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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/06/2025, n. 1661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1661 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2382/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Rossella Milone Presidente dott. Beatrice Siccardi Consigliere rel. dott. Elisa Fazzini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2382/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA VITTORIA Parte_1 P.IVA_1
COLONNA 4 20149 MILANO presso lo studio dell'avv. PESENTI MARCO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. CONCIO FRANCESCO ( ) C.F._1
VIA VITTORIA COLONNA 4 20149 MILANO;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in CORSO Controparte_1 C.F._2
MATTEOTTI 5/B 23900 LECCO presso lo studio dell'avv. PEREGO LUCA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLATO
pagina 1 di 11 avente ad oggetto: Controversie in materia di intese e abuso di posizione dominante per violazione antitrust nazionale sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, ogni diversa e contraria istanza, deduzione e/o domanda disattesa, premesse le declaratorie del caso e di legge, riformare la sentenza di primo grado qui impugnata n. 5352/2023 (R.G. n. 39411/2020), emessa in data 22/06/2023, pubblicata in data
28/06/2023 dal Tribunale di Milano, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati dott. Claudio
Marangoni (Presidente), dott. Vincenzo Barbuto (Giudice relatore) e dott.ssa Alessandra Dal Moro
(Giudice), e notificata all'appellante a mezzo P.E.C. il 07/07/2023, così giudicando:
In via principale:
- per tutti i motivi esposti nel presente atto di citazione, riformare integralmente la sentenza di primo grado e, per l'effetto, dichiarare la piena validità ed efficacia delle fideiussioni stipulate dal sig.
in data 29/05/2003 e 09/01/2004, trattandosi nel caso di specie di contratti autonomi Controparte_1
di garanzia, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 321/2019 del 29/03/2019 (R.G.
506/2019) dell'importo di € 1.000.000,00, sulla quale dovrà pronunciarsi il giudice dell'opposizione nel giudizio R.G. n. 1393/2019 promosso avanti al Tribunale di Lecco.
In via subordinata:
- per l'eventualità in cui, le su esposta conclusione non dovesse trovare accoglimento, per qualsiasi ragione o per conferma della declaratoria di nullità parziale delle fideiussioni del 29/05/2003 e del
09/01/2004, riformare la sentenza di primo grado per tutti i motivi esposti nel presente atto di citazione, dichiarando che dette fideiussioni non possono comunque essere ritenute inefficaci e prive di effetti stante la deroga (anche implicita) all'art. 1957 c.c., con la conseguenza che il sig. Controparte_1 sarà tenuto al pagamento, in favore della odierna appellante, dell'importo di € 1.000.000,00, oltre interessi come liquidati nel monitorio dal dovuto sino al saldo, ovvero di quella diversa somma che sarà accertata nel separato giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo R.G. n. 1393/2019, promosso avanti al Tribunale di Lecco.
In via ulteriormente subordinata:
pagina 2 di 11 - per l'eventualità in cui la sentenza di primo grado non dovesse essere riformata e nessuna della su esposte conclusioni dovesse trovare accoglimento, si chiede di dichiarare compensate, anche soltanto parzialmente, le spese di lite del giudizio di primo grado liquidate con la sentenza n. 5352/2023 (R.G.
n. 39411/2020), il tutto fatta salva ogni più ampia riserva di impugnazione con riferimento alle precedenti conclusioni.
Il tutto, con vittoria di spese di lite del primo grado e del presente giudizio di appello, nella misura dei valori medi previsti dal tariffario forense, tenuto conto del valore di causa che qui si dichiara, oltre al diritto alla ripetizione delle spese di lite liquidate con la sentenza di primo grado in favore dell'appellato, che dovessero essere state nel frattempo versate da parte della società Parte_1
[...]
Per : Controparte_1
Voglia questa Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, così provvedere:
IN PRINCIPALITA':
Rigettarsi le pretese avanzate dall'appellante perché ingiustificate ed infondate Parte_1
nonché pretestuose sia in fatto che in diritto per i motivi esposti in atti, confermando la sentenza n.5352/2023 in data 28.06.2023 del Tribunale delle Imprese di Milano.
IN OGNI CASO:
Con integrale rifusione delle spese del presente grado di giudizio da distrarsi a favore dello scrivente
Procuratore che si dichiara antistatario.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Il giudizio di primo grado:
I.
1. proponeva opposizione, dinanzi al Tribunale di Lecco, al decreto ingiuntivo Controparte_1
n.321/2019 - n.506/2019 R.G. emesso dallo stesso Tribunale di Lecco il 28/03/2019, con cui gli era stato ingiunto, quale fideiussore di Biesse Costruzioni S.r.l., il pagamento a favore del
[...]
della somma di €.1.000.000,00, oltre interessi e spese della procedura, in riferimento a vari Parte_2
rapporti bancari (conto corrente ordinario del 27/05/2003, apertura di credito ipotecario in conto corrente del 23/07/2003 e del 30/04/2008) intrattenuti da Biesse Costruzioni S.r.l. con il Pt_2
pagina 3 di 11 e cessati a seguito della revoca degli affidamenti comunicata il 04/01/2011 alla società Parte_2
debitrice ed al suo fideiussore.
I.
