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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/04/2025, n. 1466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1466 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
n. 11057/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione IV civile fallimentare – procedure concorsuali - esecuzioni nella persona del Giudice Alessandro Pernigotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado di opposizione all'esecuzione ex art. 615, c. II, c.p.c. iscritta al n. 11057/2023 R.G. promossa con atto di citazione da:
Parte_1
[...] con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia
Attrice opponente contro
per essa quale mandataria Controparte_1 CP_2 con l'Avv. Antonio Donvito
Convenuta opposta
e con la chiamata in causa di
CP_3
CP_4
Terzi chiamati, contumaci rimessa in decisione ai sensi degli artt. 281 quinquies e 189 c.p.c. all'udienza del 12.12.2024 sulle seguenti conclusioni: per il e l' : Voglia il Parte_1 Parte_1
Tribunale dichiarare nulla o improcedibile l'esecuzione nei confronti dei beni pignorati,
1 provvedendo comunque a dichiarare che non sussiste il diritto di procedere ad esecuzione forzata immobiliare su tali beni. Voglia altresì condannare il soggetto procedente, ai sensi dell'art. 96 cpc, al risarcimento dei danni patiti dalle amministrazioni, nonché degli ulteriori che dovessero intervenire. Spese liquidate. per - in via pregiudiziale, disporre il rinvio pregiudiziale degli Controparte_1 atti alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 363 bis, c.p.c. per la risoluzione dei due quesiti indicati in narrativa, con sospensione del presente giudizio;
- in via principale, accertare l'infondatezza delle domande avversarie e, per l'effetto, accertare il diritto di a proseguire la procedura esecutiva RGE 253/2022 pendente davanti al Trib. CP_1
Brescia; - in via subordinata, visto l'art. 13, reg. esec., c.p.p., trasmettere gli atti della procedura esecutiva RGE 253/2022 pendente davanti al Trib. Brescia, alla Cancelleria del Giudice per le Indagini Preliminari del medesimo Tribunale, affinché la stessa provveda alla messa in vendita degli immobili pignorati
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il (a Parte_1 seguire, più brevemente, il ) e l' (a seguire, più Parte_1 Parte_1 brevemente, l' hanno convenuto in giudizio e per essa Pt_1 Controparte_1 quale mandataria (a seguire, più brevemente, ) così introducendo la CP_2 CP_1
c.d. fase di merito del giudizio di opposizione all'esecuzione già radicato con ricorso depositato innanzi al giudice dell'esecuzione in data 13.4.2024 avverso la procedura di espropriazione immobiliare n. 253/2022 r.g.e.i.
Detta procedura esecutiva è stata radicata innanzi a questo Tribunale da parte di CP_1
(quale creditrice procedente, cessionaria da ai danni dell (quale Controparte_5 Pt_1 terzo proprietario ex art. 602 c.p.c.) nonché di e (quali CP_3 CP_4 debitori) in forza del titolo esecutivo rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 1897/2012
d.i. emesso da parte di questo Tribunale in data 9.3.2012.
Sopra i beni pignorati, peraltro, sono stati trascritti rispettivamente in data 25.6.2013 un provvedimento di sequestro preventivo ex artt. 321 c.p.p., 322 ter c.p. e 143 della l. n.
244/2007 nonché in data 24.2.2014 e 23.9.2014 un provvedimento (divenuto
2 irrevocabile in data 26.11.2013 per e in data 19.6.2014 per CP_3 CP_4 di confisca ex artt. 240 e 322 ter c.p. nonché 143 della L. n. 244/2007.
Ed invero, mette conto di precisare sin d'ora che e sono CP_3 CP_4 stati coinvolti, unitamente ad altri, in un complesso procedimento penale che li ha visti imputati dei delitti previsti e puniti agli artt. 416 c.p., 2 e 10 quater del D.Lgs. n. 74/2000
e, quanto al solo 231 c.p. in relazione all'art. 319 c.p. CP_4
Ancora, sempre sopra i beni in discussione, in data 22.3.2012 (e quindi anteriormente alle trascrizioni di entrambi i vincoli penali appena menzionati) è stata iscritta ipoteca giudiziale in favore di mentre in data 13.6.2022 (e quini successivamente Controparte_5 ad entrambe le note pregiudizialità) è stato iscritto il pignoramento promosso da CP_1 introduttivo del procedimento iscritto al n. 253/2022 r.g.e.i.
Più in particolare, il e l'Agenzia hanno dunque contestato il diritto di di Parte_1 CP_1 procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti nelle forme del Libro III del Codice di procedura civile evidenziando che anche nel caso della confisca prevista dal Codice
Penale si produrrebbe in capo allo Stato l'acquisto a titolo originario dei beni colpiti dalla misura di sicurezza reale e che ogni questione relativa alla tutela dei terzi, in specie dei creditori, dovrebbe essere affrontata e risolta dinanzi al giudice dell'esecuzione penale il cui intervento risulterebbe invero sempre destinato a prevalere rispetto ai compiti del giudice dell'esecuzione civile, a prescindere da ogni valutazione in merito all'anteriorità o alla posteriorità della trascrizione delle misure penali sopra i beni vincolati rispetto tanto ad eventuali iscrizioni ipotecarie quanto ad eventuali trascrizioni di atti di pignoramento.
Ne discenderebbe che non risulterebbe legittimata a promuovere e proseguire ai CP_1 danni dell' la procedura esecutiva immobiliare n. 253/2022 r.g.e.i. e, tanto, a Pt_1 prescindere dalla circostanza per cui il giudice dell'esecuzione penale, con provvedimento del 7-10.10.2017 – il quale invero non conterrebbe alcuna autorizzazione in tal senso – abbia accertato su istanza ad che il credito poi azionato in Controparte_5 executivis “ha data certa anteriore al provvedimento ablatorio in menzione” e non risulta “strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego”.
3 Con comparsa depositata in data 22.11.2023 si è costituita in giudizio CP_1 domandando il rigetto delle domande attoree, previa richiesta di rinvio pregiudiziale degli atti alla Suprema Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. per la risoluzione delle seguenti questioni di diritto: “- se lo jus vendendi attribuito all' dall'art. 48, Dlgs. Pt_1
159/2022 escluda o concorra con la competenza a vendere del giudice civile nell'ambito del processo esecutivo singolare;
- se sia ammissibile e se sia consentito all'Agenzia Nazionale procedere alla vendita in danno del terzo proprietario in assenza di un giudice e dell'obbligo di procedere ai sensi degli artt. 602
e ss. c.p.c., a tutela del terzo proprietario dei beni pignorati non responsabile del debito”.
Con ordinanza riservata depositata in data 18.1.2024 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei debitori e ma questi CP_3 CP_4 ultimi, pur raggiunti da regolare notificazione, non hanno svolto attività difensiva.
Avvenuto il deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c. la causa è stata istruita in via meramente documentale e rimessa in decisione ai sensi degli artt. 281 quinquies e 189
c.p.c. all'udienza del 12.12.2024 sulle conclusioni su riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, stante la regolarità delle notificazioni, va dichiarata la contumacia di e CP_3 CP_4
Tanto precisato, l'opposizione proposta dal e Parte_1 dall' è fondata e merita accoglimento. Parte_1
Come anticipato, emerge dagli atti di causa che sopra i beni oggetto della procedura di espropriazione immobiliare n. 253/2022 r.g.e.i. sono state iscritte e trascritte, nell'ordine, le seguenti formalità:
1. in data 22.3.2012, un'ipoteca giudiziale a favore di la quale ha poi Controparte_5
CP_ ceduto il credito garantito a di 1;
2. in data 25.6.2013, un decreto di sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p.;
3. in data 24.2.2014 e 23.9.2014, un provvedimento di confisca (divenuto irrevocabile in data 26.11.2013 per e in data 19.6.2014 per;
CP_3 CP_4
4. in data 13.6.2022, l'atto di pignoramento promosso da . CP_1
4 Appare quindi chiaro che la confisca (e prima ancora il sequestro alla medesima funzionale) sono anteriori all'atto di pignoramento, mentre la sola iscrizione ipotecaria a favore del procedente è anteriore alla trascrizione del sequestro.
Come è noto, la materia delle interferenze tra procedure esecutive individuali e misure penali di carattere reale è caratterizzata da un dato normativo complesso e da un formante giurisprudenziale che mostra un profilo frastagliato.
