Articolo 1537 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1536Articolo 1531
Versione
9 ottobre 2010
Art. 1537. Formula del giuramento dell'Ordinario militare 1. La formula del giuramento dell'Ordinario militare e' la seguente: <conviene a un Vescovo, fedelta' allo Stato italiano. Io giuro e prometto di rispettare e di far rispettare dal mio clero il Capo dello Stato italiano e il Governo stabilito secondo le leggi costituzionali dello Stato. Io giuro e prometto inoltre che non partecipero' ad alcun accordo, ne' assistero' ad alcun consiglio che possa recar danno allo Stato italiano e all'ordine pubblico, e che non permettero' al mio clero simili partecipazioni. Preoccupandomi del bene e dell'interesse dello Stato italiano, cerchero' di evitare ogni danno che possa minacciarlo>>.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente