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Ordinanza 14 febbraio 2025
Ordinanza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, ordinanza 14/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE PER I MINORENNI
composta dai sigg.ri Magistrati
dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente
dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
dr. Gaetano Sole Consigliere rel. dr.ssa Romina Baglio Consigliere on.
dr. Antonio Michele Paolillo Consigliere on. riunito in camera di consiglio ha pronunciato il seguente
DECRETO
Nel procedimento civile iscritto al n. 132/2024 V.G. avente ad oggetto reclamo ex art. 739 c.p.c.,
avverso il decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta, in data 01/10/2024,
comunicato in data 13/11/2024, in seno al procedimento n.10000122/2017 R.G. Min., che portava riunito il proc. n.80000031/2023 R.G. Min., relativo al minore proposto Persona_1
da
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, e , nata a [...] il [...], C.F._1 Parte_2
C.F. , rappresentati e difesi dall'Avv. Gabriella Rossana Lomonaco giusta C.F._2
procura versata in atti, entrambi elettivamente domiciliati in Caltanissetta, Viale della Regione 146,
presso lo studio del difensore
Reclamanti
contro
nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Cristian Michele Morgana giusta procura C.F._3
versata in atti, elettivamente domiciliata in Caltanissetta, Via Veneto 18, presso lo studio del difensore Reclamata
e contro
L'Avv. CARLO ANGELO DANESI, C.F. , n.q. di Curatore Speciale del C.F._4
minore nato a [...], il [...], C.F. , giusta Persona_1 C.F._5
decreto di nomina del 12/12/2023, reso dal Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta
Reclamato
****
Con reclamo depositato il 21/11/2024 i sig.ri e Parte_1 Parte_2
nella qualità di nonni paterni del minore (nato a [...] il [...]),
[...] Persona_1
impugnavano il decreto n. 2630/2024, emesso dal Tribunale per i Minorenni in data 01/10/2024, con il quale veniva dichiarata la decadenza della responsabilità genitoriale di nei Controparte_2
confronti del figlio veniva statuito l'obbligo in capo al Russello di versare a titolo Persona_1
di mantenimento per il figlio un assegno mensile di € 300,00; veniva disposto l'affidamento del minore in via esclusiva alla madre, e riconosciuto il diritto dei nonni paterni Controparte_1
di incontrare il nipote almeno tre volte a settimana, nel rispetto della volontà del minore.
I reclamanti lamentavano l'erroneità del decreto chiedendo la modifica delle statuizioni inerenti al diritto di visita e, in particolare, chiedendo una calendarizzazione degli incontri con il nipote
Per_1
Segnatamente, i reclamanti ritenevano la decisione assunta dal Tribunale per i Minorenni
pregiudizievole degli interessi propri e del nipote, in quanto la genericità della statuizione osterebbe al mantenimento dei rapporti tra loro esistenti, in considerazione dell'esistenza di rapporti particolarmente conflittuali con la madre del minore.
In particolare, rilevavano che il best interest of the child comprenderebbe il diritto del minore a mantenere saldo il rapporto con i nonni paterni – i quali avevano in precedenza ottenuto dal Tribunale
per i minorenni l'affidamento del minore e che, sin dai primi anni di vita del nipotino, si sarebbero attivati per accudirlo e far sì che la crescita del piccolo procedesse serenamente – a cui corrisponderebbe un dovere in capo alla madre (stante la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre) di non ostacolare tale fondamentale relazione affettiva. Per tali motivi invocavano una calendarizzazione degli incontri con il nipote Per_1
Infine, i reclamanti lamentavano l'omesso ascolto del minore, le cui volontà sarebbero state riportate, nel corso del giudizio di primo grado, dal Curatore Speciale.
Chiedevano conclusivamente che il minore potesse permanere con i nonni paterni: per Per_1
due pomeriggi a settimana, dall'uscita da scuola fino alle ore 20:00; a settimane alterne, dal venerdì
alla domenica fino alle ore 20:00; nel corso delle festività Natalizie e Pasquali per tre giorni consecutivi, coincidenti con il giorno di Natale o Capodanno;
durante il periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nel periodo tra il 15 giugno e il 30 agosto.
Si costituiva, con comparsa ritualmente notificata, contestando tutto Controparte_1
quanto dedotto ex adverso. In particolare, sottolineava la corretta statuizione del Tribunale in merito al riconoscimento del diritto di visita dei nonni paterni, tenuto conto della “volontà del minore”, posto che una calendarizzazione rigida degli incontri rischierebbe di tramutarsi in una forzatura tale da incidere sul soddisfacimento delle esigenze quotidiane del bambino.
