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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/06/2025, n. 3950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3950 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Quarta Sezione civile riunita in camera di conIGlio e così composta:
dott.ssa Antonella Izzo Presidente
dott.ssa Claudia De Martin ConIGliere
dott. Girolamo Porcelli Giudice ausiliario relatore
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1587 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione con provvedimento depositato in data 1/4/2025
TRA
, C.F. , in persona del Direttore Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è domiciliata;
Appellante
E
e , C.F. anche nella qualità di rappresentante CP CP C.F._1
p.t., elettivamente domiciliate in Roma Via Ascrea 18 presso lo studio degli avv.ti Gaetano Dell'Acqua e Barbara Sabatino che le rappresentano e difendono, giusta delega rilasciata separatamente da intendersi congiunta alla comparsa di costituzione e di risposta;
Appellate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. Con atto di citazione notificato in data 14/4/2025, l Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza definitiva del Tribunale civile di Roma n°2478,
[...] pubblicata il 5/2/2020, resa nel giudizio promosso nei suoi confronti, in primo grado, da , CP in proprio e nella qualità di liquidatore e legale rappresentante pro tempore della
[...]
. Controparte_1
§.
2. I fatti di causa e i motivi della decisione sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito riportati.
<<
1. fatti controversi. Con l'atto introduttivo della lite le parti attrici in epigrafe, evocando in giudizio l , hanno chiesto al tribunale di “dichiarare illegittima ed Parte_1 annullare l'ingiunzione ex art. 2 R.D. n. 639/1910 Prot. n. UCCU.2015 8302 per i motivi dedotti e, per l'effetto, dichiarare non dovuta la somma ivi richiesta”, con il favore delle spese del giudizio. A motivo della domanda, hanno esposto: - che in data 15 gennaio 2016, l Parte_1
- notificava, sia alla che alla IG.ra
[...] Parte_2 CP
(legale rappresentante pro tempore nonché liquidatrice della società), l'ingiunzione di
[...] pagamento prot. .2015 8302 del 4 dicembre 2015, emessa ai sensi del R.D. 14/4/1910 n. 639, Pt_3 al fine di ottenere il pagamento della somma complessiva di € 2.050.344,66, di cui € 1.156.379,97 a titolo di sorte capitale ed € 893.964,69 per interessi;
- che la richiesta di pagamento traeva origine da due processi verbali della Guardia di Finanza di Velletri, adottati rispettivamente in data 01.06.1998 e 4.06.1998, con cui si era contestata ad essa ingiunta l'indebita percezione di contributi comunitari al consumo dell'olio di oliva, per un ammontare pari ad € 878.633,14 per le annualità 1991-1993, ed € 116.459,12 per gli anni 1991/1992; - che a carico della IG. (ed altri) erano stati instaurati CP tre processi penali per il reato di cui all'art 640 bis c.p. (“Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche”), tutti definiti con sentenze di assoluzione per insussistenza del fatto (rispettivamente, con sentenza n. 225/1996 del Tribunale di Velletri e con sentenza n. 2272/1997 del Tribunale di Roma, nonché da ultimo con sentenza n. 8171/2017 della Corte d'Appello di Roma, intervenuta nel corso dell'odierno giudizio). Tanto esposto in fatto, le parti attrici hanno eccepito: a) l'intervenuta prescrizione del diritto vantato, dell , a titolo di restituzione delle somme erogate Pt_1 all , trattandosi di contributi elargiti nelle annualità 1991-1993, in assenza di Parte_2 idonei atti interruttivi del termine prescrizionale, ritenuto quinquennale;
b) l'erronea quantificazione delle somme ipoteticamente dovute, avendo l ottenuto parte del rimborso - preteso con Pt_1 l'ingiunzione - all'esito dell'escussione delle diverse fideiussioni rilasciate, da primarie compagnie assicurative, in favore dell'AIMA; c) l'insussistenza a carico della e della Parte_2 IG.ra di elementi comprovanti l'asserita indebita percezione dei contributi, come CP peraltro dimostrato dalla sentenza di assoluzione pronunciata “perché il fatto non sussiste”, dalla Corte d'Appello di Roma, in relazione alle medesime annualità (1991-1993). Attivato il contraddittorio, l ha ribadito la legittimità e la correttezza del proprio operato, Parte_1 evidenziando di avere più volte interrotto il termine prescrizionale (a suo dire decennale) cui soggetto il credito da ripetizione d'indebito, mediante i “verbali di contestazione” levati dalla Guardia di Finanza e dall'Agecontrol S.p.A., nonché mediante le diffide che ha versato in atti;
ha chiesto pertanto il rigetto delle domande attoree. La causa è pervenuta all'udienza del 18 giugno 2019, in cui le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale;
all'esito, è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione di termini di legge, per memorie conclusive e di replica.