Fino al recente passato, in particolare, mentre per i sequestri e le confische direttamente disciplinate dal Codice antimafia o comunque soggetti alla relativa disciplina in virtù di uno specifico richiamo si riteneva pacifico il principio della prevalenza della misura penale (e quindi del procedimento deputato alla gestione di quella misura) rispetto al procedimento espropriativo civile, diversi dubbi si sono posti con riferimento alle confische “ordinarie” cioè ritenute non soggette né direttamente né in forza della loro riconducibilità all'art. 104 bis, c. I quater, disp. att. c.p.p. alla disciplina del Codice antimafia.
Anche rispetto a queste ultime, in particolare, secondo un certo orientamento, va affermata la generale prevalenza della misura penale, salvi gli effetti dell'aggiudicazione nell'ambito della procedura esecutiva individuale (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 30.11.2018, n.
30990).
Secondo un diverso orientamento, invece, va valorizzata la regola dell'ordo temporalis, ragion per cui il “contrasto” tra il creditore ipotecario e lo Stato va risolto tenendo conto della priorità o della posteriorità della trascrizione o dell'iscrizione del gravame (cfr. Cass.
Civ., Sez. III, 10.12.2020, n. 28242).
Orbene, ritiene questo giudice che la scelta fra l'uno e l'altro degli orientamenti su richiamati non possa, ad oggi, prescindere dalla presa d'atto della ormai pacifica portata generale della previsione di cui all'art. 104 bis, c. I sexies, secondo periodo, disp. att. c.p.p. ove si prevede che “le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso indicato dall'art. 578 bis del c.p.p.”.
Rispetto a detto inciso (o meglio, a quello previgente, tuttavia sovrapponibile a quello attualmente in vigore) la Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, già con sentenza
5 n. 13359 del 30.1.2020 ha sottolineato come il richiamo che tale norma contiene alla confisca “prevista da altre disposizioni di legge”, formulato senza ulteriori specificazioni, assume una valenza generale, capace di ricomprendere anche le confische disposte da fonti normative poste al di fuori del Codice penale, come accade dunque anche per il D.
Lgs. n. 74/2000 (in forza del quale sono stati assunte le misure penale provvisoria e definitiva ai danni di e . CP_3 CP_4
Più nello specifico, poi, sempre la Suprema Corte di Cassazione, Sezione III penale, con sentenza n. 39201 del 2.11.2021, ha elaborato i seguenti principi:
le disposizioni in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste dal
Codice antimafia si applicano anche alle confische disposte da fonti normative poste al di fuori del codice penale e, dunque, anche a quella disposta ai sensi del D. Lgs. n.
74 del 2000;
la tutela del creditore in buona fede non opera, dunque, mediante la sterilizzazione nei suoi confronti del provvedimento ablativo, bensì nei termini e nei modi stabiliti dall'art. 52 C.A.M., ciò in quanto la confisca comporta l'acquisizione del bene allo
Stato libero da oneri e pesi (art. 45, c. I, C.A.M.);
il terzo può far valere le proprie ragioni creditorie in sede esecutiva penale.
Così stando le cose, può dunque ritenersi che la disposizione di cui all'art. 104 bis, c. I sexies, secondo periodo, disp. att. c.p.p. svolge la funzione di norma-ponte tra i sequestri e le confische “ordinari” ed il Codice antimafia, sotto il profilo della disciplina della tutela dei terzi.
A fronte di un ordito normativo così congegnato, emerge dunque la chiara volontà del legislatore di aderire ad una visione panpenalistica, ove la tutela del creditore soggiace a regole peculiari per il solo fatto che il bene sul quale questi intenda soddisfarsi sia interessato da una misura di carattere penale.
In altri termini, “l'art. 104 bis disp att. cod. proc. pen, che rinvia al modello delineato dall'art. 55
D.Lgs. n. 159 del 2011, disciplina in modo omogeneo e unitario l'esecuzione di tutti i sequestri penali, tra cui quelli tributari” (Cass. Pen., Sez. III, 20.6.2024, n. 40323).
