Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 17/04/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
n. 978/2024 RGAC
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Massimo GULLINO, presidente;
dott. Augusto SABATINI, consigliere relatore;
dott. Marisa SALVO, consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 978/2024 RGAC, posta in decisione all'udienza del giorno
8.4.2025 a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 127 ter C.P.C. – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte, come da ordinanza d'assegnazione in decisione in pari data e vertente
TRA
; Parte_1 codice fiscale: ; CodiceFiscale_1 parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. FILLORAMO Rosaria del foro di Messina ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale della medesima in Messina (via L. Manara n. 119); pec: ; Email_1
APPELLANTE
E
CP_1 codice fiscale: CodiceFiscale_2
PARTE AMMESSA AL GRATUITO CP_2 parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. GIARRATANA Marcello del foro di Messina ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in Messina
(via Lenzi n. 5 ); pec: ; Email_2
APPELLATA
Con l'intervento del
rappresentante dell'ufficio del P.M. presso la Procura generale della Repubblica di Messina
INTERVENIENTE
avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio (mantenimento prole e spese di lite).
Per parte appellante:
“… 1. in riforma della sentenza n. 2210/2024 del 09/10/2024 emessa dal Tribunale di Messina disponga la compensazione delle spese di giudizio tra le parti in riconoscimento della reciproca soccombenza;
in subordine Pt_ espungere dalla quantificazione operata dal Giudice di Prime la voce relativa all'attività istruttoria pacificamente non espletata nel primo grado di giudizio;
2. Riconoscere l'insussistenza della responsabilità aggravata di cui all'art 96, III comma c.p.c. e riformare la sentenza impugnata annullando, revocando, con qualsiasi formula che si reputerà necessaria tale previsione;
3. In ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio …”.
Per parte appellata:
“… 1) In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità e/o la manifesta infondatezza dell'appello proposto;
2) Nel merito, con qualsivoglia statuizione rigettare l'appello proposto da controparte in quanto infondato in fatto ed in diritto;
3) Accertare e dichiarare la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., comma 1° dell'appellante e condannarlo, in favore della Sig.ra al pagamento di una somma ritenuta di giustizia, ovvero condannarlo al pagamento di CP_1 una somma equitativamente determinata ex art. 96 comma 3° c.p.c.; 4) Condannare parte attrice al pagamento di spese e compensi di difesa …”.
Per il rappresentante dell' Controparte_3
Controparte_ Si dà atto che il rappresentante dell' sebbene ritualmente notiziato della pendenza della presente iscrizione, nulla ha concluso ma ha solo emesso il proprio visto in data 23.12.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato ed iscritto a ruolo in data 27.11.2024 ex art. 473 bis.30 C.P.C. e quindi notificato in data 29.1.2025 conveniva in giudizio davanti a questa Corte Parte_1
parzialmente riproponendo le domande, eccezioni e difese rigettate dal CP_1
Tribunale Civile di Messina–Sezione Prima con sentenza n. 2210 emessa in data 9.10.2024 nel procedimento già iscritto al n. 5505/2022 RGAC.
*
Parte appellante, che aveva chiesto in primo grado in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio (quale ricorrente) – oltre alle statuizioni in tema di vincolo – la conferma, fermo l'affido condiviso della prole tra i genitori, del collocamento e del regolamento della visita antea statuiti nonché accertarsi e dichiararsi l'obbligo di corresponsione da parte sua di un assegno di euro 300 mensili complessivi quale mantenimento per la prole suddetta e di partecipare in ragione del 50% alle spese straordinarie relative, nonché negarsi la spettanza d'un mantenimento a pro' della , lamentava che erroneamente l'impugnata sentenza – cui CP_1 dichiarava nel resto (pur nella sua asserita opinabilità) di prestare acquiescenza – aveva disatteso le proprie domande e difese, in partis quibus, e ciò in specie:
1. in punto di gravame delle spese di lite, iniquamente addossandole sull'odierna parte appellante, in quanto ingiustamente ritenuta soccombente, là dove:
1.1. “… avrebbe ben dovuto, il Giudice di Prime cure, compensare le spese di giudizio in ossequio alla reciproca soccombenza delle richieste dalle parti formulate sia in ordine ai tempi di permanenza sia al mantenimento che viene fissato in misura equidistante dalle reciproche richieste …”; ed invero:
“… Il Giudice di Prime cure, di cui è noto il prudente approccio e l'opportunità di giudizio specie in materia di diritto di famiglia, ove a prevalere dev'essere il buon senso nell'interesse della prole, ha palesemente errato però nel caso di specie nell'attribuire al , sulla scorta della richiesta di controparte che è Pt_1 in re ipsa indicativa dell'animo che alimenta la , <<un comportamento processuale volto a CP_1 nascondere le sue effettive capacità reddituali>> sconfessato dallo stesso capoverso di sentenza che dimostra come le informazioni siano state assunte in capo all'appellante così che al mese di dicembre 2023 risulta che dal mese di ottobre il lavora alle dipendenze della Pt_1 [...] con contratto a tempo indeterminato dal mese di Ottobre 2023 (a conferma che esattamente CP_4 l'appellante aveva dichiarato con ricorso introduttivo 2022 allorquando aveva assunto di essere a tempo determinato) con qualifica di Ufficiale di Navigazione livello 1 Ufficiale di Coperta>>. E continua, poi, a errare il Giudice di Prime Cure allorquando [afferma]:
