Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 16/04/2025, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2260/2021 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Potenza
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il giorno 07.03.2025, nella sezione prima civile del Tribunale di Potenza, dinanzi al Giudice dott.ssa Rachele Dumella De Rosa è chiamata la causa
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. RUZZI ROSA;
Parte_1
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. GAMBARDELLA CP_1
FRANCESCO;
NONCHÉ
, rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2
Pesce Mario;
E
, CP_3 Controparte_4 [...]
E , rappresentati e CP_5 Controparte_6 difesi dall'Avv. Tucci Michele;
Hanno depositato note scritte:
Per , l'Avv. RUZZI ROSA che conclude chiedendo “la Parte_1
cessazione della materia del contendere tra tutte le parti in causa per intervenuto accordo di Mediazione fra opponente ed opposto, senza nulla provvedere in ordine alle spese di lite fra essi e , per essersi provveduto in sede di Mediazione. Pt_1 CP_1
Quanto ai terzi chiamati, invece, chiede disporsi la condanna degli stessi alle spese di giudizio a causa della loro mancata partecipazione alla procedura di Mediazione demandata dal Giudice.
Invero, la loro assenza ingiustificata viola il principio di lealtà e probità di cui all'art.
88 cpc in uno all'art. 8 co 6 (Riforma post Cartabia) per il quale le parti e gli avvocati cooperano in buona fede e realmente a realizzare un confronto sulle questioni controverse;
da tale mancata partecipazione, secondo il suo comma 4 bis, previgente,
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Si chiede, dunque, che l'Ill.mo Giudice adito valuti negativamente tale comportamento e disponga dunque la condanna dei terzi chiamati alle spese del giudizio;
per CP_1
, l'Avv. GAMBARDELLA FRANCESCO, il quale conclude la “conferma
[...]
l'intervenuto accordo in mediazione (cfr. procedimento di mediazione demandata n.
31/2022), tra (convenuto opposto) e (attore opponente) CP_1 Parte_1
e si associa alla richiesta di cessata la materia del contendere tra le suddette parti, con compensazione delle spese”; per i terzi chiamati , CP_3 [...]
CP_4 Controparte_7
, l'Avv. TUCCI MICHELE, il quale conclude chiedendo “in via principale,
[...]
emettersi declaratoria di cessazione della materia del contendere, avendo Pt_1
e definito, in sede di mediazione, la controversia tra loro insorta
[...] CP_1
riguardante diritti esclusivi degli stessi. Con condanna di al Parte_1
pagamento delle spese del giudizio, oltre che di una somma a titolo di risarcimento dei danni ex art. 96 comma 1 c.p.c. In subordine, i GG.ri , CP_3 Controparte_4
, e chiedono dichiararsi la
[...] Controparte_5 Controparte_6 nullità della chiamata in causa, ovvero l'inammissibilità della stessa avendo Pt_1
operato una illegittima mutatio libelli, ovvero proposto domanda nuova.
[...]
I GG.ri , , e CP_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
chiedono che la causa venga decisa”. Controparte_6
All'esito, il Giudice del Tribunale di Potenza, I sez. civile, dott.ssa Rachele Dumella
De Rosa, esaminati gli atti della causa n. 2260/2021 R.G., lette le conclusioni delle parti e la discussione cartolare, decide la controversia, ex art. 281 sexies cod. proc. civ., mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, pronunzia la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa iscritta al n. 2260/2021 r.g.a.c.
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TRA
(c.f.: , domiciliato come in atti, Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. RUZZI ROSA, giusta procura allegata telematicamente all'atto introduttivo del giudizio;
ATTORE
E
(c.f.: ) rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avv. GAMBARDELLA FRANCESCO, presso il cui studio elettivamente domicilia al vico Piave 4/a, 85012 Corleto Perticara, giusta procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
NONCHÉ
, (c.f. , Controparte_2 C.F._3
rappresentato e difeso dall'Avv. Pesce Marco, giusta procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione in giudizio;
TERZO CHIAMATO
E
(c.f. , CP_3 C.F._4 Controparte_4
, (c.f. ), (c.f.