6 Del resto, nella direzione dell'emersione progressiva di una volontà legislativa volta a garantire prevalenza alla misura penale (ed al relativo procedimento di gestione del bene vincolato) rispetto agli eventuali procedimenti di natura civilistica di soddisfazione dei crediti, può essere anche letto il nuovo assetto, tracciato agli artt. 317 ss. C.C.I.I., fra misure cautelari penali e procedura di liquidazione giudiziale (in quanto tale costituente, secondo la risalente impostazione, una procedura esecutiva universale): assetto, questo, per l'appunto improntato alla tendenziale prevalenza delle prime rispetto alla seconda.
Alla luce di tutto quanto osservato, deve ritenersi che a prescindere dalla valutazione dell'anteriorità dell'ipoteca iscritta in favore (ad oggi) di sopra i beni pignorati CP_1 rispetto alle misure penali successivamente intervenute, queste ultime risultano prevalenti rispetto alla procedura esecutiva n. 253/2022 r.g.e.i.
In conclusione, l'opposizione proposta dal e Parte_1 dall' va integralmente accolta e va dunque dichiarata l'inesistenza Parte_1 del diritto di a procedere ad esecuzione forzata nelle forme del codice di rito CP_1 civile ai danni della seconda.
L'emersione di una chiara tendenza legislativa in merito alle questioni di diritto poste a fondamento della decisione esclude, a ragione di questo giudice, la ricorrenza dei presupposti per disporre il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione cui all'art. 363 bis c.p.c. sollecitato da parte di . CP_1
Sarà peraltro la stessa a doversi rivolgere al giudice dell'esecuzione penale onde CP_1 conseguire la realizzazione del proprio diritto di credito, rispetto al quale questa ha già conseguito un primo positivo vaglio con l'adozione da parte del G.i.p. del provvedimento datato 7-10.10.2017.
--=o0o=--
Quanto alla regolazione delle spese di lite, alla luce delle recenti novità giurisprudenziali e legislative poste a fondamento della decisione sussistono le condizioni per la loro integrale compensazione fra le parti.
Né all'evidenza sussistono le condizioni di cui all'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
7 Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
dichiara la contumacia di e CP_3 CP_4
accoglie l'opposizione all'esecuzione proposta dal Parte_1
e dall' ;
[...] Parte_1
compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Brescia il 9 aprile 2025
Il Giudice
Alessandro Pernigotto
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione IV civile fallimentare – procedure concorsuali - esecuzioni nella persona del Giudice Alessandro Pernigotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado di opposizione all'esecuzione ex art. 615, c. II, c.p.c. iscritta al n. 11057/2023 R.G. promossa con atto di citazione da:
Parte_1
[...] con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia
Attrice opponente contro
per essa quale mandataria Controparte_1 CP_2 con l'Avv. Antonio Donvito
Convenuta opposta
e con la chiamata in causa di
CP_3
CP_4
Terzi chiamati, contumaci rimessa in decisione ai sensi degli artt. 281 quinquies e 189 c.p.c. all'udienza del 12.12.2024 sulle seguenti conclusioni: per il e l' : Voglia il Parte_1 Parte_1
Tribunale dichiarare nulla o improcedibile l'esecuzione nei confronti dei beni pignorati,
1 provvedendo comunque a dichiarare che non sussiste il diritto di procedere ad esecuzione forzata immobiliare su tali beni. Voglia altresì condannare il soggetto procedente, ai sensi dell'art. 96 cpc, al risarcimento dei danni patiti dalle amministrazioni, nonché degli ulteriori che dovessero intervenire. Spese liquidate. per - in via pregiudiziale, disporre il rinvio pregiudiziale degli Controparte_1 atti alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 363 bis, c.p.c. per la risoluzione dei due quesiti indicati in narrativa, con sospensione del presente giudizio;
- in via principale, accertare l'infondatezza delle domande avversarie e, per l'effetto, accertare il diritto di a proseguire la procedura esecutiva RGE 253/2022 pendente davanti al Trib. CP_1
Brescia; - in via subordinata, visto l'art. 13, reg. esec., c.p.p., trasmettere gli atti della procedura esecutiva RGE 253/2022 pendente davanti al Trib. Brescia, alla Cancelleria del Giudice per le Indagini Preliminari del medesimo Tribunale, affinché la stessa provveda alla messa in vendita degli immobili pignorati
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il (a Parte_1 seguire, più brevemente, il ) e l' (a seguire, più Parte_1 Parte_1 brevemente, l' hanno convenuto in giudizio e per essa Pt_1 Controparte_1 quale mandataria (a seguire, più brevemente, ) così introducendo la CP_2 CP_1
c.d. fase di merito del giudizio di opposizione all'esecuzione già radicato con ricorso depositato innanzi al giudice dell'esecuzione in data 13.4.2024 avverso la procedura di espropriazione immobiliare n. 253/2022 r.g.e.i.
