Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 09/03/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Sottosezione Lavoro e Previdenza Sociale
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
Facciolla, all'udienza del 6 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2624/2023 R.G. vertente
fra
C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Parte_1 C.F._1
Mercurio, ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Bari piazza Giulio Cesare 31 giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
C.F. in persona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 P.IVA_1
Ippolito Arabia giusta procura per notaio in Roma, domiciliato in Potenza, alla Rampa Pascoli Per_1
ang. Via Rossini snc.;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
1. Con ricorso, depositato il 27.9.2023 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva di aver subito in data 1.8.2017 un infortunio sul lavoro con
“trauma distrattivo della spalla sx con interessamento del tendine del sovraspinoso”, così come debitamente certificato e riconosciuto dall' convenuto che con provvedimento CP_2
del 17/03/2018 accertava la sussistenza di una menomazione dell'integrità psicofisica sebbene in termini di “Lieve limitazione funzionale della scapolo-omerale sinistra”, quantificandola nella misura del 3%, motivo per cui non si provvedeva a corrispondere alcun indennizzo in capitale. A seguito di aggravamento aveva richiesto all' la revisione e sottoposta a CP_1 visita collegiale, con provvedimento del 28/08/2020 l'Istituto previdenziale comunicava, il miglioramento delle condizioni psico-fisiche, riconoscendo un “modesto quadro algico disfunzionale spalla sn da patologia extra-infortunistica (sindrome da conflitto sub- acromiale)”, negando dunque integralmente la sussistenza di un danno biologico a suo carico.
Deduceva la sussistenza del nesso di causalità tra l'incidente sul lavoro e presentava opposizione alla valutazione dell' sulla base di certificazioni di parte ed esami CP_1
strumentali attestanti un danno biologico del 8%, domanda rigettata dall' . CP_1
Tanto premesso presentava ricorso al giudice del lavoro per ottenere il riconoscimento di una maggiore percentuale di menomazione all'integrità psico-fisica in misura del 8% complessivo in considerazione della preesistente invalidità accertata del 2%.
Ritenendo sussistenti tutti i presupposti di legge, adiva il Tribunale e domandava di dichiarare che la ricorrente è affetta da malattia professionale con correlato danno biologico del 8%; con diritto all'indennizzo in capitale per il danno biologico patito, nella misura del 8% ; di condannare l' , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle suddette CP_1
prestazioni economiche, al netto di quanto già corrisposto, dalla domanda con interessi e rivalutazione;
con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2. Si costituiva in giudizio l' , in persona del legale rappresentante p.t. contestando le CP_1
motivazioni in ricorso per mancanza di prove e chiedendo il rigetto;
3. La causa veniva istruita attraverso l'espletamento della CTU e all'odierna udienza, questo giudice, sulle conclusioni scritte delle parti, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, mediante deposito in telematico come da disposizioni emergenziali vigenti.
4. Il ricorso merita accoglimento.
Presupposta e non in discussione la sussistenza della natura professionale della malattia denunciata dal ricorrente sulla scorta della documentazione in atti il consulente tecnico incaricato in corso di causa, con valutazione esaustiva che questo Giudice condivide e pone a base della decisione, anche perché resa all'esito dell'esame obiettivo e corroborata da documentazione specialistica in atti, ha concluso che “ La signora e' affetta Parte_1
da:“Esiti di trauma distrattivo spalla sinistra con lesione del sovraspinato e limitazione funzionale della spalla sinistra per circa un terzo. Esiti (gia' valutati) di sindrome del tunnel carpale bilaterale operata a sinistra”. Dall'evento infortunistico dell'1.8.2017 e' derivata una riduzione dell'integrita' psico-fisica con un danno biologico quantizzabile nella misura del 6% (seipercento). L'epoca di decorrenza del suddetto danno biologico e' quella della domanda amministrativa, agosto 2017. All'assicurata era stata riconosciuta in epoca antecedente una percentuale del 6% per malattia professionale da “sindrome del tunnel carpale bilaterale operata a sinistra”. La valutazione complessiva del danno biologico e' quantizzabile globalmente nella misura dell'11% (undicipercento). L'epoca di decorrenza del suddetto danno biologico e' dall'agosto 2017.”
Inoltre non si rilevano elementi di simulazione cosciente e/o di amplificazione sintomatologica ai fini medico-legali.
Ebbene le asserzioni di parte ricorrente sulla scorta della relazione del medico di parte non sono idonee a discostarsi dall'esito dell'accertamento disposto in relazione al riconoscimento e alla quantificazione del danno biologico da malattia professionale nella misura accertata dal ctu del 11%.
Ne segue quindi l'accoglimento del ricorso e la condanna dell' al pagamento CP_2
dell'indennizzo economico, oltre alle spese documentate dal ricorrente e accessori come per legge.
5. In forza dell'accoglimento per il principio di soccombenza l' va condannato alle spese CP_1
di lite liquidate come in dispositivo ex DM 37/2018 , DM 147/2022 in applicazione del protocollo dell'Ufficio in data 3 novembre 2022. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste in via definitiva a carico dell' soccombente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 27.9.2023, ogni altra domanda Parte_1
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta in capo a un danno biologico permanente, quale conseguenza Parte_1
delle patologie di cui risulta affetta, pari al 11%;
2) condanna , in persona del legale rappresentante p.t., alla corresponsione a favore di CP_1
della relativa indennità, oltre accessori come per legge;
Parte_1
3) condanna l' in p.l.r.p.t. all refusione delle spese e onorari di causa in misura di euro CP_1
2.697,00 in favore della ricorrente con distrazione al difensore antistatario;
4) spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico del resistente Istituto.
Potenza, 6 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla