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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 06/02/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L A C O R T E D'A P P E L L O D I M I L A N O
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Cesira D'ANELLA Presidente
Dott.ssa Elena Mara GRAZIOLI Consigliere
Dott.ssa Manuela ANDRETTA Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 583 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa con atto di citazione notificato il
28 febbraio 2024 ai sensi della legge n. 53 del 1994
da
(C.F.: , nato a [...] il 24 Parte_1 CodiceFiscale_1
aprile 1967, residente in [...] ed elettivamente domiciliato in
Lodi, via Lodivecchio, n. 51, presso lo studio dell'avv. Stefano Furiosi, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado
APPELLANTE
Contro
Controparte_1
(C.F. e P.I.V.A.: , in persona del legale
[...] P.IVA_1
pagina1 di 14 rappresentante pro tempore, con sede in Lodi, via piazzale Ospitale, n. 10 ed elettivamente domiciliata in Milano, Largo Augusto, n. 3, presso lo studio dell'avv. Paolo Franco, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di risposta
APPELLATO
PER LA RIFORMA
Della sentenza n. 35/2024, pubblicata il 16 gennaio 2024 dal Tribunale di
Lodi nella causa iscritta al n. 283/2021 r.g.
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 – 2051 – 2052 c.c.
Conclusioni:
Per come da note scritte contenenti precisazione delle Parte_1 conclusioni, depositate per l'udienza del 10 dicembre 2024, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, così giudicare: Nel merito
Rigettare le domande attoree, in quanto infondate sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese e onorari di lite”.
pagina2 di 14
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Decidendo la causa instaurata da nei confronti di Parte_1 [...]
(di seguito denominata Controparte_1
con atto di citazione ritualmente notificato il 21 gennaio 2021 - CP_2
volta a conseguire il risarcimento dei danni asseritamente patiti a causa dell'inesatta esecuzione di un prelievo ematico eseguito in data 8 luglio 2019, all'esito del quale, per la persistenza dell'algia e di una difficoltà nella flessione delle dita e, particolarmente, del pollice destro, si sarebbe sottoposto ad accertamenti e visite specialistiche, da cui si sarebbe desunta la correlazione causale tra una “incongrua manovra dell'operatore sanitario” e la lesione nervosa, con conseguente menomazione della funzione prensile, coinvolgente in particolare il pollice destro (con riconduzione delle condizioni di Parte_1 all'insorgenza della sindrome di Kiloh-Nevin) – con sentenza n. 35/2024, pubblicata il 16 gennaio 2024, il Tribunale di Lodi ha rigettato la domanda proposta dall'attore, condannandolo al rimborso delle spese di lite in favore della parte convenuta e ponendo le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa “a carico delle parti in via solidale, nella misura del 50% ciascuna”.
In via preliminare il giudice di prime cure ha rigettato le istanze istruttorie formulate dall'attore, argomentando nei seguenti termini: “I capitoli di prova orale da 1 a 11, siccome volti in larga parte a confermare documenti già prodotti
o a riferire su circostanze generiche, da provare in via documentale o non contestate, sono, per tali ragioni, irrilevanti e/o inammissibili. Le ulteriori circostanze, relative all'attività lavorativa svolta e/o preclusa all'attore, sono pure irrilevanti in parte e in altra inammissibili. Si tratta, infatti, di capitoli generici e imprecisi, non adeguatamente collocati nel tempo e nello spazio, formulati anche in modo tale da demandare una valutazione tecnica al teste (basti richiamare, per tutti, i n. 4, 6, 19). Quanto alla rinnovazione o integrazione della
c.t.u., non si colgono le ragioni di una simile richiesta, tenuto conto che
l'elaborato peritale ha fornito adeguata risposta ai quesiti sottoposti e ha preso posizione sulle osservazioni che furono sottoposte agli ausiliari dal difensore attoreo (e non già del consulente di parte). Peraltro, la rinnovazione o
l'integrazione della c.t.u., oltre a non apparire necessaria per la completezza
pagina3 di 14 degli elaborati già in atti, si porrebbe in irrimediabile contrasto con i principi di economia processuale e ragionevole durata del processo, esigenze che debbono essere adeguatamente ponderate ogniqualvolta le parti sollecitino ulteriori approfondimenti peritali (Cass. 2832/21, 18410/13)”.
Nel merito, il giudice ha ritenuto, sulla base degli accertamenti compiuti dai consulenti tecnici d'ufficio, che non fosse provato il nesso eziologico tra la condotta dell'infermiera e l'evento di danno, ricondotto dagli ausiliari alla
“Sindrome di Kiloh Nevin”.
Ha condiviso le conclusioni dei consulenti tecnici d'ufficio, secondo cui non vi era evidenza strumentale e documentale di un nesso di causa tra il prelievo ematico e la successiva sintomatologia lamentata dal paziente, evidenziando che nel corso della consulenza tecnica d'ufficio si era sottratto agli Parte_1
accertamenti strumentali prospettati dagli ausiliari del giudice.
Il giudice ha, altresì, escluso, per mancanza di prova, che causa dell'evento di danno dedotto dall'attore fosse rinvenibile nel diretto “pizzicamento” del nervo, evocato negli scritti difensivi.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 28 febbraio 2024, Parte_1
ha proposto appello avverso la predetta sentenza, di cui ha chiesto l'integrale
[...]
riforma.
Costituitasi in giudizio il 4 giugno 2024, ha chiesto il rigetto CP_2
del gravame, contestando specificamente i singoli motivi.
Non essendo possibile conciliare la lite, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 10 dicembre 2024, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art.127 ter c.p.c.
Le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica entro i termini (rispettivamente, trenta giorni prima e quindici giorni prima della detta udienza) all'uopo assegnati con provvedimento emesso dal consigliere istruttore ai sensi del novellato art. 352 c.p.c.
L'appello di Parte_1
Con un primo motivo di impugnazione deduce la Parte_1
“Insufficienza e illogicità della motivazione – violazione degli art. 132 comma 1
n. 4 c.p.c. e 118 disp. Att. C.p.c.” (p. 8, atto di appello).
Lamenta l'erronea motivazione della sentenza, affermando che il giudice sarebbe giunto ad una inesatta ricostruzione dei fatti e ad una erronea valutazione pagina4 di 14 delle istanze di ammissione di prove orali formulate dall'attore, fornendo una diversa valutazione e interpretazione dei fatti di causa.
In particolare, censura le parti della sentenza in cui il giudice argomenta che
“è impossibile affermare che le condizioni attualmente riscontrate dal c.t.u. possano dirsi – secondo i criteri propri del giudizio civile – conseguenze di un prelievo di sangue mal eseguito”; che “la sindrome che ha colpito Pt_1
presuppone, quali antecedenti causali, traumi importanti (fratture) o alla formazione di lesioni occupanti spazio come lipomi o voluminosi ematomi, che provocano lo schiacciamento prolungato delle vie nervose” (p. 5, sentenza gravata).
