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Sentenza 10 giugno 2024
Sentenza 10 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/06/2024, n. 1697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1697 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2024 |
Testo completo
N. 4833/2017 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato GIUDICE rel.
Dott.ssa Silvia Blasi GIUDICE
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4833 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2017, avente ad
OGGETTO: separazione giudiziale, e vertente
T R A
nata a [...] il [...], CF Parte_1
,rappresentata e difesa, in virtù di mandato a margine del ricorso, C.F._1 dall'Avv. Anna Rosa Caruso del foro della Spezia, , pec CodiceFiscale_2
ed elettivamente domiciliata a Poggiomarino (NA), Email_1
Via G. Iervolino 96, c/o Avv. Roberto Saporito
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Sottotenente Ernesto IR 173, C.F. , rapp.to e difeso dall'Avv. C.F._3
Vincenzo Fedele, come da procura allegata alla comparsa alla comparsa di costituzione e risposta, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio legale dell'avv. Sabato
Tufano in Pompei, alla via del Piave, 32
1 RESISTENTE e RICORRENTE in via riconvenzionale
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI Il procuratore di parte ricorrente ha concluso chiedendo:
1) Convalidare il sequestro conservativo eseguito sull'immobile di proprietà del convenuto a Boscoreale fg 20 part 334 sub 1 cat A/3 cl 3cons 4 vani 107 m2 RC CP_2
237,57, trascritto alla competente di Napoli 2 in data Organizzazione_1
06/06/2018 Reg Gen n 25697, reg part n. 19816, come da nota prodotta in allegato sub 1) alla memoria 183 c VI n2 del 06/07/2018
2) Dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito
[...] per i fatti esposti in atti;
affidare la figlia minore , nata il CP_1 Per_1
26/06/2008, alla madre, con ogni consequenziale provvedimento in ordine al diritto di visita del padre, anche in relazione al comportamento del medesimo nel corso del giudizio;
3) Porre a carico del marito un assegno mensile a titolo di Controparte_1 concorso per il mantenimento delle due figlie nella misura che risulterà giusta e dovuta oltre ad un concorso nella misura che risulterà giusta e dovuta per le spese scolastiche, mediche e formative delle figlie, secondo il protocollo di codesto Tribunale;
4) Condannare il convenuto al pagamento delle mensilità dovute e non corrisposte alle figlie dal 18 10 2017, data della separazione, a oggi, (dedotte quindi due mensilità), con indicazione del relativo importo;
5) Condannare il convenuto a tenere indenne la signora per le somme Parte_1 che alla medesima venissero escusse dalla per il pagamento dei mobili di Org_2 arredo della casa coniugale;
6) Condannare il convenuto a restituire alla moglie ed alle figlie gli effetti personali i gioielli avuti in dono nelle ricorrenze, come da elenco prodotto in allegato a memoria 709 cpc del 21/12/2017.
7) Con vittoria delle spese processuali.
Il procuratore di parte resistente ha concluso chiedendo:
1)Rigettare la richiesta di convalida del sequestro conservativo eseguito sull'immobile di proprietà del convenuto a Boscoreale fg 20 part 334 sub 1 cat A/3 cl 3cons 4 CP_2 vani 107 m2 RC 237,57, trascritto alla competente di Napoli 2 in Organizzazione_1
2 data 06/06/2018 Reg Gen n 25697, reg part n. 19816, come da nota prodotta da parte ricorrente in atti e come da istanza di revoca del sequestro conservativo depositata in modalità telematica dal convenuto si riporta interamente ed Controparte_1 integralmente;
2)Dichiarare con sentenza la separazione personale giudiziale dei coniugi CP_1
e senza addebito ad alcuno;
[...] Parte_1
3)Nel merito, accogliere la domanda del convenuto in quanto Controparte_1 legittima e fondata per le motivazioni indicate in narrativa;
4)Sempre nel merito, rigettare la domanda formulata dalla ricorrente Parte_1 in quanto inaudita illegittima, infondata, temeraria, falsa, dilatoria, pretestuosa e non provata per tutte le motivazioni indicate dal convenuto in atto di costituzione con domanda riconvenzionale
5)In via riconvenzionale, revocare i provvedimenti indicati nella separazione giudiziale ai sensi dell'art.709, 5° comma, c.p.c. e se il caso modificarli d'ufficio da parte del sig.
Giudice Istruttore designato e nel contempo, sempre in via riconvenzionale, affidare la minore in modo esclusivo al padre anche in Persona_2 Controparte_1 considerazione delle circostanze descritte e della documentazione che si depositerà, documentazione la quale prova in ogni modo come le affermazioni di controparte, anche in merito ai delitti mai commessi dal convenuto non siano state Controparte_1 assolutamente provate;
6)In subordine, qualora il giudice designato, non voglia revocare i provvedimenti indicati dall'art.709, 5° comma, c.p.c., modificare le modalità di visita del convenuto CP_1 alla minore e sua figlia con ordinanza del giudice istruttore e
[...] Persona_2 permettere al convenuto di incontrare la figlia minore con maggior regolarità e con Per_1 altre modalità, sempre con ordinanza del giudice istruttore designato in modo libero e non dinanzi ai servizi sociali di La Spezia, luogo in cui ad oggi tale incontri tra padre e figlia dovrebbero avvenire;
7)Condannare la ricorrente al pagamento delle rate dei mobili di Parte_1 arredo della casa coniugale che verrà richiesta dalla tenendo indenne il Org_2 convenuto da ogni somma da versare;
Controparte_1
8)Condannare la ricorrente, qualora previsto, per lite temeraria a favore del convenuto ed adottare nei confronti della stessa ogni altro ed ulteriore Controparte_1 provvedimento;
3 9)Con richiesta di liquidazione delle spese, compenso, rimborso spese professionali, ed accessori fiscali a carico dello Stato ed a favore di tale difensore Avv.Vincenzo Fedele, avendo il convenuto richiesto ed ottenuto il patrocinio a spese dello Controparte_1
Stato
Il P.M., con parere del 24.04.2024, chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi con conferma di quanto statuito nell'ordinanza presidenziale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.07.2017 chiedeva che fosse Parte_1 pronunciata la separazione con addebito al marito. Precisava di aver contratto matrimonio civile con in data 30.08.1998, e che dal rapporto con il Controparte_1 resistente erano nati due figlie: il 12.01.1999 (maggiorenne) e , nata il Per_3 Per_1
26.06.2008, ancora minorenne.
A sostegno della domanda deduceva che l'unione coniugale era naufragata a causa della condotta contraria ai doveri nascenti dal matrimonio tenuta dal marito nei suoi confronti;
che quest'ultimo era assente, incurante delle esigenze affettive ed educative delle figlie, e violento nei suoi confronti, tanto da essere stata costretta più volte ad allontanarsi da casa;
che da ultimo, in data 23.12.2016, era stata costretta dal marito, dopo l'ennesimo episodio di maltrattamenti a lasciare la casa coniugale portando con sé le bimbe, dapprima trovando rifugio presso un'amica, poi trasferendosi a La Spezia presso il di lei fratello che dal maggio 2017 si era trasferita con la Persona_4 nuova dimora con la madre invalida civile, ed era aiutata per il sostentamento dai suoi familiari, in quanto oltre ad essere priva di reddito (avendo percepito l'indennità di disoccupazione fino al novembre 2016) non aveva potuto prelevare dalla casa di abitazione i suoi effetti personali dei quali aveva chiesto vanamente la restituzione;
che mentre la casa coniugale era di proprietà del marito i mobili per arredarla erano stati acquistati con un finanziamento contratto a suo nome;
che il Org_2 CP_1 percepiva un reddito di euro 1.200,00 mensili, la figlia aveva seguito un corso di Per_3 formazione ma non era ancora economicamente autonoma, per la figlia minore non era stato ancora possibile il passaggio dalla scuola di Boscoreale a quella di La Spezia in mancanza del consenso del padre.
Ciò posto la ricorrente chiedeva dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito al merito , affidare la figlia minore (nata il Controparte_1 Per_1
26.06.2008) alla madre;
porre a carico del un assegno mensile a titolo di concorso CP_1 al mantenimento della moglie e delle figlie nella misura che risulterà giusta e dovuta all'esito degli espletandi accertamenti istruttori e comunque in misura non inferiore ad
4 euro 250,00 per ogni figlia ed euro 200,00 per la moglie, oltre al concorso spese straordinarie, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio il quale contestava tutto quanto Controparte_1 allegato dalla soprattutto in ordine alla condotta che avrebbe tenuto durante il Pt_1 rapporto matrimoniale. Il resistente, difatti, affermava che il rapporto coniugale era andato progressivamente deteriorandosi negli anni e che pure vi sono stati momenti di tensione sfociati in accese discussioni tra marito e moglie, ciò era avvenuto per colpe reciproche dei coniugi e non per esclusiva responsabilità del marito;
in particolare rappresentava di aver dovuto subire una serie di scelte non condivise della che Pt_1 avevano minato la serenità familiare;
che qualche anno fa la signora impose, Pt_1 contro la volontà del marito, che la di lei madre venisse accolta nella casa coniugale, e che al di là dell'aspetto meramente “assistenziale” della suocera fortemente invalida, la sua opposizione era basata sul fatto che quella presenza poteva minare un già precario equilibrio del nucleo familiare, ed infatti la convivenza era durata solo un anno;
che la acconsentì, anche qui contro la sua volontà, ad accogliere in casa il fidanzato Pt_1 della figlia oggi maggiorenne ma all'epoca dei fatti ancora minore;
che la sua Per_3 opposizione, oltre che per l'età ancora immatura della figlia, era basata sulla personalità del ragazzo non adatto alla figlia;
che, ancora, nell'estate del 2016 un nipote della ancora contro la volontà del marito, si tra-sferì per oltre tre mesi a casa loro e Pt_1 tale presenza provocò seri problemi in quanto tale soggetto, a causa di cattive compagnie, si rese protagonista di una serie di episodi dei quali vennero interessati anche i
Carabinieri; che l'episodio di maltrattamenti da ultimo denunziato dalla non si Pt_1 era svolto come dalla stessa rappresentato;
che il giorno 22 dicembre 2016 la signora si assentava da casa per l'intera giornata senza dare notizie di sé e senza Pt_1 nemmeno giustificare questa sua assenza ed il giorno dopo, alla richiesta di chiarimenti da parte del marito iniziava una discussione molto concitata alla fine della quale la impugnava un coltello rivolgendolo verso il marito;
la figlia provava ad Pt_1 Per_3 intervenire e si feriva un dito della mano ed al termine della “discussione” la signora andava a casa di una vicina e ci rimaneva tutta la notte;
che il giorno dopo, quello dell'episodio narrato nella querela allegata, aspettava la moglie sul posto di lavoro per chiarire la situazione ma anche in quel caso la discussione degenerava anche se non corrispondeva al vero che avesse colpito la moglie in maniera violenta mentre le minacce ivi indicate erano reciproche;
che dopo quegli episodi, la ricorrente partiva per una destinazione non conosciuta portando con sé le figlie e dando notizie di sé solo dopo qualche giorno a mezzo di un telegramma nel quale annunciava la sua decisione assunta per non meglio precisati “motivi di sicurezza” ma senza comunicare il suo nuovo recapito;
che solo nel mese di febbraio 2017 poteva finalmente sapere dove si trovava la figlia
5 minore, dal momento che in quei mesi la moglie non rispondeva nemmeno alle telefonate tanto che l'episodio dell'allontanamento con la minore era stato oggetto anche di una denuncia – querela presentata dal resistente alla stazione dei Carabinieri di Boscoreale in data 13 giugno 2017, per il reato di cui agli artt. 574 e 605 del codice penale (sottrazione di persona incapace e sequestro di persona).
