TRIB
Sentenza 4 gennaio 2024
Sentenza 4 gennaio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 04/01/2024, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 372/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Sirianni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 372/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALLEVA Parte_1 C.F._1 PIERGIOVANNI e dell'avv. CORRADETTI PAOLO, elettivamente domiciliato in VIA PRETORIANA, 39 63100 ASCOLI PICENO, presso il difensore avv. ALLEVA PIERGIOVANNI
ATTORE contro
(C.F. ), oggi (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. DE ANGELIS DOMENICO, elettivamente domiciliato in VIA TRIBU' FABIA, 25 63100 ASCOLI PICENO presso il difensore
CONVENUTO oggetto: risarcimento del danno da responsabilità sanitaria.
CONCLUSIONI
Per l'attore: “concludono riportandosi alle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione del 24.2.2020 e ulteriormente precisate nella memoria istruttoria ex art. 183 cpc VI° comma n.1 del 12.1.2021”.
Per il convenuto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ascoli Piceno rigettare integralmente la domanda poiché totalmente infondata in fatto e in diritto. In via istruttoria chiede l'ammissione delle relazioni delle cc.tt.uu. del dott. e dei dott.ri e Si oppone inoltre all'ammissione Per_1 Persona_2 Per_3 della c.t.u. e delle prove richieste dalla parte attrice in quanto le cc.tt.uu. espletate nei procedimenti per a.t.p. esperiti nel 2016 e nel 2019 hanno definitivamente chiarito ogni aspetto della vicenda. In ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente giudizio di merito e dei due procedimenti per accertamento tecnico preventivo espletati ante causam”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 25.2.2020 conveniva in giudizio l' Parte_2 [...]
(poi v. comparsa conclusionale di parte convenuta) per ottenere il CP_1 CP_2 risarcimento del danno biologico, morale ed esistenziale derivatagli da errore medico commesso in occasione di un intervento chirurgico di osteosintesi della frattura del collo del femore presso pagina 1 di 8 l' di Ascoli Piceno in data 27.12.2013, che aveva determinato la lesione del nervo Org_1 sciatico. L'attore – all'epoca dei fatti pensionato e invalido al 100%, caduto accidentalmente procurandosi la frattura del collo del femore - allegava, a sostegno dell'addebitata responsabilità: la mancata rilevazione, nelle lastre pre-operatorie, della presenza, in prossimità del femore fratturato, di uno stent collocato nell'arteria femorale, che, se occluso (come reso verosimile dalla verificazione, dopo l'intervento, di un versamento), avrebbe potuto costituire una
contro
-indicazione all'intervento; la provocazione in sede operatoria, a seguito di errato posizionamento della vite, di un “cut out”
(superamento dell'articolazione coxofemorale fin dentro il bacino); che essendo il stato Pt_2 assalito, successivamente alle dimissioni (avvenute il 3.1.2014), da costante dolore irradiato, era stato sottoposto a tac che aveva rilevato una “vite interferente” e nuovamente (il 28.2.2014) sottoposto a intervento chirurgico di sostituzione della vite con una più corta;
che il dolore, tuttavia, si era successivamente aggravato e, a seguito di elettromiografia, era risultata la compromissione del nervo sciatico;
che a seguito dell'irreparabilità del danno il sig. aveva iniziato ad assumere farmaci Pt_2 oppioidi, con gravi conseguenze sul suo benessere e sulla sua vita di relazione. Allegava, poi, di avere chiesto due accertamenti tecnici preventivi sulla vicenda, tuttavia risoltisi immotivatamente con il mancato riconoscimento del nesso di causa tra l'intervento e la lesione del nervo sciatico. Si costituiva l' , eccependo preliminarmente l'inammissibilità della Controparte_3 domanda/improcedibilità del giudizio, per essere stato introdotto con citazione iscritta a ruolo oltre il termine di tre mesi dalla comunicazione della relazione di A.T.P. prescritto dall'art. 8 l. 24/2017. Nel merito contestava la ricostruzione attorea, indicando come tutti i c.t.u. nominati nei due a.t.p. espletati
(il secondo sul presupposto “nuovo” della presenza di uno stent nell'arteria femorale prossima al sito dell'operazione) avessero motivatamente escluso qualunque correlazione tra l'intervento chirurgico – peraltro comunque non evitabile visto l'elevatissimo tasso di mortalità che il ricorso a tecniche incruente comporta - e la lesione del nervo sciatico, anche in virtù della distanza anatomica tra il nervo sciatico e l'accesso chirurgico necessario per l'introduzione della vite. Contestava, altresì, l'esistenza e quantificazione del danno preteso, anche tenuto conto della pregressa situazione clinica e di salute dell'attore (invalido al 100%, affetto da diabete mellito e da paresi della parte destra del corpo, e non in grado di compiere gli atti della vita quotidiana). Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda.
Dopo due rinvii della prima udienza disposti dal G.o.p. originario titolare del procedimento, in data
14.12.2020 venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c.
Svolte le prove testimoniali ammesse, con successiva ordinanza del 3.4.2022 veniva rigettata la richiesta attorea di nuova c.t.u. medico legale, sul presupposto dell'esaustività delle due precedenti consulenze tecniche svolte in sede di a.t.p. e dell'assenza di elementi nuovi apportati dall'istruttoria orale svolta. Con istanza del 3.9.2022 parte attrice domandava la revoca dell'ordinanza che non aveva ammesso la c.t.u.
Con decreto del 7.10.2022, viste le nuove Tabelle di organizzazione dell'Ufficio, il magistrato togato avocava a sé il procedimento inizialmente assegnato al g.o.p. ed assegnava un termine alle parti per interloquire sulla rinnovata richiesta attorea di ammissione della c.t.u. medico legale.
Con successiva ordinanza del 6.4.2023 il giudice, esaminati gli atti e ritenuta la causa matura per la decisione, non disponeva la nuova c.t.u. e fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
In data 26.5.2023 – su provvedimento del Presidente del Tribunale del 2.5.2023 - il procedimento veniva assegnato all'attuale giudice, il quale assegnava quale termine perentorio per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni quello del 26.10.2023. pagina 2 di 8 In data 26.10.2023 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 abbreviati (quaranta giorni per le comparse conclusionali e venti giorni per le memorie di replica). Entrambe le parti depositavano le rispettive conclusionali e repliche.
Non appare fondata la pregiudiziale eccezione di inammissibilità della domanda/improcedibilità del giudizio per essere stato introdotto con citazione iscritta a ruolo oltre il termine di novanta giorni dalla comunicazione della relazione di A.T.P. prescritto dall'art. 8 della l. 24/2017. Tale norma, infatti, laddove stabilisce che gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato il ricorso di cui all'articolo 702-bis del c.p.c., fa evidentemente riferimento agli effetti sostanziali della domanda quale quello interruttivo e sospensivo della prescrizione e agli effetti processuali, mentre in alcun modo può da essa evincersi una inammissibilità della successiva domanda risarcitoria che venga proposta oltre il citato termine e con la forma processuale ordinaria del giudizio di cognizione piena. Diversamente, si ricondurrebbe alla norma un effetto che esula dalla sua formulazione letterale e che non appare coerente neppure con la ratio legis (cfr. Trib. Savona ordinanza del 6 ottobre 2019, Trib. Latina sentenza del 2 luglio 2020 n.
