Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 05/04/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1414/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ssa Monica Velletti Presidente rel.
dott. ssa Luciana Nicolì Giudice
dott. ssa Elisa Iacone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1414/2024 promossa da:
nato a [...] il [...], rappresentato in proprio Parte_1 ex art. 86 c.p.c., con elezione di domicilio presso il proprio studio;
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...], con il patrocinio Controparte_1 dell'Avv. ROBERTO CHIARANTI, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: conclusioni congiunte
Con ricorso depositato il 09.09.2024 ha chiesto che il Parte_1
Tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
Il ricorrente ha esposto: Controparte_2
-di aver contratto matrimonio in Terni (TR) in data 28.06.2008 con CP_2
[...]
-che dall'unione in data 06.01.2014 è nata la figlia Per_1
-che, venuta meno l'affectio coniugalis, e divenuta intollerabile anche la convivenza, proponevano ricorso per separazione consensuale;
-che, successivamente, i coniugi, dopo aver confermato la volontà di non conciliarsi, hanno concordemente prestato il loro consenso alla separazione;
-che, con Decreto di omologa del 21.04.2022, il Tribunale di Terni dichiarava la separazione dei coniugi;
- che entrambi svolgono la professione di avvocato;
-che la separazione si è protratta ininterrottamente e, da allora, non si è ricostituita tra gli stessi né la comunione materiale né quella spirituale, pertanto, non è ipotizzabile un ricongiungimento dei coniugi;
-che sono, altresì, trascorsi i termini di legge per richiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
disposto l'affidamento condiviso della figlia minore con Per_1 collocazione abitativa della stessa presso la madre;
disciplina delle modalità di frequentazione padre figlia da esercitarsi liberamente compatibilmente con gli impegni di lavoro e, previo accordo con la madre, nel rispetto delle esigenze scolastiche, sportive e sociali della minore;
disporre che entrambi i genitori contribuiscano paritariamente al mantenimento della figlia o, in subordine, determinare a carico del ricorrente contributo al mantenimento della minore in euro 300,00, oltre Istat annuale con ripartizione in pari quota delle spese straordinarie, previo accordo per quelle eccedenti euro 100,00 ed, in caso di disaccordo, facendo riferimento al Protocollo del Tribunale di Terni;
con assegnazione della casa coniugale alla resistente, esclusiva proprietaria;
disporre che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento e, dunque, dichiararsi non dovuto alcun mantenimento;
con vittoria di spese.
Si è costituita non opponendosi alla richiesta di cessazione Controparte_2 degli effetti civili del matrimonio, sussistendone i presupposti, ma contestando quanto dedotto da controparte circa l'assegno divorzile e il contributo per il mantenimento della figlia minore, evidenziando l'assenza di modifiche della situazione di fatto rispetto al momento della separazione. Tanto premesso, la resistente ha concluso chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma integrale delle condizioni della separazione consensuale. Con vittoria di spese. Disposta la comparizione delle parti davanti alla Presidente delegata, hanno dichiarato:
i risiedere in immobile di proprietà della madre in comodato Parte_1 con corresponsione di indennità al fratello, di svolgere la professione di avvocato con reddito mensile di euro 3.000 circa, di essere proprietario del 50% dello studio professionale, oltre il 50% di due garage in Terni con il padre e 50% della casa in Porto
Santo Stefano con il fratello.
di risiedere in immobile di cui è nuda proprietaria con Controparte_2 usufrutto del padre, di svolgere la professione di avvocato con reddito mensile netto di euro 700,00 circa, di essere proprietaria del 50% di casa in Roma con mutuo (pagato dal padre), di avere la nuda proprietà di alcuni immobili di cui usufruttuari sono i genitori.
Alla successiva udienza i difensori degli stessi hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo e hanno concluso chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione, acquisito il parere del Pm in data 07.02.2025.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine normativamente previsto dalla data dalla separazione e della definizione del procedimento di separazione;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il
Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Quanto alle condizioni del divorzio le parti hanno raggiunto un accordo chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte, rinunciando ai termini ex ar.t 473 bis.28 c.p.c.:
“- conferma delle condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore come già previste nella separazione;
- il ricorrente si impegna a corrispondere entro la fine del mese di febbraio 2025 alla resistente la somma di € 15.500 a totale definizione di quanto dovuto per pregresse rate di mantenimento che la resistente accetta a tacitazione di ogni pregressa spettanza a tale titolo;
- spese legali compensate”.
Il collegio ritiene congrue le condizioni del divorzio sopra riportate. La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in Terni (TR) il 28.06.2008 alle Parte_1 Controparte_2 condizioni congiunte riportate in parte motiva;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Terni (TR) (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008 atto n. 4, parte II, serie A);
spese compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto in data 3 aprile 2025
.
PRESIDENTE est.
dott.ssa Monica Velletti