Ciò posto il chiedeva: 1) dichiarare la separazione personale dei CP_1 coniugi e senza addebito ad alcuno;
2) affidare la figlia minore CP_1 Pt_1
ad entrambi i genitori, secondo le regole sull'affido condiviso, con collocamento Per_1 presso la madre;
3) disporre che la residenza della signora con la figlia minore Pt_1 non potrà essere in La Spezia in quanto la distanza con quella del padre renderebbe impossibile il suo diritto / dovere genitoriale;
4) stabilire tempi e modalità con i quali il padre potrà realizzare il suo diritto di stare con la figlia minore che comprendano almeno tre pomeriggi a settimana e due fine settimana al mese dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
5) stabilire l'assegno di mantenimento che il padre dovrà versare alla madre a titolo di manteni-mento delle due figlie, tenuto conto della scarsa capacità reddituale del al momento. CP_1
All'udienza del 18.10.2017 il Presidente, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, nonché della circostanza che dal novembre 2016 la aveva lasciato Pt_1 la casa coniugale trasferendosi con le figlie a La Spezia, che da allora il padre non aveva più avuto contatti con la figlia minore , la quale aveva perso un anno scolastico per Per_1 il rifiuto opposto dal padre al trasferimento della stessa in altra scuola a La Spezia, adottava i seguenti provvedimenti provvisori: autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
disponeva l'affido condiviso della figlia minore con residenza presso la madre a La Spezia, ed in relazione al diritto di visita del padre disponeva per una fase iniziale incontri protetti presso i Servizi Sociali di La Spezia;
poneva a carico del padre un assegno di mantenimento di euro 400,00 a titolo di mantenimento delle due figlie ed , oltre al 50% delle spese straordinarie, rimetteva ogni decisione in Per_3 Per_1 ordine al mantenimento della moglie all'esito dell'istruttoria.
Fissava, infine, per la comparizione delle parti l'udienza del 05.02.2018, poi rinviata al
07.05.2018.
Con memoria integrativa depositata in data 12.12.2017 la ricorrente deduceva che solo a seguito dell'Ordinanza Presidenziale il Sig aveva prestato il consenso al CP_1 nulla osta per il trasferimento scolastico della figlia minore, che la madre aveva potuto finalmente iscrivere a scuola avendo ottenuto il nulla osta in data 13/11/2017; che dalla data della comparizione avanti al Presidente del Tribunale il marito non si era fatto vivo né con la moglie né con le figlie, neppure attraverso il proprio difensore , né aveva provveduto a corrispondere l'assegno stabilito provvisoriamente per il mantenimento
6 delle figlie;
che aveva denunziato i maltrattamenti e le minacce subite dal marito ed era in corso un procedimento penale Rgnr127/2017 RG Gip 4554/17 presso il Tribunale di
Torre Annunziata;
che non aveva ancora potuto ritirare i propri effetti personali presso la casa coniugale in quanto il marito non aveva concordato né di persona né tramite il proprio legale nulla in proposito;
che i mobili costituenti l'arredamento della casa coniugale, quest'ultima di proprietà del marito, ivi rimasti, erano stati acquistati con un finanziamento intestato alla moglie, per un importo residuo di euro 3.233,00 Org_2 somma richiesta alla ricorrente dalla società creditrice;
che vi era il fondato timore che il convenuto potesse sottrarsi agli obblighi di mantenimento familiari nei confronti delle figlie. Pertanto chiedeva in via cautelare e d'urgenza: 1) disporre il Parte_1 sequestro conservativo dell'immobile di proprietà del convenuto a garanzia del mantenimento delle figlie;
immobile di seguito descritto: casa di civile abitazione a NCEU
Boscoreale fg 20 part 334 sub 1 cat A/3 cl 3cons 4 vani 107 m2 RC 237,57; 2) disporre gli opportuni provvedimenti affinchè la moglie possa , anche tramite i parenti residenti a
Boscoreale, riottenere il possesso dei propri effetti personali di cui all'elenco in atti;
quanto alle statuizioni accessorie della separazione, ribadiva le richieste formulate in ricorso.
Con memoria di costituzione e risposta depositata in data 11.01.2018 il resistente contestava nuovamente in quanto infondate tutte le allegazioni formulate dalla Pt_1 in ordine a sue condotte di maltrattamenti in famiglia;
deduceva di lavorare in un centro di assistenza per anziani e di non guadagnare € 1.200,00 mensili, essendo dalle busta paga evidente che al netto guadagnava la somma di € 253,00 mensili, dopo aver calcolato tutte le somme a titolo di trattenuta e di imponibile Irpef sullo stipendio da parte del datore di lavoro, quale sostituto di imposta;
che essendovi una figlia minore da salvaguardare era suo interesse che la ricorrente rientrasse in una zona che permettesse la frequentazione tra il convenuto e le figlie, e rappresentava di aver contattato, tramite il difensore, i servizi sociali di La Spezia, chiedendo loro di ottemperare all'ordinanza presidenziale emanata all'esito della comparizione dei coniugi per poter incontrare la figlia, da solo e senza altri familiari, così come indicato nell'ordinanza presidenziale e di aspettare, pertanto la convocazione degli stessi servizi sociali di La Spezia per poter incontrare la figlia minore e, se essa vorrà in quanto maggiorenne, l'altra figlia Per_1
oggi maggiorenne. Per_3
Ancora il resistente in ordine alle vicende penali che lo vedevano coinvolto, evidenziava che per il reato di maltrattamenti ex art. 572 c.p. denunziato dalla ricorrente il PM aveva chiesto l'archiviazione ed era pendente un'opposizione all'archiviazione; che il finanziamento era stato contratto dalla e pertanto era quest'ultima a doverlo Pt_1 pagare, di non aver mai ricevuto una formale comunicazione in relazione al ritiro degli
7 effetti personali dalla casa coniugale, che non sussistevano i presupposti per il richiesto sequestro conservativo.
All'esito della prima udienza del 07.05.2018, rilevato che il mancato adempimento da parte del dell'obbligo a suo carico di mantenimento delle figlie tramite CP_1 assegno mensile di euro 400,00 non era contestato, il g.i. accoglieva la domanda cautelare della ricorrente disponendo il sequestro dell'immobile sito in Boscoreale alla via
Sottotenente Ernesto IR n. 173 (in catasto al foglio 20, particella 334, sub 1); assegnava poi alle parti su loro richiesta i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. rinviando la causa all'udienza del 20.02.2019, poi rinviata di ufficio al 30.09.2020.
Alla predetta udienza il g.i. rigettava la richiesta di revoca del sequestro conservativo formulata dalla difesa del rigettava le richieste di prova orale formulate dalle Pt_1 parti e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.09.2021, onerando le parti di depositare documentazione reddituale aggiornata.
Dopo un serie di rinvii di ufficio, la causa veniva rinviata per la comparizione personale delle parti all'udienza 21.09.2022; alla predetta udienza, sentite personalmente le parti, stante la richiesta di parte ricorrente di rinvio per poter replicare alla documentazione depositata da parte resistente in data 20.09.2022, la causa veniva rinviata all'udienza del 06.03.2023 ed alla predetta udienza la causa, su concorde richiesta delle parti, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.12.2023.
Alla suddetta udienza sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. il G.I. riservava la causa in decisione al collegio con i termini di cui all'art. 190 cpc (60 + 20) e disponeva trasmettersi il fascicolo al P.M. affinché rendesse le proprie conclusioni.
Il P.M., letti gli atti, con parere depositato il 24.04.2023, chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi, con conferma di quanto statuito nell'ordinanza presidenziale.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di distacco determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione (vedasi il verbale di udienza dinanzi al Presidente dell'intestato
Tribunale), dalla gravità delle allegazioni della ricorrente in ordine all'esistenza di
8 condotte di violenza fisica e morale ai suoi danni, sfociate in provvedimenti giudiziali di condanna
( è stato condannato in primo grado dal Tribunale Penale di Torre Controparte_1
Annunziata ad una pena detentiva con sospensione condizionale della pena, sentenza confermata dalla Corte di Appello penale di Napoli n. 6520/2022), e dal notevole periodo di tempo già trascorso senza che sia intercorsa alcuna riconciliazione.
Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della domanda deve essere pronunziata la loro separazione personale.
La ricorrente ha instato per l'addebito della separazione al Parte_1 marito a causa delle condotte di violenza fisica e morale poste in essere dal marito ai suoi danni.
Si osserva in diritto che la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi ovvero che sussista un nesso di causalità tra comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza
(cfr. Cass. civ. n. 40795/21).
La Corte di Cassazione ha ulteriormente precisato che le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio - non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore (cfr. Cass. civ. n.
27766/22).
La ricorrente ha allegato fin dal ricorso introduttivo della lite che nel tempo la situazione di conflitto tra i coniugi era divenuta insanabile, di essersi dovuta più volte allontanare dalla casa coniugale per i maltrattamenti perpetrati ai suoi danni dal marito, di essere da ultimo stata costretta a lasciare la casa coniugale in data 23.12.2016 all'esito dell'ennesimo episodio di maltrattamenti, trovando rifugio dapprima presso un'amica e poi trasferendosi con le minori a La Spezia presso il di lei fratello.
Le predette allegazioni della ricorrente in ordine alle condotte di violenza poste in essere dal marito ai suoi danni, benchè contestate da quest'ultimo, sono suffragate dagli atti del procedimento penale sorto a carico del resistente all'esito della querela sporta
9 dalla in data 24.12.2006, all'indomani dell'ultimo episodio di aggressione fisica Pt_1 subito e del suo definitivo allontanamento dalla casa coniugale.
Risulta infatti per tabulas che la Corte di Appello di Napoli con sentenza n.
6520/2022 del 19.07.2022 ha confermato la condanna di resa in Controparte_1 primo grado dal Tribunale di Torre Annunziata per i reati di cui agli artt. art 61.n1 e 572
c.p. e 612 c.p (cfr sentenza prodotta sub 1 con la memoria 2 marzo 2023 di parte attrice).
Con la predetta sentenza della Corte di Appello di Napoli è stata confermata la condanna del resistente per il reato di cui agli artt. 61 n. 1 e 572 c.p. con il seguente capo di imputazione: “ perché mediante continue aggressioni fisiche e verbali poste in essere nei confronti della moglie anche per futili motivi;
aggredendo la
Parte_1 moglie afferrandola per il collo e spingendola con forza contro un armadio
Parte_1 collocato nella camera da letto della loro abitazione ( episodio del dicembre 2014); ingiuriando ed infine costringendo la moglie ad abbandonare la casa
Parte_1 familiare in seguito a litigio per futili motivi (episodio del gennaio 2015) ingiuriando ed infine costringendo la moglie ad abbandonare la casa familiare in seguito
Parte_1
a rifugio per futili motivi ( episodio del 22 dicembre 2022), maltrattava la moglie Parte_1
offendendola nel decoro e dignità, con l'aggravante di aver agito per futili motivi;
[...]
In Boscoreale dal dicembre 2014 al 22 dicembre 2016; nonché dal reato previsto dall'art. 612 comma II, c.p.c. “perché avendo raggiunto la moglie dopo averla Parte_1 seguita mentre lei si recava sul luogo di lavoro, la strattonava afferrandola per un braccio e la minacciava profferendo nei suoi riguardi le seguenti frasi: “tu devi andare via da
Boscoreale che se non la fai io ti lascio morta per terra!, nonché “non ti preoccupare so dove lavori ti vengo a prendere domani” in Boscoreale in data 24.12.2026.
La predetta sentenza pur non potendo valere ai sensi dell'art. 654 cpp nel presente giudizio in mancanza di prova del suo passaggio in giudicato, ha senz'altro valore di prova atipica in quanto tale legittimamente acquisita in giudizio nel rispetto del contraddittorio.
Nel vigente ordinamento processuale, infatti, mancando una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico - riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato - con le altre risultanze del processo, come in caso di sentenza resa in altro giudizio tra le stesse parti (cfr Cassazione civile sez. I, 06/04/2023, n.9507 sulla nozione di prova atipica).
