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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 07/03/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8/2017 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIULIANI UGO elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in VICO VESCOVADO N. 5 ATRI presso il difensore avv. GIULIANI UGO
ATTORE/I
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
DE LAURETIS ANDREA. , elettivamente domiciliato in VIA NAZIONALE N.519 64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI presso il difensore avv. DE LAURETIS ANDREA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ha Parte_2 ottenuto decreto ingiuntivo dal Tribunale di Teramo contro e personalmente di Controparte_2 Parte_1 italiani per l'importo di euro 19395,04per fruizione del palazzetto dello sport senza aver pagato il corrispettivo.
Gli ingiunti si oppongono ricordando che in passato avevano usufruito degli impianti gratuitamente, poi il comune si era impegnato a sovvenzionare tali utilizzi. Ne era seguito contenzioso tra comune e centro concessionario che infine aveva condotto alla revoca della concessione nell'agosto 2016.Le fatture presuppongono un utilizzo per un monte ore che non corrispose alla realtà dei fatti.L'aliquota dell'IVA al 22 per cento è stata applicata ingiustamente perché l'aliquota oraria era già stata tassata all'origine. Contrariamente agli accordi il concessionario non rimborsò i costi necessari per la gestione degli impianti sportivi;
non ha volturato le utenze che sono rimaste a carico del Comune;
non ha provveduto ad assumere personale dipendente e collaboratori, conseguendone che la parte materiale del servizio di gestione è stata svolta prevalentemente e direttamente a spese e cura del personale associato con . Infine la CP_2 responsabilità è del comune di Atri che si era impegnato a sostenere le proprie società sportive. La chiamata in causa del comune di Atri non veniva concessa. La opposta centro turistico difende la propria correttezza e buona fede e chiede la conferma del decreto ingiuntivo. La predisposizione del campo e degli spogliatoi non faceva parte del contratto . La somma è dovuta per il solo fatto di aver acceduto agli impianti.Condotta istruttoria con interrogatorio e prova per testi, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Il concessionario è obbligato ad applicare le tariffe stabilite dal Piano Tariffario .Come è noto, e ribadito da Cassazione 17795/18, In tema di
IVA, la concessione, da parte di un ente pubblico, di un servizio di pubblica utilità è un'attività economica che rientra nell'ambito di applicazione dell'imposta, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, dovendo escludersi la qualità di soggetto IVA di una pubblica amministrazione solo ove la stessa, pur nello svolgimento di un'attività astrattamente commerciale, operi quale "autorità pubblica", esercitando le relative potestà rispetto alla gestione, sebbene demandata ad un'impresa privata, di un servizio necessario per la comunità: ne deriva che la concessionaria del servizio di pubblica utilità ha diritto alla detrazione, ex art. 19 del detto decreto, dei canoni corrisposti all'ente territoriale. (Fattispecie relativa alla concessione da parte del comune, a fronte del pagamento di un canone, ad un'impresa privata di un'area attrezzata, comprensiva di una struttura stabile, per la gestione di un mercato all'ingrosso di prodotti alimentari). Per cui anche se il canone ha natura pubblica è soggetto ad Iva.Ai fini IVA affinchè vi sia onerosità dell'operazione occorre altresì l'esistenza di un nesso diretto tra la cessione di beni o la prestazione di servizi ed il corrispettivo realmente percepito dal soggetto passivo, in questo caso per la Cassazione, ( sentenza 5330/23), esplicitamente previsto e rappresentato dal pagamento dei ratei come emerge dalla lettura della Convenzione tra Comune ed ente gestore.
Conclude la Cassazione sul punto escludendo, condivisibilmente, che la “natura di accollo meramente interno della prestazione a carico del Gestore” possa influire in alcun modo ai fini IVA dal momento che la base imponibile è costituita da “tutto ciò che è ricevuto quale corrispettivo” essendo sufficiente “che la prestazione sia considerata come controvalore effettivo del servizio prestato” (richiama C-174/00, p. 39), anche nel caso di pagamenti a forfait.
