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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/12/2025, n. 5239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5239 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa LA QU nella causa civile di primo grado iscritta al numero 9434 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 promossa da
(c.f. , in persona del Sindaco pro tempore, con il Parte_1 P.IVA_1
proc. dom. avv. Paolo Imperato, delega in atti
-attore- contro
(c.f. , in Controparte_1 P.IVA_2
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore , con il Controparte_2
proc. dom. avv. to Pasquale Capriglione, delega in atti
-convenuta-
e
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_3
tempore, con il proc. dom. avv.to Romano Ciccone, delega in atti
-terza chiamata- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n. 56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
pagina 1 di 7 Con ricorso ex art. 702 bis, il esponeva che con sentenza n. Parte_2
5203/2017, emessa dal Tribunale di Salerno in data 16.11.2017, era stato condannato, in solido con l' , al risarcimento in favore di Controparte_1 Parte_3
di € 43.327,50, oltre interessi e spese, ai sensi degli art. 2051 e 2055 c.c.
[...]
Chiariva che quest'ultimo aveva agito nei loro confronti a seguito dell'incidente subito in data 5.8.2011, mentre era impegnato in una partita di calcetto presso il campo di proprietà comunale e gestito dalla predetta associazione, a causa delle pessime condizioni del terreno di gioco.
Dava atto di essere rimasto contumace nel giudizio di primo grado, come anche la convenuta e che l'appello che entrambi avevano proposto avverso la CP_1
predetta decisione era stato respinto.
Riferiva di aver corrisposto al , a seguito del passaggio in giudicato della Parte_3
sentenza di secondo grado, la somma complessiva di € 54.920,96 e dichiarava di voler agire in regresso nei confronti dell' al fine di ottenere la restituzione CP_1
dell'intera somma in forza dell'art. 6 della convenzione stipulata inter partes.
Tale pattuizione prevedeva infatti che “l risponderà Controparte_1
direttamente dei danni alle persone ed alle cose derivanti dalle attività svolte all'interno della struttura, restando a suo completo esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del A tal fine l'associazione si è munita di idonea Pt_1
polizza assicurativa per danni a persone o cose durante lo svolgimento delle attività sportive:
Assicurazione Lloyd polizza n. 3360988 dal Controparte_4
27.7.2011 al 27.7.2012”.
Concludeva, quindi, per la condanna di parte convenuta al pagamento in suo favore della predetta somma.
Costituitasi, l' sosteneva che il diritto di rivalsa del Controparte_1 Pt_1
nei suoi confronti poteva avere ad oggetto solo la metà del danno risarcito dall'ente al danneggiato in ragione del giudicato esterno formatosi sulla concorrente responsabilità, in egual misura, del custode e del gestore ai sensi degli artt. 2051 e 2055
pagina 2 di 7 c.c.
Negava pertanto che l'ente territoriale potesse avvalersi della clausola portata dall'art. 6 cit., di cui eccepiva la nullità ex art. 1229 c.c.
Chiamava, infine, in causa per essere da questa manlevata in forza della CP_3
polizza sottoscritta in data 27.7.2011, dando atto che la comunicazione con cui il danneggiato aveva inizialmente rivolto la domanda di risarcimento del danno all'assicuratore aveva sospeso il termine di prescrizione.
Si costituiva, in data 4.9.2020, anche la compagnia assicurativa la quale eccepiva che l'Associazione garantita aveva omesso di denunciare il sinistro entro i termini previsti dall'art. 1913 c.c. ed affermava di aver avuto conoscenza del medesimo solo con la trasmissione della sentenza di primo grado effettuata a mezzo posta elettronica certificata in data 28.1.2017.
Conveniva in ogni caso con la convenuta nel sostenere che il diritto del di Pt_1
rivalersi nei confronti del condebitore solidale fosse limitato al 50% della somma pagata al danneggiato.
Concludeva, quindi, per il rigetto della domanda di garanzia proposta nei propri confronti.
Disposto il mutamento del rito dal precedente giudice assegnatario con provvedimento del 21.9.2020, la causa (assegnata alla scrivente in data 9.9.2024) veniva discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., con scambio di note all'udienza del 18.11.2025 alla quale Tribunale si riservava, ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. il deposito della sentenza nei termini di legge.
La domanda attorea è fondata e va accolta.
Giova in primo luogo richiamare il consolidato orientamento di legittimità, recentemente ribadito dalla Suprema Corte con sentenza n. 19484 del 15.7.2025, per il quale se il danneggiato da condotte illecite imputabili a più soggetti agisce per il risarcimento dei danni nei confronti di tutti costoro cumulativamente, postulandone la responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 2055 c.c., in mancanza di espressa richiesta di accertamento della
pagina 3 di 7 comune corresponsabilità nella causazione dell'evento, e quindi del vincolo di solidarietà per la domanda proposta dal danneggiato, la suddetta domanda va intesa soltanto come finalizzata a ottenere il risarcimento da ognuno di loro per l'intero in ragione del contributo causale alla determinazione del danno, mentre l'accertamento del rapporto di concausazione del danno stesso non ne costituisce l'oggetto; quest'ultimo accertamento diventa oggetto di decisione, con efficacia del giudicato, soltanto se uno dei convenuti chiede l'accertamento della concausazione del danno e, dunque, della responsabilità solidale, senza che rilevi che sia contestualmente chiesto l'accertamento del diverso grado di responsabilità di ogni condebitore ai fini del regresso, onde, qualora la sentenza di primo grado in difetto di tale domanda abbia accertato la responsabilità solo di alcuni dei pretesi corresponsabili, si deve qualificare nuova la domanda con cui il soggetto di cui sia stata riconosciuta la responsabilità venga a chiedere l'accertamento della solidarietà e pertanto della responsabilità comune degli altri (conforme Cass.
12602/2015).
Nel caso de quo, allora, deve constatarsi come non vi sia stata alcuna domanda proposta del in primo grado (ove esso era rimasto contumace) nei confronti Pt_1
dell'altra parte convenuta (anch'essa rimasta contumace) e che siffatta proposizione è stata dichiarata inammissibile in appello per tardività.
Non si è dunque, nel giudizio precedente a quello in atto, formato il giudicato sulla solidarietà, e pertanto sulla responsabilità comune, tra le attuali parti, poiché il giudicato ivi maturato atteneva soltanto al distinto rapporto tra il danneggiato da un lato e il e l' dall'altro. Parte_4 Pt_1 CP_1
Se poi è vero che nella sentenza di primo grado si legge di una “condanna in solido e in egual misura” dei convenuti, tale affermazione non postula alcun accertamento sul punto, ma costituisce un mero richiamo alla presunzione ex lege di cui all'art. 1298, comma 2, c.c.
Ciò posto, quanto alla validità della clausola invocata dall'ente territoriale a sostegno della domanda di regresso diretta ad ottenere l'intero rimborso della somma versata al danneggiato va osservato come la stessa non possa ritenersi vietata dall'art. 1229 c.c.
pagina 4 di 7 Trattasi invero di una clausola di manleva con la quale il custode ha riversato sul gestore gli obblighi derivanti dalla propria responsabilità (colposa od oggettiva) nei confronti di terzi: essa rientra nell'autonomia contrattuale e risponde all'interesse dell' ad ottenere i campi sportivi in concessione, munendosi in ogni caso CP_1
di apposita polizza assicurativa, al fine di gestirli e di manutenerli (cfr. capitolato per la gestione dei campi sportivi comunali ove si legge che la concessione aveva ad oggetto la “prestazione relativa al servizio di gestione e di manutenzione del complesso determinato Campo Sportivo Padre ”). Persona_1
Il riferimento contenuto all'art. 6 della convenzione (corrispondente all'art. 13 capitolato) ai danni alle persone ed alle cose derivanti dalle attività svolte all'interno della struttura non può poi valere, come proposto dall' , a limitare la CP_1
responsabilità ai danni derivanti da attività svolte al coperto anziché all'aperto, quanto piuttosto a comprendervi la “struttura” data in concessione nel suo complesso.
