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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/07/2025, n. 2527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2527 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. 430/2020 R.G.A.C.
R E A I T A L I A N A Pt_1
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott.ssa Ida D'Onofrio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 245 /2021 R.G. . avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Santa Maria C.V. n. 7899/2020, pubblicata in data 26.11.202 per “impugnazione di estratto ruolo” assegnata in decisione all'udienza del 3 aprile 2025 con fissazione dei termini ex art. 190 c.p.c. ce vertente
TRA
(P. IVA , , in persona del legale Parte_2 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Fabrizio
Forzati ( c.f. ) elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec C.F._1 del predetto - PEC: Email_1
APPELLANTE
E
nato il [...] a [...] e residente in [...]CP_1
Vetere alla via Capitano n.13/D ( cod. fisc. ) C.F._2
APPELLATO - CONTUMACE
Conclusioni: Come da atti di causa e note depositate rispettivamente dalle parti.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
-1. Con atto di citazione a giudizio dinanzi Giudice di Pace di S. Maria Capua Vetere,
proponeva opposizione avverso l'estratto di ruolo fondato sulla Controparte_2 cartella di pagamento n. 07120130094551484000, avente ad oggetto una contravvenzione al CdS elevata dalla per l'importo di €. 2.376,68 Controparte_3
A sostegno della domanda deduceva la mancata notifica della cartella opposta e degli atti ad essa prodromici, la prescrizione della pretesa creditoria, l'inesistenza del titolo posto a fondamento della pretesa. Chiedeva, quindi, che venisse dichiarata la nullità della pretesa creditoria ed annullata la cartella esattoriale unitamente ad ogni atto antecedente connesso e/o dipendente.
L'atto di citazione veniva notificato all'ente concessionario, Parte_2
che si costituiva in giudizio depositando in atti la prova dell'intervenuta
[...] notifica della cartella di pagamento sottesa al ruolo impugnato, la n.
07120130094551484000, che aveva, pertanto, interrotto la prescrizione del credito.
La causa veniva decisa con la sentenza n. 7899/2020, pubblicata in data 26.11.202o del
Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere che accoglieva l'opposizione per intervenuta prescrizione del tributo non essendo stata fornita prova, a suo dire, da parte dell' di notifica di atti interruttivi della prescrizione dichiarando Parte_2 non dovute le somme di cui alla cartella esattoriale posta a fondamento dell'estratto ruolo e condannando la parte resistente al pagamento delle spese di lite.
-2. Avverso la sentenza ha proposto appello l' Parte_2 censurando il mancato rilievo da parte del Giudice di Pace della valida notifica degli atti prodromici di pagamento .
La società appellante ha chiesto, pertanto, in accoglimento del gravame, la riforma dell'impugnata sentenza dell'appello ed “dichiarando l'inammissibilità del giudizio di primo grado e che sia dichiarata non sussistente l'invocata prescrizione con conseguente conferma del credito vantato dall'odierna appellante. Condannare
l'appellato alle spese e competenze del doppio grado di giudizio”
Non si è costituito in giudizio malgrado la rituale notifica dell'atto di CP_1 appello
La causa è stata riservata in decisione all'udienza del 3 aprile 2025 previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2 3. In limine litis, va dichiarata la contumacia della parte appellata non costituitasi malgrado la regolare notifica dell'atto di appello
-4.Tanto ritenuto e passando all'esame dei motivi del gravame, va rilevato che l'appello va accolto risultando non per il motivo articolato dalla parte appellante quanto piuttosto per che deve rilevare questo Giudicante l'inammissibilità dell'opposizione avanzata in primo grado da . CP_1
Al riguardo occorre precisare che con l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, è stato inserito il comma 4-bis, che ha stabilito che l'estratto di ruolo non è impugnabile, se non a specifiche condizioni:
“Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione
a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008,
n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Il ruolo e la cartella di pagamento, tuttavia, che si assume invalidamente notificata possono essere direttamente impugnati attraverso l'estratto ruolo solo in tre casi:
1) pregiudizio per la partecipazione a procedura di appalto;
Pa
2) blocco di pagamenti da parte della
3) perdita di un beneficio nei rapporti con una Pa.
Le Sezioni Unite nella sentenza n. 26283/2022 hanno confermato la legittimità della novella normativa (sopra riportata) e l'hanno considerata applicabile ai processi in corso, pure non tributari (art. 17 e 18 D.Lgs. n. 46/99 per i contributi;
art. 27 Legge 689/1981 per violazioni del Codice della Strada e delle sanzioni amministrative) precisando che “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3,
3 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione” (Cass. SS. UU. n. 26283/2022).