2. questioni preliminari.
2.1. In limine, occorre pronunciarsi in ordine all'eccezione di prescrizione della pretesa restitutoria dell
[...]
, quale svolta dalle parti attrici a principale motivo di opposizione.
2.2. Si Parte_1 controverte del credito consacrato nell'ingiunzione di pagamento per ottenere la restituzione dei contributi comunitari (al consumo dell'olio d'oliva) erogati a favore della Parte_2 in relazione alle annualità 1991-1993. Tale ingiunzione risulta espressamente adottata in ragione dei verbali di contestazione levati, a carico delle parti ingiunte, dall'Agecontrol S.p.A., nell'anno 1995, nonché dei rapporti e verbali della Guardia di Finanza in data 9.10.1996, in data 1.6.1998 ed in data 4.6.1998, ove si contestava alla l'indebita percezione di contributi comunitari al Parte_4 consumo dell'olio d'oliva per gli anni 1991, 1992 e 1993. 2.3. Orbene, il diritto vantato dall , e Pt_1 consacrato nell'ingiunzione opposta in giudizio, deve dirsi già prescritto alla data di notifica dell'ingiunzione (15 gennaio 2016), per le considerazioni di seguito esposte. Anzitutto deve precisarsi che il termine di prescrizione applicabile al recupero dei contributi comunitari nel settore dell'agricoltura è quello decennale di cui all'art. 2033 c.c.. È principio ormai accolto da unanime giurisprudenza, e ribadito da recente pronuncia della Corte di Cassazione (n. 24040 del 26.09.2019), quello secondo cui “anche in materia di aiuti comunitari nel settore dell'agricoltura opera il disposto dell'art. 3 del Regolamento n. 95/2988/CEE, che fissa in quattro anni il periodo entro il quale si deve procedere al recupero di ogni vantaggio indebitamente percepito a carico del bilancio comunitario (sempre che una norma di settore non preveda un termine più breve, comunque non inferiore ai tre anni), consentendo però a ciascuno Stato di applicare un termine più lungo che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, è desumibile anche da disposizioni di diritto comune anteriori al menzionato Regolamento, purché prevedibili e proporzionate. Per l'ordinamento italiano ciò avviene con la disciplina dell'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo, che, ai sensi dell'art. 2946 c.c., si prescrive nel termine di dieci anni, a cui resta estraneo il disposto dell'art. 28 della l. n. 689 del 1981, che regolamenta esclusivamente la prescrizione delle sanzioni amministrative eventualmente connesse all'indebita percezione degli aiuti” (si veda ancora altra massima ufficiale della medesima sentenza: “In tema di recupero degli aiuti comunitari nel settore dell'agricoltura, la disciplina della ripetizione dell'indebito, regolata dall'art. 2033 c.c., trova applicazione non solo nel caso in cui l'erogazione abbia avuto luogo in assenza dei presupposti o di un valido provvedimento giustificativo, ma anche nel caso in cui il titolo per fruire del beneficio, originariamente esistente, venga meno per decadenza o revoca, senza che sia necessaria l'adozione di un atto di accertamento o liquidazione. Tale disciplina non è esclusa dalla possibilità di applicare sanzioni amministrative, tenuto conto che l'Amministrazione può provvedere congiuntamente al recupero delle somme versate e all'irrogazione delle sanzioni, adottando il procedimento previsto dalla l. n. 689 del 1981, richiamato dalla l. n. 898 del 1986, ma può anche agire separatamente per la ripetizione di quanto pagato, utilizzando gli strumenti contemplati dal diritto comune”).
