Decreto cautelare 3 giugno 2019
Decreto presidenziale 24 dicembre 2021
Sentenza 9 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 09/01/2023, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/01/2023
N. 00273/2023 REG.PROV.COLL.
N. 06559/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6559 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
EL De NT, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e Ricerca, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
CE Di IR, non costituito in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum:
EC – Consorzio Interuniversitario, rappresentato e difeso dagli avvocati Damiano Lipani, Francesca Sbrana, Anna Mazzoncini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Damiano Lipani in Roma, via Vittoria Colonna40;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento
1)Del Decreto Dipartimentale MIUR 27.03.2019 n. 395 (doc. 1) con il quale è stata disposta la pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale - di cui all'articolo 9 del D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017 (doc. 2) - del concorso per la selezione dei Dirigenti scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali (D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017).
2) del verbale di correzione e di valutazione della prova scritta, non in possesso della candidata e del quale è stata avanzata istanza di accesso agli atti, nella parte in cui viene attribuita la votazione di 46,50/80 per i quesiti a riposta aperta e di tutti gli atti e/o verbali di protocollo sconosciuto con cui la Commissione ha dichiarato la candidata non idonea all'ammissione alla prova orale;
3) della scheda di valutazione della ricorrente, non in possesso della candidata e della quale è stata avanzata istanza di accesso agli atti, nella parte in cui viene riconosciuto il punteggio di 66,50/100 quale totale della prova scritta;
4) del provvedimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato adottato il software (“algoritmo”) per la gestione informatizzata da parte del CINECA dell'intera procedura concorsuale, con particolare riferimento allo svolgimento della prova scritta computerizzata ed alla successiva correzione degli elaborati in quanto lesiva dei diritti e degli interessi dei candidati, nella parte in cui non ha previsto la funzione "Autosave", determinando la mancata automatica registrazione delle risposte e, conseguentemente, la loro omessa valutazione;
5) del provvedimento implicito di non ammissione della ricorrente alle prove orali del concorso, configurato per effetto del mancato inserimento del nome della ricorrente nell'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale;
6) del verbale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stata disposta l'assegnazione delle prove scritte a ciascuna Sottocommissione per la correzione e conseguente assegnazione dei punteggi;
7) dei provvedimenti recanti calendari della prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, adottati dal M.I.U.R. e pubblicati sul sito internet del concorso in data 29.04.2019, che hanno individuato all'uopo la data del 20.05.2019 quale data di inizio delle prove orali del suddetto concorso, nella parte lesiva per la ricorrente;
8) dei verbali d'aula e dei Registri d'aula dei Comitati di Vigilanza, relativi alle prove scritte sostenute dai ricorrenti;
9) del giudizio comminato alla ricorrente in riferimento alla prova scritta da lei sostenuta, e che ha cagionato il mancato inserimento tra gli ammessi alla prova orale;
10) dell'Avviso del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 9 novembre 2018, recante comunicazione del rinvio del diario della prova scritta del corso-concorso de quo per i soli candidati della Regione Sardegna;
11) della nota dirigenziale della Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. AOODGPER. REGISTRO UFFICIALE .U. 0041127 del 18 settembre 2018 (pubblicata sul sito dell'Ente in data 25 settembre 2018), con la quale venivano comunicate le indicazioni generali per lo svolgimento della prova scritta computerizzata del corso-concorso de quo;
12) delle Istruzioni operative per lo svolgimento della prova scritta (pubblicate sul sito dell'Ente in data 12 ottobre 2018);
13) del provvedimento del Comitato tecnico-scientifico nominato ai sensi dell'art. 13 del D.M. 3 agosto 2017, n. 138, di data e protocollo sconosciuto, con il quale venivano predisposti i quesiti a risposta aperta e chiusa della prova scritta computerizzata, nonché i quadri di riferimento per la costruzione e valutazione della prova in questione;
14) del D.M. 3 agosto 2017 n 138, recante «Regol Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento
1)Del Decreto Dipartimentale MIUR 27.03.2019 n. 395 (doc. 1) con il quale è stata disposta la pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale - di cui all'articolo 9 del D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017 (doc. 2) - del concorso per la selezione dei Dirigenti scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali (D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017).
2) del verbale di correzione e di valutazione della prova scritta, non in possesso della candidata e del quale è stata avanzata istanza di accesso agli atti, nella parte in cui viene attribuita la votazione di 46,50/80 per i quesiti a riposta aperta e di tutti gli atti e/o verbali di protocollo sconosciuto con cui la Commissione ha dichiarato la candidata non idonea all'ammissione alla prova orale;
3) della scheda di valutazione della ricorrente, non in possesso della candidata e della quale è stata avanzata istanza di accesso agli atti, nella parte in cui viene riconosciuto il punteggio di 66,50/100 quale totale della prova scritta;
4) del provvedimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato adottato il software (“algoritmo”) per la gestione informatizzata da parte del CINECA dell'intera procedura concorsuale, con particolare riferimento allo svolgimento della prova scritta computerizzata ed alla successiva correzione degli elaborati in quanto lesiva dei diritti e degli interessi dei candidati, nella parte in cui non ha previsto la funzione "Autosave", determinando la mancata automatica registrazione delle risposte e, conseguentemente, la loro omessa valutazione;
5) del provvedimento implicito di non ammissione della ricorrente alle prove orali del concorso, configurato per effetto del mancato inserimento del nome della ricorrente nell'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale;
6) del verbale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stata disposta l'assegnazione delle prove scritte a ciascuna Sottocommissione per la correzione e conseguente assegnazione dei punteggi;
7) dei provvedimenti recanti calendari della prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, adottati dal M.I.U.R. e pubblicati sul sito internet del concorso in data 29.04.2019, che hanno individuato all'uopo la data del 20.05.2019 quale data di inizio delle prove orali del suddetto concorso, nella parte lesiva per la ricorrente;
8) dei verbali d'aula e dei Registri d'aula dei Comitati di Vigilanza, relativi alle prove scritte sostenute dai ricorrenti;
9) del giudizio comminato alla ricorrente in riferimento alla prova scritta da lei sostenuta, e che ha cagionato il mancato inserimento tra gli ammessi alla prova orale;
10) dell'Avviso del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 9 novembre 2018, recante comunicazione del rinvio del diario della prova scritta del corso-concorso de quo per i soli candidati della Regione Sardegna;
11) della nota dirigenziale della Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. AOODGPER. REGISTRO UFFICIALE .U. 0041127 del 18 settembre 2018 (pubblicata sul sito dell'Ente in data 25 settembre 2018), con la quale venivano comunicate le indicazioni generali per lo svolgimento della prova scritta computerizzata del corso-concorso de quo;
12) delle Istruzioni operative per lo svolgimento della prova scritta (pubblicate sul sito dell'Ente in data 12 ottobre 2018);
13) del provvedimento del Comitato tecnico-scientifico nominato ai sensi dell'art. 13 del D.M. 3 agosto 2017, n. 138, di data e protocollo sconosciuto, con il quale venivano predisposti i quesiti a risposta aperta e chiusa della prova scritta computerizzata, nonché i quadri di riferimento per la costruzione e valutazione della prova in questione;
14) del D.M. 3 agost o 2017 n 138, recante «Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica», nella parte in cui stabilisce il punteggio minimo per il superamento della prova scritta computerizzata (art. 12);
15) del decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale – Concorsi, n. 90 del 24 novembre 2017), con il quale veniva indetto il corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, nella parte in cui disciplina le modalità di svolgimento della prova scritta computerizzata e individua il punteggio minimo per il superamento della medesima (art. 8);
16) del D.M. 22 dicembre 2017 n. 1015, recante istituzione del Comitato Tecnico-Scientifico di cui all'art. 13 della lex specialis e contestuale nomina dei componenti, nella parte in cui figurano soggetti versanti in chiara ed oggettiva situazione di incompatibilità;
17) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dello status e delle prerogative della ricorrente, quale candidata al corso-concorso de quo.