2. Il Tribunale di Lecco, con ordinanza del 12/06/2020, dichiarava la competenza del Tribunale di
Milano - Sezione specializzata in materia di Impresa riguardo alla sola domanda dell'opponente di declaratoria di nullità, delle due prestate fideiussioni, per violazione dell'art. 2, co. 2, lett. a) della L.
287/1990, assegnando termine per la riassunzione.
I.
3. pertanto conveniva in giudizio in riassunzione, dinanzi al Tribunale di Milano – Controparte_1
Sezione Specializzata Impresa, cessionaria del credito, ovvero per essa la Parte_1
procuratrice speciale domandando di accertare e dichiarare la nullità Controparte_2
totale o, in subordine, parziale, delle fideiussioni omnibus dal medesimo rilasciate in data 29/05/2003 e in data 07/01/2004 a garanzia di Controparte_3
[..
. si costituiva in giudizio per il tramite di Parte_1 Controparte_2
preliminarmente eccependo che occorresse verificarsi:
a. la legittimazione ad agire in capo al , per essere le tutele previste dalla legge n. 287 del CP_1
10.10.1990 (“Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”) azionabili soltanto dai soggetti che si possono qualificare “consumatori”, ed essendo il amministratore della società garantita, oltre CP_1
che socio, non qualificabile perciò come consumatore;
b. la concreta applicabilità alla fattispecie dell'ordinanza della Corte di Cassazione in data 12.12.2017
n. 29810, e quindi la effettiva sussistenza dei presupposti, primo tra tutti la corrispondenza della fideiussione al modello ABI, circostanza il cui onere di prova incombeva sul . CP_1
La convenuta contestava in ogni caso la pretesa nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust.
I.
5. All'esito del giudizio il Tribunale di Milano-Sezione Specializzata in materia di Impresa così si pronunciava, in accoglimento delle domande attoree:
P.Q.M.
1) in accoglimento delle domande dell'attore in riassunzione , accerta e Controparte_1 dichiara la nullità parziale, per violazione dell'art.2, comma 2, lettera a) della L. n.287/1990, degli articoli 2, 6 e 8 delle fideiussioni omnibus rilasciate da in data 29/07/2003 e in Controparte_1
pagina 4 di 11 data 09/01/2004 a favore del e nell'interesse di Biesse Costruzioni S.r.l., invocate Parte_2
dalla convenuta Parte_1
2) condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore Parte_1 CP_1
delle spese processuali, che liquida a favore dell'attore in €22.457,00 per compensi, in
[...]
€3.399,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, I.V.A. (se ed in quanto non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.
Il Tribunale ha così motivato, in sintesi:
• La legge n.287/1990 detta norme a tutela della libertà della concorrenza e del mercato aventi come destinatari tutti i soggetti che operano sul mercato, imprenditori e consumatori (Cass. S.U.
04/02/2005 n.2207; Cass. S.U. 30/12/2021 n.41994), compreso dunque l'attore, fideiussore, socio al 33,5 % nonché amministratore unico della società debitrice Biesse Costruzioni S.r.l.:
• La legittimazione ad agire della convenuta , in qualità di cessionaria di Pt_1 [...]
-nell'ambito di una operazione di cessione in blocco di crediti regolata dagli artt.1, Parte_2
4 della L.130/1999 e dall'art.58 TUB, tra cui anche i crediti nei confronti di Biesse Costruzioni
S.r.l.- non èstata contestata dall'attore e dunque è da ritenersi pacifica in causa (art.115 c.p.c.).
• l'oggetto del giudizio di riassunzione, per come fissato nell'ordinanza del 12.06.2020 emessa dal giudice a quo, concerne solo la domanda avente ad oggetto la declaratoria di nullità delle fideiussioni omnibus rilasciate dall'attore per violazione dell'art.2 L. n.287/1990, e la diversa questione relativa alla decadenza della banca ex art.1957 c.c. ne è estranea.
• la fideiussione del 29.05.2003 [rilasciata da a favore del Controparte_1 Parte_2 nell'interesse di Biesse Costruzioni S.r.l. fino alla concorrenza di euro 600.000,00 “per
l'adempimento delle obbligazioni verso codesta banca, dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo”]
e la fideiussione del 09.01.2004 [rilasciata da a favore del Controparte_1 [...]
nell'interesse di Biesse Costruzioni S.r.l. fino alla concorrenza di euro 400.000,00 Parte_2
“per l'adempimento delle obbligazioni verso codesta banca, dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo”], per il loro tenore letterale, sono fideiussioni omnibus e non già contratti autonomi di garanzia: infatti, nell'art.7 delle fideiussioni in questione la previsione dell'obbligo del pagina 5 di 11 fideiussore di pagare immediatamente alla banca “a semplice richiesta scritta” non è accompagnata dalla formula “e senza eccezioni”, indispensabile per la qualificazione come contratto autonomo di garanzia.
• le fideiussioni omnibus contengono effettivamente le clausole di reviviscenza (art. 2), di rinuncia ai termini di cui all'art.1957 c.c. (art. 6) e di sopravvivenza della garanzia (art. 8) che si rinvengono nelle clausole 2, 6 e 8 dello schema ABI 2003 per le fideiussioni omnibus, censurato dalla Banca d'Italia con il provvedimento n.55 del 2 maggio 2005.
