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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/07/2025, n. 4191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4191 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
1° SEZIONE
R.G. 496/2020
La Corte D'Appello di Roma, 1° SEZIONE, in persona dei magistrati:
Nicola Saracino Presidente
Luigi Pedone Consigliere relatore
Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
– ( ) in qualità di erede di Parte_1 C.F._1 Persona_1
– , rappresentato e difeso dall'Avv. G. Antonicelli ed
[...] C.F._2
elettivamente domiciliato in Roma presso il suo studio alla Via Ovidio 20.
APPELLANTE
E
, ( rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Maria CP_1 CodiceFiscale_3
Palmigiano, ed elettivamente domiciliato in Roma presso Via della Pineta di Ostia n. 36
giusta procura speciale in calce alla comparsa in riassunzione del 11 luglio 2017.
APPELLATO
Nonché
e – nella qualità di eredi di Controparte_2 Controparte_3 Persona_1
contumaci
***
Oggetto: querela di falso
FATTO E DIRITTO Con sentenza n 22181 pubblicata in data 13 novembre 2019 il Tribunale di Roma – sesta sezione civile- accoglieva la domanda di in merito a querela di CP_1
falso dallo stesso proposta -in limine rispetto all'instaurato gravame in appello
(RG1726/2016)- avverso sentenza 19929/2015 del Tribunale di Roma, e cosi' dichiarava apocrifa la firma di in calce al mandato alle liti Persona_1
rispetto all'atto introduttivo del giudizio 15430/2014 avanti al Tribunale di Roma, con condanna di al pagamento delle spese del grado. Persona_1
Appellava detta pronuncia instando per la declaratoria di Persona_1
inammissibilità della domanda introduttiva del giudizio, e comunque per la integrale riforma della sentenza gravata, con rinvio alle conclusioni e domande espresse avanti al
Tribunale, con vittoria di spese del doppio grado. Con espressa reiterazione della istanza ammissiva di prova per testi: negata in primo grado con ordinanza 26.11.2018.
In corso di giudizio veniva dichiarata la morte dell'appellante Persona_1
ed il giudizio stesso veniva dichiarato interrotto con ordinanza resa dal Collegio
[...]
in udienza 20 dicembre 2023; venne quindi riassunto l'interposto appello da CP_4
figlio di
[...] Persona_1
Mentre altre due eredi di e , benchè ritualmente citate, Persona_2 CP_2
non si costituivano nel presente giudizio.
Si costituiva instando per il rigetto dell'interposto appello con CP_1
condanna al pagamento delle spese di lite del grado.
***
La Procura della Repubblica di Roma, in data 27 ottobre 2020, chiedeva pronunciarsi il rigetto del gravame in quanto “la sentenza impugnata è fondata sulle risultanze della perizia grafica effettuata, che ha accertato la falsità della sottoscrizione querelata”.
***
Conclusioni delle parti come in atti rassegnate mercè tempestive note di trattazione scritta tempestivamente depositate telematicamente prima della udienza di trattazione.
La causa veniva trattenuta per la decisione alla udienza del 17 luglio 2024 ex art. 352
c.p.c. con termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusivi.
***
pag. 2/8 L'appellante affidava il gravame a tre motivi di appello le proprie doglianze.
1) In via preliminare e di rito - Nullità dell'atto introduttivo di lite ..... con conseguente caducazione della sentenza n. 22181/2019
2) Nel merito - Manifesta illogicità e omessa motivazione dell'impugnata sentenza n.
22181/2019
3)Illogicità e omessa motivazione della sentenza n. 22181/2019 - Impugnazione dell'ordinanza di rigetto delle richieste di prova testimoniale prospettate nelle memorie ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c . e richiesta di rimessione della causa sul ruolo con ammissione delle prove denegate.
Concludeva : CP_1
1) In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla IG.ra
avverso la sentenza n. 22181/2019 del Tribunale di Roma, in Persona_1 quanto carente del requisito della motivazione di cui all'art. 342 c.p.c in quanto carente nella specificazione dei capi e punti della sentenza di cui si chiede la riforma e per tutti
i motivi di cui in narrativa, e per l'effetto confermare la sentenza appellata;
2) In via principale e nel merito: nella denegata ipotesi che l'appello così come proposto venga considerato ammissibile, rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla IG.ra avverso la Persona_1 sentenza n. 22181/2019 del Tribunale di Roma e per l'effetto confermare la sentenza appellata;
In ogni caso condannare parte appellante alla refusione delle spese e competenze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello supera lo scrutinio di ammissibilità in quanto sono rintracciabili i requisiti minimi per individuare la doglianza dell'appellante e i motivi di gravame, tuttavia è infondato e merita di essere, pertanto, respinto.