L'appellante censura, inoltre, la parte della sentenza in cui il giudice afferma che dalla lettera di dimissione del paziente a seguito di accesso al Pronto Soccorso del 17 luglio 2019 risulta che “ era stato sottoposto a prelievo venoso e Pt_1 successivamente si era verificata la “comparsa locale di ecchimosi, in seguito risoltasi”. Il medico ha riscontrato “residuo di ecchimosi in regione cubitale volare, senza franchi ematomi locali”, oltre ad aver verificato la completa capacità flessoria ed estensoria della mano, del polso e del gomito” (p. 5, sentenza impugnata).
L'appellante sostiene che il giudice non ha considerato che nell'atto di citazione era stato allegato che il mattino successivo al prelievo era risultato evidente un ematoma nel punto dove era stato eseguito il prelievo e che l'accesso al Pronto Soccorso, per la permanenza dei gravi disturbi patiti, era avvenuto nove giorni dopo, quando l'ematoma si era già degradato in ecchimosi. Afferma che su tale punto era stata offerta la prova testimoniale di convivente Testimone_1 dell'attore e di professione infermiera presso e che il rigetto delle CP_2 istanze istruttorie non ha consentito di provare l'allegazione. censura, altresì, la parte della motivazione in cui il giudice Parte_1
argomenta che anche con riferimento al diverso elemento causalmente rilevante talvolta evocato negli scritti difensivi, cioè che il prelievo sia stato mal eseguito nel senso di aver prodotto un diretto “pizzicamento” del nervo, non si è ravvisata, né dalla documentazione in atti, né dalla consulenza tecnica d'ufficio, alcuna evidenza.
In merito l'appellante sostiene che è “da ritenersi invece estremamente probabile, che l'ago della butterfly abbia trafitto e lesionato il nervo interosseo
pagina5 di 14 anteriore, e che questa condotta abbia avuto la rilevanza di una concausa, con lo stravaso ematico che ha provocato l'ematoma” (p. 9, atto di appello).
Sostiene che di un simile evento non era possibile acquisire la prova strumentale e che le prove testimoniali appositamente formulate nei capitoli da 4 a
7 sarebbero state decisive e rilevanti, considerato che aveva Parte_1 accusato, sia nell'immediatezza del prelievo sia successivamente, un dolore intensissimo, persistente e anomalo, incompatibile con un normale prelievo venoso e compatibile, invece, con una lesione diretta del nervo.
Aggiunge che, in ogni caso, gli elementi probatori documentali già acquisiti al processo consentivano di ritenere provato il nesso causale tra il prelievo ematico e il deficit funzionale irreversibile del pollice destro (sindrome di Kiloh
Nevin) e che tanto si desume dagli accertamenti eseguiti dalla specialista in neurologia, dott.ssa Persona_1
Con un secondo motivo di appello censura la parte della Parte_1
sentenza in cui il giudice motiva il rigetto delle istanze di ammissione di prove orali formulate dall'attore.
Afferma che, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza gravata, i capitoli di prova testimoniale non ammessi dal giudice sono estremamente rilevanti al fine di accertare il nesso causale e i danni subiti dall'attore.
Nega che i capitoli da 3 a 8 siano confermativi di documenti prodotti, affermando che “si tratta di circostanze di fatto, essenziali al fine di accertare le cause e la genesi della patologia di cui soffre l'attore” (p. 11, atto di appello).
Nega che i capitoli da 12 a 21 siano generici, imprecisi e valutativi e chiede, pertanto, l'ammissione delle istanze istruttorie rigettate dal giudice di prime cure.
Con un terzo e ultimo motivo di impugnazione l'appellante si duole del mancato accoglimento dell'istanza di rinnovazione o integrazione della consulenza tecnica d'ufficio, in violazione dell'art. 196 c.p.c.
Afferma che l'elaborato peritale non ha preso posizione su tutte le osservazioni formulate dal difensore dell'attore e, in particolare, sulle osservazioni con le quali si contestavano: 1) l'affermazione della mancanza in atti della perizia medico legale del Prof. 2) l'omessa valutazione Persona_2 dell'ipotesi di lesione del nervo, mediante la manovra di inserimento dell'ago; 3)
pagina6 di 14 il mancato utilizzo del criterio di valutazione della preponderanza dell'evidenza, già utilizzata dalla dott.ssa della nonché dal Persona_1 CP_2 consulente dell'attore, Prof. Persona_2
Spiega che nella bozza di consulenza tecnica d'ufficio del 31 marzo 2023 si legge, a pagina 5: “Perizia medico legale non presente in atti”; che nell'elaborato finale del 14 aprile 2023, in risposta all'osservazione del difensore dell'attore, si afferma, a pagina 20, riga 7, che: “Si precisa che il documento è stato esaminato nel corso della prima seduta peritale del 14/12/22 e della seconda seduta peritale del 19/1/23 quando partecipò lo stesso relatore”; che tale affermazione è smentita dal fatto che sulla bozza di relazione del 31 marzo 2023 è stato indicato: “Perizia medico legale non presente in atti”.
L'appellante sostiene che l'affermazione dei consulenti d'ufficio, secondo cui la relazione del consulente dell'attore era stata esaminata in occasione delle due sessioni precedenti, non è veritiera, tanto più che alla prima sessione il Prof. non aveva neppure partecipato e la consulenza tecnica dell'attore, Persona_2
asseritamente non presente in atti, era stata inviata dal suo difensore ai consulenti tecnici d'ufficio in data 14 aprile 2023, unitamente alle osservazioni alla bozza di ctu.
Aggiunge che alle altre osservazioni dell'attore i consulenti tecnici d'ufficio non hanno dato alcuna risposta.
Per tali motivi l'appellante insiste nella rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio.
L'esame del gravame.
In ordine di priorità logico giuridica devono essere esaminati i primi due motivi di impugnazione, poiché, investendo le istanze di ammissione di prove orali e la consulenza tecnica d'ufficio, sono idonei a incidere sulla individuazione del materiale probatorio lato sensu inteso, acquisito nel processo.
I motivi sono privi di fondamento.
Le istanze di ammissione di prove orali.
