TRIB
Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/03/2025, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La giudice del Tribunale di Torino, sezione lavoro,
nella causa iscritta al R.G.L. n. 4257/2024 promossa da:
- - ass. avv. BOSSO (parte Parte_1 C.F._1
ricorrente) contro
- - ass. avv. BORLA (parte convenuta) CP_1 P.IVA_1 all'udienza del 18/3/2025 dopo la discussione delle parti, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA
1. Premesso che
- con ricorso ritualmente notificato, la parte ricorrente ha convenuto dinanzi all'autorità giudiziaria l' chiedendo l'accertamento e la dichiarazione della sussistenza delle CP_1 condizioni previste dall'articolo 1, comma 179, L. n. 232/2016, per l'accesso all'indennità
c.d. APE sociale, e la condanna dell' ad erogare detta prestazione a far data dalla CP_2
domanda;
- la parte resistente si è costituita in giudizio rilevando l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso per carenza dei requisiti di fatto e di diritto;
2.
ritenuto che
le domande del ricorrente siano fondate e debbano essere accolte, considerato che:
2.1. in fatto, è pacifico che (i) il SI. è stato assunto alle dipendenze della Parte_1 SI.ra con contratto di “rapporto di lavoro domestico”, “categoria badante” CP_3
e ha svolto le proprie mansioni di cura nell'abitazione dell'anziana, sita in Caselle
Torinese, via Aldo Moro n. 33; il 26/12/2020, la SInora è deceduta ed il rapporto CP_3 di lavoro è stato interrotto (v. doc. 3 ric); (ii) il 19/5/2023, il ricorrente ha inoltrato all' CP_1 la domanda di “anticipo pensionistico per Ape Sociale” e, in data 5/11/2023, l ha CP_2 comunicato il rigetto della stessa “in quanto non sono stati riconosciuti i requisiti per il diritto all'Ape Sociale”;
2.2 l'art. 1 l. 232/2016, comma 1798, prevede che “agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, […] che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, è riconosciuta […] un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia […]:
a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n.
604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni”;
2.3. secondo l'interpretazione dell'art. 1, comma 179, della L. 232/2016 prospettata dall' difettano in capo al SI. i presupposti per l'accesso all'indennità, CP_1 Parte_1
poiché questi non si troverebbe in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto lavorativo per licenziamento. Infatti, secondo l il rapporto di lavoro si è CP_2
interrotto per il decesso del datore di lavoro, e non per licenziamento, e dunque per una causa diversa da quelle previste dalla norma. Afferma l' che, per definizione, il CP_1 licenziamento è il “recesso del datore di lavoro” e presuppone, dunque, la sua esistenza in vita. Il decesso del datore di lavoro comporterebbe, secondo quest'impostazione, una risoluzione del rapporto di lavoro sempre involontaria, ma distinta dal licenziamento;
2.4 la difesa dell' non coglie nel segno: nel caso di specie, infatti, bisogna CP_1 evidenziare che la cessazione del rapporto di lavoro tra la SI.ra e l'odierno CP_3 ricorrente è conseguita ad una lettera di “interruzione del rapporto per decesso della SI.ra a firma del di lei erede, nella quale quest'ultimo ha dato atto CP_3 dell'intervenuta morte della madre e della sua volontà di risolvere il rapporto di lavoro con il preavviso di otto giorni e a corrispondere le indennità di fine rapporto;
2.5 l'erede della SI.ra al momento del decesso della madre, con la lettera CP_3
inviata al ricorrente, non si è quindi limitato alla mera comunicazione della fine immediata del rapporto di lavoro in conseguenza dell'avvenuto decesso. Egli ha, invece, espresso la propria volontà di recedere e di corrispondere le indennità di fine rapporto, esercitando i poteri propri del datore di lavoro;
2.6 del resto, il decesso del datore, che ha stipulato il contratto di lavoro subordinato con una determinata persona, comporta la trasmissione di tale rapporto ai suoi eredi, al pari dei diritti di obbligazione in genere, secondo le regole della successione a titolo universale. Dunque, il figlio del de cuius è subentrato nel rapporto di lavoro con il SI.
e ha esercitato i poteri datoriali lui spettanti licenziando il lavoratore, come Parte_1
dimostrato dalla missiva prodotta dal ricorrente;
2.7. a conferma di tale ricostruzione, deve evidenziarsi che l'erede, nella lettera di licenziamento, ha concesso il termine di preavviso, e ciò dimostra come il rapporto di lavoro non sia terminato immediatamente al momento della morte della SI.ra ; CP_3
2.8. deve, dunque, concludersi che l'“interruzione del rapporto di lavoro”, oggetto della lettera inoltrata al ricorrente, debba essere qualificata quale “cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento”: risulta quindi integrata la condizione di cui alla lett. a) dell'art. 1, comma 179, L. 232/2016;
3.
considerato che
, non essendo stato contestato dall' – né nella fase CP_2 amministrativa né nel presente giudizio – il possesso da parte del ricorrente degli altri requisiti previsti dalla L. 232/2016, deve essere accolta la domanda di condanna dell' all'erogazione della prestazione previdenziale dal momento della domanda, CP_1
oltre accessori legge,
4. rilevato che le spese devono seguire la soccombenza e possono esser liquidate applicando gli importi medi previsti dal d.m. 55/2014 per le cause dal valore 26.000-
52.000 (avendo l chiarito, nelle note scritte da ultimo depositate, senza incorrere CP_1
in obiezioni ad opera della controparte, che il valore della prestazione è pari ad euro
1453,56 x 12 mensilità annue sino al compimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia, con decorrenza 1.6.2023);
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: accerta e dichiara che il ricorrente si trova nelle condizioni previste dall'articolo 1, comma 179, lettera a), L. 232/2016 per percepire l'indennità ivi prevista (cd. APE
Sociale); condanna l' ad erogare la suddetta prestazione previdenziale, nella misura e con CP_1
decorrenza ed interessi previsti dalla legge;
condanna l al pagamento delle spese di lite in favore del SI. , che si CP_1 Parte_1
liquidano complessivamente in euro 6580,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
La giudice
Roberta Pastore
Minuta redatta dalla m.o.t. in tirocinio dottoressa VENTURINO.