TRIB
Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/03/2025, n. 1262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1262 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15599/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 15599/2023 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. MACCHION PAOLO e l'avv. Parte_1 C.F._1
GUATTA CRISTINA
RICORRENTE contro
(c.f. CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 27/3/2025 parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: il difensore chiede che la causa sia decisa come da ordinanza presidenziale, con compensazione delle spese di lite
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18.12.2023, premesso di avere contratto Parte_1
matrimonio con in AL (Bg) in data 04/10/2006 e che dall'unione non erano nati CP_1
figli, in data 29/12/2005 e in data 09/08/2008, evidenziava che era venuta Persona_1 CP_2
meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e la convivenza era divenuta intollerabile;
chiedeva pertanto la pronuncia della separazione giudiziale alle condizioni indicate in ricorso.
pagina 1 di 2 Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, all'udienza celebrata il 28.5.2024 compariva solo parte ricorrente;
il Giudice delegato, ritualmente dichiarata la contumacia di parte resistente, autorizzava i coniugi a condurre vita separata e pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti.
Disposte indagini tributarie sul resistente la causa passava, quindi, in decisione all'udienza del 27.3.2025, con rinuncia di parte ricorrente ai termini per gli scritti conclusionali.
***
Sussistono i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art.151 c.c., in quanto le ragioni esposte dal ricorrente a fondamento della domanda costituiscono elementi idonei a ritenere che i coniugi non sono più legati da alcun vincolo affettivo e che la convivenza è divenuta ormai intollerabile, come anche confermato dalla mancata partecipazione del resistente al processo, sebbene regolarmente citato.
Quanto alle restanti questioni riguardanti i figli ed economiche, merita conferma l'ordinanza presidenziale già pronunciata, in mancanza di sopravvenienze rilevanti al riguardo.
Spese di lite compensate, conformemente alla richiesta in tal senso della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AL (Bg) di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio, iscritto al predetto Comune, anno 2006, Parte I, n. 17;
3) dispone l'affidamento condiviso dei figli, collocamento presso la madre assegnataria della casa familiare;
4) visite del padre libere, nel rispetto delle esigenze e bisogni dei figli;
5) pone a carico del padre il contributo in favore della madre al mantenimento dei figli nella misura di
€ 400,00 mensili a testa, rivalutabili Istat, oltre al 100% delle spese straordinarie come da
Protocollo;
6) pone a carico del marito il mantenimento separativo in favore della moglie nella misura di € 300,00 mensili, rivalutabili Istat;
7) assegno unico in favore della madre per l'intero
8) spese compensate.
Brescia, camera di consiglio del 27.3.2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 15599/2023 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. MACCHION PAOLO e l'avv. Parte_1 C.F._1
GUATTA CRISTINA
RICORRENTE contro
(c.f. CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 27/3/2025 parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: il difensore chiede che la causa sia decisa come da ordinanza presidenziale, con compensazione delle spese di lite
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18.12.2023, premesso di avere contratto Parte_1
matrimonio con in AL (Bg) in data 04/10/2006 e che dall'unione non erano nati CP_1
figli, in data 29/12/2005 e in data 09/08/2008, evidenziava che era venuta Persona_1 CP_2
meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e la convivenza era divenuta intollerabile;
chiedeva pertanto la pronuncia della separazione giudiziale alle condizioni indicate in ricorso.
pagina 1 di 2 Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, all'udienza celebrata il 28.5.2024 compariva solo parte ricorrente;
il Giudice delegato, ritualmente dichiarata la contumacia di parte resistente, autorizzava i coniugi a condurre vita separata e pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti.
Disposte indagini tributarie sul resistente la causa passava, quindi, in decisione all'udienza del 27.3.2025, con rinuncia di parte ricorrente ai termini per gli scritti conclusionali.
***
Sussistono i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art.151 c.c., in quanto le ragioni esposte dal ricorrente a fondamento della domanda costituiscono elementi idonei a ritenere che i coniugi non sono più legati da alcun vincolo affettivo e che la convivenza è divenuta ormai intollerabile, come anche confermato dalla mancata partecipazione del resistente al processo, sebbene regolarmente citato.
Quanto alle restanti questioni riguardanti i figli ed economiche, merita conferma l'ordinanza presidenziale già pronunciata, in mancanza di sopravvenienze rilevanti al riguardo.
Spese di lite compensate, conformemente alla richiesta in tal senso della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AL (Bg) di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio, iscritto al predetto Comune, anno 2006, Parte I, n. 17;
3) dispone l'affidamento condiviso dei figli, collocamento presso la madre assegnataria della casa familiare;
4) visite del padre libere, nel rispetto delle esigenze e bisogni dei figli;
5) pone a carico del padre il contributo in favore della madre al mantenimento dei figli nella misura di
€ 400,00 mensili a testa, rivalutabili Istat, oltre al 100% delle spese straordinarie come da
Protocollo;
6) pone a carico del marito il mantenimento separativo in favore della moglie nella misura di € 300,00 mensili, rivalutabili Istat;
7) assegno unico in favore della madre per l'intero
8) spese compensate.
Brescia, camera di consiglio del 27.3.2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
pagina 2 di 2