2831, Trib. Milano ordinanza del 6 Novembre 2019, est. Miccichè).
Nel merito, la domanda attorea mira all'accertamento della responsabilità da inadempimento della struttura sanitaria convenuta, e alla conseguente condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti in conseguenza dei due interventi chirurgici effettuati presso la struttura stessa.
La materia della responsabilità da professione sanitaria è stata da ultimo riformata con legge n.
24/2017, normativa che è stata dichiarata, con specifico riferimento all'art. 7, comma III, non retroattiva e, dunque, non applicabile ai fatti verificatisi in data antecedente rispetto alla sua entrata in vigore (Cassazione sentenza n. 28994 del 11/11/2019). I fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria risultano essersi pacificamente verificati prima dell'entrata in vigore del citato intervento normativo e, conseguentemente, ai fini dell'odierna decisione deve farsi riferimento alla normativa vigente a tale data, nonché agli orientamenti giurisprudenziali sulla stessa sviluppatisi.
Con specifico riferimento alla natura della responsabilità della struttura sanitaria e del medico, la giurisprudenza ha anche recentemente precisato che, posta la non applicabilità della riforma operata con l. n.24/2017 per i fatti verificatisi in data anteriore rispetto alla sua entrata in vigore, di tali fatti sia la struttura che il medico rispondono a titolo contrattuale ai sensi degli articoli 1218 e/o 1228 c.c., la prima in virtù del contratto atipico di spedalità, il secondo in virtù dell'obbligo di comportamento sorto da contatto sociale (Cassazione sentenza n. 10050 del 2022).
In tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione
(perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute
(interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (cfr. Cass. sentenza n. 28991/2019, Cass. sentenza n. ordinanza n. 18102 del 31/08/2020).
pagina 3 di 8 In altre parole, in materia di responsabilità sanitaria della struttura ospedaliera, pur a fronte della natura contrattuale della citata responsabilità, grava sul danneggiato/creditore l'onere di provare (e, a monte, di specificamente allegare) la sussistenza del nesso di causalità materiale tra l'inadempimento del danneggiante/debitore e il danno evento patito, nonché l'onere di dimostrare il nesso di c.d. causalità giuridica (tra danno evento e danno c.d. conseguenza). Più in particolare quanto al nesso causale e alla colpa, l'attore deve allegare qualificate inadempienze, astrattamente idonee a provocare (quale causa o concausa efficiente) il danno lamentato, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno (Cass. sez. 3, n. 27855 del 12/12/2013, conformi: Cass. n. 4792 del 26/02/2013,
Cass. sez. U, n. 577 del 2008; tra le più recenti si vedano Cass. n. 28991/2019, Cass. n. 13872/2020).
Nel caso di specie il sig. ha agito in giudizio allegando che, a seguito dell'intervento chirurgico Pt_2
“mininvasivo di osteosintesi” al quale era stato sottoposto (a seguito della frattura del femore destro procuratasi in una caduta accidentale) in data 27.12.2013 presso il nosocomio di Ascoli Piceno, aveva riportato la lesione del nervo sciatico, con i danni-conseguenza meglio descritti in citazione. Allegava,
a sostegno della dedotta responsabilità: la mancata rilevazione, nelle lastre pre-operatorie, della presenza, in prossimità del femore fratturato, di uno stent collocato nell'arteria femorale, che, se occluso (come reso verosimile dalla verificazione, dopo l'intervento, di un versamento con ematoma), avrebbe potuto costituire una
contro
-indicazione all'intervento, per l'insorgenza di circoli sanguigni collaterali vicarianti (lo stent sarebbe stato spia della presenza di iper-vascolarizzazione anomala); la provocazione in sede operatoria di un “cut out” (superamento dell'articolazione coxofemorale fin dentro il bacino), a seguito di errato posizionamento della vite, infatti poi rimossa e sostituita con una vite più corta con un successivo intervento chirurgico del 2.3.2014.
Dalle c.t.u. svolte nei due procedimenti di a.t.p. svoltisi rispettivamente nel 2016 e nel 2019 tra le stesse parti oggi in causa e prodotte agli atti di questo giudizio (in allegato alla comparsa di costituzione del convenuto quali doc. 4 e 5), tuttavia, è emersa l'insussistenza dei profili di responsabilità addebitati dall'attore all' convenuta quanto alla lesione del nervo sciatico. CP_1
Al riguardo deve premettersi, in ordine alle allegazioni in fatto e ai mezzi istruttori legittimamente acquisiti al processo e sui quali solo può basarsi il convincimento del giudice, che inammissibile è il Parte documento intitolato “RIASSUNTO DI – allegato alla memoria ex art. 183, c. CP_1
6, n. 3 c.p.c. attorea, essendo tale memoria per legge dedicata esclusivamente alla prova contraria e non essendo un tale “riassunto” qualificabile come tale, anche considerato che la controparte non CP_1 aveva, nella propria memoria n. 2, formulato alcuna richiesta di prova diretta né depositato alcun documento. Del pari del tutto inammissibile – perché formulata dai difensori di parte attrice per la prima volta solo nella memoria depositata il 26.1.2022 successiva alla scadenza dei termini di preclusione di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c. – è la richiesta di ordine di esibizione delle lastre radiografiche post intervento. Ugualmente inammissibili, poiché tardive, devono considerarsi le nuove produzioni e richieste istruttorie contenute nelle note autorizzate del 21.11.2022 di parte attrice (ossia: nuova relazione di c.t. del dott. richiesta di acquisizione di un dischetto contenente una tac del Per_4
21.12.2014 e già da allora in possesso della moglie dell'attore; richiesta di acquisizione di una nuova tac fatta appositamente eseguire dal dott. circa venti giorni prima del deposito di tale Per_4 memoria). Infatti, il dischetto contenente la tac del 21.12.2014 era, per espressa ammissione della difesa attorea, già in possesso dell'attore stesso da tempo ben anteriore all'introduzione del giudizio e, pagina 4 di 8 pertanto, ben avrebbe dovuto e potuto essere prodotto agli atti del giudizio e comunque visionato dal consulente di parte entro i termini di preclusione istruttoria;
inoltre, tutte le deduzioni che su di esso si basano (e, dunque, i nuovi profili di addebito di responsabilità sanitaria, tra cui l'errato posizionamento della vite sotto la testa del femore/al di fuori del collo femorale in posizione “sbilenca”) e, conseguentemente, sia la nuova tac (peraltro di nessuna attendibilità ai fini di causa, in quanto eseguita a distanza di quasi dieci anni dall'accaduto e in un quadro di osteoporosi conclamata del , come Pt_2 emergente dal certificato medico doc. 5 allegato alla citazione) che la nuova consulenza di parte a firma dott. avrebbero, a loro volta, dovuto essere svolte entro i termini delle preclusioni assertive, Per_4 anch'essi ormai inevitabilmente spirati. La medesima conclusione vale per i cinque documenti
(immagini tac e due elaborati a firma dott. allegati alle note – dedicate alla sola precisazione Per_4 delle conclusioni - depositate dall'attore in data 19.10.2023. Tutte le deduzioni e allegazioni basate sulle riferite evidenze del dischetto tac del 21.12.2014 (ivi compresa la ventilata falsità delle immagini rx e tac invece ritualmente acquisite agli atti degli a.t.p. svolti e sulle quali si erano basate le analisi dei cc.tt.uu.) – si ribadisce - ben potevano e dovevano essere versate nel processo fin dal suo atto introduttivo, poiché, appunto già in possesso della parte attrice fin dall'epoca dei fatti oggetto di causa
(e, dunque, sin da epoca precedente addirittura ai due procedimenti di a.t.p. svolti tra le medesime parti). Il fatto che tale dischetto con le correlate immagini non fosse mai in precedenza stato visionato dal c.t.p. attoreo non costituisce giustificato motivo per la rimessione in termini (essendo, anzi, fatto imputabile esclusivamente all'attore), rimessione in termini la quale, peraltro, non è neppure mai stata formalmente richiesta. In questo quadro, nessun motivo vi è per disporre il rinnovo della c.t.u. medico legale ripetutamente domandato dall'attore (e già rigettato da entrambi i giudici che avevano preceduto l'attuale nella titolarità del presente procedimento), non essendo emerso alcun elemento nuovo ammissibile agli atti di giudizio rispetto a quelli già tutti valutati nelle due relazioni di c.t.u. svolte nei procedimenti di a.t.p. già celebratisi tra le odierne parti. Tali relazioni di c.t.u., a loro volta, risultano compiutamente motivate nell'escludere qualsiasi nesso di causalità tra i profili di responsabilità paventati dall'attore e il lamentato danno-evento.