<Non v'è dubbio, pertanto, che la situazione economica del sia migliorata, mentre poco rileva la Pt_1 circostanza che egli debba pagare le rate di debiti contratti con la FIRE s.p.a. e con la IFIS NPL, posto che dalla documentazione prodotta emerge che tali debiti risalgono ad un periodo di tempo nel quale già i convenuti vivevano separati e non è noto per quali ragioni siano stati contratti mentre è pacifico che la parte non può eludere il suo obbligo di mantenimento creando un'esposizione debitoria>> (pag. 15 sentenza impugnata). Il passaggio trascritto confessa, infatti, l'errore evidente di interpretazione cui incorre il Giudice di Prime cure nella valutazione dei documenti offerti a sostegno dall'appellante e che, prudenzialmente, nel dubbio di comprensione, bene avrebbe fatto a chiarire anche avvalendosi di quei poteri officiosi dalla legge concessi, mentre ha ritenuto di liquidare il giudizio valutandolo maturo per la decisione che oggi si legge. E infatti, mentre per la dichiaratasi disoccupata, percipiente reddito di inclusione, (nonostante gli CP_1 allegati alle proprie richieste istruttorie documentazione a riprova della partecipazione sua partecipazione in serate organizzate dalla movida messinese), il Giudice di primo grado, in fiducia, ritiene <Non vi sono, tuttavia, elementi di alcun tipo per affermare che la stessa tragga un reddito da tale attività e, comunque, va osservato che già in sede di separazione il Tribunale aveva preso in considerazione la circostanza che verosimilmente la avesse dei modesti introiti tali da consentirle di prendere in locazione una casa a CP_1 Messina, mentre non vi sono elementi per poter affermare che la situazione economica sia migliorata>>. Inaccettabile per il , che per i suoi figli ha rinunciato alla carriera, correre il rischio che, come in Pt_1 premessa già evidenziato, maldestramente, tali atti di causa possano essere letti, in futuro, dalla prole;
per onore di verità i debiti contratti con IFIS e FIRE S.P.A. altro non sono, come da documentazione allegata, la rinegoziazione di quei prestiti contratti in costanza di matrimonio sospesi, come sempre specificato dall'odierno appellante successivamente alle proprie dimissioni, e certamente ripercorribili dopo l'assunzione a tempo indeterminato da parte della;
oltre che errato è, quindi, palesemente CP_4 iniquo accusare il di aver creato “un'esposizione debitoria per eludere l'obbligo di Pt_1 mantenimento” ed è alquanto inverosimile che tale affrettata valutazione provenga proprio da un Giudice accorto come il Dott. che, peraltro, non molto tempo addietro, in caso analogo diversamente si CP_5 era pronunciato … la certezza del diritto e l'eguaglianza sostanziale che si impone alle parti censurano un orientamento opposto e altalenante che legittima in un caso mentre denuncia la malafede dell'appellante in quello che ci occupa e che stravolge una normale condotta processuale al punto da applicargli una soccombenza comprensiva di voci relative a fasi negate nel giudizio di primo grado (l'istruttoria) e finanche la responsabilità ex art. 96 III comma C.P.C. …”;
1.2. “… la sentenza impugnata non avrebbe dovuto prevedere la soccombenza del Pt_1
(le cui domande non risultano rigettate se non in misura proporzionata a quelle formulate dalla ) e, in ogni caso, non in misura comprensiva della fase istruttoria CP_1 non espletata …”;
2. in punto d'emessa condanna a suo carico ex art. 96 comma 3 C.P.C., atteso che:
“… Censura il SULFARO l'addebito di “abuso processuale” per aver agito o resistito pretestuosamente (Cass. 27623/2017) ovvero nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione (Cass. Sez. III, Ordinanza n. 10327 del 30/04/2018); nel giudizio di primo grado, infatti, le richieste contenute in atti non sono risultate né inammissibili né erronee o incompatibili con qualsiasi quadro ornamentale che deve universalmente garantire l'accesso alla giustizia e alla tutela dei diritti (Cfr. art. 6 CEDU). E anche in ragione all'orientamento opposto rispetto alla riferita considerazione di responsabilità aggravata, < condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. l'accertamento di un fatto illecito qual è l'abuso del processo, richiede il necessario riscontro dell'elemento soggettivo della mala fede o della colpa (Cass. 7901del 30.3.2018). In ragione dei suesposti principi di diritto e dei fatti di causa … a maggior ragione si censura la condanna per responsabilità ex art. 96 comma III, C.P.C. rientrando nella semplice condotta processuale, (peraltro legittimata in casi analoghi dallo stesso Tribunale) il comportamento tenuto dall'appellante …”;
e concludeva chiedendo in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, previa la sua inibitoria, l'accoglimento dei propri petita suddetti con vittoria di spese e competenze d'entrambi i gradi del giudizio.
*
Parte appellata si costituiva con atto depositato in data 14.3.2025 e, deducendo ex adverso la piena infondatezza nel merito dell'impugnazione, rilevando:
sub 1., che:
“… la motivazione fornita dal Giudice di prime cure – che ha liquidato applicando i valori minimi e non i medi – è coerente con l'esito del giudizio essendo basata sul fatto che “il è rimasto soccombente sulle Parte_1 domande maggiormente qualificanti …”; ed ancora:
“... In questa sede, solo per precisione, si pone alla evidenza del Giudicante di secondo grado un sintetico elenco delle domande maggiormente qualificanti nel giudizio di primo grado e sulle quali il è rimasto soccombente, Pt_1 peraltro facilmente riscontrabile dagli atti di primo grado: 1) Aumento dell'assegno di mantenimento in favore dei minori: il richiedeva che venisse mantenuto invariato l'importo di € 300,00, nonostante le sue mutate condizioni Pt_1 reddituali. La chiedeva che venisse aumentato in una cifra indicativamente stabilita in € 800,00 o nella cifra CP_1 ritenuta di giustizia. La domanda della , diretta all'aumento dell'assegno di mantenimento, è stata accolta nella misura ritenuta di CP_1 giustizia dal giudicante. La cifra è stata raddoppiata da € 300,00 a € 600,00, disattendendo pertanto la richiesta del di mantenimento della cifra originaria;
Il è rimasto soccombente. Pt_1 Pt_1 2) Modifica della percentuale di spese straordinarie a carico delle parti: anche qui il chiedeva che la percentuale (50%) restasse invariata, mentre la ne richiedeva l'aumento Pt_1 CP_1 (75%). La domanda di aumento formulata dalla è stata accolta e la percentuale è stata portata dal 50% al 70% con CP_1 rigetto di quella del . Il è certamente soccombente. Pt_1 Pt_1 Nessun accoglimento pertanto può trovare il motivo di gravame essendo la Sentenza corretta e ben motivata sul punto, avendo la medesima disposto in materia di spese correttamente con statuizione a carico del soccombente!