Ancora la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “l'interrogatorio della parte lesa assunto in sede di giudizio penale, pur non potendo acquisire nel giudizio civile il
10 valore di prova, neppure atipica, riveste efficacia di argomento di prova ex art. 117 c.p.c., il quale, peraltro, può assumere autonoma efficacia probatoria, sufficiente ad offrire al giudice la dimostrazione del factum probandum, costituendo una vera e propria inferenza che il giudice può trarre dalle circostanze indicate dalla norma, allo stesso modo in cui, ex art. 2727 c.c., può trarre da un fatto noto conseguenze relativa ad un fatto ignorato, in particolare quando l'interrogatorio verta su circostanze tali da poter essere conosciute soltanto dalle parti. (Cassazione civile sez. III, 07/11/2023, n.30992 Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte territoriale che, nell'accogliere la domanda risarcitoria spiegata dalla parte lesa di un reato di maltrattamenti in famiglia, aveva fondato la decisione di condanna sulle dichiarazioni rese dalla vittima nel procedimento penale). Nel caso in esame in sede penale, come evincibile dalla sentenza in oggetto, si è pervenuti alla condanna del per i reati di maltrattamenti e minacce ai CP_1 danni della moglie non solo alla luce delle dichiarazioni rese dalla ma anche di Pt_1 quelle rese in sede testimoniale dalla figlia dal fratello della e da una Per_3 Pt_1 vicina di casa.
Del resto le allegazioni della ricorrente sono suffragate anche dalla sua condotta di allontanamento da casa, essendosi la da epoca precedente all'instaurazione Pt_1 della presente lite, trasferita a La Spezia dove subito ha chiesto assistenza ai Servizi
Sociali (cfr verbale comparizione coniugi del 18.10.2017) nonché dalla circostanza che, per timore del coniuge, non è mai rientrata presso la casa coniugale per ritirare i suoi effetti personali, come pacifico tra le parti.
In conclusione, per tutti i motivi sin qui esposti, il Collegio ritiene provata la condotta di maltrattamenti del resistente ed il nesso di causalità tra esso e l'irreversibilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale, con l'effetto che la domanda dell'attrice dev'essere accolta e la separazione addebitata al marito.
Tanto premesso, per quanto concerne i provvedimenti accessori relativi alla figlia minore (nata il [...]), il Tribunale, valutate le emergenze processuali, Per_1 ritiene che la stessa vada affidata in via esclusiva alla madre.
Il principio di bigenitorialità, che informa il diritto di famiglia, impone che, in via prioritaria, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., il giudice affidi i figli minori ad entrambi i genitori;
conseguentemente, l'affido esclusivo costituisce una deroga eccezionale a tale principio ed è giustificato solo ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad
11 esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza, etc. (cfr. Cass. Civ., 16953/2008, 24841/2010).
In caso di separazione, sia consensuale che giudiziale, e comunque in ipotesi di conflitto tra genitori, il tribunale ha, quindi, il dovere di valutare, prioritariamente, la possibilità dei figli, siano essi naturali o legittimi, di essere affidati ad entrambi i genitori;
l'affidamento esclusivo dei figli ad uno solo dei genitori potrà essere disposto solo qualora l'affidamento ad entrambi sia contrario all'interesse del minore stesso.
Il giudice deve valutare tutti gli elementi certi ed idonei da cui possa derivare, in caso di affidamento condiviso, un effettivo e motivato pregiudizio al minore.
La dottrina e la giurisprudenza, in mancanza di previsione normativa, hanno elaborato una serie di casi in cui l'affidamento del minore risulterebbe pregiudizievole. In particolare si ritiene che si possa ricorrere a tale scelta: 1) in caso di violenza sui figli;
2) in caso di violenza sul coniuge anche in presenza del figlio o, comunque, di un atteggiamento denigratorio tenuto da uno dei genitori nei confronti dell'altro; 3) se vi sono forti carenze di un genitore sul piano affettivo (violazione degli obblighi di assistenza, irreperibilità del genitore, uso di alcool, di sostanze stupefacenti, ecc.); 4) in caso di elevata conflittualità tra i coniugi, tale da pregiudicare il benessere e la salute psico-fisica dei figli.
In particolare, la S.C., ha affermato che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è derogabile ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per il minore”, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta (Cass. Civ., 17.12.2009, n. 26587).
Nel caso di specie, la madre ha lamentato che il resistente non ha mai provveduto alle esigenze delle figlie, né sul piano economico né su quello affettivo.
Si evidenzia che risulta dai richiamati atti del procedimento penale che la Pt_1
è stata costretta in più occasioni a lasciare la casa familiare con le figlie per preservare la sua incolumità, che dalle risultanze acquisite agli atti di causa emerge sia la discontinuità del nell'esercizio del diritto di visita, sia l'inadempimento al CP_1 suo obbligo di mantenimento della figlia minore.
In sede di udienza Presidenziale del 18.10.2017 la ricorrente riportandosi a quanto allegato in ricorso ha dichiarato di essersi trasferita a La Spezia abbandonando definitivamente la casa coniugale in quanto il marito la aveva minacciata ed aveva paura;
che a La Spezia era seguita dai servizi sociali così come la figlia minore la quale aveva perso un anno scolastico perché il padre non aveva voluto firmare il nulla osta,
12 affermando “dopo aversi messo fuori casa mio marito non ha mai più cercato né me, né le mie figlie e così la sua famiglia”.
Il dal canto sua ha dichiarato alla medesima udienza che era stata la CP_1 ad allontanarsi volontariamente da casa dopo averlo minacciato con un coltello, Pt_1 di non aver più rapporti con le figlie da quando erano andate via di casa e di essere stato trattato male quando aveva cercato di contattarle;
inoltre affermava di non aver acconsentito al trasferimento scolastico di in quanto voleva che tornasse a casa. Per_1
I Servizi sociali del Comune di La Spezia incaricati già in sede presidenziale di dare avvio ad incontri protetti tra il padre e la minore, con una prima relazione depositata in data 12.05.2021 riferivano che il padre non vedeva la minore da settembre del 2020 e gli ultimi incontri risalivano a dicembre 2020; che gli unici incontri protetti calendarizzati di volta in volta su richiesta del padre risalivano al 23 aprile ed al 5 ottobre 2018; che l'assistente sociale allora in carica aveva invitato il padre attraverso il legale di riferimento a comunicare un calendario con le sue disponibilità nel breve e medio termine in modo da effettuare una programmazione concordata, ma non era pervenuta alcuna comunicazione;
che, come riferito dalla successivamente ai due incontri Pt_1 protetti il padre aveva fatto visita liberamente alle figlie altre due / tre volte;
che, alla luce del disagio e del malessere manifestato dalla minore, e delle richieste pervenute ai Servizi
Sociali da parte del padre di poter incontrare la figlia e di essere informato sulle sue condizioni psicologiche, le modalità più opportune per la ripresa degli incontri – padre- figlia andavano definite all'interno del percorso appena avviato di valutazione psicologica dello stato emotivo della minore (cfr relazione pervenuta in data 12.05.2021).
Con successiva relazione dei predetti servizi sociali pervenuta in data 15.12.2021, si dava atto che era stato convocato per un colloquio di conoscenza, Controparte_1 offrendosi altresì la disponibilità di un incontro da remoto ma quest'ultimo non si era presentato né aveva contattato l'Ufficio; con successiva comunicazione del 22.03.2022 diretta all'avvocato del resistente ed al Tribunale e di riscontro alla richiesta del
[...] di “organizzazione immediata e urgente di incontro protetto con la figlia minore CP_1
” i predetti Servizi Sociali evidenziavano che era già stato fissato un incontro di Per_1 conoscenza per il giorno 29 ottobre 2021, tra il sig. e la psicologa del CP_1
Consultorio familiare dell' , al quale quest'ultimo non si era presentato e che “era Org_3 stato proposto per concordare, previo confronto sui reciproci aggiornamenti, un'ipotesi di calendario per gli incontri padre/figlia” e si rinnovava, pertanto, l'invito al CP_1 ad effettuare un colloquio di conoscenza, anche da remoto, finalizzato a progettare la migliore ripresa dei contatti padre-figlia (cfr nota dei Servizi Sociali di La Spezia pervenuta in data 22.03.2022).
13 Con successiva relazione di aggiornamento del 23.09.2022 a firma dell'assistente sociale e della psicologa del competente distretto sanitario si dà atto di due incontri conoscitivi effettuati online con il nonché di incontri individuali con la CP_1 minore che dopo un'iniziale reticenza si è poi aperta alla possibilità di riavvicinarsi Per_1 al padre rassicurata dal fatto che i primi contatti sarebbero avvenuti in modalità protetta;
si è registrata la delusione della ragazza per la scomparsa del padre che dopo una telefonata di dicembre non si sarebbe fatto più sentire fino all'estate; si dava atto che il negava la circostanza, ed al fine di evitare l'impasse della dinamica CP_1 torto/ragione accogliendo il suo desiderio di riavvicinarsi alla figlia lo si invitava comunque a raccogliere il sentimento di delusione della figlia ed a concentrarsi sul presente e sul futuro evitando recriminazioni;
che tuttavia il resistente, mentre in un primo colloquio sembrava aver recepito il messaggio, in quello successivo mostrava di essere ritornato sulle sue posizioni di recriminazione, rimuginando sulle menzogne a sue detta della moglie, sullo sfruttamento economico da parte della figlia maggiore, sulla convinzione di una dipendenza di dalla madre e dalla sorella;
che tale Per_1 atteggiamento del di resistenza ad anteporre una progettualità relazionale CP_1 proattiva e pacifica ha reso vano il progetto di riavvicinamento alla minore, con conseguente ennesima delusione per quest'ultima; che, essendo imprescindibile per portare avanti il riavvicinamento del padre ad che il primo si dimostrasse in grado Per_1 di concentrarsi esclusivamente sulla figlia, evitandole contenuti recriminatori ed accusatori che riguardano i suoi sentimenti su altre persone a cui è legata, si suggeriva al un percorso individuale psicologico volto al sostegno delle se capacità CP_1 genitoriali (cfr relazione pervenuta in data 23.09.2022, e successiva relazione del
25.10.2022).
Con ultima relazione dei Servizi Sociali di La Spezia pervenuta in data 07.03.2023, richiamata la necessità di un percorso di sostegno individuale psicologico del padre prodromico e necessario al suo percorso di riavvicinamento alla figlia minore, si dava atto che dopo una diffida ricevuta dal legale del nel settembre 2022 volta CP_1 all'organizzazione di incontri protetti con la figlia minore, quest'ultimo non aveva più contattato i Servizi Sociali (cfr comunicazione pervenuta in data 07.03.2023).
Ebbene dalle richiamate relazioni emerge la difficoltà del resistente ad instaurare una relazione sana con la figlia minore, non avendo il primo saputo cogliere le indicazioni fornitegli da personale specializzato e volte alla tutela della minore, già in una posizione psicologica di fragilità, ed avendo per contro il resistente sporto querele contro i professionisti incaricati di seguire il rapporto padre/figlia, procedimenti tutti archiviati, come riconosciuto dalla stessa sua difesa.
14 Il nel contestare le allegazioni di parte ricorrente, ha reiteratamente CP_1 affermato di non aver potuto proseguire negli incontri protetti con la figlia minore Per_1 per inottemperanza dei Servizi Sociali del Comune di La Spezia, nei confronti dei quali ha spiegato due denunce-querele presso la Procura della Repubblica di La Spezia per il delitto p.e p. dall'art.388 c.p. , con definitiva archiviazione da parte del GIP nel febbraio
2022, come da documentazione prodotta dallo stesso resistente in data 20.09.2022; il resistente ha allegato di aver querelato anche la psicologa dell' . Org_4
Tuttavia non può non evidenziarsi che come chiaramente emerge dalle richiamate relazioni dei Servizi Sociali di La Spezia dopo i primi incontri protetti organizzati dai
Servizi Sociali nell'anno 2018, gli stessi si sono interrotti per mancata collaborazione del che invero, come rappresentato da entrambe le parti aveva ripreso ad aver CP_1 contatti liberi con le figlie;
lo stesso resistente deduce di non aver visto più la figlia dopo il mese di settembre 2020 e che i contatti telefonici si diradavano e dal dicembre 2020, più precisamente Natale 2020, lo stesso convenuto non sentiva più sua figlia , né Per_1
l'altra figlia maggiore essendovi delle discussioni familiari;
che nel febbraio Per_3
2021, il riceveva dalla ricorrente , richiesta assenso Controparte_1 Parte_1 ad un supporto psicologico per la minore la quale non frequentava Persona_2 più la scuola da diverso tempo;
di aver fornito la richiesta autorizzazione ed al contempo rappresentato all'assistente sociale di non vedere e sentire la minore da diverso tempo e chiedeva di poterla sentire con richiesta effettuata all'assistente sociale Dott.ssa
[...]
istanza 31.05.2021 (cfr deduzioni di parte resistente di cui alla nota depositata Per_5 in data 31.05.2021).