• il provvedimento n.55/2005 della Banca d'Italia -prodotto in atti dall'attore- costituisce prova privilegiata dell'esistenza di un'intesa illecita anticoncorrenziale (Cass. 22/05/2019 n.13846) con riferimento alle fideiussioni omnibus che si collocano cronologicamente nel periodo di osservazione (ottobre 2002 -maggio 2005) oggetto dell'istruttoria condotta dalla Banca d'Italia
e sfociata nel suddetto provvedimento, che pertanto è applicabile alle fideiussioni omnibus per cui è causa [la Corte di Cassazione con l'ordinanza n.29810 del 12/12/2017, ha affermato il principio secondo cui “la stipulazione a “valle” di contratti o negozi che costituiscano
l'applicazione di intese illecite concluse “a monte” (nella specie: relative alle norme bancarie uniformi in materia di contratti di fideiussione, in quanto contenenti clausole contrarie a norme imperative) comprendono anche i contratti stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa da parte dell'Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo di quel mercato
(nella specie, per quello bancario, la Banca d'Italia, con le funzioni di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi)”].
• sussiste e va dichiarata la nullità parziale delle fideiussioni omnibus rilasciate dall'attore il
29.05.2003 e il 09.01.2004 relativamente agli articoli 2 (clausola di reviviscenza), 6 (rinuncia ai termini di cui all'art.1957 c.c.) e 8 (clausola di sopravvivenza della garanzia) per violazione dell'art.2, comma 2, lettera a) della L. n.287/1990: nullità, tuttavia, meramente parziale che, in virtù del principio di conservazione del contratto ex art.1419, comma 1, c.c., non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale, se permane l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti (Cass. S.U. 30/12/2021 n.41994): la presenza delle clausole 2, 6 e 8 contestate rende più gravosa la posizione del quale fideiussore nei confronti della banca CP_1
ma si può logicamente affermare che lo stesso avrebbe in ogni caso prestato le suddette pagina 6 di 11 garanzie nell'interesse della società Biesse Costruzioni S.r.l. di cui era socio titolare del 33,5 % delle quote, nonché amministratore unico.
II. L'appello
II.
1. Avverso la suddetta decisione per il tramite di Parte_1 [...]
ha interposto appello affidato a tre motivi, come di seguito rubricati e riassunti: Controparte_2
I. La qualificazione del negozio giuridico quale contratto autonomo di garanzia in luogo del contratto di fideiussione, con conseguente errata declaratoria di nullità parziale ex art. 1419, co.
2, c.c. per violazione dell'art. 2, co. 2, lett. a) della L. 287/1990. Violazione degli artt. 113, co. 1,
115, co. 1 e 116, co. 1, c.p.c..
Con questo motivo la appellante censura il capo della sentenza con cui il Tribunale di Milano ha affermato che le due fideiussioni oggetto di causa non possono essere qualificate come contratti autonomi di garanzia, poiché, nell'art. 7 del disciplinare negoziale, la clausola di pagamento “a prima richiesta” non è accompagnata dalla formula “e senza eccezioni”. Inoltre, la appellante rileva che il giudice ha trascurato di valutare quanto pattuito alla clausola n. 9, a mente della quale: “Nessuna eccezione può essere opposta dal fideiussore al momento in cui la Banca esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti con il debitore”. Poiché la Banca era receduta dagli affidamenti, il CP_1
avrebbe dovuto pagare a fronte della richiesta, senza poter opporre eccezioni. Trattandosi di un contratto autonomo di garanzia, il provvedimento n. 55 della Banca d'Italia non avrebbe potuto assurgere a rango di prova privilegiata dell'esistenza dell'illecito anticoncorrenziale di cui all'art. 2, co.
2 della L. n. 287/1990, ed il Tribunale non avrebbe potuto dichiarare la nullità delle clausole nn. 2, 6 e
8. In ogni caso, l'art. 1957 c.c. non trova applicazione del caso di contratto autonomo di garanzia. In conclusione “il Tribunale di Milano non avrebbe potuto dichiarare la nullità parziale delle clausole nn. 2, 6 e 8 dei contratti di garanzia, ma avrebbe dovuto accertare che: (i) il contratto di cui è causa è un contratto autonomo di garanzia e non una fideiussione omnibus;
(ii) nessun illecito anticoncorrenziale, ai sensi dell'art. 2, co. 2, L. n. 287/1990 è stato provato, considerato, altresì, che il provvedimento n. 55/2005 non assurge a prova privilegiata nel caso di specie;
(iii) manca la prova della intesa cd. “a monte”; (iv) manca la prova di un nesso di dipendenza indissolubile con la presunta intesa cd. “a monte”.”.
pagina 7 di 11 II. La clausola “di pagamento a prima richiesta” e “la rinuncia ad opporre eccezioni” per il recesso della banca quali manifestazioni delle volontà delle parti di disancorare gli effetti della garanzia dalle sorti dell'obbligazione principale, con conseguente inapplicabilità della disciplina codicistica di cui all'art. 1957 c.c. Violazione degli artt. 113, co. 1, 115, co.1 e 116, co. 1, c.p.c..
Con questo motivo la appellante impugna il capo della sentenza di primo grado con cui il Tribunale di
Milano ha dichiarato la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., “senza tuttavia accertarne e dichiararne la deroga implicita”, ovvero senza aver considerato che l'inserimento di una clausola di pagamento "a prima richiesta",, o di altra equivalente risulta incompatibile con la disposizione codicistica di cui all'art. 1957 c.c..
III. Sul mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti della causa e la compensazione delle spese di lite in applicazione dell'art. 92 c.p.c..
Con questo motivo la appellante impugna il capo della sentenza in punto spese, per non aver operato la compensazione in ragione del mutamento di giurisprudenza su questione dirimente, richiamando l'evoluzione della giurisprudenza di legittimità in tema di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust.
II.
2. Si è costituito , domandando il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza Controparte_1
impugnata.
III. Le osservazioni della Corte
L'appello è infondato.
III.
1. I primi due motivi, per l'intrinseca connessione, possono essere trattati congiuntamente.
Per quanto si condivida l'assunto dell'appellante, in merito al fatto che l'assenza nella clausola della locuzione “e senza eccezioni” non è dirimente per escludere la qualifica del negozio in termini di contratto autonomo di garanzia, tuttavia lo stesso appellante non indica le clausole del contratto da cui dovrebbe trarsi la pretesa autonomia, se non, invero, la clausola 9, che però, per come formulata (
“Nessuna eccezione può essere opposta dal fideiussore al momento in cui la Banca esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti con il debitore), deve intendersi riferita all'impossibilità del fideiussore di opporre eccezioni rispetto all'esercizio del recesso, non di opporre alla banca qualsivoglia eccezione.
pagina 8 di 11 D'altronde, tenendo presente che la causa concreta del negozio autonomo consiste nel trasferire da un soggetto all'altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, mentre nella fideiussione è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale -tant'è che nella fideiussione, ma non nel contratto autonomo di garanzia, debitore principale e garante sono condebitori solidali1- la natura tipicamente fideiussoria dei due contratti del 29.05.2003 e del 09.01.2004 appare evidente alla luce del tenore della clausola 3, identica in entrambi: “
3. Le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali e indivisibili, anche nei confronti dei successori o aventi causa.”.
La Corte rileva, dunque, che oggetto di causa sono due fideiussioni omnibus, sottoscritte nel pieno del periodo di osservazione della Banca d'Italia che ha condotto all'emanazione del provvedimento n.
55/2005.
Come già rilevato dal Tribunale, con affermazione neppure censurata, tali due fideiussioni contengono le clausole di reviviscenza (art.2), di rinuncia ai termini di cui all'art.1957 c.c. (art.6) e di sopravvivenza della garanzia (art.8) che si rinvengono nelle clausole 2, 6 e 8 dello schema ABI 2003 per le fideiussioni omnibus, censurato dalla Banca d'Italia -all'epoca Autorità Garante della concorrenza fra istituti di credito- con il citato provvedimento n.55/23, che costituisce prova privilegiata dell'esistenza di un'intesa illecita anticoncorrenziale (Cass. 22/05/2019 n.13846) con riferimento alle fideiussioni omnibus che si collocano cronologicamente nel periodo di osservazione
(ottobre 2002 -maggio 2005).
Pertanto, la sentenza impugnata si sottrae a censura nella parte in cui ha dichiarato la nullità, parziale, delle fideiussioni omnibus oggetto del giudizio.
Quanto, nello specifico, alla clausola 6, in risposta al secondo motivo di appello, la Corte rileva che, secondo il condivisibile orientamento di legittimità ancora di recente espresso da Cass. Civ. n.
34678/24, la deroga all'art. 1957 c.c. non può ritenersi implicita laddove sia inserita, all'interno del contratto di fideiussione, una clausola di "pagamento a prima richiesta", non essendo la clausola di pagamento "a prima richiesta" incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c..
III.2. È infondato anche il terzo motivo di appello.
Si rileva che la appellante in primo grado è risultata soccombente sotto plurimi profili: ha eccepito la carenza di legittimazione attiva di per essere le tutele previste dalla Legge n. 287/1990 CP_1 1 Cass. Civ. n. 8874/2021 pagina 9 di 11 azionabili soltanto da “consumatori”, venendo smentita con statuizione non più censurata;
ha eccepito la non applicabilità in concreto alla fattispecie dell'ordinanza della Corte di Cassazione in data n.
29810/2017, e quindi l'insussistenza dei relativi presupposti primo tra tutti la corrispondenza della fideiussione rilasciata dall'odierno convenuto al modello ABI, venendo smentita con statuizione non più censurata;
ha negato trattarsi di fideiussioni omnibus, secondo una allegazione parimenti erronea.
La condanna alle spese, pertanto, è seguita alla corretta applicazione del principio della soccombenza, senza che si possa sostenere che le difese non accolte si fossero esclusivamente fondate su un orientamento giurisprudenziale mutato nel corso del giudizio.
IV. Il regolamento delle spese di lite.
Le spese del grado seguono parimenti la soccombenza, e si liquidano in dispositivo, in base al D.M.
55/2014 per come modificato dal D.M. 147/2022, in relazione al valore della controversia, applicati i parametri medi ed avuto riguardo all'attività prestata. Va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato in misura doppia, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5352/23 pubblicata il 28.06.2023, ogni
[...]
contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1. Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
2. Condanna la appellante alla rifusione delle spese del grado in favore della appellata, liquidate in €
26.155,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ed accessori per legge dovuti, da distrarsi in favore dell'avv. Luca Perego dichiaratosi antistatario.
3. Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento, da parte della appellante, di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 09.04.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
pagina 10 di 11 Beatrice Siccardi
Rossella Milone
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Rossella Milone Presidente dott. Beatrice Siccardi Consigliere rel. dott. Elisa Fazzini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2382/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA VITTORIA Parte_1 P.IVA_1
COLONNA 4 20149 MILANO presso lo studio dell'avv. PESENTI MARCO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. CONCIO FRANCESCO ( ) C.F._1
VIA VITTORIA COLONNA 4 20149 MILANO;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in CORSO Controparte_1 C.F._2
MATTEOTTI 5/B 23900 LECCO presso lo studio dell'avv. PEREGO LUCA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLATO
pagina 1 di 11 avente ad oggetto: Controversie in materia di intese e abuso di posizione dominante per violazione antitrust nazionale sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, ogni diversa e contraria istanza, deduzione e/o domanda disattesa, premesse le declaratorie del caso e di legge, riformare la sentenza di primo grado qui impugnata n. 5352/2023 (R.G. n. 39411/2020), emessa in data 22/06/2023, pubblicata in data
28/06/2023 dal Tribunale di Milano, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati dott. Claudio
Marangoni (Presidente), dott. Vincenzo Barbuto (Giudice relatore) e dott.ssa Alessandra Dal Moro
(Giudice), e notificata all'appellante a mezzo P.E.C. il 07/07/2023, così giudicando:
In via principale:
- per tutti i motivi esposti nel presente atto di citazione, riformare integralmente la sentenza di primo grado e, per l'effetto, dichiarare la piena validità ed efficacia delle fideiussioni stipulate dal sig.
in data 29/05/2003 e 09/01/2004, trattandosi nel caso di specie di contratti autonomi Controparte_1
di garanzia, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 321/2019 del 29/03/2019 (R.G.
506/2019) dell'importo di € 1.000.000,00, sulla quale dovrà pronunciarsi il giudice dell'opposizione nel giudizio R.G. n. 1393/2019 promosso avanti al Tribunale di Lecco.
In via subordinata:
- per l'eventualità in cui, le su esposta conclusione non dovesse trovare accoglimento, per qualsiasi ragione o per conferma della declaratoria di nullità parziale delle fideiussioni del 29/05/2003 e del
09/01/2004, riformare la sentenza di primo grado per tutti i motivi esposti nel presente atto di citazione, dichiarando che dette fideiussioni non possono comunque essere ritenute inefficaci e prive di effetti stante la deroga (anche implicita) all'art. 1957 c.c., con la conseguenza che il sig. Controparte_1 sarà tenuto al pagamento, in favore della odierna appellante, dell'importo di € 1.000.000,00, oltre interessi come liquidati nel monitorio dal dovuto sino al saldo, ovvero di quella diversa somma che sarà accertata nel separato giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo R.G. n. 1393/2019, promosso avanti al Tribunale di Lecco.
In via ulteriormente subordinata:
pagina 2 di 11 - per l'eventualità in cui la sentenza di primo grado non dovesse essere riformata e nessuna della su esposte conclusioni dovesse trovare accoglimento, si chiede di dichiarare compensate, anche soltanto parzialmente, le spese di lite del giudizio di primo grado liquidate con la sentenza n. 5352/2023 (R.G.
n. 39411/2020), il tutto fatta salva ogni più ampia riserva di impugnazione con riferimento alle precedenti conclusioni.
Il tutto, con vittoria di spese di lite del primo grado e del presente giudizio di appello, nella misura dei valori medi previsti dal tariffario forense, tenuto conto del valore di causa che qui si dichiara, oltre al diritto alla ripetizione delle spese di lite liquidate con la sentenza di primo grado in favore dell'appellato, che dovessero essere state nel frattempo versate da parte della società Parte_1
[...]
Per : Controparte_1
Voglia questa Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, così provvedere:
IN PRINCIPALITA':
Rigettarsi le pretese avanzate dall'appellante perché ingiustificate ed infondate Parte_1
nonché pretestuose sia in fatto che in diritto per i motivi esposti in atti, confermando la sentenza n.5352/2023 in data 28.06.2023 del Tribunale delle Imprese di Milano.
IN OGNI CASO:
Con integrale rifusione delle spese del presente grado di giudizio da distrarsi a favore dello scrivente
Procuratore che si dichiara antistatario.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Il giudizio di primo grado:
I.
1. proponeva opposizione, dinanzi al Tribunale di Lecco, al decreto ingiuntivo Controparte_1
n.321/2019 - n.506/2019 R.G. emesso dallo stesso Tribunale di Lecco il 28/03/2019, con cui gli era stato ingiunto, quale fideiussore di Biesse Costruzioni S.r.l., il pagamento a favore del
[...]
della somma di €.1.000.000,00, oltre interessi e spese della procedura, in riferimento a vari Parte_2
rapporti bancari (conto corrente ordinario del 27/05/2003, apertura di credito ipotecario in conto corrente del 23/07/2003 e del 30/04/2008) intrattenuti da Biesse Costruzioni S.r.l. con il Pt_2
pagina 3 di 11 e cessati a seguito della revoca degli affidamenti comunicata il 04/01/2011 alla società Parte_2
debitrice ed al suo fideiussore.
I.
2. Il Tribunale di Lecco, con ordinanza del 12/06/2020, dichiarava la competenza del Tribunale di
Milano - Sezione specializzata in materia di Impresa riguardo alla sola domanda dell'opponente di declaratoria di nullità, delle due prestate fideiussioni, per violazione dell'art. 2, co. 2, lett. a) della L.
287/1990, assegnando termine per la riassunzione.
I.
3. pertanto conveniva in giudizio in riassunzione, dinanzi al Tribunale di Milano – Controparte_1
Sezione Specializzata Impresa, cessionaria del credito, ovvero per essa la Parte_1
procuratrice speciale domandando di accertare e dichiarare la nullità Controparte_2
totale o, in subordine, parziale, delle fideiussioni omnibus dal medesimo rilasciate in data 29/05/2003 e in data 07/01/2004 a garanzia di Controparte_3
[..
. si costituiva in giudizio per il tramite di Parte_1 Controparte_2
preliminarmente eccependo che occorresse verificarsi:
a. la legittimazione ad agire in capo al , per essere le tutele previste dalla legge n. 287 del CP_1
10.10.1990 (“Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”) azionabili soltanto dai soggetti che si possono qualificare “consumatori”, ed essendo il amministratore della società garantita, oltre CP_1
che socio, non qualificabile perciò come consumatore;
b. la concreta applicabilità alla fattispecie dell'ordinanza della Corte di Cassazione in data 12.12.2017
n. 29810, e quindi la effettiva sussistenza dei presupposti, primo tra tutti la corrispondenza della fideiussione al modello ABI, circostanza il cui onere di prova incombeva sul . CP_1
La convenuta contestava in ogni caso la pretesa nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust.
I.
5. All'esito del giudizio il Tribunale di Milano-Sezione Specializzata in materia di Impresa così si pronunciava, in accoglimento delle domande attoree:
P.Q.M.
1) in accoglimento delle domande dell'attore in riassunzione , accerta e Controparte_1 dichiara la nullità parziale, per violazione dell'art.2, comma 2, lettera a) della L. n.287/1990, degli articoli 2, 6 e 8 delle fideiussioni omnibus rilasciate da in data 29/07/2003 e in Controparte_1
pagina 4 di 11 data 09/01/2004 a favore del e nell'interesse di Biesse Costruzioni S.r.l., invocate Parte_2
dalla convenuta Parte_1
2) condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore Parte_1 CP_1
delle spese processuali, che liquida a favore dell'attore in €22.457,00 per compensi, in
[...]
€3.399,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, I.V.A. (se ed in quanto non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.
Il Tribunale ha così motivato, in sintesi:
• La legge n.287/1990 detta norme a tutela della libertà della concorrenza e del mercato aventi come destinatari tutti i soggetti che operano sul mercato, imprenditori e consumatori (Cass. S.U.
04/02/2005 n.2207; Cass. S.U. 30/12/2021 n.41994), compreso dunque l'attore, fideiussore, socio al 33,5 % nonché amministratore unico della società debitrice Biesse Costruzioni S.r.l.:
• La legittimazione ad agire della convenuta , in qualità di cessionaria di Pt_1 [...]
-nell'ambito di una operazione di cessione in blocco di crediti regolata dagli artt.1, Parte_2
4 della L.130/1999 e dall'art.58 TUB, tra cui anche i crediti nei confronti di Biesse Costruzioni
S.r.l.- non èstata contestata dall'attore e dunque è da ritenersi pacifica in causa (art.115 c.p.c.).
• l'oggetto del giudizio di riassunzione, per come fissato nell'ordinanza del 12.06.2020 emessa dal giudice a quo, concerne solo la domanda avente ad oggetto la declaratoria di nullità delle fideiussioni omnibus rilasciate dall'attore per violazione dell'art.2 L. n.287/1990, e la diversa questione relativa alla decadenza della banca ex art.1957 c.c. ne è estranea.
• la fideiussione del 29.05.2003 [rilasciata da a favore del Controparte_1 Parte_2 nell'interesse di Biesse Costruzioni S.r.l. fino alla concorrenza di euro 600.000,00 “per
l'adempimento delle obbligazioni verso codesta banca, dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo”]
e la fideiussione del 09.01.2004 [rilasciata da a favore del Controparte_1 [...]
nell'interesse di Biesse Costruzioni S.r.l. fino alla concorrenza di euro 400.000,00 Parte_2
“per l'adempimento delle obbligazioni verso codesta banca, dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo”], per il loro tenore letterale, sono fideiussioni omnibus e non già contratti autonomi di garanzia: infatti, nell'art.7 delle fideiussioni in questione la previsione dell'obbligo del pagina 5 di 11 fideiussore di pagare immediatamente alla banca “a semplice richiesta scritta” non è accompagnata dalla formula “e senza eccezioni”, indispensabile per la qualificazione come contratto autonomo di garanzia.
• le fideiussioni omnibus contengono effettivamente le clausole di reviviscenza (art. 2), di rinuncia ai termini di cui all'art.1957 c.c. (art. 6) e di sopravvivenza della garanzia (art. 8) che si rinvengono nelle clausole 2, 6 e 8 dello schema ABI 2003 per le fideiussioni omnibus, censurato dalla Banca d'Italia con il provvedimento n.55 del 2 maggio 2005.
• il provvedimento n.55/2005 della Banca d'Italia -prodotto in atti dall'attore- costituisce prova privilegiata dell'esistenza di un'intesa illecita anticoncorrenziale (Cass. 22/05/2019 n.13846) con riferimento alle fideiussioni omnibus che si collocano cronologicamente nel periodo di osservazione (ottobre 2002 -maggio 2005) oggetto dell'istruttoria condotta dalla Banca d'Italia
e sfociata nel suddetto provvedimento, che pertanto è applicabile alle fideiussioni omnibus per cui è causa [la Corte di Cassazione con l'ordinanza n.29810 del 12/12/2017, ha affermato il principio secondo cui “la stipulazione a “valle” di contratti o negozi che costituiscano
l'applicazione di intese illecite concluse “a monte” (nella specie: relative alle norme bancarie uniformi in materia di contratti di fideiussione, in quanto contenenti clausole contrarie a norme imperative) comprendono anche i contratti stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa da parte dell'Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo di quel mercato
(nella specie, per quello bancario, la Banca d'Italia, con le funzioni di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi)”].
• sussiste e va dichiarata la nullità parziale delle fideiussioni omnibus rilasciate dall'attore il
29.05.2003 e il 09.01.2004 relativamente agli articoli 2 (clausola di reviviscenza), 6 (rinuncia ai termini di cui all'art.1957 c.c.) e 8 (clausola di sopravvivenza della garanzia) per violazione dell'art.2, comma 2, lettera a) della L. n.287/1990: nullità, tuttavia, meramente parziale che, in virtù del principio di conservazione del contratto ex art.1419, comma 1, c.c., non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale, se permane l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti (Cass. S.U. 30/12/2021 n.41994): la presenza delle clausole 2, 6 e 8 contestate rende più gravosa la posizione del quale fideiussore nei confronti della banca CP_1
ma si può logicamente affermare che lo stesso avrebbe in ogni caso prestato le suddette pagina 6 di 11 garanzie nell'interesse della società Biesse Costruzioni S.r.l. di cui era socio titolare del 33,5 % delle quote, nonché amministratore unico.
II. L'appello
II.
1. Avverso la suddetta decisione per il tramite di Parte_1 [...]
ha interposto appello affidato a tre motivi, come di seguito rubricati e riassunti: Controparte_2
I. La qualificazione del negozio giuridico quale contratto autonomo di garanzia in luogo del contratto di fideiussione, con conseguente errata declaratoria di nullità parziale ex art. 1419, co.
2, c.c. per violazione dell'art. 2, co. 2, lett. a) della L. 287/1990. Violazione degli artt. 113, co. 1,
115, co. 1 e 116, co. 1, c.p.c..
Con questo motivo la appellante censura il capo della sentenza con cui il Tribunale di Milano ha affermato che le due fideiussioni oggetto di causa non possono essere qualificate come contratti autonomi di garanzia, poiché, nell'art. 7 del disciplinare negoziale, la clausola di pagamento “a prima richiesta” non è accompagnata dalla formula “e senza eccezioni”. Inoltre, la appellante rileva che il giudice ha trascurato di valutare quanto pattuito alla clausola n. 9, a mente della quale: “Nessuna eccezione può essere opposta dal fideiussore al momento in cui la Banca esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti con il debitore”. Poiché la Banca era receduta dagli affidamenti, il CP_1
avrebbe dovuto pagare a fronte della richiesta, senza poter opporre eccezioni. Trattandosi di un contratto autonomo di garanzia, il provvedimento n. 55 della Banca d'Italia non avrebbe potuto assurgere a rango di prova privilegiata dell'esistenza dell'illecito anticoncorrenziale di cui all'art. 2, co.
2 della L. n. 287/1990, ed il Tribunale non avrebbe potuto dichiarare la nullità delle clausole nn. 2, 6 e
8. In ogni caso, l'art. 1957 c.c. non trova applicazione del caso di contratto autonomo di garanzia. In conclusione “il Tribunale di Milano non avrebbe potuto dichiarare la nullità parziale delle clausole nn. 2, 6 e 8 dei contratti di garanzia, ma avrebbe dovuto accertare che: (i) il contratto di cui è causa è un contratto autonomo di garanzia e non una fideiussione omnibus;
(ii) nessun illecito anticoncorrenziale, ai sensi dell'art. 2, co. 2, L. n. 287/1990 è stato provato, considerato, altresì, che il provvedimento n. 55/2005 non assurge a prova privilegiata nel caso di specie;
(iii) manca la prova della intesa cd. “a monte”; (iv) manca la prova di un nesso di dipendenza indissolubile con la presunta intesa cd. “a monte”.”.
pagina 7 di 11 II. La clausola “di pagamento a prima richiesta” e “la rinuncia ad opporre eccezioni” per il recesso della banca quali manifestazioni delle volontà delle parti di disancorare gli effetti della garanzia dalle sorti dell'obbligazione principale, con conseguente inapplicabilità della disciplina codicistica di cui all'art. 1957 c.c. Violazione degli artt. 113, co. 1, 115, co.1 e 116, co. 1, c.p.c..
Con questo motivo la appellante impugna il capo della sentenza di primo grado con cui il Tribunale di
Milano ha dichiarato la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., “senza tuttavia accertarne e dichiararne la deroga implicita”, ovvero senza aver considerato che l'inserimento di una clausola di pagamento "a prima richiesta",, o di altra equivalente risulta incompatibile con la disposizione codicistica di cui all'art. 1957 c.c..