Con espressa riserva di impugnare con motivi aggiunti la graduatoria finale di merito del concorso de quo non ancora pubblicata.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da DE SA RA il 28\10\2019 :
PER L'ANNULLAMENTO:
1. Del Decreto Dipartimentale MIUR n. 1205 del 01.08.2019 (doc. 1) con il quale veniva approvata la graduatoria generale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 nella parte di interesse della ricorrente, non dichiarata vincitrice o in ogni caso idonea a svolgere le funzioni di Dirigente Scolastico a seguito dell'utile superamento delle prove concorsuali;
2. Dell'elenco, allegato al decreto impugnato sub 1) (doc. 2), dei candidati che hanno superato la prova orale del corso-concorso per titoli ed esami, nella parte in cui non è inserita la ricorrente;
3. Della nota prot. n. 35372 del 01.08.2019 del MIUR (doc. 3) di assegnazione dei vincitori del concorso in oggetto ai ruoli regionali;
4. Del Decreto Dipartimentale MIUR n. 1229 del 07.08.2019 (doc. 4) di rettifica alla graduatoria di cui al D.D. n. 1205 del 01.08.19 per errori materiali, nella parte di interesse della ricorrente, non dichiarata vincitrice;
5. Dell'elenco, allegato al decreto impugnato sub 4) (doc. 5), dei candidati che hanno superato la prova orale del corso-concorso per titoli ed esami, nella parte in cui non è inserita la ricorrente;
6. Della nota MIUR prot. n. 36619 del 08.08.2019 contenente la comunicazione dei posti autorizzati dal MEF ai fini delle assunzioni dei dirigenti scolastici per l'a.s. 2019/2020;
7. Della nota prot. n. 36621 del 08.08.2019 (doc. 6) con la quale il MIUR, facendo seguito alla nota prot. n. 36619, disponeva l'“Assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. 1259 del 23/11/2019”.
8. Della nota MIUR prot. n. 13453 del 08.08.2019 con la quale sono state rese note, tra l'altro, le sedi disponibili sulle quali procedere con la nomina dei Dirigenti Scolastici vincitori del corso-concorso nazionale di cui al D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017;
9. Della nota prot. n. 38777 del 28.08.19 (doc. 7) con la quale sono state disposte ulteriori assegnazioni, nella parte di interesse della ricorrente, non dichiarata vincitrice;
10. Del D.D. n. 845 del 20.08.2019 dell'U.S.R. del Lazio (doc. 8) di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
11. Del D.D. n. 15388 del 22.08.2019 dell'U.S.R. del Veneto (doc. 9) di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
12. Del D.D. n. 2500 del 22.08.2019 dell'U.S.R. della Lombardia (doc. 10) di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
13. Del D.D. n. 1595 del 21.08.2019 dell'U.S.R. della Liguria (doc. 11) di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
14. Del D.D. n. 9138 del 23.08.2019 dell'U.S.R. del Piemonte (doc. 12) di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
15. Del D.D. n. 181 del 22.08.2019 dell'U.S.R. dell'Abruzzo di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
16. Del D.D. n. 205 del 26.08.2019 dell'U.S.R. della IL (doc. 13) di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
17. Del D.D. n. 18242 del 07.08.2019 dell'U.S.R. della Campania (doc. 14) di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
18. Del D.D. n. 16649 del 13.08.2019 dell'U.S.R. dell'Emilia MA (doc. 15) di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
19. Del D.D. n. 14013 del 23.08.2019 dell'U.S.R. della AL (doc. 16) di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
20. Del D.D. n. 1200 del 16.08.2019 dell'U.S.R. delle Marche (doc. 17) di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
21. Del D.D. n. 23015 del 22.08.2019 del l'U.S.R. della IA (doc. 18) di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
22. Del D.D. n. 401 del 22.08.2019 dell'U.S.R. dell'Umbria di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
23. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. della Sardegna di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
24. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. del Friuli Venezia Giulia di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
25. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. del Molise di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
26. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. della Toscana di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
27. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. della Sicilia di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente.
E DI QUELLI CHE SONO GIA' STATI OGGETTO DI IMPUGNAZIONE CON IL RICORSO R.G. N. 6559/2019:
1. Del Decreto Dipartimentale MIUR 27.03.2019 n. 395 con il quale è stata disposta la pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale - di cui all'articolo 9 del D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017 - del concorso per la selezione dei Dirigenti scolastici presso le Istituzioni s colastiche statali (D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017).
2. Del verbale di correzione e di valutazione della prova scritta, non in possesso della candidata e del quale è stata avanzata istanza di accesso agli atti, nella parte in cui viene attribuita la votazione di 46,50/80 per i quesiti a riposta aperta e di tutti gli atti e/o verbali di protocollo sconosciuto con cui la Commissione ha dichiarato la candidata non idonea all'ammissione alla prova orale;
3. Della scheda di valutazione della ricorrente, non in possesso della candidata e della quale è stata avanzata istanza di accesso agli atti, nella parte in cui viene riconosciuto il punteggio di 66,50/100 quale totale della prova scritta;
4. Del provvedimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato adottato il software (“algoritmo”) per la gestione informatizzata da parte del CINECA dell'intera procedura concorsuale, con particolare riferimento allo svolgimento della prova scritta computerizzata ed alla successiva correzione degli elaborati in quanto lesiva dei diritti e degli interessi dei candidati, nella parte in cui non ha previsto la funzione "Autosave", determinando la mancata automatica registrazione delle risposte e, conseguentemente, la loro omessa valutazione;
5. Del provvedimento implicito di non ammissione della ricorrente alle prove orali del concorso, configurato per effetto del mancato inserimento del nome della ricorrente nell'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale;
6. Del verbale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stata disposta l'assegnazione delle prove scritte a ciascuna Sottocommissione per la correzione e conseguente assegnazione dei punteggi;
7. Dei provvedimenti recanti calendari della prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, adottati dal M.I.U.R. e pubblicati sul sito int ernet del concorso in data 29.04.2019, che hanno individuato all'uopo la data del 20.05.2019 quale data di inizio delle prove orali del suddetto concorso, nella parte lesiva per la ricorrente;
8. Dei verbali d'aula e dei Registri d'aula dei Comitati di Vigilanza, relativi alle prove scritte sostenute dai ricorrenti;
9. Del giudizio comminato alla ricorrente in riferimento alla prova scritta da lei sostenuta, e che ha cagionato il mancato inserimento tra gli ammessi alla prova orale;
10. Dell'Avviso del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 9 novembre 2018, recante comunicazione del rinvio del diario della prova scritta del corso-concorso de quo per i soli candidati della Regione Sardegna;
11. Della nota dirigenziale della Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. AOODGPER. REGISTRO UFFICIALE .U. 0041127 del 18 settembre 2018 (pubblicata sul sito dell'Ente in data 25 settembre 2018), con la quale venivano comunicate le indicazioni generali per lo svolgimento della prova scritta computerizzata del corso-concorso de quo;
12. Delle Istruzioni operative per lo svolgimento della prova scritta (pubblicate sul sito dell'Ente in data 12 ottobre 2018);
13. Del provvedimento del Comitato tecnico-scientifico nominato ai sensi dell'art. 13 del D.M. 3 agosto 2017, n. 138, di data e protocollo sconosciuto, con il quale venivano predisposti i quesiti a risposta aperta e chiusa della prova scritta computerizzata, nonché i quadri di riferimento per la costruzione e valutazione della prova in questione;
14. Del D.M. 3 agosto 2017 n 138, recante «Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica», nella parte in cui stabilisce il punteggio minimo per il superamento della prova scritta computerizzata (art. 12);
15. Del decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 1259 del 23 nove mbre 2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale – Concorsi, n. 90 del 24 novembre 2017), con il quale veniva indetto il corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, nella parte in cui disciplina le modalità di svolgimento della prova scritta computerizzata e individua il punteggio minimo per il superamento della medesima (art. 8);
16. Del D.M. 22 dicembre 2017 n. 1015, recante istituzione del Comitato Tecnico-Scientifico di cui all'art. 13 della lex specialis e contestuale nomina dei componenti, nella parte in cui figurano soggetti versanti in chiara ed oggettiva situazione di incompatibilità;
17. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dello status e delle prerogative della ricorrente, quale candidata al corso-concorso de quo. Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento
1)Del Decreto Dipartimentale MIUR 27.03.2019 n. 395 (doc. 1) con il quale è stata disposta la pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale - di cui all'articolo 9 del D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017 (doc. 2) - del concorso per la selezione dei Dirigenti scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali (D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017).
2) del verbale di correzione e di valutazione della prova scritta, non in possesso della candidata e del quale è stata avanzata istanza di accesso agli atti, nella parte in cui viene attribuita la votazione di 46,50/80 per i quesiti a riposta aperta e di tutti gli atti e/o verbali di protocollo sconosciuto con cui la Commissione ha dichiarato la candidata non idonea all'ammissione alla prova orale;
3) della scheda di valutazione della ricorrente, non in possesso della candidata e della quale è stata avanzata istanza di accesso agli atti, nella parte in cui viene riconosciuto il punteggio di 66,50/100 quale totale della prova scritta;
4) del provvedimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato adottato il software (“algoritmo”) per la gestione informatizzata da parte del CINECA dell'intera procedura concorsuale, con particolare riferimento allo svolgimento della prova scritta computerizzata ed alla successiva correzione degli elaborati in quanto lesiva dei diritti e degli interessi dei candidati, nella parte in cui non ha previsto la funzione "Autosave", determinando la mancata automatica registrazione delle risposte e, conseguentemente, la loro omessa valutazione;
5) del provvedimento implicito di non ammissione della ricorrente alle prove orali del concorso, configurato per effetto del mancato inserimento del nome della ricorrente nell'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale;
6) del verbale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stata disposta l'assegnazione delle prove scritte a ciascuna Sottocommissione per la correzione e conseguente assegnazione dei punteggi;
7) dei provvedimenti recanti calendari della prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, adottati dal M.I.U.R. e pubblicati sul sito internet del concorso in data 29.04.2019, che hanno individuato all'uopo la data del 20.05.2019 quale data di inizio delle prove orali del suddetto concorso, nella parte lesiva per la ricorrente;
8) dei verbali d'aula e dei Registri d'aula dei Comitati di Vigilanza, relativi alle prove scritte sostenute dai ricorrenti;
9) del giudizio comminato alla ricorrente in riferimento alla prova scritta da lei sostenuta, e che ha cagionato il mancato inserimento tra gli ammessi alla prova orale;
10) dell'Avviso del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 9 novembre 2018, recante comunicazione del rinvio del diario della prova scritta del corso-concorso de quo per i soli candidati della Regione Sardegna;
11) della nota dirigenziale della Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. AOODGPER. REGISTRO UFFICIALE .U. 0041127 del 18 settembre 2018 (pubblicata sul sito dell'Ente in data 25 settembre 2018), con la quale venivano comunicate le indicazioni generali per lo svolgimento della prova scritta computerizzata del corso-concorso de quo;
12) delle Istruzioni operative per lo svolgimento della prova scritta (pubblicate sul sito dell'Ente in data 12 ottobre 2018);
13) del provvedimento del Comitato tecnico-scientifico nominato ai sensi dell'art. 13 del D.M. 3 agosto 2017, n. 138, di data e protocollo sconosciuto, con il quale venivano predisposti i quesiti a risposta aperta e chiusa della prova scritta computerizzata, nonché i quadri di riferimento per la costruzione e valutazione della prova in questione;
14) del D.M. 3 agost o 2017 n 138, recante «Regol Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento
1)Del Decreto Dipartimentale MIUR 27.03.2019 n. 395 (doc. 1) con il quale è stata disposta la pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale - di cui all'articolo 9 del D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017 (doc. 2) - del concorso per la selezione dei Dirigenti scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali (D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017).
2) del verbale di correzione e di valutazione della prova scritta, non in possesso della candidata e del quale è stata avanzata istanza di accesso agli atti, nella parte in cui viene attribuita la votazione di 46,50/80 per i quesiti a riposta aperta e di tutti gli atti e/o verbali di protocollo sconosciuto con cui la Commissione ha dichiarato la candidata non idonea all'ammissione alla prova orale;
3) della scheda di valutazione della ricorrente, non in possesso della candidata e della quale è stata avanzata istanza di accesso agli atti, nella parte in cui viene riconosciuto il punteggio di 66,50/100 quale totale della prova scritta;
4) del provvedimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato adottato il software (“algoritmo”) per la gestione informatizzata da parte del CINECA dell'intera procedura concorsuale, con particolare riferimento allo svolgimento della prova scritta computerizzata ed alla successiva correzione degli elaborati in quanto lesiva dei diritti e degli interessi dei candidati, nella parte in cui non ha previsto la funzione "Autosave", determinando la mancata automatica registrazione delle risposte e, conseguentemente, la loro omessa valutazione;
5) del provvedimento implicito di non ammissione della ricorrente alle prove orali del concorso, configurato per effetto del mancato inserimento del nome della ricorrente nell'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale;
6) del verbale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stata disposta l'assegnazione delle prove scritte a ciascuna Sottocommissione per la correzione e conseguente assegnazione dei punteggi;
7) dei provvedimenti recanti calendari della prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, adottati dal M.I.U.R. e pubblicati sul sito internet del concorso in data 29.04.2019, che hanno individuato all'uopo la data del 20.05.2019 quale data di inizio delle prove orali del suddetto concorso, nella parte lesiva per la ricorrente;
8) dei verbali d'aula e dei Registri d'aula dei Comitati di Vigilanza, relativi alle prove scritte sostenute dai ricorrenti;
9) del giudizio comminato alla ricorrente in riferimento alla prova scritta da lei sostenuta, e che ha cagionato il mancato inserimento tra gli ammessi alla prova orale;
10) dell'Avviso del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 9 novembre 2018, recante comunicazione del rinvio del diario della prova scritta del corso-concorso de quo per i soli candidati della Regione Sardegna;
11) della nota dirigenziale della Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. AOODGPER. REGISTRO UFFICIALE .U. 0041127 del 18 settembre 2018 (pubblicata sul sito dell'Ente in data 25 settembre 2018), con la quale venivano comunicate le indicazioni generali per lo svolgimento della prova scritta computerizzata del corso-concorso de quo;
12) delle Istruzioni operative per lo svolgimento della prova scritta (pubblicate sul sito dell'Ente in data 12 ottobre 2018);
13) del provvedimento del Comitato tecnico-scientifico nominato ai sensi dell'art. 13 del D.M. 3 agosto 2017, n. 138, di data e protocollo sconosciuto, con il quale venivano predisposti i quesiti a risposta aperta e chiusa della prova scritta computerizzata, nonché i quadri di riferimento per la costruzione e valutazione della prova in q uestione;
14) del D.M. 3 agost o 2017 n 138, recante «Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica», nella parte in cui stabilisce il punteggio minimo per il superamento della prova scritta computerizzata (art. 12);
15) del decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale – Concorsi, n. 90 del 24 novembre 2017), con il quale veniva indetto il corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, nella parte in cui disciplina le modalità di svolgimento della prova scritta computerizzata e individua il punteggio minimo per il superamento della medesima (art. 8);
16) del D.M. 22 dicembre 2017 n. 1015, recante istituzione del Comitato Tecnico-Scientifico di cui all'art. 13 della lex specialis e contestuale nomina dei componenti, nella parte in cui figurano soggetti versanti in chiara ed oggettiva situazione di incompatibilità;
17) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dello status e delle prerogative della ricorrente, quale candidata al corso-concorso de quo.
