Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 14/02/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Medoro, nella causa civile n. 296/2022 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
in persona del curatore dott. Parte_1
(avv.ti Giuseppe Caforio e Federico Muzi) Parte_2
- opponente -
contro
(avv. Roberto Annovazzi) Controparte_1
- opposto ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, all'esito dell'udienza del giorno
14.2.2025, la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 4.4.2022, si era rivolta a questo Parte_1
CP_ Tribunale per sentire dichiarare l'inesistenza del diritto vantato da nei propri confronti, mediante gli avvisi di addebito n.ri 380 20220 0000348 44 000 e 380 2022
00000329 25 000, di ottenere le somme, rispettivamente, di € 585.197,59, nel primo caso e di € 141.995,51, nel secondo, a titolo di contributi previdenziali e sanzioni civili da versare alla gestione lavoratori dipendenti per effetto dei rilievi formulati dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia con i verbali ispettivi n.ri 2017020855
e 2019006285.
CP_ si era costituito in giudizio, anche per la società di cartolarizzazione del credito,
con memoria di costituzione depositata il 2.5.2023, confutando il fondamento delle
16.9.2024, lo scrivente, preso atto della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società opponente documentata dal suo difensore ha dichiarato l'interruzione del giudizio ai sensi dell'art. 143 C.C.I.I.
Con atto depositato l'8.1.2025, la curatela della a ciò autorizzata dal Giudice Pt_1
delegato, ha riassunto il giudizio interrotto reiterando le conclusioni precedenti.
Con decreto del 27-30.12.2024, lo scrivente ha fissato per la discussione l'udienza del
14.2.2025, invitando le parti a prendere posizione sull'improcedibilità del giudizio riassunto in questa sede ai sensi dell'art. 151 del C.C.I.I.
CP_ Con memoria depositata il 28.1.2025, ha eccepito l'improcedibilità del giudizio.
Il giudizio è effettivamente improcedibile, competendo in via esclusiva al Tribunale
nella sede concorsuale, nell'osservanza delle disposizioni previste dal capo III del titolo
V del C.C.I.I., approvato con d.lgs. n. 14/2019 e s.m., l'accertamento dell'esistenza dei debiti delle imprese assoggettate alla liquidazione giudiziale. Ciò risulta dall'art. 151
del C.C.I.I. che, reiterando quanto già previsto dall'art. 52 L.F., prevede che: “
1. La
liquidazione giudiziale apre il concorso dei creditori sul patrimonio del debitore.
2. Ogni credito,
anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale,
mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del presente
titolo, salvo diverse disposizioni della legge.” Non risultano sussistenti (né sono state invocate dalle parti) fattispecie eccettuative di legge che consentono l'accertamento da
CP_ parte di questo Giudice nelle modalità ordinarie dei crediti vantati da nei confronti della s.r.l. sottoposta a liquidazione, essendo evidentemente non applicabile al caso in esame l'art. 204, secondo comma, lett. c) del C.C.I.I., che concerne la proseguibilità di giudizi ordinari avviati nei casi in cui l'accertamento dei crediti sia avvenuto mediante sentenza non passata in giudicato pronunciata prima della dichiarazione di apertura della procedura.
Le spese di lite seguono la soccombenza. La liquidazione viene effettuata in dispositivo sulla base dei parametri approvati con il D.M. 55/2014 e s.m., tenendo conto degli incombenti effettivamente disimpegnati, dell'impegno professionale richiesto dalla
22 controversia e del valore della stessa (scaglione da € 260.000,01 a € 520.000,00),
attenendosi ai valori minimi che appaiono congrui in relazione all'attività difensiva realmente svolta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- dichiara il ricorso improcedibile;
- condanna l'opponente a rifondere all'opposto le spese di lite, che qui si liquidano nell'importo di € 5.525,50 per compenso professionale, oltre r.f.
Perugia, lì 14.2.2025
IL GIUDICE
Marco Medoro
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