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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 15/04/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del
15/04/2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 4715/2024 r.g. del
Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del
15/04/2025, promossa da
C.F. in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to DI PIETRO ROBERTO ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in Milazzo (ME), via San
Giovanni, n. 42, giusta procura in calce al ricorso in opposizione,
OPPONENTE, nei confronti di
C.F. in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to MOROSINI BARBARA ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, sito in VIA BORGO PALAZZO N. 69
24125 BERGAMO, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
1 OPPOSTA,
avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale.
Conclusioni come da verbale di udienza del 15/04/2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 07/08/2024, Parte_1 promuoveva il presente giudizio nei confronti di
[...]
opponendosi al decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 1693/2024 del Tribunale civile di Bergamo, chiedendone la revoca, in subordine domandando la limitazione dell'avversa pretesa creditoria, nonché la condanna di controparte alla restituzione di quanto eventualmente versato in esecuzione del decreto monitorio, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva nel presente giudizio che, Controparte_1 contestando quanto ex adverso dedotto, chiedeva anzitutto il rigetto dell'opposizione, delle domande e delle eccezioni avverse, con consequenziale conferma del decreto ingiuntivo opposto, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Depositate le memorie ex art. 171ter c.p.c. e fallite le ipotesi di soluzione bonaria, la causa veniva istruita documentalmente ed il Giudice celebrava la precisazione delle conclusioni e la discussione all'udienza del 15/04/2025, nella quale si riservava di decidere ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c.
2. Deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto per il pagamento (anche) delle spese giudiziali dello stesso, dovendo, tuttavia, condannarsi l'opponente, al pagamento, in favore dell'opposta, dell'importo di € 42.217,60, oltre interessi come da ricorso monitorio, con consequenziale rigetto delle restanti domande ed eccezioni dell'opponente medesimo.
2 In aggiunta al richiamo delle ragioni già esposte nell'ordinanza del 16/10/2024, depositata nel subprocedimento n. 4715-1/2024 r.g,
è dirimente osservare come sia stata depositata in data 5/2/2025 la transazione stipulata tra le parti, sopravvenuta alle preclusioni istruttorie, e che, fra l'altro, stabilisce che
“ ”.
A fronte di ciò, parte opposta ha allegato, in data 24/03/2025,
l'inadempimento parziale di tale transazione, essendo stato corrisposto solo l'ammontare di € 3.664,31 a saldo delle spese
3 giudiziali del procedimento monitorio e dei compensi della fase di opposizione fino all'importo di € 1.453,00, oltre accessori di legge, come da computo allegato alla memoria del 31/12/2024 dello studio associato. Parte opponente, invece, non ha dimostrato né il proprio adempimento, al di fuori del versamento predetto, né
l'impossibilità sopravvenuta ed oggettiva della prestazione pecuniaria.
Ne consegue la riespansione del credito monitorio, quantificato nella misura suesposta, di € 42.217,60, oltre interessi come da ricorso per decreto ingiuntivo.
2.1. Deve precisarsi che non è possibile, invece, l'ultrattività in toto del decreto monitorio nonostante il tenore della transazione, considerato come
A) “Qualora il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si concluda con una sentenza di parziale accoglimento, recante tuttavia un'autonoma condanna dell'opponente-debitore al pagamento, in favore dell'opposto-creditore, di una somma inferiore a quella oggetto di ingiunzione, il titolo esecutivo è costituito, pur in mancanza di una revoca espressa del decreto ingiuntivo, esclusivamente dalla sentenza di condanna, che costituisce dunque il titolo da notificare, ai sensi dell'art. 479 cod. proc. civ., risultando inapplicabile la norma dell'art. 654 cod. proc. civ. al precetto intimato prima di procedere all'esecuzione forzata” (così Cass. Sez. 3, sent. del 02/09/2013,
n. 20052, Rv. 627655 - 01);
B) “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, ogni pagamento, anche parziale, intervenuto nel corso del relativo giudizio impone la revoca del decreto opposto e l'emissione di sentenza che, sostituendosi al decreto, pronuncia nel merito con eventuale condanna per la parte residua del debito non estinto, ove il diritto del creditore risulti provato” (Cass. Sez. 2, sent. del
15/07/2002, n. 10229, Rv. 555726 - 01),
C) quanto sub A) e B) non rientra nella disponibilità dei contraenti, con consequenziale nullità parziale, limitatamente alla clausola della transazione che prevede l'azione
4 specificatamente in base al decreto ingiuntivo opposto laddove postulato come ultrattivo anche in caso di pagamento parziale.
