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19 aprile 1942
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21 marzo 1998
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4 luglio 1998
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31 ottobre 2021
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12 giugno 2026
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Art. 620.
(Pubblicazione del testamento olografo).
Chiunque e' in possesso di un testamento olografo deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione, appena ha notizia della morte del testatore.
Chiunque crede di avervi interesse puo' chiedere, con ricorso al giudice di pace del luogo in cui si e' aperta la successione, che sia fissato un termine per la presentazione.(111) (112a) (273) (300) (341) ((351))
Il notaio procede alla pubblicazione del testamento in presenza di due testimoni, redigendo nella forma degli atti pubblici un verbale nel quale descrive lo stato del testamento, ne riproduce il contenuto e fa menzione della sua apertura, se e' stato presentato chiuso con sigillo. Il verbale e' sottoscritto dalla persona che presenta il testamento, dai testimoni e dal notaio. Ad esso sono uniti la carta in cui e' scritto il testamento, vidimata in ciascun mezzo foglio dal notaio e dai testimoni, e l'estratto dell'atto di morte del testatore o copia del provvedimento che ordina l'apertura degli atti di ultima volonta' dell'assente o della sentenza che dichiara la morte presunta.
Nel caso in cui il testamento e' stato depositato dal testatore presso un notaio, la pubblicazione e' eseguita dal notaio depositario.
Avvenuta la pubblicazione, il testamento olografo ha esecuzione.
Per giustificati motivi, su istanza di chiunque vi ha interesse, il giudice di pace puo' disporre che periodi o frasi di carattere non patrimoniale siano cancellati dal testamento e omessi nelle copie che fossero richieste, salvo che l'autorita' giudiziaria ordini il rilascio di copia integrale.(111) (112a) (273) (300) (341) ((351)) --------------- AGGIORNAMENTO (111)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." --------------- AGGIORNAMENTO (112a)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." --------------- AGGIORNAMENTO (273)
Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 ha disposto (con l'art. 32, comma 5) che "A decorrere dal 31 ottobre 2021 ai procedimenti civili contenziosi, di volontaria giurisdizione e di espropriazione forzata introdotti dinanzi al giudice di pace a norma dell'articolo 27 si applicano le disposizioni, anche regolamentari, in materia di processo civile telematico per i procedimenti di competenza del tribunale vigenti alla medesima data. Per i procedimenti di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), numero 1, lettera c), numero 2), e comma 3, lettera d), capoverso «Art. 60-bis», e lettera e), la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dal 31 ottobre 2025". ------------ AGGIORNAMENTO (300)
Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 , come modificato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 , convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 , ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che le modifiche di cui ai commi 2 e 6 del presente articolo entrano in vigore il 31 ottobre 2025. --------------- AGGIORNAMENTO (341)
Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 , come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117 , convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 148 , ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che le modifiche di cui ai commi 2 e 6 del presente articolo entrano in vigore il 31 ottobre 2026. --------------- AGGIORNAMENTO (351)
Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 , come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117 , ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che "Le disposizioni dell'articolo 27 entrano in vigore il 31 ottobre 2027"
(Pubblicazione del testamento olografo).
Chiunque e' in possesso di un testamento olografo deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione, appena ha notizia della morte del testatore.
Chiunque crede di avervi interesse puo' chiedere, con ricorso al giudice di pace del luogo in cui si e' aperta la successione, che sia fissato un termine per la presentazione.(111) (112a) (273) (300) (341) ((351))
Il notaio procede alla pubblicazione del testamento in presenza di due testimoni, redigendo nella forma degli atti pubblici un verbale nel quale descrive lo stato del testamento, ne riproduce il contenuto e fa menzione della sua apertura, se e' stato presentato chiuso con sigillo. Il verbale e' sottoscritto dalla persona che presenta il testamento, dai testimoni e dal notaio. Ad esso sono uniti la carta in cui e' scritto il testamento, vidimata in ciascun mezzo foglio dal notaio e dai testimoni, e l'estratto dell'atto di morte del testatore o copia del provvedimento che ordina l'apertura degli atti di ultima volonta' dell'assente o della sentenza che dichiara la morte presunta.
Nel caso in cui il testamento e' stato depositato dal testatore presso un notaio, la pubblicazione e' eseguita dal notaio depositario.
Avvenuta la pubblicazione, il testamento olografo ha esecuzione.
Per giustificati motivi, su istanza di chiunque vi ha interesse, il giudice di pace puo' disporre che periodi o frasi di carattere non patrimoniale siano cancellati dal testamento e omessi nelle copie che fossero richieste, salvo che l'autorita' giudiziaria ordini il rilascio di copia integrale.(111) (112a) (273) (300) (341) ((351)) --------------- AGGIORNAMENTO (111)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." --------------- AGGIORNAMENTO (112a)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." --------------- AGGIORNAMENTO (273)
Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 ha disposto (con l'art. 32, comma 5) che "A decorrere dal 31 ottobre 2021 ai procedimenti civili contenziosi, di volontaria giurisdizione e di espropriazione forzata introdotti dinanzi al giudice di pace a norma dell'articolo 27 si applicano le disposizioni, anche regolamentari, in materia di processo civile telematico per i procedimenti di competenza del tribunale vigenti alla medesima data. Per i procedimenti di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), numero 1, lettera c), numero 2), e comma 3, lettera d), capoverso «Art. 60-bis», e lettera e), la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dal 31 ottobre 2025". ------------ AGGIORNAMENTO (300)
Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 , come modificato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 , convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 , ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che le modifiche di cui ai commi 2 e 6 del presente articolo entrano in vigore il 31 ottobre 2025. --------------- AGGIORNAMENTO (341)
Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 , come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117 , convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 148 , ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che le modifiche di cui ai commi 2 e 6 del presente articolo entrano in vigore il 31 ottobre 2026. --------------- AGGIORNAMENTO (351)
Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 , come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117 , ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che "Le disposizioni dell'articolo 27 entrano in vigore il 31 ottobre 2027"
Commentari • 101
- 1. commentato e spiegato semplicementeVirginia Sacco · https://www.lexplain.it/diritto/ · 28 luglio 2024 · 251.80766
L'articolo 620 del Codice Civile, […] Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice. Art. 620 c.c.: testo aggiornato Ecco il testo aggiornato dell'art. 620 del Codice Civile. "Chiunque è in possesso di un testamento olografo deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione, […] il reato di falsità materiale si realizza con la pubblicazione del testamento eseguita dal notaio depositario, ex art. 620 cod. civ.". […] ovvero del suo celamento (peraltro non ravvisabile nella violazione dell'obbligo ex art.. 620 cod. civ. del possessore di testamento olografo di presentarlo ad un notaio per la pubblicazione appena avuta notizia della morte del testatore), deve incidere, […]
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Giurisprudenza • 264
- 1. Trib. Lodi, sentenza 13/06/2024, n. 482Provvedimento: […] Come noto, l'art. 620 c.c. stabilisce che “Chiunque è in possesso di un testamento olografo deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione, appena ha notizia della morte del testatore”. […]Leggi di più...
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