Ebbene dalle richiamate relazioni dei Servizi Sociali emerge che gli stessi si sono attivati per consentire un riavvicinamento padre-figlia, ma previa valutazione della condizione psicologica di quest'ultima, ed hanno ritenuto necessario, a tal fine, che anche il seguisse un percorso di sostegno psicologico individuale, al fine di CP_1 poter superare la sua posizione rivendicativa, nociva per la minore;
si legge nella relazione dei predetti Servizi Sociali pervenuta in data 23.09.2022 “si è restituito comunque al sig. la piena disponibilità a rivedersi nell'evenienza che rivedesse la sua CP_1 posizione rivendicativa ed anteponesse una progettualità relazionale proattiva e pacifica ma ad oggi nessuna richiesta in tal senso è pervenuta agli scriventi servizi”
La ricorrente sentita personalmente all'udienza del 21.09.2022 dichiarava che da circa due anni i rapporti tra il padre e la figlia erano molto problematici tanto da Per_1 non vedersi nè sentirsi telefonicamente e precisava “ ha un carattere molto Per_1 problematico e viene seguita da uno psicologo”, dichiarando altresì che il CP_1 continuava ad essere inadempiente nel pagamento dell'assegno di mantenimento per le figlie;
il sentito alla medesima udienza confermava di non vedere la figlia CP_1
15 da oltre due anni, ma dichiarava che non era colpa sua in quanto la figlia, ogni volta aveva cercato di contattarla, lo rifiutava, si dichiarava disposto a versare l'assegno di mantenimento di euro 200,00 per la figlia , nonché a recarsi a La Spezia per la Per_1 prosecuzione degli incontri protetti (cfr verbale del 21.09.2022); alla successiva udienza del 06.03.2023 parte ricorrente evidenziava che alcun adempimento vi era stato da parte del in ordine all'obbligo di mantenimento delle figlie. CP_1
Nel caso in esame, alla luce delle risultanze istruttorie, del pacifico inadempimento del all'obbligo di mantenimento della figlia minore, sono emersi elementi CP_1 tali da giustificare, ad avviso del Collegio, una deroga alla regola preferenziale dell'affidamento condiviso dei minori, essendo inequivocabilmente emersa l'assenza della figura paterna nella vita delle figlie, sia da un punto di vista affettivo che materiale.
Pertanto si dispone l'affido esclusivo della minore (nata il [...]) alla madre Per_1 con collocazione prevalente presso quest'ultima.
Quanto al diritto di visita della minore , l'assenza del padre dalla sua vita, la Per_1 necessità evidenziata da Servizi Sociali di un percorso individuale di sostegno psicologico per il resistente, quale prerequisito agli incontri protetti, al fine di consentirgli di superare l'atteggiamento recriminatorio nei confronti della e della figlia Pt_1 maggiore, e l'età di quest'ultima (di anni 16) inducono il collegio a non prevedere un calendario di visite, rimettendosi alla minore, se e quando lo vorrà, di incontrare il padre,
e prevedendosi, espressamente che un eventuale successivo ripristino della relazione padre-figlia su richiesta del padre dovrà essere comunque subordinata al previo utile esperimento da parte del genitore di un percorso individuale di verifica e rafforzamento delle capacità genitoriali ed alla verifica della conformità di tale ripresa all'interesse della figlia minore.
Tenuto conto di quanto emerso in corso di lite in ordine alla posizione di fragilità psicologica della minore, ed alle sue difficoltà in ambito scolastico va disposto un monitoraggio delle relazioni all'interno del nucleo familiare della madre da parte dei SS di
La Spezia per la durata di 18 mesi con particolare riferimento alla verifica delle condizioni di vita personale, scolastica e sociale della minore oltre che all'andamento ed agli esiti del percorso individuale di sostegno psicologico dalla stessa seguito tenuto conto che per quanto emerge dalle risultanze di causa, la ragazza manifesta fragilità dal punto di vista psicologico,con richiesta di relazione periodica semestrale al Giudice
Tutelare e segnalazione immediata di eventuali criticità nella vita della stessa.
Per quanto concerne i profili patrimoniali, va previsto in capo al padre il versamento di un assegno quale contributo al mantenimento delle figlie , (nata il [...]) Per_6 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente ed , ancora minorenne. Per_1
16 All'uopo si evidenzia che all'udienza del 21.09.2022 la ricorrente dichiarava che la figlia lavorava solo a chiamata come addetta ad un , e generalmente nel periodo Per_6 Org_5 estivo e viveva a casa con lei unitamente ad;
inoltre la dichiarava di Per_1 Pt_1 lavorare percependo uno stipendio mensile di euro 1.150,00 e di pagare euro 500,00 per la locazione della casa di abitazione.
Il alla medesima udienza dichiarava di lavorare come operatore socio- CP_1 assistenziale con uno stipendio di circa euro 500,00 mensili, e di vivere in una causa di sua proprietà.
Ciò posto va precisato che l'obbligo di mantenere i figli minori, e quelli maggiorenni conviventi non economicamente indipendenti, continua a ricadere su entrambi i coniugi prevedendo l'art. 337 ter c.c., al comma IV, che salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economi-ca dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
In ordine all'importo dell'indicato assegno, valutata ogni circostanza, tenuto conto che quanto dichiarato dal in ordine al suo reddito da lavoro non appare CP_1 verosimile né provato con documentazione reddituale aggiornata, nonché del tempo decorso dai provvedimenti presidenziali, dell'età e delle accresciute esigenze da allora della minore e dell'assenza di rapporti con il padre, appare congruo determinare in euro
300,00 l'assegno di mantenimento per la minore , e nella misura di euro 100,00 Per_1 quello per il mantenimento della figlia maggiorenne (nata il [...]), tenuto Per_3 conto dell'età (25 anni) e della circostanza che la stessa svolge lavori saltuari (B&B ecc) oltre rivalutazione Istat come per legge.
A carico di ciascun genitore, inoltre, va posta la metà delle spese straordinarie per le figlie, purché previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo.
La ricorrente, che del resto all'udienza del 21 settembre 2022 ha dichiarato di lavorare percependo uno stipendio di euro 1.150,00, non ha inteso coltivare la domanda
17 di mantenimento personale (cfr conclusioni rassegnate all'udienza dell11.12.2023), per cui nulla va disposto in tale senso.
Stante l'inadempimento del all'obbligo di pagamento dell'assegno di CP_1 mantenimento a suo carico ed in favore delle figlie va confermato, in accoglimento della domanda cautelare della ricorrente il sequestro conservativo disposto in corso di causa con provvedimento del 07.05.2018 a garanzia del mantenimento delle figlie, non sussistendo i presupposti per la richiesta revoca dello stesso.
All'uopo si rileva che "il sequestro conservativo sui beni del coniuge obbligato a corrispondere all'altro coniuge un assegno di mantenimento, previsto dall'alt. 156, sesto comma, c.c., non ha natura cautelare perché prescinde dal periculum in mora, ma soltanto funzione di garanzia dell'adempimento degli obblighi patrimoniali stabiliti dal giudice della separazione dei coniugi" (Cassazione civile Sez. I sentenza n. 10273 del 28 maggio 2004), ovvero nascenti da altro titolo
Vanno invece dichiarate inammissibili le ulteriori domande spiegate dalla ricorrente e di cui sub 4-6 delle conclusioni rassegnate all'udienza dell'11.12.2023 e segnatamente quella di 4) Condannare il convenuto al pagamento delle mensilità dovute e non corrisposte alle figlie dal 18 10 2017, data della separazione, a oggi, (dedotte quindi due mensilità), con indicazione del relativo importo;
5) Condannare il convenuto a tenere indenne la signora per le somme che alla medesima venissero escusse Parte_1 dalla per il pagamento dei mobili di arredo della casa coniugale;
6) Org_2
Condannare il convenuto a restituire alla moglie ed alle figlie gli effetti personali , i gioielli avuti in dono nelle ricorrenze, come da elenco prodotto in allegato a memoria 709 cpc del
21/12/2017.
Quanto alla prima domanda se ne rileva l'ammissibilità in quanto in virtù dei provvedimenti provvisori ed urgenti adottati all'esito dell'udienza presidenziale la ricorrente ha già titolo per recuperare gli importi non pagati dal resistente.
Per quanto attiene alle altre due domande si osserva in via del tutto assorbente che non sono state spiegate nei termini di rito all'uopo preposti, ovvero né in ricorso, né tantomeno in sede di memoria integrativa ex art. 709 c.p.c., ma solo, tardivamente, in sede di prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c.
Parimenti inammissibile per le stesse ragioni e la domanda formulata dal resistente in sede di precisazione delle conclusioni di condannare la ricorrente al Parte_1 pagamento delle rate dei mobili di arredo della casa coniugale che verrà richiesta dalla tenendo indenne il convenuto da ogni somma da Org_2 Controparte_1 versare.
18 Le spese di lite, attesa la natura della controversia e la necessità di ricorrere al Tribunale per la pronunzia sullo status e le statuizioni accessorie possono essere integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia come innanzi proposta, così provvede:
• pronuncia la separazione dei coniugi (nata a [...] Parte_1 di Stabia il 21.05.1978), e (nato a [...] il Controparte_1
08.12.1975), con addebito a Controparte_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all' Ufficiale dello stato Civile del Comune di Pompei per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato
Civile) (Atto n. 209, parte II, serie A dei registri degli atti di matrimonio dell'anno
1998);
• dispone l'affido esclusivo alla madre della figlia minore , con collocazione Per_1 prevalente presso quest'ultima;
• nulla dispone in ordine alla disciplina del diritto di visita della minore da parte del padre, disponendo che un eventuale successivo ripristino della relazione padre-figlia su richiesta del padre dovrà essere comunque subordinata al previo utile esperimento da parte del genitore di un percorso individuale di verifica e rafforzamento delle capacità genitoriali ed alla verifica della conformità di tale ripresa all'interesse della figlia minore.
• Dispone un monitoraggio a cura dei Servizi Sociali del Comune di La Spezia delle relazioni all'interno del nucleo familiare della madre da parte dei SS di La
Spezia per la durata di 18 mesi con particolare riferimento alla verifica delle condizioni di vita personale, scolastica e sociale della minore oltre che all'andamento ed agli esiti del percorso individuale di sostegno psicologico dalla stessa con richiesta di relazione periodica semestrale al Giudice Tutelare presso il competente Tribunale de luogo di residenza della minore e segnalazione immediata di eventuali criticità nella vita della stessa.
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
per il mantenimento della figlia (nata il [...]),
[...] Per_3 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, l'assegno mensile di euro 100,00 e per il mantenimento della figlia minore (nata il [...]) Per_1
19 l'assegno mensile di euro 300,00, da versarsi entro il giorno 20 di ciascun mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
• pone a carico di ciascun genitore la metà delle spese straordinarie per le figlie purché previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo;
• rigetta l'istanza di revoca del sequestro conservativo eseguito sull'immobile di proprietà del convenuto sito in Boscoreale alla via Sottotenente Ernesto IR
n. 173, in Boscoreale fg 20 part 334 sub 1 cat A/3 cl 3cons 4 vani 107 CP_2
m2 RC 237,57, e conferma il predetto sequestro;
• dichiara inammissibili le ulteriori domande di parte ricorrente di cui sub 4),5),6) delle conclusioni rassegnate all'udienza dell'11.12.2023;
• dichiara inammissibile la domanda di parte resistente di cui sub 7) delle conclusioni rassegnate all'udienza dell'11.12.2023;
• compensa tra le parti le spese di giudizio.
• dispone a cura della Cancelleria la trasmissione degli atti e al G.T. per la vigilanza ex art. 337 c.c. e per le comunicazioni ai S.S. di La Spezia.
