che la stessa continuerà a vivere con la madre e non sarà economicamente indipendente, la somma globale di €.300,00 (euro trecento), da rivalutarsi di anno in anno, secondo la rivalutazione degli indici ISTAT da versare tramite bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra già noto ad entro il giorno 15 di ogni mese oltre al Pt_1 Pt_2
pagamento del 50% di tutte le spese scolastiche ( retta e mensa) nonchè mediche non mutuabili, e sportive e straordinarie da concordarsi secondo il protocollo adottato dal
Tribunale di Forlì e previa esibizione delle pezze giustificative, da erogarsi entro il 15 di ogni mese, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte della figlia;
riconoscere l'assegno unico universale totalmente a favore della sig.ra Parte_1
;
[...]
concedere reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per la figlia minore e concedere la possibilità, per ciascuno di loro, di portare la figlia all'estero nei rispettivi periodi di vacanza, previo tempestivo avviso ed accordo con l'altro genitore.
le parti dichiarano concordemente che, alla firma delle presenti note conclusive congiunte, la somma complessiva di arretrati (per il mantenimento e per le spese straordinarie) dovute dal sig. alla sig.ra ammonta a complessivi euro 1.000,00 ( mille) che Pt_2 Pt_1 verranno corrisposti in rate mensili di €. 50,00 ( cinquanta) l'una.
Le parti dichiarano concordemente e reciprocamente di essere soddisfatte e non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra per qualsiasi titolo e/o ragione di legge connessa e derivante dal rapporto more uxorio comprese le spese della presente procedura integralmente compensate tra le Parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13/12/2023, rappresentava di aver Parte_1 di aver intrattenuto una relazione affettiva con dalla quale nasceva Controparte_1 in data 15.08.2020 la figlia e che la convivenza era cessata per volontà del Persona_1
resistente che si allontanava dalla casa familiare nel gennaio del 2023; da quel momento il
Pagina 3 padre vedeva la figlia solamente in sporadiche occasioni e versava irrisorie somme per il mantenimento della medesima. Quanto alla situazione economica, riferiva che il resistente percepisce uno stipendio pari a circa euro 2.000,00 mensili mentre lei aveva dovuto ridurre drasticamente il proprio orario di lavoro stante la necessità di dover provvedere da sola a tutte le esigenze della figlia, non potendo contare neppure sull'aiuto di familiari. Chiedeva dunque l'affidamento esclusivo della figlia minore, l'obbligo in capo al resistente di corrisponderle euro 600,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia oltre al 50% delle spese straordinarie nonché la percezione per intero dell'assegno unico.
Con comparsa depositata in data 06/09/2024 si costituiva in giudizio
[...]
, contestando integralmente gli assunti di controparte, rappresentando che Parte_2
la convivenza era cessata a causa del comportamento assunto dalla ricorrente a seguito della nascita della figlia e negando di essersi disinteressato alla minore sia dal punto di vista economico che affettivo;
piuttosto, era stata la ricorrente ad ostacolare le visite paterne alla minore, impedendogli visite e telefonate. Quanto alla sua situazione economica, rappresentava di percepire uno stipendio pari a circa euro 1.100,00 mensili. Chiedeva quindi l'affidamento condiviso della figlia con collocazione prevalente presso la madre, la regolamentazione del diritto di visita padre e figlia, l'obbligo di corrispondere alla ricorrente euro 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 29/04/2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo come risulta dal foglio contenente note conclusive congiunte depositate in data 29/05/2025 per parte ricorrente ed in data 28/05/2025 per parte resistente.
Il pubblico ministero interveniva in data 18/12/2023.
Rileva il Tribunale che non vi sono ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle condizioni trascritte, in epigrafe, concordate tra le parti, non contrarie all'ordine pubblico e conformi all'interesse della prole anche con riferimento al rispetto dei criteri di adeguatezza e proporzionalità del mantenimento a carico dei genitori:
Le spese devono essere interamente compensate fra le parti, tenuto conto dell'accordo raggiunto,
P.Q.M.
Pagina 4 Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando con l'intervento del
Pubblico Ministero in sede, visti gli artt. 316, 337-bis e 337-ter e ss. c.c. considerate le conclusioni congiunte di cui in atti e sopra riportate recepisce, facendole proprie, le condizioni concordate tra le parti e riportate in epigrafe e dispone in conformità; compensa integralmente fra le parti le spese processuali;
manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 25.7.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Serena Chimichi dott. Massimo Di Patria
Pagina 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Sezione Famiglia
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in materia di affidamento e mantenimento di figli minori nati da genitori non uniti in matrimonio proposto da nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) residente in [...]N. 88 47100 FORLÌ ITALIA con C.F._1 il patrocinio dell'avv. MELONI PAOLA, elettivamente domiciliata presso il difensore in VIA MERENDA 9 FORLI'
ricorrente nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2
) residente in [...]N. 13A 48100 RAVENNA C.F._2
ITALIA, con il patrocinio dell'avv. SPADA ANNA MARIA, elettivamente domiciliato presso il difensore in VIA REALE 76 48011 ALFONSINE
resistente
CONCLUSIONI
Le parti all'udienza cartolare del 5.6.2025 hanno concluso congiuntamente con note scritte in cui hanno richiamato le condizioni di cui alle note conclusive congiunte già depositate in data
29/05/2025 per parte ricorrente ed in data 28/05/2025 per parte resistente, per come di seguito integralmente trascritte: “affidare la minore congiuntamente ai Persona_1
genitori, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre
Pagina 1 pertanto la responsabilità genitoriale spetterà ad entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia ed in particolare quelle relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto esclusivamente delle capacità, dell'inclinazione naturale e dell'aspirazione della predetta, secondo un progetto educativo condiviso e coerente;
mentre per le questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale sarà esercitata separatamente in ragione dei tempi di permanenza della figlia minore con ciascuno dei genitori con impegno reciproco di comunicare tempestivamente ogni notizia, circostanza e/o informazione relativa all'interesse e alla crescita della figlia . I genitori si dovranno impegnare a mantenere un contegno di Per_1 rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro ed i familiari al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con ciascun genitore ed i rispettivi familiari di ricevere cura, educazione ed istruzione da essi.
La madre avrà la facoltà, previo accordo con il padre, e ove lo ritenga opportuno, di trasferire altrove la propria residenza e quella della figlia , purchè ciò non Persona_1 limiti il diritto di visita padre. In caso di trasferimento della residenza la sig.ra sarà Pt_1
tenuta a darne notizia al sig. con congruo preavviso. Pt_2
Riconoscere al sig. la facoltà compatibilmente ai propri impegni di Parte_2
lavoro ed alla possibilità di raggiungerla essendo temporaneamente privo di patente di guida e comunque fino a quando non riavrà la patente, di vedere la figlia un pomeriggio a Per_1
settimana preferibilmente il mercoledì dall'uscita della scuola fino alle ore 21.00, salvo diverso accordo tra i genitori, nonché di trascorrere con la figlia il fine settimana dal venerdì sera o dal sabato mattina fino alla domenica sera, a settimane alterne, durante le vacanze natalizie la figlia trascorrerà con i genitori un periodo di circa 7/8 giorni ciascuno, Per_1 scelto in modo tale che un anno comprenda il Natale e l'anno seguente quello di Capodanno, nel rispetto del principio dell'alternanza i genitori trascorreranno il periodo di Pasqua e quello di Pasquetta che alternativamente verrà trascorso un anno con il padre e quello successivo con la madre. Per quanto riguarda il periodo di ferie estive i genitori trascorreranno con un periodo consecutivo ma anche non consecutivo di 15 giorni Per_1 da concordare entro il 30 aprile di ogni anno. Entrambe i genitori hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza
Pagina 2 l'altro di eventuali viaggi o spostamenti in altre località o all'estero quando hanno con sé la minore con l'obbligo di comunicare l'indirizzo delle località di vacanza;
disporre a carico del sig. di corrispondere mensilmente, a favore Parte_2
della sig.ra a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario della figlia Pt_1 fintanto che la stessa continuerà a vivere con la madre e non sarà economicamente indipendente, la somma globale di €.300,00 (euro trecento), da rivalutarsi di anno in anno, secondo la rivalutazione degli indici ISTAT da versare tramite bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra già noto ad entro il giorno 15 di ogni mese oltre al Pt_1 Pt_2
pagamento del 50% di tutte le spese scolastiche ( retta e mensa) nonchè mediche non mutuabili, e sportive e straordinarie da concordarsi secondo il protocollo adottato dal
Tribunale di Forlì e previa esibizione delle pezze giustificative, da erogarsi entro il 15 di ogni mese, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte della figlia;
riconoscere l'assegno unico universale totalmente a favore della sig.ra Parte_1
;
[...]
