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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 12/06/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Genova in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente Dott. Pietro Spera Giudice Dott. Tommaso Sdogati Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della Liquidazione Controllata di:
(C.F. ), nato a [...] il [...], assistito Parte_1 C.F._1 io Vigo con l'ausilio dell'OCC dott.ssa Erica Romano.
Rilevato che, con ricorso depositato il 21.05.2025, ha chiesto, ai sensi Parte_1 dell'art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di una procedura di liquidazione controllata dei propri beni;
considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
considerato che
nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
considerato che
, in forza dall' applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, comma 1 e 2, CCI;
considerata, quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall' OCC;
considerato che
la relazione dell'OCC allegata all'istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCI;
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considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. c) CCI, poiché il patrimonio di quest'ultimo (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte. Considerato infatti che:
- il requisito della c.d. “meritevolezza” del debitore nell'aver assunto le proprie obbligazioni risulta essere elemento che non va valutato dal Tribunale in sede di apertura di liquidazione controllata in quanto non risulta contemplato dalla normativa di riferimento come requisito di ammissibilità della procedura;
differentemente, dovrà tuttavia essere oggetto di approfondita ed accurata analisi in sede di richiesta di esdebitazione al termine della procedura;
- il sig. risulta avere una condizione di sovraindebitamento Parte_1 derivante da attività imprenditoriale e dalla stipula di fideiussioni, era titolare di ditta individuale operante nel settore dell'edilizia fino al 2009 e successivamente ha svolto attività di mediatore immobiliare nel 2017 e 2018;
- che a seguito delle garanzie prestate per la costruzione di fabbricati o ristrutturazione non si hanno avuto gli introiti ipotizzati, nonché le attività di ricostruzione e partecipazione alla vendita svolte dagli altri imprenditori;
- risulta essere separato a seguito di sentenza di separazione consensuale del 02/04/2014, con cui è stato riconosciuto a carico del sig. il Pt_1 versamento di un assegno di mantenimento all'ex coniuge, sig.ra Per_1 pari al 50% della quota disponibile della pensione dall
[...] percepita;
- risulta percepire una pensione di euro 2.850,00 mensili;
- l'immobile in cui risiede viene goduto in forza di un contratto di locazione stipulato con il sig. in data 01/08/2024 della durata di 3 Parte_2 anni al canone an 00 (euro 300 mensili oltre euro 100 mensili quale anticipo spese);
- risulta titolare dei seguenti beni immobili presso il catasto di Genova F. 37 part. 1005 33m² quota di proprietà ½; F. 37 part 1006 108 m² quota di proprietà ½; e presso il catasto di Rovegno F. 82 part. 330 m² 552 quota di proprietà ½; F. 82 part 431 m² 190 quota di proprietà non definita (dalle ricostruzioni catastali pari a ½);
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F. 82 part. 433 m² 90 quota di proprietà non definita (dalle ricostruzioni catastali pari a ½);
- tali terreni, come da verifiche dell'Arch. sono tutti privi Controparte_1 di valore commerciale essendo ritagli cupate da aree comuni e\o da strade private\ provinciali o gravate da diritti acquisiti dal 1985;
- non risulta essere titolare di beni mobili registrati;
- risulta titolare di conto Banco Posta c/c n.15173 con saldo al 28/04/2025 di euro 716,75 (rapporto non ancora confermato dall'Istituto) con collegata Postepay n. **0380 quale carta di debito associata al conto Banco Posta;
- per quanto riguarda la situazione debitoria, risultano debiti privilegiati per un totale di euro 1.669,76; risultano debiti ipotecari per un totale di euro 26.557,81; risultano debiti chirografari per un totale di euro 1.204.217,70 nei confronti di AmCo, Creditis, Ifis Npl, Agenzia delle Entrate – Riscossione, Fbs next, Intesa San Paolo, Palatino Spv, . CP_2
Tuttavia, in ordine a questi ultimi, si segnala che il ricorrente stato garanzia a favore di IMMOBILIARE AQUILEIA SRL con Intesa Sanpaolo spa fino a concorrenza di euro 492.454, non attivata;
garanzia prestata a favore di con fino a concorrenza Controparte_3 CP_4 di euro 126.551 (d n a a prestata a favore di con fino a concorrenza di euro 314.954 Controparte_3 CP_4
(d on zia prestata a favore di
[...]
