Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/02/2025, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Manuela Montuori All'udienza del 6/11/2024, lette le note scritte ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 9604/2022 R.G. promossa da:
rapp.to e difeso dall'Avv. MONETTI FRANCESCO Parte_1 come da procura in atti
RICORRENTE
contro
: in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
RESISTENTE OGGETTO: retribuzione
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 29/05/2022 il ricorrente in epigrafe esponeva di aver lavorato, non contrattualizzato, alle dipendenze della convenuta società dal 1° settembre 2018 al 30 settembre 2019, quale impiegato responsabile del pub “ ”, sito in Napoli alla via San Giovanni CP_1
Maggiore Pignatelli 1/d, osservando il seguente orario di lavoro: Martedì dalle 15 alle 16:30 e dalle 18:00 alle 2:30; Mercoledì dalle 18:00 alle 2:30; Giovedì dalle 18:00 alle 2:30;Venerdì dalle 15:00 alle 16:30 e dalle 18:00 alle 3:30; Sabato dalle 18:00 alle 3:30, osservando le direttive dei titolari, sigg. ri e . Percepiva la somma di euro Controparte_2 Persona_1
1.200,00 mensili in contanti, ma, tuttavia, egli non aveva percepito le mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2019. Alla cessazione del rapporto di lavoro, avvenuto in data 30/09/2019, nulla gli era stato corrisposto, né a titolo di TFR né di competenze di fine servizio;
assumeva di aver goduto di un mese di ferie non retribuite ad agosto 2019 e di non aver mai goduto di alcun permesso. Assumeva che, in virtù delle mansioni assegnate e disbrigate, avrebbe dovuto essere inquadrato come impiegato di Livello 2 di cui al CCNL per Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo.
3) Per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, per le causali esposte, alle differenze salariali nella misura di € 16.653,89, di cui € 1.885,53 per TFR, quale riportata nei conteggi allegati, che formano parte integrante del presente atto;
4) Conseguenzialmente condannare la convenuta, in p.l.r.p.t. al pagamento in favore del concludente della somma di € 16.653,89, di cui € 1.885,53 per TFR - ovvero della diversa somma meglio vista dall'adito Giudicante, e determinata in corso di causa, ove necessario, anche a mezzo CTU, ex artt. 1223 e 1226 c.c. -, a titolo di differenze salariali per lavoro ordinario, 13ma e 14ma mensilità, maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno, festivo, notturno festivo, oltre accessori di legge di Legge al soddisfo;
5) Condannare la convenuta al risarcimento del danno patrimoniale cagionato al ricorrente, consistito nella mancata percezione dell'indennità NASPI, nella misura di € 7.974,81, o in quella meglio vista dal Giudicante, sempre oltre interessi e rivalutazione monetaria. 6) Condannare la convenuta al pagamento di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del difensore anticipatario, ex art. 93 c.p.c.”. Rilevata la ritualità della notifica, parte resistente non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace. Istruita la causa, all'udienza del 12.10.2023, veniva escusso il primo teste, sig.ra , la quale riferiva: “Conosco il ricorrente. L'ho Testimone_1 conosciuto presso il pub nell'ultimo anno di apertura del locale. CP_1
Il ricorrente lavorava per sei giorni alla settimana dalle 18,00 alle 2,30 del mattino;
si occupava della sala e del bar versava drink;
ha lavorato solo per un anno, da settembre 2018 a settembre 2019, allorquando chiuse il pub. Nei fine settimana fino alla chiusura che solitamente avveniva intorno alle ore 3,00 del mattino. Lavorava anche alla cassa. Era il ricorrente che incassava e rilasciava lo scontrino fiscale. Spesso mi recavo presso il pub a volte a cenare a volte a prelevare mio suocero collega del ricorrente insieme a mio marito. Non lavoro faccio la casalinga. Ho visto il sig.