***
Per quanto attiene alla vicenda processuale si richiama per relationem la sentenza impugnata da intendersi per qui trascritta.
Si ritiene tuttavia opportuno precisare, ai fini del corretto inquadramento della vicenda, che la domanda introdotta con l'originaria “vocatio in ius” da Persona_1
nei confronti di era relativa alla occupazione, dalla stessa ritenuta
[...] CP_1
pag. 3/8 senza causa, operata da rispetto ad un immobile di edilizia residenziale CP_1
in Acilia alla via Bepi Romagnoli, 23, del quale riteneva essere Persona_1
l'unica indiscussa assegnataria
***
La sentenza è stata impugnata per vari profili, ma ritiene la Corte che possa farsi applicazione del principio della ragione più liquida, come ripetutamente affermato dalla
Corte di Cassazione. (“Ex plurimis Cass. 12002/2014: “Il principio della "ragione più
liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul
piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica,
consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da
trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di
economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost.,
con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta
di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario
esaminare previamente le altre” ).
***
Preliminarmente e per ragioni di metodo si ritiene di vagliare la ribadita richiesta di ammissione di prova per testi avanzata da e ribadita dal figlio, Persona_1
odierno appellante in riassunzione. Parte appellante chiedeva ammettersi prova testimoniale del IG. (come detto figlio della appellante ed Parte_1 Per_1
oggi egli stesso appellante) e della di lui moglie Tes_1
In merito all' istanza, disattesa dal primo istruttore, la testimonianza di Parte_1 era ed e' inammissibile in quanto lo stesso è evidentemente portatore di Pt_1
interessi -in senso tecnico- confermati dalla stessa attuale sua costituzione in giudizio in luogo della defunta madre e quanto alla invocata ammissione di prova (pur potenzialmente ed astrattamente ammissibile poiché tesa a provare il contrario rispetto alle risultanze della CTU espletata avanti al primo giudice a mezzo della grafologa dott.
pag. 4/8 della moglie del l'eventuale deposizione della Testimone_2 Pt_1 Tes_1
consorte del non avrebbe potuto essere “testimonianza attendibile o credibile” Pt_1
in quanto resa da soggetto interessato alla controversia in oggetto ex art. 246 c.p.c. .
Conclusivamente, i motivi di doglianza di , erede di Parte_1 Persona_1
e le conseguenti richieste istruttorie di ammissione della prova per testi non
[...]
possono che essere, pertanto, respinte anche da questo Collegio.
Le doglianze avverso alla CTU, peraltro (CTU che con le prove testimoniali si sarebbe voluta porre in discussione ed inficiare) non risultano meritevoli, per i motivi di cui appresso, di accoglimento
***
Il Tribunale alla udienza 21.5.2018 poneva alla nominata CTU il seguente quesito:
“Dica il CTU se la sottoscrizione sia compatibile o meno col tratto grafico proveniente dalla mano della OR assistita nel gesto della sottoscrizione stessa da Per_1 mano di un altro soggetto, ossia dal figlio”. La CTU, letti ed esaminati gli atti, i documenti, i verbali di causa, le scritture comparative, effettuati i saggi e gli accertamenti del caso concluse testualmente: “La firma in verifica NON risulta essere stata apposta dalla IG.ra (né in modo autonomo né con Persona_1
l'assistenza di una terza mano). Tale firma è pertanto da ritenersi ” CP_5
°°°
Quanto al contenuto dell'atto di gravame, rispetto alla motivazione del primo giudice che condusse all'accoglimento della querela di falso, si ritiene di riportare testualmente la motivazione del Tribunale.: “la querela di falso postula - nell'ipotesi di sua proposizione relativa a scrittura privata - che quest'ultima sia stata riconosciuta (...) e che il querelante intenda eliminare la sua efficacia probatoria attribuitale dall'art. 2702 cod. civ. o, almeno, voglia contestare la genuinità dell'inerente documento, ragion per cui la proponibilità della suddetta querela presuppone, in ogni caso, che la scrittura alla quale si rivolge sia stata sottoscritta, costituendo, invero, la sottoscrizione un suo elemento essenziale (Cass. n. 18323/2007)”. L'art. 221 c.p.c. stabilisce che l'atto con il quale viene proposta la querela di falso, ..., debba contenere, a pena di nullità insanabile, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità. Tale indicazione deve avvenire secondo i modi stabiliti dalla legge processuale e, perciò, sia con prova
pag. 5/8 documentale e testimoniale che a mezzo di richiesta di CTU grafica, volta ad accertare la falsità del documento contestato. Il giudice, nella fase iniziale del procedimento deve, così, provvedere ad un giudizio di valutazione circa la necessità di procedere con la querela di falso, proprio sulla base degli elementi e delle prove fornite.” (sentenza gravata pag 4, secondo e terzo cpv). Proseguendo il Tribunale: “Disposta ed espletata la C.T.U., il nominato ausiliario ha giudicato apocrifa la firma apposta alla procura del giudizio civile di primo grado, non essendo, a proprio parere, riconducibile alla medesima mano delle scritture di comparazione, incluse quelle apposte a mano libera e
a mano guidata della ricorrente. (la sottolineatura appartenendo all'estensore della presente). Il C.T.U. ha concluso affermando che la firma in verifica non è stata apposta dalla IG.ra né in modo autonomo né con l'assistenza di una Persona_1
terza mano (quale ad es. quella del figlio). Invero alcun dubbio può, poi, sussistere in ordine alla piena valenza probatoria della C.T.U. poiché, come ripetutamente chiarito dalla Suprema Corte, la consulenza tecnica di ufficio può costituire fonte oggettiva di prova tutte le volte che opera come strumento di accertamento di situazioni di fatto rilevabili esclusivamente attraverso il ricorso a determinate cognizioni tecniche (cfr., ex multis, Cass. Civ. 8.1.2004, n. 88; Cass. Civ. 21.7.2003, n. 11332; Cass. Civ. 10.3.2000,
n. 2802). Al riguardo la giurisprudenza è chiara (v. sul punto Cass. Civ., sez. I,
Sentenza n. 28669 del 27/12/2013 nonché Cass. Civ., sez. II, sentenza n. 14577 del
21/08/2012)” (cfr ivi, quinto e sesto capoverso). Concludendo il primo giudice: “Nella fattispecie le esposte conclusioni, peraltro non specificamente contestate nei termini delle preclusioni istruttorie, possono ritenersi, ..., pienamente condivisibili in quanto basate su una compiuta analisi e su uno studio ed una valutazione adeguati e coerenti degli elementi desunti da tale esame e dalla documentazione prodotta in atti ed analizzata da controparte una volta instauratosi il contraddittorio in giudizio. Il Ctu ha accertato che i tracciati grafici in esame mostrano numerosi indici altamente significativi ai fini della valutazione di contestualità-non contestualità quali: imperfezioni nell'allineamento, diversa struttura delle lettere e delle cifre, disallineamenti, diversa occupazione dello spazio, differenza d'interrigo, posizione anomala di tratti gli uni rispetto agli altri, pressione. Sono stati, funditus, scandagliati la struttura grafica generale, la morfologia letterale, i gesti preparatori, i tratti
pag. 6/8 estintori, la continuità grafica, l'andamento letterale rispetto al rigo di base, il ductus grafico, gli automatismi, le caratteristiche e la pressione del tratto ed è stato, altresì, escluso che il figlio abbia potuto guidare la mano della madre”. Concludendo quindi il
Tribunale: “Al lume delle considerazioni sinora esposte, dev'essere dichiarata la falsità della firma apposta alla procura alla lite rilasciata dalla OR Persona_1
nel giudizio di primo grado iscritto al R.G. 15340/2014. Ai sensi degli artt.
[...]
226 cpv. e 227 c.p.c. vanno emessi i provvedimenti consequenziali all'accertamento della falsità della scrittura impugnata e, in particolare, va ordinata la cancellazione delle espressioni oggetto di verifica, da eseguirsi al passaggio in giudicato della sentenza (v. artt. 537, 675 nuovo c.p,p.)” (pagina 5 ultima parte del capo III).
Considerazioni, quelle sopra esposte e riportate, pienamente condivise dalla Corte poiché il Collegio in primo grado ha ripercorso ogni elemento della indagine peritale che non si limito' ad una generica valutazione della firma apposta in calce al mandato di difesa a margine dell'atto introduttivo del primo giudizio, alla luce delle scritture comparative offerte dal ma scandaglio' ognuno degli aspetti –analizzati e CP_1
riferiti dal Tribunale in motivazione- idonei a consentire all'ausiliario del giudice la formazione di un pieno convincimento in ordine alla falsità della firma sottoposta a indagine. Firma dichiarata incontrovertibilmente e motivatamente apocrifa.
***
Conclusivamente, la Corte ritiene –pertanto- la motivazione del Tribunale sia sul punto ineccepibile e pienamente condivisibile e corretto presupposto dell'accoglimento della querela di falso pronunciata dal primo Collegio, risultando sfornite di ogni supporto le doglianze dell'appellante.
Il rigetto del relativo motivo di appello -per le ragioni di cui avanti detto- comporta che gli altri ulteriori motivi risultino assorbiti.
***
Conclusivamente, la sentenza impugnata merita di essere pienamente confermata.
***
Le spese del grado, vista la soccombenza, devono essere poste a carico della parte appellante e vengono liquidate come in dispositivo in base al parametro di riferimento.
pag. 7/8 Stante il rigetto dell'appello, va dichiarata la ricorrenza -nei confronti di Pt_1 dei presupposti per l'applicazione della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 e DL
[...]
115/2002 art. 13 relativi al pagamento di sanzione pari al contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
– e per la stessa dal figlio in riassunzione- avverso sentenza Per_1 Parte_1
n. 22181/2019 del Tribunale di Roma, disattesa ogni altra istanza, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna a rifondere l'appellato delle spese del grado liquidate Parte_1
–complessivamente- in euro 4.000,00 oltre spese generali 15%, caap ed Iva come per legge.
3) Dichiara ricorrere i presupposti per l'applicazione, nei confronti di Pt_1
della previsione di cui alla Legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed art. 13
[...]
DL 115/2002 .
Così' deciso in Roma il 30 giugno 2025
il cons. est. Il Presidente
(dott. Luigi Pedone) (dott. Nicola Saracino)
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
1° SEZIONE
R.G. 496/2020
La Corte D'Appello di Roma, 1° SEZIONE, in persona dei magistrati:
Nicola Saracino Presidente
Luigi Pedone Consigliere relatore
Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
– ( ) in qualità di erede di Parte_1 C.F._1 Persona_1
– , rappresentato e difeso dall'Avv. G. Antonicelli ed
[...] C.F._2
elettivamente domiciliato in Roma presso il suo studio alla Via Ovidio 20.
APPELLANTE
E
, ( rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Maria CP_1 CodiceFiscale_3
Palmigiano, ed elettivamente domiciliato in Roma presso Via della Pineta di Ostia n. 36
giusta procura speciale in calce alla comparsa in riassunzione del 11 luglio 2017.
APPELLATO
Nonché
e – nella qualità di eredi di Controparte_2 Controparte_3 Persona_1
contumaci
***
Oggetto: querela di falso
FATTO E DIRITTO Con sentenza n 22181 pubblicata in data 13 novembre 2019 il Tribunale di Roma – sesta sezione civile- accoglieva la domanda di in merito a querela di CP_1
falso dallo stesso proposta -in limine rispetto all'instaurato gravame in appello
(RG1726/2016)- avverso sentenza 19929/2015 del Tribunale di Roma, e cosi' dichiarava apocrifa la firma di in calce al mandato alle liti Persona_1
rispetto all'atto introduttivo del giudizio 15430/2014 avanti al Tribunale di Roma, con condanna di al pagamento delle spese del grado. Persona_1
Appellava detta pronuncia instando per la declaratoria di Persona_1
inammissibilità della domanda introduttiva del giudizio, e comunque per la integrale riforma della sentenza gravata, con rinvio alle conclusioni e domande espresse avanti al
Tribunale, con vittoria di spese del doppio grado. Con espressa reiterazione della istanza ammissiva di prova per testi: negata in primo grado con ordinanza 26.11.2018.
