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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 16/06/2025, n. 1362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1362 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. 6502/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pier Paolo Lanni, all'esito dell'udienza del 12.6.25, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g 6502/2024 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 con il patrocinio dell'Avv. ANDREA CHIAMENTI e dall'Avv. GIOVANNI DE SALVO
OPPONENTE contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. Controparte_1
) P.IVA_1 con il patrocinio dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI VENEZIA
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore (C.F. P.IVA_1 con il patrocinio dell'Avv. ELENA GRIGNOLIO
OPPOSTE
MOTIVAZIONE
1. IL THEMA DECIDENDUM
pagina 1 di 6 Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato il 5.11.24 ha instaurato nei Parte_1 confronti dell' e dell' la fase a cognizione Controparte_1 Controparte_2 piena dell'opposizione promossa dinanzi al giudice dell'esecuzione (nel procedimento N. R.GE
994/2024 Tribunale di Verona) e definita nella sua fase sommaria con ordinanza del 23.9.24.
In particolare, l'opponente ha dedotto che: -) marito della ricorrente, dal Persona_1
10.3.2005 era stato socio accomandante della Universal Flowers di NA GI & C. S.a.s., mentre dal 11.1.2005 aveva rivestito anche la qualifica di amministratore provvisorio;
-) il
31.10.2006 era deceduto;
-) il 9.12.10, l' aveva notificato Persona_1 Controparte_1 alla ricorrente (in qualità di chiamata all'eredità di un avviso di accertamento per Persona_1 il mancato versamento dell'IVA e dell'IRAP relativamente all'anno 2005, unitamente alla contestazione della sanzione amministrativa pecuniaria, per un importo totale di € 313.335; -) con sentenza n. 1774/02/2014, la Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa aveva dichiarato l'illegittimità di questi atti impositivi, rilevando che la ricorrente rivestiva la mera qualifica di chiamata all'eredità (ma non anche di erede); -) con sentenza n. 834/13/2020, la
[...]
aveva riformato la pronuncia di primo grado, Controparte_3
ritenendo valida la notificazione eseguita nei confronti della ricorrente in qualità di erede del socio accomandante;
-) dopo il passaggio in giudicato di questa sentenza, l' Controparte_1
(per il tramite dell' ) aveva notificato alla ricorrente la cartella Controparte_2 di pagamento n. 12220210016493226000, per l'importo di € 320.768,89; -) a fronte dell'inadempimento della ricorrente, l' (per il tramite dell' Controparte_1 [...]
) aveva notificato alla ricorrente e alla EG 18 s.p.a. (datrice di lavoro Controparte_2 della ricorrente) l'atto di pignoramento presso terzi ai sensi dell'art. 72-bis DPR 602/1973 n.
12284202400004570/00, per un importo di € 335.829,84; -) la ricorrente aveva, quindi, instaurato dinnanzi al G.E. l'opposizione, eccependo di non essere erede di e, in via Persona_1
subordinata, di essere soggetta a debiti societari del de cuius solo entro il limite previsto dall'art. 2313 c.c. ed, infine, di essere assoggettabile ad azione esecutiva solo nei limiti previsti dall'art. 72-ter, I comma D.P.R. n. 602/1973; -) nella fase inaudita altera parte, il Giudice dell'esecuzione aveva sospeso la procedura esecutiva;
-) successivamente, con ordinanza del
23.9.24, definitiva della fase sommaria, il G.E. aveva revocato la sospensione della procedura esecutiva e rigettato l'istanza cautelare sulla base delle difese svolte in sede di costituzione da parte dell' e dell' , ovvero che: la sentenza Controparte_1 Controparte_2
pagina 2 di 6 di appello n. 834/13/2020 della (non impugnata Controparte_3
e quindi divenuta definitiva) aveva accertato, con valore di giudicato, la qualità di erede in capo alla ricorrente;
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Verona, in via cautelare, aveva ritenuto non sussistente una prognosi favorevole di accoglimento dell'impugnazione di un altro atto di pignoramento presso terzi relativo alla medesima cartella di pagamento n.
12220210016493226000 notificata alla ricorrente, perché mai impugnata.