Come si legge, infatti, all'art. 1 del relativo capitolato (cfr. fascicolo parte attrice), essa è composta dal Campo Sportivo Padre Andrea Sorrentino, rappresentato dal campetto di gioco
e dalle aree esterne antistanti l'attuale edificio della Scuola Media nonché i sottostanti locali spogliatoio con ingresso alla Via San Francesco, e dal Campo da Tennis Paolo SO sito in via R. Wagner e precisamente il campo da tennis, il campo di bocce, le pertinenze esterne, bagni
, spogliatoi, con esclusione dei locali sottostanti la casa Comunale.
In definitiva, in forza del patto di manleva in oggetto, l' è tenuta a CP_1
corrispondere in via di regresso al l'intera somma da questo corrisposta al Pt_1
danneggiato.
Passando allora al vaglio della domanda di garanzia svolta dalla convenuta nei confronti del terzo chiamato, va rilevato che la costituzione tardiva della compagnia
(risalente al 4.9.2020, a fronte di una udienza fissata all'8.9.2020) ha reso CP_3
inammissibile l'eccezione da questa formulata in ordine al mancato rispetto da parte dell'assicurata dell'obbligo di comunicazione posto dall'art. 1913 c.c.
Trattasi, di fatto, di una eccezione di inadempimento e come tale non rilevabile pagina 5 di 7 d'ufficio.
Alla accertata operatività della polizza, consegue pertanto l'accoglimento della domanda di garanzia avanzata nei confronti di con affermazione CP_3
dell'ulteriore obbligo dell'assicuratore di tenere indenne l'assicurato sia dalle spese di soccombenza, che di resistenza.
Invero, come efficacemente chiarito dalla Suprema Corte con la sentenza n.
10595/2018, l'assicurato contro i rischi della responsabilità civile può andare incontro a tre diversi tipi di spese processuali:
(a) le spese di soccombenza, cioè quelle che egli è tenuto a rifondere alla parte avversa vittoriosa, in conseguenza della condanna alle spese posta a suo carico dal giudice;
(b) le spese di resistenza, cioè quelle sostenute per remunerare il proprio difensore ed eventualmente i propri consulenti, allo scopo di resistere alla pretesa attorea;
(c) le spese di chiamata in causa, cioè quelle sostenute per convenire in giudizio il proprio assicuratore, chiedendogli di essere tenuto in caso di accoglimento della pretesa del terzo danneggiato.
Le spese di soccombenza non costituiscono che una delle tante conseguenze possibili del fatto illecito commesso dall'assicurato, e perciò l'assicurato ha diritto di ripeterle dall'assicuratore, nei limiti del massimale.
Le spese di resistenza non costituiscono propriamente una conseguenza del fatto illecito, ma rientrano nel genus delle spese di salvataggio (art. 1914 c.c.), in quanto sostenute per un interesse comune all'assicurato ed all'assicuratore. Tali spese perciò possono anche eccedere il limite del massimale, nella proporzione stabilita dall'art. 1917, comma terzo, c.c.
Le spese di chiamata in causa dell'assicuratore, infine, non costituiscono né conseguenze del rischio assicurato, né spese di salvataggio, ma comuni spese processuali, soggette alla disciplina degli artt. 91 e 92 c.c.
In definitiva, quindi, le spese di lite, liquidate come da dispositivo con applicazione dei valori minimi in ragione della natura documentale della lite, seguono la pagina 6 di 7 soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) condanna l' al pagamento in favore del Controparte_1
, a titolo di regresso, dell'importo di € 54.920,96, oltre gli interessi Parte_1
legali a far data dai singoli pagamenti e fino al soddisfo;
2) condanna a tenere indenne l' Controparte_3 Controparte_1
dal pagamento di cui al punto 1);
[...]
3) condanna l' alla refusione in favore Controparte_1
dell'avv.to Paolo Imperato delle spese di lite che si liquidano in € 7.052,00 per compensi professionali, € 405,50 per contributo unificato, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge;
4) condanna a tenere indenne l CP_3 Controparte_1
dal pagamento di cui al punto 3);
[...]