In corso di giudizio veniva dichiarata la morte dell'appellante Persona_1
ed il giudizio stesso veniva dichiarato interrotto con ordinanza resa dal Collegio
[...]
in udienza 20 dicembre 2023; venne quindi riassunto l'interposto appello da CP_4
figlio di
[...] Persona_1
Mentre altre due eredi di e , benchè ritualmente citate, Persona_2 CP_2
non si costituivano nel presente giudizio.
Si costituiva instando per il rigetto dell'interposto appello con CP_1
condanna al pagamento delle spese di lite del grado.
***
La Procura della Repubblica di Roma, in data 27 ottobre 2020, chiedeva pronunciarsi il rigetto del gravame in quanto “la sentenza impugnata è fondata sulle risultanze della perizia grafica effettuata, che ha accertato la falsità della sottoscrizione querelata”.
***
Conclusioni delle parti come in atti rassegnate mercè tempestive note di trattazione scritta tempestivamente depositate telematicamente prima della udienza di trattazione.
La causa veniva trattenuta per la decisione alla udienza del 17 luglio 2024 ex art. 352
c.p.c. con termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusivi.
***
pag. 2/8 L'appellante affidava il gravame a tre motivi di appello le proprie doglianze.
1) In via preliminare e di rito - Nullità dell'atto introduttivo di lite ..... con conseguente caducazione della sentenza n. 22181/2019
2) Nel merito - Manifesta illogicità e omessa motivazione dell'impugnata sentenza n.
22181/2019
3)Illogicità e omessa motivazione della sentenza n. 22181/2019 - Impugnazione dell'ordinanza di rigetto delle richieste di prova testimoniale prospettate nelle memorie ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c . e richiesta di rimessione della causa sul ruolo con ammissione delle prove denegate.
Concludeva : CP_1
1) In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla IG.ra
avverso la sentenza n. 22181/2019 del Tribunale di Roma, in Persona_1 quanto carente del requisito della motivazione di cui all'art. 342 c.p.c in quanto carente nella specificazione dei capi e punti della sentenza di cui si chiede la riforma e per tutti
i motivi di cui in narrativa, e per l'effetto confermare la sentenza appellata;
2) In via principale e nel merito: nella denegata ipotesi che l'appello così come proposto venga considerato ammissibile, rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla IG.ra avverso la Persona_1 sentenza n. 22181/2019 del Tribunale di Roma e per l'effetto confermare la sentenza appellata;
In ogni caso condannare parte appellante alla refusione delle spese e competenze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello supera lo scrutinio di ammissibilità in quanto sono rintracciabili i requisiti minimi per individuare la doglianza dell'appellante e i motivi di gravame, tuttavia è infondato e merita di essere, pertanto, respinto.
***
Per quanto attiene alla vicenda processuale si richiama per relationem la sentenza impugnata da intendersi per qui trascritta.
Si ritiene tuttavia opportuno precisare, ai fini del corretto inquadramento della vicenda, che la domanda introdotta con l'originaria “vocatio in ius” da Persona_1
nei confronti di era relativa alla occupazione, dalla stessa ritenuta
[...] CP_1
pag. 3/8 senza causa, operata da rispetto ad un immobile di edilizia residenziale CP_1
in Acilia alla via Bepi Romagnoli, 23, del quale riteneva essere Persona_1
l'unica indiscussa assegnataria
***
La sentenza è stata impugnata per vari profili, ma ritiene la Corte che possa farsi applicazione del principio della ragione più liquida, come ripetutamente affermato dalla
Corte di Cassazione. (“Ex plurimis Cass. 12002/2014: “Il principio della "ragione più
liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul
piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica,
consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da
trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di
economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost.,
con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta
di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario
esaminare previamente le altre” ).
***
Preliminarmente e per ragioni di metodo si ritiene di vagliare la ribadita richiesta di ammissione di prova per testi avanzata da e ribadita dal figlio, Persona_1
odierno appellante in riassunzione. Parte appellante chiedeva ammettersi prova testimoniale del IG. (come detto figlio della appellante ed Parte_1 Per_1
oggi egli stesso appellante) e della di lui moglie Tes_1
In merito all' istanza, disattesa dal primo istruttore, la testimonianza di Parte_1 era ed e' inammissibile in quanto lo stesso è evidentemente portatore di Pt_1
interessi -in senso tecnico- confermati dalla stessa attuale sua costituzione in giudizio in luogo della defunta madre e quanto alla invocata ammissione di prova (pur potenzialmente ed astrattamente ammissibile poiché tesa a provare il contrario rispetto alle risultanze della CTU espletata avanti al primo giudice a mezzo della grafologa dott.
pag. 4/8 della moglie del l'eventuale deposizione della Testimone_2 Pt_1 Tes_1
consorte del non avrebbe potuto essere “testimonianza attendibile o credibile” Pt_1
in quanto resa da soggetto interessato alla controversia in oggetto ex art. 246 c.p.c. .