con Palatino spv srl fino a concorrenza di euro 169.849 Parte_3
Orbene, essendosi in presenza di garanzie non attivate da parte dei corrispondenti istituti, le stesse non vanno conteggiate come attuale sovraindebitamento in quanto risultano meri debiti potenziali ma non attuali. Ne consegue che dal totale di crediti chirografari indicati dall'OCC vadano scomputati euro 493.454,00, euro 126.551, 314.954,00 ed euro 169.849,00 per un effettivo sovraindebitamento per debiti chirografari pari ad euro 99.409,70 e che solo questi ultimi sono oggetto della presente procedura liquidatoria.
- risulta attualmente pendente un pignoramento sulla pensione del sig. AN da parte di AM a seguito di provvedimento del 15/09/2023 emesso dal GE Andreina Gastaldo nella procedura RGE n. 1284/2023 del Tribunale di Genova – esec. Mobiliari. L'importo assegnato al creditore è pari ad una somma mensile di euro 290,00 fino alla concorrenza di € 17.819, oltre spese del procedimento (circa euro 2.300); 3
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- la quota incomprimibile viene calcolata dall'OCC in euro 2.704,00 mensili, tenuto conto delle entrate mensili del ricorrente ed in base alle seguenti voci di spesa: euro 400,00 per canone di locazione + spese condominiali;
euro 130,00 per farmaci;
euro 500,00 per alimenti e prodotti per la cura della persona;
euro 150,00 per abbonamento AMT;
euro 100,00 per fondo spese straordinarie;
euro 1.424,00 a titolo di mantenimento dell'ex coniuge;
considerato che l'eventuale congruità delle sopraelencate spese e l'individuazione della corretta quota incomprimibile verrà stabilita con separato decreto, che verrà emesso dal Giudice Delegato successivamente all'apertura della presente procedura con rivalutazione degli elementi fattuali e documentali versati agli atti ovvero dietro apposita integrazione da richiedere al liquidatore;
considerato, quindi, che, anche alla luce dell'attivo realizzabile nei termini meglio sopra indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;
che quando richiesta la revoca delle cessioni del quinto dello stipendio o della pensione in favore di Banche o Finanziarie, benchè in difetto di specifico richiamo ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: i) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); ii) l'art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione;
iii) l'art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); iiii) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l'eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
iiiii) il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
iiiiii) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l'intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l'apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che deve ritenersi
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cessata l'operatività della cessione del quinto dello stipendio in favore di soggetti terzi;
considerato che
, ai sensi dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall'OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
considerato che
nel dispositivo può essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
considerato che
il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento odierno (come invece previsto dall'art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce in oggi un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
ritenuto che
la procedura, per espressa disposizione normativa (art. 282 CCI), ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che conseguente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
considerato che
solo il compenso dell'OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand'anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria;
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCII, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di:
(C.F. ), nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
nomina Giudice Delegato il dott. Tommaso Sdogati;
nomina liquidatore la dott.ssa Erica Romano;
ordina al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
dichiara la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
conferma il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della
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presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre;
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- visto l'art. 270 co. 2 lett. g), in presenza di beni immobili e/o di beni mobili registrati, trascriva la presente sentenza nei competenti Pubblici Uffici – rispettivamente Conservatoria e PRA territorialmente competenti -;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno;
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con cadenza semestrale dall'omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC; in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione;
provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.
Si fa presente, da ultimo, che con separato atto a seguito dell'apertura formale della procedura di liquidazione controllata, il Giudice Delegato procederà alla quantificazione del minimo vitale non incluso nella liquidazione ai sensi dell'art. 268, comma 3, lett. b).
Genova, camera di consiglio del 12.06.2025
Il Giudice rel.