Al riguardo ad esempio, la Corte UE, nella causa C-463/14, al fine di stabilire se il versamento forfettario eseguito nell'ambito di un contratto di abbonamento per la fornitura di servizi di consulenza costituisse o meno il corrispettivo delle prestazioni concordate e se esistesse un nesso diretto tra i servizi prestati ed il corrispettivo ricevuto, richiamava a sua volta i precedenti C-174/00 e C-151/13, relativi, da un lato, ad un contributo annuale forfettario versato a un'associazione sportiva al fine di utilizzare impianti sportivi comprendenti un campo da golf e, dall'altro, ad un versamento forfettario per servizi di cure a persone non pagina 2 di 3 autosufficienti.
In entrambi i casi il giudice unionale concludeva per l'esistenza del nesso diretto nella misura in cui quella prestazione di servizi era caratterizzata dalla “disponibilità permanente del prestatore a fornire le prestazioni richieste dal committente, a prescindere dal numero di prestazioni fornite e ricevute”, nella fattispecie rispettivamente dal numero di volte in cui i campi da golf venivano utilizzati o dalla quantità di cure fornite, a nulla rilevando che le prestazioni non fossero né predeterminate né individuali e che il compenso fosse versato in forma di forfait, dal momento che l'importo era “stabilito in anticipo e secondo criteri chiaramente individuati” (v. anche C-154/80; C-102/86; C-16/93; C 151/13; C-11/15; C-263/15; C-295/17).ai sensi dell'art. 4 della Sesta Direttiva, del 17/05/1977 n. 388 (ora v. art. 13 della Direttiva CE 28 novembre 2006, n. 112, paragrafo 1) "gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico non son considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni. Se però tali enti esercitano attività od operazioni di questo genere, essi devono essere considerati soggetti passivi per dette attività od Operazioni quando il loro non assoggettamento provocherebbe distorsioni di concorrenza di una certa importanza. In ogni caso, gli enti succitati sono sempre considerati come soggetti passivi per quanto riguarda le attività elencate nell'allegato D quando esse non sono trascurabili". L'allegato D al n. 2 prevede tra le attività per le quali gli enti pubblici sono "sempre" considerati soggetti passivi proprio I'erogazione di acqua..." (v. ora all. 1 direttiva 112-2006).
Come precisato dalla Corte di giustizia (3 aprile 2008, C-442/05, punto 31), "stabilendo che Persona_1 gli enti di diritto pubblico hanno in ogni caso lo status di soggetti passivi per le attività elencate all'allegato D, purché esse non siano trascurabili, l'art. 4, n. 5, comma 3, della sesta direttiva reca un'ulteriore limitazione al principio del non assoggettamento degli enti suddetti rispetto a quelle risultanti dalla condizione enunciata al comma 1 del medesimo articolo, vale a dire che si tratti di attività svolte in quanto pubbliche autorità, e dalla deroga di cui al successivo comma 2, quando il non assoggettamento delle attività di cui trattasi provocherebbe distorsioni di concorrenza di una certa importanza. Il comma 3 dell'art. 4, n. 5, intende in tal modo garantire che talune categorie di attività economiche la cui importanza deriva dal loro oggetto non siano sottratte all'IVA perché esercitate da enti di diritto pubblico in quanto pubbliche autorità". Con Pertanto, nel caso di specie i canoni sono soggetti ad iva. Che la abbia acceduto all'accordo perché convinta che sarebbe stata sostenuta dal Comune è controversia esterna a questa causa;
per quanto riguarda le tariffe applicate le stesse corrispondono al tariffario;
e le controversie in merito alle quali comunque il concessionario ha avuto revocata la concessione non riverberano rispetto alla presente causa. Non è controverso che non vi erano obblighi diretti del concessionario verso la società sportiva di mettere a disposizione personale per la predisposizione degli impianti. Pertanto la opposizione va respinta, con spese;
il suo rilievo politico non essendo influente ai fini del decidere.
P.Q.M.
Respinge la opposizione, conferma il decreto ingiuntivo che dichiara esecutorio, e condanna Controparte_2
alle spese di lite, che liquida in euro 5077 per compensi, oltre esborsi, accessori, e Parte_3 rimborso forfettario 15%.
Teramo, 6 Marzo 2025. Il giudice Pietro Merletti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8/2017 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIULIANI UGO elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in VICO VESCOVADO N. 5 ATRI presso il difensore avv. GIULIANI UGO
ATTORE/I
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
DE LAURETIS ANDREA. , elettivamente domiciliato in VIA NAZIONALE N.519 64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI presso il difensore avv. DE LAURETIS ANDREA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ha Parte_2 ottenuto decreto ingiuntivo dal Tribunale di Teramo contro e personalmente di Controparte_2 Parte_1 italiani per l'importo di euro 19395,04per fruizione del palazzetto dello sport senza aver pagato il corrispettivo.
Gli ingiunti si oppongono ricordando che in passato avevano usufruito degli impianti gratuitamente, poi il comune si era impegnato a sovvenzionare tali utilizzi. Ne era seguito contenzioso tra comune e centro concessionario che infine aveva condotto alla revoca della concessione nell'agosto 2016.Le fatture presuppongono un utilizzo per un monte ore che non corrispose alla realtà dei fatti.L'aliquota dell'IVA al 22 per cento è stata applicata ingiustamente perché l'aliquota oraria era già stata tassata all'origine. Contrariamente agli accordi il concessionario non rimborsò i costi necessari per la gestione degli impianti sportivi;
non ha volturato le utenze che sono rimaste a carico del Comune;
non ha provveduto ad assumere personale dipendente e collaboratori, conseguendone che la parte materiale del servizio di gestione è stata svolta prevalentemente e direttamente a spese e cura del personale associato con . Infine la CP_2 responsabilità è del comune di Atri che si era impegnato a sostenere le proprie società sportive. La chiamata in causa del comune di Atri non veniva concessa. La opposta centro turistico difende la propria correttezza e buona fede e chiede la conferma del decreto ingiuntivo. La predisposizione del campo e degli spogliatoi non faceva parte del contratto . La somma è dovuta per il solo fatto di aver acceduto agli impianti.Condotta istruttoria con interrogatorio e prova per testi, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Il concessionario è obbligato ad applicare le tariffe stabilite dal Piano Tariffario .Come è noto, e ribadito da Cassazione 17795/18, In tema di
IVA, la concessione, da parte di un ente pubblico, di un servizio di pubblica utilità è un'attività economica che rientra nell'ambito di applicazione dell'imposta, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, dovendo escludersi la qualità di soggetto IVA di una pubblica amministrazione solo ove la stessa, pur nello svolgimento di un'attività astrattamente commerciale, operi quale "autorità pubblica", esercitando le relative potestà rispetto alla gestione, sebbene demandata ad un'impresa privata, di un servizio necessario per la comunità: ne deriva che la concessionaria del servizio di pubblica utilità ha diritto alla detrazione, ex art. 19 del detto decreto, dei canoni corrisposti all'ente territoriale. (Fattispecie relativa alla concessione da parte del comune, a fronte del pagamento di un canone, ad un'impresa privata di un'area attrezzata, comprensiva di una struttura stabile, per la gestione di un mercato all'ingrosso di prodotti alimentari). Per cui anche se il canone ha natura pubblica è soggetto ad Iva.Ai fini IVA affinchè vi sia onerosità dell'operazione occorre altresì l'esistenza di un nesso diretto tra la cessione di beni o la prestazione di servizi ed il corrispettivo realmente percepito dal soggetto passivo, in questo caso per la Cassazione, ( sentenza 5330/23), esplicitamente previsto e rappresentato dal pagamento dei ratei come emerge dalla lettura della Convenzione tra Comune ed ente gestore.
Conclude la Cassazione sul punto escludendo, condivisibilmente, che la “natura di accollo meramente interno della prestazione a carico del Gestore” possa influire in alcun modo ai fini IVA dal momento che la base imponibile è costituita da “tutto ciò che è ricevuto quale corrispettivo” essendo sufficiente “che la prestazione sia considerata come controvalore effettivo del servizio prestato” (richiama C-174/00, p. 39), anche nel caso di pagamenti a forfait.