[...] C.F._5 CP_5
, (c.f. CodiceFiscale_6 Controparte_6
), rappresentati e difesi dall'Avv. Tucci Michele, giusta C.F._7
procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione in giudizio;
TERZI CHIAMATI
OGGETTO: diritti reali - possesso - trascrizioni;
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 421/2021 del 21.05.2021, con cui gli veniva ingiunto di pagare la somma di € 10.000,00, oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio, in favore di per le rate annuali 2018, CP_1
2019, 2020 e 2021, derivanti dal contratto di costituzione di diritto di superficie e
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servitù stipulato in data 26.03.2014 tra (opponente) ed i terzi Parte_1
concedenti , Controparte_2 CP_3 Controparte_4
e nonché del
[...] Controparte_5 Controparte_6
successivo contratto di compravendita del 24.02.2020 intercorso tra i suddetti terzi e l'opposto (divenuto, in forza dell'atto di compravendita, pertanto, CP_1
proprietario dei beni gravati dal diritto di superficie previamente concesso all'opponente).
A fondamento della spiegata opposizione, il ha dedotto: Pt_1
- di aver stipulato, in data, 06.03.2014, un contratto di appalto privato per la fornitura e posa in opera di un generatore eolico con la società Rago Solar
Technology che avrebbe dovuto eseguire i lavori a tal fine necessari;
- che in ragione di tale contratto intercorso con la Rago Solar Technology, il si determinava a stipulare con i terzi , Pt_1 Controparte_2
, E CP_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
, in data 26.03.2014, il contratto di costituzione del diritto di CP_6
superficie sul fondo sito nel Comune di Laurenza (PZ) in CT al fg 3 p.lla 202, prevedendo il corrispettivo di euro 10.000,00 per la costituzione del diritto di superficie e delle servitù nonché il pagamento di euro 40.000 a titolo di indennizzo per il danno emergente subendo per l'installazione della pala eolica sul terreno per tutta la durata del contratto di cessione del diritto di superficie;
- che il corrispettivo pattuito veniva versato con le seguenti modalità: 2.500,00 alla stipula, e il residuo importo di euro 7.500,00 ed euro 40.000, con il pagamento dilazionato in 19 rate annuali costanti di euro 2.500,00 a partire dal marzo 2015;
- di aver pagato le rate per le annualità dal 2015 al 2018;
- che nel contratto le parti pattuivano, altresì, il diritto di prelazione in favore del superficiario;
- che nel contratto le parti davano atto che “la costituzione del diritto di superficie era finalizzata esclusivamente all'installazione di una turbina eolica della potenza massima di 60 Kw”, oggetto del contratto di appalto sopra richiamato;
- che la Rago Solar si rendeva inadempiente rispetto al contratto di appalto per cui il provvedeva a risolvere il contratto, già a partire dal 03.12.2018; Pt_1
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- che, caducato il contratto di appalto, il contratto di cessione del diritto di superficie diventava senza causa, ragione per cui , in data 28/01/2019 Pt_1
comunicava ai concedenti la risoluzione del contratto tra essi stipulato in data
26.03.2014, con conseguente annullamento della costituzione del diritto di superficie;
- che con lettera dell'8/04/2019, i concedenti riscontravano formalmente la comunicazione e accettavano espressamente la risoluzione, confermando lo scioglimento del contratto del 26.03.2014, insistendo nel ripristino dello stato dei luoghi;
- che con lettera del 24/04/2019, riscontrava la comunicazione, contestava Pt_1
la pretesa, assumendo che il contratto prevedeva di lasciare le opere eseguite, che costituivano una miglioria del fondo.
- che con atto del 24.02.2020, in violazione del diritto di prelazione dedotto in contratto, i concedenti vendevano a la proprietà del terreno sito nel CP_1
Comune di Laurenza (PZ) in CT al fg 3 p.lla 202;
- che i concedenti ottenevano nei confronti di il decreto ingiuntivo n. Pt_1
275/2020, nel giudizio n. 694/2020, Giudice di Pace di Potenza per il pagamento delle rate relative a 2019 e 2020;
- che il giudizio di opposizione si concludeva con estinzione per rinuncia agli atti, senza che fosse revocato il decreto ingiuntivo;
- con successivo atto del 14.05.2021 i concedenti e davano atto che, CP_1 unitamente alla proprietà per l'area, doveva intendersi ceduto a anche il CP_1
credito nascente dal contratto del 26.03.2014 (ovvero il corrispettivo pattuito per la concessione del diritto di superficie).