Dott. Tommaso Sdogati
Il Presidente
Dott. Roberto Braccialini
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Genova in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente Dott. Pietro Spera Giudice Dott. Tommaso Sdogati Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della Liquidazione Controllata di:
(C.F. ), nato a [...] il [...], assistito Parte_1 C.F._1 io Vigo con l'ausilio dell'OCC dott.ssa Erica Romano.
Rilevato che, con ricorso depositato il 21.05.2025, ha chiesto, ai sensi Parte_1 dell'art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di una procedura di liquidazione controllata dei propri beni;
considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
considerato che
nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
considerato che
, in forza dall' applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, comma 1 e 2, CCI;
considerata, quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall' OCC;
considerato che
la relazione dell'OCC allegata all'istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCI;
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considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. c) CCI, poiché il patrimonio di quest'ultimo (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte. Considerato infatti che:
- il requisito della c.d. “meritevolezza” del debitore nell'aver assunto le proprie obbligazioni risulta essere elemento che non va valutato dal Tribunale in sede di apertura di liquidazione controllata in quanto non risulta contemplato dalla normativa di riferimento come requisito di ammissibilità della procedura;
differentemente, dovrà tuttavia essere oggetto di approfondita ed accurata analisi in sede di richiesta di esdebitazione al termine della procedura;
- il sig. risulta avere una condizione di sovraindebitamento Parte_1 derivante da attività imprenditoriale e dalla stipula di fideiussioni, era titolare di ditta individuale operante nel settore dell'edilizia fino al 2009 e successivamente ha svolto attività di mediatore immobiliare nel 2017 e 2018;
- che a seguito delle garanzie prestate per la costruzione di fabbricati o ristrutturazione non si hanno avuto gli introiti ipotizzati, nonché le attività di ricostruzione e partecipazione alla vendita svolte dagli altri imprenditori;
- risulta essere separato a seguito di sentenza di separazione consensuale del 02/04/2014, con cui è stato riconosciuto a carico del sig. il Pt_1 versamento di un assegno di mantenimento all'ex coniuge, sig.ra Per_1 pari al 50% della quota disponibile della pensione dall
[...] percepita;
- risulta percepire una pensione di euro 2.850,00 mensili;
- l'immobile in cui risiede viene goduto in forza di un contratto di locazione stipulato con il sig. in data 01/08/2024 della durata di 3 Parte_2 anni al canone an 00 (euro 300 mensili oltre euro 100 mensili quale anticipo spese);
- risulta titolare dei seguenti beni immobili presso il catasto di Genova F. 37 part. 1005 33m² quota di proprietà ½; F. 37 part 1006 108 m² quota di proprietà ½; e presso il catasto di Rovegno F. 82 part. 330 m² 552 quota di proprietà ½; F. 82 part 431 m² 190 quota di proprietà non definita (dalle ricostruzioni catastali pari a ½);
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F. 82 part. 433 m² 90 quota di proprietà non definita (dalle ricostruzioni catastali pari a ½);
- tali terreni, come da verifiche dell'Arch. sono tutti privi Controparte_1 di valore commerciale essendo ritagli cupate da aree comuni e\o da strade private\ provinciali o gravate da diritti acquisiti dal 1985;
- non risulta essere titolare di beni mobili registrati;
- risulta titolare di conto Banco Posta c/c n.15173 con saldo al 28/04/2025 di euro 716,75 (rapporto non ancora confermato dall'Istituto) con collegata Postepay n. **0380 quale carta di debito associata al conto Banco Posta;
- per quanto riguarda la situazione debitoria, risultano debiti privilegiati per un totale di euro 1.669,76; risultano debiti ipotecari per un totale di euro 26.557,81; risultano debiti chirografari per un totale di euro 1.204.217,70 nei confronti di AmCo, Creditis, Ifis Npl, Agenzia delle Entrate – Riscossione, Fbs next, Intesa San Paolo, Palatino Spv, . CP_2
Tuttavia, in ordine a questi ultimi, si segnala che il ricorrente stato garanzia a favore di IMMOBILIARE AQUILEIA SRL con Intesa Sanpaolo spa fino a concorrenza di euro 492.454, non attivata;
garanzia prestata a favore di con fino a concorrenza Controparte_3 CP_4 di euro 126.551 (d n a a prestata a favore di con fino a concorrenza di euro 314.954 Controparte_3 CP_4
(d on zia prestata a favore di
[...]