- III – In ordine alla corretta liquidazione della fase “trattazione/istruttoria”; Erra controparte nel ritenere che la liquidazione delle spese sia “gravata” da una fase, quella istruttoria, in realtà non dovuta. Seppur vero che le richieste istruttorie in merito all'escussione di testimoni di controparte non sono mai state accolte, la fase istruttoria, per espressa previsione legislativa è in realtà accorpata ed unica con la fase di “trattazione”. Non può sfuggire allo scrivente che il non aver espletato prova per testi non può escludere la liquidazione della fase di trattazione che in realtà è, nella previsione legislativa, trattazione/istruttoria. Sul punto l'orientamento della Suprema Corte è pacifico. Da ultima cfr. Cassazione ordinanza n° 3840/2025 per la quale “L'avvocato ha diritto al pagamento della fase di trattazione anche se effettivamente non ha svolto attività istruttoria”. In particolare, la Suprema Corte, richiamando il principio espresso in numerose analoghe pronunce (Cfr. Cass. 8561/23, 28325/22) “Va precisato che l'art. 4 c. 5 DM 55/2014 prevede un compenso unitario per la fase di trattazione che comprende anche l'eventuale fase istruttoria. Questo compenso deve essere riconosciuto all'avvocato anche a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività a contenuto istruttorio essendo sufficiente la semplice trattazione della causa”. Non merita accoglimento, pertanto, la richiesta formulata da controparte che mira a “sottrarre” i giusti onorari del procuratore di parte appellata solo sul dato letterale, per aver il Giudice di primo grado scritto semplicemente istruttoria e non trattazione/istruttoria …”; sub 2., che:
“… Il Collegio ha correttamente motivato tale condanna nel seguente modo:
“nel caso di specie, parte ricorrente ha allegato in ricorso depositato il 29.11.2022 di non essere “riuscito ancora a ricollocarsi nel mondo del lavoro nonostante tutti i tentativi reiterati e la dichiarazione di disponibilità resa anche fuori Messina”, mentre dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2022 risulta che egli ha percepito in quell'anno redditi da attività lavorativa dipendente pari a € 33.564,00. La falsità di tale allegazione, smentita dalle certificazioni reddituali prodotte dalla controparte, unitamente al fatto che il non ha neppure prodotto nel corso di tutto Pt_1 il giudizio le proprie dichiarazioni dei redditi, configura ad avviso del collegio quella colpa grave, che giustifica una condanna a titolo di responsabilità aggravata, avendo egli cercato di dissimulare le sue reali, attuali e concrete complessive condizioni reddituali e patrimoniali.” Tale motivazione è corretta. Nel ricorso introduttivo del giudizio, depositato in data 29.11.2022, il scrive ” Ad oggi il non è Pt_1 Pt_1 riuscito ancora a ricollocarsi nel mondo del lavoro nonostante tutti i tentativi reiterati e la dichiarazione di disponibilità resa anche fuori Messina ove è disposto a trasferirsi per risolvere, quantomeno, il disagio economico cui tale sua originaria scelta lo ha relegato. Le sofferenze economiche dell'istante sono state, peraltro, riconosciute anche in sede di reclamo proposto innanzi alla C.A. di Messina, avverso l'ordinanza presidenziale che originariamente prevedeva a suo carico un mantenimento pari a € 700,00 (250,00 cadauno per i minori ed € 200,00 per la moglie) successivamente ridimensionato in € 300,00 in ragione della reale situazione dello stesso. Ad oggi le condizioni economiche del non si sono modificate” Pt_1 Lo stesso non ha mai depositato – scientemente - le proprie dichiarazioni reddituali, le quali sono venute in possesso della solo perché la stessa si è vista costretta a procedere ad un ricorso ex art. 492 bis CPC per ottenere gli CP_1 arretrati al mantenimento mai versati dal . Pt_1 Per tutto il perdurare del giudizio il ha sempre omesso di riferire i dati relativi alla propria condizione Pt_1 reddituale, ha negato il miglioramento dei propri redditi, ha contestato ogni tipo di richiesta giustificandola con un proprio “tenore di vita disagiato”. Parliamo di un soggetto del quale, documentalmente, è stato dimostrato un reddito annuo pari ad € 36.984,00, di cui
€ 3.420,00 a titolo di canone di locazione ed € 33.564,00 a titolo di redditi da lavoro dipendente. Il ha sempre omesso qualsiasi riferimento al canone di locazione di € 3.420,00 che percepisce fin dal Pt_1 22.11.2021- ben molto tempo prima dal deposito del ricorso. Il ha sempre omesso qualsiasi riferimento allo stipendio da lavoro dipendente percepito e pari ad € Pt_1 33.564,00 per il 2022 – quindi reddito cominciato a percepire prima del deposito del ricorso nel quale afferma “non è riuscito ancora a ricollocarsi nel mondo del lavoro” e “sofferenze economiche” e “le condizioni economiche del non si sono modificate”.
Pt_1 Il tutto sicuramente al fine di nascondere la propria condizione reddituale e con la speranza che la non avrebbe CP_1 mai avuto accesso a tali dati. La realtà dei fatti ed il comportamento processuale del sono ben coerentemente stigmatizzati nella parte
Pt_1 della Sentenza in cui si riporta che “risulta che nell'anno 2022 lo stesso ha percepito un reddito complessivo lordo di € 36.984,00 con una imposta netta di € 8.650,00 ed è presumibile che continui a percepire un reddito analogo, posto che lo stesso ha ammesso di espletare attività lavorativa presso ed ha tenuto un comportamento Controparte_4 processuale volto a nascondere le sue effettive capacità reddituali, non depositando le ultime dichiarazioni dei redditi, come espressamente richiesto con il decreto presidenziale del 09.01.2023. Peraltro, dalla busta paga relativa al mese di dicembre 2023 risulta che dal mese di ottobre il lavora alle dipendenze della con
Pt_1 Controparte_4 contratto a tempo indeterminato dal mese di Ottobre 2023 con qualifica di Ufficiale di Navigazione livello 1 Ufficiale di Coperta. Non vi è dubbio, pertanto, che la situazione economica del sia migliorata.”
Pt_1 La realtà emersa dal giudizio è pertanto opposta a quella che il affermava e, cosa ancor più grave, che
Pt_1 continua ad affermare, negando persino l'evidenza quando è stata la a reperire le informazioni che lui aveva CP_1 scientemente omesso di fornire. L'atteggiamento in totale mala fede del è perdurato per tutto il processo, essendo lo stesso più interessato
Pt_1 a insinuare modifiche nella condizione reddituale della piuttosto che a rivelare la verità sulle proprie condizioni CP_1
… Il torna ad insistere anche nel presente grado di giudizio – ma non cogliendo nuovamente nel segno - sulla Pt_1 circostanza che egli non aveva, ai tempi della proposizione del ricorso redditi tali da poter modificare l'assegno di mantenimento dei figli e la percentuale sulle spese straordinarie (che lo scrivente ricorda a se stesso erano state originariamente determinate in € 300,00 poiché il era, ai tempi disoccupato e senza reddito, mentre ben Pt_1 prima di proporre il ricorso di divorzio ne percepiva ben € 36.984,00 annui). Le avverse domande non potranno che essere rigettate …”;
ed ancora che: “… il sottoscritto non può che stigmatizzare il perdurare della mala fede nell'appellante. Malafede che si manifesta nel continuare a ricostruire i fatti in maniera inveritiera. Si riporta testualmente dall'atto di appello: “Nel contempo produceva documentazione probatoria ove inconfutabilmente si dimostrava che la , a differenza di quanto asserito in giudizio, svolgeva una qualche CP_1 possibile attività lavorativa per conto di alcuni esercizi commerciali del messinese (anche in violazione alle norme che disciplinano la concessione del reddito di cittadinanza) e, al solo fine di contestare le domande avversarie finalizzate ad affamare l'odierno appellante attraverso una rappresentazione della propria posizione economica indigente ma non esattamente veritiera, il chiedeva al Giudice di Prime cure di assumere i mezzi istruttori all'uopo Pt_1 necessari;
ovviamente, di mestiere l'appellata contestava e ribadiva le proprie richieste disconoscendo ogni attività lavorativa ma, di fatto, continuando a omettere di riferire ogni circostanza utile per valutare la propria effettiva condizione economica e, vista la povertà assoluta dichiarata, come continuasse a sostenere affitto, quotidianità, spese straordinarie e anche ordinarie, non potendosi certamente accettare, senza riserve, la menzione dell'aiuto dell'anziana madre volto a garantire ai figli un tenore di vita dignitoso;
né il percorso di studi universitario paventato assumeva alcun chiarimento sul punto come nemmeno il totale silenzio sulle ragioni per cui il proprio nominativo risultasse tra le serate pubblicizzate del locale Noà di Messina se non laconicamente per <<appartenere ad un collettivo di arte e che per tale motivo si era recata eventi nei quali veniva effettuata la mostra gratuita opere pittoriche del>>>. Fermo restando, ai fini dell'oggetto di giudizio, il cui prodest di quanto asserito, occorre stigmatizzare che tutto quanto sopra riportato resta nelle mere affermazioni di controparte, che ha negato fino alla sentenza di primo grado – ma ancora nell'atto di appello – che le proprie condizioni reddituali fossero migliorate, paventando il proprio disagio economico estremo e che non gli avrebbe consentito di provvedere con un maggior apporto economico in favore dei suoi figli minori. Il continuare a dipingere la come una persona diversa da quella che è, non solo esula dall'oggetto dell'appello CP_1 proposto, ma, non è rilevante rispetto alle domande proposte. Pertanto resta, e deve essere considerato, uno sfogo personale del . Pt_1 Il , nelle proprie difese, continua a raccontare sue personali congetture su pretese attività lavorative della Pt_1
presso fantomatici locali della “movida” messinese. CP_1 Ovviamente lo scrivente è certo che l'On.le giudicante darà il peso che meritano tali fantasiosi racconti, racconti che vengono utilizzati dal per non si sa quale motivo, considerato che l'oggetto del giudizio era in primo grado Pt_1 il mantenimento dei figli minori e non della ex moglie. Ancora, controparte inverte l'onere della prova, addossando addirittura una sorta di responsabilità oggettiva alla per non aver fornito la prova di non lavorare. Ancora, controparte giudica l'aiuto che la madre della CP_1 CP_1 dà alla figlia. Ancora, controparte contesta il percorso universitario della . Il tutto come se il si CP_1 Pt_1 sentisse il padrone della vita della ex moglie e nel potere di sindacarne le scelte. Oltre a riportare tali “passi”, nessun ulteriore commento ritiene di dover svolgere questa difesa se non la richiesta, anche in questa sede, della condanna del SULFARO per responsabilità aggravata ex art. 96 C.P.C. anche in questo grado di giudizio …”;
concludeva chiedendo la declaratoria d'inammissibilità e/o il rigetto dell'impugnazione
e la conferma dell'impugnata sentenza con vittoria di spese e competenze del corrente grado del giudizio e rinnovata condanna ex art. 96 C.P.C. a carico di parte appellante.
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All'udienza di prima comparizione davanti al Collegio dell'8.4.2025, che aveva luogo secondo il rito della cd. trattazione scritta ex art. 127 ter C.P.C., senza alcuna ulteriore attività, come da ordinanza in pari data, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in rito che:
I. il procedimento in esame soggiace al rito cd. “camerale” in tema di “famiglia” post cd. riforma
CARTABIA, ossia quello introdotto ex art. 473 bis.30 C.P.C., ratione materiae (risultandone esser stata normativamente confermata la piena collegialità in grado d'appello); e pertanto non v'era luogo per l'assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 C.P.C., ma la causa poteva essere introitata in decisione:
- non essendovi stato esercizio da parte delle difese della facoltà di cui all'art. 473 bis.32 comma 2 C.PC.;
- in difetto d'incombenti istruttori;
- non essendo impedita la fruibilità allo scopo, in luogo del rito di cui all'art. 473 bis.34
C.P.C., di quello di cui all'art. 127 ter C.P.C.; e ciò poiché, pur constatata la non corrispondenza tra il paradigma della fase decisoria quale dettato dalle citate disposizioni, va rilevato che quello della seconda: integra un tertium genus di pari rango ordinamentale rispetto ai due antea vigenti d'udienza idonea alla decidibilità della lite (ossia, quelli de: l'udienza pubblica;
l'udienza camerale) e, in quanto tale, ove utilizzato, è connotato da incombenti “alternativi” rispetto a quelli altrove dettati;
la sua piena sostituibilità agli altri – ammessa dall'indole di norma “generale”, pe posizione sistematica, che l'art. 127 ter C.P.C. ha – non è stata espressamente esclusa dal legislatore in subiecta materia; è comunque in facoltà delle parti invocare l'adozione, in sua vece, d'altro modulo decisorio (includendo detta disposizione al comma 2 la previsione della loro ammissibilità alla discussione orale); circostanza, questa, nell'occorso non verificatasi;
ritiene questa Corte che l'appello non sia fondato e, nei sensi che appresso si specificheranno, vada pertanto disatteso.