Sulla base di queste deduzioni, l'opponente ha instaurato la fase a cognizione piena dell'opposizione, facendo valere le seguenti difese: 1) la ricorrente non riveste la qualità di erede di e ciò non è escluso dalla sentenza di appello n. 834/13/2020 della Persona_1
(che si è pronunciata sulla mera correttezza Controparte_3 formale della notificazione degli atti impositivi alla chiamata all'eredità, senza entrare nel merito dell'effettiva accettazione dell'eredità); 2) in ogni caso, la ricorrente, quale erede del socio accomandante, potrebbe essere chiamata a rispondere dei debiti della società solo limitatamente alla sua quota di partecipazione sociale (€ 5.000); 3) ad ogni modo, il pignoramento presso terzi eventualmente eseguito non può superare la soglia prevista dall'art. 72-ter, I comma D.P.R. n.
602/1973 (“le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall'agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a
2.500 euro e in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a
5.000 euro”).
L'opponente, inoltre, in caso di accoglimento dell'opposizione, ha chiesto la condanna dell' e dell' alla restituzione delle somme Controparte_1 Controparte_2
medio tempore incamerate dalla terza pignorata, oltre agli interessi legali da ogni singolo versamento sino al saldo effettivo.
Con comparsa depositata il 10.2.25 si è costituita l' e ha contestato Controparte_1 la fondatezza dell'opposizione, eccependo: a) il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione all'opposizione diretta a far valere vizi della notificazione degli atti impositivi e del procedimento di recupero, in ragione dell'affidamento dell'attività di riscossione all'
[...]
; b) l'inammissibilità del giudizio a fronte del giudicato formatosi sulla Controparte_2
sentenza n. 834/13/2020 della . Controparte_3
Con comparsa depositata il 15.2.25 si è costituita l' e ha Controparte_2
pagina 3 di 6 contestato la fondatezza dell'opposizione, eccependo: a) il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione all'opposizione diretta a far valere vizi del procedimento di formazione del ruolo, essendo la sua attività limitata alla riscossione;
b) l'inammissibilità dell'opposizione, a fronte del giudicato formatosi sul provvedimento della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Verona che, pronunciandosi sull'impugnazione di un altro pignoramento presso terzi fondato sulla medesima cartella di pagamento (n. 12220210016493226000), non ha ritenuto sussistente una prognosi favorevole di accoglimento (in ragione della mancata impugnazione della cartella di pagamento).
All'udienza del 13.3.25 (tenutasi nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c.), l'opponente ha replicato alle eccezioni formulate dalle controparti e ha fatto valere l'invalidità della procura alle liti rilasciata da parte dell' al proprio difensore (poiché non Controparte_4 motivata sulla scelta di non avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato).
All'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione è stata sollevata d'ufficio la questione del difetto di giurisdizione.
2. IL DIFETTO DI GIURISDIZIONE SUI PRIMI DUE MOTIVI DI OPPOSIZIONE
A prescindere dalle questioni pregiudiziali sollevate dalle parti, e seguendo il criterio motivazionale della ragione più liquida e assorbente, va affermato il difetto di giurisdizione in relazione ai primi due motivi di opposizione.
Al riguardo, va premesso che “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n.
602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di
pagina 4 di 6 conoscenza della cartella o dell'intimazione” (Cass. Sez. Un. 7822/2020).
In altri termini, la linea di demarcazione fra le due giurisdizioni è rappresentata dalla cartella di pagamento e dall'eventuale successivo avviso di intimazione ad adempiere: fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione (Corte Cost. 114/2018).
Conseguentemente, la giurisdizione sui singoli motivi di opposizione dipende dalla qualificazione degli stessi (come opposizione all'esecuzione, incidente sull'an della pretesa, o come opposizione agli atti esecutivi, incidente sulle modalità dell'esecuzione) e dalla loro verificazione in un momento antecedente o successivo alla notificazione della cartella di pagamento.