In ordine alle prove testimoniali offerte dall'attore va confermata la pronuncia di rigetto del giudice di prime cure, ove si consideri che tali prove, oltre ad essere generiche, non sono idonee ad inficiare la decisione gravata e hanno ad oggetto circostanze che si pongono in contrasto con quanto emerge dalla relazione dei consulenti tecnici d'ufficio.
pagina7 di 14 L'appellante vorrebbe provare con il teste sua convivente, Testimone_1
l'esistenza di un ematoma, in contrasto con quanto accertato in maniera puntuale dai consulenti tecnici d'ufficio, dott.ssa e dott.ssa Persona_3 Persona_4 le quali hanno evidenziato che “Nel caso in trattazione non abbiamo alcuna descrizione clinica e nessun esame ecografico strumentale che documentino la formazione di un ematoma, anzi l'ortopedico che visita il paziente in PS il
17/7/2019 lo esclude” (p. 16 della relazione depositata il 17 aprile 2023).
La circostanza dedotta dall'appellante, secondo cui l'accesso in Pronto
Soccorso è avvenuto nove giorni dopo il prelievo ematico, quando l'ematoma si era già degradato in ecchimosi, non esclude la superfluità della prova orale dedotta nei capitoli da 4 e 7 con la teste poiché, come Testimone_1 evidenziato dai consulenti tecnici d'ufficio, “per provocare una lesione permanente del nervo, come in questo caso, la compressione deve essere molto prolungata nel tempo, infatti le compressioni limitate nel tempo provocano uno
“stupor” del nervo, che nell'arco di 6/12 mesi si risolve completamente” (p. 16 della relazione cit.).
Alla luce delle considerazioni medico legali e specialistiche espresse dai consulenti tecnici d'ufficio, appare evidente che, quand'anche la testimone indicata dall'attore avesse confermato la comparsa dell'ematoma subito dopo il prelievo ematico, il fatto che tale ematoma non fosse più presente già il 17 luglio
2019 (come accertato dall'ortopedico che aveva visitato in Pronto Parte_1
Soccorso) e la circostanza che per provocare la lesione permanente del nervo sia necessario un ematoma prolungato per molti mesi, inducono a ritenere che la prova testimoniale non ammessa dal giudice di prime cure non avrebbe mutato l'esito del processo.
Quanto ai capitoli da 12 a 21, tutti inerenti alla prova dei danni subiti da ne va evidenziata la superfluità, in ragione della correttezza della Parte_1
decisione che ha escluso il nesso di causalità materiale tra la condotta dell'operatore sanitario e l'evento di danno, come sarà meglio chiarito nell'esaminare il primo motivo di gravame.
L'istanza di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio.
Gli accertamenti compiuti dagli ausiliari del giudice, dottoresse
[...]
e sono puntuali, completi ed esaustivi. Per_3 Persona_4
pagina8 di 14 In particolare, i detti ausiliari hanno esaminato le osservazioni del difensore dell'attore, avv. Stefano Furiosi, dandone puntuale risposta, alla pagina 20 della relazione scritta, nei termini seguenti:
“In data 14/4/2023 l'avvocato Stefano Furiosi, legale di parte attrice, ha inviato osservazioni tecniche, nelle quali ha precisato quanto segue:
1) La perizia del professor è depositata ina atto all'allegato Persona_2
numero 11.
Si precisa che il documento è stato esaminato nel corso della prima seduta peritale del 14/12/22 e della seconda seduta peritale del 19/1/23 quando partecipò lo stesso relatore. Sulla scorta di quanto esposto dal professor è Per_2
stata svolta una intensa attività di mediazione con una proposta conciliativa che ha trovato d'accordo il consulente tecnico di parte attrice ma non è stata accolta da parte del signor Pt_1
2) Si ribadisce che non vi è prova strumentale e documentale di un nesso di causa tra il prelievo ematico e la successiva sintomatologia lamentata dal paziente, come ampiamente esposto nell'elaborato peritale.
2) I sottoscritti CCTTUU insieme ai consulenti tecnici di parte attrice e parte convenuta hanno attentamente esaminato tutta la documentazione strumentale e certificativa depositata in atti”.
Contrariamente all'assunto dell'appellante, i consulenti tecnici d'ufficio hanno esaminato la relazione del professor peraltro anche alla presenza di Per_2 quest'ultimo nella seduta peritale del 19 gennaio 2023, come evidenziato in risposta alla prima osservazione formulata dall'avv. Furiosi.
Gli ausiliari del giudice hanno preso in considerazione anche l'ipotesi della lesione del nervo causata dalla manovra di inserimento dell'ago, rispondendo, nel richiamato punto 2), che non vi è prova strumentale e documentale di nesso di causa tra il prelievo ematico e la successiva sintomatologia lamentata dal paziente.
Del resto, nel rispondere al quesito n. 2) formulato dal giudice – concernente l'accertamento della natura e dell'entità delle lesioni subite dal periziando in rapporto causale con l'evento per cui è causa - i consulenti tecnici d'ufficio hanno spiegato quanto di seguito riportato:
“Il Signor lamenta una sintomatologia e presenta un esame obiettivo, Pt_1 che riconducono alla “Sindrome di Kiloh Nevin”.
pagina9 di 14 Il soggetto non si è reso disponibile a ripetere l'esame EMG e la RMN al fine di verificare strumentalmente il quadro anatomico e funzionale residuato nella attualità, a distanza di 3 anni e mezzo dall'evento denunciato.
Tali indagini sarebbero state utili per meglio inquadrare il quadro clinico attuale, tenuto conto che i nervi hanno grande capacità di recupero, dopo aver riportato uno stupor oppure una lesione da compressione, una volta rimossa la causa.
Nel caso in osservazione non vi è prova strumentale o clinica che documenti l'insorgenza di una ematoma idoneo a provocare una pressione del nervo, a cui ricondurre la sindrome oggi allegata.
In data 8/7/19 venne eseguito il prelievo venoso.
In data 17/7/2019 seguì accesso in pronto soccorso, dove l'ortopedico rilevò clinicamente l'assenza di franchi ematomi bensì residuo di ecchimosi con mobilità di mano, polso e gomito completa, in assenza di deficit di forza e di sensibilità.
In data 19/8/2019 seguì EMG, eseguita con diagnosi di invio di epicondilite al gomito destro, che rilevò iniziale risentimento del nervo mediano al canale del carpo destro e in merito al disturbo della flessione della falange distale del pollice, come disturbo isolato, risultò non possibile alcuna attivazione da possibile coinvolgimento traumatico del ventre muscolare.
L'ecografia eseguita in data 21/8/2019 documentò un quadro nei limiti della norma.
In mancanza dell'accertamento di un nesso di causa tra il prelievo, oggetto del presente accertamento, il quadro clinico attualmente accertato, ne segue che non si possa dare risposta ai quesiti successivi” (pp. 18 e 19 della relazione cit.).
Alla luce dei richiamati accertamenti compiuti dagli ausiliari del giudice, considerate, in particolare, l'assenza di ematoma idoneo a provocare una pressione del nervo e la presenza di un quadro nei limiti della norma, quale documentato dall'ecografia eseguita il 21 agosto 2019, deve logicamente escludersi che la sindrome di , di cui lamenta una Persona_5 Parte_1
sintomatologia (come accertato dagli stessi ausiliari), sia riconducibile all'ipotesi, prospettata dall'appellante, di una errata manovra di inserimento dell'ago.