dare direttive al sig. in merito all'organizzazione delle CP_2 Pt_1 serate. Il rapporto si è interrotto nel mese di settembre 2029 allorquando il locale ha chiuso e non ha più riaperto. Il giorno di chiusura del pub era il lunedì. Ho visto il ricorrente dare direttive alle cameriere in quanto si occupava della sala;
non ricordo il numero preciso delle “ragazze” che lavoravano all'interno del pub anche perché cambiavano spesso. Il pub chiudeva tutto il mese di agosto, anzi, se non sbaglio, il pub nel periodo oggetto del presente giudizio chiudeva nel mese di agosto per 15 gg”. In prosieguo istruttorio, all'udienza dell'8 febbraio 2024, veniva escusso il teste la quale riferiva: “Conosco il ricorrente che ha Testimone_2 lavorato presso il pub dal 2018 al 2019, fino alla chiusura del CP_1 locale era un'assidua frequentatrice del locale presso cui mi recavo tutti i fine settimana e anche nei giorni infrasettimanali perché abito in zona. Il ricorrente era barman ma svolgeva le stesse mansioni che svolgeva il sig.
di all'epoca avevamo una relazione;
i suoi orari di lavoro CP_3 CP_4 erano 17,30 fino alla chiusura durante la settimana intorno alle 24,00 il fine settimana anche fino alle 3,00. È stato l'ultimo anno della nostra relazione per cui ricordo bene l'anno in cui ha iniziato a lavorare. Presso il locale si organizzavano feste Erasmus durante la settimana. Ho visto il proprietario venire nel locale il fine settimana. Il ricorrente lavorava dal martedì alla domenica. Il datore di lavoro era il titolare, di nome ”. Persona_1
Alla medesima udienza, veniva escusso il secondo teste, sig.
[...]
, il quale dichiarava: “Conosco il ricorrente, faceva il barman tra il Tes_3
2018 e il 2019 l'ho visto fino alla chiusura. Ho sempre frequentato il pub e lo vedevo tutti i giorni. Sono stato assiduo frequentatore conoscevo il gestore di cui ero amico di vecchia data e il proprietario di vista sig.
che era il capo del personale. Il ricorrente lavorava Persona_1 dalle 17,30 fino alla chiusura tuti i giorni tranne il lunedì”. Quindi, all'udienza odierna, lette le note di trattazione scritta, la causa veniva decisa.
Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti di cui alla presente motivazione. Appare opportuno premettere che, operando una corretta applicazione dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori dettati dall' art. 2697 c.c., spetta al lavoratore il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede tutela, primo tra tutti, ove sul punto vi sia contestazione, la natura subordinata del rapporto di collaborazione dedotto in giudizio, che dei diritti retributivi del lavoratore rappresenta l'indefettibile presupposto logico - giuridico.
Il predetto onere probatorio è destinato, tuttavia, ad articolarsi in maniera più o meno complessa, in relazione, anzitutto, alla natura legale o contrattuale delle singole voci retributive di cui si chiede il riconoscimento - essendo necessaria, nella seconda delle ipotesi delineate, la prova della applicabilità alla fattispecie concreta della disciplina pattizia invocata - nonché in relazione al carattere diretto o indiretto che le stesse assumono, richiedendosi, in taluni casi, in cui il sorgere del diritto retributivo è connesso ad una fattispecie complessa - ad un quid pluris, cioè, rispetto alla mera prestazione lavorativa - la prova degli ulteriori presupposti di fatto richiesti dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva. Ed invero, le allegazioni attoree hanno trovato riscontro nelle deposizioni testimoniali rese, risultate credibili per la loro natura dettagliata, coerente e priva di contraddizioni. In relazione al periodo oggetto del presente giudizio, tutti i testi di parte ricorrente escussi hanno riferito, senza alcuna incertezza, che il rapporto di lavoro dell'istante con la resistente ha avuto inizio sin dal mese di settembre 2018 ed è terminato nel settembre del 2019. Pertanto, alla luce delle testimonianze rese, risulta provata la circostanza che il ricorrente abbia prestato la propria attività lavorativa con i caratteri della subordinazione (continuità delle mansioni, dipendenza dal potere gerarchico del datore di lavoro, sig. , fissità della retribuzione, Persona_1 necessaria osservanza di un orario) presso la resistente senza soluzione di continuità per il periodo sopra indicato. In particolare, la teste riferiva: “…si occupava della sala e Testimone_1 del bar versava drink;
ha lavorato solo per un anno, da settembre 2018 a settembre 2019, allorquando chiuse il pub. Nei fine settimana fino alla chiusura che solitamente avveniva intorno alle ore 3,00 del mattino. Lavorava anche alla cassa. Era il ricorrente che incassava e rilasciava lo scontrino fiscale…Ho visto il sig. dare direttive al sig. in CP_2 Pt_1 merito all'organizzazione delle serate”; dichiarava che “Il Testimone_2 ricorrente era barman… Il datore di lavoro era il titolare, di nome
