Articolo 531 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 528Articolo 532
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9 ottobre 2010
Art. 531. Riutilizzo di documenti 1. Per l'esercizio della facolta' di rendere disponibili a terzi i documenti contenenti dati pubblici nella disponibilita' del Ministero della difesa, trovano applicazione le norme vigenti di cui al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 , che da' attuazione alla direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico. Nota all' art. 531:
- Il decreto legislativo 24 febbraio 2006, n. 36 (Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2006, n. 37.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010