3. In ragione dell'intervenuto pagamento delle spese processuali della fase monitoria e della congruità delle medesime, non si perviene ad una nuova condanna al pagamento delle stesse.
3.1. Le spese processuali della fase di opposizione seguono la soccombenza di parte opponente e vanno poste a carico della stessa;
esse si liquidano in favore di parte opposta, considerati le tariffe forensi del D.M. n. 55/2014, l'importo della domanda monitoria accolta, e l'esigenza di sottrarre l'ammontare già pagato di € 1.453,00, oltre accessori di legge (come da computo allegato alla memoria del 31/12/2024 dell'opposta), in € 3.808,00 per compensi (fase di studio € 1.701,00, fase introduttiva €
1.204,00, fase istruttoria € 903,00, fase decisoria € 1.453,00, calcolati in misura media, ad eccezione del minor importo per la fase istruttoria e per quella decisoria, e ciò in ragione della natura documentale della causa e della sua conclusione in una breve discussione ex art. 281sexies c.p.c., con la successiva sottrazione dell'ammontare già versato di € 1.453,00), oltre IVA,
CPA, e rimborso spese generali del 15%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sull'opposizione e sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 1693/2024 del Tribunale civile di Bergamo;
2. Condanna al pagamento, Parte_1 in favore di Controparte_1 dell'importo di € 42.217,60, oltre interessi come da ricorso per decreto ingiuntivo;
3. Rigetta nel resto;
5 4. Condanna al pagamento, Parte_1 in favore di delle Controparte_1 spese processuali, liquidate in € 3.808,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.
Bergamo, 15/04/2025
Il Giudice unico dott. Tommaso Del Giudice
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del
15/04/2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 4715/2024 r.g. del
Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del
15/04/2025, promossa da
C.F. in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to DI PIETRO ROBERTO ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in Milazzo (ME), via San
Giovanni, n. 42, giusta procura in calce al ricorso in opposizione,
OPPONENTE, nei confronti di
C.F. in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to MOROSINI BARBARA ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, sito in VIA BORGO PALAZZO N. 69
24125 BERGAMO, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
1 OPPOSTA,
avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale.
Conclusioni come da verbale di udienza del 15/04/2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 07/08/2024, Parte_1 promuoveva il presente giudizio nei confronti di
[...]
opponendosi al decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 1693/2024 del Tribunale civile di Bergamo, chiedendone la revoca, in subordine domandando la limitazione dell'avversa pretesa creditoria, nonché la condanna di controparte alla restituzione di quanto eventualmente versato in esecuzione del decreto monitorio, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva nel presente giudizio che, Controparte_1 contestando quanto ex adverso dedotto, chiedeva anzitutto il rigetto dell'opposizione, delle domande e delle eccezioni avverse, con consequenziale conferma del decreto ingiuntivo opposto, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Depositate le memorie ex art. 171ter c.p.c. e fallite le ipotesi di soluzione bonaria, la causa veniva istruita documentalmente ed il Giudice celebrava la precisazione delle conclusioni e la discussione all'udienza del 15/04/2025, nella quale si riservava di decidere ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c.
2. Deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto per il pagamento (anche) delle spese giudiziali dello stesso, dovendo, tuttavia, condannarsi l'opponente, al pagamento, in favore dell'opposta, dell'importo di € 42.217,60, oltre interessi come da ricorso monitorio, con consequenziale rigetto delle restanti domande ed eccezioni dell'opponente medesimo.
2 In aggiunta al richiamo delle ragioni già esposte nell'ordinanza del 16/10/2024, depositata nel subprocedimento n. 4715-1/2024 r.g,
è dirimente osservare come sia stata depositata in data 5/2/2025 la transazione stipulata tra le parti, sopravvenuta alle preclusioni istruttorie, e che, fra l'altro, stabilisce che
“ ”.