In particolare, pur essendo certamente vero che la lesione del nervo sciatico sia stata diagnosticata al sig. solo successivamente agli interventi chirurgici in questione (essendo prima non presente), Pt_2 tuttavia tutti i cc.tt.uu. che hanno esaminato la vicenda in tempi diversi hanno con certezza escluso la sua derivazione dagli interventi stessi, anche con riferimento agli specifici profili denunciati dalla difesa attorea.
Quanto, in primo luogo, alla scelta dell'intervento chirurgico e della sua tipologia (osteosintesi con chiodo PFN), entrambe le c.t.u. sono concordi nel ritenerne la correttezza. Trattasi, infatti, di intervento Part mininvasivo in linea con tutti i moderni criteri di trattamento delle fratture quale quella riportata dal
Nella relazione a firma dei dottori e è, poi, specificato che: tale tipo di
[...] Persona_2 Per_3 intervento risulta adeguato ed utilizzabile anche in presenza di pazienti a rischio ASA 4 (il tipo di rischio più elevato in presenza di comorbilità), né esistono situazioni anatomiche locali che possano controindicare il trattamento chirurgico stesso;
l'intervento chirurgico, in particolare, è da preferire rispetto ai trattamenti incruenti (ventilati dalla difesa attorea come invece preferibili nel caso di specie) perché diminuisce considerevolmente il tasso di mortalità dei pazienti, potendo invece il trattamento incruento comportare un elevato tasso di mortalità per il lungo allettamento necessario al trattamento, vieppiù da evitare in pazienti già affetti, come il da disturbo plegico (pag. 68 e 123 doc. 5 Pt_2 citato); l'intervento di osteosintesi con chiodo PFN risulta, altresì, l'unico raccomandato dalla moderna pagina 5 di 8 letteratura medica, la quale, invece, non prevede più metodiche del passato quali chiodi di DE o fissatori esterni, né chiodi di Nancy (raccomandati invece solo per le fratture nei bambini ed obsoleti per gli adulti in quanto non permettono al paziente un carico immediato ed impongono allettamento per almeno tre mesi, evenienza da evitare nei pazienti affetti da disturbo plegico come il ). Pt_2
L'intervento, poi, neppure risultava controindicato in presenza di uno stent nell'arteria femorale (e dunque nessuna efficienza causale avrebbe avuto l'omissione di accertamenti preoperatori sul punto): infatti, l'alterazione patologica del circolo arterioso (di cui la presenza dello stent costituiva spia) non avrebbe comunque mai potuto condurre i sanitari a scegliere un mezzo di sintesi diverso o un trattamento non chirurgico, per tutte le ragioni già sopra esposte.
Quanto alla materiale esecuzione dell'atto chirurgico, già nella c.t.u. a firma del dott. si Per_1 indicava che: dall'esame delle foto di rx eseguite nel post-operatorio del primo intervento e di una successiva tac, la vite cefalica appariva correttamente posizionata “nel quadrante basso della testa femorale nel piano AP e centralmente nel piano assiale” (pag. 10 doc. 3 citato), e il secondo intervento era consistito esclusivamente nell'estrazione della vite originaria – poiché troppo lunga, tanto da aver determinato un cut-out – e sua sostituzione con una più corta;
l'assenza di posizione anomala della vite cefalica escludeva un rapporto causale tra la stessa e il danno neurologico lamentato, anche in considerazione della distanza anatomica tra la medesima e il decorso del nervo sciatico. Valutazioni, queste, confermate anche nella seconda c.t.u., nella quale si precisa che la paralisi dello sciatico polipteo esterno non può avere alcuna correlazione diretta con errori di tecnica chirurgica (in ipotesi anche volontariamente omessi nella cartella clinica), in quanto l'accesso chirurgico necessario per l'introduzione del chiodo è anatomicamente lontano dal nervo sciatico, tanto da qualificarne in termini di impossibilità la relativa lesione ad opera dell'atto chirurgico. Né la letteratura scientifica riporta lesioni del nervo sciatico correlate ad impianto di chiodi endomidollari e/o all'estrazione e sostituzione della vite cefalica. L'avvertenza, contenuta nel modulo di consenso informato all'intervento chirurgico firmato dalla moglie del dei possibili rischi di “complicazioni infettive, vascolari e Pt_2 neurologiche per interessamento del nervo sciatico” appare riferita in generale alle “possibili conseguenze di un intervento chirurgico ortopedico in età avanzata” e si pone, dunque, in linea e non in senso contrario a quanto indicato dal c.t.u. in ordine al fatto che “l'evenienza ventilata di un Per_1 possibile danno a carico delle fibre del SPE si ha in altri tipi di intervento che potrebbero prevedere la possibilità di danno diretto, di danno secondario a divaricazioni profonde, a manovre forzate con possibile conseguenza di formazione di ematomi, naturalmente profondi, che possono determinare effetto compressivo su fibre nervose (artro-endoprotesi e/o interventi su acetabolo)” (pag. 11 doc. 3 citato).
