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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 19/12/2025, n. 1105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 1105 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, dott.ssa Anna Destito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1740 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2021 vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Lamezia Terme, Piazza Mazzini n. 6, presso lo studio degli avvocati Vittorio Ceratti, Marcello Rubino e Flavia Murone, che la rappresentano e difendono, giusta procura speciale alle liti in atti;
Attrice
CONTRO
, (C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore , elettivamente domiciliato in CP_2
Lamezia Terme alla Via Trento n. 57, presso lo studio dell'Avv. Pietro Agapito, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
Convenuto
OGGETTO: impugnazione delibera condominiale;
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
++++++++++++++++++++++++++
Deve premettersi in rito che la riforma del processo civile intervenuta con L. 18 giugno 2009 n. 69, ha modificato, tra l'altro, l'art. 132 c.p.c. e il correlato art. 118 disp. att. c.p.c., disponendo, in relazione al contenuto della sentenza (art. 132 n. 4 c.p.c.), che la motivazione debba contenere: “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” e non più lo svolgimento del processo. L'art. 58 della predetta legge regola la fase transitoria di applicazione delle nuove norme, prevedendo il novellato art. 132 c.p.c. tra le disposizioni applicabili ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore (4 luglio 2009). Pertanto, deve immediatamente enunciarsi la motivazione della decisione
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , nella sua qualità Parte_1 di proprietaria di un complesso immobiliare sito in Lamezia Terme, CP_1
, facenti parte del condominio denominato
[...] Controparte_1
” citava in giudizio il suddetto Condominio in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“ 1) in via cautelare, per tutte le motivazioni su esposte, stante la fondatezza del fumus boni iuris e del periculum in mora, disporre la sospensione dell'efficacia provvisoria della delibera assembleare del 13 luglio 2021 del
[...]
” e, in particolar modo, dei punti all'ordine del giorno Controparte_1 nn. 1 e 2; 2) nel merito, per tutti i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare nulla e/o annullabile la delibera dell'assemblea del 13 luglio 2021, adottata dal con specifico riferimento ai Controparte_1 punti nn. 1 e 2 dell'ordine del giorno;
in ogni caso disporre l'annullamento della delibera predetta e, per l'effetto, la revoca della nomina dell'amministratore condominiale;
3) condannare il convenuto al pagamento delle spese, competenze
e onorari del presente giudizio, oltre IVA e CAP, con distrazione ex art. 93
c.p.c.”.
Si costituiva il in persona del l'amministratore pro- Controparte_3 tempore , il quale impugnava quanto dedotto ed eccepito CP_2 dall'opponente, chiedendone il rigetto per i motivi tutti di cui alla propria comparsa di costituzione e risposta, rassegnando le seguenti conclusioni.: “
1. in via preliminare rigettare, per le ragioni sopra esposte, la richiesta di sospensione dell'efficacia della delibera del 13.07.2021;
2. in via principale nel merito dichiarare, per le ragioni sopra esposte, la richiesta di annullamento
2 nella delibera del 13.07.2021 inammissibile e conseguenzialmente nulla in quanto non osservato il termine di decadenza entro il quale proporre la domanda di mediazione;
3. in via principale nel merito dichiarare, per le ragioni sopra esposte, la domanda di parte attrice improcedibile in ragione della nullità della procedura di mediazione;
4. in via principale nel merito dichiarare, per le ragioni sopra esposte, inammissibile la domanda di parte attrice in ordine alla declaratoria di nullità della delibera del 13.07.2021 per manifesta inesistenza dei presupposti;
5. in via principale nel merito dichiarare, per le ragioni sopra esposte, inammissibile perché infondata la domanda di parte attrice in ordine alla revoca dell'amministratore;
6. condannare parte attrice ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento del danno da quantificarsi in via equitativa;
4. condannare parte attrice al pagamento dei compensi di giudizio oltre accessori come per legge”.
In corso di causa, parte attrice, rappresentava che, in data Controparte_4
15.02.2024, aveva rinunciato all'incarico di amministratore e che, la deliberazione condominiale del 09/05/025, con cui veniva nominato un amministratore esterno, costituiva revoca implicita della delibera per cui è causa.
Chiedeva pertanto la cessazione della materia del contendere, con pronuncia di condanna alle spese del giudizio in virtù del principio della soccombenza virtuale.
All'udienza del 08.09.2025, precisate le conclusioni la causa è stata trattenuta
Giudice trattiene la causa in decisione con la concessione dei termini ex art 190
c.p.c.
+++++
Da quanto detto, pertanto, risulta venir meno la materia del contendere, ovvero la richiesta di annullamento della delibera condominiale del 13.07.2021.
A fronte di tale assetto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Invero, la cessazione della materia del contendere è istituto non disciplinato dal codice di rito che, tuttavia, può dirsi pienamente esistente nel nostro ordinamento processuale in forza di un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, quale “diritto vivente”, che la considera forma di definizione del processo a cui ricorre ogni qual volta viene meno la stessa ragion d'essere della
3 lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio e alla sua definizione in punto di merito
(tra le tante, cfr. Cass., 1 giugno 2004, n. 10478; Cass., sez. lav., 10 luglio 2001,
n. 9332; Cass., ss uu, 28 settembre 2000, n. 1048; Cass. sez. lav., 13 marzo 1999,
n. 2268; Cass. sez. lav., 7 marzo 1998, n. 2572; Cass. 15 maggio 1997, n. 4283;
Cass., 28 gennaio 1995, n. 1047). La pronuncia va emessa, in particolare,
d'ufficio o su istanza di parte, quando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in giudizio, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (cfr. in tal senso: Cass.,
1 aprile 2004, n. 6395; Cass., 1 aprile 2004, n. 6403; Cass., ss uu, 26 luglio 2004,
n. 13969; Cass., 8 giugno 2005, n. 11962). Venuta meno la materia del contendere, ma persistendo tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice del merito deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previ gli accertamenti necessari (così Cass. n. 46 dell'11.01.1990). Va, altresì precisato che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente virtuale bensì anche ad una compensazione (cfr. Cass. n. 7094 del 1.12.86). Nel caso di specie, alla luce comportamento processuale tenuto dalle parti e della semplicità delle questioni affrontate, sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese e competenze del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott.ssa Anna Destito, definitivamente decidendo sulla domanda in epigrafe così provvede:
-Dichiara cessata la materia del contendere;
-Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Lamezia Terme, 19.12.2025
Il GOT
Dott.ssa Anna Destito
4
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, dott.ssa Anna Destito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1740 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2021 vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Lamezia Terme, Piazza Mazzini n. 6, presso lo studio degli avvocati Vittorio Ceratti, Marcello Rubino e Flavia Murone, che la rappresentano e difendono, giusta procura speciale alle liti in atti;
Attrice
CONTRO
, (C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore , elettivamente domiciliato in CP_2
Lamezia Terme alla Via Trento n. 57, presso lo studio dell'Avv. Pietro Agapito, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
Convenuto
OGGETTO: impugnazione delibera condominiale;
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
++++++++++++++++++++++++++
Deve premettersi in rito che la riforma del processo civile intervenuta con L. 18 giugno 2009 n. 69, ha modificato, tra l'altro, l'art. 132 c.p.c. e il correlato art. 118 disp. att. c.p.c., disponendo, in relazione al contenuto della sentenza (art. 132 n. 4 c.p.c.), che la motivazione debba contenere: “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” e non più lo svolgimento del processo. L'art. 58 della predetta legge regola la fase transitoria di applicazione delle nuove norme, prevedendo il novellato art. 132 c.p.c. tra le disposizioni applicabili ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore (4 luglio 2009). Pertanto, deve immediatamente enunciarsi la motivazione della decisione
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , nella sua qualità Parte_1 di proprietaria di un complesso immobiliare sito in Lamezia Terme, CP_1
, facenti parte del condominio denominato
[...] Controparte_1
” citava in giudizio il suddetto Condominio in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“ 1) in via cautelare, per tutte le motivazioni su esposte, stante la fondatezza del fumus boni iuris e del periculum in mora, disporre la sospensione dell'efficacia provvisoria della delibera assembleare del 13 luglio 2021 del
[...]
” e, in particolar modo, dei punti all'ordine del giorno Controparte_1 nn. 1 e 2; 2) nel merito, per tutti i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare nulla e/o annullabile la delibera dell'assemblea del 13 luglio 2021, adottata dal con specifico riferimento ai Controparte_1 punti nn. 1 e 2 dell'ordine del giorno;
in ogni caso disporre l'annullamento della delibera predetta e, per l'effetto, la revoca della nomina dell'amministratore condominiale;
3) condannare il convenuto al pagamento delle spese, competenze
e onorari del presente giudizio, oltre IVA e CAP, con distrazione ex art. 93
c.p.c.”.
