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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 14/04/2025, n. 1048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1048 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1807/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
Dott. Anna Mantovani Presidente
Dott. Maria Teresa Brena Consigliere est.
Dott. Francesca Vullo Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile r.g. n. 1807/2024 proposta
DA
n persona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro tempore Dott. Parte_1
(C.F. , con sede legale in Silea (TV), Via Galileo Galilei n. 1 Parte_2 C.F._1
(c.a.p. 31057), C.F. e P. IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Calò (C.F. P.IVA_1
, con Studio in Roma, Via Savoia n. 78 (c.a.p. 00198), ed elettivamente C.F._2
domiciliata presso il suo domicilio digitale al seguente indi-rizzo PEC:
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica in Controparte_1
Vidigulfo (PV), Piazza I Maggio n. 4 (c.a.p. 27018), C.F. e P. IVA rappresentato e P.IVA_2 difeso dall'Avv. Rocco Massaro (C.F. C.F._3
APPELLATO
NONCHE' CONTRO
DOTT. C.F. CP_2 C.F._4
APPELLATO-CONTUMACE
pagina 1 di 22 E NEI CONFRONTI DI in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede presso la Controparte_3
Rappresentanza Generale per l'Italia sita in Milano, Piazza Vetra n. 17 (c.a.p. 20123), C.F.
e P. IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Ferrero (C.F. P.IVA_3 P.IVA_4
). C.F._5
APPELLATA
Oggetto appalto altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c.
CONCLUSIONI
Per Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, respinta ogni contraria istanza ed Parte_1
eccezione, previo annullamento e/o riforma della Sentenza n. 779/2024 (N.R.G. 930/2023) emessa dal
Tribunale Ordinario di Pavia, Sez. III, depositata il giorno 26 aprile 2024, e notificata in data 16 maggio 2024:
▪in via principale, -accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, l'intervenuta decadenza
e/o prescrizione, ex art. 1667 c.c. e/o art. 102 D. Lgs. n. 50/2016, del diritto al risarcimento del danno derivante da (ipotetici) difformità e/o vizi delle prestazioni rese da in forza del Parte_1 contratto d'appalto relativo al servizio specialistico di recupero e predisposizione del risparmio IRAP
e IVA affidato dal Comune di , ai sensi degli artt. 1655 e ss. e dell'art. 36, 2° comma, lett. a), CP_1
D. Lgs. n. 50/2016, con Determinazione n. 13/2016;
-per l'effetto, rigettare, poiché decaduta e/o prescritta e/o infondata ai sensi dell'art. 1667 c.c. e/o dell'art. 102 D. Lgs. n. 50/2016, la do-manda risarcitoria proposta dal nei Controparte_1
confronti di Parte_1
▪in via subordinata, -accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, l'infondatezza delle domande risarcitorie proposte dal e, per l'effetto, rigettare integralmente le Controparte_1
stesse, anche, eventualmente, per carenza di prova e/o di danno ingiusto risarcibile;
▪in via di ulteriore subordine, -nella denegata ipotesi di conferma della Sentenza Trib. Pavia n.
779/2024 (N.R.G. 930/2023), ridurre l'importo dovuto da in favore del Parte_1 CP_1
nella misura ritenuta equa e di giustizia, anche, eventualmente, ai sensi e per gli effetti
[...] dell'art. 1227 c.c.;
▪in ogni caso, -accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, che è Controparte_3 obbligata a manlevare e, per l'effetto, condannarla al pagamento di quanto Parte_1
eventualmente dovuto in favore del Comune di;
CP_1
▪in via restitutoria, già corrisposto, in forza della impugnata Sentenza Trib. Parte_3
Pavia n. 779/2024 (N.R.G. 930/2023), complessivi € 187.510,18 a titolo di sorte e spese processuali
pagina 2 di 22 (inclusi accessori) in favore del (cfr. all. C), e complessivi € 20.577,97 (inclusi Controparte_1
accessori) a titolo di spese processuali in favore di (cfr. all. D), nella auspicata Controparte_3
ipotesi di annullamento e/o riforma della sentenza impugnata, condannare il e/o Controparte_1
alla restituzione (integrale o parziale), in favore della odierna appellante, dei Controparte_3 Pt_4
predetti importi, maggiorati di interessi moratori ovvero, in subordine, legali (a de-correre dal pagamento o dalla proposizione dell'appello o, infine, dal deposito della sentenza di secondo grado, e fino a saldo).
Con vittoria di spese e compensi professionali relativi ad entrambi i gradi di giudizio, oltre I.V.A.,
C.P.A. e Spese Generali al 15% ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55/2014”.
Per “In via principale, rigettare il ricorso in appello proposto, in quanto Controparte_1 infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 779/2024 (R.G. n.
930/2023) emessa del Tribunale di Pavia, Sezione III civile, giudice dott. Forcina, in data 26 aprile
2024 e notificata in data 16 maggio 2024.
In ogni caso, condannare la ricorrente alle spese e agli onorari di causa, oltre spese generali, CPA ed
IVA come per legge”.
Per Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, Controparte_3
I. nel merito, in via principale: respingere l'appello in quando infondato per le motivazioni sopra esposte e confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Pavia n. 779/2024 del 126 aprile
2024;
II. In subordine, nella denegata ipotesi di parziale modifica della sentenza impugnata, Voglia la Corte escludere la ristorabilità del danno o, comunque, contenerne l'ammontare, in ragione del concorso della stessa danneggiata nel suo determinismo, ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 1227 c.c.;
o comunque con applicazione dei limiti risarcitori fissati dagli artt. 1223, 1225 e 2236 c.c.;
III. Quanto alla domanda di garanzia svolta dalla nei confronti di , in via Parte_1 CP_3
principale: confermare la sentenza di primo grado nella parte in cui rigetta la domanda di manleva per le motivazioni meglio esposte in narrativa;
IV. In subordine ed in caso di riforma della sentenza sotto il profilo della manleva assicurativa, voglia comunque escludere, limitare e/o contenere l'obbligo indennitario in capo ad in CP_3
conformità ai limiti ed ai termini di cui alla polizza applicabile e con esclusione di garanzia per le quote eventualmente riferibili a condebitori solidali e per la richiesta restitutoria dei compensi
pagina 3 di 22 percepiti dall'assicurata, con riconoscimento della franchigia contrattuale come dovuta che rimarrà in ogni caso a carico dell'assicurato ed entro il massimale di polizza.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
****************
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data14.02.2023, il (di qui in poi solo il Controparte_1
) conveniva in giudizio sia (di qui in poi solo ), sia CP_1 Parte_1 Parte_1 [...] al fine di far accertare l'inadempimento e la conseguente responsabilità di in CP_2 Parte_1 relazione al contratto di appalto relativo al servizio denominato “Progetto Fiscalità Passiva per gli anni 2014, 2015 e 2016” con riferimento alla errata dichiarazione integrativa IVA del 2016 relativa all'anno fiscale 2015 (a cui era seguito un accertamento da parte dell' ) e al fine di Controparte_4
far accertare la responsabilità professionale dello in qualità di professionista che aveva CP_2
apposto il visto di conformità alla contestata dichiarazione IVA, e per sentirli condannare in via solidale al risarcimento dei danni patiti pari a €86.877,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, e al risarcimento dell'ulteriore somma di €54.826,00 corrispondente al compenso versato alla società convenuta.
Si costituiva regolarmente in giudizio la quale contestava in fatto e diritto le domande del Parte_1 ed eccepiva, in via preliminare, l'intervenuta decadenza e/o prescrizione dell'azione sia ai CP_1 sensi dell'art. 1667 c.c. che ai sensi dell'art. 102 D. L.gs. 50/2016; inoltre, chiamava in causa
[...] chiedendo l'accertamento del proprio diritto ad essere manlevata dalla Compagnia CP_3
Assicuratrice, in caso di condanna. Si costituiva in giudizio, altresì, lo il quale contestava in CP_2
fatto e diritto le deduzioni del chiedendone il rigetto. In ultima istanza, si costituiva in giudizio CP_1
la terza chiamata la quale, in via principale, contestava in fatto e diritto le deduzioni Controparte_3 dell'attore, in via subordinata chiedeva di accertare la non operatività della garanzia assicurativa invocata per i fatti in causa.
Il Tribunale di Pavia con la sentenza n 779/2024 in parziale accoglimento delle domande del CP_1
dopo aver accertato: -che il contratto concluso tra le parti dovesse qualificarsi come contratto d'appalto, sulla base del criterio della struttura e dimensione dell'impresa a cui erano state commissionate le opere;
-che il aveva tempestivamente denunciato i vizi e messo in mora Controparte_1
con la conseguenza che le eccezioni di decadenza e prescrizione ai sensi dell'art. 1667 c.c. Parte_1
dovevano essere respinte;
-che il Comune aveva illegittimamente detratto l'IVA in relazione ai costi pagina 4 di 22 sostenuti per la costruzione del Centro Polifunzionale, con la conseguenza che, da un lato, la pretesa dell'Agenzia delle Entrate era fondata e, dall'altro, aveva reso una prestazione gravemente Parte_1 viziata;
-che la definizione dell'Accertamento con Adesione da parte del non era idonea ad CP_1 interrompere il nesso di causalità tra l'inadempimento di e il danno subito, né ad integrare la Parte_1 fattispecie di cui all'art. 1227 c.c., condannava la sola al pagamento a favore del Parte_1 CP_1 della somma di €86.642,95 per sanzioni e interessi dovuti a seguito dell'accertamento fiscale, oltre interessi e rivalutazione, nonché, alla restituzione della somma di €41.913,43, oltre interessi, per compenso corrisposto ma non dovuto, ritenendo che alcuna responsabilità poteva essere imputata allo in quanto l'apposizione del visto di conformità comportava unicamente un riscontro di CP_2
corrispondenza formale tra i dati esposti e la documentazione analizzata. Rigettava, invece, la domanda di manleva formulata dalla nei confronti di ritenendo nulla per difetto di Parte_1 CP_3 causa l'appendice di polizza dell'8 agosto 2023 essendosi l'evento già verificato e, dunque, non coperta dalla garanzia assicurativa di cui all'originario contratto assicurativo, la consulenza di tipo fiscale oggetto di causa ma solo quella di carattere informatico, e regolava le spese di lite in base alla soccombenza.
Giudizio di secondo grado
Con atto di citazione in appello, impugnava la predetta pronuncia sulla base dei nove motivi Parte_1 di gravame che saranno di seguito esaminati chiedendo, in riforma, l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe indicate.
Con Si costituivano in giudizio sia il sia , che contestavano in fatto e in diritto le deduzioni CP_1 dell'appellante, chiedendo entrambi il rigetto del gravame e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe indicate.
All'udienza di prima comparizione del 19.12.2024, il consigliere istruttore dichiarava la contumacia dello stante la regolarità della notifica e la sua mancata costituzione;
inoltre, le parti davano CP_2 atto come non fosse possibile una soluzione bonaria della lite, pertanto, visto l'art. 350, co. 3, n. 2,
c.p.c., il consigliere istruttore invitava le parti a precisare le proprie conclusioni, e le stesse precisavano come in atti. Visto l'art. 350 bis c.p.c. veniva disposta la discussione orale della causa e veniva fissata l'udienza collegiale del 20.03.2025, assegnando alle parti un termine per il deposito di succinte memorie conclusionali. Alla predetta udienza le parti discutevano la causa riportandosi ai rispettivi scritti difensivi;
la Corte tratteneva la causa in decisione.
Motivi di Gravame
pagina 5 di 22 Con il primo motivo di appello intitolato “primo motivo (in via principale): violazione e falsa applicazione dell'art. 1667 c.c. - error in procedendo e/o error in iudicando in ordine alla ritenuta infondatezza dell'eccezione di intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da (ipotetici) difformità e/o vizi delle prestazioni rese da in forza del contratto Parte_1
d'appalto relativo al servizio specialistico di recupero e predisposizione del risparmio Irap e Iva affidato dal , ai sensi degli artt. 1655 e ss. e dell'art. 36, 2° comma, lett. a), d. lgs. CP_1 CP_1
n. 50/2016, con determinazione n. 13/2016”, e con il secondo motivo di appello intitolato “secondo motivo (sempre in via principale): violazione e falsa applicazione dell'art. 1667 c.c. - error in procedendo e/o error in iudicando in ordine alla ritenuta infondatezza dell'eccezione, formulata da nell'ambito giudizio di primo grado, di intervenuta decadenza del diritto al Parte_1
risarcimento del danno derivante da (ipotetici) difformità e/o vizi delle prestazioni rese da Parte_1 in forza del contratto d'appalto relativo al servizio specialistico di recupero e predisposizione del
[...] risparmio Irap e Iva affidato dal , ai sensi degli artt. 1655 e ss. e dell'art. 36, 2° Controparte_1 comma, lett. a), d. lgs. n. 50/2016, con determinazione n. 13/2016”, che possono essere congiuntamente trattati, l'appellante censura la pronuncia per avere il Tribunale erroneamente rigettato le eccezioni di prescrizione del diritto al risarcimento del danno ex art. 1667 co. 3 c.c. e di decadenza dalla azione garanzia ex art. 1667 co. 2 c.c. Sottolinea che nel momento in cui il ha trasmesso alla CP_1
la prima richiesta risarcitoria in data 18 marzo 2021, (cfr. all. 18 al fascicolo di primo Parte_1
grado), era già ampiamente decorso il termine di prescrizione biennale, decorrente dalla data di consegna del servizio, cioè dall'espletamento delle prestazioni che venivano trasmesse con le note del 6 febbraio 2017, 13 marzo 2017, 2 agosto 2017 e 17 settembre 2018, tutte sottoscritte per accettazione dall'allora Responsabile Area Contabile del Comune Dott. (cfr. all. 9 al fascicolo di Persona_1
primo grado), con le quali venivano consegnati sia i report fiscali IRAP e IVA che tutta la documentazione relativa alle prestazioni (id est, modelli IRAP 2015 e 2016, Registri IVA periodi fiscali 2015 e 2016 con relative fatture, modello IVA 2016 integrativo, visti di conformità, etc.). In ogni caso, il predetto termine era già iniziato a decorrere sin dall'8 marzo 2018 (data di notifica dell'atto istruttorio prot. n. Q00159/2018 da parte della Agenzia delle Entrate) o ancora, dal 19 marzo
2018 (data di trasmissione all'Agenzia delle Entrate, con nota comunale prot. n. 23528, della documentazione ricevuta da o, al più, dal 17 settembre 2018 (data di ricezione, da parte del Parte_1
dell'ultima tranche di documentazione inerente la vicenda, consegnata da . Né è CP_1 Parte_1 possibile sostenere che i contestati inadempimenti integrino “vizi e/o difformità occulte” perché lo stesso ha ritenuto come macroscopica la “negligenza” e “l'ignoranza delle disposizioni di CP_1 legge che appaiono di gravissima rilevanza” di In relazione all'eccezione di decadenza, Parte_1
pagina 6 di 22 l'appellante osserva che, fermo restando quanto detto sopra, anche nell'ipotesi in cui si volesse ritenere avvenuta la scoperta dei vizi alla data del 3 settembre 2020 (data di ricezione da parte del CP_1 dell'invito a comparire avanti all'Agenzia delle Entrate) come ritenuto dal primo giudice, del tutto tardiva sarebbe, comunque, la denuncia del intervenuta solo in data 18 marzo 2021. Non può CP_1
essere, infatti, riconosciuta alcuna valenza né di carattere ricognitivo né di implicita denuncia e/o conoscenza delle contestazioni, alle osservazioni predisposte da e trasmesse dal Comune di Parte_1
all'Agenzia delle Entrata in data 13 ottobre 2020 perché, in quel momento e sino al marzo CP_1
del 2021 il Comune non aveva mai messo in discussione la correttezza e bontà della consulenza fiscale prestata dall'appellante, e del tutto tardivamente, solo con la prima memoria ex art. 183 primo comma c.p.c., la controparte ha sostenuto che tale condotta di integrasse il riconoscimento Parte_1 operoso dei vizi da parte dell'appaltatore.
