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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/02/2025, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione V
La Corte di Appello di Roma, così composta: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera rel. dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 4312/23 r.g., posta in deliberazione all'udienza del 30 gennaio 2025 e vertente
TRA
Parte_1
(Avv. Alessandro Fortuna)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(Avv. Antonio Manzari)
PARTE APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 117/23 emessa dal Tribunale di Viterbo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO La Corte rinvia per relationem alla sentenza impugnata e a quanto riportato negli scritti difensivi delle parti.
All'udienza del 16 gennaio 2025, tenutasi in trattazione scritta, le parti non hanno depositato le note di comparizione;
la causa è stata, quindi, rinviata ai sensi dell'art. 309 c.p.c., in presenza, all'udienza del 30 gennaio 2025, alla quale nessuno è comparso.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi normativa di cui all'articolo 181 c.p.c., cui fa rinvio il citato articolo 309 c.p.c., secondo cui “Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata al ruolo e dichiara l'estinzione del processo”;
La cancelleria ha comunicato alle parti costituite la fissazione dell'odierna udienza.
Alla stregua del disposto normativo sopra citato, vanno, quindi, dichiarate la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo, mentre le spese, ai sensi dell'art. 310.p.c., devono ritenersi a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede: ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
pone le spese come anticipate a carico delle parti.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione V
La Corte di Appello di Roma, così composta: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera rel. dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 4312/23 r.g., posta in deliberazione all'udienza del 30 gennaio 2025 e vertente
TRA
Parte_1
(Avv. Alessandro Fortuna)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(Avv. Antonio Manzari)
PARTE APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 117/23 emessa dal Tribunale di Viterbo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO La Corte rinvia per relationem alla sentenza impugnata e a quanto riportato negli scritti difensivi delle parti.
All'udienza del 16 gennaio 2025, tenutasi in trattazione scritta, le parti non hanno depositato le note di comparizione;
la causa è stata, quindi, rinviata ai sensi dell'art. 309 c.p.c., in presenza, all'udienza del 30 gennaio 2025, alla quale nessuno è comparso.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi normativa di cui all'articolo 181 c.p.c., cui fa rinvio il citato articolo 309 c.p.c., secondo cui “Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata al ruolo e dichiara l'estinzione del processo”;
La cancelleria ha comunicato alle parti costituite la fissazione dell'odierna udienza.
Alla stregua del disposto normativo sopra citato, vanno, quindi, dichiarate la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo, mentre le spese, ai sensi dell'art. 310.p.c., devono ritenersi a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede: ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
pone le spese come anticipate a carico delle parti.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino