Articolo 1 della Legge 5 agosto 1949, n. 614
Articolo 2
Versione
28 settembre 1949
Art. 1.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1949 al 30 giugno 1950, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
Entrata in vigore il 28 settembre 1949