Si costituiva il in persona del l'amministratore pro- Controparte_3 tempore , il quale impugnava quanto dedotto ed eccepito CP_2 dall'opponente, chiedendone il rigetto per i motivi tutti di cui alla propria comparsa di costituzione e risposta, rassegnando le seguenti conclusioni.: “
1. in via preliminare rigettare, per le ragioni sopra esposte, la richiesta di sospensione dell'efficacia della delibera del 13.07.2021;
2. in via principale nel merito dichiarare, per le ragioni sopra esposte, la richiesta di annullamento
2 nella delibera del 13.07.2021 inammissibile e conseguenzialmente nulla in quanto non osservato il termine di decadenza entro il quale proporre la domanda di mediazione;
3. in via principale nel merito dichiarare, per le ragioni sopra esposte, la domanda di parte attrice improcedibile in ragione della nullità della procedura di mediazione;
4. in via principale nel merito dichiarare, per le ragioni sopra esposte, inammissibile la domanda di parte attrice in ordine alla declaratoria di nullità della delibera del 13.07.2021 per manifesta inesistenza dei presupposti;
5. in via principale nel merito dichiarare, per le ragioni sopra esposte, inammissibile perché infondata la domanda di parte attrice in ordine alla revoca dell'amministratore;
6. condannare parte attrice ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento del danno da quantificarsi in via equitativa;
4. condannare parte attrice al pagamento dei compensi di giudizio oltre accessori come per legge”.
In corso di causa, parte attrice, rappresentava che, in data Controparte_4
15.02.2024, aveva rinunciato all'incarico di amministratore e che, la deliberazione condominiale del 09/05/025, con cui veniva nominato un amministratore esterno, costituiva revoca implicita della delibera per cui è causa.
Chiedeva pertanto la cessazione della materia del contendere, con pronuncia di condanna alle spese del giudizio in virtù del principio della soccombenza virtuale.
All'udienza del 08.09.2025, precisate le conclusioni la causa è stata trattenuta
Giudice trattiene la causa in decisione con la concessione dei termini ex art 190
c.p.c.
+++++
Da quanto detto, pertanto, risulta venir meno la materia del contendere, ovvero la richiesta di annullamento della delibera condominiale del 13.07.2021.
A fronte di tale assetto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Invero, la cessazione della materia del contendere è istituto non disciplinato dal codice di rito che, tuttavia, può dirsi pienamente esistente nel nostro ordinamento processuale in forza di un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, quale “diritto vivente”, che la considera forma di definizione del processo a cui ricorre ogni qual volta viene meno la stessa ragion d'essere della
3 lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio e alla sua definizione in punto di merito
(tra le tante, cfr. Cass., 1 giugno 2004, n. 10478; Cass., sez. lav., 10 luglio 2001,
n. 9332; Cass., ss uu, 28 settembre 2000, n. 1048; Cass. sez. lav., 13 marzo 1999,
n. 2268; Cass. sez. lav., 7 marzo 1998, n. 2572; Cass. 15 maggio 1997, n. 4283;
Cass., 28 gennaio 1995, n. 1047). La pronuncia va emessa, in particolare,
d'ufficio o su istanza di parte, quando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in giudizio, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (cfr. in tal senso: Cass.,
1 aprile 2004, n. 6395; Cass., 1 aprile 2004, n. 6403; Cass., ss uu, 26 luglio 2004,
n. 13969; Cass., 8 giugno 2005, n. 11962). Venuta meno la materia del contendere, ma persistendo tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice del merito deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previ gli accertamenti necessari (così Cass. n. 46 dell'11.01.1990). Va, altresì precisato che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente virtuale bensì anche ad una compensazione (cfr. Cass. n. 7094 del 1.12.86). Nel caso di specie, alla luce comportamento processuale tenuto dalle parti e della semplicità delle questioni affrontate, sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese e competenze del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott.ssa Anna Destito, definitivamente decidendo sulla domanda in epigrafe così provvede:
-Dichiara cessata la materia del contendere;
-Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Lamezia Terme, 19.12.2025
Il GOT
Dott.ssa Anna Destito
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