L'opponente, dunque, sulla base di tali premesse in fatto deduceva, ulteriormente:
- la risoluzione del contratto di appalto con la Rago Solar, avrebbe comportato la caducazione del contratto di costituzione del diritto di superficie con conseguente diritto alla restituzione della somma versata di € 12.500,00 per le rate dal 2015 al
2018;
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- l'inesistenza del credito ingiunto, attesa la risoluzione del contratto di costituzione di superficie intervenuta prima del contratto di compravendita tra i concedenti ed il;
CP_1
- la parziale nullità del contratto di costituzione del diritto di superficie relativamente alla somma prevista a titolo di indennizzo, per € 40.000,00, essendo pattuita in relazione ad un evento futuro, la realizzazione della turbina, in concreto non verificatosi, rilevando che “quei danni non potevano, quindi, essere oggetto della pattuizione perché fondati su una causa efficiente non in atto e incerta. In tal caso, quindi, si ha incertezza sull'an e, quindi, la pattuizione è nulla” (pag. 7 citazione);
- la non debenza della somma di € 40.000,00 ed il diritto alla restituzione di €
2.500,00, avendo già corrisposto la maggior somma di €12.500,00, a fronte del corrispettivo pattuito per il diritto di superficie pari ad €10.000,00;
- che la pretesa relativa all'anno 2018 è stata interamente pagata con assegno bancario n. 0300068455-11 dell'importo di € 2.500,00, ritualmente negoziato;
- con riferimento, invece, alle rate di competenza degli anni 2019 e 2020, le stesse sono state già richieste con il citato precedente decreto ingiuntivo emesso dal
Giudice di Pace di Potenza n. 275/2020 passato in giudicato, per cui l'opponente ha eccepito “il ne bis in idem” (pag. 8 citazione).
- la violazione del diritto di prelazione, contemplato all'art. 10 del contratto di costituzione del diritto di superficie, e la sopportazione di un pregiudizio quantificato “prudenzialmente in cinquantamila euro salvo altri” ascrivibile in via solidale ai concedenti e al , in quanto a conoscenza dell'esistenza del patto CP_1
di prelazione.
Sulla base di tali premesse chiedeva, preliminarmente, la sospensione della provvisoria esecuzione e l'autorizzazione alla chiamata in causa dei terzi concedenti e, nel merito, formulava le seguenti conclusioni:
“• Dichiarare la nullità e/o la revoca del Decreto Ingiuntivo opposto con ogni conseguenza di legge e, per lo effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal sig. al sig. per tutti i motivi innanzi Parte_1 CP_1
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esposti e, in particolare, in quanto la domanda è fondata su presupposti errati, inesistenti e non veritieri,
• Accertare e risolvere il contratto di costituzione del diritto di superficie stipulato il 24/03/2014 tra il sig. e i sig.ri Parte_1 Controparte_2
,
[...] CP_3 Controparte_4 CP_5
e e condannare
[...] Controparte_6 Controparte_2
,
[...] CP_3 CP_4 CP_4 CP_5
e alla restituzione in favore di
[...] Controparte_6 Pt_1
delle somme percepite pari a euro dodicimilacinquecento oltre interessi e rivalutazione.
• Dichiarare la nullità del contratto di costituzione del diritto di superficie stipulato il 24/03/2014 tra il sig. e i sig.ri Parte_1 [...]
, Controparte_2 CP_3 Controparte_4 [...]
e per le ragioni illustrate nella CP_5 Controparte_6
parte che precede e condannare Controparte_2 CP_3
, e
[...] CP_4 CP_4 Controparte_5
alla restituzione in favore di delle somme Controparte_6 Pt_1
percepite in più oltre interessi e rivalutazione;
• Previa accertamento e declaratoria di violazione del patto di prelazione a scapito di per fatto imputabile a e a Pt_1 CP_1 Controparte_2
,
[...] CP_3 Controparte_4 CP_5
e accertare l'inadempimento e la
[...] Controparte_6
responsabilità dei medesimi in via solidale, per le causali specificate in narrativa.