Sulla base di queste considerazioni, nel caso di specie va rilevato che: -) il primo motivo di opposizione (assenza della qualifica di erede in capo all'opponente) e il secondo motivo di opposizione (limitazione della responsabilità del socio accomandante entro la quota conferita ex art. 2313 c.c.) sono, entrambi, qualificabili come opposizione all'esecuzione, posto che la giurisdizione tributaria, avente ad oggetto sia l'an che il quantum della pretesa tributaria, comprende anche l'individuazione del soggetto tenuto al versamento dell'imposta o dei limiti nei quali esso, per la sua qualità, sia obbligato (Cass. Sez. Un. 23020/2005); -) del resto, sia il fatto generatore della qualifica di erede (apertura della successione del socio accomandante obbligato per le obbligazioni sociali), sia il fatto generatore della limitazione di responsabilità dell'obbligato (assunzione del ruolo di accomandante) si collocano in due momenti antecedenti rispetto alla notificazione della cartella di pagamento.
Entrambi i motivi di opposizione, sulla base della premessa su evidenziata, rientrano nella giurisdizione del giudice tributario.
3. L'INFONDATEZZA DEL TERZO MOTIVO DI OPPOSIZIONE.
Il terzo motivo di opposizione (limitazione della pignorabilità dello stipendio dell'opponente entro la quota prevista dall'art. 72-ter, I comma D.P.R. n. 602/1973) concerne le modalità della procedura esecutiva e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, ma è palesemente infondato, poiché l'atto di pignoramento notificato al datore di lavoro dell'opponente contiene l'espresso richiamo ai limiti previsti dalla norma citata.
4. LE SPESE DI LITE.
pagina 5 di 6 Le spese di lite devono essere integralmente compensate fra le parti, in ragione delle persistenti incertezze sul riparto di giurisdizione e della mancanza di difese di merito delle opposte sul terzo motivo di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sul primo e il secondo motivo di opposizione, rientrando la causa nella giurisdizione del giudice tributario e dando atto del disposto di cui all'art. 59, comma 2, L. n. 69/09;
2) rigetta l'opposizione con riguardo al terzo motivo;
3) compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Verona 12.6.25
Il Giudice
Pier Paolo Lanni
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pier Paolo Lanni, all'esito dell'udienza del 12.6.25, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g 6502/2024 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 con il patrocinio dell'Avv. ANDREA CHIAMENTI e dall'Avv. GIOVANNI DE SALVO
OPPONENTE contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. Controparte_1
) P.IVA_1 con il patrocinio dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI VENEZIA
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore (C.F. P.IVA_1 con il patrocinio dell'Avv. ELENA GRIGNOLIO
OPPOSTE
MOTIVAZIONE
1. IL THEMA DECIDENDUM
pagina 1 di 6 Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato il 5.11.24 ha instaurato nei Parte_1 confronti dell' e dell' la fase a cognizione Controparte_1 Controparte_2 piena dell'opposizione promossa dinanzi al giudice dell'esecuzione (nel procedimento N. R.GE
994/2024 Tribunale di Verona) e definita nella sua fase sommaria con ordinanza del 23.9.24.
In particolare, l'opponente ha dedotto che: -) marito della ricorrente, dal Persona_1
10.3.2005 era stato socio accomandante della Universal Flowers di NA GI & C. S.a.s., mentre dal 11.1.2005 aveva rivestito anche la qualifica di amministratore provvisorio;
-) il
31.10.2006 era deceduto;
-) il 9.12.10, l' aveva notificato Persona_1 Controparte_1 alla ricorrente (in qualità di chiamata all'eredità di un avviso di accertamento per Persona_1 il mancato versamento dell'IVA e dell'IRAP relativamente all'anno 2005, unitamente alla contestazione della sanzione amministrativa pecuniaria, per un importo totale di € 313.335; -) con sentenza n. 1774/02/2014, la Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa aveva dichiarato l'illegittimità di questi atti impositivi, rilevando che la ricorrente rivestiva la mera qualifica di chiamata all'eredità (ma non anche di erede); -) con sentenza n. 834/13/2020, la
[...]
aveva riformato la pronuncia di primo grado, Controparte_3
ritenendo valida la notificazione eseguita nei confronti della ricorrente in qualità di erede del socio accomandante;
-) dopo il passaggio in giudicato di questa sentenza, l' Controparte_1
(per il tramite dell' ) aveva notificato alla ricorrente la cartella Controparte_2 di pagamento n. 12220210016493226000, per l'importo di € 320.768,89; -) a fronte dell'inadempimento della ricorrente, l' (per il tramite dell' Controparte_1 [...]
