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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 913/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
COSTABILE ADRIANA, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2527/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240040863289000 CONTR. BONIFICA 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente : Accoglimento del ricorso Resistente: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 15 marzo 2025, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 09420240040863289000 di euro 93,88 notificata il 16 gennaio 2025, relativa a quota consortile anno
2023, deducendo: 1) La legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione;
2) L'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a), legge Regione Calabria n. 11 del 2003 per violazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 188/2018; 3) L'incompatibilità del Piano di Classifica adottato nel
2014 con la normativa regionale del 2017; 4) L'inesistenza del presupposto impositivo per mancanza di beneficio fondiario diretto e specifico;
5) L'inversione dell'onere della prova ex art. 7, comma 5-bis, d.lgs.
n. 546/1992; 6) L'efficacia espansiva del giudicato esterno formatosi con sentenze nn. 3069/2024 e
7982/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate - Riscossione eccependo il difetto di legittimazione passiva, chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Consorzio_1 e di rimanere indenne da condanna alle spese.
Il Consorzio_1, regolarmente citato dal ricorrente il 13 giugno 2025 a mezzo PEC, non si è costituito.
All'udienza odierna si è proceduto alla trattazione della causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le seguenti ragioni.
È necessario richiamare il principio fondamentale affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n.
188 del 19 ottobre 2018, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a), della legge della Regione Calabria 23 luglio 2003, n. 11, "nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto 'indipendentemente dal beneficio fondiario' invece che 'in presenza del beneficio'".
Nel caso di specie, il ricorrente ha contestato l'esistenza di un piano di classifica regolarmente approvato e del presupposto impositivo per mancanza di beneficio fondiario. Orbene, il Consorzio, non costituendosi, non ha provato né allegato il piano di classifica richiamato in cartella. È consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'inversione dell'onere della prova opera esclusivamente in presenza di un piano di classifica regolarmente approvato dalla competente autorità regionale.
Come chiarito dalla Cassazione civile Sez. Trib. ordinanza n. 11238 del 29 aprile 2025, "quando la cartella esattoriale sia motivata con riferimento a un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, nessun onere probatorio aggiuntivo grava sul consorzio circa l'esistenza di un vantaggio diretto e specifico derivante agli immobili compresi nel piano dalle opere di bonifica, realizzandosi una presunzione iuris tantum di esistenza del beneficio, superabile dal contribuente mediante la prova contraria."
Come chiarito dalla giurisprudenza, il beneficio per il consorziato contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione fiscale, ed esso consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica.
Orbene, nel caso in esame il Consorzio resistente non si è costituito e non ha fornito la prova dell'esistenza del potere impositivo, di conseguenza non ha provato le condizioni che ne legittimano l'esercizio. Non è emersa la prova né dell'esistenza del "piano di classifica" approvato dalla competente autorità regionale né dei benefici in favore degli immobili di proprietà del ricorrente, non potendo operare la presunzione di vantaggio in mancanza di prova del piano di classifica;
infatti, dalla documentazione agli atti, non risulta che il Consorzio abbia dimostrato l'esistenza di opere di bonifica che abbiano comportato un beneficio diretto e immediato agli immobili del ricorrente. La cartella impugnata si limita a richiamare genericamente il BURC 54 senza fornire alcuna specifica indicazione circa le opere realizzate e i benefici conseguiti dai fondi. In presenza della mancata dimostrazione del beneficio fondiario, il Consorzio avrebbe dovuto dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo, onere che non è stato assolto.
Per le ragioni esposte, l'atto impugnato deve essere annullato in quanto privo di adeguata dimostrazione del beneficio fondiario specifico e diretto;
restano così assorbiti gli altri motivi di ricorso.
L'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione è fondata. Come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, l'ente della riscossione non ha titolo per entrare nel merito della pretesa tributaria quando vengano dedotti vizi attinenti alla debenza del tributo, essendo legittimato contraddittore esclusivamente l'ente impositore.
Il principio della soccombenza giustifica la condanna alle spese del solo Ente impositore Consorzio di
FI (citato e non comparso), che non ha fornito prova del beneficio fondiario;
spese che si liquidano in euro 400. Quanto all'Agenzia delle Entrate - Riscossione, va disposta la compensazione delle spese tra le parti, atteso che, essendo stato il ricorso accolto per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva, l'AdER va tenuta indenne dalla condanna alle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui sopra, lo accoglie e per l'effetto annulla la cartella di pagamento impugnata;
condanna la parte resistente (Consorzio_1
) al pagamento delle spese processuali al ricorrente che liquida in complessive Euro 400, oltre accessori se dovuti, spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
spese compensate con l'Agenzia delle Entrate - Riscossione.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 30.1.2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
COSTABILE ADRIANA, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2527/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240040863289000 CONTR. BONIFICA 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente : Accoglimento del ricorso Resistente: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 15 marzo 2025, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 09420240040863289000 di euro 93,88 notificata il 16 gennaio 2025, relativa a quota consortile anno
2023, deducendo: 1) La legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione;
2) L'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a), legge Regione Calabria n. 11 del 2003 per violazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 188/2018; 3) L'incompatibilità del Piano di Classifica adottato nel
2014 con la normativa regionale del 2017; 4) L'inesistenza del presupposto impositivo per mancanza di beneficio fondiario diretto e specifico;
5) L'inversione dell'onere della prova ex art. 7, comma 5-bis, d.lgs.