2.4 Ciò posto, a prescindere dalla questione attinente alla data di decorrenza del termine prescrizionale, occorreva al tribunale, al fine di riscontrare l'utile interruzione del periodo di prescrizione, di rinvenire in atti una diffida ad adempiere (art. 1219 c.c.) pervenuta, al dedotto debitore, entro il decennio antecedente la data di notifica dell'ingiunzione opposta (Cass. n. 4034 del 15/02/2017: “perché si produca l'effetto interruttivo della prescrizione è necessario che il debitore abbia conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) dell'atto giudiziale o stragiudiziale del creditore”; Cass. Sez. U., n. 24822 del 09/12/2015: “la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario”; conf. Cass. n. 19143 del 01/08/2017). In concreto, occorreva la prova del fatto che l avesse ricevuto, nel decennio compreso tra il 15 gennaio 2006 Parte_2 ed il 15 gennaio 2016 (data di notifica dell'ingiunzione opposta) un atto interruttivo, idoneo agli effetti dell'art. 2943 c.c. (v. anche Cass. n. 12658 del 23/05/2018: “l'atto interruttivo della prescrizione, quale mero atto unilaterale recettizio, produce effetti anche quando il suo destinatario sia un incapace naturale, purché gli pervenga nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 1334 e 1335 c.c.”). Tale prova non può dirsi fornita dalla difesa erariale, e ciò basta all'accoglimento dell'opposizione, come in dispositivo. Ed infatti, tutti i presunti atti interruttivi indistintamente depositati al n. 14 dell'indice atti al fascicolo dell'Avvocatura, si rivelano inconcludenti ai fini dell essi consistono infatti: (a) nei verbali Pt_1 di contestazione levati dalla Guardia di Finanza, in occasione delle ispezioni effettuate presso l'azienda agricola, che – oltre ad essere risalenti ad epoca largamente antecedente al decennio a ritroso, dalla data di notifica dell'ingiunzione, sono di per sé suscettivi di produrre l'interruzione del termine prescrizionale cui soggetta la sanzione amministrativa ipoteticamente irrogabile a carico dell'autore dell'illecito, credito quest'ultimo che è ben diverso da quello de quo agitur;
(b) in missive in cui si chiede, effettivamente, la restituzione dell'indebito, di cui non è dimostrata, peraltro, neppure la spedizione a mezzo posta. Ancora, non vi è prova in atti che l'AG (allora AIMA) si sia costituita parte civile nel processo penale n. 596/97 RGNR – 145/97 GIP, intentato ai danni della IG.ra , CP imputandole il reato previsto e punito dall'art. 640 bis c.p., nulla leggendosi in proposito nella sentenza con cui è stato definito detto procedimento (all. 6 alla comparsa di costituzione) né altrove. 185 c.p.), la domanda in questione dovrebbe dirsi preclusa dal giudicato di assoluzione, perché il fatto non sussiste, ottenuto dal legale rappresentante dell'odierna . D'altronde, laddove l'AIMA avesse esperito l'azione civile (restitutoria) in sede penale (art. 185 c.p.), la domanda in questione dovrebbe dirsi preclusa dal giudicato di assoluzione, perché il fatto non sussiste, ottenuto dal legale rappresentante dell'odierna attrice, ai sensi dell'art. 652 c.p. (v. sentenza Corte d'Appello di Roma n.8171/2017, depositata, in via telematica, al fascicolo d'ufficio dalla difesa attrice). A ben vedere, l'unica diffida ad adempiere (art. 1219 c.c.) che risulta pervenuta a conoscenza della IG.ra (art. 1334 c.c.), in qualità di CP rappresentante della , risulta consegnata, al destinatario, in data 23 Parte_5 dicembre 2005 (v. all. 14 al fascicolo dell . Trattasi di data comunque antecedente al decennio a Pt_1 ritroso dalla data di notifica dell'ingiunzione opposta (15 gennaio 2016). Tanto è sufficiente – giova ripetere – agli effetti della decisione, anche volendo prescindere dalla data di erogazione dei contributi (pagamento dell'indebito) che, a detta della stessa , sarebbe risalente alle annualità 1991, 1992 e Pt_1
1993. 3. Conclusivamente si provvede come in dispositivo. Le spese seguono la soccombenza.>>
§.
3. L'adito Tribunale, con detta sentenza, ha così deciso: <il tribunale di roma definitivamente pronunciando nella causa civile primo grado indicata in epigrafe ogni diversa istanza deduzione ed eccezione disattesa e respinta cos provvede: accoglie per quanto ragione le domande formulate dalle parti attrici nel ricorso introduttivo della lite l revoca ingiunzione prot. n. uccu.2015.8302 del dicembre condanna pt_1> l alla rifusione, in favore delle attrici, delle spese del grado, Parte_1 che liquida in € 878,40 per esborsi, € 21.500,00 per compensi professionali (sul valore della controversia: € 1.156.379,97), oltre spese generali al 15%, iva e cpa, come per legge, con distrazione in favore degli Avv. Gaetano Dell'Acqua e Barbara Sabatino in solido tra loro, dichiaratisi antistatari. Roma, 4 febbraio il giudice Alessandra Imposimato>>.
§.