) aveva notificato alla ricorrente e alla EG 18 s.p.a. (datrice di lavoro Controparte_2 della ricorrente) l'atto di pignoramento presso terzi ai sensi dell'art. 72-bis DPR 602/1973 n.
12284202400004570/00, per un importo di € 335.829,84; -) la ricorrente aveva, quindi, instaurato dinnanzi al G.E. l'opposizione, eccependo di non essere erede di e, in via Persona_1
subordinata, di essere soggetta a debiti societari del de cuius solo entro il limite previsto dall'art. 2313 c.c. ed, infine, di essere assoggettabile ad azione esecutiva solo nei limiti previsti dall'art. 72-ter, I comma D.P.R. n. 602/1973; -) nella fase inaudita altera parte, il Giudice dell'esecuzione aveva sospeso la procedura esecutiva;
-) successivamente, con ordinanza del
23.9.24, definitiva della fase sommaria, il G.E. aveva revocato la sospensione della procedura esecutiva e rigettato l'istanza cautelare sulla base delle difese svolte in sede di costituzione da parte dell' e dell' , ovvero che: la sentenza Controparte_1 Controparte_2
pagina 2 di 6 di appello n. 834/13/2020 della (non impugnata Controparte_3
e quindi divenuta definitiva) aveva accertato, con valore di giudicato, la qualità di erede in capo alla ricorrente;
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Verona, in via cautelare, aveva ritenuto non sussistente una prognosi favorevole di accoglimento dell'impugnazione di un altro atto di pignoramento presso terzi relativo alla medesima cartella di pagamento n.
12220210016493226000 notificata alla ricorrente, perché mai impugnata.
Sulla base di queste deduzioni, l'opponente ha instaurato la fase a cognizione piena dell'opposizione, facendo valere le seguenti difese: 1) la ricorrente non riveste la qualità di erede di e ciò non è escluso dalla sentenza di appello n. 834/13/2020 della Persona_1
(che si è pronunciata sulla mera correttezza Controparte_3 formale della notificazione degli atti impositivi alla chiamata all'eredità, senza entrare nel merito dell'effettiva accettazione dell'eredità); 2) in ogni caso, la ricorrente, quale erede del socio accomandante, potrebbe essere chiamata a rispondere dei debiti della società solo limitatamente alla sua quota di partecipazione sociale (€ 5.000); 3) ad ogni modo, il pignoramento presso terzi eventualmente eseguito non può superare la soglia prevista dall'art. 72-ter, I comma D.P.R. n.
602/1973 (“le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall'agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a
2.500 euro e in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a
5.000 euro”).
L'opponente, inoltre, in caso di accoglimento dell'opposizione, ha chiesto la condanna dell' e dell' alla restituzione delle somme Controparte_1 Controparte_2
medio tempore incamerate dalla terza pignorata, oltre agli interessi legali da ogni singolo versamento sino al saldo effettivo.
Con comparsa depositata il 10.2.25 si è costituita l' e ha contestato Controparte_1 la fondatezza dell'opposizione, eccependo: a) il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione all'opposizione diretta a far valere vizi della notificazione degli atti impositivi e del procedimento di recupero, in ragione dell'affidamento dell'attività di riscossione all'
[...]
; b) l'inammissibilità del giudizio a fronte del giudicato formatosi sulla Controparte_2
sentenza n. 834/13/2020 della . Controparte_3
Con comparsa depositata il 15.2.25 si è costituita l' e ha Controparte_2
pagina 3 di 6 contestato la fondatezza dell'opposizione, eccependo: a) il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione all'opposizione diretta a far valere vizi del procedimento di formazione del ruolo, essendo la sua attività limitata alla riscossione;
b) l'inammissibilità dell'opposizione, a fronte del giudicato formatosi sul provvedimento della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Verona che, pronunciandosi sull'impugnazione di un altro pignoramento presso terzi fondato sulla medesima cartella di pagamento (n. 12220210016493226000), non ha ritenuto sussistente una prognosi favorevole di accoglimento (in ragione della mancata impugnazione della cartella di pagamento).