Del pari i c.t.u. hanno escluso che la lesione del nervo sciatico possa essere stata determinata, nel caso di specie, dall'ematoma post operatorio pure riscontrato e/o dalla posizione del paziente sul letto operatorio (per eventuale compressione del nervo). Quanto a quest'ultima – paziente posizionato su letto in trazione con reggi bacino e con arto sospeso - , era tale da escludere in radice qualsiasi possibilità di compressione del nervo sciatico. Quanto all'ematoma riscontrato dopo il secondo intervento, il primo c.t.u. ha escluso categoricamente che, per estensione e posizione (il nervo sciatico decorre in prossimità della rima posteriore ed inferiore dell'acetabolo, e non in prossimità della porzione postero craniale della testa femorale ove era posizionato l'ematoma), potesse essere responsabile della lesione neurologica. Ha, altresì, indicato, più in generale, che nei casi descritti in letteratura di paralisi del nervo sciatico secondaria ad ematoma post-chirurgico dopo intervento di pagina 6 di 8 artroprotesi d'anca (peraltro diverso da quello effettuato sul , i sintomi della compressione Pt_2 neurologica e della presenza di un ematoma compaiono piuttosto precocemente nel periodo post operatorio (all'incirca entro 48 ore dall'intervento), circostanza invece non verificatasi nel caso di specie, in cui la sintomatologia dolorosa è comparsa dopo molto più tempo. Infatti, nello stesso atto introduttivo si legge che il dolore era comparso solo successivamente alle dimissioni dopo il primo intervento, e queste ultime erano avvenute in data 3.1.2014, quindi una settimana dopo l'intervento stesso. Né sul punto hanno apportato alcun elemento nuovo le prove testimoniali svolte in giudizio, in quanto i testi sentiti sul capitolo 2 della memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice, hanno genericamente indicato che il dolore era insorto dopo le dimissioni successive al primo intervento
(anche nei due referti di visita fisiatrica in data 28.12.2013 e 7.1.2014 vi è l'espressa dicitura “non particolare dolore locale”, doc. 6 allegato alla citazione).
Le conclusioni cui sono giunti i diversi cc.tt.uu. sono condivisibili, poiché appaiono frutto di ragionato esame della documentazione sanitaria fornita dall'attore stesso e di motivata esposizione, nonché concordanti tra di loro, e non risultando dirimenti le osservazioni svolte dal c.t. di parte attrice per le ragioni meglio indicate nelle risposte fornite dai consulenti d'ufficio, e sinteticamente riportate anche nella superiore esposizione.
In conclusione, dunque, visto il gran numero di possibili cause di una lesione del nervo sciatico esistenti (elencate nella c.t.u. a firma del dott. alla pag. 16), tra le quali il diabete mellito da cui Per_1 il era affetto già prima dell'atto chirurgico, e considerata l'assenza nella condotta dei sanitari Pt_2 dei profili di responsabilità denunciati dall'attore, non si può ritenere soddisfatto il criterio causale del
“più probabile che non” necessario per l'integrazione della fattispecie risarcitoria.
Può, invece, essere riconosciuto il maggior danno biologico temporaneo determinato dal secondo intervento, il quale era stato causato – come accertato nella c.t.u. a firma dott. – da un errato Per_1 dimensionamento della vite originariamente inserita (troppo lunga, tanto da aver determinato un cut out). Per la liquidazione del danno biologico temporaneo devono applicarsi le tabelle di cui all'art. 139 del Codice delle assicurazioni private, essendo l'art. 3 c. 3 del d.l. 158/2012, come convertito in legge, già in vigore al momento del fatto (vi è, peraltro, uno specifico orientamento della Cassazione, sentenza n. 28990/2019, secondo il quale “in tema di risarcimento del danno alla salute conseguente ad attività sanitaria, la norma contenuta nell'art. 3, comma 3, del d.l. n. 158 del 2012 (convertito dalla l. n. 189 del
2012) e sostanzialmente riprodotta nell'art. 7, comma 4, della l. n. 24 del 2017 - la quale prevede il criterio equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale fondato sulle tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 - trova applicazione anche nelle controversie relative ad illeciti commessi e a danni prodotti anteriormente alla sua entrata in vigore, nonché ai giudizi pendenti a tale data (con il solo limite del giudicato interno sul "quantum"), in quanto la disposizione, non incidendo retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile, non intacca situazioni giuridiche precostituite ed acquisite al patrimonio del soggetto leso, ma si rivolge direttamente al giudice, delimitandone l'ambito di discrezionalità e indicando il criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno”). In applicazione, dunque, di tali tabelle, è dovuta all'attore – di 54 anni al momento del fatto - la somma di € 1.233,00 (di cui € 822,00 per 20 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%, € 274,00 per 10 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%, ed
€ 137,00 per 10 giorni di inabilità temporanea parziale al 25%). Sulla complessiva somma liquidata vanno riconosciuti gli interessi al tasso nella misura legale (indicato dal legislatore per la liquidazione degli interessi moratori nelle obbligazioni pecuniarie ex art. 1224 c.c.) quale nocumento finanziario pagina 7 di 8 (lucro cessante ex art. 1223 c.c.) subìto a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, somma che, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per lucrare un vantaggio finanziario.
Considerato che
i danni sono stati quantificati con riferimento al valore monetario attuale, gli interessi non possono essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata comprensiva della rivalutazione ma con riferimento all'ammontare dei danni espressi nei valori monetari dell'epoca del fatto e annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT
(Cass. sez. 3, n. 5054/2009; Cass. sez. 3, n. 5503/2003; Cass. s.u., n. 1712/1995).
Infine, sulla somma finale come risultante dai calcoli sopra esposti spetteranno, dalla data della sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto somma convertitasi in debito di valuta (cfr. in tal senso da ultimo Cass. sez. 2, n. 11594/2004; Cass. sez. 3, n.
9711/2004).
La domanda dev'essere, per il resto, rigettata.
Considerato che la domanda attorea è stata accolta solo con riferimento ad una voce risarcitoria e comunque per una somma notevolmente inferiore a quella originariamente domandata (che era di oltre
800.000,00 euro) e considerato che la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (cfr. Cass. sez. 3, ord. n. 22381 del 21/10/2009 che esamina e motivatamente supera alcune più risalenti pronunce di segno contrario della stessa Corte, Cass. sez. 6 - 2, ord. n. 21684 del
23/09/2013 e la recente Cass. n. 21069 del 19/10/2016, che pone particolare attenzione al principio di causalità nella instaurazione del processo), le spese di giudizio, ivi comprese quelle degli a.t.p., devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, delle seguenti somme: € 1.233,00 a titolo di risarcimento del danno biologico temporaneo, oltre interessi legali dalla data del fatto con riferimento all'ammontare del danno espresso nei valori monetari dell'epoca del fatto e annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT, fino alla data della sentenza;
gli interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
rigetta per il resto la domanda di parte attrice;
compensa integralmente le spese del presente giudizio e quelle dei giudizi di a.t.p. n.r.g. 551/2016 e n.r.g. 854/2019.
Ascoli Piceno, 2 gennaio 2024.