Conclusivamente, i motivi di doglianza di , erede di Parte_1 Persona_1
e le conseguenti richieste istruttorie di ammissione della prova per testi non
[...]
possono che essere, pertanto, respinte anche da questo Collegio.
Le doglianze avverso alla CTU, peraltro (CTU che con le prove testimoniali si sarebbe voluta porre in discussione ed inficiare) non risultano meritevoli, per i motivi di cui appresso, di accoglimento
***
Il Tribunale alla udienza 21.5.2018 poneva alla nominata CTU il seguente quesito:
“Dica il CTU se la sottoscrizione sia compatibile o meno col tratto grafico proveniente dalla mano della OR assistita nel gesto della sottoscrizione stessa da Per_1 mano di un altro soggetto, ossia dal figlio”. La CTU, letti ed esaminati gli atti, i documenti, i verbali di causa, le scritture comparative, effettuati i saggi e gli accertamenti del caso concluse testualmente: “La firma in verifica NON risulta essere stata apposta dalla IG.ra (né in modo autonomo né con Persona_1
l'assistenza di una terza mano). Tale firma è pertanto da ritenersi ” CP_5
°°°
Quanto al contenuto dell'atto di gravame, rispetto alla motivazione del primo giudice che condusse all'accoglimento della querela di falso, si ritiene di riportare testualmente la motivazione del Tribunale.: “la querela di falso postula - nell'ipotesi di sua proposizione relativa a scrittura privata - che quest'ultima sia stata riconosciuta (...) e che il querelante intenda eliminare la sua efficacia probatoria attribuitale dall'art. 2702 cod. civ. o, almeno, voglia contestare la genuinità dell'inerente documento, ragion per cui la proponibilità della suddetta querela presuppone, in ogni caso, che la scrittura alla quale si rivolge sia stata sottoscritta, costituendo, invero, la sottoscrizione un suo elemento essenziale (Cass. n. 18323/2007)”. L'art. 221 c.p.c. stabilisce che l'atto con il quale viene proposta la querela di falso, ..., debba contenere, a pena di nullità insanabile, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità. Tale indicazione deve avvenire secondo i modi stabiliti dalla legge processuale e, perciò, sia con prova
pag. 5/8 documentale e testimoniale che a mezzo di richiesta di CTU grafica, volta ad accertare la falsità del documento contestato. Il giudice, nella fase iniziale del procedimento deve, così, provvedere ad un giudizio di valutazione circa la necessità di procedere con la querela di falso, proprio sulla base degli elementi e delle prove fornite.” (sentenza gravata pag 4, secondo e terzo cpv). Proseguendo il Tribunale: “Disposta ed espletata la C.T.U., il nominato ausiliario ha giudicato apocrifa la firma apposta alla procura del giudizio civile di primo grado, non essendo, a proprio parere, riconducibile alla medesima mano delle scritture di comparazione, incluse quelle apposte a mano libera e
a mano guidata della ricorrente. (la sottolineatura appartenendo all'estensore della presente). Il C.T.U. ha concluso affermando che la firma in verifica non è stata apposta dalla IG.ra né in modo autonomo né con l'assistenza di una Persona_1
terza mano (quale ad es. quella del figlio). Invero alcun dubbio può, poi, sussistere in ordine alla piena valenza probatoria della C.T.U. poiché, come ripetutamente chiarito dalla Suprema Corte, la consulenza tecnica di ufficio può costituire fonte oggettiva di prova tutte le volte che opera come strumento di accertamento di situazioni di fatto rilevabili esclusivamente attraverso il ricorso a determinate cognizioni tecniche (cfr., ex multis, Cass. Civ. 8.1.2004, n. 88; Cass. Civ. 21.7.2003, n. 11332; Cass. Civ. 10.3.2000,
n. 2802). Al riguardo la giurisprudenza è chiara (v. sul punto Cass. Civ., sez. I,
Sentenza n. 28669 del 27/12/2013 nonché Cass. Civ., sez. II, sentenza n. 14577 del
