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9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
Art. 531. Riutilizzo di documenti 1. Per l'esercizio della facolta' di rendere disponibili a terzi i documenti contenenti dati pubblici nella disponibilita' del Ministero della difesa, trovano applicazione le norme vigenti di cui al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 , che da' attuazione alla direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico. Nota all' art. 531:
- Il decreto legislativo 24 febbraio 2006, n. 36 (Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2006, n. 37.
- Il decreto legislativo 24 febbraio 2006, n. 36 (Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2006, n. 37.
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 08/09/2026, n. 33105Provvedimento: SENTENZA Sul ricorso proposto da: IL AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/10/2025 della Corte d'appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Teresa Grieco; lette le concluasioni del Sostituto Procuratore generale SIMONE PERELLI che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; procedimento a trattazione scritta. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Caltanissetta, ha rigettato l'istanza di revisione prospettata da AN IL avverso la sentenza n. 2100 del 2016 emessa dal Tribunale di Palermo in data 4 aprile 2016, parzialmente …Leggi di più...
- valutazione probatoria·
- art. 476 cod. pen.·
- inammissibilità ricorso·
- prescrizione reato·
- atto pubblico fidefacente·
- revisione penale·
- prove nuove·
- art. 111 Cost.·
- art. 630 cod. proc. pen.·
- art. 480 cod. pen.