In conclusione, deve essere confermata la decisione di rigetto delle istanze istruttorie formulate da essendo la causa sufficientemente istruita. Parte_1
pagina10 di 14 Anche il primo motivo di gravame non può essere accolto.
Si è già in precedenza evidenziato come l'esaustiva attività istruttoria compiuta dal giudice di prime cure consenta di escludere il nesso di causalità materiale tra il prelievo ematico eseguito in data 8 luglio 2019 e l'evento di danno
(sindrome di Kiloh Nevin).
Il giudice di prime cure ha correttamente valutato i documenti acquisiti nel processo, peraltro esaminati con il supporto delle conoscenze tecniche e specialistiche degli ausiliari del giudice, i quali non solo hanno accertato la mancanza di prova strumentale o clinica che documenti l'insorgenza di un ematoma idoneo a provocare una pressione del nervo, a cui ricondurre la sindrome di , ma hanno anche evidenziato che non si Persona_5 Parte_1
è reso disponibile a ripetere l'esame EMG e la RMN al fine di verificare strumentalmente il quadro anatomico e funzionale residuato nell'attualità.
Gli ausiliari del giudice hanno rilevato che in data 17 luglio 2019 il soggetto si era recato in pronto soccorso dell' riferendo che “da 10 giorni CP_2
lamenta ipoestesia e ipostenia avambraccio destro, con limitazione sensoriale e stenica al primo raggio della mano destra che correla temporalmente con un prelievo venoso in piega antecubitale destra effettuato presso lo stesso presidio ospedaliero”; i consulenti tecnici d'ufficio hanno, quindi, accertato che sullo stesso verbale l'ortopedico aveva rilevato residuo di ecchimosi in regione cubitale volare, senza franchi ematomi locali (cfr. p. 16 della relazione cit.).
I consulenti tecnici d'ufficio hanno anche evidenziato la differenza tra l'ecchimosi e l'ematoma, chiarendo che “la soffusione ecchimotica è una infiltrazione di sangue nel tessuto sottocutaneo, che appare come una macchia inizialmente rosso-livida o bluastra assumendo in seguito colore giallo-verdastro,
l'ematoma è diversamente una raccolta di sangue che si forma nello spessore di un tessuto, in seguito alla rottura di vasi sanguigni. L'ecchimosi si risolve con la completa restitutio ad integrum della zona interessata, l'ematoma, invece, si risolve in un periodo di tempo lungo e può provocare la compressione dei tessuti circostanti, compreso le terminazioni nervose che decorrono nella zona, tuttavia per provocare una lesione permanente del nervo, come in questo caso, la compressione deve essere molto prolungata nel tempo, infatti le compressioni limitate nel tempo provocano uno “stupor” del nervo, che nell'arco di 6/12 mesi si risolve completamente” (p. 16 della relazione cit.).
pagina11 di 14 Con riferimento al caso in esame, gli ausiliari del giudice hanno accertato che “non abbiamo alcuna descrizione clinica e nessun esame ecografico strumentale che documentino la formazione di un ematoma, anzi l'ortopedico che visita il paziente in PS il 17/7/2019 lo esclude” (p. 16 della relazione cit.).
Hanno, quindi, concluso che “Pertanto risulta difficile comprendere il nesso di causalità tra il prelievo e l'insorgenza della sindrome di , la Persona_5
bibliografia ci indica che tale lesione compare a seguito di traumi importanti
(fratture) o alla formazione di lesioni occupanti spazio come lipomi o voluminosi ematomi che provocano lo schiacciamento prolungato delle vie nervose” (p. 17 della relazione cit.).
Nell'escludere il nesso di causalità tra il prelievo ematico oggetto di causa e la sindrome di , il giudice di prime cure ha fatto corretta valutazione Persona_5
del materiale probatorio.
Diversamente, le censure dell'appellante si fondano su istanze istruttore giustamente rigettate dal giudice di primo grado in quanto affatto inutili, come in precedenza evidenziato e su un documento della specialista in neurologia, dott.ssa
(doc. n. 11, fascicolo di primo grado di , che non solo non Persona_1 Pt_1 accerta il nesso di causalità tra il prelievo e l'evento di danno dedotto in giudizio
(poiché ritiene non verosimile l'ipotesi professionale), ma viene dall'appellante considerato isolatamente.
Il documento invocato dall'appellante non giustifica la riforma della decisione impugnata, la quale si fonda sull'attenta analisi di tutti i documenti prodotti in giudizio e dei puntuali accertamenti compiuti dagli ausiliari del giudice, congruamente motivati e coerenti con tutta la documentazione acquisita nel processo.
In conclusione, deve essere confermata la pronuncia di rigetto della domanda risarcitoria proposta da nei confronti di Parte_1 CP_2
La regolamentazione delle spese processuali.
In ragione del rigetto del gravame, l'appellante, soccombente, deve essere condannato a rimborsare le spese del presente grado alla parte vittoriosa.
Le spese sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. 13 agosto 2022, n.
147, contenente il “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n.
55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31
pagina12 di 14 dicembre 2012, n. 247”. Il detto decreto è in vigore dal 23 ottobre 2022 (cfr. art. 7) e trova applicazione alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (art. 6).
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando
l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata” (così Cass., Sez. Un., 12 ottobre
2012, n. 17405; principio recentemente ribadito da Cass., Sez. Un, ordinanza del
14 novembre 2022, n. 33482).
Le spese sono liquidate in base all'attività effettivamente svolta (escluso, quindi, il compenso per la fase istruttoria), tenuto conto dei parametri medi e considerato il valore della causa, rappresentato dal disputatum, corrispondente al quantum risarcitorio richiesto (pari a euro 244.084,00, oltre accessori di legge).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:
RIGETTA
l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
per la riforma della sentenza n. Controparte_1
35/2024, pubblicata il 16 gennaio 2024 dal Tribunale di Lodi nella causa iscritta al n. 283/2021 r.g. e, per l'effetto,
CONFERMA
Integralmente la sentenza impugnata;
CONDANNA
a rimborsare ad Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, le
[...]
spese del presente grado, liquidate in euro 9.991,00 per compensi, oltre spese generali e C.P.A. come per legge, oltre I.V.A. se dovuta.