• in subordine, Voglia l'On.le adito Tribunale rettificare il quantum mediante la riduzione delle avverse pretese come illustrato nella parte che precede.
• Accertare e dichiarare la responsabilità di , opposto resistente per aver CP_1
azionato una lite temeraria in ordine alla quale si richiede la condanna al risarcimento del danno nella misura che sarà ritenuta di giustizia.
• Il tutto con vittoria di spese e competenze legali”.
Costituitosi in giudizio, l'opposto ha eccepito: CP_1
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- la mancata risoluzione del contratto di costituzione del diritto di superficie in favore del atteso che: a) la missiva del 28.01.2019, recante il “recesso con Pt_1 effetto immediato” dal contratto veniva indirizzata dal al solo Pt_1 [...]
e non a tutti i concedenti;
b) quest'ultimo, nel riscontrare la Controparte_2
missiva ricevuta, inviava, in data 08.04.2019, lettera con cui ricordava al Pt_1
di onorare le obbligazioni assunte e gli comunicava la pendenza di trattative per la vendita dei terreni al Sig. , al quale avrebbe dovuto continuare a pagare le CP_1
rate pattuite (all. 5 e 6); che a tale lettera seguiva nota di riscontro negativo da parte del (all. 7); Pt_1
- che nelle more il edificava sui terreni oggetto di causa “un massiccio Pt_1
corpo di fondazione in cemento armato, con sviluppo in profondità e con tirafondi in acciaio a vista (fotografia all.8) per l'ancoraggio della cosiddetta “pala eolica”;
- che anche il giudizio n. 275/2020 Gdp di Potenza vedeva coinvolto il solo e non anche gli altri concedenti, il quale peraltro Controparte_2
“rinunciava agli atti del giudizio e dunque al D.I. 275/2020 NON ALL'AZIONE
NÉ TANTOMENO AL CREDITO”;
- l'infondatezza dell'eccepita nullità del contratto essendo la somma di € 40.000,00 euro prevista pur sempre quale corrispettivo della costituzione del diritto di superficie e delle ulteriori obbligazioni assunte dai concedenti;
- la prevalenza della prelazione agraria ex art. 8 legge 590/1965 esercitata da
[...]
in qualità di affittuario agrario rispetto alla prelazione convenzionale CP_1
contenuta in contratto e comunque l'intervenuta denuntiatio da parte del
[...]
dell'esistenza di trattative per la vendita dei terreni in favore del Controparte_2
, non riscontrata dal . CP_1 Pt_1
Chiamati in causa i terzi, si sono costituiti con comparsa depositata in data
01.02.2022 , CP_3 Controparte_4 Controparte_5
E , deducendo: Controparte_6
- la nullità e l'inammissibilità della chiamata in causa dei terzi, avendo la stessa determinato un'inammissibile modifica della domanda proposta in sede monitoria, sia in relazione al petitum che alla causa petendi;
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- il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria vertendosi in tema di diritti reali (domanda di risoluzione del contratto di costituzione del diritto di superficie);
- la conclusione di un contratto di affitto di fondo rustico tra i chiamati in causa e in data 08.09.2009, per la durata di 15 anni, relativamente ai terreni CP_1
oggetto di causa;
- l'inefficacia della nota del 28.01.2019, inviata dall'opponente al solo
[...]
, con cui veniva comunicato il recesso dal contratto del Controparte_2
26.03.2014, non essendo contemplata né dal contratto né dalla legge la possibilità di recedere unilateralmente dal contratto ed essendo indirizzata ad uno solo dei concedenti;
- la mancata accettazione del recesso da parte del destinatario Controparte_2
;
[...]