Con il terzo motivo di appello, intitolato “terzo motivo (sempre in via principale): violazione e falsa applica-zione dell'art. 112 c.p.c. nonché dell'art. 102, 2°, 3° e 5° comma, d. lgs. n. 50/2016 - error in procedendo e/o error in iudicando in ordine all'omesso esame, da parte del tribunale di pavia, della ulteriore eccezione, svolta da di inammissibile contestazione delle prestazioni oggetto Parte_1 del contratto d'appalto di servizi inter-partes oltre il termine di 2 anni + 2 mesi dal completamento di tali prestazioni, stabilito dall'art. 102, 2°, 3° e 5° comma, d. lgs. n. 50/2016”, l'appellante si duole del fatto che il Tribunale, in violazione dell'art. 112 c.p.c., non si sia espresso sull'eccezione di prescrizione che era stata sollevata con riferimento al diverso termine di cui all'art. 102 D. Lgs. N.
150/2016 (due anni e due mesi dal completamento dell'opera) previsto per gli appalti pubblici, da considerarsi parimenti spirato.
Con il quarto motivo di appello intitolato “quarto motivo (in via subordinata): violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e ss., 1453 e ss., 1665 e ss., 2697 c.c. e d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633 - ingiustizia manifesta, contraddittorietà ed illogicità conseguente alla ritenuta infondatezza delle deduzioni difensive sollevate da in particolare, in ordine all'assenza di responsabilità Parte_1 contrattuale nello svolgimento delle prestazioni erogate in favore del comune di , l'appellante CP_1
ritiene che nello svolgimento della propria attività di consulenza, a differenza di quanto statuito dal
Tribunale e a differenza delle risultanze dell'Agenzia delle Entrate, abbia operato Parte_1 correttamente;
infatti, nell'ambito della realizzazione e della locazione del Centro Polifunzionale, ai fini della detraibilità dell'iva relativa ai costi sostenuti, sussistevano sia il requisito territoriale, sia il requisito soggettivo, sia il requisito oggettivo previsto dalla normativa. In ragione di ciò la dichiarazione integrativa iva del 2016 relativa alla fiscalità 2015 presentata dal è Controparte_1
pagina 7 di 22 da ritenersi corretta e, conseguenzialmente, nessuna responsabilità contrattuale può sorgere in capo a
Parte_1
Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale con riferimento al requisito soggettivo, ai fini dell'assoggettabilità o meno all'imposta sul valore aggiunto delle locazioni di beni immobili, è notoriamente del tutto irrilevante non solo la “natura giuridica” delle parti conduttrici (id est, nel caso di specie, e la Pavia), ma anche lo specifico “uso” al quale le stesse hanno, Controparte_5 Pt_5 poi, deciso di adibire tali porzioni immobiliari, oltre che, conseguentemente, la “tipologia delle attività” svolte all'interno delle stesse. Al contrario, il presupposto impositivo soggettivo richiesto dall'art. 19
D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 deve essere valutato in capo al locatore, per verificare se, con riferimento ad una determinata operazione (nel caso di specie, locazione immobiliare), esso può assumere o meno la qualità di soggetto passivo d'imposta. Nel caso di specie, il nella realizzazione del Centro non ha agito iure imperii e, al contempo, la locazione si è CP_1
estrinsecata attraverso comportamenti soggettivi con finalità commerciali, ed è stata regolata con contratti di diritto privato in un piano di parità con il Conduttore, quindi, sussisteva in capo al CP_1 il diritto di detrazione dell'imposta di cui si discute. Parimenti, il Tribunale ha errato nel ritenere insussistente il requisito oggettivo per il solo fatto che il non abbia espressamente optato per il CP_1
regime di imponibilità IVA nei contratti di locazione perché, al contrario, in assenza di opzione, le operazioni di locazione immobiliare di cui si discute restano, pur sempre, attività rilevanti sotto il profilo IVA, ricadendo, in ogni caso, nel sistema pro-rata di detraibilità. Infine, nessuna responsabilità può sorgere in capo all'appellante, poiché, nel giudizio di primo grado il non ha dimostrato la CP_1
sussistenza del nesso causale tra la condotta tenuta dalla ed il danno patito, non avendo Parte_1 sufficientemente dimostrato che, nell'ipotesi in cui fosse stato impugnato l'Avviso di Accertamento, il gravame de quo sarebbe stato rigettato dal Giudice Tributario. Il nesso causale è stato, comunque, interrotto dall'avvenuto raggiungimento tra il e l'Agenzia delle Entrate, per esclusiva scelta CP_1 dell'appellato di un “accordo” (tramite adesione del primo all'accertamento fiscale avviato dalla seconda) che certamente non è opponibile ai terzi, cioè all'appellante.
Con il quinto motivo di appello intitolato “quinto motivo (in via di ulteriore subordine): violazione e falsa applicazione dell'art. 1227 c.c. e dell'art. 10, 3° comma, legge n. 212/2000 – error in iudicando in ordine alla ritenuta irrilevanza, ai sensi dell'art. 1227, 1° o 2° comma, c.c., della condotta tenuta dal Comune di nella produzione dei danni (asseritamente) subiti dal me-desimo”, CP_1
l'appellante si duole del fatto che il Tribunale non abbia riconosciuto la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1227 c.c.: infatti, non solo l'atto transattivo in ordine alla pretesa impositiva (tramite adesione, da parte dell'Ente Locale, all'accertamento fiscale) non può produrre effetti verso terzi (e pagina 8 di 22 quindi verso , ma tale condotta del ha sicuramente aggravato il danno, perché, di Parte_1 CP_1
fronte ad un quadro normativo ambiguo o contraddittorio, accompagnato da orientamenti (dottrinali, giurisprudenziali o di prassi) discordanti, il dovere di trasparenza e buona fede impone di escludere l'applicazione delle sanzioni nei confronti del contribuente, il cui errore sia stato indotto da una disposizione tributaria non sufficientemente chiara e obiettivamente incerta, pertanto, la contestazione dell'Accertamento da parte del avrebbe potuto evitare o, quantomeno, diminuire il danno. CP_1
Con il sesto motivo di appello intitolato “sesto motivo (ancora in via subordinata): violazione e falsa applica-zione degli artt. 1453 e 1458 c.c. - error in iudicando in ordine alla ritenuta infondatezza delle deduzioni difensive sollevate da in particolare, per ciò che riguarda la non ripetibilità di Parte_1
tali corrispettivi laddove (come nella fattispecie) non venga domandata la risoluzione del contratto
d'appalto inter partes, relativo al servizio specialistico di recupero e predisposizione del risparmio irap e iva”, l'appellante censura la pronuncia di primo grado nella parte in cui, relativamente alla restituzione dei compensi percepiti da il Tribunale ha rigettato l'eccezione, di non Parte_1
ripetibilità di tali corrispettivi, laddove, (come nella fattispecie) non venga domandata la risoluzione del
Contratto inter partes e quindi, non essendo stato il contratto caducato, non vi può essere alcun fenomeno restitutorio.
Con il settimo motivo di appello intitolato “settimo motivo (in estremo subordine): ingiustizia manifesta, contraddittorietà ed illogicità conseguente alla ritenuta debenza, in favore del CP_1
, altresì, dell'iva sui compensi percepiti da per l'esecuzione del contratto
[...] Parte_1
d'appalto relativo al servizio specialistico di recupero e predisposizione del risparmio irap e iva affidato ai sensi degli artt. 1655 e ss. e dell'art. 36, 2° comma, lett. a), d. lgs. n. 50/2016, con determinazione n. 13/2016”, l'appellante ritiene che, in ogni caso, dal compenso da restituire che il
Tribunale ha determinato in €41.913,3 IVA inclusa vada, comunque, detratta l'IVA poiché “secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, pur se il risarcimento del danno si estende (in termini generali) agli oneri accessori e consequenziali (tra cui, per ciò che qui interessa,
l'IVA), laddove – come nella fattispecie in esame – il (presunto) danneggiato, in quanto titolare di partita IVA, abbia diritto alla detrazione dell'IVA versata, ciò impedisce la riconoscibilità, in suo favore, di tale ultima voce […] onde evitare una indebita decuplicazione del danno a vantaggio del medesimo” (cfr. atto di citazione in appello, p. 57).
Con l'ottavo motivo di appello intitolato “ottavo motivo (in ogni caso): violazione e falsa applicazione dell'art. 1881 e ss. c.c. - ingiustizia manifesta, contraddittorietà ed illogicità conseguente al ritenuto difetto di copertura assicurativa in favore di (in ipotesi) dovuto alla Parte_1
(pretesa) inoperatività della polizza assicurativa n. ifl0005766 emessa in data 14 settembre 2012 da
pagina 9 di 22 (già “ ) e periodicamente rinnovata fino (da ultimo) al 31 marzo Controparte_3 Controparte_6
2025” ed il nono motivo di appello intitolato “nono motivo (da ultimo, in via subordinata): violazione
e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 1882 e ss. c.c. - error in procedendo in ordine all'omesso esame, da parte del tribunale di Pavia, dell'eccezione svolta da nel Parte_1 giudizio di prime cure, di nullità e/o invalidità della clausola c.d. “claims made” prevista nella polizza assicurativa n. ifl0005766 stipulata con (già “ ), l'appellante Controparte_3 Controparte_6
censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha erroneamente rigettato la domanda di manleva
Con proposta da nei confronti della terza chiamata in causa , in ragione della ritenuta Parte_1
inoperatività della polizza assicurativa dalla medesima emessa, basandosi sul mero “dato letterale” del documento prodotto dalla Compagnia sub doc. 2 allegato alla sua comparsa di costituzione e risposta ed indicato quale (presunta) polizza relativa al periodo intercorso tra il 31 dicembre 2020 ed il 31 dicembre 2021. In realtà, come risulta dal frontespizio, tale appendice si riferisce al rapporto assicurativo in essere con una diversa società (verosimilmente, la “APAC Holding S.r.l.” e, viceversa, come documentalmente dimostrato, sin dal 2014, la Polizza de qua ha sempre e costantemente garantito anche l'espletamento, da parte di delle attività professionali ivi indicate Parte_1
riguardanti (a) la consulenza professionale e (b) la consulenza in materia di controllo di gestione,
Con organizzazione e contabilità Enti Locali (vedi Appendice n. 3 emessa da in data 4 luglio 2014 all.
44 al fascicolo di primo grado). La “continuità assicurativa” da data anteriore al 2021, d'altronde, risulta espressamente confermata anche dalla e-mail del 25 luglio 2023 con cui il Controparte_7 aveva inequivocabilmente ribadito che “il testo di polizza che ha sostituito, e migliorato, quello in vigore negli anni precedenti il 2021, mantiene la continuità assicurativa con la copertura precedente, anche con riguardo ai servizi di natura contabile/fiscale (fermo che ovviamente devono essere effettuati nel rispetto della normativa vigente)” (v. all. 43 al fascicolo di primo grado). Ha, quindi, errato il primo giudice nel ritenere che la polizza coprisse solo l'attività di consulenza informatica e che l'estensione della copertura alla consulenza fiscale fosse prevista soltanto con la sottoscrizione dell'Appendice n. 21 dell'8 agosto 2023, trasmessa a dai Broker Inser S.p.A. e (cfr. all. 42 al Parte_1 CP_7 fascicolo di primo grado) perché, tali documenti hanno una valenza meramente “ricognitiva” di una copertura assicurativa esistente sin dal 2014. In ogni caso, l'appellante sottolinea che la clausola c.d. claims made presente nella polizza “risulta priva di validità ed efficacia, posto che, alla luce dei noti principi enunciati dalle Sezioni Unite della S.C. con la sentenza 24 settembre 2018 n. 22437, la
Con
“lettura” del contratto assicurativo proposta da , ed acriticamente accolta dal Tribunale, finirebbe per rendere nulla e/o inefficace la clausola in questione, rilevandosi la stessa, in tale ipotesi, evidentemente contraria agli artt. 1341 e 2965 c.c. (che comminano appunto la nullità dei patti con cui
pagina 10 di 22 si stabiliscono decadenze che rendono eccessivamente difficile ad una delle parti l'esercizio del diritto), poiché renderebbe, nella fattispecie, eccessivamente difficile l'esercizio del diritto da parte dell'assicurato” (cfr. atto di citazione in appello, pp. 69-70).
Opinione della Corte
L'appello è da accogliere parzialmente limitatamente ai motivi sub n. 8 e 9 per le ragioni che seguono.
CONSIDERAZIONI PRELIMINARI
Come risulta dalla Determina (datata 12.05.2016) del , è stato stipulato un CP_1 CP_1 contratto di appalto di servizi tra il Comune medesimo e ai fini del “recupero di risorse Parte_1 finanziarie e messa in sicurezza della fiscalità passiva per l'ente locale” a seguito dell'analisi delle dichiarazioni iva e irap degli anni 2014/2015/2016 (nell'ambito del progetto “fiscalità passiva enti locali”).
Il corrispettivo pattuito, per la parte di recuperi e risparmi, è stato determinato in percentuale facendo riferimento al risparmio che sarebbe conseguito a favore dell'Ente Comunale ed è stato definito secondo i seguenti scaglioni:-da € 0 a € 100.000,00 di risparmio il corrispettivo è pari al 25% oltre iva;
- oltre i € 100.000,00 di risparmio il corrispettivo è pari al 20% oltre iva.
