Art. 2.
I benefici previsti dall' articolo 7 della legge 18 marzo 1968, n. 350 , si applicano anche ai dipendenti del cessato Ministero dell'Africa italiana transitati nei ruoli dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
I benefici previsti dall' articolo 7 della legge 18 marzo 1968, n. 350 , si applicano anche ai dipendenti del cessato Ministero dell'Africa italiana transitati nei ruoli dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.