A fronte di ciò, parte opposta ha allegato, in data 24/03/2025,
l'inadempimento parziale di tale transazione, essendo stato corrisposto solo l'ammontare di € 3.664,31 a saldo delle spese
3 giudiziali del procedimento monitorio e dei compensi della fase di opposizione fino all'importo di € 1.453,00, oltre accessori di legge, come da computo allegato alla memoria del 31/12/2024 dello studio associato. Parte opponente, invece, non ha dimostrato né il proprio adempimento, al di fuori del versamento predetto, né
l'impossibilità sopravvenuta ed oggettiva della prestazione pecuniaria.
Ne consegue la riespansione del credito monitorio, quantificato nella misura suesposta, di € 42.217,60, oltre interessi come da ricorso per decreto ingiuntivo.
2.1. Deve precisarsi che non è possibile, invece, l'ultrattività in toto del decreto monitorio nonostante il tenore della transazione, considerato come
A) “Qualora il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si concluda con una sentenza di parziale accoglimento, recante tuttavia un'autonoma condanna dell'opponente-debitore al pagamento, in favore dell'opposto-creditore, di una somma inferiore a quella oggetto di ingiunzione, il titolo esecutivo è costituito, pur in mancanza di una revoca espressa del decreto ingiuntivo, esclusivamente dalla sentenza di condanna, che costituisce dunque il titolo da notificare, ai sensi dell'art. 479 cod. proc. civ., risultando inapplicabile la norma dell'art. 654 cod. proc. civ. al precetto intimato prima di procedere all'esecuzione forzata” (così Cass. Sez. 3, sent. del 02/09/2013,
n. 20052, Rv. 627655 - 01);
B) “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, ogni pagamento, anche parziale, intervenuto nel corso del relativo giudizio impone la revoca del decreto opposto e l'emissione di sentenza che, sostituendosi al decreto, pronuncia nel merito con eventuale condanna per la parte residua del debito non estinto, ove il diritto del creditore risulti provato” (Cass. Sez. 2, sent. del
15/07/2002, n. 10229, Rv. 555726 - 01),
C) quanto sub A) e B) non rientra nella disponibilità dei contraenti, con consequenziale nullità parziale, limitatamente alla clausola della transazione che prevede l'azione
4 specificatamente in base al decreto ingiuntivo opposto laddove postulato come ultrattivo anche in caso di pagamento parziale.
3. In ragione dell'intervenuto pagamento delle spese processuali della fase monitoria e della congruità delle medesime, non si perviene ad una nuova condanna al pagamento delle stesse.
3.1. Le spese processuali della fase di opposizione seguono la soccombenza di parte opponente e vanno poste a carico della stessa;
esse si liquidano in favore di parte opposta, considerati le tariffe forensi del D.M. n. 55/2014, l'importo della domanda monitoria accolta, e l'esigenza di sottrarre l'ammontare già pagato di € 1.453,00, oltre accessori di legge (come da computo allegato alla memoria del 31/12/2024 dell'opposta), in € 3.808,00 per compensi (fase di studio € 1.701,00, fase introduttiva €
1.204,00, fase istruttoria € 903,00, fase decisoria € 1.453,00, calcolati in misura media, ad eccezione del minor importo per la fase istruttoria e per quella decisoria, e ciò in ragione della natura documentale della causa e della sua conclusione in una breve discussione ex art. 281sexies c.p.c., con la successiva sottrazione dell'ammontare già versato di € 1.453,00), oltre IVA,
CPA, e rimborso spese generali del 15%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sull'opposizione e sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 1693/2024 del Tribunale civile di Bergamo;
2. Condanna al pagamento, Parte_1 in favore di Controparte_1 dell'importo di € 42.217,60, oltre interessi come da ricorso per decreto ingiuntivo;
3. Rigetta nel resto;
5 4. Condanna al pagamento, Parte_1 in favore di delle Controparte_1 spese processuali, liquidate in € 3.808,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.
Bergamo, 15/04/2025
Il Giudice unico dott. Tommaso Del Giudice
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