Come correttamente accertato dal Tribunale, il negozio stipulato tra i contraenti è da inquadrare nello schema negoziale dell'appalto (artt. 1655 e ss. c.c.) e non nell'ambito del contratto d'opera in quanto
“Il contratto d'appalto ed il contratto d'opera si differenziano per il fatto che nel primo l'esecuzione dell'opera commissionata avviene mediante una organizzazione di media o grande impresa in cui
l'obbligato è preposto e nel secondo con il prevalente lavoro di quest'ultimo, pur se coadiuvato da componenti della sua famiglia o da qualche collaboratore secondo il modulo organizzativo della piccola impresa desumibile dall'art. 2083 c.c.” (Cass. Civ., Sez. II, n. 7307/2001), e nel caso di specie
è pacifico tra le parti che l'organizzazione dell'appellante rientri nella media/grande impresa.
SULLE ECCEZIONI DI DECADENZA E PRESCRIZIONE primi tre motivi
In primo luogo, al fine di valutare la fondatezza dei primi tre motivi di gravame, ritiene la Corte di dover senz'altro condividere l'affermazione del Tribunale sul fatto che nel caso di specie il termine di prescrizione dell'esercizio dell'azione, non può decorrere dalla data di consegna dell'opera (cioè dalla data di trasmissione dei report fiscali Irap e Iva da parte di al perché “la materia Parte_1 CP_1
fiscale passiva a cui sono soggetti gli Enti Pubblici non commerciali e in particolare gli enti locali è estremamente complessa” (cfr. determina, doc. n. 12 appellante, fascicolo di primo grado) e, quindi, occorre fare riferimento, ove si tratti di vizi occulti o non immediatamente rilevabili, alla data della loro pagina 11 di 22 scoperta da parte del Committente, e cioè da parte del che non si sarebbe potuto accorgere CP_1
prima facie ed autonomamente dell'erroneità della dichiarazione stessa, secondo il principio generale secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere
(art. 2935 c.c.).
Detto ciò, e premesso che non può trovare applicazione l'art. 102 D. Lgs. N. 150/2016 come implicitamente ritenuto anche dal Tribunale perché il contratto di cui si discute è un appalto non avente natura pubblica, il giorno da cui far decorrere il termine di prescrizione dei due anni dell'azione di garanzia è stato correttamente individuato nel 03.09.2020, data della ricezione da parte del
[...]
dell'invito a comparire avanti alla Agenzia della Entrate, con il quale si contestava la CP_1 sussistenza dei presupposti per la detrazione dell'iva relativa al 2015. Solo da tale momento il CP_1
ha avuto contezza dei vizi del servizio prestato da Ebbene, dato che la richiesta risarcitoria Parte_1
è pervenuta all'appellante in data 18.03.2021 (circa sei mesi dopo la scoperta dei vizi, cfr. doc. n. 18 appellante, fascicolo di primo grado), si deve sottolineare come l'azione stessa non risulti prescritta.
Per quanto concerne il diverso profilo della decadenza, la denuncia dei vizi (da effettuarsi entro sessanta giorni dalla scoperta degli stessi, secondo il disposto dell'art. 1667 co. 2 c.c.), poiché “il committente ha l'onere di provare di aver denunciato all'appaltatore i vizi dell'opera, non facilmente riconoscibili al momento della consegna, entro sessanta giorni dalla scoperta, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione di garanzia” (Cass. Civ., Sez. II, n. 6774/2001); deve essere evidenzia che tale denuncia non esige forme particolari (quindi non è richiesta la forma scritta) e, in ogni caso, non vi deve necessariamente essere una esposizione analitica dei vizi scoperti essendo, viceversa, sufficiente una mera indicazione sintetica degli stessi (Cass. Civ., Sez. II, n. 644/1999).
Così delineato il quadro di riferimento, appare evidente, anche in questo caso, come vi sia stata una tempestiva denuncia da parte del come dimostrato dalle osservazioni formulate il 13.10.2020, CP_1 nei confronti dell'accertamento dell'Agenzie dell'entrate, dall'appellante e da (doc. n. 16 Parte_1
appellante, fascicolo di primo grado): infatti, tale documento è idoneo a dimostrare come sia Parte_1
stata pienamente informata, nel periodo intercorrente tra il 03.09.2020 e il 13.10.2020 (quindi periodo inferiore a sessanta giorni), dei vizi attinenti al servizio da stessa reso.
E', quindi, da confermare il rigetto delle eccezioni di decadenza e di prescrizione dell'azione pronunciata da Tribunale.
SULLA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE DI quarto motivo Parte_1
Come già esposto, ritiene che nei suoi confronti non possa essere imputato alcun Parte_1
comportamento negligente in ordine alla prestazione professionale resa e, quindi, non possa sorgere alcuna responsabilità ex art. 1218 c.c.
pagina 12 di 22 Al riguardo occorre evidenziare che la dichiarazione integrativa iva del 2016 ritenuta erronea dall'Agenzia delle Entrate abbia avuto ad oggetto la detrazione dei costi relativi alla realizzazione di un
Centro Polifunzionale e le successive operazioni di locazione dello stesso con e con CP_5
Parte l' di Pavia (docc. n. 28 e 29 appellante, fascicolo di primo grado).
Quindi, nel caso di specie trova applicazione l'art. 1176 co. 2 c.c. secondo cui “nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata”; occorre, perciò, valutare la prestazione resa da alla luce Parte_1
del criterio della diligenza qualificata: infatti, accanto al parametro generale della diligenza media o normale (art. 1176 co. 1 c.c.), cioè raffrontata allo sforzo astrattamente e fisiologicamente richiesto per il raggiungimento del fine, si pone la diligenza qualificata, che deve essere invece commisurata alla concreta e specifica attività esercitata. D'altra parte, la stessa giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che la diligenza esigibile dal professionista, nell'adempimento delle obbligazioni assunte nell'esercizio della propria attività, “ha contenuto tanto maggiore quanto più è specialistica e professionale la prestazione richiesta” (Cass. Civ., Sez. VI, n. 12407/2020). Non può, quindi, trovare applicazione nel caso di specie l'art. 2236 c.c. perché, la prestazione offerta non può reputarsi di particolare difficoltà per una società che si dichiara altamente specializzata nella consulenza fiscale a enti locali.
Premesso, quindi, quale debba essere il criterio alla luce del quale deve essere valutata l'attività svolta da ritiene la Corte di dover senz'altro condividere l'affermazione del Tribunale sulla Parte_1
insussistenza dei requisiti oggettivo e soggettivo, che rappresentano, insieme a quello territoriale, i presupposti impositivi dell'iva che, quindi, non poteva essere oggetto di detrazione.
Non vi sono dubbi sul fatto che nel presente caso sia rispettato il requisito territoriale (“l'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello
Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate”, cfr. art. 1 DPR n. 633/1972); viceversa, si deve evidenziare la mancanza del requisito soggettivo fermo restando che, come sottolineato dalla difesa della occorre fare riferimento Parte_1 all'attività svolta dal locatore e non dal conduttore, per le ragioni che seguono:
-in primis, occorre fare riferimento alla Direttiva CE 112/2006 la quale, al suo articolo n. 13, dispone che “Gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni”; ciò a meno che non vengano a crearsi effetti distorsivi nei confronti della concorrenza (“Tuttavia, allorché' tali enti esercitano attività od operazioni
pagina 13 di 22 di questo genere, essi devono essere considerati soggetti passivi per dette attività od operazioni quando il loro non assoggettamento provocherebbe distorsioni della concorrenza di una certa importanza”), o a meno che non si rientri nell'ambito di attività facenti capo ad un regime derogatorio (“In ogni caso, gli enti succitati sono considerati soggetti passivi per quanto riguarda le attività elencate nell'allegato I quando esse non sono trascurabili”).
Ebbene, alla luce di ciò, è evidente che il non abbia agito in veste di “pubblica CP_1 autorità”: infatti, tale condizione ricorre, secondo gli insegnamenti della Corte di Giustizia, quando l'ente pubblico eserciti poteri di natura unilaterale e autoritativa;
nel caso oggetto del presente giudizio, invece, l'appellato, dato che ha stipulato dei contratti di locazione ha agito in un regime di diritto privato, esercitando poteri su una base sostanzialmente pattizia, dando vita ad una disciplina regolatoria delle reciproche posizioni soggettive (quelle del locatore e del conduttore). Sul punto non può essere quindi condivisa la diversa tesi prospettata dalla difesa del CP_1
-Nel momento in cui l'ente pubblico non agisce quale pubblica autorità, si rende doveroso allora fare riferimento all'art. 4 DPR n. 633/1972 nel cui comma 2 n. 2 è previsto che “le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da altri enti pubblici e privati, compresi i consorzi, le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica e le società semplici, che abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole”, tale comma deve essere combinato col comma 4 sempre dello stesso articolo secondo il quale “Per gli enti indicati al n. 2) del secondo comma, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, si considerano effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali o agricole”;
-così delineato il quadro normativo di riferimento, affinché, un'operazione di locazione immobiliare, svolta da un ente pubblico, possa rientrare nell'ambito dell' “esercizio di attività commerciali” deve essere, secondo la risoluzione 169/E dell'Agenzia delle entrate,
“caratterizzata in particolare dai connotati della professionalità, organizzazione, sistematicità
e abitualità”; inoltre, vi deve altresì essere una organizzazione in forma di impresa e, sempre secondo l'Agenzia, “l'attività è organizzata in forma d'impresa quando implica la predisposizione di un'apposita organizzazione di mezzi e risorse funzionali all'ottenimento di un risultato economico ovvero l'impiego e il coordinamento del capitale per fini produttivi nell'ambito di un'operazione di rilevante entità economica”;
pagina 14 di 22 -un altro “prezioso” indicatore al fine di valutare la sussistenza o meno del requisito soggettivo, in presenza di operazioni di locazione, viene dato dalla giurisprudenza unionale (v. ad esempio
Corte di Giustizia CE, 26 settembre 2006, n. 320), secondo la quale gli elementi che devono essere valutati al fine di stabilire se lo sfruttamento del bene immobile avviene al fine di realizzare proventi di natura stabile, tali da configurare l'esercizio di un'attività economica riconducibile all'ambito applicativo dell'iva, sono la durata della locazione, l'entità della clientela e l'importo degli introiti;
-da ultimo, deve essere richiamata la recente Ordinanza n. 2860/2024 della Cassazione, la quale, incidentalmente, ha dettato ulteriori principi regolatori della disciplina e ha enunciato criteri direttivi in grado di orientare l'interprete al fine di stabilire se l'ente non commerciale ricada nell'ambito applicativo iva in presenza di locazioni di immobili. Sul punto, la S.C. ha ricordato come l'ente non commerciale non ricada nell'ambito applicativo iva nel momento in cui si è in presenza di “un mero godimento del patrimonio immobiliare, finalizzato al reperimento di fondi necessari al raggiungimento dei fini istituzionali dell'ente, che si configura quando la locazione di immobili si risolve nella mera riscossione dei canoni, senza una specifica e dedicata organizzazione di mezzi e risorse funzionali all'ottenimento del risultato economico. In linea di principio, infatti, la mera riscossione dei canoni […], così come l'esecuzione dei pagamenti delle spese riferite agli immobili, non implica di per sé
l'esercizio di un'attività commerciale. Tuttavia, al fine di escludere lo svolgimento di una attività organizzata in forma di impresa, occorre verificare, caso per caso, che l'ente non impieghi strutture e mezzi organizzati con fini di concorrenzialità sul mercato, ovvero che non si avvalga di altri strumenti propri degli operatori di mercato, esaminando circostanze di fatto che caratterizzano in concreto la situazione specifica”. Inoltre, sempre a detta della Corte, indici da cui è desumibile la sussistenza del requisito soggettivo sono “la ripetitività con la quale si immette sul libero mercato degli affitti il medesimo bene in ragione della stipula di contratti di breve durata;
la consistenza del patrimonio immobiliare gestito (da valutarsi non isolatamente, ma qualora accompagnata dalla presenza di una struttura organizzativa dedicata alla gestione immobiliare); l'adozione di tecniche di marketing finalizzate ad attirare clientela;
il ricorso a promozioni volte a fidelizzare il locatario;
la presenza attiva in un mercato con spot pubblicitari ad hoc, insegne o marchi distintivi”. E ancora: “L'ipotesi di mero godimento ricorre invero quando gli immobili non sono inseriti in un tale contesto ma sono posseduti al mero scopo di trarne redditi di natura fondiaria, attraverso i quali l'ente si sostiene e si procura i proventi per poter raggiungere i fini istituzionali, compiendo quindi gli interventi
pagina 15 di 22 conservativi, quali la manutenzione o il risanamento del bene, ovvero quelli migliorativi, atti a consentirne un uso idoneo, mentre, per converso, non rientra nella predetta nozione una gestione caratterizzata dalla presenza di atti volti alla trasformazione del patrimonio immobiliare”.
Ebbene, tento conto delle osservazioni della Agenzie delle Entrate, della disciplina e giurisprudenza
UE, e della giurisprudenza di legittimità più recente, ritiene il Collegio che sia da escludere la sussistenza del requisito soggettivo ai fini dell'imposizione iva perchè:
-gli importi dei canoni sono irrisori, per quanto concerne il contratto stipulato con CP_5
Parte il canone corrisponde ad una somma di € 6.203,48 annui;
il canone stipulato con l' di Pavia corrisponde ad una somma di € 7.866,00 annui;
-il valore patrimoniale dell'immobile oggetto di locazione è esiguo;
-ambedue i negozi sono di lunga durata (come confermato, tra l'altro, dallo stesso appellante) di modo che si può escludere il fatto che la porzione immobiliare oggetto dei contratti venga messa sul mercato con ripetitività (come surricordato, la Cassazione richiede, come indice
“rivelatore” del requisito soggettivo, contratti di locazione di breve durata);
-il non ha usato tecniche di marketing al fine di attrarre clientela;
CP_1
-il non ha usato di tecniche di promozione ai fini di una fidelizzazione del locatario;
CP_1
-non vi è la “presenza attiva in un mercato con spot pubblicitari ad hoc, insegne o marchi distintivi”;
-l' non ha usato strutture e mezzi organizzati con fini di concorrenzialità sul Parte_6
mercato;
-l'Ente Comunale non ha usato gli strumenti propri degli operatori di mercato;
Parte
-nel contratto di locazione stipulato con l' è espressamente previsto che “le attività ivi espletate potranno essere oggetto di variazione da parte del Conduttore in base alle rilevate esigenze istituzionali ed ai bisogni assistenziali della popolazione di riferimento” (tale clausola contrattuale manifesta inequivocabilmente come vi sia, da parte del Comune, un mero godimento del proprio patrimonio immobiliare collegato a fini istituzionali);
-non sono rinvenibili gli elementi di professionalità, organizzazione, sistematicità e abitualità indicati dalla Risoluzione del 2009 dell'Agenzia;
-è da escludere il perseguimento di una finalità produttiva;
-è da escludersi che l'Ente Comunale abbia agito tramite una organizzazione in forma di impresa stante la mancanza di una rilevante operazione economica nel suo insieme.
pagina 16 di 22 L'insussistenza del requisito soggettivo in capo al (rende logicamente superflua qualsivoglia CP_1
indagine circa la presenza del requisito oggettivo sul quale comunque si richiamano e si condividono e le considerazioni espresse dal primo giudice).
Parimenti infondate sono anche le argomentazioni sulla mancanza del nesso causale tra la condotta di ed il danno patito dal e, comunque, sulla sua interruzione in seguito Parte_1 CP_1 dall'intervenuta transazione tra l' e l'Agenzia delle Entrate. Infatti, il nesso eziologico è Parte_6 stato provato dall'appellato nel momento in cui è stato dimostrato l'affidamento dell'incarico all'appellante, l'esecuzione dello stesso e l'accertamento fiscale da parte della Agenzia delle Entrate conseguente alla errata dichiarazione iva integrativa redatta da Perciò è del tutto Parte_1 inconferente il richiamo alla presunta interruzione di tale nesso a causa della stipula dell'atto transattivo poiché tale transazione deriva causalmente dall'erronea dichiarazione iva compilata dall'appellante (se avesse correttamente eseguito la propria prestazione, non vi sarebbe stato alcun Parte_1
accertamento fiscale e quindi nessuna transazione).
SUL CONCORSO DI COLPA DEL CREDITORE (ART. 1227 C.C.) quinto motivo
L'appellante, nel proseguo delle proprie doglianze, ritiene che il Tribunale abbia errato nel non applicare il secondo comma dell'art. 1227 c.c. secondo il quale “il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza” perché il avrebbe CP_1
dovuto impugnare l'accertamento fiscale (instaurando un giudizio tributario) con ciò assumendo un comportamento diligente, che avrebbe evitato l'aggravamento delle conseguenze economiche dannose.
La censura è del tutto infondata. Pur dovendosi riconoscere che il comma 2 dell'art. 1227 c.c. è stato oggetto di una interpretazione evolutiva in forza della quale il creditore non è solo gravato da un obbligo negativo (astenersi dall'aggravare il danno), ma anche da un obbligo positivo (tenere condotte, anche positive, rivolte ad evitare o ridurre il danno) il limite all' obbligo di cooperare risiede nel concetto di “apprezzabile sacrificio”: il creditore cioè non è tenuto a tenere condotte che implichino attività complesse, impegnative e rischiose.
Tra queste condotte non esigibili rientra sicuramente l'instaurazione di un giudizio, come anche ribadito dalla più tradizionale e costante giurisprudenza di legittimità: “Il creditore non è tenuto ad esperire azioni giudiziarie o attività straordinarie per evitare l'aggravamento del danno derivante dall'inadempimento del debitore, essendo sufficiente un comportamento diligente e improntato a buona fede, nei limiti dell'ordinaria diligenza” (Cass. Civ., Sez. I, n. 10895/2010).
L'esperimento di un'azione giudiziaria non solo, per definizione, consiste in una attività “aleatoria”, ma comporta, di sicuro, considerevoli sacrifici economici (si pensi, ad esempio, agli oneri da corrispondere ai difensori). In ragione di ciò, non sussistono i presupposti ai fini dell'applicazione dell'art. 1227 co. 2
pagina 17 di 22 c.c. (anzi, data l'insussistenza del requisito soggettivo, come dimostrato poc'anzi, il a CP_1
contrario, ha tenuto un comportamento diligente transando, in quanto ha evitato sanzioni maggiori).
SUL QUANTUM RISARCITORIO sesto motivo e settimo motivo
Con riferimento al quantum risarcitorio, sostiene che: a) il Tribunale abbia errato a Parte_1 condannarla alla “restituzione” del compenso percepito (€ 41.913,43 iva inclusa) per l'esecuzione della prestazione professionale non essendo stata chiesta la risoluzione del contratto;
b) in ogni caso, da tale
“restituzione” devono essere detratte le somme percepite ai fini dell'attività inerente all'IRAP (e non all'iva) in quanto mai contestate dal Comune;
c) in ogni caso, da tale “restituzione” deve essere detratta l'iva.
In primo luogo, occorre sottolineare che contrariamente a quanto sostenuto il Tribunale non ha condannato la a pagare al l'importo di cui si discute a titolo restitutorio, bensì, Parte_1 CP_1 come espressamente motivato in sentenza a titolo risarcitorio. E', infatti, pacifico che l'azione risarcitoria possa essere promossa disgiuntamente dall'azione di risoluzione, ed è parimenti, pacifico che in caso di responsabilità ex art 1218 c.c. il creditore debba essere risarcito del pregiudizio corrispondente al c.d. interesse positivo, cioè l'utilità che il contraente avrebbe tratto dalla corretta e fisiologica esecuzione del contratto (Cass. Civ., Sez. III, n. 26518/2024). Il pagamento del compenso integra una componente di danno quando la prestazione effettuata risulti inutile, indipendentemente, dunque, dalla risoluzione del contratto con la conseguenza che il danno dovrà essere risarcito anche con la restituzione dell'equivalente del compenso di modo che la parte adempiente non sia tenuta a sostenere un sacrifico economico per una prestazione che si è rivelata scorrettamente eseguita (d'altra parte, in caso contrario, verrebbe altresì violato il principio dell'integralità del risarcimento, come ricavabile dall'art. 1223 c.c.). Anche per quanto riguarda il punto sub b) la doglianza non è meritevole di accoglimento in quanto, come si evince dalla fattura, il compenso versato dal (doc. n. 11 CP_1 appellante, fascicolo di primo grado) è stato corrisposto solo per il “recupero e massimizzazione del credito IVA anno fiscale 2015”, senza che vi sia alcun riferimento ad attività inerenti la trattazione dell'IRAP. Infine, del tutto correttamente il Tribunale ha computato anche l'iva perché il risarcimento del danno si estende (in termini generali) a tutti gli oneri accessori e consequenziali
SULLA OPERATIVITA' DELLA POLIZZA motivi otto e nove
Viceversa, come già anticipato, ritiene la Corte di dover accogliere gli ultimi due motivi di gravame con i quali si contesta il mancato accoglimento della domanda di manleva proposta da nei Parte_1
Con confronti della terza chiamata in causa . A tal proposito, occorre precisare come sia da considerarsi
“nuova” la documentazione prodotta dall'appellante solo in questo grado sub lett. E) ed F) cioè i documenti inerenti lo scambio di corrispondenza intercorso con il broker e, quindi, CP_7
pagina 18 di 22 inammissibile secondo il disposto dell'art. 345 co. 3 c.p.c. non avendo l'appellante dimostrato di non averli potuti produrre nel giudizio di primo grado per causa a lei non imputabile.
Il Tribunale ha accolto la tesi della Compagnia ritenendo da un lato che la polizza prodotta sub doc 2
Con dalla a copertura (tra l'altro) della Responsabilità Civile Professionale di avesse ad Parte_1 oggetto esclusivamente l'attività professionale di “consulenza IT – analisi e realizzazione SW, attività di servizi per enti pubblici” e dall'altro nulla, per difetto di causa, l'appendice di polizza prodotta dalla sub doc. 42 datata 8 agosto 2023, che estendeva la garanzia all'attività di consulenza Parte_1
professionale in materia di fiscalità passiva perché, al momento di emissione di questa appendice di polizza, l'evento dedotto nella richiesta risarcitoria del del 18 marzo 2021 si era già verificato. CP_1
Una attenta lettura non solo di questi documenti ma anche di quelli già prodotti dalla in Parte_1 primo grado, sempre relativi al rapporto assicurativo porta, invece, alla conclusione opposta. E'pacifico Con che la stessa Polizza emessa da , nei vari rinnovi periodici intercorsi durante gli anni, ha sempre puntualmente e specificatamente precisato che, tra le attività svolte da coperte da garanzia Parte_1 assicurativa, rientravano anche quelle riguardanti l'attività di consulenza fiscale. (cfr. pag. 17 polizza relativa al periodo 2012 - 2020, all. 35 al fascicolo di primo grado appellante;
pag. 20 della polizza relativa al periodo 2021 - 2023, all. 36 al fascicolo di primo grado appellante). Ed infatti, sin dal 2014, la Polizza de qua ha sempre e costantemente garantito anche l'espletamento, da parte di Parte_1
delle attività professionali ivi indicate (id est, (a) consulenza professionale e (b) consulenza in materia di controllo di gestione, organizzazione e contabilità Enti Locali), il che risulta peraltro
Con documentalmente confermato dall'Appendice n. 3 emesso da in data 4 luglio 2014 (cfr. all. 44 al fascicolo di primo grado). Quanto, poi all' appendice di polizza datata 08.08.2023 (doc. n. 42 appellante, fascicolo di primo grado) è evidente come il Tribunale sia incorso in una sua errata interpretazione, laddove, viene espressamente detto come “Con la presente appendice si precisa che, a far data dal 04/07/2014, rientra in copertura secondo quanto previsto dal testo, anche l'attività di
[consulenza per la ristrutturazione e progettazione dei sistemi informatici;
- consulenza professionale finalizzata a: Avviamento di contabilità analitica presso Enti Locali;
Riconciliazioni patrimoniali
ed economiche;
Servizi per il supporto alla gestione interna dei tributi;
Servizi consulenziali in
materia di risparmio di imposta e tenuta di IRAP ed IVA;
consulenza per il recupero della TARSU e dell'ICI; Service per tenuta paghe e stipendi;
Progetti per la ricostruzione analitica del patrimonio dei beni degli Enti Locali;
-consulenza in materia di controllo di gestione, organizzazione e contabilità Enti Locali...]”; pare evidente, quindi, che con tale espressione si sono semplicemente elencate le attività coperte dalla polizza sin dal 2014 e si tratta evidentemente un mero atto ricognitivo e non novativo. In secondo luogo, il premio assicurativo corrisposto da nel tempo è sempre Parte_1 pagina 19 di 22 rimasto costante (ciò significa che le coperture assicurative non sono mai state mutate nella loro essenza); ed in terzo luogo la copertura anche per l'attività di consulenza fiscale risulta espressamente confermata dalla e-mail del 25 luglio 2023 con cui il aveva inequivocabilmente Controparte_7 ribadito che “il testo di polizza che ha sostituito, e migliorato, quello in vigore negli anni precedenti il
2021, mantiene la continuità assicurativa con la copertura precedente, anche con riguardo ai servizi di natura contabile/fiscale (fermo che ovviamente devono essere effettuati nel rispetto della normativa
Con vigente)” (v. all. 43 al fascicolo di primo grado . Inoltre, la stessa non ha contestato Parte_1
l'esistenza del rapporto assicurativo, tuttavia, al fine di sostenere l'eccezione di inoperatività ha prodotto sub doc. 2 una polizza e una appendice che nel frontespizio si riferisce al rapporto assicurativo in essere con una diversa società (la “APAC Holding S.r.l.”), pertanto, le clausole ivi previste non possono essere opposte alla odierna appellante.
Quanto alla tempestività della denuncia, si osserva che la prima richiesta risarcitoria svolta dal CP_1
nei confronti della si è avuta con la diffida del 18 marzo 2021 e la denuncia è stata Parte_1
Con inoltrata ad in data 2 aprile 2021.
Ovviamente la manleva non può che essere limitata alla somma di €86.642,95, per le sanzioni e gli interessi, oltre interessi legali e rivalutazione dal 18 marzo 2021 sino all'effettivo saldo, e al pagamento delle spese di lite dovute da a favore del sia di primo che di secondo Parte_7 Controparte_1
grado come liquidate dal Tribunale e da questa Corte al successivo capo 4) del dispositivo che segue, previa detrazione della franchigia pari ad €15.000,00; perché, come giustamente sottolineato dalla
Con difesa di , non è coperto dalla garanzia assicurativa l'ulteriore importo di €41.913,43 non solo perché, per definizione, l'impresa assicuratrice garantisce solo i danni arrecati a terzi, e non i danni propri ma anche perché, in caso contrario, si arricchirebbe ingiustamente. Parte_1
La sentenza di primo grado deve essere, quindi, riformata nei limiti sopra indicati.
Come anticipato, le spese di lite del devono essere poste a carico e vengono CP_1 Parte_1
liquidate facendo riferimento agli importi medi previsti per le cause di valore tra € 52.001,00 e €
260.000,00, con esclusione della fase di istruttoria fermo restando il diritto alla manleva;
viceversa,
Con devono essere poste a carico di quelle di sia per il primo che per il presente grado che, Parte_1
tuttavia, possono essere compensate in ragione di un terzo atteso il parziale accoglimento della manleva e che vengono liquidate, sempre sulla base del medesimo scaglione, e con esclusione della fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione IV, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro il , e avverso la Parte_1 Controparte_1 CP_2 Controparte_3
pagina 20 di 22 sentenza del Tribunale di Pavia n.779/2024, ogni diversa istanza e eccezione disattesa, in parziale riforma così provvede:
1)Accerta e dichiara il diritto di ad essere tenuta manlevata ed indenne da Parte_1 [...]
per i fatti di cui è causa di conseguenza: CP_3
2) Condanna al pagamento a favore di di quanto dalla stessa Controparte_3 Parte_1 dovuto al , limitatamente all'importo di €86.642,95, per le sanzioni e gli Controparte_1
interessi, oltre interessi legali e rivalutazione dal 18 marzo 2021 sino all'effettivo saldo, e al pagamento delle spese di lite dovute da a favore del sia di Parte_7 Controparte_1
primo che di secondo grado come liquidate dal Tribunale e dalla Corte al successivo capo 4), previa detrazione della franchigia pari ad €15.000,00;
3) Condanna a restituire a quanto ricevuto a titolo di spese Controparte_3 Parte_1
processuali (inclusi gli accessori) in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla data del pagamento sino all'effettivo saldo, nonché, a rifonderle, i 2/3 delle spese di lite di entrambi i gradi che si liquidano: -per il primo grado di giudizio per l'intero in complessivi €14.103,00, oltre iva (se dovuta) cpa e rimborso spese al 15% e -per il presente grado di giudizio sempre per l'intero in complessivi €9.991,00, oltre iva (se dovuta) cpa e rimborso spese al 15% ;
4) Condanna a rimborsare al , le spese di lite del presente Parte_1 Controparte_1 grado che si liquidano in € 9.991,00, oltre iva (se dovuta), spese al 15% e cpa.
5) Conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26.03.2024. la cons. est. la presidente
Maria Teresa Brena Anna Mantovani
pagina 21 di 22 pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
Dott. Anna Mantovani Presidente
Dott. Maria Teresa Brena Consigliere est.
Dott. Francesca Vullo Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile r.g. n. 1807/2024 proposta
DA
n persona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro tempore Dott. Parte_1
(C.F. , con sede legale in Silea (TV), Via Galileo Galilei n. 1 Parte_2 C.F._1
(c.a.p. 31057), C.F. e P. IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Calò (C.F. P.IVA_1
, con Studio in Roma, Via Savoia n. 78 (c.a.p. 00198), ed elettivamente C.F._2
domiciliata presso il suo domicilio digitale al seguente indi-rizzo PEC:
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica in Controparte_1
Vidigulfo (PV), Piazza I Maggio n. 4 (c.a.p. 27018), C.F. e P. IVA rappresentato e P.IVA_2 difeso dall'Avv. Rocco Massaro (C.F. C.F._3
APPELLATO
NONCHE' CONTRO
DOTT. C.F. CP_2 C.F._4
APPELLATO-CONTUMACE
pagina 1 di 22 E NEI CONFRONTI DI in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede presso la Controparte_3
Rappresentanza Generale per l'Italia sita in Milano, Piazza Vetra n. 17 (c.a.p. 20123), C.F.
e P. IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Ferrero (C.F. P.IVA_3 P.IVA_4
). C.F._5
APPELLATA
Oggetto appalto altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c.
CONCLUSIONI
Per Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, respinta ogni contraria istanza ed Parte_1
eccezione, previo annullamento e/o riforma della Sentenza n. 779/2024 (N.R.G. 930/2023) emessa dal
Tribunale Ordinario di Pavia, Sez. III, depositata il giorno 26 aprile 2024, e notificata in data 16 maggio 2024:
▪in via principale, -accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, l'intervenuta decadenza
e/o prescrizione, ex art. 1667 c.c. e/o art. 102 D. Lgs. n. 50/2016, del diritto al risarcimento del danno derivante da (ipotetici) difformità e/o vizi delle prestazioni rese da in forza del Parte_1 contratto d'appalto relativo al servizio specialistico di recupero e predisposizione del risparmio IRAP
e IVA affidato dal Comune di , ai sensi degli artt. 1655 e ss. e dell'art. 36, 2° comma, lett. a), CP_1
D. Lgs. n. 50/2016, con Determinazione n. 13/2016;
-per l'effetto, rigettare, poiché decaduta e/o prescritta e/o infondata ai sensi dell'art. 1667 c.c. e/o dell'art. 102 D. Lgs. n. 50/2016, la do-manda risarcitoria proposta dal nei Controparte_1
confronti di Parte_1
▪in via subordinata, -accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, l'infondatezza delle domande risarcitorie proposte dal e, per l'effetto, rigettare integralmente le Controparte_1
stesse, anche, eventualmente, per carenza di prova e/o di danno ingiusto risarcibile;
▪in via di ulteriore subordine, -nella denegata ipotesi di conferma della Sentenza Trib. Pavia n.
779/2024 (N.R.G. 930/2023), ridurre l'importo dovuto da in favore del Parte_1 CP_1
nella misura ritenuta equa e di giustizia, anche, eventualmente, ai sensi e per gli effetti
[...] dell'art. 1227 c.c.;
▪in ogni caso, -accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, che è Controparte_3 obbligata a manlevare e, per l'effetto, condannarla al pagamento di quanto Parte_1
eventualmente dovuto in favore del Comune di;
CP_1
▪in via restitutoria, già corrisposto, in forza della impugnata Sentenza Trib. Parte_3
Pavia n. 779/2024 (N.R.G. 930/2023), complessivi € 187.510,18 a titolo di sorte e spese processuali
pagina 2 di 22 (inclusi accessori) in favore del (cfr. all. C), e complessivi € 20.577,97 (inclusi Controparte_1
accessori) a titolo di spese processuali in favore di (cfr. all. D), nella auspicata Controparte_3
ipotesi di annullamento e/o riforma della sentenza impugnata, condannare il e/o Controparte_1
alla restituzione (integrale o parziale), in favore della odierna appellante, dei Controparte_3 Pt_4
predetti importi, maggiorati di interessi moratori ovvero, in subordine, legali (a de-correre dal pagamento o dalla proposizione dell'appello o, infine, dal deposito della sentenza di secondo grado, e fino a saldo).
Con vittoria di spese e compensi professionali relativi ad entrambi i gradi di giudizio, oltre I.V.A.,
C.P.A. e Spese Generali al 15% ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55/2014”.
Per “In via principale, rigettare il ricorso in appello proposto, in quanto Controparte_1 infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 779/2024 (R.G. n.
930/2023) emessa del Tribunale di Pavia, Sezione III civile, giudice dott. Forcina, in data 26 aprile
2024 e notificata in data 16 maggio 2024.
In ogni caso, condannare la ricorrente alle spese e agli onorari di causa, oltre spese generali, CPA ed
IVA come per legge”.
Per Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, Controparte_3
I. nel merito, in via principale: respingere l'appello in quando infondato per le motivazioni sopra esposte e confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Pavia n. 779/2024 del 126 aprile
2024;
II. In subordine, nella denegata ipotesi di parziale modifica della sentenza impugnata, Voglia la Corte escludere la ristorabilità del danno o, comunque, contenerne l'ammontare, in ragione del concorso della stessa danneggiata nel suo determinismo, ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 1227 c.c.;
o comunque con applicazione dei limiti risarcitori fissati dagli artt. 1223, 1225 e 2236 c.c.;
III. Quanto alla domanda di garanzia svolta dalla nei confronti di , in via Parte_1 CP_3
principale: confermare la sentenza di primo grado nella parte in cui rigetta la domanda di manleva per le motivazioni meglio esposte in narrativa;
IV. In subordine ed in caso di riforma della sentenza sotto il profilo della manleva assicurativa, voglia comunque escludere, limitare e/o contenere l'obbligo indennitario in capo ad in CP_3
conformità ai limiti ed ai termini di cui alla polizza applicabile e con esclusione di garanzia per le quote eventualmente riferibili a condebitori solidali e per la richiesta restitutoria dei compensi
pagina 3 di 22 percepiti dall'assicurata, con riconoscimento della franchigia contrattuale come dovuta che rimarrà in ogni caso a carico dell'assicurato ed entro il massimale di polizza.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
****************
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data14.02.2023, il (di qui in poi solo il Controparte_1
) conveniva in giudizio sia (di qui in poi solo ), sia CP_1 Parte_1 Parte_1 [...] al fine di far accertare l'inadempimento e la conseguente responsabilità di in CP_2 Parte_1 relazione al contratto di appalto relativo al servizio denominato “Progetto Fiscalità Passiva per gli anni 2014, 2015 e 2016” con riferimento alla errata dichiarazione integrativa IVA del 2016 relativa all'anno fiscale 2015 (a cui era seguito un accertamento da parte dell' ) e al fine di Controparte_4
far accertare la responsabilità professionale dello in qualità di professionista che aveva CP_2
apposto il visto di conformità alla contestata dichiarazione IVA, e per sentirli condannare in via solidale al risarcimento dei danni patiti pari a €86.877,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, e al risarcimento dell'ulteriore somma di €54.826,00 corrispondente al compenso versato alla società convenuta.
Si costituiva regolarmente in giudizio la quale contestava in fatto e diritto le domande del Parte_1 ed eccepiva, in via preliminare, l'intervenuta decadenza e/o prescrizione dell'azione sia ai CP_1 sensi dell'art. 1667 c.c. che ai sensi dell'art. 102 D. L.gs. 50/2016; inoltre, chiamava in causa
[...] chiedendo l'accertamento del proprio diritto ad essere manlevata dalla Compagnia CP_3
Assicuratrice, in caso di condanna. Si costituiva in giudizio, altresì, lo il quale contestava in CP_2
fatto e diritto le deduzioni del chiedendone il rigetto. In ultima istanza, si costituiva in giudizio CP_1
la terza chiamata la quale, in via principale, contestava in fatto e diritto le deduzioni Controparte_3 dell'attore, in via subordinata chiedeva di accertare la non operatività della garanzia assicurativa invocata per i fatti in causa.
Il Tribunale di Pavia con la sentenza n 779/2024 in parziale accoglimento delle domande del CP_1
dopo aver accertato: -che il contratto concluso tra le parti dovesse qualificarsi come contratto d'appalto, sulla base del criterio della struttura e dimensione dell'impresa a cui erano state commissionate le opere;
-che il aveva tempestivamente denunciato i vizi e messo in mora Controparte_1
con la conseguenza che le eccezioni di decadenza e prescrizione ai sensi dell'art. 1667 c.c. Parte_1
dovevano essere respinte;
-che il Comune aveva illegittimamente detratto l'IVA in relazione ai costi pagina 4 di 22 sostenuti per la costruzione del Centro Polifunzionale, con la conseguenza che, da un lato, la pretesa dell'Agenzia delle Entrate era fondata e, dall'altro, aveva reso una prestazione gravemente Parte_1 viziata;
-che la definizione dell'Accertamento con Adesione da parte del non era idonea ad CP_1 interrompere il nesso di causalità tra l'inadempimento di e il danno subito, né ad integrare la Parte_1 fattispecie di cui all'art. 1227 c.c., condannava la sola al pagamento a favore del Parte_1 CP_1 della somma di €86.642,95 per sanzioni e interessi dovuti a seguito dell'accertamento fiscale, oltre interessi e rivalutazione, nonché, alla restituzione della somma di €41.913,43, oltre interessi, per compenso corrisposto ma non dovuto, ritenendo che alcuna responsabilità poteva essere imputata allo in quanto l'apposizione del visto di conformità comportava unicamente un riscontro di CP_2
corrispondenza formale tra i dati esposti e la documentazione analizzata. Rigettava, invece, la domanda di manleva formulata dalla nei confronti di ritenendo nulla per difetto di Parte_1 CP_3 causa l'appendice di polizza dell'8 agosto 2023 essendosi l'evento già verificato e, dunque, non coperta dalla garanzia assicurativa di cui all'originario contratto assicurativo, la consulenza di tipo fiscale oggetto di causa ma solo quella di carattere informatico, e regolava le spese di lite in base alla soccombenza.
Giudizio di secondo grado
Con atto di citazione in appello, impugnava la predetta pronuncia sulla base dei nove motivi Parte_1 di gravame che saranno di seguito esaminati chiedendo, in riforma, l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe indicate.
Con Si costituivano in giudizio sia il sia , che contestavano in fatto e in diritto le deduzioni CP_1 dell'appellante, chiedendo entrambi il rigetto del gravame e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe indicate.
All'udienza di prima comparizione del 19.12.2024, il consigliere istruttore dichiarava la contumacia dello stante la regolarità della notifica e la sua mancata costituzione;
inoltre, le parti davano CP_2 atto come non fosse possibile una soluzione bonaria della lite, pertanto, visto l'art. 350, co. 3, n. 2,
c.p.c., il consigliere istruttore invitava le parti a precisare le proprie conclusioni, e le stesse precisavano come in atti. Visto l'art. 350 bis c.p.c. veniva disposta la discussione orale della causa e veniva fissata l'udienza collegiale del 20.03.2025, assegnando alle parti un termine per il deposito di succinte memorie conclusionali. Alla predetta udienza le parti discutevano la causa riportandosi ai rispettivi scritti difensivi;
la Corte tratteneva la causa in decisione.
Motivi di Gravame
pagina 5 di 22 Con il primo motivo di appello intitolato “primo motivo (in via principale): violazione e falsa applicazione dell'art. 1667 c.c. - error in procedendo e/o error in iudicando in ordine alla ritenuta infondatezza dell'eccezione di intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da (ipotetici) difformità e/o vizi delle prestazioni rese da in forza del contratto Parte_1
d'appalto relativo al servizio specialistico di recupero e predisposizione del risparmio Irap e Iva affidato dal , ai sensi degli artt. 1655 e ss. e dell'art. 36, 2° comma, lett. a), d. lgs. CP_1 CP_1
n. 50/2016, con determinazione n. 13/2016”, e con il secondo motivo di appello intitolato “secondo motivo (sempre in via principale): violazione e falsa applicazione dell'art. 1667 c.c. - error in procedendo e/o error in iudicando in ordine alla ritenuta infondatezza dell'eccezione, formulata da nell'ambito giudizio di primo grado, di intervenuta decadenza del diritto al Parte_1
risarcimento del danno derivante da (ipotetici) difformità e/o vizi delle prestazioni rese da Parte_1 in forza del contratto d'appalto relativo al servizio specialistico di recupero e predisposizione del
[...] risparmio Irap e Iva affidato dal , ai sensi degli artt. 1655 e ss. e dell'art. 36, 2° Controparte_1 comma, lett. a), d. lgs. n. 50/2016, con determinazione n. 13/2016”, che possono essere congiuntamente trattati, l'appellante censura la pronuncia per avere il Tribunale erroneamente rigettato le eccezioni di prescrizione del diritto al risarcimento del danno ex art. 1667 co. 3 c.c. e di decadenza dalla azione garanzia ex art. 1667 co. 2 c.c. Sottolinea che nel momento in cui il ha trasmesso alla CP_1
la prima richiesta risarcitoria in data 18 marzo 2021, (cfr. all. 18 al fascicolo di primo Parte_1
grado), era già ampiamente decorso il termine di prescrizione biennale, decorrente dalla data di consegna del servizio, cioè dall'espletamento delle prestazioni che venivano trasmesse con le note del 6 febbraio 2017, 13 marzo 2017, 2 agosto 2017 e 17 settembre 2018, tutte sottoscritte per accettazione dall'allora Responsabile Area Contabile del Comune Dott. (cfr. all. 9 al fascicolo di Persona_1
primo grado), con le quali venivano consegnati sia i report fiscali IRAP e IVA che tutta la documentazione relativa alle prestazioni (id est, modelli IRAP 2015 e 2016, Registri IVA periodi fiscali 2015 e 2016 con relative fatture, modello IVA 2016 integrativo, visti di conformità, etc.). In ogni caso, il predetto termine era già iniziato a decorrere sin dall'8 marzo 2018 (data di notifica dell'atto istruttorio prot. n. Q00159/2018 da parte della Agenzia delle Entrate) o ancora, dal 19 marzo
2018 (data di trasmissione all'Agenzia delle Entrate, con nota comunale prot. n. 23528, della documentazione ricevuta da o, al più, dal 17 settembre 2018 (data di ricezione, da parte del Parte_1
dell'ultima tranche di documentazione inerente la vicenda, consegnata da . Né è CP_1 Parte_1 possibile sostenere che i contestati inadempimenti integrino “vizi e/o difformità occulte” perché lo stesso ha ritenuto come macroscopica la “negligenza” e “l'ignoranza delle disposizioni di CP_1 legge che appaiono di gravissima rilevanza” di In relazione all'eccezione di decadenza, Parte_1
pagina 6 di 22 l'appellante osserva che, fermo restando quanto detto sopra, anche nell'ipotesi in cui si volesse ritenere avvenuta la scoperta dei vizi alla data del 3 settembre 2020 (data di ricezione da parte del CP_1 dell'invito a comparire avanti all'Agenzia delle Entrate) come ritenuto dal primo giudice, del tutto tardiva sarebbe, comunque, la denuncia del intervenuta solo in data 18 marzo 2021. Non può CP_1
essere, infatti, riconosciuta alcuna valenza né di carattere ricognitivo né di implicita denuncia e/o conoscenza delle contestazioni, alle osservazioni predisposte da e trasmesse dal Comune di Parte_1
all'Agenzia delle Entrata in data 13 ottobre 2020 perché, in quel momento e sino al marzo CP_1
del 2021 il Comune non aveva mai messo in discussione la correttezza e bontà della consulenza fiscale prestata dall'appellante, e del tutto tardivamente, solo con la prima memoria ex art. 183 primo comma c.p.c., la controparte ha sostenuto che tale condotta di integrasse il riconoscimento Parte_1 operoso dei vizi da parte dell'appaltatore.