Il Giudice
dott. Francesca Sirianni
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Sirianni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 372/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALLEVA Parte_1 C.F._1 PIERGIOVANNI e dell'avv. CORRADETTI PAOLO, elettivamente domiciliato in VIA PRETORIANA, 39 63100 ASCOLI PICENO, presso il difensore avv. ALLEVA PIERGIOVANNI
ATTORE contro
(C.F. ), oggi (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. DE ANGELIS DOMENICO, elettivamente domiciliato in VIA TRIBU' FABIA, 25 63100 ASCOLI PICENO presso il difensore
CONVENUTO oggetto: risarcimento del danno da responsabilità sanitaria.
CONCLUSIONI
Per l'attore: “concludono riportandosi alle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione del 24.2.2020 e ulteriormente precisate nella memoria istruttoria ex art. 183 cpc VI° comma n.1 del 12.1.2021”.
Per il convenuto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ascoli Piceno rigettare integralmente la domanda poiché totalmente infondata in fatto e in diritto. In via istruttoria chiede l'ammissione delle relazioni delle cc.tt.uu. del dott. e dei dott.ri e Si oppone inoltre all'ammissione Per_1 Persona_2 Per_3 della c.t.u. e delle prove richieste dalla parte attrice in quanto le cc.tt.uu. espletate nei procedimenti per a.t.p. esperiti nel 2016 e nel 2019 hanno definitivamente chiarito ogni aspetto della vicenda. In ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente giudizio di merito e dei due procedimenti per accertamento tecnico preventivo espletati ante causam”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 25.2.2020 conveniva in giudizio l' Parte_2 [...]
(poi v. comparsa conclusionale di parte convenuta) per ottenere il CP_1 CP_2 risarcimento del danno biologico, morale ed esistenziale derivatagli da errore medico commesso in occasione di un intervento chirurgico di osteosintesi della frattura del collo del femore presso pagina 1 di 8 l' di Ascoli Piceno in data 27.12.2013, che aveva determinato la lesione del nervo Org_1 sciatico. L'attore – all'epoca dei fatti pensionato e invalido al 100%, caduto accidentalmente procurandosi la frattura del collo del femore - allegava, a sostegno dell'addebitata responsabilità: la mancata rilevazione, nelle lastre pre-operatorie, della presenza, in prossimità del femore fratturato, di uno stent collocato nell'arteria femorale, che, se occluso (come reso verosimile dalla verificazione, dopo l'intervento, di un versamento), avrebbe potuto costituire una
contro
-indicazione all'intervento; la provocazione in sede operatoria, a seguito di errato posizionamento della vite, di un “cut out”
(superamento dell'articolazione coxofemorale fin dentro il bacino); che essendo il stato Pt_2 assalito, successivamente alle dimissioni (avvenute il 3.1.2014), da costante dolore irradiato, era stato sottoposto a tac che aveva rilevato una “vite interferente” e nuovamente (il 28.2.2014) sottoposto a intervento chirurgico di sostituzione della vite con una più corta;
che il dolore, tuttavia, si era successivamente aggravato e, a seguito di elettromiografia, era risultata la compromissione del nervo sciatico;
che a seguito dell'irreparabilità del danno il sig. aveva iniziato ad assumere farmaci Pt_2 oppioidi, con gravi conseguenze sul suo benessere e sulla sua vita di relazione. Allegava, poi, di avere chiesto due accertamenti tecnici preventivi sulla vicenda, tuttavia risoltisi immotivatamente con il mancato riconoscimento del nesso di causa tra l'intervento e la lesione del nervo sciatico. Si costituiva l' , eccependo preliminarmente l'inammissibilità della Controparte_3 domanda/improcedibilità del giudizio, per essere stato introdotto con citazione iscritta a ruolo oltre il termine di tre mesi dalla comunicazione della relazione di A.T.P. prescritto dall'art. 8 l. 24/2017. Nel merito contestava la ricostruzione attorea, indicando come tutti i c.t.u. nominati nei due a.t.p. espletati
(il secondo sul presupposto “nuovo” della presenza di uno stent nell'arteria femorale prossima al sito dell'operazione) avessero motivatamente escluso qualunque correlazione tra l'intervento chirurgico – peraltro comunque non evitabile visto l'elevatissimo tasso di mortalità che il ricorso a tecniche incruente comporta - e la lesione del nervo sciatico, anche in virtù della distanza anatomica tra il nervo sciatico e l'accesso chirurgico necessario per l'introduzione della vite. Contestava, altresì, l'esistenza e quantificazione del danno preteso, anche tenuto conto della pregressa situazione clinica e di salute dell'attore (invalido al 100%, affetto da diabete mellito e da paresi della parte destra del corpo, e non in grado di compiere gli atti della vita quotidiana). Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda.
Dopo due rinvii della prima udienza disposti dal G.o.p. originario titolare del procedimento, in data
14.12.2020 venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c.
Svolte le prove testimoniali ammesse, con successiva ordinanza del 3.4.2022 veniva rigettata la richiesta attorea di nuova c.t.u. medico legale, sul presupposto dell'esaustività delle due precedenti consulenze tecniche svolte in sede di a.t.p. e dell'assenza di elementi nuovi apportati dall'istruttoria orale svolta. Con istanza del 3.9.2022 parte attrice domandava la revoca dell'ordinanza che non aveva ammesso la c.t.u.
Con decreto del 7.10.2022, viste le nuove Tabelle di organizzazione dell'Ufficio, il magistrato togato avocava a sé il procedimento inizialmente assegnato al g.o.p. ed assegnava un termine alle parti per interloquire sulla rinnovata richiesta attorea di ammissione della c.t.u. medico legale.
Con successiva ordinanza del 6.4.2023 il giudice, esaminati gli atti e ritenuta la causa matura per la decisione, non disponeva la nuova c.t.u. e fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
In data 26.5.2023 – su provvedimento del Presidente del Tribunale del 2.5.2023 - il procedimento veniva assegnato all'attuale giudice, il quale assegnava quale termine perentorio per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni quello del 26.10.2023. pagina 2 di 8 In data 26.10.2023 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 abbreviati (quaranta giorni per le comparse conclusionali e venti giorni per le memorie di replica). Entrambe le parti depositavano le rispettive conclusionali e repliche.
Non appare fondata la pregiudiziale eccezione di inammissibilità della domanda/improcedibilità del giudizio per essere stato introdotto con citazione iscritta a ruolo oltre il termine di novanta giorni dalla comunicazione della relazione di A.T.P. prescritto dall'art. 8 della l. 24/2017. Tale norma, infatti, laddove stabilisce che gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato il ricorso di cui all'articolo 702-bis del c.p.c., fa evidentemente riferimento agli effetti sostanziali della domanda quale quello interruttivo e sospensivo della prescrizione e agli effetti processuali, mentre in alcun modo può da essa evincersi una inammissibilità della successiva domanda risarcitoria che venga proposta oltre il citato termine e con la forma processuale ordinaria del giudizio di cognizione piena. Diversamente, si ricondurrebbe alla norma un effetto che esula dalla sua formulazione letterale e che non appare coerente neppure con la ratio legis (cfr. Trib. Savona ordinanza del 6 ottobre 2019, Trib. Latina sentenza del 2 luglio 2020 n.