5) condanna alla refusione in favore dell'avv. Pasquale Capriglione, CP_3
dichiaratosi antistatario, delle spese di lite che si liquidano in € 7.052,00 per compensi professionali, € 405,50 per contributo unificato, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Salerno, lì 19.12.2025
IL GIUDICE
LA QU
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa LA QU nella causa civile di primo grado iscritta al numero 9434 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 promossa da
(c.f. , in persona del Sindaco pro tempore, con il Parte_1 P.IVA_1
proc. dom. avv. Paolo Imperato, delega in atti
-attore- contro
(c.f. , in Controparte_1 P.IVA_2
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore , con il Controparte_2
proc. dom. avv. to Pasquale Capriglione, delega in atti
-convenuta-
e
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_3
tempore, con il proc. dom. avv.to Romano Ciccone, delega in atti
-terza chiamata- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n. 56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
pagina 1 di 7 Con ricorso ex art. 702 bis, il esponeva che con sentenza n. Parte_2
5203/2017, emessa dal Tribunale di Salerno in data 16.11.2017, era stato condannato, in solido con l' , al risarcimento in favore di Controparte_1 Parte_3
di € 43.327,50, oltre interessi e spese, ai sensi degli art. 2051 e 2055 c.c.
[...]
Chiariva che quest'ultimo aveva agito nei loro confronti a seguito dell'incidente subito in data 5.8.2011, mentre era impegnato in una partita di calcetto presso il campo di proprietà comunale e gestito dalla predetta associazione, a causa delle pessime condizioni del terreno di gioco.
Dava atto di essere rimasto contumace nel giudizio di primo grado, come anche la convenuta e che l'appello che entrambi avevano proposto avverso la CP_1
predetta decisione era stato respinto.
Riferiva di aver corrisposto al , a seguito del passaggio in giudicato della Parte_3
sentenza di secondo grado, la somma complessiva di € 54.920,96 e dichiarava di voler agire in regresso nei confronti dell' al fine di ottenere la restituzione CP_1
dell'intera somma in forza dell'art. 6 della convenzione stipulata inter partes.
Tale pattuizione prevedeva infatti che “l risponderà Controparte_1
direttamente dei danni alle persone ed alle cose derivanti dalle attività svolte all'interno della struttura, restando a suo completo esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del A tal fine l'associazione si è munita di idonea Pt_1
polizza assicurativa per danni a persone o cose durante lo svolgimento delle attività sportive:
Assicurazione Lloyd polizza n. 3360988 dal Controparte_4
27.7.2011 al 27.7.2012”.
Concludeva, quindi, per la condanna di parte convenuta al pagamento in suo favore della predetta somma.
Costituitasi, l' sosteneva che il diritto di rivalsa del Controparte_1 Pt_1
nei suoi confronti poteva avere ad oggetto solo la metà del danno risarcito dall'ente al danneggiato in ragione del giudicato esterno formatosi sulla concorrente responsabilità, in egual misura, del custode e del gestore ai sensi degli artt. 2051 e 2055
pagina 2 di 7 c.c.
Negava pertanto che l'ente territoriale potesse avvalersi della clausola portata dall'art. 6 cit., di cui eccepiva la nullità ex art. 1229 c.c.
Chiamava, infine, in causa per essere da questa manlevata in forza della CP_3
polizza sottoscritta in data 27.7.2011, dando atto che la comunicazione con cui il danneggiato aveva inizialmente rivolto la domanda di risarcimento del danno all'assicuratore aveva sospeso il termine di prescrizione.
Si costituiva, in data 4.9.2020, anche la compagnia assicurativa la quale eccepiva che l'Associazione garantita aveva omesso di denunciare il sinistro entro i termini previsti dall'art. 1913 c.c. ed affermava di aver avuto conoscenza del medesimo solo con la trasmissione della sentenza di primo grado effettuata a mezzo posta elettronica certificata in data 28.1.2017.
Conveniva in ogni caso con la convenuta nel sostenere che il diritto del di Pt_1
rivalersi nei confronti del condebitore solidale fosse limitato al 50% della somma pagata al danneggiato.
Concludeva, quindi, per il rigetto della domanda di garanzia proposta nei propri confronti.
Disposto il mutamento del rito dal precedente giudice assegnatario con provvedimento del 21.9.2020, la causa (assegnata alla scrivente in data 9.9.2024) veniva discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., con scambio di note all'udienza del 18.11.2025 alla quale Tribunale si riservava, ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. il deposito della sentenza nei termini di legge.
La domanda attorea è fondata e va accolta.
Giova in primo luogo richiamare il consolidato orientamento di legittimità, recentemente ribadito dalla Suprema Corte con sentenza n. 19484 del 15.7.2025, per il quale se il danneggiato da condotte illecite imputabili a più soggetti agisce per il risarcimento dei danni nei confronti di tutti costoro cumulativamente, postulandone la responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 2055 c.c., in mancanza di espressa richiesta di accertamento della
pagina 3 di 7 comune corresponsabilità nella causazione dell'evento, e quindi del vincolo di solidarietà per la domanda proposta dal danneggiato, la suddetta domanda va intesa soltanto come finalizzata a ottenere il risarcimento da ognuno di loro per l'intero in ragione del contributo causale alla determinazione del danno, mentre l'accertamento del rapporto di concausazione del danno stesso non ne costituisce l'oggetto; quest'ultimo accertamento diventa oggetto di decisione, con efficacia del giudicato, soltanto se uno dei convenuti chiede l'accertamento della concausazione del danno e, dunque, della responsabilità solidale, senza che rilevi che sia contestualmente chiesto l'accertamento del diverso grado di responsabilità di ogni condebitore ai fini del regresso, onde, qualora la sentenza di primo grado in difetto di tale domanda abbia accertato la responsabilità solo di alcuni dei pretesi corresponsabili, si deve qualificare nuova la domanda con cui il soggetto di cui sia stata riconosciuta la responsabilità venga a chiedere l'accertamento della solidarietà e pertanto della responsabilità comune degli altri (conforme Cass.
12602/2015).
Nel caso de quo, allora, deve constatarsi come non vi sia stata alcuna domanda proposta del in primo grado (ove esso era rimasto contumace) nei confronti Pt_1
dell'altra parte convenuta (anch'essa rimasta contumace) e che siffatta proposizione è stata dichiarata inammissibile in appello per tardività.
Non si è dunque, nel giudizio precedente a quello in atto, formato il giudicato sulla solidarietà, e pertanto sulla responsabilità comune, tra le attuali parti, poiché il giudicato ivi maturato atteneva soltanto al distinto rapporto tra il danneggiato da un lato e il e l' dall'altro. Parte_4 Pt_1 CP_1
Se poi è vero che nella sentenza di primo grado si legge di una “condanna in solido e in egual misura” dei convenuti, tale affermazione non postula alcun accertamento sul punto, ma costituisce un mero richiamo alla presunzione ex lege di cui all'art. 1298, comma 2, c.c.
Ciò posto, quanto alla validità della clausola invocata dall'ente territoriale a sostegno della domanda di regresso diretta ad ottenere l'intero rimborso della somma versata al danneggiato va osservato come la stessa non possa ritenersi vietata dall'art. 1229 c.c.
pagina 4 di 7 Trattasi invero di una clausola di manleva con la quale il custode ha riversato sul gestore gli obblighi derivanti dalla propria responsabilità (colposa od oggettiva) nei confronti di terzi: essa rientra nell'autonomia contrattuale e risponde all'interesse dell' ad ottenere i campi sportivi in concessione, munendosi in ogni caso CP_1
di apposita polizza assicurativa, al fine di gestirli e di manutenerli (cfr. capitolato per la gestione dei campi sportivi comunali ove si legge che la concessione aveva ad oggetto la “prestazione relativa al servizio di gestione e di manutenzione del complesso determinato Campo Sportivo Padre ”). Persona_1
Il riferimento contenuto all'art. 6 della convenzione (corrispondente all'art. 13 capitolato) ai danni alle persone ed alle cose derivanti dalle attività svolte all'interno della struttura non può poi valere, come proposto dall' , a limitare la CP_1
responsabilità ai danni derivanti da attività svolte al coperto anziché all'aperto, quanto piuttosto a comprendervi la “struttura” data in concessione nel suo complesso.