Con il terzo motivo di appello, intitolato “terzo motivo (sempre in via principale): violazione e falsa applica-zione dell'art. 112 c.p.c. nonché dell'art. 102, 2°, 3° e 5° comma, d. lgs. n. 50/2016 - error in procedendo e/o error in iudicando in ordine all'omesso esame, da parte del tribunale di pavia, della ulteriore eccezione, svolta da di inammissibile contestazione delle prestazioni oggetto Parte_1 del contratto d'appalto di servizi inter-partes oltre il termine di 2 anni + 2 mesi dal completamento di tali prestazioni, stabilito dall'art. 102, 2°, 3° e 5° comma, d. lgs. n. 50/2016”, l'appellante si duole del fatto che il Tribunale, in violazione dell'art. 112 c.p.c., non si sia espresso sull'eccezione di prescrizione che era stata sollevata con riferimento al diverso termine di cui all'art. 102 D. Lgs. N.
150/2016 (due anni e due mesi dal completamento dell'opera) previsto per gli appalti pubblici, da considerarsi parimenti spirato.
Con il quarto motivo di appello intitolato “quarto motivo (in via subordinata): violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e ss., 1453 e ss., 1665 e ss., 2697 c.c. e d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633 - ingiustizia manifesta, contraddittorietà ed illogicità conseguente alla ritenuta infondatezza delle deduzioni difensive sollevate da in particolare, in ordine all'assenza di responsabilità Parte_1 contrattuale nello svolgimento delle prestazioni erogate in favore del comune di , l'appellante CP_1
ritiene che nello svolgimento della propria attività di consulenza, a differenza di quanto statuito dal
Tribunale e a differenza delle risultanze dell'Agenzia delle Entrate, abbia operato Parte_1 correttamente;
infatti, nell'ambito della realizzazione e della locazione del Centro Polifunzionale, ai fini della detraibilità dell'iva relativa ai costi sostenuti, sussistevano sia il requisito territoriale, sia il requisito soggettivo, sia il requisito oggettivo previsto dalla normativa. In ragione di ciò la dichiarazione integrativa iva del 2016 relativa alla fiscalità 2015 presentata dal è Controparte_1
pagina 7 di 22 da ritenersi corretta e, conseguenzialmente, nessuna responsabilità contrattuale può sorgere in capo a
Parte_1
Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale con riferimento al requisito soggettivo, ai fini dell'assoggettabilità o meno all'imposta sul valore aggiunto delle locazioni di beni immobili, è notoriamente del tutto irrilevante non solo la “natura giuridica” delle parti conduttrici (id est, nel caso di specie, e la Pavia), ma anche lo specifico “uso” al quale le stesse hanno, Controparte_5 Pt_5 poi, deciso di adibire tali porzioni immobiliari, oltre che, conseguentemente, la “tipologia delle attività” svolte all'interno delle stesse. Al contrario, il presupposto impositivo soggettivo richiesto dall'art. 19
D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 deve essere valutato in capo al locatore, per verificare se, con riferimento ad una determinata operazione (nel caso di specie, locazione immobiliare), esso può assumere o meno la qualità di soggetto passivo d'imposta. Nel caso di specie, il nella realizzazione del Centro non ha agito iure imperii e, al contempo, la locazione si è CP_1
estrinsecata attraverso comportamenti soggettivi con finalità commerciali, ed è stata regolata con contratti di diritto privato in un piano di parità con il Conduttore, quindi, sussisteva in capo al CP_1 il diritto di detrazione dell'imposta di cui si discute. Parimenti, il Tribunale ha errato nel ritenere insussistente il requisito oggettivo per il solo fatto che il non abbia espressamente optato per il CP_1
regime di imponibilità IVA nei contratti di locazione perché, al contrario, in assenza di opzione, le operazioni di locazione immobiliare di cui si discute restano, pur sempre, attività rilevanti sotto il profilo IVA, ricadendo, in ogni caso, nel sistema pro-rata di detraibilità. Infine, nessuna responsabilità può sorgere in capo all'appellante, poiché, nel giudizio di primo grado il non ha dimostrato la CP_1
sussistenza del nesso causale tra la condotta tenuta dalla ed il danno patito, non avendo Parte_1 sufficientemente dimostrato che, nell'ipotesi in cui fosse stato impugnato l'Avviso di Accertamento, il gravame de quo sarebbe stato rigettato dal Giudice Tributario. Il nesso causale è stato, comunque, interrotto dall'avvenuto raggiungimento tra il e l'Agenzia delle Entrate, per esclusiva scelta CP_1 dell'appellato di un “accordo” (tramite adesione del primo all'accertamento fiscale avviato dalla seconda) che certamente non è opponibile ai terzi, cioè all'appellante.
Con il quinto motivo di appello intitolato “quinto motivo (in via di ulteriore subordine): violazione e falsa applicazione dell'art. 1227 c.c. e dell'art. 10, 3° comma, legge n. 212/2000 – error in iudicando in ordine alla ritenuta irrilevanza, ai sensi dell'art. 1227, 1° o 2° comma, c.c., della condotta tenuta dal Comune di nella produzione dei danni (asseritamente) subiti dal me-desimo”, CP_1
l'appellante si duole del fatto che il Tribunale non abbia riconosciuto la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1227 c.c.: infatti, non solo l'atto transattivo in ordine alla pretesa impositiva (tramite adesione, da parte dell'Ente Locale, all'accertamento fiscale) non può produrre effetti verso terzi (e pagina 8 di 22 quindi verso , ma tale condotta del ha sicuramente aggravato il danno, perché, di Parte_1 CP_1
fronte ad un quadro normativo ambiguo o contraddittorio, accompagnato da orientamenti (dottrinali, giurisprudenziali o di prassi) discordanti, il dovere di trasparenza e buona fede impone di escludere l'applicazione delle sanzioni nei confronti del contribuente, il cui errore sia stato indotto da una disposizione tributaria non sufficientemente chiara e obiettivamente incerta, pertanto, la contestazione dell'Accertamento da parte del avrebbe potuto evitare o, quantomeno, diminuire il danno. CP_1
Con il sesto motivo di appello intitolato “sesto motivo (ancora in via subordinata): violazione e falsa applica-zione degli artt. 1453 e 1458 c.c. - error in iudicando in ordine alla ritenuta infondatezza delle deduzioni difensive sollevate da in particolare, per ciò che riguarda la non ripetibilità di Parte_1
tali corrispettivi laddove (come nella fattispecie) non venga domandata la risoluzione del contratto
d'appalto inter partes, relativo al servizio specialistico di recupero e predisposizione del risparmio irap e iva”, l'appellante censura la pronuncia di primo grado nella parte in cui, relativamente alla restituzione dei compensi percepiti da il Tribunale ha rigettato l'eccezione, di non Parte_1
ripetibilità di tali corrispettivi, laddove, (come nella fattispecie) non venga domandata la risoluzione del
Contratto inter partes e quindi, non essendo stato il contratto caducato, non vi può essere alcun fenomeno restitutorio.
Con il settimo motivo di appello intitolato “settimo motivo (in estremo subordine): ingiustizia manifesta, contraddittorietà ed illogicità conseguente alla ritenuta debenza, in favore del CP_1
, altresì, dell'iva sui compensi percepiti da per l'esecuzione del contratto
[...] Parte_1
d'appalto relativo al servizio specialistico di recupero e predisposizione del risparmio irap e iva affidato ai sensi degli artt. 1655 e ss. e dell'art. 36, 2° comma, lett. a), d. lgs. n. 50/2016, con determinazione n. 13/2016”, l'appellante ritiene che, in ogni caso, dal compenso da restituire che il
Tribunale ha determinato in €41.913,3 IVA inclusa vada, comunque, detratta l'IVA poiché “secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, pur se il risarcimento del danno si estende (in termini generali) agli oneri accessori e consequenziali (tra cui, per ciò che qui interessa,
l'IVA), laddove – come nella fattispecie in esame – il (presunto) danneggiato, in quanto titolare di partita IVA, abbia diritto alla detrazione dell'IVA versata, ciò impedisce la riconoscibilità, in suo favore, di tale ultima voce […] onde evitare una indebita decuplicazione del danno a vantaggio del medesimo” (cfr. atto di citazione in appello, p. 57).
Con l'ottavo motivo di appello intitolato “ottavo motivo (in ogni caso): violazione e falsa applicazione dell'art. 1881 e ss. c.c. - ingiustizia manifesta, contraddittorietà ed illogicità conseguente al ritenuto difetto di copertura assicurativa in favore di (in ipotesi) dovuto alla Parte_1
(pretesa) inoperatività della polizza assicurativa n. ifl0005766 emessa in data 14 settembre 2012 da
pagina 9 di 22 (già “ ) e periodicamente rinnovata fino (da ultimo) al 31 marzo Controparte_3 Controparte_6
2025” ed il nono motivo di appello intitolato “nono motivo (da ultimo, in via subordinata): violazione
e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 1882 e ss. c.c. - error in procedendo in ordine all'omesso esame, da parte del tribunale di Pavia, dell'eccezione svolta da nel Parte_1 giudizio di prime cure, di nullità e/o invalidità della clausola c.d. “claims made” prevista nella polizza assicurativa n. ifl0005766 stipulata con (già “ ), l'appellante Controparte_3 Controparte_6
censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha erroneamente rigettato la domanda di manleva
Con proposta da nei confronti della terza chiamata in causa , in ragione della ritenuta Parte_1
inoperatività della polizza assicurativa dalla medesima emessa, basandosi sul mero “dato letterale” del documento prodotto dalla Compagnia sub doc. 2 allegato alla sua comparsa di costituzione e risposta ed indicato quale (presunta) polizza relativa al periodo intercorso tra il 31 dicembre 2020 ed il 31 dicembre 2021. In realtà, come risulta dal frontespizio, tale appendice si riferisce al rapporto assicurativo in essere con una diversa società (verosimilmente, la “APAC Holding S.r.l.” e, viceversa, come documentalmente dimostrato, sin dal 2014, la Polizza de qua ha sempre e costantemente garantito anche l'espletamento, da parte di delle attività professionali ivi indicate Parte_1
riguardanti (a) la consulenza professionale e (b) la consulenza in materia di controllo di gestione,
Con organizzazione e contabilità Enti Locali (vedi Appendice n. 3 emessa da in data 4 luglio 2014 all.
44 al fascicolo di primo grado). La “continuità assicurativa” da data anteriore al 2021, d'altronde, risulta espressamente confermata anche dalla e-mail del 25 luglio 2023 con cui il Controparte_7 aveva inequivocabilmente ribadito che “il testo di polizza che ha sostituito, e migliorato, quello in vigore negli anni precedenti il 2021, mantiene la continuità assicurativa con la copertura precedente, anche con riguardo ai servizi di natura contabile/fiscale (fermo che ovviamente devono essere effettuati nel rispetto della normativa vigente)” (v. all. 43 al fascicolo di primo grado). Ha, quindi, errato il primo giudice nel ritenere che la polizza coprisse solo l'attività di consulenza informatica e che l'estensione della copertura alla consulenza fiscale fosse prevista soltanto con la sottoscrizione dell'Appendice n. 21 dell'8 agosto 2023, trasmessa a dai Broker Inser S.p.A. e (cfr. all. 42 al Parte_1 CP_7 fascicolo di primo grado) perché, tali documenti hanno una valenza meramente “ricognitiva” di una copertura assicurativa esistente sin dal 2014. In ogni caso, l'appellante sottolinea che la clausola c.d. claims made presente nella polizza “risulta priva di validità ed efficacia, posto che, alla luce dei noti principi enunciati dalle Sezioni Unite della S.C. con la sentenza 24 settembre 2018 n. 22437, la
Con
“lettura” del contratto assicurativo proposta da , ed acriticamente accolta dal Tribunale, finirebbe per rendere nulla e/o inefficace la clausola in questione, rilevandosi la stessa, in tale ipotesi, evidentemente contraria agli artt. 1341 e 2965 c.c. (che comminano appunto la nullità dei patti con cui
pagina 10 di 22 si stabiliscono decadenze che rendono eccessivamente difficile ad una delle parti l'esercizio del diritto), poiché renderebbe, nella fattispecie, eccessivamente difficile l'esercizio del diritto da parte dell'assicurato” (cfr. atto di citazione in appello, pp. 69-70).
Opinione della Corte
L'appello è da accogliere parzialmente limitatamente ai motivi sub n. 8 e 9 per le ragioni che seguono.
CONSIDERAZIONI PRELIMINARI
Come risulta dalla Determina (datata 12.05.2016) del , è stato stipulato un CP_1 CP_1 contratto di appalto di servizi tra il Comune medesimo e ai fini del “recupero di risorse Parte_1 finanziarie e messa in sicurezza della fiscalità passiva per l'ente locale” a seguito dell'analisi delle dichiarazioni iva e irap degli anni 2014/2015/2016 (nell'ambito del progetto “fiscalità passiva enti locali”).
Il corrispettivo pattuito, per la parte di recuperi e risparmi, è stato determinato in percentuale facendo riferimento al risparmio che sarebbe conseguito a favore dell'Ente Comunale ed è stato definito secondo i seguenti scaglioni:-da € 0 a € 100.000,00 di risparmio il corrispettivo è pari al 25% oltre iva;
- oltre i € 100.000,00 di risparmio il corrispettivo è pari al 20% oltre iva.