4. Con l'atto di appello l ha formulato le seguenti Parte_1 conclusioni:
“Voglia Codesta Corte, in accoglimento dell'appello, respingere l'avversa domanda siccome inammissibile e comunque infondata, adottando ogni conseguente provvedimento in ordine alle spese di lite”.
§.
5. Le appellate e , anche nella qualità di Parte_2 CP_3 legale rappresentante pro tempore, costituitesi con comparsa di risposta depositata in data 12/6/2020, hanno resistito all'impugnazione e hanno chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“all'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, di voler rigettare in toto l'appello proposto da
[...]
poiché infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi sopra Parte_1 esposti e, per l'effetto, confermare in toto la sentenza n. 2478/2020 depositata il 05/02/2020 dal Tribunale civile di Roma. Con vittoria di spese, competenze ed onorari anche di questo grado di giudizio da distrarsi nei confronti dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari. Si chiede inoltre di voler condannare per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.” Pt_1
§.
6. Con decreto presidenziale del 12.2.2025 comunicato alle parti in pari data veniva disposta la sostituzione dell'udienza del 28/3/2025, già fissata per la decisione, dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con espresso avvertimento che il mancato deposito di dette note sarebbe equivalso a mancata comparizione all'udienza, agli effetti di cui all'art.127 ter, comma 4, c.p.c..
§.
7. Con note di udienza depositate in data 26/3/2025 l'appellante Parte_1
ha concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nel proprio atto di citazione in appello.
[...]
§.
8. Con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 27/3/2025 le appellate
[...]
e hanno così concluso: Parte_2 CP_3
“si chiede all'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, di voler rigettare in toto l'appello proposto da , poiché infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi Parte_1 sopra esposti e, per l'effetto, confermare in toto la sentenza n. 2478/2020 depositata il 05/02/2020 dal Tribunale civile di Roma. Con vittoria di spese, competenze ed onorari anche di questo grado di giudizio da distrarsi nei confronti dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari. Si chiede inoltre di voler condannare per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.” Pt_1 §.
9. Con provvedimento depositato in data 1/4/2025 la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti termine di trenta giorni per comparse conclusionali e venti giorni per repliche, riservando il deposito della sentenza nel termine di sessanta giorni decorrente dalla scadenza del termine per le repliche.
§.10. L'appello è infondato.
§.11. Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata ove si è ritenuto che alla data di notifica dell'ingiunzione opposta il diritto vantato dall'AG fosse già prescritto.
L'appellante lamenta che il Tribunale non ha considerato che il decorso della prescrizione decennale è stato interrotto dalla richiesta di restituzione delle somme erogate effettuata con la nota prot. N. UCCU.2014.2610 del 22.5.2014, depositata, con ricevuta, in primo grado;
nel contempo deduce che, nel caso detta documentazione non si rinvenga in atti, giacché l'eccezione d'interruzione della prescrizione è rilevabile d'ufficio e non soggetta alle preclusioni di cui all'art. 345 c.p.c., può essere prodotta, comunque, in grado d'appello.
§.12. La doglianza è infondata.
§.13 Il giudice di primo grado, nell'esaminare l'eccezione di prescrizione del credito portato dall'ingiunzione proposta dall'opponente: ha già accertato che non vi è prova in atti che l (allora AIMA) si sia costituita parte civile nel Pt_1 processo penale n. 596/97 RGNR – 145/97 GIP, intentato nei confronti della IG.ra (art. CP
640 bis c.p.); ha rilevato che l'unica diffida ad adempiere pervenuta alla IG.ra , in qualità di CP rappresentante della , risulta consegnata in data 23 dicembre 2005. Parte_5
In effetti, nell'allegato 12 della produzione di primo grado dell'odierna appellante (file prodotto nuovamente all'atto dell'iscrizione a ruolo dell'appello), contenente, tra l'altro, la nota prot. N. UCCU.2014.2610 del 22.5.2014, richiamato con il motivo, non si rinviene la prova documentale della spedizione né del ricevimento da parte della destinataria della suindicata missiva;
di conseguenza va valutato se, come ritenuto dall'appellante, tale documentazione sia producibile in grado d'appello.