2831, Trib. Milano ordinanza del 6 Novembre 2019, est. Miccichè).
Nel merito, la domanda attorea mira all'accertamento della responsabilità da inadempimento della struttura sanitaria convenuta, e alla conseguente condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti in conseguenza dei due interventi chirurgici effettuati presso la struttura stessa.
La materia della responsabilità da professione sanitaria è stata da ultimo riformata con legge n.
24/2017, normativa che è stata dichiarata, con specifico riferimento all'art. 7, comma III, non retroattiva e, dunque, non applicabile ai fatti verificatisi in data antecedente rispetto alla sua entrata in vigore (Cassazione sentenza n. 28994 del 11/11/2019). I fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria risultano essersi pacificamente verificati prima dell'entrata in vigore del citato intervento normativo e, conseguentemente, ai fini dell'odierna decisione deve farsi riferimento alla normativa vigente a tale data, nonché agli orientamenti giurisprudenziali sulla stessa sviluppatisi.
Con specifico riferimento alla natura della responsabilità della struttura sanitaria e del medico, la giurisprudenza ha anche recentemente precisato che, posta la non applicabilità della riforma operata con l. n.24/2017 per i fatti verificatisi in data anteriore rispetto alla sua entrata in vigore, di tali fatti sia la struttura che il medico rispondono a titolo contrattuale ai sensi degli articoli 1218 e/o 1228 c.c., la prima in virtù del contratto atipico di spedalità, il secondo in virtù dell'obbligo di comportamento sorto da contatto sociale (Cassazione sentenza n. 10050 del 2022).
In tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione
(perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute
(interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (cfr. Cass. sentenza n. 28991/2019, Cass. sentenza n. ordinanza n. 18102 del 31/08/2020).
pagina 3 di 8 In altre parole, in materia di responsabilità sanitaria della struttura ospedaliera, pur a fronte della natura contrattuale della citata responsabilità, grava sul danneggiato/creditore l'onere di provare (e, a monte, di specificamente allegare) la sussistenza del nesso di causalità materiale tra l'inadempimento del danneggiante/debitore e il danno evento patito, nonché l'onere di dimostrare il nesso di c.d. causalità giuridica (tra danno evento e danno c.d. conseguenza). Più in particolare quanto al nesso causale e alla colpa, l'attore deve allegare qualificate inadempienze, astrattamente idonee a provocare (quale causa o concausa efficiente) il danno lamentato, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno (Cass. sez. 3, n. 27855 del 12/12/2013, conformi: Cass. n. 4792 del 26/02/2013,
Cass. sez. U, n. 577 del 2008; tra le più recenti si vedano Cass. n. 28991/2019, Cass. n. 13872/2020).
Nel caso di specie il sig. ha agito in giudizio allegando che, a seguito dell'intervento chirurgico Pt_2
“mininvasivo di osteosintesi” al quale era stato sottoposto (a seguito della frattura del femore destro procuratasi in una caduta accidentale) in data 27.12.2013 presso il nosocomio di Ascoli Piceno, aveva riportato la lesione del nervo sciatico, con i danni-conseguenza meglio descritti in citazione. Allegava,
a sostegno della dedotta responsabilità: la mancata rilevazione, nelle lastre pre-operatorie, della presenza, in prossimità del femore fratturato, di uno stent collocato nell'arteria femorale, che, se occluso (come reso verosimile dalla verificazione, dopo l'intervento, di un versamento con ematoma), avrebbe potuto costituire una
contro
-indicazione all'intervento, per l'insorgenza di circoli sanguigni collaterali vicarianti (lo stent sarebbe stato spia della presenza di iper-vascolarizzazione anomala); la provocazione in sede operatoria di un “cut out” (superamento dell'articolazione coxofemorale fin dentro il bacino), a seguito di errato posizionamento della vite, infatti poi rimossa e sostituita con una vite più corta con un successivo intervento chirurgico del 2.3.2014.
Dalle c.t.u. svolte nei due procedimenti di a.t.p. svoltisi rispettivamente nel 2016 e nel 2019 tra le stesse parti oggi in causa e prodotte agli atti di questo giudizio (in allegato alla comparsa di costituzione del convenuto quali doc. 4 e 5), tuttavia, è emersa l'insussistenza dei profili di responsabilità addebitati dall'attore all' convenuta quanto alla lesione del nervo sciatico. CP_1
Al riguardo deve premettersi, in ordine alle allegazioni in fatto e ai mezzi istruttori legittimamente acquisiti al processo e sui quali solo può basarsi il convincimento del giudice, che inammissibile è il Parte documento intitolato “RIASSUNTO DI – allegato alla memoria ex art. 183, c. CP_1
6, n. 3 c.p.c. attorea, essendo tale memoria per legge dedicata esclusivamente alla prova contraria e non essendo un tale “riassunto” qualificabile come tale, anche considerato che la controparte non CP_1 aveva, nella propria memoria n. 2, formulato alcuna richiesta di prova diretta né depositato alcun documento. Del pari del tutto inammissibile – perché formulata dai difensori di parte attrice per la prima volta solo nella memoria depositata il 26.1.2022 successiva alla scadenza dei termini di preclusione di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c. – è la richiesta di ordine di esibizione delle lastre radiografiche post intervento. Ugualmente inammissibili, poiché tardive, devono considerarsi le nuove produzioni e richieste istruttorie contenute nelle note autorizzate del 21.11.2022 di parte attrice (ossia: nuova relazione di c.t. del dott. richiesta di acquisizione di un dischetto contenente una tac del Per_4
21.12.2014 e già da allora in possesso della moglie dell'attore; richiesta di acquisizione di una nuova tac fatta appositamente eseguire dal dott. circa venti giorni prima del deposito di tale Per_4 memoria). Infatti, il dischetto contenente la tac del 21.12.2014 era, per espressa ammissione della difesa attorea, già in possesso dell'attore stesso da tempo ben anteriore all'introduzione del giudizio e, pagina 4 di 8 pertanto, ben avrebbe dovuto e potuto essere prodotto agli atti del giudizio e comunque visionato dal consulente di parte entro i termini di preclusione istruttoria;
inoltre, tutte le deduzioni che su di esso si basano (e, dunque, i nuovi profili di addebito di responsabilità sanitaria, tra cui l'errato posizionamento della vite sotto la testa del femore/al di fuori del collo femorale in posizione “sbilenca”) e, conseguentemente, sia la nuova tac (peraltro di nessuna attendibilità ai fini di causa, in quanto eseguita a distanza di quasi dieci anni dall'accaduto e in un quadro di osteoporosi conclamata del , come Pt_2 emergente dal certificato medico doc. 5 allegato alla citazione) che la nuova consulenza di parte a firma dott. avrebbero, a loro volta, dovuto essere svolte entro i termini delle preclusioni assertive, Per_4 anch'essi ormai inevitabilmente spirati. La medesima conclusione vale per i cinque documenti
(immagini tac e due elaborati a firma dott. allegati alle note – dedicate alla sola precisazione Per_4 delle conclusioni - depositate dall'attore in data 19.10.2023. Tutte le deduzioni e allegazioni basate sulle riferite evidenze del dischetto tac del 21.12.2014 (ivi compresa la ventilata falsità delle immagini rx e tac invece ritualmente acquisite agli atti degli a.t.p. svolti e sulle quali si erano basate le analisi dei cc.tt.uu.) – si ribadisce - ben potevano e dovevano essere versate nel processo fin dal suo atto introduttivo, poiché, appunto già in possesso della parte attrice fin dall'epoca dei fatti oggetto di causa
(e, dunque, sin da epoca precedente addirittura ai due procedimenti di a.t.p. svolti tra le medesime parti). Il fatto che tale dischetto con le correlate immagini non fosse mai in precedenza stato visionato dal c.t.p. attoreo non costituisce giustificato motivo per la rimessione in termini (essendo, anzi, fatto imputabile esclusivamente all'attore), rimessione in termini la quale, peraltro, non è neppure mai stata formalmente richiesta. In questo quadro, nessun motivo vi è per disporre il rinnovo della c.t.u. medico legale ripetutamente domandato dall'attore (e già rigettato da entrambi i giudici che avevano preceduto l'attuale nella titolarità del presente procedimento), non essendo emerso alcun elemento nuovo ammissibile agli atti di giudizio rispetto a quelli già tutti valutati nelle due relazioni di c.t.u. svolte nei procedimenti di a.t.p. già celebratisi tra le odierne parti. Tali relazioni di c.t.u., a loro volta, risultano compiutamente motivate nell'escludere qualsiasi nesso di causalità tra i profili di responsabilità paventati dall'attore e il lamentato danno-evento.
In particolare, pur essendo certamente vero che la lesione del nervo sciatico sia stata diagnosticata al sig. solo successivamente agli interventi chirurgici in questione (essendo prima non presente), Pt_2 tuttavia tutti i cc.tt.uu. che hanno esaminato la vicenda in tempi diversi hanno con certezza escluso la sua derivazione dagli interventi stessi, anche con riferimento agli specifici profili denunciati dalla difesa attorea.
Quanto, in primo luogo, alla scelta dell'intervento chirurgico e della sua tipologia (osteosintesi con chiodo PFN), entrambe le c.t.u. sono concordi nel ritenerne la correttezza. Trattasi, infatti, di intervento Part mininvasivo in linea con tutti i moderni criteri di trattamento delle fratture quale quella riportata dal
Nella relazione a firma dei dottori e è, poi, specificato che: tale tipo di
[...] Persona_2 Per_3 intervento risulta adeguato ed utilizzabile anche in presenza di pazienti a rischio ASA 4 (il tipo di rischio più elevato in presenza di comorbilità), né esistono situazioni anatomiche locali che possano controindicare il trattamento chirurgico stesso;
l'intervento chirurgico, in particolare, è da preferire rispetto ai trattamenti incruenti (ventilati dalla difesa attorea come invece preferibili nel caso di specie) perché diminuisce considerevolmente il tasso di mortalità dei pazienti, potendo invece il trattamento incruento comportare un elevato tasso di mortalità per il lungo allettamento necessario al trattamento, vieppiù da evitare in pazienti già affetti, come il da disturbo plegico (pag. 68 e 123 doc. 5 Pt_2 citato); l'intervento di osteosintesi con chiodo PFN risulta, altresì, l'unico raccomandato dalla moderna pagina 5 di 8 letteratura medica, la quale, invece, non prevede più metodiche del passato quali chiodi di DE o fissatori esterni, né chiodi di Nancy (raccomandati invece solo per le fratture nei bambini ed obsoleti per gli adulti in quanto non permettono al paziente un carico immediato ed impongono allettamento per almeno tre mesi, evenienza da evitare nei pazienti affetti da disturbo plegico come il ). Pt_2
L'intervento, poi, neppure risultava controindicato in presenza di uno stent nell'arteria femorale (e dunque nessuna efficienza causale avrebbe avuto l'omissione di accertamenti preoperatori sul punto): infatti, l'alterazione patologica del circolo arterioso (di cui la presenza dello stent costituiva spia) non avrebbe comunque mai potuto condurre i sanitari a scegliere un mezzo di sintesi diverso o un trattamento non chirurgico, per tutte le ragioni già sopra esposte.
Quanto alla materiale esecuzione dell'atto chirurgico, già nella c.t.u. a firma del dott. si Per_1 indicava che: dall'esame delle foto di rx eseguite nel post-operatorio del primo intervento e di una successiva tac, la vite cefalica appariva correttamente posizionata “nel quadrante basso della testa femorale nel piano AP e centralmente nel piano assiale” (pag. 10 doc. 3 citato), e il secondo intervento era consistito esclusivamente nell'estrazione della vite originaria – poiché troppo lunga, tanto da aver determinato un cut-out – e sua sostituzione con una più corta;
l'assenza di posizione anomala della vite cefalica escludeva un rapporto causale tra la stessa e il danno neurologico lamentato, anche in considerazione della distanza anatomica tra la medesima e il decorso del nervo sciatico. Valutazioni, queste, confermate anche nella seconda c.t.u., nella quale si precisa che la paralisi dello sciatico polipteo esterno non può avere alcuna correlazione diretta con errori di tecnica chirurgica (in ipotesi anche volontariamente omessi nella cartella clinica), in quanto l'accesso chirurgico necessario per l'introduzione del chiodo è anatomicamente lontano dal nervo sciatico, tanto da qualificarne in termini di impossibilità la relativa lesione ad opera dell'atto chirurgico. Né la letteratura scientifica riporta lesioni del nervo sciatico correlate ad impianto di chiodi endomidollari e/o all'estrazione e sostituzione della vite cefalica. L'avvertenza, contenuta nel modulo di consenso informato all'intervento chirurgico firmato dalla moglie del dei possibili rischi di “complicazioni infettive, vascolari e Pt_2 neurologiche per interessamento del nervo sciatico” appare riferita in generale alle “possibili conseguenze di un intervento chirurgico ortopedico in età avanzata” e si pone, dunque, in linea e non in senso contrario a quanto indicato dal c.t.u. in ordine al fatto che “l'evenienza ventilata di un Per_1 possibile danno a carico delle fibre del SPE si ha in altri tipi di intervento che potrebbero prevedere la possibilità di danno diretto, di danno secondario a divaricazioni profonde, a manovre forzate con possibile conseguenza di formazione di ematomi, naturalmente profondi, che possono determinare effetto compressivo su fibre nervose (artro-endoprotesi e/o interventi su acetabolo)” (pag. 11 doc. 3 citato).