Come correttamente accertato dal Tribunale, il negozio stipulato tra i contraenti è da inquadrare nello schema negoziale dell'appalto (artt. 1655 e ss. c.c.) e non nell'ambito del contratto d'opera in quanto
“Il contratto d'appalto ed il contratto d'opera si differenziano per il fatto che nel primo l'esecuzione dell'opera commissionata avviene mediante una organizzazione di media o grande impresa in cui
l'obbligato è preposto e nel secondo con il prevalente lavoro di quest'ultimo, pur se coadiuvato da componenti della sua famiglia o da qualche collaboratore secondo il modulo organizzativo della piccola impresa desumibile dall'art. 2083 c.c.” (Cass. Civ., Sez. II, n. 7307/2001), e nel caso di specie
è pacifico tra le parti che l'organizzazione dell'appellante rientri nella media/grande impresa.
SULLE ECCEZIONI DI DECADENZA E PRESCRIZIONE primi tre motivi
In primo luogo, al fine di valutare la fondatezza dei primi tre motivi di gravame, ritiene la Corte di dover senz'altro condividere l'affermazione del Tribunale sul fatto che nel caso di specie il termine di prescrizione dell'esercizio dell'azione, non può decorrere dalla data di consegna dell'opera (cioè dalla data di trasmissione dei report fiscali Irap e Iva da parte di al perché “la materia Parte_1 CP_1
fiscale passiva a cui sono soggetti gli Enti Pubblici non commerciali e in particolare gli enti locali è estremamente complessa” (cfr. determina, doc. n. 12 appellante, fascicolo di primo grado) e, quindi, occorre fare riferimento, ove si tratti di vizi occulti o non immediatamente rilevabili, alla data della loro pagina 11 di 22 scoperta da parte del Committente, e cioè da parte del che non si sarebbe potuto accorgere CP_1
prima facie ed autonomamente dell'erroneità della dichiarazione stessa, secondo il principio generale secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere
(art. 2935 c.c.).
Detto ciò, e premesso che non può trovare applicazione l'art. 102 D. Lgs. N. 150/2016 come implicitamente ritenuto anche dal Tribunale perché il contratto di cui si discute è un appalto non avente natura pubblica, il giorno da cui far decorrere il termine di prescrizione dei due anni dell'azione di garanzia è stato correttamente individuato nel 03.09.2020, data della ricezione da parte del
[...]
dell'invito a comparire avanti alla Agenzia della Entrate, con il quale si contestava la CP_1 sussistenza dei presupposti per la detrazione dell'iva relativa al 2015. Solo da tale momento il CP_1
ha avuto contezza dei vizi del servizio prestato da Ebbene, dato che la richiesta risarcitoria Parte_1
è pervenuta all'appellante in data 18.03.2021 (circa sei mesi dopo la scoperta dei vizi, cfr. doc. n. 18 appellante, fascicolo di primo grado), si deve sottolineare come l'azione stessa non risulti prescritta.
Per quanto concerne il diverso profilo della decadenza, la denuncia dei vizi (da effettuarsi entro sessanta giorni dalla scoperta degli stessi, secondo il disposto dell'art. 1667 co. 2 c.c.), poiché “il committente ha l'onere di provare di aver denunciato all'appaltatore i vizi dell'opera, non facilmente riconoscibili al momento della consegna, entro sessanta giorni dalla scoperta, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione di garanzia” (Cass. Civ., Sez. II, n. 6774/2001); deve essere evidenzia che tale denuncia non esige forme particolari (quindi non è richiesta la forma scritta) e, in ogni caso, non vi deve necessariamente essere una esposizione analitica dei vizi scoperti essendo, viceversa, sufficiente una mera indicazione sintetica degli stessi (Cass. Civ., Sez. II, n. 644/1999).
Così delineato il quadro di riferimento, appare evidente, anche in questo caso, come vi sia stata una tempestiva denuncia da parte del come dimostrato dalle osservazioni formulate il 13.10.2020, CP_1 nei confronti dell'accertamento dell'Agenzie dell'entrate, dall'appellante e da (doc. n. 16 Parte_1
appellante, fascicolo di primo grado): infatti, tale documento è idoneo a dimostrare come sia Parte_1
stata pienamente informata, nel periodo intercorrente tra il 03.09.2020 e il 13.10.2020 (quindi periodo inferiore a sessanta giorni), dei vizi attinenti al servizio da stessa reso.
E', quindi, da confermare il rigetto delle eccezioni di decadenza e di prescrizione dell'azione pronunciata da Tribunale.
SULLA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE DI quarto motivo Parte_1
Come già esposto, ritiene che nei suoi confronti non possa essere imputato alcun Parte_1
comportamento negligente in ordine alla prestazione professionale resa e, quindi, non possa sorgere alcuna responsabilità ex art. 1218 c.c.
pagina 12 di 22 Al riguardo occorre evidenziare che la dichiarazione integrativa iva del 2016 ritenuta erronea dall'Agenzia delle Entrate abbia avuto ad oggetto la detrazione dei costi relativi alla realizzazione di un
Centro Polifunzionale e le successive operazioni di locazione dello stesso con e con CP_5
Parte l' di Pavia (docc. n. 28 e 29 appellante, fascicolo di primo grado).
Quindi, nel caso di specie trova applicazione l'art. 1176 co. 2 c.c. secondo cui “nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata”; occorre, perciò, valutare la prestazione resa da alla luce Parte_1
del criterio della diligenza qualificata: infatti, accanto al parametro generale della diligenza media o normale (art. 1176 co. 1 c.c.), cioè raffrontata allo sforzo astrattamente e fisiologicamente richiesto per il raggiungimento del fine, si pone la diligenza qualificata, che deve essere invece commisurata alla concreta e specifica attività esercitata. D'altra parte, la stessa giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che la diligenza esigibile dal professionista, nell'adempimento delle obbligazioni assunte nell'esercizio della propria attività, “ha contenuto tanto maggiore quanto più è specialistica e professionale la prestazione richiesta” (Cass. Civ., Sez. VI, n. 12407/2020). Non può, quindi, trovare applicazione nel caso di specie l'art. 2236 c.c. perché, la prestazione offerta non può reputarsi di particolare difficoltà per una società che si dichiara altamente specializzata nella consulenza fiscale a enti locali.
Premesso, quindi, quale debba essere il criterio alla luce del quale deve essere valutata l'attività svolta da ritiene la Corte di dover senz'altro condividere l'affermazione del Tribunale sulla Parte_1
insussistenza dei requisiti oggettivo e soggettivo, che rappresentano, insieme a quello territoriale, i presupposti impositivi dell'iva che, quindi, non poteva essere oggetto di detrazione.
Non vi sono dubbi sul fatto che nel presente caso sia rispettato il requisito territoriale (“l'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello
Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate”, cfr. art. 1 DPR n. 633/1972); viceversa, si deve evidenziare la mancanza del requisito soggettivo fermo restando che, come sottolineato dalla difesa della occorre fare riferimento Parte_1 all'attività svolta dal locatore e non dal conduttore, per le ragioni che seguono:
-in primis, occorre fare riferimento alla Direttiva CE 112/2006 la quale, al suo articolo n. 13, dispone che “Gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni”; ciò a meno che non vengano a crearsi effetti distorsivi nei confronti della concorrenza (“Tuttavia, allorché' tali enti esercitano attività od operazioni
pagina 13 di 22 di questo genere, essi devono essere considerati soggetti passivi per dette attività od operazioni quando il loro non assoggettamento provocherebbe distorsioni della concorrenza di una certa importanza”), o a meno che non si rientri nell'ambito di attività facenti capo ad un regime derogatorio (“In ogni caso, gli enti succitati sono considerati soggetti passivi per quanto riguarda le attività elencate nell'allegato I quando esse non sono trascurabili”).
Ebbene, alla luce di ciò, è evidente che il non abbia agito in veste di “pubblica CP_1 autorità”: infatti, tale condizione ricorre, secondo gli insegnamenti della Corte di Giustizia, quando l'ente pubblico eserciti poteri di natura unilaterale e autoritativa;
nel caso oggetto del presente giudizio, invece, l'appellato, dato che ha stipulato dei contratti di locazione ha agito in un regime di diritto privato, esercitando poteri su una base sostanzialmente pattizia, dando vita ad una disciplina regolatoria delle reciproche posizioni soggettive (quelle del locatore e del conduttore). Sul punto non può essere quindi condivisa la diversa tesi prospettata dalla difesa del CP_1
-Nel momento in cui l'ente pubblico non agisce quale pubblica autorità, si rende doveroso allora fare riferimento all'art. 4 DPR n. 633/1972 nel cui comma 2 n. 2 è previsto che “le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da altri enti pubblici e privati, compresi i consorzi, le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica e le società semplici, che abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole”, tale comma deve essere combinato col comma 4 sempre dello stesso articolo secondo il quale “Per gli enti indicati al n. 2) del secondo comma, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, si considerano effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali o agricole”;
-così delineato il quadro normativo di riferimento, affinché, un'operazione di locazione immobiliare, svolta da un ente pubblico, possa rientrare nell'ambito dell' “esercizio di attività commerciali” deve essere, secondo la risoluzione 169/E dell'Agenzia delle entrate,
“caratterizzata in particolare dai connotati della professionalità, organizzazione, sistematicità
e abitualità”; inoltre, vi deve altresì essere una organizzazione in forma di impresa e, sempre secondo l'Agenzia, “l'attività è organizzata in forma d'impresa quando implica la predisposizione di un'apposita organizzazione di mezzi e risorse funzionali all'ottenimento di un risultato economico ovvero l'impiego e il coordinamento del capitale per fini produttivi nell'ambito di un'operazione di rilevante entità economica”;
pagina 14 di 22 -un altro “prezioso” indicatore al fine di valutare la sussistenza o meno del requisito soggettivo, in presenza di operazioni di locazione, viene dato dalla giurisprudenza unionale (v. ad esempio
Corte di Giustizia CE, 26 settembre 2006, n. 320), secondo la quale gli elementi che devono essere valutati al fine di stabilire se lo sfruttamento del bene immobile avviene al fine di realizzare proventi di natura stabile, tali da configurare l'esercizio di un'attività economica riconducibile all'ambito applicativo dell'iva, sono la durata della locazione, l'entità della clientela e l'importo degli introiti;
-da ultimo, deve essere richiamata la recente Ordinanza n. 2860/2024 della Cassazione, la quale, incidentalmente, ha dettato ulteriori principi regolatori della disciplina e ha enunciato criteri direttivi in grado di orientare l'interprete al fine di stabilire se l'ente non commerciale ricada nell'ambito applicativo iva in presenza di locazioni di immobili. Sul punto, la S.C. ha ricordato come l'ente non commerciale non ricada nell'ambito applicativo iva nel momento in cui si è in presenza di “un mero godimento del patrimonio immobiliare, finalizzato al reperimento di fondi necessari al raggiungimento dei fini istituzionali dell'ente, che si configura quando la locazione di immobili si risolve nella mera riscossione dei canoni, senza una specifica e dedicata organizzazione di mezzi e risorse funzionali all'ottenimento del risultato economico. In linea di principio, infatti, la mera riscossione dei canoni […], così come l'esecuzione dei pagamenti delle spese riferite agli immobili, non implica di per sé
l'esercizio di un'attività commerciale. Tuttavia, al fine di escludere lo svolgimento di una attività organizzata in forma di impresa, occorre verificare, caso per caso, che l'ente non impieghi strutture e mezzi organizzati con fini di concorrenzialità sul mercato, ovvero che non si avvalga di altri strumenti propri degli operatori di mercato, esaminando circostanze di fatto che caratterizzano in concreto la situazione specifica”. Inoltre, sempre a detta della Corte, indici da cui è desumibile la sussistenza del requisito soggettivo sono “la ripetitività con la quale si immette sul libero mercato degli affitti il medesimo bene in ragione della stipula di contratti di breve durata;
la consistenza del patrimonio immobiliare gestito (da valutarsi non isolatamente, ma qualora accompagnata dalla presenza di una struttura organizzativa dedicata alla gestione immobiliare); l'adozione di tecniche di marketing finalizzate ad attirare clientela;
il ricorso a promozioni volte a fidelizzare il locatario;
la presenza attiva in un mercato con spot pubblicitari ad hoc, insegne o marchi distintivi”. E ancora: “L'ipotesi di mero godimento ricorre invero quando gli immobili non sono inseriti in un tale contesto ma sono posseduti al mero scopo di trarne redditi di natura fondiaria, attraverso i quali l'ente si sostiene e si procura i proventi per poter raggiungere i fini istituzionali, compiendo quindi gli interventi
pagina 15 di 22 conservativi, quali la manutenzione o il risanamento del bene, ovvero quelli migliorativi, atti a consentirne un uso idoneo, mentre, per converso, non rientra nella predetta nozione una gestione caratterizzata dalla presenza di atti volti alla trasformazione del patrimonio immobiliare”.
Ebbene, tento conto delle osservazioni della Agenzie delle Entrate, della disciplina e giurisprudenza
UE, e della giurisprudenza di legittimità più recente, ritiene il Collegio che sia da escludere la sussistenza del requisito soggettivo ai fini dell'imposizione iva perchè:
-gli importi dei canoni sono irrisori, per quanto concerne il contratto stipulato con CP_5
Parte il canone corrisponde ad una somma di € 6.203,48 annui;
il canone stipulato con l' di Pavia corrisponde ad una somma di € 7.866,00 annui;
-il valore patrimoniale dell'immobile oggetto di locazione è esiguo;
-ambedue i negozi sono di lunga durata (come confermato, tra l'altro, dallo stesso appellante) di modo che si può escludere il fatto che la porzione immobiliare oggetto dei contratti venga messa sul mercato con ripetitività (come surricordato, la Cassazione richiede, come indice
“rivelatore” del requisito soggettivo, contratti di locazione di breve durata);
-il non ha usato tecniche di marketing al fine di attrarre clientela;
CP_1
-il non ha usato di tecniche di promozione ai fini di una fidelizzazione del locatario;
CP_1
-non vi è la “presenza attiva in un mercato con spot pubblicitari ad hoc, insegne o marchi distintivi”;
-l' non ha usato strutture e mezzi organizzati con fini di concorrenzialità sul Parte_6
mercato;
-l'Ente Comunale non ha usato gli strumenti propri degli operatori di mercato;
Parte
-nel contratto di locazione stipulato con l' è espressamente previsto che “le attività ivi espletate potranno essere oggetto di variazione da parte del Conduttore in base alle rilevate esigenze istituzionali ed ai bisogni assistenziali della popolazione di riferimento” (tale clausola contrattuale manifesta inequivocabilmente come vi sia, da parte del Comune, un mero godimento del proprio patrimonio immobiliare collegato a fini istituzionali);
-non sono rinvenibili gli elementi di professionalità, organizzazione, sistematicità e abitualità indicati dalla Risoluzione del 2009 dell'Agenzia;
-è da escludere il perseguimento di una finalità produttiva;
-è da escludersi che l'Ente Comunale abbia agito tramite una organizzazione in forma di impresa stante la mancanza di una rilevante operazione economica nel suo insieme.
pagina 16 di 22 L'insussistenza del requisito soggettivo in capo al (rende logicamente superflua qualsivoglia CP_1
indagine circa la presenza del requisito oggettivo sul quale comunque si richiamano e si condividono e le considerazioni espresse dal primo giudice).
