Articolo 2 della Legge 22 maggio 1980, n. 233
Articolo 1
Versione
28 giugno 1980
Art. 2.
La restituzione del fondo prevista dall' articolo 6 della legge 25 febbraio 1963, n. 327 , deve intendersi applicabile solo a favore dei concedenti coltivatori diretti che al momento dell'entrata in vigore della predetta legge si trovavano nelle condizioni previste dalla stessa e che abbiano presentato domanda giudiziale anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 22 luglio 1966, n. 607 .
Per i concedenti di cui al precedente comma, che non abbiano proposto domanda giudiziale entro il termine suddetto, il diritto di devoluzione e' disciplinato dall'articolo 972, ultimo comma, del codice civile , come modificato dalla legge 22 luglio 1966, n. 607 .

Entrata in vigore il 28 giugno 1980