Detta procedura esecutiva è stata radicata innanzi a questo Tribunale da parte di CP_1
(quale creditrice procedente, cessionaria da ai danni dell (quale Controparte_5 Pt_1 terzo proprietario ex art. 602 c.p.c.) nonché di e (quali CP_3 CP_4 debitori) in forza del titolo esecutivo rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 1897/2012
d.i. emesso da parte di questo Tribunale in data 9.3.2012.
Sopra i beni pignorati, peraltro, sono stati trascritti rispettivamente in data 25.6.2013 un provvedimento di sequestro preventivo ex artt. 321 c.p.p., 322 ter c.p. e 143 della l. n.
244/2007 nonché in data 24.2.2014 e 23.9.2014 un provvedimento (divenuto
2 irrevocabile in data 26.11.2013 per e in data 19.6.2014 per CP_3 CP_4 di confisca ex artt. 240 e 322 ter c.p. nonché 143 della L. n. 244/2007.
Ed invero, mette conto di precisare sin d'ora che e sono CP_3 CP_4 stati coinvolti, unitamente ad altri, in un complesso procedimento penale che li ha visti imputati dei delitti previsti e puniti agli artt. 416 c.p., 2 e 10 quater del D.Lgs. n. 74/2000
e, quanto al solo 231 c.p. in relazione all'art. 319 c.p. CP_4
Ancora, sempre sopra i beni in discussione, in data 22.3.2012 (e quindi anteriormente alle trascrizioni di entrambi i vincoli penali appena menzionati) è stata iscritta ipoteca giudiziale in favore di mentre in data 13.6.2022 (e quini successivamente Controparte_5 ad entrambe le note pregiudizialità) è stato iscritto il pignoramento promosso da CP_1 introduttivo del procedimento iscritto al n. 253/2022 r.g.e.i.
Più in particolare, il e l'Agenzia hanno dunque contestato il diritto di di Parte_1 CP_1 procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti nelle forme del Libro III del Codice di procedura civile evidenziando che anche nel caso della confisca prevista dal Codice
Penale si produrrebbe in capo allo Stato l'acquisto a titolo originario dei beni colpiti dalla misura di sicurezza reale e che ogni questione relativa alla tutela dei terzi, in specie dei creditori, dovrebbe essere affrontata e risolta dinanzi al giudice dell'esecuzione penale il cui intervento risulterebbe invero sempre destinato a prevalere rispetto ai compiti del giudice dell'esecuzione civile, a prescindere da ogni valutazione in merito all'anteriorità o alla posteriorità della trascrizione delle misure penali sopra i beni vincolati rispetto tanto ad eventuali iscrizioni ipotecarie quanto ad eventuali trascrizioni di atti di pignoramento.
Ne discenderebbe che non risulterebbe legittimata a promuovere e proseguire ai CP_1 danni dell' la procedura esecutiva immobiliare n. 253/2022 r.g.e.i. e, tanto, a Pt_1 prescindere dalla circostanza per cui il giudice dell'esecuzione penale, con provvedimento del 7-10.10.2017 – il quale invero non conterrebbe alcuna autorizzazione in tal senso – abbia accertato su istanza ad che il credito poi azionato in Controparte_5 executivis “ha data certa anteriore al provvedimento ablatorio in menzione” e non risulta “strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego”.
3 Con comparsa depositata in data 22.11.2023 si è costituita in giudizio CP_1 domandando il rigetto delle domande attoree, previa richiesta di rinvio pregiudiziale degli atti alla Suprema Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. per la risoluzione delle seguenti questioni di diritto: “- se lo jus vendendi attribuito all' dall'art. 48, Dlgs. Pt_1
159/2022 escluda o concorra con la competenza a vendere del giudice civile nell'ambito del processo esecutivo singolare;
- se sia ammissibile e se sia consentito all'Agenzia Nazionale procedere alla vendita in danno del terzo proprietario in assenza di un giudice e dell'obbligo di procedere ai sensi degli artt. 602
e ss. c.p.c., a tutela del terzo proprietario dei beni pignorati non responsabile del debito”.
Con ordinanza riservata depositata in data 18.1.2024 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei debitori e ma questi CP_3 CP_4 ultimi, pur raggiunti da regolare notificazione, non hanno svolto attività difensiva.
Avvenuto il deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c. la causa è stata istruita in via meramente documentale e rimessa in decisione ai sensi degli artt. 281 quinquies e 189
c.p.c. all'udienza del 12.12.2024 sulle conclusioni su riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, stante la regolarità delle notificazioni, va dichiarata la contumacia di e CP_3 CP_4
Tanto precisato, l'opposizione proposta dal e Parte_1 dall' è fondata e merita accoglimento. Parte_1
Come anticipato, emerge dagli atti di causa che sopra i beni oggetto della procedura di espropriazione immobiliare n. 253/2022 r.g.e.i. sono state iscritte e trascritte, nell'ordine, le seguenti formalità:
1. in data 22.3.2012, un'ipoteca giudiziale a favore di la quale ha poi Controparte_5
CP_ ceduto il credito garantito a di 1;
2. in data 25.6.2013, un decreto di sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p.;
3. in data 24.2.2014 e 23.9.2014, un provvedimento di confisca (divenuto irrevocabile in data 26.11.2013 per e in data 19.6.2014 per;
CP_3 CP_4
4. in data 13.6.2022, l'atto di pignoramento promosso da . CP_1
4 Appare quindi chiaro che la confisca (e prima ancora il sequestro alla medesima funzionale) sono anteriori all'atto di pignoramento, mentre la sola iscrizione ipotecaria a favore del procedente è anteriore alla trascrizione del sequestro.
Come è noto, la materia delle interferenze tra procedure esecutive individuali e misure penali di carattere reale è caratterizzata da un dato normativo complesso e da un formante giurisprudenziale che mostra un profilo frastagliato.
Fino al recente passato, in particolare, mentre per i sequestri e le confische direttamente disciplinate dal Codice antimafia o comunque soggetti alla relativa disciplina in virtù di uno specifico richiamo si riteneva pacifico il principio della prevalenza della misura penale (e quindi del procedimento deputato alla gestione di quella misura) rispetto al procedimento espropriativo civile, diversi dubbi si sono posti con riferimento alle confische “ordinarie” cioè ritenute non soggette né direttamente né in forza della loro riconducibilità all'art. 104 bis, c. I quater, disp. att. c.p.p. alla disciplina del Codice antimafia.
Anche rispetto a queste ultime, in particolare, secondo un certo orientamento, va affermata la generale prevalenza della misura penale, salvi gli effetti dell'aggiudicazione nell'ambito della procedura esecutiva individuale (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 30.11.2018, n.
30990).
Secondo un diverso orientamento, invece, va valorizzata la regola dell'ordo temporalis, ragion per cui il “contrasto” tra il creditore ipotecario e lo Stato va risolto tenendo conto della priorità o della posteriorità della trascrizione o dell'iscrizione del gravame (cfr. Cass.
Civ., Sez. III, 10.12.2020, n. 28242).
Orbene, ritiene questo giudice che la scelta fra l'uno e l'altro degli orientamenti su richiamati non possa, ad oggi, prescindere dalla presa d'atto della ormai pacifica portata generale della previsione di cui all'art. 104 bis, c. I sexies, secondo periodo, disp. att. c.p.p. ove si prevede che “le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso indicato dall'art. 578 bis del c.p.p.”.
Rispetto a detto inciso (o meglio, a quello previgente, tuttavia sovrapponibile a quello attualmente in vigore) la Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, già con sentenza
5 n. 13359 del 30.1.2020 ha sottolineato come il richiamo che tale norma contiene alla confisca “prevista da altre disposizioni di legge”, formulato senza ulteriori specificazioni, assume una valenza generale, capace di ricomprendere anche le confische disposte da fonti normative poste al di fuori del Codice penale, come accade dunque anche per il D.