Procedendo ordinatamente nell'esame delle questioni dedotte, osserva il Collegio:
quanto al profilo di doglianza sub 1.1., in fatto, che:
a) con il ricorso introduttivo, il invocava l'accoglimento dei seguenti petita: Pt_1
i. statuirsi sul vincolo;
ii. “… regolare i tempi di permanenza come da procedimento nr. 3782/2021 R.G. … secondo cui il padre trascorrerà coi figli il fine settimana prelevandoli anziché il Parte_1 sabato, … il venerdì pomeriggio, dopo la scuola e nei periodi di vacanza dopo le ore
16,00.”a integrazione della disciplina prevista col provvedimento di separazione nr. 490/2021 del 04/03/2021, già descritto in narrativa, e cui si rinvia …”;
iii. “… porre a carico del Sig. per il mantenimento dei figli un assegno mensile di € Pt_1
300,00 (€ 150,00 cadauno) da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, nonché il pagamento del 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive), concordate e documentate da effettuarsi nell'interesse dei figli …”; iv. “… nulla disporre in ordine all'assegno divorzile della Sig.ra …” CP_1
v. “… con vittoria di spese e compensi di giudizio …”;
b) costituendosi in lite, la chiedeva l'accoglimento dei seguenti petita: CP_1
“… 1) In via preliminare e provvisoria revocare e modificare l'Ordinanza Presidenziale del 18.05.2023 disponendo sin da ora che l'ammontare dell'assegno di mantenimento in favore dei figli minori sia aumentato da € 300,00 mensili ad € 800,00 o nella minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia. Disporre in capo al Pt_1 il 75% delle spese straordinarie relativamente ai minori. 2) Sempre in via preliminare e provvisoria, revocare l'Ordinanza Presidenziale del 18.05.2023 laddove dispone che “i figli vadano condotti dalla madre e prelevati dalla stessa alla stazione ferroviaria di Messina” disponendo che i minori siano presi e riaccompagnati dal presso la casa della madre ove vivono stabilmente. Pt_1
3) Dichiarare la cessazione immediata degli effetti civili del matrimonio celebrato il 01/10/2014 regolarmente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Messina al n. 2, Parte I, Serie Ufficio 1, Anno 2014;
4) A integrazione della disciplina prevista col provvedimento di separazione nr. 490/2021 del 04/03/2021, del quale potrà essere disposta la conferma, regolare i tempi di permanenza come da Procedimento nr. 3782/2021 R.G., secondo cui il padre trascorrerà coi figli il fine settimana prelevandoli anziché il sabato, … Parte_1 il venerdì pomeriggio, dopo la scuola e nei periodi di vacanza dopo le ore 16,00.”
5) In via riconvenzionale, disporre che il Sig. quale genitore non collocatario, provveda al Parte_1 mantenimento dei figli, mediante versamento alla signora dell'importo di Euro 800,00 mensili (per CP_1 12 mensilità), o della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre adeguamento ISTAT automatico annuale. CP
6) In via riconvenzionale, disporre che l'importo versato dall' a titolo di assegno unico venga interamente percepito dalla sig.ra CP_1
7) In via riconvenzionale, disporre che il Sig. provveda al pagamento del 75% di tutte le spese Parte_1 straordinarie, ivi comprese quelle mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole;
8) Con riserva di articolare i mezzi istruttori ritenuti più opportuni;
9) Condannare parte attrice al pagamento di spese e compensi di difesa …”;
c) con memoria del 14.2.2024, nonché in sede di precisazione delle conclusioni, la difesa del insisteva per il rigetto dei petita tutti sub b) e l'accoglimento dei propri;
Pt_1
d) la sentenza in riesame, oltre all'accoglimento del petitum sub i. (aderito, peraltro, sub 3) dalla
), disponeva: CP_1
d.1) il regolamento dell'incontro padre/prole in via officiosa, in parziale difformità dai petita
d'entrambe le parti di lite (rispettivamente, sub ii. e sub 2) e sub 4); d.2) nulla quanto al petitum sub iv., in difetto di domanda da parte della;
CP_1
d.3) l'accoglimento di quello sub 5), ancorché con ridimensionamento del quantum preteso (in ogni caso, con liquidazione del mantenimento alla prole in misura doppia rispetto al petitum sub iii.);
d.4) il rigetto del petitum sub v.;
con palese soccombenza quasi integrale del SULFARO;
donde la piena condivisibilità del decisum (che di tanto avvisava, con la sintetica locuzione “… rimasto soccombente sulle domande maggiormente qualificanti …”) nella parte ora in scrutinio;
quanto alla censura sub 1.2., in diritto, che: come rettamente avvisato dalla difesa di parte appellata, con indirizzo ormai stabile da tempo la giurisprudenza di legittimità (da ultimo, così Cass. Sez. II, ordinanza n. 8561 del 27/3/2023, ribadita dall'ordinanza della Sez. III n. 28627 del 13/10/2023 quanto al processo sommario di cognizione) ha affermato che:
«… In materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento …»; sicché anche tale motivo di gravame va disatteso;
per ciò che concerne, poi, la doglianza sub 2., rileva la Corte che:
- nel ricorso introduttivo, recante la data di redazione del 21.11.2022 e depositato in data
29.11.2022, la difesa di parte riferiva: Pt_1
“… Ad oggi il non è riuscito ancora a ricollocarsi nel mondo del lavoro nonostante tutti i tentativi Pt_1 reiterati e la dichiarazione di disponibilità resa anche fuori Messina ove è disposto a trasferirsi per risolvere, quantomeno, il disagio economico cui tale sua originaria scelta lo ha relegato. Le sofferenze economiche dell'istante sono state, peraltro, riconosciute anche in sede di reclamo proposto innanzi alla C.A. di Messina, avverso l'ordinanza presidenziale che originariamente prevedeva a suo carico un mantenimento pari a € 700,00 (250,00 cadauno per i minori ed € 200,00 per la moglie) successivamente ridimensionato in € 300,00 in ragione della reale situazione dello stesso (Allegato nr. 5). Ad oggi le condizioni economiche del non si sono modificate. Pt_1 Il ricorrente continua a fronteggiare quelle “spese” e “debiti” assunti in costanza di matrimonio per cercare di rendere felice la Sig.ra e di garantirle un tenore di vita improntato alle sue esigenze più che alle proprie CP_1