21/08/2012)” (cfr ivi, quinto e sesto capoverso). Concludendo il primo giudice: “Nella fattispecie le esposte conclusioni, peraltro non specificamente contestate nei termini delle preclusioni istruttorie, possono ritenersi, ..., pienamente condivisibili in quanto basate su una compiuta analisi e su uno studio ed una valutazione adeguati e coerenti degli elementi desunti da tale esame e dalla documentazione prodotta in atti ed analizzata da controparte una volta instauratosi il contraddittorio in giudizio. Il Ctu ha accertato che i tracciati grafici in esame mostrano numerosi indici altamente significativi ai fini della valutazione di contestualità-non contestualità quali: imperfezioni nell'allineamento, diversa struttura delle lettere e delle cifre, disallineamenti, diversa occupazione dello spazio, differenza d'interrigo, posizione anomala di tratti gli uni rispetto agli altri, pressione. Sono stati, funditus, scandagliati la struttura grafica generale, la morfologia letterale, i gesti preparatori, i tratti
pag. 6/8 estintori, la continuità grafica, l'andamento letterale rispetto al rigo di base, il ductus grafico, gli automatismi, le caratteristiche e la pressione del tratto ed è stato, altresì, escluso che il figlio abbia potuto guidare la mano della madre”. Concludendo quindi il
Tribunale: “Al lume delle considerazioni sinora esposte, dev'essere dichiarata la falsità della firma apposta alla procura alla lite rilasciata dalla OR Persona_1
nel giudizio di primo grado iscritto al R.G. 15340/2014. Ai sensi degli artt.
[...]
226 cpv. e 227 c.p.c. vanno emessi i provvedimenti consequenziali all'accertamento della falsità della scrittura impugnata e, in particolare, va ordinata la cancellazione delle espressioni oggetto di verifica, da eseguirsi al passaggio in giudicato della sentenza (v. artt. 537, 675 nuovo c.p,p.)” (pagina 5 ultima parte del capo III).
Considerazioni, quelle sopra esposte e riportate, pienamente condivise dalla Corte poiché il Collegio in primo grado ha ripercorso ogni elemento della indagine peritale che non si limito' ad una generica valutazione della firma apposta in calce al mandato di difesa a margine dell'atto introduttivo del primo giudizio, alla luce delle scritture comparative offerte dal ma scandaglio' ognuno degli aspetti –analizzati e CP_1
riferiti dal Tribunale in motivazione- idonei a consentire all'ausiliario del giudice la formazione di un pieno convincimento in ordine alla falsità della firma sottoposta a indagine. Firma dichiarata incontrovertibilmente e motivatamente apocrifa.
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Conclusivamente, la Corte ritiene –pertanto- la motivazione del Tribunale sia sul punto ineccepibile e pienamente condivisibile e corretto presupposto dell'accoglimento della querela di falso pronunciata dal primo Collegio, risultando sfornite di ogni supporto le doglianze dell'appellante.
Il rigetto del relativo motivo di appello -per le ragioni di cui avanti detto- comporta che gli altri ulteriori motivi risultino assorbiti.
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Conclusivamente, la sentenza impugnata merita di essere pienamente confermata.
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Le spese del grado, vista la soccombenza, devono essere poste a carico della parte appellante e vengono liquidate come in dispositivo in base al parametro di riferimento.
pag. 7/8 Stante il rigetto dell'appello, va dichiarata la ricorrenza -nei confronti di Pt_1 dei presupposti per l'applicazione della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 e DL
[...]
115/2002 art. 13 relativi al pagamento di sanzione pari al contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
– e per la stessa dal figlio in riassunzione- avverso sentenza Per_1 Parte_1
n. 22181/2019 del Tribunale di Roma, disattesa ogni altra istanza, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna a rifondere l'appellato delle spese del grado liquidate Parte_1
–complessivamente- in euro 4.000,00 oltre spese generali 15%, caap ed Iva come per legge.
3) Dichiara ricorrere i presupposti per l'applicazione, nei confronti di Pt_1
della previsione di cui alla Legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed art. 13
[...]
DL 115/2002 .
Così' deciso in Roma il 30 giugno 2025
il cons. est. Il Presidente
(dott. Luigi Pedone) (dott. Nicola Saracino)
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