Orbene, la Suprema Corte ha affermato che:
l'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti. Il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, purché i fatti risultino documentati "ex actis". (Cass. O. n. 9810/2023); il divieto di produzione di nuovi documenti in appello, di cui al vigente art. 345, comma 3, c.p.c. - nel testo introdotto dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con l. n. 134 del 2012 - può essere superato solo ove il giudice accerti che non era possibile provvedere al tempestivo deposito nel giudizio di primo grado, per causa non imputabile alla parte, restando a tal fine ininfluente l'indispensabilità del documento ai fini del decidere. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto ammissibile, in quanto riferita a un'eccezione sollevata solo in appello, la produzione di un documento avanti al giudice del gravame, ritenendo che in caso contrario si sarebbe reintrodotta una valutazione ex post di indispensabilità della produzione a fini del decidere, espressamene espunta dalla novella del 2012.). Cass. O. 16289/2024.
Considerato, inoltre, che nella fattispecie, non è stato allegato né provato che parte appellante non abbia potuto depositare tempestivamente, sin dal primo grado, per causa ad essa non imputabile, le attestazioni di spedizione postale e di avvenuto ricevimento, da parte della destinataria, della nota prot. N. UCCU.2014.2610 del 22.5.2014; di conseguenza, in applicazione dei suindicati principi condivisi da questa Corte e in virtù di quanto previsto dall'art. 345, comma 3, c.p.c., ratione temporis vigente, la produzione, per la prima volta in grado d'appello, di documenti integrativi deve ritenersi tardiva e, pertanto, inammissibile, per cui le doglianze mosse con il motivo sono infondate.
§.14. Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 2909 c.c., 652 e 654 c.p.p. ove si afferma quanto segue:
“D'altronde, laddove l'AIMA avesse esperito l'azione civile (restitutoria) in sede penale (art. 185 c.p.), la domanda in questione dovrebbe dirsi preclusa dal giudicato di assoluzione, perché il fatto non sussiste, ottenuto dal legale rappresentante dell'odierna attrice, ai sensi dell'art. 652 c.p. (v. sentenza Corte d'Appello di Roma n.8171/2017, depositata, in via telematica, al fascicolo d'ufficio dalla difesa attrice).”
L'appellante deduce che: nella fattispecie non si applica l'art. 652 c.p.p., che riguarda l'efficacia della sentenza penale nel giudizio civile di danno, bensì l'art. 654 c.p.p., trattandosi di giudizio civile restitutorio;
la pronuncia assolutoria è stata emessa ai sensi dell'art. 530 co. 2 c.p.p., ossia per “insufficienza di prove”; non si è tenuto conto degli accertamenti fidefacienti contenuti nei verbali accertativi.
§.15. La doglianza involge un passaggio incidentale e non decisivo della motivazione della sentenza impugnata, in quanto preceduto dall'affermazione che “.. non vi è prova in atti che l'AG (allora AIMA) si sia costituita parte civile nel processo penale n. 596/97 RGNR – 145/97 GIP, intentato ai danni della IG.ra , …”, su cui si è formato il giudicato in assenza di impugnazione. CP
Il motivo pertanto è inammissibile per difetto di interesse.
§.16. In conclusione, l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado va confermata. Il regolamento delle spese giudiziali segue la soccombenza e le stesse vanno poste a carico dell'appellante e liquidate, come da dispositivo, in favore della e Controparte_1 CP
, in solido, ai sensi del DM n. 55/2014, valore della causa da euro 1.000.001 a euro 2.000.000,
[...] compensi minimi tenuto conto della non particolare complessità della controversia, con distrazione in favore degli avvocati Gaetano Dell'Acqua e Barbara Sabatino.
Il rigetto dell'appello determina, quale conseguenza, il raddoppio del contributo unificato, come previsto dal testo novellato dell'art. 13 d.p.r. n. 115/02; l'art.1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, entrata in vigore in data 1/1/2013, stabilisce l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già versato, allorché l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o sia dichiarata inammissibile o improcedibile;
il successivo comma 18 prevede che le disposizioni relative al contributo si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge medesima, come quello di specie.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, avverso la sentenza definitiva del Tribunale civile di Roma n°2478, pubblicata il 5/2/2020,
[...] ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento Parte_1 delle spese di lite di questo grado, in favore delle appellanti Controparte_1
e , in solido, che liquida, in complessivi € 17.002,00 di cui €
[...] CP
3.709,00 per la fase di studio, € 2.157,00 per la fase introduttiva, € 4.969,00 per la fase istruttoria, € 6.167,00 per la fase decisionale, oltre a rimborso forf. spese generali (15%), cpa e iva come per legge, con distrazione in favore degli avvocati Gaetano Dell'Acqua e Barbara Sabatino in solido tra loro, dichiaratisi antistatari.
c) dichiara parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Roma il 20.6.2025.
Il giudice ausiliario estensore Il presidente dott. Girolamo Porcelli dott.ssa Antonella Izzo