…”;
- con la successiva memoria del 14.2.2024 nell'interesse del nominato si assumeva, in evidente rilievo di un'asserita sopravvenienza, non collocata tuttavia cronologicamente, quanto appresso:
“… dopo la burrascosa separazione (Lei stessa ha esordito con la richiesta di ordine di protezione che poi si è rivelata infondata) e tutti i procedimenti anche penali e tutt'ora in corso, il , nella sentita speranza di Pt_1 ottenere la collocazione privilegiata della prole, ha rassegnato le proprie dimissioni convinto di essere velocemente assunto dalla su Messina;
ciò, però, non è stato e il si è ritrovato per lungo CP_4 Pt_1 tempo inoccupato ma coi debiti assunti in costanza di matrimonio, di cui proprio la ha beneficiato, CP_1 esclusivamente a proprio carico e senza la possibilità di onorarli. Fra questi: il mutuo acceso, € 500,00 mensili per ulteriori € 120.000,00 da corrispondere volti l'acquisto dell'immobile di Torregrotta adibito a casa coniugale poi rinunciata dalla la quale ha preferito pagare CP_1 una locazione per l'immobile di Messina, Via Pericolanti 3 ove tutt'ora risiede, sfociato in una restituzione dalla resistente al marito in uno stato di totale fatiscenza al punto che il ha dovuto impegnarsi Pt_1 economicamente per ripristinarne la vivibilità e concederlo in locazione;
attraverso quel canone il è Pt_1 riuscito a corrispondere il mantenimento ancor prima dell'ottenuto, finalmente, impiego presso la CP_4
che è arrivato di recente …”;
[...]
- medio tempore, però, con la comparsa di costituzione depositata in data 22.11.2023 la difesa di parte replicava al riguardo (in smentita in fatto delle tesi iniziali di controparte) CP_1 quanto appresso:
“… g) Il è attualmente proprietario di un immobile locato (canone di locazione annuo pari ad € 3.420,00
Pt_1 e la condizione economica lo ha portato per l'anno 2022 ad avere un reddito complessivo pari ad € 36.984,00, di cui € 3.420,00 a titolo di canone di locazione ed € 33.564,00 a titolo di redditi da lavoro dipendente (Cfr. All.3 Dichiarazione reddituale );
Pt_1 h) Il per l'anno 2023 è stato/è dipendente della con buste paga medie mensili da €
Pt_1 Controparte_4 2.000,00 (Cfr. All.4 Buste paga ) e continua a percepire il canone di locazione pari ad € 3.420,00 CP_4 mensili … Attualmente il lavora presso la con un contratto a tempo determinato e con un
Pt_1 Controparte_4 reddito mensile pari, in media, ad € 2.000,00 (Cfr. All.4 buste paga) …”;
e dalla citata produzione documentale emergeva che il menzionato: (come dalla dichiarazione dei redditi del 2023, per l'anno 2022) aveva percepito redditi lordi nel 2022 per euro 3.420 da locazione e per euro 33.564, con avvio del rapporto di lavoro dipendente – come dal Quadro DM Mod. 1 – dal 26.4.2022;
secondo i cedolini stipendiali prodotti, il aveva riscosso redditi netti pari ad euro Pt_1
1.800 a marzo del 2023 e ad euro 2.760 circa nel giugno del 2023;
sicché era ed è palese il pieno fondamento (in fatto e in diritto) di quanto anche al riguardo ritenuto in sentenza, ossia che v'era stata intenzionale immutatio veri nell'interesse del con le superiori artate prospettazioni e con l'omessa produzione delle dichiarazioni Pt_1 dei redditi (ed eventuali certificazioni connesse) per tutto il corso del primo grado:
“… nel caso di specie, parte ricorrente ha allegato in ricorso depositato il 29.11.2022 di non essere “riuscito ancora a ricollocarsi nel mondo del lavoro nonostante tutti i tentativi reiterati e la dichiarazione di disponibilità resa anche fuori Messina”, mentre dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2022 risulta che egli ha percepito in quell'anno redditi da attività lavorativa dipendente pari a € 33.564,00. La falsità di tale allegazione, smentita dalle certificazioni reddituali prodotte dalla controparte, unitamente al fatto che il non ha neppure prodotto nel corso di tutto Pt_1 il giudizio le proprie dichiarazioni dei redditi, configura ad avviso del collegio quella colpa grave, che giustifica una condanna a titolo di responsabilità aggravata, avendo egli cercato di dissimulare le sue reali, attuali e concrete complessive condizioni reddituali e patrimoniali. Ritiene, pertanto, il collegio che il vada condannato al pagamento in favore della ai sensi del terzo Pt_1 CP_1 comma dell'art. 96 c.p.c. della somma di € 1.000,00, pari a poco meno della metà delle spese di lite …”;
e, del resto, non coglie nel segno in contrario rilievo la prospettazione offerta dalla difesa di parte appellante in sede di note di trattazione scritta, là dove s'è affermato che:
“… Il , infatti, al momento della proposizione del giudizio di primo grado non era stato ancora regolarizzato Pt_1 dalla Società datrice e questo dato, inconfutabile, legittima le richieste in continuità con le previsioni di separazione (e lo dimostra la conferma dell'ordinanza presidenziale); fortunatamente, nel corso di causa, la posizione lavorativa del è stata confermata con rassicurazione futura del suo tenore economico che, tuttavia, ha provocato, Pt_1 contestualmente, una reviviscenza delle pendenze di pagamento (sino a quel momento sopite) assunte in corso di matrimonio (ratei di mutuo, rottamazione, finanziamenti ora rinegoziati ma risalenti al rapporto coniugale). Legittima quindi, la richiesta (anche matematicamente calcolata sulla scorta di una busta paga depauperata dai “risorti” creditori) di non modificare, almeno momentaneamente, il mantenimento per i figli (i quali beneficiano anche dei pagamenti fatti dal padre a estinzione dei propri debiti che, in caso contrario, in futuro sugli stessi si ripercuoterebbero e di questo il Giudice di prime cure sembra non accorgersi); l'immobile di “famiglia” cui la ha rinunciato, è CP_1Per_ Pe stato acquistato per la prole e rappresenta quel “tetto” sulla testa che mai sarà, a e , sottratto, anche nell'eventualità che, un domani, la locazione oggi preferita dall'appellata, non avesse un lieto epilogo.
Orbene, se le cause servono ad approdare alla verità dei fatti, la verità è quella rappresentata dal che, con Pt_1 una maggiore, forse, “accortezza” nell'esame dei documenti e delle ragioni di causa, l'odierno appellante ha pure rappresentato e dimostrato come anche che i finanziamenti richiamati nella propria posizione altro non erano se non una rinegoziazione dei precedenti. Non vi sono proprio i presupposti per accettare una qualificazione di “temerarietà”
…”;
costituendo essa inesatta riproduzione del contenuto delle difese di cui al ricorso introduttivo del 29.11.2022, mutate (in senso conforme alle superiori tesi) solo nel successivo febbraio del 2024 ed a seguito di puntuale loro smentita – sul punto della perdurante inoccupazione della
– con la richiamata prima difesa di parte avversaria;
Pt_1
e pertanto va confermata anche in parte qua la pronuncia impugnata.
Nella constatata e ut supra evidente infondatezza dell'appello, opina il Collegio possano ravvisarsi per la corrente iscrizione i presupposti per l'invocata statuizione ex art. 96 comma 3 C.P.C., in considerazione dei vigenti principi di diritto in subiecta materia così ben sintetizzati, da ultimo, da Cass. Sez. I, ordinanza n. 34429 del 25/12/2024:
«… La condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, C.P.C. non può essere fondata sul mero aggravamento del carico giudiziario dell'ufficio che l'introduzione della lite ha contribuito a determinare, essendo necessario individuare a tal fine la specifica condotta abusiva da imputare al soggetto soccombente, così come si verifica nel caso di insistenza colpevole in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice, ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame, nonché in ipotesi di abuso del processo, di proposizione di una impugnazione dai contenuti estremamente distanti dal diritto vivente e dai precetti del codice di rito e, ancora, in ipotesi di errori grossolani nella redazione dell'impugnazione …»;
con liquidazione dell'importo cui il va condannato in euro 1.500 (pari a poco meno di Pt_1
⅓ delle spese di lite).
Detta condanna deve ritenersi pronunciabile a favore della parte vittoriosa – sebbene ammessa al gratuito patrocinio – e quindi con credito ad essa spettante personalmente, piuttosto che a pro' dell'Erario, considerato quanto al riguardo chiarito dalla Corte Costituzionale (nella sentenza n. 139 del 6/6/2019), con indirizzo cui all'attualità può darsi ulteriore adesione, secondo cui:
«… L'obbligazione di corrispondere la somma prevista dalla disposizione censurata, pur perseguendo una finalità punitiva, costituendo un «peculiare strumento sanzionatorio» con una «concorrente finalità indennitaria» (sentenza n. 152 del 2016), non identifica una sanzione in senso stretto, espressione di un potere sanzionatorio. Si tratta invece di un'attribuzione patrimoniale in favore della parte vittoriosa nella controversia civile e a carico della parte soccombente;
prestazione che, in quanto istituita per legge, ricade nell'ambito dell'altro parametro evocato dal rimettente, l'art. 23 Cost., recante la prescrizione della riserva di legge, che è solo relativa (sentenze n. 269 e n. 69 del 2017, e n. 83 del 2015) … Questa obbligazione, che si affianca al regime del risarcimento del danno da lite temeraria, ha natura sanzionatoria dell'abuso del processo, commesso dalla parte soccombente, non disgiunta da una funzione indennitaria a favore della parte vittoriosa (sentenza n. 152 del 2016). Ciò perché l'attribuzione patrimoniale - a differenza di varie altre norme del codice di procedura civile che sanzionano con pene pecuniarie specifiche ipotesi di abuso del processo, quali quelle dell'inammissibilità o rigetto della ricusazione del giudice (art. 54, terzo comma, cod. proc. civ.) e dell'arbitro (art. 815, quinto comma, cod. proc. civ.), o dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata (artt. 283, secondo comma, e 431, quinto comma, cod. proc. civ.), o dell'inammissibilità, improcedibilità o rigetto dell'opposizione di terzo (art. 408 cod. proc. civ.) - è riconosciuta proprio in favore della parte vittoriosa, al di là del danno risarcibile per lite temeraria, e non già - come si sarebbe portati a ritenere - in favore dell'Erario, benché sia anche l'amministrazione della giustizia a subire un pregiudizio come disfunzione e intralcio al suo buon andamento. Questa natura sanzionatoria della previsione censurata risulta, in tal modo, ibridata da una funzione indennitaria, realizzando complessivamente un assetto non irragionevole (sentenza n. 152 del 2016) … il terzo comma dell'art. 96 cod. proc. Civ. (…) prevede che è il giudice a determinare l'an e il quantum della prestazione patrimoniale imposta alla parte soccombente, già obbligata ex lege al rimborso delle spese processuali e al risarcimento (integrale) del danno da lite temeraria. La valutazione equitativa del giudice non si limita a quantificare una grandezza predata, ma dà vita a una nuova obbligazione avente a oggetto una prestazione patrimoniale ulteriore e distinta. 10.- Né tanto meno si tratta di una pronuncia "secondo equità", alternativa, in via derogatoria, alla pronuncia "secondo diritto", quale quella di cui all'art. 113 cod. proc. civ., ovvero quella richiesta dalle parti in caso di diritti disponibili ai sensi dell'art. 114 cod. proc. civ. (…) In breve, nel terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., oggetto della questione in esame, l'equità - lungi dall'essere criterio di misurazione di una grandezza predata ovvero parametro di giudizio alternativo alle regole di diritto o astreinte processuale - costituisce criterio integrativo di una fattispecie legale consistente - com'è appunto nella norma censurata - in una prestazione patrimoniale imposta in base alla legge
… nella fattispecie, la giurisprudenza di legittimità, anche recente, ha, appunto, precisato che il terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., rinviando all'equità, richiama il criterio di proporzionalità secondo le tariffe forensi e quindi la somma da tale disposizione prevista va rapportata «alla misura dei compensi liquidabili in relazione al valore della causa» (Corte di cassazione, sezione terza civile, ordinanze 11 ottobre 2018, n. 25177 e n. 25176). Questo criterio, ricavato in via interpretativa dalla giurisprudenza, è peraltro coerente e omogeneo rispetto sia a quello originariamente previsto dal quarto comma dell'art. 385 cod. proc. civ. (che contemplava il limite del doppio dei massimi tariffari), sia a quello attualmente stabilito dal primo comma dell'art. 26 cod. proc. amm. (che similmente prevede il limite del doppio delle spese di lite liquidate secondo le tariffe professionali). Può dirsi, pertanto, che la somma al cui pagamento il giudice può condannare la parte soccombente in favore della parte vittoriosa ha sufficiente base legale e quindi - ferma restando la discrezionalità del legislatore di calibrare meglio, in aumento o in diminuzione, la sua quantificazione - è comunque rispettata la prescrizione della riserva relativa di legge di cui all'art. 23 Cost. …».