Così deciso in Torre Annunziata nella Camera di Consiglio del 20.05.2024.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato dott.ssa Marianna Lopiano
20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato GIUDICE rel.
Dott.ssa Silvia Blasi GIUDICE
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4833 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2017, avente ad
OGGETTO: separazione giudiziale, e vertente
T R A
nata a [...] il [...], CF Parte_1
,rappresentata e difesa, in virtù di mandato a margine del ricorso, C.F._1 dall'Avv. Anna Rosa Caruso del foro della Spezia, , pec CodiceFiscale_2
ed elettivamente domiciliata a Poggiomarino (NA), Email_1
Via G. Iervolino 96, c/o Avv. Roberto Saporito
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Sottotenente Ernesto IR 173, C.F. , rapp.to e difeso dall'Avv. C.F._3
Vincenzo Fedele, come da procura allegata alla comparsa alla comparsa di costituzione e risposta, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio legale dell'avv. Sabato
Tufano in Pompei, alla via del Piave, 32
1 RESISTENTE e RICORRENTE in via riconvenzionale
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI Il procuratore di parte ricorrente ha concluso chiedendo:
1) Convalidare il sequestro conservativo eseguito sull'immobile di proprietà del convenuto a Boscoreale fg 20 part 334 sub 1 cat A/3 cl 3cons 4 vani 107 m2 RC CP_2
237,57, trascritto alla competente di Napoli 2 in data Organizzazione_1
06/06/2018 Reg Gen n 25697, reg part n. 19816, come da nota prodotta in allegato sub 1) alla memoria 183 c VI n2 del 06/07/2018
2) Dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito
[...] per i fatti esposti in atti;
affidare la figlia minore , nata il CP_1 Per_1
26/06/2008, alla madre, con ogni consequenziale provvedimento in ordine al diritto di visita del padre, anche in relazione al comportamento del medesimo nel corso del giudizio;
3) Porre a carico del marito un assegno mensile a titolo di Controparte_1 concorso per il mantenimento delle due figlie nella misura che risulterà giusta e dovuta oltre ad un concorso nella misura che risulterà giusta e dovuta per le spese scolastiche, mediche e formative delle figlie, secondo il protocollo di codesto Tribunale;
4) Condannare il convenuto al pagamento delle mensilità dovute e non corrisposte alle figlie dal 18 10 2017, data della separazione, a oggi, (dedotte quindi due mensilità), con indicazione del relativo importo;
5) Condannare il convenuto a tenere indenne la signora per le somme Parte_1 che alla medesima venissero escusse dalla per il pagamento dei mobili di Org_2 arredo della casa coniugale;
6) Condannare il convenuto a restituire alla moglie ed alle figlie gli effetti personali i gioielli avuti in dono nelle ricorrenze, come da elenco prodotto in allegato a memoria 709 cpc del 21/12/2017.
7) Con vittoria delle spese processuali.
Il procuratore di parte resistente ha concluso chiedendo:
1)Rigettare la richiesta di convalida del sequestro conservativo eseguito sull'immobile di proprietà del convenuto a Boscoreale fg 20 part 334 sub 1 cat A/3 cl 3cons 4 CP_2 vani 107 m2 RC 237,57, trascritto alla competente di Napoli 2 in Organizzazione_1
2 data 06/06/2018 Reg Gen n 25697, reg part n. 19816, come da nota prodotta da parte ricorrente in atti e come da istanza di revoca del sequestro conservativo depositata in modalità telematica dal convenuto si riporta interamente ed Controparte_1 integralmente;
2)Dichiarare con sentenza la separazione personale giudiziale dei coniugi CP_1
e senza addebito ad alcuno;
[...] Parte_1
3)Nel merito, accogliere la domanda del convenuto in quanto Controparte_1 legittima e fondata per le motivazioni indicate in narrativa;
4)Sempre nel merito, rigettare la domanda formulata dalla ricorrente Parte_1 in quanto inaudita illegittima, infondata, temeraria, falsa, dilatoria, pretestuosa e non provata per tutte le motivazioni indicate dal convenuto in atto di costituzione con domanda riconvenzionale
5)In via riconvenzionale, revocare i provvedimenti indicati nella separazione giudiziale ai sensi dell'art.709, 5° comma, c.p.c. e se il caso modificarli d'ufficio da parte del sig.
Giudice Istruttore designato e nel contempo, sempre in via riconvenzionale, affidare la minore in modo esclusivo al padre anche in Persona_2 Controparte_1 considerazione delle circostanze descritte e della documentazione che si depositerà, documentazione la quale prova in ogni modo come le affermazioni di controparte, anche in merito ai delitti mai commessi dal convenuto non siano state Controparte_1 assolutamente provate;
6)In subordine, qualora il giudice designato, non voglia revocare i provvedimenti indicati dall'art.709, 5° comma, c.p.c., modificare le modalità di visita del convenuto CP_1 alla minore e sua figlia con ordinanza del giudice istruttore e
[...] Persona_2 permettere al convenuto di incontrare la figlia minore con maggior regolarità e con Per_1 altre modalità, sempre con ordinanza del giudice istruttore designato in modo libero e non dinanzi ai servizi sociali di La Spezia, luogo in cui ad oggi tale incontri tra padre e figlia dovrebbero avvenire;
7)Condannare la ricorrente al pagamento delle rate dei mobili di Parte_1 arredo della casa coniugale che verrà richiesta dalla tenendo indenne il Org_2 convenuto da ogni somma da versare;
Controparte_1
8)Condannare la ricorrente, qualora previsto, per lite temeraria a favore del convenuto ed adottare nei confronti della stessa ogni altro ed ulteriore Controparte_1 provvedimento;
3 9)Con richiesta di liquidazione delle spese, compenso, rimborso spese professionali, ed accessori fiscali a carico dello Stato ed a favore di tale difensore Avv.Vincenzo Fedele, avendo il convenuto richiesto ed ottenuto il patrocinio a spese dello Controparte_1
Stato
Il P.M., con parere del 24.04.2024, chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi con conferma di quanto statuito nell'ordinanza presidenziale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.07.2017 chiedeva che fosse Parte_1 pronunciata la separazione con addebito al marito. Precisava di aver contratto matrimonio civile con in data 30.08.1998, e che dal rapporto con il Controparte_1 resistente erano nati due figlie: il 12.01.1999 (maggiorenne) e , nata il Per_3 Per_1
26.06.2008, ancora minorenne.
A sostegno della domanda deduceva che l'unione coniugale era naufragata a causa della condotta contraria ai doveri nascenti dal matrimonio tenuta dal marito nei suoi confronti;
che quest'ultimo era assente, incurante delle esigenze affettive ed educative delle figlie, e violento nei suoi confronti, tanto da essere stata costretta più volte ad allontanarsi da casa;
che da ultimo, in data 23.12.2016, era stata costretta dal marito, dopo l'ennesimo episodio di maltrattamenti a lasciare la casa coniugale portando con sé le bimbe, dapprima trovando rifugio presso un'amica, poi trasferendosi a La Spezia presso il di lei fratello che dal maggio 2017 si era trasferita con la Persona_4 nuova dimora con la madre invalida civile, ed era aiutata per il sostentamento dai suoi familiari, in quanto oltre ad essere priva di reddito (avendo percepito l'indennità di disoccupazione fino al novembre 2016) non aveva potuto prelevare dalla casa di abitazione i suoi effetti personali dei quali aveva chiesto vanamente la restituzione;
che mentre la casa coniugale era di proprietà del marito i mobili per arredarla erano stati acquistati con un finanziamento contratto a suo nome;
che il Org_2 CP_1 percepiva un reddito di euro 1.200,00 mensili, la figlia aveva seguito un corso di Per_3 formazione ma non era ancora economicamente autonoma, per la figlia minore non era stato ancora possibile il passaggio dalla scuola di Boscoreale a quella di La Spezia in mancanza del consenso del padre.
Ciò posto la ricorrente chiedeva dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito al merito , affidare la figlia minore (nata il Controparte_1 Per_1
26.06.2008) alla madre;
porre a carico del un assegno mensile a titolo di concorso CP_1 al mantenimento della moglie e delle figlie nella misura che risulterà giusta e dovuta all'esito degli espletandi accertamenti istruttori e comunque in misura non inferiore ad
4 euro 250,00 per ogni figlia ed euro 200,00 per la moglie, oltre al concorso spese straordinarie, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio il quale contestava tutto quanto Controparte_1 allegato dalla soprattutto in ordine alla condotta che avrebbe tenuto durante il Pt_1 rapporto matrimoniale. Il resistente, difatti, affermava che il rapporto coniugale era andato progressivamente deteriorandosi negli anni e che pure vi sono stati momenti di tensione sfociati in accese discussioni tra marito e moglie, ciò era avvenuto per colpe reciproche dei coniugi e non per esclusiva responsabilità del marito;
in particolare rappresentava di aver dovuto subire una serie di scelte non condivise della che Pt_1 avevano minato la serenità familiare;
che qualche anno fa la signora impose, Pt_1 contro la volontà del marito, che la di lei madre venisse accolta nella casa coniugale, e che al di là dell'aspetto meramente “assistenziale” della suocera fortemente invalida, la sua opposizione era basata sul fatto che quella presenza poteva minare un già precario equilibrio del nucleo familiare, ed infatti la convivenza era durata solo un anno;
che la acconsentì, anche qui contro la sua volontà, ad accogliere in casa il fidanzato Pt_1 della figlia oggi maggiorenne ma all'epoca dei fatti ancora minore;
che la sua Per_3 opposizione, oltre che per l'età ancora immatura della figlia, era basata sulla personalità del ragazzo non adatto alla figlia;
che, ancora, nell'estate del 2016 un nipote della ancora contro la volontà del marito, si tra-sferì per oltre tre mesi a casa loro e Pt_1 tale presenza provocò seri problemi in quanto tale soggetto, a causa di cattive compagnie, si rese protagonista di una serie di episodi dei quali vennero interessati anche i
Carabinieri; che l'episodio di maltrattamenti da ultimo denunziato dalla non si Pt_1 era svolto come dalla stessa rappresentato;
che il giorno 22 dicembre 2016 la signora si assentava da casa per l'intera giornata senza dare notizie di sé e senza Pt_1 nemmeno giustificare questa sua assenza ed il giorno dopo, alla richiesta di chiarimenti da parte del marito iniziava una discussione molto concitata alla fine della quale la impugnava un coltello rivolgendolo verso il marito;
la figlia provava ad Pt_1 Per_3 intervenire e si feriva un dito della mano ed al termine della “discussione” la signora andava a casa di una vicina e ci rimaneva tutta la notte;
che il giorno dopo, quello dell'episodio narrato nella querela allegata, aspettava la moglie sul posto di lavoro per chiarire la situazione ma anche in quel caso la discussione degenerava anche se non corrispondeva al vero che avesse colpito la moglie in maniera violenta mentre le minacce ivi indicate erano reciproche;
che dopo quegli episodi, la ricorrente partiva per una destinazione non conosciuta portando con sé le figlie e dando notizie di sé solo dopo qualche giorno a mezzo di un telegramma nel quale annunciava la sua decisione assunta per non meglio precisati “motivi di sicurezza” ma senza comunicare il suo nuovo recapito;
che solo nel mese di febbraio 2017 poteva finalmente sapere dove si trovava la figlia
5 minore, dal momento che in quei mesi la moglie non rispondeva nemmeno alle telefonate tanto che l'episodio dell'allontanamento con la minore era stato oggetto anche di una denuncia – querela presentata dal resistente alla stazione dei Carabinieri di Boscoreale in data 13 giugno 2017, per il reato di cui agli artt. 574 e 605 del codice penale (sottrazione di persona incapace e sequestro di persona).