pagina13 di 14 Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (nel testo inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – legge di stabilità 2013), per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis del D.P.R. 115/2002 da parte di
Parte_1
Così deciso in Milano, dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024
Il Presidente
Dott.ssa Cesira D'Anella
Il consigliere estensore
Dott.ssa Manuela Andretta
pagina14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L A C O R T E D'A P P E L L O D I M I L A N O
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Cesira D'ANELLA Presidente
Dott.ssa Elena Mara GRAZIOLI Consigliere
Dott.ssa Manuela ANDRETTA Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 583 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa con atto di citazione notificato il
28 febbraio 2024 ai sensi della legge n. 53 del 1994
da
(C.F.: , nato a [...] il 24 Parte_1 CodiceFiscale_1
aprile 1967, residente in [...] ed elettivamente domiciliato in
Lodi, via Lodivecchio, n. 51, presso lo studio dell'avv. Stefano Furiosi, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado
APPELLANTE
Contro
Controparte_1
(C.F. e P.I.V.A.: , in persona del legale
[...] P.IVA_1
pagina1 di 14 rappresentante pro tempore, con sede in Lodi, via piazzale Ospitale, n. 10 ed elettivamente domiciliata in Milano, Largo Augusto, n. 3, presso lo studio dell'avv. Paolo Franco, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di risposta
APPELLATO
PER LA RIFORMA
Della sentenza n. 35/2024, pubblicata il 16 gennaio 2024 dal Tribunale di
Lodi nella causa iscritta al n. 283/2021 r.g.
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 – 2051 – 2052 c.c.
Conclusioni:
Per come da note scritte contenenti precisazione delle Parte_1 conclusioni, depositate per l'udienza del 10 dicembre 2024, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, così giudicare: Nel merito
Rigettare le domande attoree, in quanto infondate sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese e onorari di lite”.
pagina2 di 14
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Decidendo la causa instaurata da nei confronti di Parte_1 [...]
(di seguito denominata Controparte_1
con atto di citazione ritualmente notificato il 21 gennaio 2021 - CP_2
volta a conseguire il risarcimento dei danni asseritamente patiti a causa dell'inesatta esecuzione di un prelievo ematico eseguito in data 8 luglio 2019, all'esito del quale, per la persistenza dell'algia e di una difficoltà nella flessione delle dita e, particolarmente, del pollice destro, si sarebbe sottoposto ad accertamenti e visite specialistiche, da cui si sarebbe desunta la correlazione causale tra una “incongrua manovra dell'operatore sanitario” e la lesione nervosa, con conseguente menomazione della funzione prensile, coinvolgente in particolare il pollice destro (con riconduzione delle condizioni di Parte_1 all'insorgenza della sindrome di Kiloh-Nevin) – con sentenza n. 35/2024, pubblicata il 16 gennaio 2024, il Tribunale di Lodi ha rigettato la domanda proposta dall'attore, condannandolo al rimborso delle spese di lite in favore della parte convenuta e ponendo le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa “a carico delle parti in via solidale, nella misura del 50% ciascuna”.
In via preliminare il giudice di prime cure ha rigettato le istanze istruttorie formulate dall'attore, argomentando nei seguenti termini: “I capitoli di prova orale da 1 a 11, siccome volti in larga parte a confermare documenti già prodotti
o a riferire su circostanze generiche, da provare in via documentale o non contestate, sono, per tali ragioni, irrilevanti e/o inammissibili. Le ulteriori circostanze, relative all'attività lavorativa svolta e/o preclusa all'attore, sono pure irrilevanti in parte e in altra inammissibili. Si tratta, infatti, di capitoli generici e imprecisi, non adeguatamente collocati nel tempo e nello spazio, formulati anche in modo tale da demandare una valutazione tecnica al teste (basti richiamare, per tutti, i n. 4, 6, 19). Quanto alla rinnovazione o integrazione della
c.t.u., non si colgono le ragioni di una simile richiesta, tenuto conto che
l'elaborato peritale ha fornito adeguata risposta ai quesiti sottoposti e ha preso posizione sulle osservazioni che furono sottoposte agli ausiliari dal difensore attoreo (e non già del consulente di parte). Peraltro, la rinnovazione o
l'integrazione della c.t.u., oltre a non apparire necessaria per la completezza
pagina3 di 14 degli elaborati già in atti, si porrebbe in irrimediabile contrasto con i principi di economia processuale e ragionevole durata del processo, esigenze che debbono essere adeguatamente ponderate ogniqualvolta le parti sollecitino ulteriori approfondimenti peritali (Cass. 2832/21, 18410/13)”.
Nel merito, il giudice ha ritenuto, sulla base degli accertamenti compiuti dai consulenti tecnici d'ufficio, che non fosse provato il nesso eziologico tra la condotta dell'infermiera e l'evento di danno, ricondotto dagli ausiliari alla
“Sindrome di Kiloh Nevin”.
Ha condiviso le conclusioni dei consulenti tecnici d'ufficio, secondo cui non vi era evidenza strumentale e documentale di un nesso di causa tra il prelievo ematico e la successiva sintomatologia lamentata dal paziente, evidenziando che nel corso della consulenza tecnica d'ufficio si era sottratto agli Parte_1
accertamenti strumentali prospettati dagli ausiliari del giudice.
Il giudice ha, altresì, escluso, per mancanza di prova, che causa dell'evento di danno dedotto dall'attore fosse rinvenibile nel diretto “pizzicamento” del nervo, evocato negli scritti difensivi.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 28 febbraio 2024, Parte_1
ha proposto appello avverso la predetta sentenza, di cui ha chiesto l'integrale
[...]
riforma.
Costituitasi in giudizio il 4 giugno 2024, ha chiesto il rigetto CP_2
del gravame, contestando specificamente i singoli motivi.
Non essendo possibile conciliare la lite, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 10 dicembre 2024, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art.127 ter c.p.c.
Le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica entro i termini (rispettivamente, trenta giorni prima e quindici giorni prima della detta udienza) all'uopo assegnati con provvedimento emesso dal consigliere istruttore ai sensi del novellato art. 352 c.p.c.
L'appello di Parte_1
Con un primo motivo di impugnazione deduce la Parte_1
“Insufficienza e illogicità della motivazione – violazione degli art. 132 comma 1
n. 4 c.p.c. e 118 disp. Att. C.p.c.” (p. 8, atto di appello).
Lamenta l'erronea motivazione della sentenza, affermando che il giudice sarebbe giunto ad una inesatta ricostruzione dei fatti e ad una erronea valutazione pagina4 di 14 delle istanze di ammissione di prove orali formulate dall'attore, fornendo una diversa valutazione e interpretazione dei fatti di causa.
In particolare, censura le parti della sentenza in cui il giudice argomenta che
“è impossibile affermare che le condizioni attualmente riscontrate dal c.t.u. possano dirsi – secondo i criteri propri del giudizio civile – conseguenze di un prelievo di sangue mal eseguito”; che “la sindrome che ha colpito Pt_1
presuppone, quali antecedenti causali, traumi importanti (fratture) o alla formazione di lesioni occupanti spazio come lipomi o voluminosi ematomi, che provocano lo schiacciamento prolungato delle vie nervose” (p. 5, sentenza gravata).