Con espressa riserva di impugnare con motivi aggiunti la graduatoria finale di merito del concorso de quo non ancora pubblicata.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da DE SA RA il 28\10\2019 :
PER L'ANNULLAMENTO:
1. Del Decreto Dipartimentale MIUR n. 1205 del 01.08.2019 (doc. 1) con il quale veniva approvata la graduatoria generale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 nella parte di interesse della ricorrente, non dichiarata vincitrice o in ogni caso idonea a svolgere le funzioni di Dirigente Scolastico a seguito dell'utile superamento delle prove concorsuali;
2. Dell'elenco, allegato al decreto impugnato sub 1) (doc. 2), dei candidati che hanno superato la prova orale del corso-concorso per titoli ed esami, nella parte in cui non è inserita la ricorrente;
3. Della nota prot. n. 35372 del 01.08.2019 del MIUR (doc. 3) di assegnazione dei vincitori del concorso in oggetto ai ruoli regionali;
4. Del Decreto Dipartimentale MIUR n. 1229 del 07.08.2019 (doc. 4) di rettifica alla graduatoria di cui al D.D. n. 1205 del 01.08.19 per errori materiali, nella parte di interesse della ricorrente, non dichiarata vincitrice;
5. Dell'elenco, allegato al decreto impugnato sub 4) (doc. 5), dei candidati che hanno superato la prova orale del corso-concorso per titoli ed esami, nella parte in cui non è inserita la ricorrente;
6. Della nota MIUR prot. n. 36619 del 08.08.2019 contenente la comunicazione dei posti autorizzati dal MEF ai fini delle assunzioni dei dirigenti scolastici per l'a.s. 2019/2020;
7. Della nota prot. n. 36621 del 08.08.2019 (doc. 6) con la quale il MIUR, facendo seguito alla nota prot. n. 36619, disponeva l'“Assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. 1259 del 23/11/2019”.
8. Della nota MIUR prot. n. 13453 del 08.08.2019 con la quale sono state rese note, tra l'altro, le sedi disponibili sulle quali procedere con la nomina dei Dirigenti Scolastici vincitori del corso-concorso nazionale di cui al D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017;
9. Della nota prot. n. 38777 del 28.08.19 (doc. 7) con la quale sono state disposte ulteriori assegnazioni, nella parte di interesse della ricorrente, non dichiarata vincitrice;
10. Del D.D. n. 845 del 20.08.2019 dell'U.S.R. del Lazio (doc. 8) di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
11. Del D.D. n. 15388 del 22.08.2019 dell'U.S.R. del Veneto (doc. 9) di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte i n cui esclude la ricorrente;
12. Del D.D. n. 2500 del 22.08.2019 dell'U.S.R. della Lombardia (doc. 10) di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
13. Del D.D. n. 1595 del 21.08.2019 dell'U.S.R. della Liguria (doc. 11) di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
14. Del D.D. n. 9138 del 23.08.2019 dell'U.S.R. del Piemonte (doc. 12) di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
15. Del D.D. n. 181 del 22.08.2019 dell'U.S.R. dell'Abruzzo di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
16. Del D.D. n. 205 del 26.08.2019 dell'U.S.R. della IL (doc. 13) di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
17. Del D.D. n. 18242 del 07.08.2019 dell'U.S.R. della Campania (doc. 14) di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
18. Del D.D. n. 16649 del 13.08.2019 dell'U.S.R. dell'Emilia MA (doc. 15) di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
19. Del D.D. n. 14013 del 23.08.2019 dell'U.S.R. della AL (doc. 16) di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
20. Del D.D. n. 1200 del 16.08.2019 dell'U.S.R. delle Marche (doc. 17) di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
21. Del D.D. n. 23015 del 22.08.2019 del l'U.S.R. della IA (doc. 18) di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
22. Del D.D. n. 401 del 22.08.2019 dell'U.S.R. dell'Umbria di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
23. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. della Sardegna di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
24. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. del Friuli Venezia Giulia di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
25. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. del Molise di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
26. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. della Toscana di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
27. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. della Sicilia di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente.
E DI QUELLI CHE SONO GIA' STATI OGGETTO DI IMPUGNAZIONE CON IL RICORSO R.G. N. 6559/2019:
1. Del Decreto Dipartimentale MIUR 27.03.2019 n. 395 con il quale è stata disposta la pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale - di cui all'articolo 9 del D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017 - del concorso per la selezione dei Dirigenti scolastici presso le Istituzioni s colastiche statali (D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017).
2. Del verbale di correzione e di valutazione della prova scritta, non in possesso della candidata e del quale è stata avanzata istanza di accesso agli atti, nella parte in cui viene attribuita la votazione di 46,50/80 per i quesiti a riposta aperta e di tutti gli atti e/o verbali di protocollo sconosciuto con cui la Commissione ha dichiarato la candidata non idonea all'ammissione alla prova orale;
3. Della scheda di valutazione della ricorrente, non in possesso della candidata e della quale è stata avanzata istanza di accesso agli atti, nella parte in cui viene riconosciuto il punteggio di 66,50/100 quale totale della prova scritta;
4. Del provvedimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato adottato il software (“algoritmo”) per la gestione informatizzata da parte del CINECA dell'intera procedura concorsuale, con particolare riferimento allo svolgimento della prova scritta computerizzata ed alla successiva correzione degli elaborati in quanto lesiva dei diritti e degli interessi dei candidati, nella parte in cui non ha previsto la funzione "Autosave", determinando la mancata automatica registrazione delle risposte e, conseguentemente, la loro omessa valutazione;
5. Del provvedimento implicito di non ammissione della ricorrente alle prove orali del concorso, configurato per effetto del mancato inserimento del nome della ricorrente nell'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale;
6. Del verbale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stata disposta l'assegnazione delle prove scritte a ciascuna Sottocommissione per la correzione e conseguente assegnazione dei punteggi;
7. Dei provvedimenti recanti calendari della prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, adottati dal M.I.U.R. e pubblicati sul sito int ernet del concorso in data 29.04.2019, che hanno individuato all'uopo la data del 20.05.2019 quale data di inizio delle prove orali del suddetto concorso, nella parte lesiva per la ricorrente;
8. Dei verbali d'aula e dei Registri d'aula dei Comitati di Vigilanza, relativi alle prove scritte sostenute dai ricorrenti;
9. Del giudizio comminato alla ricorrente in riferimento alla prova scritta da lei sostenuta, e che ha cagionato il mancato inserimento tra gli ammessi alla prova orale;
10. Dell'Avviso del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 9 novembre 2018, recante comunicazione del rinvio del diario della prova scritta del corso-concorso de quo per i soli candidati della Regione Sardegna;
11. Della nota dirigenziale della Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. AOODGPER. REGISTRO UFFICIALE .U. 0041127 del 18 settembre 2018 (pubblicata sul sito dell'Ente in data 25 settembre 2018), con la quale venivano comunicate le indicazioni generali per lo svolgimento della prova scritta computerizzata del corso-concorso de quo;
12. Delle Istruzioni operative per lo svolgimento della prova scritta (pubblicate sul sito dell'Ente in data 12 ottobre 2018);
13. Del provvedimento del Comitato tecnico-scientifico nominato ai sensi dell'art. 13 del D.M. 3 agosto 2017, n. 138, di data e protocollo sconosciuto, con il quale venivano predisposti i quesiti a risposta aperta e chiusa della prova scritta computerizzata, nonché i quadri di riferimento per la costruzione e valutazione della prova in questione;
14. Del D.M. 3 agosto 2017 n 138, recante «Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica», nella parte in cui stabilisce il punteggio minimo per il superamento della prova scritta computerizzata (art. 12);
15. Del decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale s colastico, prot. n. 1259 del 23 nove mbre 2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale – Concorsi, n. 90 del 24 novembre 2017), con il quale veniva indetto il corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, nella parte in cui disciplina le modalità di svolgimento della prova scritta computerizzata e individua il punteggio minimo per il superamento della medesima (art. 8);
16. Del D.M. 22 dicembre 2017 n. 1015, recante istituzione del Comitato Tecnico-Scientifico di cui all'art. 13 della lex specialis e contestuale nomina dei componenti, nella parte in cui figurano soggetti versanti in chiara ed oggettiva situazione di incompatibilità;
17. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dello status e delle prerogative della ricorrente, quale candidata al corso-concorso de quo.amento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica», nella parte in cui stabilisce il punteggio minimo per il superamento della prova scritta computerizzata (art. 12);
15) del decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale – Concorsi, n. 90 del 24 novembre 2017), con il quale veniva indetto il corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, nella parte in cui disciplina le modalità di svolgimento della prova scritta computerizzata e individua il punteggio minimo per il superamento della medesima (art. 8);
16) del D.M. 22 dicembre 2017 n. 1015, recante istituzione del Comitato Tecnico-Scientifico di cui all'art. 13 della lex specialis e contestuale nomina dei componenti, nella parte in cui figurano soggetti versanti in chiara ed oggettiva situazione di incompatibilità ;
17) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dello status e delle prerogative della ricorrente, quale candidata al corso-concorso de quo.