con Palatino spv srl fino a concorrenza di euro 169.849 Parte_3
Orbene, essendosi in presenza di garanzie non attivate da parte dei corrispondenti istituti, le stesse non vanno conteggiate come attuale sovraindebitamento in quanto risultano meri debiti potenziali ma non attuali. Ne consegue che dal totale di crediti chirografari indicati dall'OCC vadano scomputati euro 493.454,00, euro 126.551, 314.954,00 ed euro 169.849,00 per un effettivo sovraindebitamento per debiti chirografari pari ad euro 99.409,70 e che solo questi ultimi sono oggetto della presente procedura liquidatoria.
- risulta attualmente pendente un pignoramento sulla pensione del sig. AN da parte di AM a seguito di provvedimento del 15/09/2023 emesso dal GE Andreina Gastaldo nella procedura RGE n. 1284/2023 del Tribunale di Genova – esec. Mobiliari. L'importo assegnato al creditore è pari ad una somma mensile di euro 290,00 fino alla concorrenza di € 17.819, oltre spese del procedimento (circa euro 2.300); 3
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- la quota incomprimibile viene calcolata dall'OCC in euro 2.704,00 mensili, tenuto conto delle entrate mensili del ricorrente ed in base alle seguenti voci di spesa: euro 400,00 per canone di locazione + spese condominiali;
euro 130,00 per farmaci;
euro 500,00 per alimenti e prodotti per la cura della persona;
euro 150,00 per abbonamento AMT;
euro 100,00 per fondo spese straordinarie;
euro 1.424,00 a titolo di mantenimento dell'ex coniuge;
considerato che l'eventuale congruità delle sopraelencate spese e l'individuazione della corretta quota incomprimibile verrà stabilita con separato decreto, che verrà emesso dal Giudice Delegato successivamente all'apertura della presente procedura con rivalutazione degli elementi fattuali e documentali versati agli atti ovvero dietro apposita integrazione da richiedere al liquidatore;
considerato, quindi, che, anche alla luce dell'attivo realizzabile nei termini meglio sopra indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;
che quando richiesta la revoca delle cessioni del quinto dello stipendio o della pensione in favore di Banche o Finanziarie, benchè in difetto di specifico richiamo ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: i) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); ii) l'art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione;
iii) l'art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); iiii) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l'eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
iiiii) il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
iiiiii) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l'intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l'apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che deve ritenersi
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cessata l'operatività della cessione del quinto dello stipendio in favore di soggetti terzi;
considerato che
, ai sensi dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall'OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
considerato che
nel dispositivo può essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
considerato che
il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento odierno (come invece previsto dall'art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce in oggi un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
ritenuto che
la procedura, per espressa disposizione normativa (art. 282 CCI), ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che conseguente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
considerato che
solo il compenso dell'OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand'anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria;
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCII, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di:
(C.F. ), nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
nomina Giudice Delegato il dott. Tommaso Sdogati;
nomina liquidatore la dott.ssa Erica Romano;
ordina al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
dichiara la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
conferma il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della
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presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre;
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- visto l'art. 270 co. 2 lett. g), in presenza di beni immobili e/o di beni mobili registrati, trascriva la presente sentenza nei competenti Pubblici Uffici – rispettivamente Conservatoria e PRA territorialmente competenti -;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno;
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TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali
con cadenza semestrale dall'omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC; in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione;
provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.
Si fa presente, da ultimo, che con separato atto a seguito dell'apertura formale della procedura di liquidazione controllata, il Giudice Delegato procederà alla quantificazione del minimo vitale non incluso nella liquidazione ai sensi dell'art. 268, comma 3, lett. b).
Genova, camera di consiglio del 12.06.2025
Il Giudice rel.
Dott. Tommaso Sdogati
Il Presidente
Dott. Roberto Braccialini
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