L'appellante censura, inoltre, la parte della sentenza in cui il giudice afferma che dalla lettera di dimissione del paziente a seguito di accesso al Pronto Soccorso del 17 luglio 2019 risulta che “ era stato sottoposto a prelievo venoso e Pt_1 successivamente si era verificata la “comparsa locale di ecchimosi, in seguito risoltasi”. Il medico ha riscontrato “residuo di ecchimosi in regione cubitale volare, senza franchi ematomi locali”, oltre ad aver verificato la completa capacità flessoria ed estensoria della mano, del polso e del gomito” (p. 5, sentenza impugnata).
L'appellante sostiene che il giudice non ha considerato che nell'atto di citazione era stato allegato che il mattino successivo al prelievo era risultato evidente un ematoma nel punto dove era stato eseguito il prelievo e che l'accesso al Pronto Soccorso, per la permanenza dei gravi disturbi patiti, era avvenuto nove giorni dopo, quando l'ematoma si era già degradato in ecchimosi. Afferma che su tale punto era stata offerta la prova testimoniale di convivente Testimone_1 dell'attore e di professione infermiera presso e che il rigetto delle CP_2 istanze istruttorie non ha consentito di provare l'allegazione. censura, altresì, la parte della motivazione in cui il giudice Parte_1
argomenta che anche con riferimento al diverso elemento causalmente rilevante talvolta evocato negli scritti difensivi, cioè che il prelievo sia stato mal eseguito nel senso di aver prodotto un diretto “pizzicamento” del nervo, non si è ravvisata, né dalla documentazione in atti, né dalla consulenza tecnica d'ufficio, alcuna evidenza.
In merito l'appellante sostiene che è “da ritenersi invece estremamente probabile, che l'ago della butterfly abbia trafitto e lesionato il nervo interosseo
pagina5 di 14 anteriore, e che questa condotta abbia avuto la rilevanza di una concausa, con lo stravaso ematico che ha provocato l'ematoma” (p. 9, atto di appello).
Sostiene che di un simile evento non era possibile acquisire la prova strumentale e che le prove testimoniali appositamente formulate nei capitoli da 4 a
7 sarebbero state decisive e rilevanti, considerato che aveva Parte_1 accusato, sia nell'immediatezza del prelievo sia successivamente, un dolore intensissimo, persistente e anomalo, incompatibile con un normale prelievo venoso e compatibile, invece, con una lesione diretta del nervo.
Aggiunge che, in ogni caso, gli elementi probatori documentali già acquisiti al processo consentivano di ritenere provato il nesso causale tra il prelievo ematico e il deficit funzionale irreversibile del pollice destro (sindrome di Kiloh
Nevin) e che tanto si desume dagli accertamenti eseguiti dalla specialista in neurologia, dott.ssa Persona_1
Con un secondo motivo di appello censura la parte della Parte_1
sentenza in cui il giudice motiva il rigetto delle istanze di ammissione di prove orali formulate dall'attore.
Afferma che, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza gravata, i capitoli di prova testimoniale non ammessi dal giudice sono estremamente rilevanti al fine di accertare il nesso causale e i danni subiti dall'attore.
Nega che i capitoli da 3 a 8 siano confermativi di documenti prodotti, affermando che “si tratta di circostanze di fatto, essenziali al fine di accertare le cause e la genesi della patologia di cui soffre l'attore” (p. 11, atto di appello).
Nega che i capitoli da 12 a 21 siano generici, imprecisi e valutativi e chiede, pertanto, l'ammissione delle istanze istruttorie rigettate dal giudice di prime cure.
Con un terzo e ultimo motivo di impugnazione l'appellante si duole del mancato accoglimento dell'istanza di rinnovazione o integrazione della consulenza tecnica d'ufficio, in violazione dell'art. 196 c.p.c.
Afferma che l'elaborato peritale non ha preso posizione su tutte le osservazioni formulate dal difensore dell'attore e, in particolare, sulle osservazioni con le quali si contestavano: 1) l'affermazione della mancanza in atti della perizia medico legale del Prof. 2) l'omessa valutazione Persona_2 dell'ipotesi di lesione del nervo, mediante la manovra di inserimento dell'ago; 3)
pagina6 di 14 il mancato utilizzo del criterio di valutazione della preponderanza dell'evidenza, già utilizzata dalla dott.ssa della nonché dal Persona_1 CP_2 consulente dell'attore, Prof. Persona_2
Spiega che nella bozza di consulenza tecnica d'ufficio del 31 marzo 2023 si legge, a pagina 5: “Perizia medico legale non presente in atti”; che nell'elaborato finale del 14 aprile 2023, in risposta all'osservazione del difensore dell'attore, si afferma, a pagina 20, riga 7, che: “Si precisa che il documento è stato esaminato nel corso della prima seduta peritale del 14/12/22 e della seconda seduta peritale del 19/1/23 quando partecipò lo stesso relatore”; che tale affermazione è smentita dal fatto che sulla bozza di relazione del 31 marzo 2023 è stato indicato: “Perizia medico legale non presente in atti”.
L'appellante sostiene che l'affermazione dei consulenti d'ufficio, secondo cui la relazione del consulente dell'attore era stata esaminata in occasione delle due sessioni precedenti, non è veritiera, tanto più che alla prima sessione il Prof. non aveva neppure partecipato e la consulenza tecnica dell'attore, Persona_2
asseritamente non presente in atti, era stata inviata dal suo difensore ai consulenti tecnici d'ufficio in data 14 aprile 2023, unitamente alle osservazioni alla bozza di ctu.
Aggiunge che alle altre osservazioni dell'attore i consulenti tecnici d'ufficio non hanno dato alcuna risposta.
Per tali motivi l'appellante insiste nella rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio.
L'esame del gravame.
In ordine di priorità logico giuridica devono essere esaminati i primi due motivi di impugnazione, poiché, investendo le istanze di ammissione di prove orali e la consulenza tecnica d'ufficio, sono idonei a incidere sulla individuazione del materiale probatorio lato sensu inteso, acquisito nel processo.
I motivi sono privi di fondamento.
Le istanze di ammissione di prove orali.