Come si legge, infatti, all'art. 1 del relativo capitolato (cfr. fascicolo parte attrice), essa è composta dal Campo Sportivo Padre Andrea Sorrentino, rappresentato dal campetto di gioco
e dalle aree esterne antistanti l'attuale edificio della Scuola Media nonché i sottostanti locali spogliatoio con ingresso alla Via San Francesco, e dal Campo da Tennis Paolo SO sito in via R. Wagner e precisamente il campo da tennis, il campo di bocce, le pertinenze esterne, bagni
, spogliatoi, con esclusione dei locali sottostanti la casa Comunale.
In definitiva, in forza del patto di manleva in oggetto, l' è tenuta a CP_1
corrispondere in via di regresso al l'intera somma da questo corrisposta al Pt_1
danneggiato.
Passando allora al vaglio della domanda di garanzia svolta dalla convenuta nei confronti del terzo chiamato, va rilevato che la costituzione tardiva della compagnia
(risalente al 4.9.2020, a fronte di una udienza fissata all'8.9.2020) ha reso CP_3
inammissibile l'eccezione da questa formulata in ordine al mancato rispetto da parte dell'assicurata dell'obbligo di comunicazione posto dall'art. 1913 c.c.
Trattasi, di fatto, di una eccezione di inadempimento e come tale non rilevabile pagina 5 di 7 d'ufficio.
Alla accertata operatività della polizza, consegue pertanto l'accoglimento della domanda di garanzia avanzata nei confronti di con affermazione CP_3
dell'ulteriore obbligo dell'assicuratore di tenere indenne l'assicurato sia dalle spese di soccombenza, che di resistenza.
Invero, come efficacemente chiarito dalla Suprema Corte con la sentenza n.
10595/2018, l'assicurato contro i rischi della responsabilità civile può andare incontro a tre diversi tipi di spese processuali:
(a) le spese di soccombenza, cioè quelle che egli è tenuto a rifondere alla parte avversa vittoriosa, in conseguenza della condanna alle spese posta a suo carico dal giudice;
(b) le spese di resistenza, cioè quelle sostenute per remunerare il proprio difensore ed eventualmente i propri consulenti, allo scopo di resistere alla pretesa attorea;
(c) le spese di chiamata in causa, cioè quelle sostenute per convenire in giudizio il proprio assicuratore, chiedendogli di essere tenuto in caso di accoglimento della pretesa del terzo danneggiato.
Le spese di soccombenza non costituiscono che una delle tante conseguenze possibili del fatto illecito commesso dall'assicurato, e perciò l'assicurato ha diritto di ripeterle dall'assicuratore, nei limiti del massimale.
Le spese di resistenza non costituiscono propriamente una conseguenza del fatto illecito, ma rientrano nel genus delle spese di salvataggio (art. 1914 c.c.), in quanto sostenute per un interesse comune all'assicurato ed all'assicuratore. Tali spese perciò possono anche eccedere il limite del massimale, nella proporzione stabilita dall'art. 1917, comma terzo, c.c.
Le spese di chiamata in causa dell'assicuratore, infine, non costituiscono né conseguenze del rischio assicurato, né spese di salvataggio, ma comuni spese processuali, soggette alla disciplina degli artt. 91 e 92 c.c.
In definitiva, quindi, le spese di lite, liquidate come da dispositivo con applicazione dei valori minimi in ragione della natura documentale della lite, seguono la pagina 6 di 7 soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) condanna l' al pagamento in favore del Controparte_1
, a titolo di regresso, dell'importo di € 54.920,96, oltre gli interessi Parte_1
legali a far data dai singoli pagamenti e fino al soddisfo;
2) condanna a tenere indenne l' Controparte_3 Controparte_1
dal pagamento di cui al punto 1);
[...]
3) condanna l' alla refusione in favore Controparte_1
dell'avv.to Paolo Imperato delle spese di lite che si liquidano in € 7.052,00 per compensi professionali, € 405,50 per contributo unificato, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge;
4) condanna a tenere indenne l CP_3 Controparte_1
dal pagamento di cui al punto 3);
[...]
5) condanna alla refusione in favore dell'avv. Pasquale Capriglione, CP_3
dichiaratosi antistatario, delle spese di lite che si liquidano in € 7.052,00 per compensi professionali, € 405,50 per contributo unificato, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Salerno, lì 19.12.2025
IL GIUDICE
LA QU
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