Con espressa riserva di impugnare con motivi aggiunti la graduatoria finale di merito del concorso de quo non ancora pubblicata.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da DE SA RA il 30\10\2019 :
PER L'ANNULLAMENTO:
1. Del Decreto Dipartimentale MIUR n. 1205 del 01.08.2019 (doc. 1) con il quale veniva approvata la graduatoria generale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 nella parte di interesse della ricorrente, non dichiarata vincitrice o in ogni caso idonea a svolgere le funzioni di Dirigente Scolastico a seguito dell'utile superamento delle prove concorsuali;
2. Dell'elenco, allegato al decreto impugnato sub 1) (doc. 2), dei candidati che hanno superato la prova orale del corso-concorso per titoli ed esami, nella parte in cui non è inserita la ricorrente;
3. Della nota prot. n. 35372 del 01.08.2019 del MIUR (doc. 3) di assegnazione dei vincitori del concorso in oggetto ai ruoli regionali;
4. Del Decreto Dipartimentale MIUR n. 1229 del 07.08.2019 (doc. 4) di rettifica alla graduatoria di cui al D.D. n. 1205 del 01.08.19 per errori materiali, nella parte di interesse della ricorrente, non dichiarata vincitrice;
5. Dell'elenco, allegato al decreto impugnato sub 4) (doc. 5), dei candidati che hanno superato la prova orale del corso-concorso per titoli ed esami, nella parte in cui non è inserita la ricorrente;
6. Della nota MIUR prot. n. 36619 del 08.08.2019 contenente la comunicazione dei posti autorizzati dal MEF ai fini delle assunzioni dei dirigenti scolastici per l'a.s. 2019/2020;
7. Della nota prot. n. 36621 del 08.08.2019 (doc. 6) con la quale il MIUR, facendo seguito alla nota prot. n. 36619, disponeva l'“Assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. 1259 del 23/11/2019”.
8. Della nota MIUR prot. n. 13453 del 08.08.2019 con la quale sono state rese note, tra l'altro, le sedi disponibili sulle quali procedere con la nomina dei Dirigenti Scolastici vincitori del corso-concorso nazionale di cui al D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017;
9. Della nota prot. n. 38777 del 28.08.19 (doc. 7) con la quale sono state disposte ulteriori assegnazioni, nella parte di interesse della ricorrente, non dichiarata vincitrice;
10. Del D.D. n. 845 del 20.08.2019 dell'U.S.R. del Lazio (doc. 8) di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
11. Del D.D. n. 15388 del 22.08.2019 dell'U.S.R. del Veneto (doc. 9) di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
12. Del D.D. n. 2500 del 22.08.2019 dell'U.S.R. della Lombardia (doc. 10) di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
13. Del D.D. n. 1595 del 21.08.2019 dell'U.S.R. della Liguria (doc. 11) di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
14. Del D.D. n. 9138 del 23.08.2019 dell'U.S.R. del Piemonte (doc. 12) di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
15. Del D.D. n. 181 del 22.08.2019 dell'U.S.R. dell'Abruzzo di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
16. Del D.D. n. 205 del 26.08.2019 dell'U.S.R. della IL (doc. 13) di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
17. Del D.D. n. 18242 d el 07.08.2019 dell'U.S.R. della Campania (doc. 14) di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
18. Del D.D. n. 16649 del 13.08.2019 dell'U.S.R. dell'Emilia MA (doc. 15) di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
19. Del D.D. n. 14013 del 23.08.2019 dell'U.S.R. della AL (doc. 16) di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
20. Del D.D. n. 1200 del 16.08.2019 dell'U.S.R. delle Marche (doc. 17) di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
21. Del D.D. n. 23015 del 22.08.2019 dell'U.S.R. della IA (doc. 18) di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
22. Del D.D. n. 401 del 22.08.2019 dell'U.S.R. dell'Umbria di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
23. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. della Sardegna di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
24. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. del Friuli Venezia Giulia di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
25. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. del Molise di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
26. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. della Toscana di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
27. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. della Sicilia di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente.
E DI QUELLI CHE SONO GIA' STATI OGGETTO DI IMPUGNAZIONE CON IL RICORSO R.G. N. 6559/2019:
1. Del Decreto Dipartimentale MIUR 27.03.2019 n. 395 con il quale è stata disposta la pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale - di cui all'articolo 9 del D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017 - del concorso per la selezione dei Dirigenti scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali (D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017).