Parimenti infondate sono anche le argomentazioni sulla mancanza del nesso causale tra la condotta di ed il danno patito dal e, comunque, sulla sua interruzione in seguito Parte_1 CP_1 dall'intervenuta transazione tra l' e l'Agenzia delle Entrate. Infatti, il nesso eziologico è Parte_6 stato provato dall'appellato nel momento in cui è stato dimostrato l'affidamento dell'incarico all'appellante, l'esecuzione dello stesso e l'accertamento fiscale da parte della Agenzia delle Entrate conseguente alla errata dichiarazione iva integrativa redatta da Perciò è del tutto Parte_1 inconferente il richiamo alla presunta interruzione di tale nesso a causa della stipula dell'atto transattivo poiché tale transazione deriva causalmente dall'erronea dichiarazione iva compilata dall'appellante (se avesse correttamente eseguito la propria prestazione, non vi sarebbe stato alcun Parte_1
accertamento fiscale e quindi nessuna transazione).
SUL CONCORSO DI COLPA DEL CREDITORE (ART. 1227 C.C.) quinto motivo
L'appellante, nel proseguo delle proprie doglianze, ritiene che il Tribunale abbia errato nel non applicare il secondo comma dell'art. 1227 c.c. secondo il quale “il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza” perché il avrebbe CP_1
dovuto impugnare l'accertamento fiscale (instaurando un giudizio tributario) con ciò assumendo un comportamento diligente, che avrebbe evitato l'aggravamento delle conseguenze economiche dannose.
La censura è del tutto infondata. Pur dovendosi riconoscere che il comma 2 dell'art. 1227 c.c. è stato oggetto di una interpretazione evolutiva in forza della quale il creditore non è solo gravato da un obbligo negativo (astenersi dall'aggravare il danno), ma anche da un obbligo positivo (tenere condotte, anche positive, rivolte ad evitare o ridurre il danno) il limite all' obbligo di cooperare risiede nel concetto di “apprezzabile sacrificio”: il creditore cioè non è tenuto a tenere condotte che implichino attività complesse, impegnative e rischiose.
Tra queste condotte non esigibili rientra sicuramente l'instaurazione di un giudizio, come anche ribadito dalla più tradizionale e costante giurisprudenza di legittimità: “Il creditore non è tenuto ad esperire azioni giudiziarie o attività straordinarie per evitare l'aggravamento del danno derivante dall'inadempimento del debitore, essendo sufficiente un comportamento diligente e improntato a buona fede, nei limiti dell'ordinaria diligenza” (Cass. Civ., Sez. I, n. 10895/2010).
L'esperimento di un'azione giudiziaria non solo, per definizione, consiste in una attività “aleatoria”, ma comporta, di sicuro, considerevoli sacrifici economici (si pensi, ad esempio, agli oneri da corrispondere ai difensori). In ragione di ciò, non sussistono i presupposti ai fini dell'applicazione dell'art. 1227 co. 2
pagina 17 di 22 c.c. (anzi, data l'insussistenza del requisito soggettivo, come dimostrato poc'anzi, il a CP_1
contrario, ha tenuto un comportamento diligente transando, in quanto ha evitato sanzioni maggiori).
SUL QUANTUM RISARCITORIO sesto motivo e settimo motivo
Con riferimento al quantum risarcitorio, sostiene che: a) il Tribunale abbia errato a Parte_1 condannarla alla “restituzione” del compenso percepito (€ 41.913,43 iva inclusa) per l'esecuzione della prestazione professionale non essendo stata chiesta la risoluzione del contratto;
b) in ogni caso, da tale
“restituzione” devono essere detratte le somme percepite ai fini dell'attività inerente all'IRAP (e non all'iva) in quanto mai contestate dal Comune;
c) in ogni caso, da tale “restituzione” deve essere detratta l'iva.
In primo luogo, occorre sottolineare che contrariamente a quanto sostenuto il Tribunale non ha condannato la a pagare al l'importo di cui si discute a titolo restitutorio, bensì, Parte_1 CP_1 come espressamente motivato in sentenza a titolo risarcitorio. E', infatti, pacifico che l'azione risarcitoria possa essere promossa disgiuntamente dall'azione di risoluzione, ed è parimenti, pacifico che in caso di responsabilità ex art 1218 c.c. il creditore debba essere risarcito del pregiudizio corrispondente al c.d. interesse positivo, cioè l'utilità che il contraente avrebbe tratto dalla corretta e fisiologica esecuzione del contratto (Cass. Civ., Sez. III, n. 26518/2024). Il pagamento del compenso integra una componente di danno quando la prestazione effettuata risulti inutile, indipendentemente, dunque, dalla risoluzione del contratto con la conseguenza che il danno dovrà essere risarcito anche con la restituzione dell'equivalente del compenso di modo che la parte adempiente non sia tenuta a sostenere un sacrifico economico per una prestazione che si è rivelata scorrettamente eseguita (d'altra parte, in caso contrario, verrebbe altresì violato il principio dell'integralità del risarcimento, come ricavabile dall'art. 1223 c.c.). Anche per quanto riguarda il punto sub b) la doglianza non è meritevole di accoglimento in quanto, come si evince dalla fattura, il compenso versato dal (doc. n. 11 CP_1 appellante, fascicolo di primo grado) è stato corrisposto solo per il “recupero e massimizzazione del credito IVA anno fiscale 2015”, senza che vi sia alcun riferimento ad attività inerenti la trattazione dell'IRAP. Infine, del tutto correttamente il Tribunale ha computato anche l'iva perché il risarcimento del danno si estende (in termini generali) a tutti gli oneri accessori e consequenziali
SULLA OPERATIVITA' DELLA POLIZZA motivi otto e nove
Viceversa, come già anticipato, ritiene la Corte di dover accogliere gli ultimi due motivi di gravame con i quali si contesta il mancato accoglimento della domanda di manleva proposta da nei Parte_1
Con confronti della terza chiamata in causa . A tal proposito, occorre precisare come sia da considerarsi
“nuova” la documentazione prodotta dall'appellante solo in questo grado sub lett. E) ed F) cioè i documenti inerenti lo scambio di corrispondenza intercorso con il broker e, quindi, CP_7
pagina 18 di 22 inammissibile secondo il disposto dell'art. 345 co. 3 c.p.c. non avendo l'appellante dimostrato di non averli potuti produrre nel giudizio di primo grado per causa a lei non imputabile.
Il Tribunale ha accolto la tesi della Compagnia ritenendo da un lato che la polizza prodotta sub doc 2
Con dalla a copertura (tra l'altro) della Responsabilità Civile Professionale di avesse ad Parte_1 oggetto esclusivamente l'attività professionale di “consulenza IT – analisi e realizzazione SW, attività di servizi per enti pubblici” e dall'altro nulla, per difetto di causa, l'appendice di polizza prodotta dalla sub doc. 42 datata 8 agosto 2023, che estendeva la garanzia all'attività di consulenza Parte_1
professionale in materia di fiscalità passiva perché, al momento di emissione di questa appendice di polizza, l'evento dedotto nella richiesta risarcitoria del del 18 marzo 2021 si era già verificato. CP_1
Una attenta lettura non solo di questi documenti ma anche di quelli già prodotti dalla in Parte_1 primo grado, sempre relativi al rapporto assicurativo porta, invece, alla conclusione opposta. E'pacifico Con che la stessa Polizza emessa da , nei vari rinnovi periodici intercorsi durante gli anni, ha sempre puntualmente e specificatamente precisato che, tra le attività svolte da coperte da garanzia Parte_1 assicurativa, rientravano anche quelle riguardanti l'attività di consulenza fiscale. (cfr. pag. 17 polizza relativa al periodo 2012 - 2020, all. 35 al fascicolo di primo grado appellante;
pag. 20 della polizza relativa al periodo 2021 - 2023, all. 36 al fascicolo di primo grado appellante). Ed infatti, sin dal 2014, la Polizza de qua ha sempre e costantemente garantito anche l'espletamento, da parte di Parte_1
delle attività professionali ivi indicate (id est, (a) consulenza professionale e (b) consulenza in materia di controllo di gestione, organizzazione e contabilità Enti Locali), il che risulta peraltro
Con documentalmente confermato dall'Appendice n. 3 emesso da in data 4 luglio 2014 (cfr. all. 44 al fascicolo di primo grado). Quanto, poi all' appendice di polizza datata 08.08.2023 (doc. n. 42 appellante, fascicolo di primo grado) è evidente come il Tribunale sia incorso in una sua errata interpretazione, laddove, viene espressamente detto come “Con la presente appendice si precisa che, a far data dal 04/07/2014, rientra in copertura secondo quanto previsto dal testo, anche l'attività di
[consulenza per la ristrutturazione e progettazione dei sistemi informatici;
- consulenza professionale finalizzata a: Avviamento di contabilità analitica presso Enti Locali;
Riconciliazioni patrimoniali
ed economiche;
Servizi per il supporto alla gestione interna dei tributi;
Servizi consulenziali in
materia di risparmio di imposta e tenuta di IRAP ed IVA;
consulenza per il recupero della TARSU e dell'ICI; Service per tenuta paghe e stipendi;
Progetti per la ricostruzione analitica del patrimonio dei beni degli Enti Locali;
-consulenza in materia di controllo di gestione, organizzazione e contabilità Enti Locali...]”; pare evidente, quindi, che con tale espressione si sono semplicemente elencate le attività coperte dalla polizza sin dal 2014 e si tratta evidentemente un mero atto ricognitivo e non novativo. In secondo luogo, il premio assicurativo corrisposto da nel tempo è sempre Parte_1 pagina 19 di 22 rimasto costante (ciò significa che le coperture assicurative non sono mai state mutate nella loro essenza); ed in terzo luogo la copertura anche per l'attività di consulenza fiscale risulta espressamente confermata dalla e-mail del 25 luglio 2023 con cui il aveva inequivocabilmente Controparte_7 ribadito che “il testo di polizza che ha sostituito, e migliorato, quello in vigore negli anni precedenti il
2021, mantiene la continuità assicurativa con la copertura precedente, anche con riguardo ai servizi di natura contabile/fiscale (fermo che ovviamente devono essere effettuati nel rispetto della normativa
Con vigente)” (v. all. 43 al fascicolo di primo grado . Inoltre, la stessa non ha contestato Parte_1
l'esistenza del rapporto assicurativo, tuttavia, al fine di sostenere l'eccezione di inoperatività ha prodotto sub doc. 2 una polizza e una appendice che nel frontespizio si riferisce al rapporto assicurativo in essere con una diversa società (la “APAC Holding S.r.l.”), pertanto, le clausole ivi previste non possono essere opposte alla odierna appellante.
Quanto alla tempestività della denuncia, si osserva che la prima richiesta risarcitoria svolta dal CP_1
nei confronti della si è avuta con la diffida del 18 marzo 2021 e la denuncia è stata Parte_1
Con inoltrata ad in data 2 aprile 2021.
Ovviamente la manleva non può che essere limitata alla somma di €86.642,95, per le sanzioni e gli interessi, oltre interessi legali e rivalutazione dal 18 marzo 2021 sino all'effettivo saldo, e al pagamento delle spese di lite dovute da a favore del sia di primo che di secondo Parte_7 Controparte_1
grado come liquidate dal Tribunale e da questa Corte al successivo capo 4) del dispositivo che segue, previa detrazione della franchigia pari ad €15.000,00; perché, come giustamente sottolineato dalla
Con difesa di , non è coperto dalla garanzia assicurativa l'ulteriore importo di €41.913,43 non solo perché, per definizione, l'impresa assicuratrice garantisce solo i danni arrecati a terzi, e non i danni propri ma anche perché, in caso contrario, si arricchirebbe ingiustamente. Parte_1
La sentenza di primo grado deve essere, quindi, riformata nei limiti sopra indicati.
Come anticipato, le spese di lite del devono essere poste a carico e vengono CP_1 Parte_1
liquidate facendo riferimento agli importi medi previsti per le cause di valore tra € 52.001,00 e €
260.000,00, con esclusione della fase di istruttoria fermo restando il diritto alla manleva;
viceversa,
Con devono essere poste a carico di quelle di sia per il primo che per il presente grado che, Parte_1
tuttavia, possono essere compensate in ragione di un terzo atteso il parziale accoglimento della manleva e che vengono liquidate, sempre sulla base del medesimo scaglione, e con esclusione della fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione IV, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro il , e avverso la Parte_1 Controparte_1 CP_2 Controparte_3
pagina 20 di 22 sentenza del Tribunale di Pavia n.779/2024, ogni diversa istanza e eccezione disattesa, in parziale riforma così provvede:
1)Accerta e dichiara il diritto di ad essere tenuta manlevata ed indenne da Parte_1 [...]
per i fatti di cui è causa di conseguenza: CP_3
2) Condanna al pagamento a favore di di quanto dalla stessa Controparte_3 Parte_1 dovuto al , limitatamente all'importo di €86.642,95, per le sanzioni e gli Controparte_1
interessi, oltre interessi legali e rivalutazione dal 18 marzo 2021 sino all'effettivo saldo, e al pagamento delle spese di lite dovute da a favore del sia di Parte_7 Controparte_1
primo che di secondo grado come liquidate dal Tribunale e dalla Corte al successivo capo 4), previa detrazione della franchigia pari ad €15.000,00;
3) Condanna a restituire a quanto ricevuto a titolo di spese Controparte_3 Parte_1
processuali (inclusi gli accessori) in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla data del pagamento sino all'effettivo saldo, nonché, a rifonderle, i 2/3 delle spese di lite di entrambi i gradi che si liquidano: -per il primo grado di giudizio per l'intero in complessivi €14.103,00, oltre iva (se dovuta) cpa e rimborso spese al 15% e -per il presente grado di giudizio sempre per l'intero in complessivi €9.991,00, oltre iva (se dovuta) cpa e rimborso spese al 15% ;
4) Condanna a rimborsare al , le spese di lite del presente Parte_1 Controparte_1 grado che si liquidano in € 9.991,00, oltre iva (se dovuta), spese al 15% e cpa.
5) Conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26.03.2024. la cons. est. la presidente
Maria Teresa Brena Anna Mantovani
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