Ciò posto il chiedeva: 1) dichiarare la separazione personale dei CP_1 coniugi e senza addebito ad alcuno;
2) affidare la figlia minore CP_1 Pt_1
ad entrambi i genitori, secondo le regole sull'affido condiviso, con collocamento Per_1 presso la madre;
3) disporre che la residenza della signora con la figlia minore Pt_1 non potrà essere in La Spezia in quanto la distanza con quella del padre renderebbe impossibile il suo diritto / dovere genitoriale;
4) stabilire tempi e modalità con i quali il padre potrà realizzare il suo diritto di stare con la figlia minore che comprendano almeno tre pomeriggi a settimana e due fine settimana al mese dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
5) stabilire l'assegno di mantenimento che il padre dovrà versare alla madre a titolo di manteni-mento delle due figlie, tenuto conto della scarsa capacità reddituale del al momento. CP_1
All'udienza del 18.10.2017 il Presidente, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, nonché della circostanza che dal novembre 2016 la aveva lasciato Pt_1 la casa coniugale trasferendosi con le figlie a La Spezia, che da allora il padre non aveva più avuto contatti con la figlia minore , la quale aveva perso un anno scolastico per Per_1 il rifiuto opposto dal padre al trasferimento della stessa in altra scuola a La Spezia, adottava i seguenti provvedimenti provvisori: autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
disponeva l'affido condiviso della figlia minore con residenza presso la madre a La Spezia, ed in relazione al diritto di visita del padre disponeva per una fase iniziale incontri protetti presso i Servizi Sociali di La Spezia;
poneva a carico del padre un assegno di mantenimento di euro 400,00 a titolo di mantenimento delle due figlie ed , oltre al 50% delle spese straordinarie, rimetteva ogni decisione in Per_3 Per_1 ordine al mantenimento della moglie all'esito dell'istruttoria.
Fissava, infine, per la comparizione delle parti l'udienza del 05.02.2018, poi rinviata al
07.05.2018.
Con memoria integrativa depositata in data 12.12.2017 la ricorrente deduceva che solo a seguito dell'Ordinanza Presidenziale il Sig aveva prestato il consenso al CP_1 nulla osta per il trasferimento scolastico della figlia minore, che la madre aveva potuto finalmente iscrivere a scuola avendo ottenuto il nulla osta in data 13/11/2017; che dalla data della comparizione avanti al Presidente del Tribunale il marito non si era fatto vivo né con la moglie né con le figlie, neppure attraverso il proprio difensore , né aveva provveduto a corrispondere l'assegno stabilito provvisoriamente per il mantenimento
6 delle figlie;
che aveva denunziato i maltrattamenti e le minacce subite dal marito ed era in corso un procedimento penale Rgnr127/2017 RG Gip 4554/17 presso il Tribunale di
Torre Annunziata;
che non aveva ancora potuto ritirare i propri effetti personali presso la casa coniugale in quanto il marito non aveva concordato né di persona né tramite il proprio legale nulla in proposito;
che i mobili costituenti l'arredamento della casa coniugale, quest'ultima di proprietà del marito, ivi rimasti, erano stati acquistati con un finanziamento intestato alla moglie, per un importo residuo di euro 3.233,00 Org_2 somma richiesta alla ricorrente dalla società creditrice;
che vi era il fondato timore che il convenuto potesse sottrarsi agli obblighi di mantenimento familiari nei confronti delle figlie. Pertanto chiedeva in via cautelare e d'urgenza: 1) disporre il Parte_1 sequestro conservativo dell'immobile di proprietà del convenuto a garanzia del mantenimento delle figlie;
immobile di seguito descritto: casa di civile abitazione a NCEU
Boscoreale fg 20 part 334 sub 1 cat A/3 cl 3cons 4 vani 107 m2 RC 237,57; 2) disporre gli opportuni provvedimenti affinchè la moglie possa , anche tramite i parenti residenti a
Boscoreale, riottenere il possesso dei propri effetti personali di cui all'elenco in atti;
quanto alle statuizioni accessorie della separazione, ribadiva le richieste formulate in ricorso.
Con memoria di costituzione e risposta depositata in data 11.01.2018 il resistente contestava nuovamente in quanto infondate tutte le allegazioni formulate dalla Pt_1 in ordine a sue condotte di maltrattamenti in famiglia;
deduceva di lavorare in un centro di assistenza per anziani e di non guadagnare € 1.200,00 mensili, essendo dalle busta paga evidente che al netto guadagnava la somma di € 253,00 mensili, dopo aver calcolato tutte le somme a titolo di trattenuta e di imponibile Irpef sullo stipendio da parte del datore di lavoro, quale sostituto di imposta;
che essendovi una figlia minore da salvaguardare era suo interesse che la ricorrente rientrasse in una zona che permettesse la frequentazione tra il convenuto e le figlie, e rappresentava di aver contattato, tramite il difensore, i servizi sociali di La Spezia, chiedendo loro di ottemperare all'ordinanza presidenziale emanata all'esito della comparizione dei coniugi per poter incontrare la figlia, da solo e senza altri familiari, così come indicato nell'ordinanza presidenziale e di aspettare, pertanto la convocazione degli stessi servizi sociali di La Spezia per poter incontrare la figlia minore e, se essa vorrà in quanto maggiorenne, l'altra figlia Per_1
oggi maggiorenne. Per_3
Ancora il resistente in ordine alle vicende penali che lo vedevano coinvolto, evidenziava che per il reato di maltrattamenti ex art. 572 c.p. denunziato dalla ricorrente il PM aveva chiesto l'archiviazione ed era pendente un'opposizione all'archiviazione; che il finanziamento era stato contratto dalla e pertanto era quest'ultima a doverlo Pt_1 pagare, di non aver mai ricevuto una formale comunicazione in relazione al ritiro degli
7 effetti personali dalla casa coniugale, che non sussistevano i presupposti per il richiesto sequestro conservativo.
All'esito della prima udienza del 07.05.2018, rilevato che il mancato adempimento da parte del dell'obbligo a suo carico di mantenimento delle figlie tramite CP_1 assegno mensile di euro 400,00 non era contestato, il g.i. accoglieva la domanda cautelare della ricorrente disponendo il sequestro dell'immobile sito in Boscoreale alla via
Sottotenente Ernesto IR n. 173 (in catasto al foglio 20, particella 334, sub 1); assegnava poi alle parti su loro richiesta i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. rinviando la causa all'udienza del 20.02.2019, poi rinviata di ufficio al 30.09.2020.
Alla predetta udienza il g.i. rigettava la richiesta di revoca del sequestro conservativo formulata dalla difesa del rigettava le richieste di prova orale formulate dalle Pt_1 parti e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.09.2021, onerando le parti di depositare documentazione reddituale aggiornata.
Dopo un serie di rinvii di ufficio, la causa veniva rinviata per la comparizione personale delle parti all'udienza 21.09.2022; alla predetta udienza, sentite personalmente le parti, stante la richiesta di parte ricorrente di rinvio per poter replicare alla documentazione depositata da parte resistente in data 20.09.2022, la causa veniva rinviata all'udienza del 06.03.2023 ed alla predetta udienza la causa, su concorde richiesta delle parti, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.12.2023.
Alla suddetta udienza sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. il G.I. riservava la causa in decisione al collegio con i termini di cui all'art. 190 cpc (60 + 20) e disponeva trasmettersi il fascicolo al P.M. affinché rendesse le proprie conclusioni.
Il P.M., letti gli atti, con parere depositato il 24.04.2023, chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi, con conferma di quanto statuito nell'ordinanza presidenziale.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di distacco determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione (vedasi il verbale di udienza dinanzi al Presidente dell'intestato
Tribunale), dalla gravità delle allegazioni della ricorrente in ordine all'esistenza di
8 condotte di violenza fisica e morale ai suoi danni, sfociate in provvedimenti giudiziali di condanna
( è stato condannato in primo grado dal Tribunale Penale di Torre Controparte_1
Annunziata ad una pena detentiva con sospensione condizionale della pena, sentenza confermata dalla Corte di Appello penale di Napoli n. 6520/2022), e dal notevole periodo di tempo già trascorso senza che sia intercorsa alcuna riconciliazione.
Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della domanda deve essere pronunziata la loro separazione personale.
La ricorrente ha instato per l'addebito della separazione al Parte_1 marito a causa delle condotte di violenza fisica e morale poste in essere dal marito ai suoi danni.
Si osserva in diritto che la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi ovvero che sussista un nesso di causalità tra comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza
(cfr. Cass. civ. n. 40795/21).
La Corte di Cassazione ha ulteriormente precisato che le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio - non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore (cfr. Cass. civ. n.
27766/22).
La ricorrente ha allegato fin dal ricorso introduttivo della lite che nel tempo la situazione di conflitto tra i coniugi era divenuta insanabile, di essersi dovuta più volte allontanare dalla casa coniugale per i maltrattamenti perpetrati ai suoi danni dal marito, di essere da ultimo stata costretta a lasciare la casa coniugale in data 23.12.2016 all'esito dell'ennesimo episodio di maltrattamenti, trovando rifugio dapprima presso un'amica e poi trasferendosi con le minori a La Spezia presso il di lei fratello.
Le predette allegazioni della ricorrente in ordine alle condotte di violenza poste in essere dal marito ai suoi danni, benchè contestate da quest'ultimo, sono suffragate dagli atti del procedimento penale sorto a carico del resistente all'esito della querela sporta
9 dalla in data 24.12.2006, all'indomani dell'ultimo episodio di aggressione fisica Pt_1 subito e del suo definitivo allontanamento dalla casa coniugale.
Risulta infatti per tabulas che la Corte di Appello di Napoli con sentenza n.
6520/2022 del 19.07.2022 ha confermato la condanna di resa in Controparte_1 primo grado dal Tribunale di Torre Annunziata per i reati di cui agli artt. art 61.n1 e 572
c.p. e 612 c.p (cfr sentenza prodotta sub 1 con la memoria 2 marzo 2023 di parte attrice).
Con la predetta sentenza della Corte di Appello di Napoli è stata confermata la condanna del resistente per il reato di cui agli artt. 61 n. 1 e 572 c.p. con il seguente capo di imputazione: “ perché mediante continue aggressioni fisiche e verbali poste in essere nei confronti della moglie anche per futili motivi;
aggredendo la
Parte_1 moglie afferrandola per il collo e spingendola con forza contro un armadio
Parte_1 collocato nella camera da letto della loro abitazione ( episodio del dicembre 2014); ingiuriando ed infine costringendo la moglie ad abbandonare la casa
Parte_1 familiare in seguito a litigio per futili motivi (episodio del gennaio 2015) ingiuriando ed infine costringendo la moglie ad abbandonare la casa familiare in seguito
Parte_1
a rifugio per futili motivi ( episodio del 22 dicembre 2022), maltrattava la moglie Parte_1
offendendola nel decoro e dignità, con l'aggravante di aver agito per futili motivi;
[...]
In Boscoreale dal dicembre 2014 al 22 dicembre 2016; nonché dal reato previsto dall'art. 612 comma II, c.p.c. “perché avendo raggiunto la moglie dopo averla Parte_1 seguita mentre lei si recava sul luogo di lavoro, la strattonava afferrandola per un braccio e la minacciava profferendo nei suoi riguardi le seguenti frasi: “tu devi andare via da
Boscoreale che se non la fai io ti lascio morta per terra!, nonché “non ti preoccupare so dove lavori ti vengo a prendere domani” in Boscoreale in data 24.12.2026.
La predetta sentenza pur non potendo valere ai sensi dell'art. 654 cpp nel presente giudizio in mancanza di prova del suo passaggio in giudicato, ha senz'altro valore di prova atipica in quanto tale legittimamente acquisita in giudizio nel rispetto del contraddittorio.
Nel vigente ordinamento processuale, infatti, mancando una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico - riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato - con le altre risultanze del processo, come in caso di sentenza resa in altro giudizio tra le stesse parti (cfr Cassazione civile sez. I, 06/04/2023, n.9507 sulla nozione di prova atipica).