2. Del verbale di correzione e di valutazione della prova scritta, non in possesso della candidata e del quale è stata avanzata istanza di accesso agli atti, nella parte in cui viene attribuita la votazione di 46,50/80 per i quesiti a riposta aperta e di tutti gli atti e/o verbali di protocollo sconosciuto con cui la Commissione ha dichiarato la candidata non idonea all'ammissione alla prova orale;
3. Della scheda di valutazione della ricorrente, non in possesso della candidata e della quale è stata avanzata istanza di accesso agli atti, nella parte in cui viene riconosciuto il punteggio di 66,50/100 quale totale della prova scritta;
4. Del provvedimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato adottato il software (“algoritmo”) per la gestione informatizzata da parte del CINECA dell'intera procedura concorsuale, con particolare riferimento allo svolgimento della prova scritta computerizzata ed alla successiva correzione degli elaborati in quanto le siva dei diritti e degli interessi dei candidati, nella parte in cui non ha previsto la funzione "Autosave", determinando la mancata automatica registrazione delle risposte e, conseguentemente, la loro omessa valutazione;
5. Del provvedimento implicito di non ammissione della ricorrente alle prove orali del concorso, configurato per effetto del mancato inserimento del nome della ricorrente nell'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale;
6. Del verbale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stata disposta l'assegnazione delle prove scritte a ciascuna Sottocommissione per la correzione e conseguente assegnazione dei punteggi;
7. Dei provvedimenti recanti calendari della prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, adottati dal M.I.U.R. e pubblicati sul sito internet del concorso in data 29.04.2019, che hanno individuato all'uopo la data del 20.05.2019 quale data di inizio delle prove orali del suddetto concorso, nella parte lesiva per la ricorrente;
8. Dei verbali d'aula e dei Registri d'aula dei Comitati di Vigilanza, relativi alle prove scritte sostenute dai ricorrenti;
9. Del giudizio comminato alla ricorrente in riferimento alla prova scritta da lei sostenuta, e che ha cagionato il mancato inserimento tra gli ammessi alla prova orale;
10. Dell'Avviso del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 9 novembre 2018, recante comunicazione del rinvio del diario della prova scritta del corso-concorso de quo per i soli candidati della Regione Sardegna;
11. Della nota dirigenziale della Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. AOODGPER. REGISTRO UFFICIALE .U. 0041127 del 18 settembre 2018 (pubblicata sul sito dell'Ente in data 25 settembre 2018), con la quale venivano comunicate le indicazioni generali per lo svolgimento della prova scritta computerizzata del corso-c oncorso de quo;
12. Delle Istruzioni operative per lo svolgimento della prova scritta (pubblicate sul sito dell'Ente in data 12 ottobre 2018);
13. Del provvedimento del Comitato tecnico-scientifico nominato ai sensi dell'art. 13 del D.M. 3 agosto 2017, n. 138, di data e protocollo sconosciuto, con il quale venivano predisposti i quesiti a risposta aperta e chiusa della prova scritta computerizzata, nonché i quadri di riferimento per la costruzione e valutazione della prova in questione;
14. Del D.M. 3 agosto 2017 n 138, recante «Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica», nella parte in cui stabilisce il punteggio minimo per il superamento della prova scritta computerizzata (art. 12);
15. Del decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale – Concorsi, n. 90 del 24 novembre 2017), con il quale veniva indetto il corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, nella parte in cui disciplina le modalità di svolgimento della prova scritta computerizzata e individua il punteggio minimo per il superamento della medesima (art. 8);
16. Del D.M. 22 dicembre 2017 n. 1015, recante istituzione del Comitato Tecnico-Scientifico di cui all'art. 13 della lex specialis e contestuale nomina dei componenti, nella parte in cui figurano soggetti versanti in chiara ed oggettiva situazione di incompatibilità;
17. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dello status e delle prerogative della ricorrente, quale candidata al corso-concorso de quo.amento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica», nella parte in cui stabilisce il punteggio minimo per il superamento della prova scritta computerizzata (art. 12);
15) del decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale – Concorsi, n. 90 del 24 novembre 2017), con il quale veniva indetto il corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, nella parte in cui disciplina le modalità di svolgimento della prova scritta computerizzata e individua il punteggio minimo per il superamento della medesima (art. 8);
16) del D.M. 22 dicembre 2017 n. 1015, recante istituzione del Comitato Tecnico-Scientifico di cui all'art. 13 della lex specialis e contestuale nomina dei componenti, nella parte in cui figurano soggetti versanti in chiara ed oggettiva situazione di incompatibilità;
17) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dello status e delle prerogative della ricorrente, quale candidata al corso-concorso de quo.
Con espressa riserva di impugnare con motivi aggiunti la graduatoria finale di merito del concorso de quo non ancora pubblicata.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da DE SA RA il 7\11\2020 :
PER L'ANNULLAMENTO:
1. Del Decreto del Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione n. 23350 del 04.08.2020 (cfr. doc. 1), con il quale veniva disposta l'assegnazione dei ricorrenti ai ruoli regionali, nella parte lesiva per la ricorrente;
2. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 977 del 04.08.2020 (cfr. doc. 2) con il quale l'Amministrazione ha proceduto alla rivalutazione del punteggio di un candidato, nella parte lesiva per la ricorrente;
3. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 978 del 04.08.2020 (cfr. doc. 3) con il quale l'Amministrazione ha proceduto alla rivalutazione del punteggio relativo ai titoli di alcuni candidati, nella parte lesiva per la ricorrente;
4. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 23428 del 05.08.2020 (cfr. doc. 4) con il quale l'Amministrazione ha disposto la proroga del termine di chiusura della piattaforma Polis, nella parte lesiva per la ricorrente;
5. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 986 del 06.08.2020 e del relativo allegato (cfr. doc. 5) con il quale l'Amministrazione ha rettificato la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, nella parte lesiva per la ricorrente;
6. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 24038 del 10.08.2020 (cfr. doc. 6) con il quale l'Amministrazione ha disposto la chiusura del sistema Polis al giorno 10.08.2020, nella parte lesiva per la ricorrente;
7. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 995 del 12.08.2020 (cfr. doc. 7) con il quale l'Amministrazione, in rettifica della graduatoria di merito, ha disposto la nomina di una candidata nei ruoli della Dirigenza Scolastica, nella parte lesiva per la ricorrente;
8. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 998 del 14.08.2020 e del relativo allegato (cfr. doc. 8) con il quale l'Amministrazione ha disposto la rettifica della graduatoria nazionale per merito e titoli del concorso in oggetto, nella parte lesiva per la ricorrente;
9. Del provvedimento di assegnazione ai ruoli regionali pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione in data 21.08.2020, nella parte lesiva per la ricorrente (cfr. doc. 9);
10. Del Decreto dipartimentale n. 27956 del 14.09.2020 con il quale l'Amministrazione ha disposto ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali, nella parte lesiva per la ricorrente (cfr. doc. 10);
11. Del provvedimento di ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione in data 21.09.2020, nella parte lesiva per la ricorrente (cfr. doc. 11).
E DI QUELLI CHE SONO GIÀ STATI OGGETTO DI MOTIVI AGGIUNTI:
12. Del Decreto Dipartimentale MIUR n. 1205 del 01.08.2019 con il quale veniva approvata la graduatoria generale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 nella parte di interesse della ricorrente, non dichiarata vincitrice o in ogni caso idonea a svolgere le funzioni di Dirigente Scolastico a seguito dell'utile superamento delle prove concorsuali;
13. Dell'elenco, allegato al decreto impugnato sub 1), dei candidati che hanno superato la prova orale del corso-concorso per titoli ed esami, nella parte in cui non è inserita la ricorrente;
14. Della nota prot. n. 35372 del 01.08.2019 del MIUR di assegnazione dei vincitori del concorso in oggetto ai ruoli regionali;
15. Del Decreto Dipartimentale MIUR n. 1229 del 07.08.2019 di rettifica alla graduatoria di cui al D.D. n. 1205 del 01.08.19 per errori materiali, nella parte di interesse della ricorrente, non dichiarata vincitrice;
16. Dell'elenco, allegato al decreto impugnato sub 4), dei candidati che hanno superato la prova orale del corso-concorso per titoli ed esami, nella parte in cui non è inserita la ricorrente;
17. Della nota MIUR prot. n. 36619 del 08.08.2019 contenente la comunicazione dei posti autorizzati dal MEF ai fini delle assunzioni dei dirigenti scolastici per l'a.s. 2019/2020;
18. Della nota prot. n. 36621 del 08.08.2019 con la quale il MIUR, facendo seguito alla nota prot. n. 36619, disponeva l'“Assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. 1259 del 23/11/2019”.
