Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/06/2025, n. 2628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2628 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 17/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 13044/2024 R.G. promossa da:
, rappr. e dif. dall' avv. LO MUZIO PARIDE;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
rappr. e dif. dall'avv. MOLENDINI Controparte_1
ALFREDO;
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.10.2024, la parte ricorrente di cui in epigrafe proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 014.76.2024.00004108.000, limitatamente alle cartelle esattoriali di natura previdenziale, lamentando l'illegittimità del diniego oppostole dall dell'istanza di Controparte_2 rateizzazione in data 30.5.2024 ed evidenziando che “laddove avesse CP_3 accolto l'istanza di rateizzazione come era tenuta a fare per le ragioni che saranno di seguito esposte e che sono oggetto dei suddetti giudizi, certamente non avrebbe potuto emettere e notificare l'impugnata CP_3 comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca, atteso che ad sono CP_3 inibite azioni esecutive e cautelari in costanza di rateizzazione”.
24.03.2025; pertanto, va revocata la dichiarazione di contumacia di cui al provvedimento del 28.01.2025.
All'odierna udienza in trattazione scritta, acquisita la documentazione in atti, la causa veniva decisa.
Preliminarmente, rileva la scrivente che la proposizione del ricorso per l'omologa di un accordo di ristrutturazione, ai sensi dell'art. 57 e 63 del d. Lgs. 14/2019, dei debiti fiscali e contributivi (tra i quali i debiti contributivi oggetto del presente giudizio) e la concessione delle misure protettive indicate dalla parte ricorrente, non risultano ostative alla definizione del presente giudizio, nella misura in cui costituiscono fatti sopravvenuti che incidono sulla eventuale prosecuzione dell'azione esecutiva da parte di e non sullo scrutinio circa la legittimità o CP_3 meno dell'iscrizione ipotecaria impugnata in questa sede. Pertanto, si ritiene che la definizione del giudizio R.G. 115.2025 non potrà essere pregiudicata dalla presente sentenza.
Nel merito, il ricorso è infondato e va rigettato per le per le medesime ragioni, condivise da questo giudice e di seguito riportate, esposte da altro collega di questa Sezione Lavoro del Tribunale di Bari nell'ambito dell'opposizione al diniego opposto dall all'istanza Controparte_2 di rateizzazione presentata dalla società in data 30.5.2024.
In particolare, nella sentenza n. 770/2025 pubbl. il 25/02/2025 si legge
“Va ricordato che ai sensi dell'art.19 D.P.R. n.602 del 1973, come modificato dal D. Lgs. n.159 del 2015, l'ente della riscossione ha la facoltà di concedere o negare la dilazione di pagamento e di conseguenza tale beneficio non è un automatico diritto del contribuente, sul quale incombe l'onere di dimostrare la temporanea obiettiva situazione di difficoltà di saldare in un'unica soluzione il debito iscritto a ruolo.
L'ente, invece, trattandosi, come detto, di una facoltà, ha l'obbligo di motivare espressamente il proprio diniego, indicando le ragioni che hanno portato a tale conclusione.
Nel caso in esame, la resistente ha motivato il proprio diniego in quanto difettava verbale di asseverazione all'organo di controllo (prodotto dal ricorrente in giudizio) e, soprattutto, ha eccepito che per alcuni avvisi di addebito oggetto dell'istanza era stata già ottenuta e non onorata una precedente istanza di rateizzazione. Ritiene lo scrivente che il diniego di rateizzazione sia stato legittimo in quanto il ricorrente non ha provveduto al pagamento delle rate scadute e non versate della precedente rateizzazione prima di procedere alla nuova istanza.
E' evidente che trattandosi di rate relative a un piano già approvato il ricorrente fosse a conoscenza sia dell'importo da corrispondere che delle modalità di pagamento;
pertanto prive di pregio appaiono le doglianze relative alla mancata risposta dell'Agenzia in merito alle osservazioni mosse dal ricorrente (relative alla richiesta di ammontare della somma da versare e dell'Iban su cui versare il dovuto).
Quanto poi agli avvisi di addebito non ricompresi nella precedente istanza, va evidenziato che l'istanza di rateizzazione era unica e quindi il legittimo diniego per i motivi sopra indicati non poteva che portare al rigetto dell'intera istanza”.
Per le ragioni esposte, il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 2.000,00, oltre accessori di legge.
Bari, 17.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. ssa Agnese Angiuli