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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 14/02/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 648/2024 R.G., promossa con ricorso depositato in data
25.3.2024
da
, Parte_1
- ricorrente –
rappresentato e difeso dagli Avvocati POSSIEDI LAURA, IMPELLIZZERI ALBERTO e
MARSEGUERRA ROBERTA, come da mandato in calce al ricorso, con domicilio eletto presso il loro studio in Venezia-Mestre, via Bissolati n. 6
con tro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore,
– contumace –
e con tro
, in persona del legale rappresentante pro tempore CP_2
- resistente –
1 rappresentata e difesa dall'Avvocati PETRUCCI MARIO, come da mandato in calce alla memoria di costituzione, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Claudio Gravagna in
Venezia Mestre, via L. Einaudi n.15
O G G ETTO : Al tre co ntroversi e i n m at eri a di previ de nza o bbl i g at ori a .
CONCLUS IONI
Per parte ricorrente:
1. per le ragioni di cui in premessa, accertare che i compensi percepiti dall'ing. nel periodo Pt_1
2018-2022 come amministratore della società sono assoggettati a contribuzione Controparte_3
e non;
CP_2 CP_1
2. per l'effetto dichiarare illegittimo l'annullamento in autotutela del provvedimento di cancellazione alla gestione autonoma lavoratori commercianti del 3-11-22 n.68992739834-4 Vs
rif. Disposizione n.880000 – 23 – 0113.
In ogni caso
Con vittoria di spese di lite.
Per : CP_2
si chiede che codesto Ill.mo Tribunale, in ipotesi di accoglimento del ricorso - per la riconducibilità alla professione di ingegnere dell'attività in concreto svolta, nel periodo
2018-2022, con conseguente inclusione dei compensi derivanti da tale attività tra i redditi che concorrono a formare la base imponibile previdenziale, sulla quale calcolare il contributo soggettivo obbligatorio e quello integrativo dovuto all'Ente previdenziale di categoria ( ) – e di accertamento della insussistenza di un obbligo contributivo in CP_2
favore dell' (da ricondursi, invece, in favore dell' ), voglia ordinare all' CP_1 CP_2 CP_1
il trasferimento, all' , dei contributi versati dall'ing. , alla Gestione CP_2 Parte_1
Commercianti, nel periodo dal 1° marzo 2018 al 31 maggio 2022.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, ingegnere iscritto dal 1979 all'ordine professionale e ad , esponeva CP_2
di essere titolare della ditta individuale SU di LO FA ed anche, da marzo
2018 a giugno 2022, amministratore e socio della Sosteneva che per Controparte_3
2 mero errore egli aveva richiesto l'iscrizione in detto periodo presso la Gestione
Commercianti - da cui l'avvenuta esclusione dai ruoli previdenziali -, pur CP_2
nell'insussistenza in suo capo dei relativi presupposti, circostanza che in un primo tempo aveva determinato l'annullamento da parte dell' della relativa iscrizione, salvo CP_1
successivo annullamento del provvedimento di cancellazione. Deduceva che il compenso quale amministratore della faceva fronte ad attività quantomeno Controparte_3
accessoria a quella prettamente professionale, per cui avrebbe dovuto essere sottoposta a contribuzione a favore di . Concludeva dunque come riportato in epigrafe. CP_2
2. Nella contumacia dell' si costituiva in giudizio deducendo che l'iscrizione CP_1 CP_2
ad nel periodo marzo 2018 – giugno 2022 era inibita dall'iscrizione presso la CP_2
Gestione Commercianti di , stanti le previsioni statutarie. Per il caso fossero accolte CP_1
le pretese di cui al ricorso, chiedeva che l' fosse condannato a trasferire i contributi CP_1
versati dal riferiti a detto periodo ai sensi dell'art. 116 L. 388/00. Pt_1
3. La causa veniva istruita mediante assunzione di alcune deposizioni testimoniali e perveniva in decisione all'udienza odierna, previo deposito di note conclusive.
§ § § § § § § § § § § § §
4. L'istruttoria svolta ha consentito di accertare che, durante il periodo da marzo 2018 a giugno 2022 in cui era socio ed amministratore di il ricorrente Controparte_3
nell'ambito della stessa ha svolto in assoluta prevalenza attività riconducibili alla propria professione di architetto, per la quale è iscritto all'albo dal 1979 e per la quale era iscritto ad fino all'iscrizione d'ufficio presso la Gestione Commercianti ed in cui CP_2 CP_1
è stato nuovamente iscritto successivamente. Si rileva che il ricorrente svolgeva che precedentemente analoga attività attraverso una ditta individuale, la SUing di
LO FA.
5. Come nell'ambito della ditta individuale l' ha ritenuto che il ricorrente non CP_1
svolgesse attività commerciale, allo stesso modo deve concludersi per l'analoga attività
prestata dal medesimo nell'ambito di Controparte_3
3 6. Ne consegue che in relazione a detto periodo va annullato il provvedimento di annullamento della cancellazione della Gestione Commercianti emesso dall' in data CP_1
6.2.2023, ricorrendo invece i presupposti per l'iscrizione ad – pacifico che la CP_2
mancata iscrizione ad in questo periodo sia dipesa unicamente dall'esistenza di CP_2
una contemporanea iscrizione presso la Gestione Commercianti -. CP_1
7. Ex art. 116 L. 388/00 l va condannato a trasferire i contributi versati dal ricorrente CP_1
alla Gestione Commercianti in relazione a detto periodo (1.3.2018 -31.5.2022) a favore di . CP_2
8. Le spese di lite sofferte da parte ricorrente sono liquidate a carico di , per la sua CP_1
soccombenza; nei rapporti tra gli enti previdenziali si reputa opportuna la compensazione,
anche in ragione della mancata presa di posizione da parte dell' sulla domanda di CP_1
. CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, dichiara illegittimo l'annullamento in autotutela del provvedimento di cancellazione alla gestione autonoma lavoratori commercianti del 3-11-22 n.68992739834-4 Vs rif. Disposizione n.880000 – 23 – 0113 e condanna l' a CP_1
trasferire ad i contributi versati dal ricorrente presso la Gestione Commercianti in CP_2
relazione al periodo 1.3.2018 -31.5.2022.
Condanna a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 2.600,00 CP_1
oltre ad IVA e CPA ed al rimborso forfetario di cui alla legge professionale nonchè al rimborso delle spese di contributo unificato per € 43,00.
Nulla per le spese di . CP_2
Venezia, 14/02/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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