Con riferimento ai casi tassativi di impugnazione diretta previsti dalla disposizione, nella pronuncia si evidenzia che la “selezione di pregiudizi operata dal legislatore è espressione di discrezionalità non irragionevole, in quanto identifica una coerente serie di rapporti con la pubblica amministrazione, di modo che la ponderazione che ne risulta
è espressione di attenzione rivolta anche ai risvolti applicativi e di un bilanciamento effettuato in concreto”.
La sussistenza dell'interesse all'azione, però, deve essere dimostrata e tale dimostrazione può essere data anche nei giudizi pendenti. Non si configura alcuna difficoltà nel caso in cui il pregiudizio è insorto dopo l'esercizio dell'azione giurisdizionale;
laddove, invece, il pregiudizio fosse già insorto al momento della presentazione del ricorso, ciò potrebbe avvenire attraverso la richiesta di rimessione in termini, dal momento che “l'assolutezza dell'adempimento a rappresentare quel pregiudizio è determinata dalla novità della norma che l'ha previsto”.
Nel caso di specie parte opponente- appellata non ha provveduto neppure nel corso del giudizio (e neppure in appello) ad allegare la sussistenza di una delle ipotesi di interesse ad agire tipizzato dal legislatore, sicché l'opposizione all'estratto ruolo è inammissibile.
L'assenza di interesse ad agire è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in quanto tale interesse costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda al fine di evitare un'inutile attività processuale.
Ogni giudice, infatti, in qualsiasi stato e grado, ha il potere e il dovere di verificare se ricorrono le condizioni cui l'ordinamento subordina la possibilità che egli emetta una decisione nel merito. Si tratta, infatti, di condizioni all'esercizio del potere giurisdizionale che l'ordinamento normalmente prevede per la tutela di interessi di ordine pubblico, sottratti alla disponibilità delle parti, la cui tutela, pertanto, non può essere rimessa alla loro tempestiva e rituale eccezione.
L'importanza e l'indisponibilità di tale interesse è ancora oggi più importante alla luce della consacrazione a livello costituzionale del principio della ragionevole durata del processo da parte del nuovo art. 111 Cost., alla luce del quale si impone di evitare ogni forma di diseconomia processuale.
Né in senso contrario può valere che, con riferimento ad un altro tipico presupposto processuale, ovvero la sussistenza della giurisdizione, il legislatore abbia recentemente
4 posto un limite alla rilevabilità d'ufficio nel giudizio di appello, mediante l'espressa previsione dell'istituto del c.d. “giudicato implicito” (cfr. art. 9 c.p.a.).
La regola del giudicato implicito – secondo cui ogni pronuncia di merito contiene una implicita statuizione sulla sussistenza della giurisdizione, idonea, ove non espressamente impugnata, a passare in giudicato – non può essere estesa, in assenza di una specifica previsione legislativa, a tutti i presupposti processuali. Del resto, il c.d. giudicato implicito sulla giurisdizione, oltre ad essere specificamente previsto (il che, argomentando a contrario, può rappresentare un ulteriore argomento a sostegno della tesi secondo cui in assenza di specifica previsione, il giudicato può essere solo quello esplicito), è comunque funzionale alla stessa esigenza di economia processuale che si persegue ammettendo il rilievo anche ufficioso del difetto di interesse.
L'eccezione di carenza di interesse (originaria o sopravvenuta) è, quindi, certamente rilevabile d'ufficio, anche in appello e nel caso di specie, non essendo stata dedotta dall'appellante come motivo di appello comporta il relativo accoglimento d'ufficio.
Alla stregua delle suesposte considerazioni l'appello va, pertanto, accolto e per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, va dichiarata la inammissibilità dell'opposizione avanzata da avverso l'estratto ruolo. CP_1
Vanno dichiarati assorbiti gli ulteriori motivi di gravame.
Tenuto conto delle ragioni della decisione e della novità della norma richiamata sussistono i presupposti per la compensazione tra le parti delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P Q M
Il Giudice monocratico del Tribunale di S. Maria Capua Vetere , III sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' Parte_2
avverso la sentenza n. . n. 7899/2020 emessa dal Giudice di pace di
[...]
Santa Maria C.V, pubblicata in data 26.11.20207330/2022, , così decide:
-dichiara la contumacia di;
CP_1
- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara la inammissibilità dell'opposizione avanzata da avverso l'estratto ruolo CP_1 relativo alla cartella di pagamento n. cartella di pagamento n. 07120130094551484000;
- compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in S. Maria Capua Vetere 25.7 2025
Il Giudice
dott. Ida D'Onofrio
5 Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 25/07/2025
LA GIUDICE
Dott.ssa Ida D'Onofrio
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