”. Persona_1
Risultano inoltre confermate anche le mansioni svolte dal ricorrente, nonché l'orario indicato in ricorso. In particolare, tutti i testimoni hanno confermato che il ricorrente lavorava sei giorni su sette alla settimana e l'orario di lavoro osservato andava dalle ore 17:30 circa sino alle 24 o, come avveniva nei fine settimana, sino alle 3 del mattino, (…Il ricorrente lavorava per sei giorni alla settimana dalle 18,00 alle 2,30 del mattino;
Il ricorrente lavorava dal martedì alla domenica…i suoi orari di lavoro erano 17,30 fino alla chiusura durante la settimana intorno alle 24,00 il fine settimana anche fino alle 3,00… Il ricorrente lavorava dalle 17,30 fino alla chiusura tuti i giorni tranne il lunedì). In conclusione, una volta provati la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e le modalità attraverso le quali esso si è svolto, compete al datore di lavoro, in virtù di un principio generale di presunzione di persistenza delle situazioni giuridiche, fornire la prova dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento di adeguata retribuzione. Tanto non è stato fatto, alla luce della contumacia della convenuta. Quanto all'ammontare del credito, ritiene questo giudice, in linea con un diffuso orientamento giurisprudenziale, che, sebbene la prestazione lavorativa del ricorrente non risultasse regolarizzata contrattualmente, si possa far riferimento, ai fini della determinazione della retribuzione proporzionata e sufficiente, ai minimi retributivi fissati dal contratto collettivo richiamato per i lavoratori inquadrati nella categoria, cui appaiono riconducibili le mansioni svolte dall'istante nel richiamato periodo lavorativo di cui in ricorso. Deve ritenersi, pertanto, tenuto conto del contenuto descrittivo del detto
CCNL con riferimento ai vari livelli di classificazione del personale e delle mansioni sopra descritte svolte dal ricorrente e rimaste uguali per il tempo in cui il rapporto di lavoro si è protratto, che egli debba essere inquadrato, per il periodo in questione, nella categoria di impiegato di Livello 2 di cui al CCNL per Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo. Non può accogliersi il capo di domanda relativo al pagamento dell'indennità sostitutiva ferie non godute i quanto il lavoratore, si cui incombeva il relativo onere probatorio, non ha provato di aver lavorato nei giorni destinati alle ferie. Né può trovare accoglimento il capo di domanda relativo al pagamento dei permessi retribuiti in quanto trattasi di voce retributiva contrattuale e il lavoratore non dato prova dell'applicazione diretta del CCNL Pubblici Esercizi da parte del datore di lavoro. Infine non può trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno da mancata percezione della Naspi in quanto il ricorrente doveva fornire la prova della sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per poter beneficiare di tale ammortizzatore sociale. Pertanto parte resistente va condannata al pagamento, in favore del ricorrente e quali differenze retributive dovute, della complessiva somma di euro 14434,71 di cui euro 1.885,53 per TFR, dovendosi condividere i conteggi depositati a cura di parte ricorrente di cui sopra si è detto in quanto corretti e privi di errori contabili. Né del resto i detti conteggi sono stati specificatamente contestati dalla resistente, stante l'opzione in termini di contumacia. Circa gli accessori sui crediti riconosciuti, la resistente deve essere condannata al pagamento degli interessi legali e di quanto dovuto a titolo di svalutazione monetaria calcolata secondo indici ISTAT e dalla maturazione delle poste creditorie, così come indicate nel conteggio allegato al ricorso, al saldo.
Le spese si compensano per un terzo;
il residuo segue la soccombenza e si liquida nella misura di cui al dispositivo tenuto conto del valore e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara l'intercorrenza tra il sig. e la in Parte_1 CP_1 persona del legale rapp.p.t. del rapporto di lavoro subordinato dal 1° settembre 2018 al 30 settembre 2019, con inquadramento del ricorrente nel II livello del CCNL per Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di euro 14434,71, di cui euro 1.885,53 a titolo di t.f.r, oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione delle singole poste creditorie al saldo;
b) compensa le spese nella misura di 1/3 e condanna la convenuta al pagamento delle spese di giudizio residue che si liquidano in euro 2.500,00,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge con distrazione. Si comunichi.
Così deciso in data 06/11/2024. il Giudice Dott. Manuela Montuori