Al riguardo ad esempio, la Corte UE, nella causa C-463/14, al fine di stabilire se il versamento forfettario eseguito nell'ambito di un contratto di abbonamento per la fornitura di servizi di consulenza costituisse o meno il corrispettivo delle prestazioni concordate e se esistesse un nesso diretto tra i servizi prestati ed il corrispettivo ricevuto, richiamava a sua volta i precedenti C-174/00 e C-151/13, relativi, da un lato, ad un contributo annuale forfettario versato a un'associazione sportiva al fine di utilizzare impianti sportivi comprendenti un campo da golf e, dall'altro, ad un versamento forfettario per servizi di cure a persone non pagina 2 di 3 autosufficienti.
In entrambi i casi il giudice unionale concludeva per l'esistenza del nesso diretto nella misura in cui quella prestazione di servizi era caratterizzata dalla “disponibilità permanente del prestatore a fornire le prestazioni richieste dal committente, a prescindere dal numero di prestazioni fornite e ricevute”, nella fattispecie rispettivamente dal numero di volte in cui i campi da golf venivano utilizzati o dalla quantità di cure fornite, a nulla rilevando che le prestazioni non fossero né predeterminate né individuali e che il compenso fosse versato in forma di forfait, dal momento che l'importo era “stabilito in anticipo e secondo criteri chiaramente individuati” (v. anche C-154/80; C-102/86; C-16/93; C 151/13; C-11/15; C-263/15; C-295/17).ai sensi dell'art. 4 della Sesta Direttiva, del 17/05/1977 n. 388 (ora v. art. 13 della Direttiva CE 28 novembre 2006, n. 112, paragrafo 1) "gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico non son considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni. Se però tali enti esercitano attività od operazioni di questo genere, essi devono essere considerati soggetti passivi per dette attività od Operazioni quando il loro non assoggettamento provocherebbe distorsioni di concorrenza di una certa importanza. In ogni caso, gli enti succitati sono sempre considerati come soggetti passivi per quanto riguarda le attività elencate nell'allegato D quando esse non sono trascurabili". L'allegato D al n. 2 prevede tra le attività per le quali gli enti pubblici sono "sempre" considerati soggetti passivi proprio I'erogazione di acqua..." (v. ora all. 1 direttiva 112-2006).
Come precisato dalla Corte di giustizia (3 aprile 2008, C-442/05, punto 31), "stabilendo che Persona_1 gli enti di diritto pubblico hanno in ogni caso lo status di soggetti passivi per le attività elencate all'allegato D, purché esse non siano trascurabili, l'art. 4, n. 5, comma 3, della sesta direttiva reca un'ulteriore limitazione al principio del non assoggettamento degli enti suddetti rispetto a quelle risultanti dalla condizione enunciata al comma 1 del medesimo articolo, vale a dire che si tratti di attività svolte in quanto pubbliche autorità, e dalla deroga di cui al successivo comma 2, quando il non assoggettamento delle attività di cui trattasi provocherebbe distorsioni di concorrenza di una certa importanza. Il comma 3 dell'art. 4, n. 5, intende in tal modo garantire che talune categorie di attività economiche la cui importanza deriva dal loro oggetto non siano sottratte all'IVA perché esercitate da enti di diritto pubblico in quanto pubbliche autorità". Con Pertanto, nel caso di specie i canoni sono soggetti ad iva. Che la abbia acceduto all'accordo perché convinta che sarebbe stata sostenuta dal Comune è controversia esterna a questa causa;
per quanto riguarda le tariffe applicate le stesse corrispondono al tariffario;
e le controversie in merito alle quali comunque il concessionario ha avuto revocata la concessione non riverberano rispetto alla presente causa. Non è controverso che non vi erano obblighi diretti del concessionario verso la società sportiva di mettere a disposizione personale per la predisposizione degli impianti. Pertanto la opposizione va respinta, con spese;
il suo rilievo politico non essendo influente ai fini del decidere.
P.Q.M.
Respinge la opposizione, conferma il decreto ingiuntivo che dichiara esecutorio, e condanna Controparte_2
alle spese di lite, che liquida in euro 5077 per compensi, oltre esborsi, accessori, e Parte_3 rimborso forfettario 15%.
Teramo, 6 Marzo 2025. Il giudice Pietro Merletti
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