In ordine alle prove testimoniali offerte dall'attore va confermata la pronuncia di rigetto del giudice di prime cure, ove si consideri che tali prove, oltre ad essere generiche, non sono idonee ad inficiare la decisione gravata e hanno ad oggetto circostanze che si pongono in contrasto con quanto emerge dalla relazione dei consulenti tecnici d'ufficio.
pagina7 di 14 L'appellante vorrebbe provare con il teste sua convivente, Testimone_1
l'esistenza di un ematoma, in contrasto con quanto accertato in maniera puntuale dai consulenti tecnici d'ufficio, dott.ssa e dott.ssa Persona_3 Persona_4 le quali hanno evidenziato che “Nel caso in trattazione non abbiamo alcuna descrizione clinica e nessun esame ecografico strumentale che documentino la formazione di un ematoma, anzi l'ortopedico che visita il paziente in PS il
17/7/2019 lo esclude” (p. 16 della relazione depositata il 17 aprile 2023).
La circostanza dedotta dall'appellante, secondo cui l'accesso in Pronto
Soccorso è avvenuto nove giorni dopo il prelievo ematico, quando l'ematoma si era già degradato in ecchimosi, non esclude la superfluità della prova orale dedotta nei capitoli da 4 e 7 con la teste poiché, come Testimone_1 evidenziato dai consulenti tecnici d'ufficio, “per provocare una lesione permanente del nervo, come in questo caso, la compressione deve essere molto prolungata nel tempo, infatti le compressioni limitate nel tempo provocano uno
“stupor” del nervo, che nell'arco di 6/12 mesi si risolve completamente” (p. 16 della relazione cit.).
Alla luce delle considerazioni medico legali e specialistiche espresse dai consulenti tecnici d'ufficio, appare evidente che, quand'anche la testimone indicata dall'attore avesse confermato la comparsa dell'ematoma subito dopo il prelievo ematico, il fatto che tale ematoma non fosse più presente già il 17 luglio
2019 (come accertato dall'ortopedico che aveva visitato in Pronto Parte_1
Soccorso) e la circostanza che per provocare la lesione permanente del nervo sia necessario un ematoma prolungato per molti mesi, inducono a ritenere che la prova testimoniale non ammessa dal giudice di prime cure non avrebbe mutato l'esito del processo.
Quanto ai capitoli da 12 a 21, tutti inerenti alla prova dei danni subiti da ne va evidenziata la superfluità, in ragione della correttezza della Parte_1
decisione che ha escluso il nesso di causalità materiale tra la condotta dell'operatore sanitario e l'evento di danno, come sarà meglio chiarito nell'esaminare il primo motivo di gravame.
L'istanza di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio.
Gli accertamenti compiuti dagli ausiliari del giudice, dottoresse
[...]
e sono puntuali, completi ed esaustivi. Per_3 Persona_4
pagina8 di 14 In particolare, i detti ausiliari hanno esaminato le osservazioni del difensore dell'attore, avv. Stefano Furiosi, dandone puntuale risposta, alla pagina 20 della relazione scritta, nei termini seguenti:
“In data 14/4/2023 l'avvocato Stefano Furiosi, legale di parte attrice, ha inviato osservazioni tecniche, nelle quali ha precisato quanto segue:
1) La perizia del professor è depositata ina atto all'allegato Persona_2
numero 11.
Si precisa che il documento è stato esaminato nel corso della prima seduta peritale del 14/12/22 e della seconda seduta peritale del 19/1/23 quando partecipò lo stesso relatore. Sulla scorta di quanto esposto dal professor è Per_2
stata svolta una intensa attività di mediazione con una proposta conciliativa che ha trovato d'accordo il consulente tecnico di parte attrice ma non è stata accolta da parte del signor Pt_1
2) Si ribadisce che non vi è prova strumentale e documentale di un nesso di causa tra il prelievo ematico e la successiva sintomatologia lamentata dal paziente, come ampiamente esposto nell'elaborato peritale.
2) I sottoscritti CCTTUU insieme ai consulenti tecnici di parte attrice e parte convenuta hanno attentamente esaminato tutta la documentazione strumentale e certificativa depositata in atti”.
Contrariamente all'assunto dell'appellante, i consulenti tecnici d'ufficio hanno esaminato la relazione del professor peraltro anche alla presenza di Per_2 quest'ultimo nella seduta peritale del 19 gennaio 2023, come evidenziato in risposta alla prima osservazione formulata dall'avv. Furiosi.
Gli ausiliari del giudice hanno preso in considerazione anche l'ipotesi della lesione del nervo causata dalla manovra di inserimento dell'ago, rispondendo, nel richiamato punto 2), che non vi è prova strumentale e documentale di nesso di causa tra il prelievo ematico e la successiva sintomatologia lamentata dal paziente.
Del resto, nel rispondere al quesito n. 2) formulato dal giudice – concernente l'accertamento della natura e dell'entità delle lesioni subite dal periziando in rapporto causale con l'evento per cui è causa - i consulenti tecnici d'ufficio hanno spiegato quanto di seguito riportato:
“Il Signor lamenta una sintomatologia e presenta un esame obiettivo, Pt_1 che riconducono alla “Sindrome di Kiloh Nevin”.
pagina9 di 14 Il soggetto non si è reso disponibile a ripetere l'esame EMG e la RMN al fine di verificare strumentalmente il quadro anatomico e funzionale residuato nella attualità, a distanza di 3 anni e mezzo dall'evento denunciato.
Tali indagini sarebbero state utili per meglio inquadrare il quadro clinico attuale, tenuto conto che i nervi hanno grande capacità di recupero, dopo aver riportato uno stupor oppure una lesione da compressione, una volta rimossa la causa.
Nel caso in osservazione non vi è prova strumentale o clinica che documenti l'insorgenza di una ematoma idoneo a provocare una pressione del nervo, a cui ricondurre la sindrome oggi allegata.
In data 8/7/19 venne eseguito il prelievo venoso.
In data 17/7/2019 seguì accesso in pronto soccorso, dove l'ortopedico rilevò clinicamente l'assenza di franchi ematomi bensì residuo di ecchimosi con mobilità di mano, polso e gomito completa, in assenza di deficit di forza e di sensibilità.
In data 19/8/2019 seguì EMG, eseguita con diagnosi di invio di epicondilite al gomito destro, che rilevò iniziale risentimento del nervo mediano al canale del carpo destro e in merito al disturbo della flessione della falange distale del pollice, come disturbo isolato, risultò non possibile alcuna attivazione da possibile coinvolgimento traumatico del ventre muscolare.
L'ecografia eseguita in data 21/8/2019 documentò un quadro nei limiti della norma.
In mancanza dell'accertamento di un nesso di causa tra il prelievo, oggetto del presente accertamento, il quadro clinico attualmente accertato, ne segue che non si possa dare risposta ai quesiti successivi” (pp. 18 e 19 della relazione cit.).
Alla luce dei richiamati accertamenti compiuti dagli ausiliari del giudice, considerate, in particolare, l'assenza di ematoma idoneo a provocare una pressione del nervo e la presenza di un quadro nei limiti della norma, quale documentato dall'ecografia eseguita il 21 agosto 2019, deve logicamente escludersi che la sindrome di , di cui lamenta una Persona_5 Parte_1
sintomatologia (come accertato dagli stessi ausiliari), sia riconducibile all'ipotesi, prospettata dall'appellante, di una errata manovra di inserimento dell'ago.