In ordine alla doglianza relativa al mancato ascolto del minore, la reclamata sosteneva che la volontà dello stesso fosse stata correttamente acquisita dal Curatore Speciale e che l'audizione diretta del minore in giudizio non avrebbe apportato alcun elemento aggiuntivo.
Infine, sottolineava di aver sempre dimostrato disponibilità a favorire la continuità del rapporto nonni paterni-nipote e chiedeva, conclusivamente, la conferma del decreto impugnato.
Si costitutiva altresì il Curatore Speciale, Avv. Carlo Angelo Danesi, che evidenziava il forte legame affettivo tra ed i nonni paterni e metteva in luce il desiderio del minore, dallo stesso Per_1
riferitogli, di voler incontrare i nonni paterni, anche con pernottamento, sia durante la settimana sia nelle giornate di sabato o domenica, a settimane alterne, nonché durante le festività.
A causa dei rapporti spesso conflittuali tra la madre ed i nonni paterni, il Curatore Speciale invocava, nell'interesse del minore, una modulazione più dettagliata delle modalità e tempistiche di visita tra ed i nonni paterni. Per_1
In merito all'ascolto del minore, sottolineava che, al tempo dello svolgimento del giudizio di primo grado, aveva da poco compiuto 8 anni e non appariva opportuno esporlo ad un'attività Per_1
psicologicamente provante come può essere quella della partecipazione ad un processo.
Chiedeva, conclusivamente, la modifica del decreto impugnato dai reclamanti e l'accoglimento di un calendario di incontri che comprendesse anche il pernottamento presso i nonni paterni, nei giorni di martedì e giovedì dall'uscita da scuola fino all'indomani mattina e, a settimane alterne, il sabato o la domenica, nonché, ad anni alterni, i giorni del 24, 25 e 26 dicembre oppure del 31 dicembre, 1 e 2 gennaio e per le festività pasquali, ad anni alterni, la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo; per le vacanze estive venti giorni, anche non consecutivi, insieme ai nonni paterni.
All'udienza del 08/01/2025, la Corte, in assenza di attività istruttoria, poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito il reclamo è fondato.
Va innanzitutto premesso che il reclamo ex art. 739 c.p.c. rientra tra “i provvedimenti modificativi,
ablativi o restitutivi della potestà dei genitori, resi dal giudice minorile ai sensi degli artt. 330, 332,
333 e 336 c.c., configurano espressione di giurisdizione volontaria non contenziosa, perché non
risolvono conflitti fra diritti posti su un piano paritario, ma sono preordinati alla esigenza prioritaria
della tutela degli interessi dei figli” (Cass. civ. sent. n. 14091/2009).
Va ulteriormente premesso che l'ordinamento italiano tutela il legame familiare tra nonni e nipoti,
prevedendo un vero e proprio diritto degli ascendenti a conservare un rapporto significativo con i minori, c.d. diritto di visita.
Ed invero, costante giurisprudenza è concorde nel ritenere che “ciascuno degli ascendenti (o delle
persone legate agli stessi da un rapporto di coniugio o di convivenza) è titolare di un proprio diritto
a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, previsto dall'art. 317-bis c.c., autonomo
rispetto a quello degli altri;
tale diritto, coerentemente con l'interpretazione dell'art. 8 Cedu fornita
dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, non ha un carattere incondizionato, ma il suo esercizio è
subordinato ad una valutazione del giudice avente di mira l'esclusivo interesse del minore" (Cass. civ. sent, n. 9144/2020). Ed invero, “La sussistenza di tale interesse - nel caso in cui i genitori dei
minori contestino il diritto dei nonni a mantenere tali rapporti - è configurabile quando il
coinvolgimento degli ascendenti si sostanzi in una fruttuosa cooperazione con i genitori per
l'adempimento dei loro obblighi educativi, in modo tale da contribuire alla realizzazione di un
progetto educativo e formativo volto ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo della personalità del minore” (Cass. civ. sent. n. 15238/2018).
Poste tali premesse di carattere generale, venendo al vaglio dell'unico motivo di reclamo, concernente le modalità del diritto di visita del nipote a parte dei nonni paterni, mette conto evidenziare Per_1
che, nonostante la sua tenera età, il minore risulta capace di discernimento (cfr. relazione SS del
27.11.23 è apparso un bambino molto maturo, con buone competenze emotive e Per_1 relazionali”) e, pur in assenza di audizione dello stesso, le relative volontà sono state sintetizzate dal
Curatore Speciale che, in occasione di diversi incontri, ha appurato il desiderio di trascorrere con i nonni paterni le giornate del sabato o della domenica, con pernottamento presso di essi, anche durante la settimana. Lo stesso curatore riportava testualmente le parole del minore che suggeriva quale modalità di incontro “il sabato con i nonni materni e la domenica con quelli paterni, e la prossima settimana al contrario”, così come per le festività “una festa con i nonni materni e un'altra con i nonni paterni e poi un altr'anno al contrario”.
Dagli atti di causa, viene in rilievo l'equilibrato rapporto intercorrente tra gli ascendenti materni e paterni (cfr. relazione SS del 28.12.2023 “è importante sottolineare che come i signori Parte_3
siano riusciti non solo a soddisfare i bisogni materiali ed affettivi emotivi di ma
[...] Per_1
anche a fargli mantenere buoni rapporti con i nonni paterni, a prescindere dalla mancanza di
relazioni con il padre), mentre è stato rilevato il più conflittuale rapporto esistente tra la madre e i nonni paterni.
Orbene, alla luce degli insegnamenti giurisprudenziali suindicati, è evidente che il diritto dei nonni a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni è da ritenersi strumentale alla piena realizzazione della personalità del minore e, dunque, eventualmente recessivo rispetto al preminente diritto di quest'ultimo di crescere in maniera serena ed equilibrata.
Nel caso di specie, tuttavia, non può che evidenziarsi la piena coincidenza degli interessi del minore e dei nonni paterni, il cui rispetto non può che essere assicurato mediante una modulazione certa e costante degli incontri, così come auspicato dal minore e richiesto dagli ascendenti reclamanti.
Sulla base di quanto sopra rilevato, pertanto, si ritiene che il miglior interesse del minore, nel caso di specie, si identifichi col diritto ad una crescita sana ed equilibrata, che a sua volta non può prescindere dall'esigenza di mantenere un solido e costante rapporto con gli ascendenti paterni nel corso del tempo, tenuto conto del ruolo essenziale svolto di reclamanti nel percorso di crescita del minore nell'arco dei suoi primi anni di vita.
Ne deriva, ad avviso di questa Corte, che la soluzione maggiormente rispondente ai preminenti interessi del minore sia quella di predisporre un calendario di incontri nonni paterni-nipote, senza alcuna finalità penalizzante o punitiva per i reclamati.
Ed invero, va rilevato, sul punto che “l'art. 1, comma primo, della legge 8 febbraio 2006, n. 54, che
ha novellato l'art. 155 cod. civ., nel prevedere il diritto dei minori, figli di coniugi separati, di conservare rapporti significativi con gli ascendenti (ed i parenti di ciascun ramo genitoriale), non
attribuisce ad essi un autonomo diritto di visita, ma affida al giudice un elemento ulteriore di indagine
e di valutazione nella scelta e nell'articolazione di provvedimenti da adottare in tema di affidamento,
nella prospettiva di una rafforzata tutela del diritto ad una crescita serena ed equilibrata” (Cass. civ.
n. 17191/2011).
Sulla scorta di tali considerazioni, si dispone il diritto di visita dei nonni paterni, odierni reclamanti,
nei confronti del nipote secondo le modalità che seguono: il martedì ed il giovedì Per_1
pomeriggio dall'uscita dalla scuola e sino all'indomani mattina quando il minore verrà
riaccompagnato a scuola dai nonni paterni;
a settimane alterne, con pernottamento, il sabato o la domenica;
ad anni alterni, dalle ore 10.00 del 24 dicembre fino alle ore 19.00 del 25 dicembre oppure dalle ore 10.00 del 31 dicembre alle ore 19.00 del 1 gennaio;
per le festività pasquali, ad anni alterni,
i giorni della domenica di Pasqua o del lunedì dell'Angelo; per le vacanze estive il minore potrà
trascorrere 10 giorni, anche non consecutivi, compresi tra il 15 giugno e il 30 agosto, con i nonni paterni anche in una località di villeggiatura.
Le spese del giudizio, in ragione della natura del procedimento, devono dichiararsi interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, in riforma del decreto del
Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta, emesso in data 1/10/2024 nel procedimento n.10000122/2017 R.G. Min., relativo al minore Persona_1
- Accoglie il reclamo, fissando il calendario di incontri come disposto in parte motiva;
- Compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso a Caltanissetta, l'8.1.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Gaetano Sole Dott. Giuseppe Melisenda Giambertoni