19. Della nota MIUR prot. n. 13453 del 08.08.2019 con la quale sono state rese note, tra l'altro, le sedi disponibili sulle quali procedere con la nomina dei Dirigenti Scolastici vincitori del corso-concorso nazionale di cui al D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017;
20. Della nota prot. n. 38777 del 28.08.19 con la quale sono state disposte ulteriori assegnazioni, nella parte di interesse della ricorrente, non dichiarata vincitrice;
21. Del D.D. n. 845 del 20.08.2019 dell'U.S.R. del Lazio di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
22. Del D.D. n. 15388 del 22.08.2019 dell'U.S.R. del Veneto di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
23. Del D.D. n. 2500 del 22.08.2019 dell'U.S.R. della Lombardia di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
24. Del D.D. n. 1595 del 21.08.2019 dell'U.S.R. della Liguria di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
25. Del D.D. n. 9138 del 23.08.2019 dell'U.S.R. del Piemonte di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
26. Del D.D. n. 181 del 22.08.2019 dell'U.S.R. dell'Abruzzo di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
27. Del D.D. n. 205 del 26.08.2019 dell'U.S.R. della IL di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
28. Del D.D. n. 18242 del 07.08.2019 dell'U.S.R. della Campania di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
29. Del D.D. n. 16649 del 13.08.2019 dell'U.S.R. dell'Emilia MA di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
30. Del D.D. n. 14013 del 23.08.2019 dell'U.S.R. della AL di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
31. Del D.D. n. 1200 del 16.08.2019 dell'U.S.R. delle Marche di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
32. Del D.D. n. 23015 del 22.08.2019 dell'U.S.R. della IA di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
33. Del D.D. n. 401 del 22.08.2019 dell'U.S.R. dell'Umbria di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
34. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. della Sardegna di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
35. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. del Friuli Venezia Giulia di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
36. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. del Molise di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
37. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. della Toscana di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
38. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. della Sicilia di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente.
NONCHÈ DI QUELLI CHE SONO GIÀ STATI OGGETTO DI IMPUGNAZIONE CON IL RICORSO R.G. N. 6559/2019:
1. Del Decreto Dipartimentale MIUR 27.03.2019 n. 395 con il quale è stata disposta la pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale - di cui all'articolo 9 del D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017 - del concorso per la selezione dei Dirigenti scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali (D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017).
2. Del verbale di correzione e di valutazione della prova scritta, non in possesso della candidata e del quale è stata avanzata istanza di accesso agli atti, nella parte in cui viene attribuita la votazione di 46,50/80 per i quesiti a riposta aperta e di tutti gli atti e/o verbali di protocollo sconosciuto con cui la Commissione ha dichiarato la candidata non idonea all'ammissione alla prova orale;
3. Della scheda di valutazione della ricorrente, non in possesso della candidata e della quale è stata avanzata istanza di accesso agli atti, nella parte in cui viene riconosciuto il punteggio di 66,50/100 quale totale della prova scritta;
4. Del provvedimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato adottato il software (“algoritmo”) per la gestione informatizzata da parte del CINECA dell'intera procedura concorsuale, con particolare riferimento allo svolgimento della prova scritta computerizzata ed alla successiva correzione degli elaborati in quanto lesiva dei diritti e degli interessi dei candidati, nella parte in cui non ha previsto la funzione "Autosave", determinando la mancata automatica registrazione delle risposte e, conseguentemente, la loro omessa valutazione;
5. Del provvedimento implicito di non ammissione della ricorrente alle prove orali del concorso, configurato per effetto del mancato inserimento del nome della ricorrente nell'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale;
6. Del verbale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stata disposta l'assegnazione delle prove scritte a ciascuna Sottocommissione per la correzione e conseguente assegnazione dei punteggi;
7. Dei provvedimenti recanti calendari della prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, adottati dal M.I.U.R. e pubblicati sul sito internet del concorso in data 29.04.2019, che hanno individuato all'uopo la data del 20.05.2019 quale data di inizio delle prove orali del suddetto concorso, nella parte lesiva per la ricorrente;
8. Dei verbali d'aula e dei Registri d'aula dei Comitati di Vigilanza, relativi alle prove scritte sostenute dai ricorrenti;
9. Del giudizio comminato alla ricorrente in riferimento alla prova scritta da lei sostenuta, e che ha cagionato il mancato inserimento tra gli ammessi alla prova orale;
10. Dell'Avviso del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 9 novembre 2018, recante comunicazione del rinvio del diario della prova scritta del corso-concorso de quo per i soli candidati della Regione Sardegna;
11. Della nota dirigenziale della Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. AOODGPER. REGISTRO UFFICIALE .U. 0041127 del 18 settembre 2018 (pubblicata sul sito dell'Ente in data 25 settembre 2018), con la quale venivano comunicate le indicazioni generali per lo svolgimento della prova scritta computerizzata del corso-concorso de quo;
12. Delle Istruzioni operative per lo svolgimento della prova scritta (pubblicate sul sito dell'Ente in data 12 ottobre 2018);
13. Del provvedimento del Comitato tecnico-scientifico nominato ai sensi dell'art. 13 del D.M. 3 agosto 2017, n. 138, di data e protocollo sconosciuto, con il quale venivano predisposti i quesiti a risposta aperta e chiusa della prova scritta computerizzata, nonché i quadri di riferimento per la costruzione e valutazione della prova in questione;
14. Del D.M. 3 agosto 2017 n 138, recante «Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica», nella parte in cui stabilisce il punteggio minimo per il superamento della prova scritta computerizzata (art. 12);
15. Del decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale – Concorsi, n. 90 del 24 novembre 2017), con il quale veniva indetto il corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, nella parte in cui disciplina le modalità di svolgimento della prova scritta computerizzata e individua il punteggio minimo per il superamento della medesima (art. 8);
16. Del D.M. 22 dicembre 2017 n. 1015, recante istituzione del Comitato Tecnico-Scientifico di cui all'art. 13 della lex specialis e contestuale nomina dei componenti, nella parte in cui figurano soggetti versanti in chiara ed oggettiva situazione di incompatibilità;
17. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dello status e delle prerogative della ricorrente, quale candidata al corso-concorso de quo.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da De NT EL il 29/10/2021:
PER L'ANNULLAMENTO:
1. Del Decreto Dipartimentale n. 1357 del 12.08.2021 del Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per il personale scolastico e del relativo allegato, con il quale il Ministero resistente ha rettificato la graduatoria di merito del concorso per Dirigenti Scolastici, così decretando: “Per le ragioni di cui in premessa, la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, approvata con decreto prot. n. AOODPIT 1205 del 1° agosto 2019 e modificato con i decreti AOODPIT nn. 1229 del 7 agosto 2019, 977 e 978 del 5 agosto 2020, 986 del 6 agosto 2020, 995 del 12 agosto 2020 e 998 del 14 agosto 2020, è così rettificata, come da allegato che è parte integrante del presente decreto”, nella parte lesiva per la ricorrente (Cfr. doc. 1: D.D. M.I. n. 1357 del 12.08.2021 e allegato);
2. Dell'Elenco avente ad oggetto l'assegnazione dei candidati ai ruoli regionali, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione in data 16.08.2021, nella parte lesiva per la ricorrente (Cfr. doc. 2: Elenco assegnazione ai ruoli regionali del 16.08.2021);
3. Dell'avviso del Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione prot. n. 26374 del 24.08.2021 con il quale sono state disposte ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali a seguito di rinunce all'assunzione in servizio, nella parte lesiva per la ricorrente (Cfr. doc. 3: Avviso M.I. prot. n. 26374 del 24.08.2021);
4. Dell'elenco relativo alle ulteriori assegnazioni dei candidati collocati nella graduatoria ai ruoli regionali, pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione in data 30.08.2021, nella parte lesiva per la ricorrente (Cfr. doc. 4: Elenco ulteriori assegnazioni del 30.08.2021);
5. Dell'ulteriore elenco relativo alle assegnazioni dei candidati collocati nella graduatoria ai ruoli regionali del 31.08.2021, pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione in data 01.09.2021, nella parte lesiva per la ricorrente (Cfr. doc. 5: Elenco ulteriori assegnazioni del 01.09.2021);
6. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da De NT EL il 21/12/2021:
PER L'ANNULLAMENTO:
Del linguaggio sorgente – cd. Codice Sorgente – del software che ha gestito l'algoritmo relativo allo svolgimento della prova scritta del concorso per Dirigenti Scolastici, indetto con D.D.G. M.I.U.R. n. 1259 del 23.11.2017, in quanto affetto da evidenti anomalie e malfunzionamenti - meglio approfonditi e documentati nel corso del presente atto - che hanno causato il mancato salvataggio delle risposte fornite da parte ricorrente nel corso della prova scritta della procedura concorsuale in oggetto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 dicembre 2022 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La parte ricorrente impugnava gli atti relativi alla procedura di reclutamento dei dirigenti scolastici indetta con DDG n. 1259 del 2017 nella parte in cui non era inclusa nell’elenco dei vincitori. Nelle more seguivano la pubblicazione delle graduatorie finali della procedura in oggetto che venivano impugnate da parte ricorrente con motivi aggiunti.