In conclusione, deve essere confermata la decisione di rigetto delle istanze istruttorie formulate da essendo la causa sufficientemente istruita. Parte_1
pagina10 di 14 Anche il primo motivo di gravame non può essere accolto.
Si è già in precedenza evidenziato come l'esaustiva attività istruttoria compiuta dal giudice di prime cure consenta di escludere il nesso di causalità materiale tra il prelievo ematico eseguito in data 8 luglio 2019 e l'evento di danno
(sindrome di Kiloh Nevin).
Il giudice di prime cure ha correttamente valutato i documenti acquisiti nel processo, peraltro esaminati con il supporto delle conoscenze tecniche e specialistiche degli ausiliari del giudice, i quali non solo hanno accertato la mancanza di prova strumentale o clinica che documenti l'insorgenza di un ematoma idoneo a provocare una pressione del nervo, a cui ricondurre la sindrome di , ma hanno anche evidenziato che non si Persona_5 Parte_1
è reso disponibile a ripetere l'esame EMG e la RMN al fine di verificare strumentalmente il quadro anatomico e funzionale residuato nell'attualità.
Gli ausiliari del giudice hanno rilevato che in data 17 luglio 2019 il soggetto si era recato in pronto soccorso dell' riferendo che “da 10 giorni CP_2
lamenta ipoestesia e ipostenia avambraccio destro, con limitazione sensoriale e stenica al primo raggio della mano destra che correla temporalmente con un prelievo venoso in piega antecubitale destra effettuato presso lo stesso presidio ospedaliero”; i consulenti tecnici d'ufficio hanno, quindi, accertato che sullo stesso verbale l'ortopedico aveva rilevato residuo di ecchimosi in regione cubitale volare, senza franchi ematomi locali (cfr. p. 16 della relazione cit.).
I consulenti tecnici d'ufficio hanno anche evidenziato la differenza tra l'ecchimosi e l'ematoma, chiarendo che “la soffusione ecchimotica è una infiltrazione di sangue nel tessuto sottocutaneo, che appare come una macchia inizialmente rosso-livida o bluastra assumendo in seguito colore giallo-verdastro,
l'ematoma è diversamente una raccolta di sangue che si forma nello spessore di un tessuto, in seguito alla rottura di vasi sanguigni. L'ecchimosi si risolve con la completa restitutio ad integrum della zona interessata, l'ematoma, invece, si risolve in un periodo di tempo lungo e può provocare la compressione dei tessuti circostanti, compreso le terminazioni nervose che decorrono nella zona, tuttavia per provocare una lesione permanente del nervo, come in questo caso, la compressione deve essere molto prolungata nel tempo, infatti le compressioni limitate nel tempo provocano uno “stupor” del nervo, che nell'arco di 6/12 mesi si risolve completamente” (p. 16 della relazione cit.).
pagina11 di 14 Con riferimento al caso in esame, gli ausiliari del giudice hanno accertato che “non abbiamo alcuna descrizione clinica e nessun esame ecografico strumentale che documentino la formazione di un ematoma, anzi l'ortopedico che visita il paziente in PS il 17/7/2019 lo esclude” (p. 16 della relazione cit.).
Hanno, quindi, concluso che “Pertanto risulta difficile comprendere il nesso di causalità tra il prelievo e l'insorgenza della sindrome di , la Persona_5
bibliografia ci indica che tale lesione compare a seguito di traumi importanti
(fratture) o alla formazione di lesioni occupanti spazio come lipomi o voluminosi ematomi che provocano lo schiacciamento prolungato delle vie nervose” (p. 17 della relazione cit.).
Nell'escludere il nesso di causalità tra il prelievo ematico oggetto di causa e la sindrome di , il giudice di prime cure ha fatto corretta valutazione Persona_5
del materiale probatorio.
Diversamente, le censure dell'appellante si fondano su istanze istruttore giustamente rigettate dal giudice di primo grado in quanto affatto inutili, come in precedenza evidenziato e su un documento della specialista in neurologia, dott.ssa
(doc. n. 11, fascicolo di primo grado di , che non solo non Persona_1 Pt_1 accerta il nesso di causalità tra il prelievo e l'evento di danno dedotto in giudizio
(poiché ritiene non verosimile l'ipotesi professionale), ma viene dall'appellante considerato isolatamente.
Il documento invocato dall'appellante non giustifica la riforma della decisione impugnata, la quale si fonda sull'attenta analisi di tutti i documenti prodotti in giudizio e dei puntuali accertamenti compiuti dagli ausiliari del giudice, congruamente motivati e coerenti con tutta la documentazione acquisita nel processo.
In conclusione, deve essere confermata la pronuncia di rigetto della domanda risarcitoria proposta da nei confronti di Parte_1 CP_2
La regolamentazione delle spese processuali.
In ragione del rigetto del gravame, l'appellante, soccombente, deve essere condannato a rimborsare le spese del presente grado alla parte vittoriosa.
Le spese sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. 13 agosto 2022, n.
147, contenente il “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n.
55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31
pagina12 di 14 dicembre 2012, n. 247”. Il detto decreto è in vigore dal 23 ottobre 2022 (cfr. art. 7) e trova applicazione alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (art. 6).
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando
l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata” (così Cass., Sez. Un., 12 ottobre
2012, n. 17405; principio recentemente ribadito da Cass., Sez. Un, ordinanza del
14 novembre 2022, n. 33482).
Le spese sono liquidate in base all'attività effettivamente svolta (escluso, quindi, il compenso per la fase istruttoria), tenuto conto dei parametri medi e considerato il valore della causa, rappresentato dal disputatum, corrispondente al quantum risarcitorio richiesto (pari a euro 244.084,00, oltre accessori di legge).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:
RIGETTA
l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
per la riforma della sentenza n. Controparte_1
35/2024, pubblicata il 16 gennaio 2024 dal Tribunale di Lodi nella causa iscritta al n. 283/2021 r.g. e, per l'effetto,
CONFERMA
Integralmente la sentenza impugnata;
CONDANNA
a rimborsare ad Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, le
[...]
spese del presente grado, liquidate in euro 9.991,00 per compensi, oltre spese generali e C.P.A. come per legge, oltre I.V.A. se dovuta.
pagina13 di 14 Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (nel testo inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – legge di stabilità 2013), per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis del D.P.R. 115/2002 da parte di
Parte_1
Così deciso in Milano, dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024
Il Presidente
Dott.ssa Cesira D'Anella
Il consigliere estensore
Dott.ssa Manuela Andretta
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