n. 546/1992; 6) L'efficacia espansiva del giudicato esterno formatosi con sentenze nn. 3069/2024 e
7982/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate - Riscossione eccependo il difetto di legittimazione passiva, chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Consorzio_1 e di rimanere indenne da condanna alle spese.
Il Consorzio_1, regolarmente citato dal ricorrente il 13 giugno 2025 a mezzo PEC, non si è costituito.
All'udienza odierna si è proceduto alla trattazione della causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le seguenti ragioni.
È necessario richiamare il principio fondamentale affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n.
188 del 19 ottobre 2018, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a), della legge della Regione Calabria 23 luglio 2003, n. 11, "nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto 'indipendentemente dal beneficio fondiario' invece che 'in presenza del beneficio'".
Nel caso di specie, il ricorrente ha contestato l'esistenza di un piano di classifica regolarmente approvato e del presupposto impositivo per mancanza di beneficio fondiario. Orbene, il Consorzio, non costituendosi, non ha provato né allegato il piano di classifica richiamato in cartella. È consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'inversione dell'onere della prova opera esclusivamente in presenza di un piano di classifica regolarmente approvato dalla competente autorità regionale.
Come chiarito dalla Cassazione civile Sez. Trib. ordinanza n. 11238 del 29 aprile 2025, "quando la cartella esattoriale sia motivata con riferimento a un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, nessun onere probatorio aggiuntivo grava sul consorzio circa l'esistenza di un vantaggio diretto e specifico derivante agli immobili compresi nel piano dalle opere di bonifica, realizzandosi una presunzione iuris tantum di esistenza del beneficio, superabile dal contribuente mediante la prova contraria."
Come chiarito dalla giurisprudenza, il beneficio per il consorziato contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione fiscale, ed esso consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica.
Orbene, nel caso in esame il Consorzio resistente non si è costituito e non ha fornito la prova dell'esistenza del potere impositivo, di conseguenza non ha provato le condizioni che ne legittimano l'esercizio. Non è emersa la prova né dell'esistenza del "piano di classifica" approvato dalla competente autorità regionale né dei benefici in favore degli immobili di proprietà del ricorrente, non potendo operare la presunzione di vantaggio in mancanza di prova del piano di classifica;
infatti, dalla documentazione agli atti, non risulta che il Consorzio abbia dimostrato l'esistenza di opere di bonifica che abbiano comportato un beneficio diretto e immediato agli immobili del ricorrente. La cartella impugnata si limita a richiamare genericamente il BURC 54 senza fornire alcuna specifica indicazione circa le opere realizzate e i benefici conseguiti dai fondi. In presenza della mancata dimostrazione del beneficio fondiario, il Consorzio avrebbe dovuto dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo, onere che non è stato assolto.
Per le ragioni esposte, l'atto impugnato deve essere annullato in quanto privo di adeguata dimostrazione del beneficio fondiario specifico e diretto;
restano così assorbiti gli altri motivi di ricorso.
L'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione è fondata. Come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, l'ente della riscossione non ha titolo per entrare nel merito della pretesa tributaria quando vengano dedotti vizi attinenti alla debenza del tributo, essendo legittimato contraddittore esclusivamente l'ente impositore.
Il principio della soccombenza giustifica la condanna alle spese del solo Ente impositore Consorzio di
FI (citato e non comparso), che non ha fornito prova del beneficio fondiario;
spese che si liquidano in euro 400. Quanto all'Agenzia delle Entrate - Riscossione, va disposta la compensazione delle spese tra le parti, atteso che, essendo stato il ricorso accolto per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva, l'AdER va tenuta indenne dalla condanna alle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui sopra, lo accoglie e per l'effetto annulla la cartella di pagamento impugnata;
condanna la parte resistente (Consorzio_1
) al pagamento delle spese processuali al ricorrente che liquida in complessive Euro 400, oltre accessori se dovuti, spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
spese compensate con l'Agenzia delle Entrate - Riscossione.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 30.1.2026