Lgs. n. 74/2000 (in forza del quale sono stati assunte le misure penale provvisoria e definitiva ai danni di e . CP_3 CP_4
Più nello specifico, poi, sempre la Suprema Corte di Cassazione, Sezione III penale, con sentenza n. 39201 del 2.11.2021, ha elaborato i seguenti principi:
le disposizioni in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste dal
Codice antimafia si applicano anche alle confische disposte da fonti normative poste al di fuori del codice penale e, dunque, anche a quella disposta ai sensi del D. Lgs. n.
74 del 2000;
la tutela del creditore in buona fede non opera, dunque, mediante la sterilizzazione nei suoi confronti del provvedimento ablativo, bensì nei termini e nei modi stabiliti dall'art. 52 C.A.M., ciò in quanto la confisca comporta l'acquisizione del bene allo
Stato libero da oneri e pesi (art. 45, c. I, C.A.M.);
il terzo può far valere le proprie ragioni creditorie in sede esecutiva penale.
Così stando le cose, può dunque ritenersi che la disposizione di cui all'art. 104 bis, c. I sexies, secondo periodo, disp. att. c.p.p. svolge la funzione di norma-ponte tra i sequestri e le confische “ordinari” ed il Codice antimafia, sotto il profilo della disciplina della tutela dei terzi.
A fronte di un ordito normativo così congegnato, emerge dunque la chiara volontà del legislatore di aderire ad una visione panpenalistica, ove la tutela del creditore soggiace a regole peculiari per il solo fatto che il bene sul quale questi intenda soddisfarsi sia interessato da una misura di carattere penale.
In altri termini, “l'art. 104 bis disp att. cod. proc. pen, che rinvia al modello delineato dall'art. 55
D.Lgs. n. 159 del 2011, disciplina in modo omogeneo e unitario l'esecuzione di tutti i sequestri penali, tra cui quelli tributari” (Cass. Pen., Sez. III, 20.6.2024, n. 40323).
6 Del resto, nella direzione dell'emersione progressiva di una volontà legislativa volta a garantire prevalenza alla misura penale (ed al relativo procedimento di gestione del bene vincolato) rispetto agli eventuali procedimenti di natura civilistica di soddisfazione dei crediti, può essere anche letto il nuovo assetto, tracciato agli artt. 317 ss. C.C.I.I., fra misure cautelari penali e procedura di liquidazione giudiziale (in quanto tale costituente, secondo la risalente impostazione, una procedura esecutiva universale): assetto, questo, per l'appunto improntato alla tendenziale prevalenza delle prime rispetto alla seconda.
Alla luce di tutto quanto osservato, deve ritenersi che a prescindere dalla valutazione dell'anteriorità dell'ipoteca iscritta in favore (ad oggi) di sopra i beni pignorati CP_1 rispetto alle misure penali successivamente intervenute, queste ultime risultano prevalenti rispetto alla procedura esecutiva n. 253/2022 r.g.e.i.
In conclusione, l'opposizione proposta dal e Parte_1 dall' va integralmente accolta e va dunque dichiarata l'inesistenza Parte_1 del diritto di a procedere ad esecuzione forzata nelle forme del codice di rito CP_1 civile ai danni della seconda.
L'emersione di una chiara tendenza legislativa in merito alle questioni di diritto poste a fondamento della decisione esclude, a ragione di questo giudice, la ricorrenza dei presupposti per disporre il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione cui all'art. 363 bis c.p.c. sollecitato da parte di . CP_1
Sarà peraltro la stessa a doversi rivolgere al giudice dell'esecuzione penale onde CP_1 conseguire la realizzazione del proprio diritto di credito, rispetto al quale questa ha già conseguito un primo positivo vaglio con l'adozione da parte del G.i.p. del provvedimento datato 7-10.10.2017.
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Quanto alla regolazione delle spese di lite, alla luce delle recenti novità giurisprudenziali e legislative poste a fondamento della decisione sussistono le condizioni per la loro integrale compensazione fra le parti.
Né all'evidenza sussistono le condizioni di cui all'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
7 Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
dichiara la contumacia di e CP_3 CP_4
accoglie l'opposizione all'esecuzione proposta dal Parte_1
e dall' ;
[...] Parte_1
compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Brescia il 9 aprile 2025
Il Giudice
Alessandro Pernigotto
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