III. Sul mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti della causa e la compensazione delle spese di lite in applicazione dell'art. 92 c.p.c..
Con questo motivo la appellante impugna il capo della sentenza in punto spese, per non aver operato la compensazione in ragione del mutamento di giurisprudenza su questione dirimente, richiamando l'evoluzione della giurisprudenza di legittimità in tema di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust.
II.
2. Si è costituito , domandando il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza Controparte_1
impugnata.
III. Le osservazioni della Corte
L'appello è infondato.
III.
1. I primi due motivi, per l'intrinseca connessione, possono essere trattati congiuntamente.
Per quanto si condivida l'assunto dell'appellante, in merito al fatto che l'assenza nella clausola della locuzione “e senza eccezioni” non è dirimente per escludere la qualifica del negozio in termini di contratto autonomo di garanzia, tuttavia lo stesso appellante non indica le clausole del contratto da cui dovrebbe trarsi la pretesa autonomia, se non, invero, la clausola 9, che però, per come formulata (
“Nessuna eccezione può essere opposta dal fideiussore al momento in cui la Banca esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti con il debitore), deve intendersi riferita all'impossibilità del fideiussore di opporre eccezioni rispetto all'esercizio del recesso, non di opporre alla banca qualsivoglia eccezione.
pagina 8 di 11 D'altronde, tenendo presente che la causa concreta del negozio autonomo consiste nel trasferire da un soggetto all'altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, mentre nella fideiussione è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale -tant'è che nella fideiussione, ma non nel contratto autonomo di garanzia, debitore principale e garante sono condebitori solidali1- la natura tipicamente fideiussoria dei due contratti del 29.05.2003 e del 09.01.2004 appare evidente alla luce del tenore della clausola 3, identica in entrambi: “
3. Le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali e indivisibili, anche nei confronti dei successori o aventi causa.”.
La Corte rileva, dunque, che oggetto di causa sono due fideiussioni omnibus, sottoscritte nel pieno del periodo di osservazione della Banca d'Italia che ha condotto all'emanazione del provvedimento n.
55/2005.
Come già rilevato dal Tribunale, con affermazione neppure censurata, tali due fideiussioni contengono le clausole di reviviscenza (art.2), di rinuncia ai termini di cui all'art.1957 c.c. (art.6) e di sopravvivenza della garanzia (art.8) che si rinvengono nelle clausole 2, 6 e 8 dello schema ABI 2003 per le fideiussioni omnibus, censurato dalla Banca d'Italia -all'epoca Autorità Garante della concorrenza fra istituti di credito- con il citato provvedimento n.55/23, che costituisce prova privilegiata dell'esistenza di un'intesa illecita anticoncorrenziale (Cass. 22/05/2019 n.13846) con riferimento alle fideiussioni omnibus che si collocano cronologicamente nel periodo di osservazione
(ottobre 2002 -maggio 2005).
Pertanto, la sentenza impugnata si sottrae a censura nella parte in cui ha dichiarato la nullità, parziale, delle fideiussioni omnibus oggetto del giudizio.
Quanto, nello specifico, alla clausola 6, in risposta al secondo motivo di appello, la Corte rileva che, secondo il condivisibile orientamento di legittimità ancora di recente espresso da Cass. Civ. n.
34678/24, la deroga all'art. 1957 c.c. non può ritenersi implicita laddove sia inserita, all'interno del contratto di fideiussione, una clausola di "pagamento a prima richiesta", non essendo la clausola di pagamento "a prima richiesta" incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c..
III.2. È infondato anche il terzo motivo di appello.
Si rileva che la appellante in primo grado è risultata soccombente sotto plurimi profili: ha eccepito la carenza di legittimazione attiva di per essere le tutele previste dalla Legge n. 287/1990 CP_1 1 Cass. Civ. n. 8874/2021 pagina 9 di 11 azionabili soltanto da “consumatori”, venendo smentita con statuizione non più censurata;
ha eccepito la non applicabilità in concreto alla fattispecie dell'ordinanza della Corte di Cassazione in data n.
29810/2017, e quindi l'insussistenza dei relativi presupposti primo tra tutti la corrispondenza della fideiussione rilasciata dall'odierno convenuto al modello ABI, venendo smentita con statuizione non più censurata;
ha negato trattarsi di fideiussioni omnibus, secondo una allegazione parimenti erronea.
La condanna alle spese, pertanto, è seguita alla corretta applicazione del principio della soccombenza, senza che si possa sostenere che le difese non accolte si fossero esclusivamente fondate su un orientamento giurisprudenziale mutato nel corso del giudizio.
IV. Il regolamento delle spese di lite.
Le spese del grado seguono parimenti la soccombenza, e si liquidano in dispositivo, in base al D.M.
55/2014 per come modificato dal D.M. 147/2022, in relazione al valore della controversia, applicati i parametri medi ed avuto riguardo all'attività prestata. Va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato in misura doppia, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5352/23 pubblicata il 28.06.2023, ogni
[...]
contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1. Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
2. Condanna la appellante alla rifusione delle spese del grado in favore della appellata, liquidate in €
26.155,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ed accessori per legge dovuti, da distrarsi in favore dell'avv. Luca Perego dichiaratosi antistatario.
3. Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento, da parte della appellante, di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 09.04.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
pagina 10 di 11 Beatrice Siccardi
Rossella Milone
pagina 11 di 11