- la incompatibilità tra la pretesa esistenza di un diritto di prelazione discendente dal contratto e la intervenuta risoluzione dello stesso in epoca antecedente alla compravendita intercorsa con l'opposto;
- la prevalenza della prelazione agraria vantata dal in qualità di affittuario CP_1
dei terreni;
- la conoscenza da parte del delle trattative in corso per l'alienazione dei Pt_1
terreni con la nota del già richiamata;
Controparte_2
- la mancata partecipazione al giudizio richiamato dall'opponente, degli altri comproprietari/concedenti, oltre al , qui chiamati in Controparte_2
causa;
- l'insensibilità del contratto di costituzione del diritto di superficie concluso tra le parti rispetto alle vicende relative al contratto stipulato dal con la Rago Pt_1
Solar Technology;
Si è, infine, costituito in giudizio anche l'altro chiamato, Controparte_2
, con comparsa di costituzione depositata in data 02.02.2022, articolando
[...]
difese analoghe a quelle già spiegate dagli altri terzi chiamati in causa.
La causa, dunque, rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo (nell'ambito del subprocedimento a tal fine instauratosi, poi
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accolta dal giudice con ordinanza del 25.02.2022, poi revocata per l'assenza di una istanza di riesame in tal senso da parte dell'opponente), concessi i termini di cui all'art. 183 cod. proc. civ., poi revocati con la medesima ordinanza richiamata, veniva rinviata per la pendenza del procedimento di mediazione.
All'esito del procedimento di mediazione, all'udienza del 26.06.2024, l'opponente e l'opposto hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere per intervenuto accordo stragiudiziale con compensazione integrale delle spese di lite.
Il ha evidenziato la mancata partecipazione al giudizio di mediazione dei Pt_1
terzi chiamati chiedendo che il relativo comportamento fosse tenuto in considerazione in caso di prosecuzione del giudizio, facendo istanza, in tal caso, di concessione dei termini di cui all'art. 183 co. 6 cod. proc. civ.
I terzi chiamati, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno giustificato la mancata partecipazione al giudizio di mediazione in ragione della loro estraneità rispetto alla controversia esistente tra le altre parti, confermata dal fatto che la transazione
è stata possibile nonostante la loro assenza, chiedendo, pertanto, che la causa fosse riservata a sentenza.
Con ordinanza del 17.07.2024 la scrivente ha formulato alle parti una proposta ex art. 185 bis cod. proc. civ. al fine di definire la controversia tra tutte le parti del giudizio, che è stata accettata da tutti i terzi chiamati, ma rifiutata dall'opponente il quale ha insistito nella concessione dei termini di cui all'art. 183 co. 6 cod. proc. civ.
Pertanto, la causa, concessi i termini suddetti, è stata rinviata alla presente udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale stante l'intervenuta cessazione della materia del contendere tra le parti principali.
****
Come chiarito nella premessa in fatto, le parti principali del giudizio, Pt_1
e hanno raggiunto un accordo stragiudiziale in sede di
[...] CP_1
procedimento di mediazione, come risulta dal relativo verbale del 12.07.2023 depositato dall'opponente con le note di trattazione scritta del 26.02.2024, chiedendo congiuntamente la cessazione della materia del contendere con
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compensazione delle spese di lite, già regolate in sede di composizione bonaria della controversia.
Rilevata l'autonomia delle domande avanzate dall'opponente nei confronti dei terzi chiamati, va dichiarata cessata materia del contendere limitatamente al rapporto processuale scindibile per il quale è intervenuta la transazione stragiudiziale, con integrale compensazione delle spese di lite espressamente richiesta dalle parti, mentre il giudizio è destinato a proseguire tra le altre parti, nei cui confronti l'intervenuto accordo non produce alcun effetto.
Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo al fine di delibare definitivamente sulle avanzate richieste istruttorie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 421/2021 del 31.05.2021, proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 421/2021 del 31.05.2021;
2) dichiara la cessazione della materia del contendere limitatamente al rapporto tra e nulla disponendo in ordine alle CP_1 Parte_1
spese di lite;
3) relativamente alle domande avanzate da nei confronti dei Parte_1
terzi chiamati, rimette la causa sul ruolo per il prosieguo della causa come da separata ordinanza;
Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Potenza, il 15/04/2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
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