All'udienza del 13.3.25 (tenutasi nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c.), l'opponente ha replicato alle eccezioni formulate dalle controparti e ha fatto valere l'invalidità della procura alle liti rilasciata da parte dell' al proprio difensore (poiché non Controparte_4 motivata sulla scelta di non avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato).
All'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione è stata sollevata d'ufficio la questione del difetto di giurisdizione.
2. IL DIFETTO DI GIURISDIZIONE SUI PRIMI DUE MOTIVI DI OPPOSIZIONE
A prescindere dalle questioni pregiudiziali sollevate dalle parti, e seguendo il criterio motivazionale della ragione più liquida e assorbente, va affermato il difetto di giurisdizione in relazione ai primi due motivi di opposizione.
Al riguardo, va premesso che “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n.
602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di
pagina 4 di 6 conoscenza della cartella o dell'intimazione” (Cass. Sez. Un. 7822/2020).
In altri termini, la linea di demarcazione fra le due giurisdizioni è rappresentata dalla cartella di pagamento e dall'eventuale successivo avviso di intimazione ad adempiere: fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione (Corte Cost. 114/2018).
Conseguentemente, la giurisdizione sui singoli motivi di opposizione dipende dalla qualificazione degli stessi (come opposizione all'esecuzione, incidente sull'an della pretesa, o come opposizione agli atti esecutivi, incidente sulle modalità dell'esecuzione) e dalla loro verificazione in un momento antecedente o successivo alla notificazione della cartella di pagamento.
Sulla base di queste considerazioni, nel caso di specie va rilevato che: -) il primo motivo di opposizione (assenza della qualifica di erede in capo all'opponente) e il secondo motivo di opposizione (limitazione della responsabilità del socio accomandante entro la quota conferita ex art. 2313 c.c.) sono, entrambi, qualificabili come opposizione all'esecuzione, posto che la giurisdizione tributaria, avente ad oggetto sia l'an che il quantum della pretesa tributaria, comprende anche l'individuazione del soggetto tenuto al versamento dell'imposta o dei limiti nei quali esso, per la sua qualità, sia obbligato (Cass. Sez. Un. 23020/2005); -) del resto, sia il fatto generatore della qualifica di erede (apertura della successione del socio accomandante obbligato per le obbligazioni sociali), sia il fatto generatore della limitazione di responsabilità dell'obbligato (assunzione del ruolo di accomandante) si collocano in due momenti antecedenti rispetto alla notificazione della cartella di pagamento.
Entrambi i motivi di opposizione, sulla base della premessa su evidenziata, rientrano nella giurisdizione del giudice tributario.
3. L'INFONDATEZZA DEL TERZO MOTIVO DI OPPOSIZIONE.
Il terzo motivo di opposizione (limitazione della pignorabilità dello stipendio dell'opponente entro la quota prevista dall'art. 72-ter, I comma D.P.R. n. 602/1973) concerne le modalità della procedura esecutiva e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, ma è palesemente infondato, poiché l'atto di pignoramento notificato al datore di lavoro dell'opponente contiene l'espresso richiamo ai limiti previsti dalla norma citata.
4. LE SPESE DI LITE.
pagina 5 di 6 Le spese di lite devono essere integralmente compensate fra le parti, in ragione delle persistenti incertezze sul riparto di giurisdizione e della mancanza di difese di merito delle opposte sul terzo motivo di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sul primo e il secondo motivo di opposizione, rientrando la causa nella giurisdizione del giudice tributario e dando atto del disposto di cui all'art. 59, comma 2, L. n. 69/09;
2) rigetta l'opposizione con riguardo al terzo motivo;
3) compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Verona 12.6.25
Il Giudice
Pier Paolo Lanni
pagina 6 di 6