Versione
18 agosto 1967
18 agosto 1967
Art. 18.
Il permesso di ricerca puo' essere intestato a piu' soggetti, persone fisiche o giuridiche, comprese le societa' per azioni, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16, secondo le quote indicate nelle domande di permesso.
I contitolari sono solidamente tenuti verso la pubblica Amministrazione per gli obblighi attinenti all'esercizio dell'attivita' mineraria e rispondono egualmente in via solidale anche nei confronti dei terzi. Essi debbono nominare un solo rappresentante per tutti i rapporti con l'Amministrazione e con i terzi.
La perdita dei requisiti di cui all'articolo 16 o il ritiro per qualsiasi motivo di uno o piu' contitolari non comporta la decadenza o la revoca del permesso se gli altri contitolari assumono a loro carico la quota o le quote di colui o coloro venuti meno, salvi restando gli eventuali diritti dei terzi.
La quota di uno o piu' contitolari non puo' essere ceduta senza l'autorizzazione del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentiti gli altri contitolari del permesso.
I decreti di autorizzazione sono soggetti, per ogni trasferimento, al pagamento della tassa di concessione governativa di lire 500 mila.
La cessione che non sia stata preventivamente autorizzata e' nulla tanto fra le parti quanto nei confronti dell'Amministrazione, salva l'applicazione dell'articolo 41, punto 7.
Il permesso di ricerca puo' essere intestato a piu' soggetti, persone fisiche o giuridiche, comprese le societa' per azioni, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16, secondo le quote indicate nelle domande di permesso.
I contitolari sono solidamente tenuti verso la pubblica Amministrazione per gli obblighi attinenti all'esercizio dell'attivita' mineraria e rispondono egualmente in via solidale anche nei confronti dei terzi. Essi debbono nominare un solo rappresentante per tutti i rapporti con l'Amministrazione e con i terzi.
La perdita dei requisiti di cui all'articolo 16 o il ritiro per qualsiasi motivo di uno o piu' contitolari non comporta la decadenza o la revoca del permesso se gli altri contitolari assumono a loro carico la quota o le quote di colui o coloro venuti meno, salvi restando gli eventuali diritti dei terzi.
La quota di uno o piu' contitolari non puo' essere ceduta senza l'autorizzazione del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentiti gli altri contitolari del permesso.
I decreti di autorizzazione sono soggetti, per ogni trasferimento, al pagamento della tassa di concessione governativa di lire 500 mila.
La cessione che non sia stata preventivamente autorizzata e' nulla tanto fra le parti quanto nei confronti dell'Amministrazione, salva l'applicazione dell'articolo 41, punto 7.
Commentario • 1
- 1. Risoluzione del 26/03/1984 n. 340963 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli AffariMin. Finanze · 26 marzo 1984 · 0.45823827
Il Ministero dell\'Industria Commercio e Artigianato, in data 26.8.1983, ha emesso un decreto con il quale la quota del 20 per cento della titolarita\' del permesso di ricerca ".....", attribuita alla Societa\' ..... veniva intestata alla Soc. ..... con sede in ....., a seguito della fusione delle due Societa\' ..... mediante incorporazione della prima nella seconda. Poiche\' l\'Ufficio del Registro in indirizzo, incaricato della consegna del decreto, ha richiesto il pagamento della tassa sulle concessioni governative di cui al n. 99, sottonumero 4), della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, la societa\' incorporante, ritenendo tale tassa non dovuta, ha chiesto …
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Giurisprudenza • 2
- 1. TAR Roma, sez. 3T, sentenza 04/03/2014, n. 2469Provvedimento: […] Ai sensi dell'art. 18 della legge 21 luglio 1967 n. 613 la cessione di quote di titolarità dell'autorizzazione per la ricerca di idrocarburi è subordinata a provvedimento del Ministero che lo rilascia valutando i requisiti di affidabilità tecnica, economica e finanziaria richiesti dalla normativa per il rilascio della primaria autorizzazione; in particolare l'art. 4 c.6 del decreto direttoriale 22 marzo 2011 prevede che per società con capitale interamente versato inferiore a 10 milioni di euro deve intervenire garanzia mediante impegni assunti da società controllante, controllanti e controllate da una medesima controllante avente detto requisito minimo.Leggi di più...
- annullamento di provvedimento amministrativo·
- art. 10 e 10 bis legge n. 241/90·
- violazione art. 18 legge n. 613/67·
- responsabilità solidale dei contitolari di permesso di ricerca·
- difetto d'istruttoria e di motivazione·
- art. 3 legge n. 241/90·
- requisiti di affidabilità tecnica, economica e finanziaria·
- compensazione delle spese di giudizio·
- garanzia di società controllante·
- autorizzazione al trasferimento di quote di permesso di ricerca di idrocarburi·
- valutazione discrezionale dell'amministrazione·
- violazione art. 5 legge n. 9/91·
- eccesso di potere·
- reciprocità nello scambio di informazioni