*
Nel superiore epilogo processuale, consegue all'integrale sua soccombenza la condanna della parte appellante alla rifusione in favore di parte appellata delle spese processuali del corrente grado del giudizio, liquidate in applicazione dei criteri e parametri di cui al D. Min. Giustizia n. 55 del 2014 come aggiornato dal Regolamento adottato con Decreto Min. Giustizia del 13.8.2022 n. 147 – in quanto in vigore dal 23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto, dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n.
261 del 4–7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia;
nei termini seguenti:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/8/2022) Competenza: corte d'appello Valore della causa: indeterminabile–complessità bassa fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 1.523,00
fase decisionale, valore medio: € 3.470,00 spese generali (15% sul compenso totale) € 1.270,35 totale € 9.739,35
poi dimidiato fino ad euro 4.869,675 come in dispositivo.
Si dà atto che la superiore liquidazione ha avuto luogo:
i. con inclusione della voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto
(enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. civile Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui:
«… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022) …»;
ancorché al minimo tariffario, attesa l'evidente marginalità dell'attività defensionale relativa;
ii. con applicazione dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui:
ii.1 all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto); ii.2 all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”, nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua);
successivamente dimidiati in considerazione del disposto della seconda parte dell'art. 4 comma 1 (a tenore del quale è stabilito che “… Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento
è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento …”) in ragione della ben limitata rilevanza in fatto e in diritto della qualità della lite.
Rilevato ancora che, avendo la difesa della parte appellata, vittoriosa, chiesto liquidarsi i compensi spettantile in seguito all'avvenuta sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con istanza allegata in data 7.4.2025, e che a tanto occorre provvedere, a termini dell'art. 83 comma 3 bis del T.U. n. 115/2002, secondo il quale il decreto di liquidazione delle competenze da gratuito patrocinio deve essere «emesso dal Giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta»;
ritenuto che pertanto nulla osta a che si provveda in conformità a quanto richiesto, come da separato provvedimento.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui:
“… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”,
questa Corte “… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”, con l'avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso …”
(disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta).
E ciò in ossequio ai principi di diritto enunciati da Cass. SS.UU., sentenza n. 4315 del 20/2/2020 (ribaditi dalla Sez. VI–1, ordinanza n. 4731 del 22/2/2021), secondo cui:
«… in ordine alla norma di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., vanno enunciati – ai sensi 40 dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. – i seguenti principi di diritto:
- «L'ulteriore importo del contributo unificato che la parte impugnante è obbligata a versare, allorquando ricorrano i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., ha natura di debito tributario;
pertanto, la questione circa la sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario»;
- «La debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
è normativamente condizionata a "due presupposti", il primo dei quali – di natura processuale – è costituito dall'aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, mentre il secondo – appartenente al diritto sostanziale tributario – consiste nella sussistenza dell'obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo. L'attestazione del giudice dell'impugnazione, ai sensi all'art. 13, comma 1-quater, secondo periodo,
riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all'amministrazione giudiziaria accertare Pt_3 la sussistenza del secondo»;
- «Il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione), dovendo invece rendere l'attestazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono»;
- «Poiché l'obbligo di versare un importo "ulteriore" del contributo unificato è normativamente dipendente – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G. – dalla sussistenza dell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, ben può il giudice dell'impugnazione attestare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, condizionandone la effettiva debenza alla sussistenza dell'obbligo di versare il contributo unificato iniziale»;
- «Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo» …».
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti costituite nonché il rappresentante dell'ufficio del P.M., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione;
definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto depositato ed iscritto a ruolo in data 27.11.2024 e notificato in data 29.1.2025 avverso la sentenza del Tribunale Civile di Messina–Sezione Prima emessa al n. 2210 in data 9.10.2024 nel procedimento già iscritto al n. 5505/2022 RGAC;
appello proposto da: ; Parte_1 nei confronti di:
CP_1 così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna la parte appellante al pagamento in favore di parte appellata della somma di euro 1.500 a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 comma 3 C.P.C.;
3) condanna ancora parte appellante alla rifusione delle spese processuali del corrente grado del giudizio, che liquida in complessivi euro 4.869,675 per onorario oltre accessori come per legge;
da corrispondersi ai sensi dell'art. 133 del T.U. n. 115 del 2002 e modif. succ. per l'avvenuta ammissione della parte vittoriosa al gratuito patrocinio, direttamente a pro' dell'Erario;
4) dà atto che la parte appellante, in quanto soccombente ut supra, è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito … “ della presente pronuncia.
5) pronuncia sull'istanza di liquidazione del compenso a pro' del difensore costituito della parte appellata, avv. GIARRATANA Marcello, come da separato e contestuale decreto. Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile, in data 11.4.2025
Il Presidente (dott. Massimo GULLINO)
Il Consigliere estensore
(dott. Augusto SABATINI)