Ancora la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “l'interrogatorio della parte lesa assunto in sede di giudizio penale, pur non potendo acquisire nel giudizio civile il
10 valore di prova, neppure atipica, riveste efficacia di argomento di prova ex art. 117 c.p.c., il quale, peraltro, può assumere autonoma efficacia probatoria, sufficiente ad offrire al giudice la dimostrazione del factum probandum, costituendo una vera e propria inferenza che il giudice può trarre dalle circostanze indicate dalla norma, allo stesso modo in cui, ex art. 2727 c.c., può trarre da un fatto noto conseguenze relativa ad un fatto ignorato, in particolare quando l'interrogatorio verta su circostanze tali da poter essere conosciute soltanto dalle parti. (Cassazione civile sez. III, 07/11/2023, n.30992 Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte territoriale che, nell'accogliere la domanda risarcitoria spiegata dalla parte lesa di un reato di maltrattamenti in famiglia, aveva fondato la decisione di condanna sulle dichiarazioni rese dalla vittima nel procedimento penale). Nel caso in esame in sede penale, come evincibile dalla sentenza in oggetto, si è pervenuti alla condanna del per i reati di maltrattamenti e minacce ai CP_1 danni della moglie non solo alla luce delle dichiarazioni rese dalla ma anche di Pt_1 quelle rese in sede testimoniale dalla figlia dal fratello della e da una Per_3 Pt_1 vicina di casa.
Del resto le allegazioni della ricorrente sono suffragate anche dalla sua condotta di allontanamento da casa, essendosi la da epoca precedente all'instaurazione Pt_1 della presente lite, trasferita a La Spezia dove subito ha chiesto assistenza ai Servizi
Sociali (cfr verbale comparizione coniugi del 18.10.2017) nonché dalla circostanza che, per timore del coniuge, non è mai rientrata presso la casa coniugale per ritirare i suoi effetti personali, come pacifico tra le parti.
In conclusione, per tutti i motivi sin qui esposti, il Collegio ritiene provata la condotta di maltrattamenti del resistente ed il nesso di causalità tra esso e l'irreversibilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale, con l'effetto che la domanda dell'attrice dev'essere accolta e la separazione addebitata al marito.
Tanto premesso, per quanto concerne i provvedimenti accessori relativi alla figlia minore (nata il [...]), il Tribunale, valutate le emergenze processuali, Per_1 ritiene che la stessa vada affidata in via esclusiva alla madre.
Il principio di bigenitorialità, che informa il diritto di famiglia, impone che, in via prioritaria, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., il giudice affidi i figli minori ad entrambi i genitori;
conseguentemente, l'affido esclusivo costituisce una deroga eccezionale a tale principio ed è giustificato solo ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad
11 esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza, etc. (cfr. Cass. Civ., 16953/2008, 24841/2010).
In caso di separazione, sia consensuale che giudiziale, e comunque in ipotesi di conflitto tra genitori, il tribunale ha, quindi, il dovere di valutare, prioritariamente, la possibilità dei figli, siano essi naturali o legittimi, di essere affidati ad entrambi i genitori;
l'affidamento esclusivo dei figli ad uno solo dei genitori potrà essere disposto solo qualora l'affidamento ad entrambi sia contrario all'interesse del minore stesso.
Il giudice deve valutare tutti gli elementi certi ed idonei da cui possa derivare, in caso di affidamento condiviso, un effettivo e motivato pregiudizio al minore.
La dottrina e la giurisprudenza, in mancanza di previsione normativa, hanno elaborato una serie di casi in cui l'affidamento del minore risulterebbe pregiudizievole. In particolare si ritiene che si possa ricorrere a tale scelta: 1) in caso di violenza sui figli;
2) in caso di violenza sul coniuge anche in presenza del figlio o, comunque, di un atteggiamento denigratorio tenuto da uno dei genitori nei confronti dell'altro; 3) se vi sono forti carenze di un genitore sul piano affettivo (violazione degli obblighi di assistenza, irreperibilità del genitore, uso di alcool, di sostanze stupefacenti, ecc.); 4) in caso di elevata conflittualità tra i coniugi, tale da pregiudicare il benessere e la salute psico-fisica dei figli.
In particolare, la S.C., ha affermato che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è derogabile ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per il minore”, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta (Cass. Civ., 17.12.2009, n. 26587).
Nel caso di specie, la madre ha lamentato che il resistente non ha mai provveduto alle esigenze delle figlie, né sul piano economico né su quello affettivo.
Si evidenzia che risulta dai richiamati atti del procedimento penale che la Pt_1
è stata costretta in più occasioni a lasciare la casa familiare con le figlie per preservare la sua incolumità, che dalle risultanze acquisite agli atti di causa emerge sia la discontinuità del nell'esercizio del diritto di visita, sia l'inadempimento al CP_1 suo obbligo di mantenimento della figlia minore.
In sede di udienza Presidenziale del 18.10.2017 la ricorrente riportandosi a quanto allegato in ricorso ha dichiarato di essersi trasferita a La Spezia abbandonando definitivamente la casa coniugale in quanto il marito la aveva minacciata ed aveva paura;
che a La Spezia era seguita dai servizi sociali così come la figlia minore la quale aveva perso un anno scolastico perché il padre non aveva voluto firmare il nulla osta,
12 affermando “dopo aversi messo fuori casa mio marito non ha mai più cercato né me, né le mie figlie e così la sua famiglia”.
Il dal canto sua ha dichiarato alla medesima udienza che era stata la CP_1 ad allontanarsi volontariamente da casa dopo averlo minacciato con un coltello, Pt_1 di non aver più rapporti con le figlie da quando erano andate via di casa e di essere stato trattato male quando aveva cercato di contattarle;
inoltre affermava di non aver acconsentito al trasferimento scolastico di in quanto voleva che tornasse a casa. Per_1
I Servizi sociali del Comune di La Spezia incaricati già in sede presidenziale di dare avvio ad incontri protetti tra il padre e la minore, con una prima relazione depositata in data 12.05.2021 riferivano che il padre non vedeva la minore da settembre del 2020 e gli ultimi incontri risalivano a dicembre 2020; che gli unici incontri protetti calendarizzati di volta in volta su richiesta del padre risalivano al 23 aprile ed al 5 ottobre 2018; che l'assistente sociale allora in carica aveva invitato il padre attraverso il legale di riferimento a comunicare un calendario con le sue disponibilità nel breve e medio termine in modo da effettuare una programmazione concordata, ma non era pervenuta alcuna comunicazione;
che, come riferito dalla successivamente ai due incontri Pt_1 protetti il padre aveva fatto visita liberamente alle figlie altre due / tre volte;
che, alla luce del disagio e del malessere manifestato dalla minore, e delle richieste pervenute ai Servizi
Sociali da parte del padre di poter incontrare la figlia e di essere informato sulle sue condizioni psicologiche, le modalità più opportune per la ripresa degli incontri – padre- figlia andavano definite all'interno del percorso appena avviato di valutazione psicologica dello stato emotivo della minore (cfr relazione pervenuta in data 12.05.2021).
Con successiva relazione dei predetti servizi sociali pervenuta in data 15.12.2021, si dava atto che era stato convocato per un colloquio di conoscenza, Controparte_1 offrendosi altresì la disponibilità di un incontro da remoto ma quest'ultimo non si era presentato né aveva contattato l'Ufficio; con successiva comunicazione del 22.03.2022 diretta all'avvocato del resistente ed al Tribunale e di riscontro alla richiesta del
[...] di “organizzazione immediata e urgente di incontro protetto con la figlia minore CP_1
” i predetti Servizi Sociali evidenziavano che era già stato fissato un incontro di Per_1 conoscenza per il giorno 29 ottobre 2021, tra il sig. e la psicologa del CP_1
Consultorio familiare dell' , al quale quest'ultimo non si era presentato e che “era Org_3 stato proposto per concordare, previo confronto sui reciproci aggiornamenti, un'ipotesi di calendario per gli incontri padre/figlia” e si rinnovava, pertanto, l'invito al CP_1 ad effettuare un colloquio di conoscenza, anche da remoto, finalizzato a progettare la migliore ripresa dei contatti padre-figlia (cfr nota dei Servizi Sociali di La Spezia pervenuta in data 22.03.2022).
13 Con successiva relazione di aggiornamento del 23.09.2022 a firma dell'assistente sociale e della psicologa del competente distretto sanitario si dà atto di due incontri conoscitivi effettuati online con il nonché di incontri individuali con la CP_1 minore che dopo un'iniziale reticenza si è poi aperta alla possibilità di riavvicinarsi Per_1 al padre rassicurata dal fatto che i primi contatti sarebbero avvenuti in modalità protetta;
si è registrata la delusione della ragazza per la scomparsa del padre che dopo una telefonata di dicembre non si sarebbe fatto più sentire fino all'estate; si dava atto che il negava la circostanza, ed al fine di evitare l'impasse della dinamica CP_1 torto/ragione accogliendo il suo desiderio di riavvicinarsi alla figlia lo si invitava comunque a raccogliere il sentimento di delusione della figlia ed a concentrarsi sul presente e sul futuro evitando recriminazioni;
che tuttavia il resistente, mentre in un primo colloquio sembrava aver recepito il messaggio, in quello successivo mostrava di essere ritornato sulle sue posizioni di recriminazione, rimuginando sulle menzogne a sue detta della moglie, sullo sfruttamento economico da parte della figlia maggiore, sulla convinzione di una dipendenza di dalla madre e dalla sorella;
che tale Per_1 atteggiamento del di resistenza ad anteporre una progettualità relazionale CP_1 proattiva e pacifica ha reso vano il progetto di riavvicinamento alla minore, con conseguente ennesima delusione per quest'ultima; che, essendo imprescindibile per portare avanti il riavvicinamento del padre ad che il primo si dimostrasse in grado Per_1 di concentrarsi esclusivamente sulla figlia, evitandole contenuti recriminatori ed accusatori che riguardano i suoi sentimenti su altre persone a cui è legata, si suggeriva al un percorso individuale psicologico volto al sostegno delle se capacità CP_1 genitoriali (cfr relazione pervenuta in data 23.09.2022, e successiva relazione del
25.10.2022).
Con ultima relazione dei Servizi Sociali di La Spezia pervenuta in data 07.03.2023, richiamata la necessità di un percorso di sostegno individuale psicologico del padre prodromico e necessario al suo percorso di riavvicinamento alla figlia minore, si dava atto che dopo una diffida ricevuta dal legale del nel settembre 2022 volta CP_1 all'organizzazione di incontri protetti con la figlia minore, quest'ultimo non aveva più contattato i Servizi Sociali (cfr comunicazione pervenuta in data 07.03.2023).
Ebbene dalle richiamate relazioni emerge la difficoltà del resistente ad instaurare una relazione sana con la figlia minore, non avendo il primo saputo cogliere le indicazioni fornitegli da personale specializzato e volte alla tutela della minore, già in una posizione psicologica di fragilità, ed avendo per contro il resistente sporto querele contro i professionisti incaricati di seguire il rapporto padre/figlia, procedimenti tutti archiviati, come riconosciuto dalla stessa sua difesa.
14 Il nel contestare le allegazioni di parte ricorrente, ha reiteratamente CP_1 affermato di non aver potuto proseguire negli incontri protetti con la figlia minore Per_1 per inottemperanza dei Servizi Sociali del Comune di La Spezia, nei confronti dei quali ha spiegato due denunce-querele presso la Procura della Repubblica di La Spezia per il delitto p.e p. dall'art.388 c.p. , con definitiva archiviazione da parte del GIP nel febbraio
2022, come da documentazione prodotta dallo stesso resistente in data 20.09.2022; il resistente ha allegato di aver querelato anche la psicologa dell' . Org_4
Tuttavia non può non evidenziarsi che come chiaramente emerge dalle richiamate relazioni dei Servizi Sociali di La Spezia dopo i primi incontri protetti organizzati dai
Servizi Sociali nell'anno 2018, gli stessi si sono interrotti per mancata collaborazione del che invero, come rappresentato da entrambe le parti aveva ripreso ad aver CP_1 contatti liberi con le figlie;
lo stesso resistente deduce di non aver visto più la figlia dopo il mese di settembre 2020 e che i contatti telefonici si diradavano e dal dicembre 2020, più precisamente Natale 2020, lo stesso convenuto non sentiva più sua figlia , né Per_1
l'altra figlia maggiore essendovi delle discussioni familiari;
che nel febbraio Per_3
2021, il riceveva dalla ricorrente , richiesta assenso Controparte_1 Parte_1 ad un supporto psicologico per la minore la quale non frequentava Persona_2 più la scuola da diverso tempo;
di aver fornito la richiesta autorizzazione ed al contempo rappresentato all'assistente sociale di non vedere e sentire la minore da diverso tempo e chiedeva di poterla sentire con richiesta effettuata all'assistente sociale Dott.ssa
[...]
istanza 31.05.2021 (cfr deduzioni di parte resistente di cui alla nota depositata Per_5 in data 31.05.2021).