concedere reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per la figlia minore e concedere la possibilità, per ciascuno di loro, di portare la figlia all'estero nei rispettivi periodi di vacanza, previo tempestivo avviso ed accordo con l'altro genitore.
le parti dichiarano concordemente che, alla firma delle presenti note conclusive congiunte, la somma complessiva di arretrati (per il mantenimento e per le spese straordinarie) dovute dal sig. alla sig.ra ammonta a complessivi euro 1.000,00 ( mille) che Pt_2 Pt_1 verranno corrisposti in rate mensili di €. 50,00 ( cinquanta) l'una.
Le parti dichiarano concordemente e reciprocamente di essere soddisfatte e non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra per qualsiasi titolo e/o ragione di legge connessa e derivante dal rapporto more uxorio comprese le spese della presente procedura integralmente compensate tra le Parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13/12/2023, rappresentava di aver Parte_1 di aver intrattenuto una relazione affettiva con dalla quale nasceva Controparte_1 in data 15.08.2020 la figlia e che la convivenza era cessata per volontà del Persona_1
resistente che si allontanava dalla casa familiare nel gennaio del 2023; da quel momento il
Pagina 3 padre vedeva la figlia solamente in sporadiche occasioni e versava irrisorie somme per il mantenimento della medesima. Quanto alla situazione economica, riferiva che il resistente percepisce uno stipendio pari a circa euro 2.000,00 mensili mentre lei aveva dovuto ridurre drasticamente il proprio orario di lavoro stante la necessità di dover provvedere da sola a tutte le esigenze della figlia, non potendo contare neppure sull'aiuto di familiari. Chiedeva dunque l'affidamento esclusivo della figlia minore, l'obbligo in capo al resistente di corrisponderle euro 600,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia oltre al 50% delle spese straordinarie nonché la percezione per intero dell'assegno unico.
Con comparsa depositata in data 06/09/2024 si costituiva in giudizio
[...]
, contestando integralmente gli assunti di controparte, rappresentando che Parte_2
la convivenza era cessata a causa del comportamento assunto dalla ricorrente a seguito della nascita della figlia e negando di essersi disinteressato alla minore sia dal punto di vista economico che affettivo;
piuttosto, era stata la ricorrente ad ostacolare le visite paterne alla minore, impedendogli visite e telefonate. Quanto alla sua situazione economica, rappresentava di percepire uno stipendio pari a circa euro 1.100,00 mensili. Chiedeva quindi l'affidamento condiviso della figlia con collocazione prevalente presso la madre, la regolamentazione del diritto di visita padre e figlia, l'obbligo di corrispondere alla ricorrente euro 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 29/04/2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo come risulta dal foglio contenente note conclusive congiunte depositate in data 29/05/2025 per parte ricorrente ed in data 28/05/2025 per parte resistente.
Il pubblico ministero interveniva in data 18/12/2023.
Rileva il Tribunale che non vi sono ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle condizioni trascritte, in epigrafe, concordate tra le parti, non contrarie all'ordine pubblico e conformi all'interesse della prole anche con riferimento al rispetto dei criteri di adeguatezza e proporzionalità del mantenimento a carico dei genitori:
Le spese devono essere interamente compensate fra le parti, tenuto conto dell'accordo raggiunto,
P.Q.M.
Pagina 4 Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando con l'intervento del
Pubblico Ministero in sede, visti gli artt. 316, 337-bis e 337-ter e ss. c.c. considerate le conclusioni congiunte di cui in atti e sopra riportate recepisce, facendole proprie, le condizioni concordate tra le parti e riportate in epigrafe e dispone in conformità; compensa integralmente fra le parti le spese processuali;
manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 25.7.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Serena Chimichi dott. Massimo Di Patria
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