Del pari i c.t.u. hanno escluso che la lesione del nervo sciatico possa essere stata determinata, nel caso di specie, dall'ematoma post operatorio pure riscontrato e/o dalla posizione del paziente sul letto operatorio (per eventuale compressione del nervo). Quanto a quest'ultima – paziente posizionato su letto in trazione con reggi bacino e con arto sospeso - , era tale da escludere in radice qualsiasi possibilità di compressione del nervo sciatico. Quanto all'ematoma riscontrato dopo il secondo intervento, il primo c.t.u. ha escluso categoricamente che, per estensione e posizione (il nervo sciatico decorre in prossimità della rima posteriore ed inferiore dell'acetabolo, e non in prossimità della porzione postero craniale della testa femorale ove era posizionato l'ematoma), potesse essere responsabile della lesione neurologica. Ha, altresì, indicato, più in generale, che nei casi descritti in letteratura di paralisi del nervo sciatico secondaria ad ematoma post-chirurgico dopo intervento di pagina 6 di 8 artroprotesi d'anca (peraltro diverso da quello effettuato sul , i sintomi della compressione Pt_2 neurologica e della presenza di un ematoma compaiono piuttosto precocemente nel periodo post operatorio (all'incirca entro 48 ore dall'intervento), circostanza invece non verificatasi nel caso di specie, in cui la sintomatologia dolorosa è comparsa dopo molto più tempo. Infatti, nello stesso atto introduttivo si legge che il dolore era comparso solo successivamente alle dimissioni dopo il primo intervento, e queste ultime erano avvenute in data 3.1.2014, quindi una settimana dopo l'intervento stesso. Né sul punto hanno apportato alcun elemento nuovo le prove testimoniali svolte in giudizio, in quanto i testi sentiti sul capitolo 2 della memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice, hanno genericamente indicato che il dolore era insorto dopo le dimissioni successive al primo intervento
(anche nei due referti di visita fisiatrica in data 28.12.2013 e 7.1.2014 vi è l'espressa dicitura “non particolare dolore locale”, doc. 6 allegato alla citazione).
Le conclusioni cui sono giunti i diversi cc.tt.uu. sono condivisibili, poiché appaiono frutto di ragionato esame della documentazione sanitaria fornita dall'attore stesso e di motivata esposizione, nonché concordanti tra di loro, e non risultando dirimenti le osservazioni svolte dal c.t. di parte attrice per le ragioni meglio indicate nelle risposte fornite dai consulenti d'ufficio, e sinteticamente riportate anche nella superiore esposizione.
In conclusione, dunque, visto il gran numero di possibili cause di una lesione del nervo sciatico esistenti (elencate nella c.t.u. a firma del dott. alla pag. 16), tra le quali il diabete mellito da cui Per_1 il era affetto già prima dell'atto chirurgico, e considerata l'assenza nella condotta dei sanitari Pt_2 dei profili di responsabilità denunciati dall'attore, non si può ritenere soddisfatto il criterio causale del
“più probabile che non” necessario per l'integrazione della fattispecie risarcitoria.
Può, invece, essere riconosciuto il maggior danno biologico temporaneo determinato dal secondo intervento, il quale era stato causato – come accertato nella c.t.u. a firma dott. – da un errato Per_1 dimensionamento della vite originariamente inserita (troppo lunga, tanto da aver determinato un cut out). Per la liquidazione del danno biologico temporaneo devono applicarsi le tabelle di cui all'art. 139 del Codice delle assicurazioni private, essendo l'art. 3 c. 3 del d.l. 158/2012, come convertito in legge, già in vigore al momento del fatto (vi è, peraltro, uno specifico orientamento della Cassazione, sentenza n. 28990/2019, secondo il quale “in tema di risarcimento del danno alla salute conseguente ad attività sanitaria, la norma contenuta nell'art. 3, comma 3, del d.l. n. 158 del 2012 (convertito dalla l. n. 189 del
2012) e sostanzialmente riprodotta nell'art. 7, comma 4, della l. n. 24 del 2017 - la quale prevede il criterio equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale fondato sulle tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 - trova applicazione anche nelle controversie relative ad illeciti commessi e a danni prodotti anteriormente alla sua entrata in vigore, nonché ai giudizi pendenti a tale data (con il solo limite del giudicato interno sul "quantum"), in quanto la disposizione, non incidendo retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile, non intacca situazioni giuridiche precostituite ed acquisite al patrimonio del soggetto leso, ma si rivolge direttamente al giudice, delimitandone l'ambito di discrezionalità e indicando il criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno”). In applicazione, dunque, di tali tabelle, è dovuta all'attore – di 54 anni al momento del fatto - la somma di € 1.233,00 (di cui € 822,00 per 20 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%, € 274,00 per 10 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%, ed
€ 137,00 per 10 giorni di inabilità temporanea parziale al 25%). Sulla complessiva somma liquidata vanno riconosciuti gli interessi al tasso nella misura legale (indicato dal legislatore per la liquidazione degli interessi moratori nelle obbligazioni pecuniarie ex art. 1224 c.c.) quale nocumento finanziario pagina 7 di 8 (lucro cessante ex art. 1223 c.c.) subìto a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, somma che, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per lucrare un vantaggio finanziario.
Considerato che
i danni sono stati quantificati con riferimento al valore monetario attuale, gli interessi non possono essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata comprensiva della rivalutazione ma con riferimento all'ammontare dei danni espressi nei valori monetari dell'epoca del fatto e annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT
(Cass. sez. 3, n. 5054/2009; Cass. sez. 3, n. 5503/2003; Cass. s.u., n. 1712/1995).
Infine, sulla somma finale come risultante dai calcoli sopra esposti spetteranno, dalla data della sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto somma convertitasi in debito di valuta (cfr. in tal senso da ultimo Cass. sez. 2, n. 11594/2004; Cass. sez. 3, n.
9711/2004).
La domanda dev'essere, per il resto, rigettata.
Considerato che la domanda attorea è stata accolta solo con riferimento ad una voce risarcitoria e comunque per una somma notevolmente inferiore a quella originariamente domandata (che era di oltre
800.000,00 euro) e considerato che la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (cfr. Cass. sez. 3, ord. n. 22381 del 21/10/2009 che esamina e motivatamente supera alcune più risalenti pronunce di segno contrario della stessa Corte, Cass. sez. 6 - 2, ord. n. 21684 del
23/09/2013 e la recente Cass. n. 21069 del 19/10/2016, che pone particolare attenzione al principio di causalità nella instaurazione del processo), le spese di giudizio, ivi comprese quelle degli a.t.p., devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, delle seguenti somme: € 1.233,00 a titolo di risarcimento del danno biologico temporaneo, oltre interessi legali dalla data del fatto con riferimento all'ammontare del danno espresso nei valori monetari dell'epoca del fatto e annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT, fino alla data della sentenza;
gli interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
rigetta per il resto la domanda di parte attrice;
compensa integralmente le spese del presente giudizio e quelle dei giudizi di a.t.p. n.r.g. 551/2016 e n.r.g. 854/2019.
Ascoli Piceno, 2 gennaio 2024.
Il Giudice
dott. Francesca Sirianni
pagina 8 di 8