Ebbene dalle richiamate relazioni dei Servizi Sociali emerge che gli stessi si sono attivati per consentire un riavvicinamento padre-figlia, ma previa valutazione della condizione psicologica di quest'ultima, ed hanno ritenuto necessario, a tal fine, che anche il seguisse un percorso di sostegno psicologico individuale, al fine di CP_1 poter superare la sua posizione rivendicativa, nociva per la minore;
si legge nella relazione dei predetti Servizi Sociali pervenuta in data 23.09.2022 “si è restituito comunque al sig. la piena disponibilità a rivedersi nell'evenienza che rivedesse la sua CP_1 posizione rivendicativa ed anteponesse una progettualità relazionale proattiva e pacifica ma ad oggi nessuna richiesta in tal senso è pervenuta agli scriventi servizi”
La ricorrente sentita personalmente all'udienza del 21.09.2022 dichiarava che da circa due anni i rapporti tra il padre e la figlia erano molto problematici tanto da Per_1 non vedersi nè sentirsi telefonicamente e precisava “ ha un carattere molto Per_1 problematico e viene seguita da uno psicologo”, dichiarando altresì che il CP_1 continuava ad essere inadempiente nel pagamento dell'assegno di mantenimento per le figlie;
il sentito alla medesima udienza confermava di non vedere la figlia CP_1
15 da oltre due anni, ma dichiarava che non era colpa sua in quanto la figlia, ogni volta aveva cercato di contattarla, lo rifiutava, si dichiarava disposto a versare l'assegno di mantenimento di euro 200,00 per la figlia , nonché a recarsi a La Spezia per la Per_1 prosecuzione degli incontri protetti (cfr verbale del 21.09.2022); alla successiva udienza del 06.03.2023 parte ricorrente evidenziava che alcun adempimento vi era stato da parte del in ordine all'obbligo di mantenimento delle figlie. CP_1
Nel caso in esame, alla luce delle risultanze istruttorie, del pacifico inadempimento del all'obbligo di mantenimento della figlia minore, sono emersi elementi CP_1 tali da giustificare, ad avviso del Collegio, una deroga alla regola preferenziale dell'affidamento condiviso dei minori, essendo inequivocabilmente emersa l'assenza della figura paterna nella vita delle figlie, sia da un punto di vista affettivo che materiale.
Pertanto si dispone l'affido esclusivo della minore (nata il [...]) alla madre Per_1 con collocazione prevalente presso quest'ultima.
Quanto al diritto di visita della minore , l'assenza del padre dalla sua vita, la Per_1 necessità evidenziata da Servizi Sociali di un percorso individuale di sostegno psicologico per il resistente, quale prerequisito agli incontri protetti, al fine di consentirgli di superare l'atteggiamento recriminatorio nei confronti della e della figlia Pt_1 maggiore, e l'età di quest'ultima (di anni 16) inducono il collegio a non prevedere un calendario di visite, rimettendosi alla minore, se e quando lo vorrà, di incontrare il padre,
e prevedendosi, espressamente che un eventuale successivo ripristino della relazione padre-figlia su richiesta del padre dovrà essere comunque subordinata al previo utile esperimento da parte del genitore di un percorso individuale di verifica e rafforzamento delle capacità genitoriali ed alla verifica della conformità di tale ripresa all'interesse della figlia minore.
Tenuto conto di quanto emerso in corso di lite in ordine alla posizione di fragilità psicologica della minore, ed alle sue difficoltà in ambito scolastico va disposto un monitoraggio delle relazioni all'interno del nucleo familiare della madre da parte dei SS di
La Spezia per la durata di 18 mesi con particolare riferimento alla verifica delle condizioni di vita personale, scolastica e sociale della minore oltre che all'andamento ed agli esiti del percorso individuale di sostegno psicologico dalla stessa seguito tenuto conto che per quanto emerge dalle risultanze di causa, la ragazza manifesta fragilità dal punto di vista psicologico,con richiesta di relazione periodica semestrale al Giudice
Tutelare e segnalazione immediata di eventuali criticità nella vita della stessa.
Per quanto concerne i profili patrimoniali, va previsto in capo al padre il versamento di un assegno quale contributo al mantenimento delle figlie , (nata il [...]) Per_6 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente ed , ancora minorenne. Per_1
16 All'uopo si evidenzia che all'udienza del 21.09.2022 la ricorrente dichiarava che la figlia lavorava solo a chiamata come addetta ad un , e generalmente nel periodo Per_6 Org_5 estivo e viveva a casa con lei unitamente ad;
inoltre la dichiarava di Per_1 Pt_1 lavorare percependo uno stipendio mensile di euro 1.150,00 e di pagare euro 500,00 per la locazione della casa di abitazione.
Il alla medesima udienza dichiarava di lavorare come operatore socio- CP_1 assistenziale con uno stipendio di circa euro 500,00 mensili, e di vivere in una causa di sua proprietà.
Ciò posto va precisato che l'obbligo di mantenere i figli minori, e quelli maggiorenni conviventi non economicamente indipendenti, continua a ricadere su entrambi i coniugi prevedendo l'art. 337 ter c.c., al comma IV, che salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economi-ca dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
In ordine all'importo dell'indicato assegno, valutata ogni circostanza, tenuto conto che quanto dichiarato dal in ordine al suo reddito da lavoro non appare CP_1 verosimile né provato con documentazione reddituale aggiornata, nonché del tempo decorso dai provvedimenti presidenziali, dell'età e delle accresciute esigenze da allora della minore e dell'assenza di rapporti con il padre, appare congruo determinare in euro
300,00 l'assegno di mantenimento per la minore , e nella misura di euro 100,00 Per_1 quello per il mantenimento della figlia maggiorenne (nata il [...]), tenuto Per_3 conto dell'età (25 anni) e della circostanza che la stessa svolge lavori saltuari (B&B ecc) oltre rivalutazione Istat come per legge.
A carico di ciascun genitore, inoltre, va posta la metà delle spese straordinarie per le figlie, purché previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo.
La ricorrente, che del resto all'udienza del 21 settembre 2022 ha dichiarato di lavorare percependo uno stipendio di euro 1.150,00, non ha inteso coltivare la domanda
17 di mantenimento personale (cfr conclusioni rassegnate all'udienza dell11.12.2023), per cui nulla va disposto in tale senso.
Stante l'inadempimento del all'obbligo di pagamento dell'assegno di CP_1 mantenimento a suo carico ed in favore delle figlie va confermato, in accoglimento della domanda cautelare della ricorrente il sequestro conservativo disposto in corso di causa con provvedimento del 07.05.2018 a garanzia del mantenimento delle figlie, non sussistendo i presupposti per la richiesta revoca dello stesso.
All'uopo si rileva che "il sequestro conservativo sui beni del coniuge obbligato a corrispondere all'altro coniuge un assegno di mantenimento, previsto dall'alt. 156, sesto comma, c.c., non ha natura cautelare perché prescinde dal periculum in mora, ma soltanto funzione di garanzia dell'adempimento degli obblighi patrimoniali stabiliti dal giudice della separazione dei coniugi" (Cassazione civile Sez. I sentenza n. 10273 del 28 maggio 2004), ovvero nascenti da altro titolo
Vanno invece dichiarate inammissibili le ulteriori domande spiegate dalla ricorrente e di cui sub 4-6 delle conclusioni rassegnate all'udienza dell'11.12.2023 e segnatamente quella di 4) Condannare il convenuto al pagamento delle mensilità dovute e non corrisposte alle figlie dal 18 10 2017, data della separazione, a oggi, (dedotte quindi due mensilità), con indicazione del relativo importo;
5) Condannare il convenuto a tenere indenne la signora per le somme che alla medesima venissero escusse Parte_1 dalla per il pagamento dei mobili di arredo della casa coniugale;
6) Org_2
Condannare il convenuto a restituire alla moglie ed alle figlie gli effetti personali , i gioielli avuti in dono nelle ricorrenze, come da elenco prodotto in allegato a memoria 709 cpc del
21/12/2017.
Quanto alla prima domanda se ne rileva l'ammissibilità in quanto in virtù dei provvedimenti provvisori ed urgenti adottati all'esito dell'udienza presidenziale la ricorrente ha già titolo per recuperare gli importi non pagati dal resistente.
Per quanto attiene alle altre due domande si osserva in via del tutto assorbente che non sono state spiegate nei termini di rito all'uopo preposti, ovvero né in ricorso, né tantomeno in sede di memoria integrativa ex art. 709 c.p.c., ma solo, tardivamente, in sede di prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c.
Parimenti inammissibile per le stesse ragioni e la domanda formulata dal resistente in sede di precisazione delle conclusioni di condannare la ricorrente al Parte_1 pagamento delle rate dei mobili di arredo della casa coniugale che verrà richiesta dalla tenendo indenne il convenuto da ogni somma da Org_2 Controparte_1 versare.
18 Le spese di lite, attesa la natura della controversia e la necessità di ricorrere al Tribunale per la pronunzia sullo status e le statuizioni accessorie possono essere integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia come innanzi proposta, così provvede:
• pronuncia la separazione dei coniugi (nata a [...] Parte_1 di Stabia il 21.05.1978), e (nato a [...] il Controparte_1
08.12.1975), con addebito a Controparte_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all' Ufficiale dello stato Civile del Comune di Pompei per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato
Civile) (Atto n. 209, parte II, serie A dei registri degli atti di matrimonio dell'anno
1998);
• dispone l'affido esclusivo alla madre della figlia minore , con collocazione Per_1 prevalente presso quest'ultima;
• nulla dispone in ordine alla disciplina del diritto di visita della minore da parte del padre, disponendo che un eventuale successivo ripristino della relazione padre-figlia su richiesta del padre dovrà essere comunque subordinata al previo utile esperimento da parte del genitore di un percorso individuale di verifica e rafforzamento delle capacità genitoriali ed alla verifica della conformità di tale ripresa all'interesse della figlia minore.
• Dispone un monitoraggio a cura dei Servizi Sociali del Comune di La Spezia delle relazioni all'interno del nucleo familiare della madre da parte dei SS di La
Spezia per la durata di 18 mesi con particolare riferimento alla verifica delle condizioni di vita personale, scolastica e sociale della minore oltre che all'andamento ed agli esiti del percorso individuale di sostegno psicologico dalla stessa con richiesta di relazione periodica semestrale al Giudice Tutelare presso il competente Tribunale de luogo di residenza della minore e segnalazione immediata di eventuali criticità nella vita della stessa.
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
per il mantenimento della figlia (nata il [...]),
[...] Per_3 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, l'assegno mensile di euro 100,00 e per il mantenimento della figlia minore (nata il [...]) Per_1
19 l'assegno mensile di euro 300,00, da versarsi entro il giorno 20 di ciascun mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
• pone a carico di ciascun genitore la metà delle spese straordinarie per le figlie purché previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo;
• rigetta l'istanza di revoca del sequestro conservativo eseguito sull'immobile di proprietà del convenuto sito in Boscoreale alla via Sottotenente Ernesto IR
n. 173, in Boscoreale fg 20 part 334 sub 1 cat A/3 cl 3cons 4 vani 107 CP_2
m2 RC 237,57, e conferma il predetto sequestro;
• dichiara inammissibili le ulteriori domande di parte ricorrente di cui sub 4),5),6) delle conclusioni rassegnate all'udienza dell'11.12.2023;
• dichiara inammissibile la domanda di parte resistente di cui sub 7) delle conclusioni rassegnate all'udienza dell'11.12.2023;
• compensa tra le parti le spese di giudizio.
• dispone a cura della Cancelleria la trasmissione degli atti e al G.T. per la vigilanza ex art. 337 c.c. e per le comunicazioni ai S.S. di La Spezia.
Così deciso in Torre Annunziata nella Camera di Consiglio del 20.05.2024.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato dott.ssa Marianna Lopiano
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