1.1. Occorre preliminarmente rigettare la richiesta di rinvio formulata da parte ricorrente in quanto non funzionale al principio di ragionevole durata del processo (considerato che l’odierno giudizio è pendente già da oltre tre anni) e in considerazione della possibilità per parte ricorrente, qualora lo ritenga e in seguito all’eventuale accesso agli atti, di procedere con nuovo e autonomo ricorso. Ne discende che non sussistono elementi per concedere il rinvio richiesto, tanto più che non sono indicati i provvedimenti che il ricorrente intende impugnare. Non appaiono rilevanti ai fini della decisione del giudizio né la possibile modifica normativa che potrebbe in astratto e solo eventualmente incidere sull’interesse alla definizione del giudizio né le indagini penali in corso le quali appaiono inidonee a incidere sull’esito del giudizio, ferma la possibilità per la parte di proporre in un secondo momento nuovo e autonomo ricorso.
Con riferimento all’istanza di verificazione proposta la stessa, analogamente, non può trovare accoglimento in considerazione della irrilevanza della stessa ai fini della decisione dell’odierno giudizio per le argomentazioni che seguono, ferma, come detto, la possibilità della parte di proporre nuovo e autonomo ricorso.
2. Il ricorso è infondato in tutti i motivi in cui è articolato e pertanto il Collegio può essere esonerato dall’esame delle pur serie eccezioni in rito sollevate dall’amministrazione.
2.1 La parte ricorrente denuncia vizi inficianti l’intera procedura concorsuale sotto il profilo della violazione dei principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità e buon andamento; violazione del principio di unicità della prova; disparità d’accesso ai quadri di riferimento; disparità di modalità di espletamento delle prove; disomogeneità nella consultazione dei testi e nella vigilanza; contraddittoria formulazione dei quesiti della prova scritta; tardiva adozione e pubblicazione dei criteri di valutazione delle prove; vizio di composizione delle commissioni concorsuali; inadeguatezza del supporto informatico: criticità e/o anomalie del software “cineca”; violazione dell’anonimato nella fase di abbinamento codice candidato e di scioglimento dell’anonimato; mancanza di trasparenza nelle operazioni di correzione e valutazione degli elaborati scritti.
Il motivo è infondato.
Sulla presunta violazione del principio di unicità della prova a causa del rinvio che ha caratterizzato l’esperimento del concorso in Sardegna, si osserva che questa Sezione ha già respinto il relativo motivo con argomenti che vengono condivisi da questo Collegio: “ - l'art. 8, comma 12, del bando prevede che, qualora, "per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento della prova scritta nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio", il che, evidentemente, implica una possibilità di deroga al principio di unicità della prova, essendo altamente inverosimile che le cause di forza maggiore impeditive dello svolgimento della prova riguardi simultaneamente tutte le sedi decentrate;
- in relazione alla presunta mancanza di contestualità della prova nelle varie sedi sul territorio nazionale e alla conseguente asserita violazione della par condicio tra i candidati, va evidenziata la sua genericità, oltre che la carenza di prova dell'incidenza dell'eventuale lieve sfasamento dell'orario d'inizio sul paritario trattamento dei candidati;” (cfr. cfr. sentt. 395 e 396 del 2021 della VI sez. del Consiglio di Stato; Tar Lazio, III bis, 24 gennaio 2022, n. 00783; nonché 28 gennaio 2022, n. 1030). Come già statuito con la richiamata sentenza n. 8655/2019 di questa Sezione, confermata sul punto in appello, “le eccezioni al principio di unicità della prova sono ammesse in casi eccezionali, tra i quali sicuramente deve farsi rientrare l’improvvisa ed imprevedibile chiusura delle scuole disposta dalla competente autorità in Sardegna. Irragionevole sarebbe infatti risultato disporre lo slittamento della prova su tutto il territorio nazionale a cagione della oggettiva impossibilità di svolgimento nella data prestabilita, della disponibilità delle sedi inerenti la sola Regione Sardegna. Né la ricorrente offre, ancora principio di prova in ordine all’indebito vantaggio che a suo dire avrebbero fruito i concorrenti sardi, avuto presente, altresì, che il Ministero ha specificato che le domande proposte alla sessione del dicembre 2018 erano diverse”.
In ogni caso, non è stata dimostrata una lesione specifica della posizione delle ricorrenti, visto anche che il motivo è presentato come demolitorio dell’intero concorso, a conferma che le parti del presente giudizio non hanno ricevuto alcun pregiudizio specifico dallo sfasamento rilevato (e per quanto sopra rilevato non può riscontrarci un vizio dell’intera procedura).
2.2. Con ulteriore motivo viene censurata una disparità di trattamento in merito alle modalità di espletamento delle prove, nella consultazione dei testi e nella vigilanza.
Il motivo è infondato.
Come già chiarito dalla Sezione: “Per quanto riguarda poi la censura con cui si lamenta che la procedura concorsuale è stata connotata da disomogeneità nelle condizioni di fatto in cui i candidati hanno dovuto espletare la prova scritta a causa di una differente vigilanza da parte dei Comitati di Vigilanza e soprattutto un diverso metro di valutazione circa l’uso dei testi ammessi, si richiama la sentenza di questo Tribunale 8655/2019 (confermata sotto questo punto dal Consiglio di Stato) la quale ha evidenziato che questa censura è destituita dal principio di prova, non adducendo il ricorrente alcun elemento a sostegno delle riferite allegazioni difensive.
In particolare, incombe sulla parte che agisce in giudizio indicare e provare specificamente i fatti posti a base delle pretese avanzate, in base al principio generale, applicabile anche al processo amministrativo, dagli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c.. Se è vero, infatti, che nel processo amministrativo il sistema probatorio è retto dal principio dispositivo con metodo acquisitivo degli elementi di prova da parte del giudice, è altrettanto vero che, in mancanza di una prova compiuta a fondamento delle proprie pretese, il ricorrente debba avanzare un principio di prova perché il giudice possa esercitare i propri poteri istruttori.
Nel caso in esame, nessuna prova è stata data della dedotta disparità in ordine a quanto disposto dalla Commissione sulle modalità di consultazione dei testi” (cfr. Tar Lazio, III bis, 24 gennaio 2022, n. 783; nonché 28 gennaio 2022, n. 1030).
2.3. Anche con riferimento alla contraddittorietà tra motivi la doglianza è priva di pregio.
Al riguardo è stato già accertato in altre pronunzie che “- relativamente alla incongruenza dei quesiti, strutturati non come domande a risposta aperta ma come "casi pratici" da risolvere, rispetto al tempo assegnato, il motivo impinge nel merito delle determinazioni rimesse alla discrezionalità tecnica della commissione, in parte qua non inficiate da macroscopica illogicità o irragionevolezza;” (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, sentt. 395 e 396 2021, sentenza della Sezione del 24 gennaio 2022, n. 783). Sempre con la richiamata sentenza n. 8655/2019 questa Sezione ha già avuto modo di statuire che in “tutti i casi posti in discussione e nei quali si contestano le risposte ritenute esatte o inesatte dal Ministero a vari quesiti, propone e sollecita a questo Giudice un sindacato di merito sulla discrezionalità tecnica che in subietta materia è riservata costituzionalmente all’Amministrazione”. In altri termini, è possibile affermare che nella scelta delle domande da somministrare ai candidati e nella successiva valutazione delle risposte fornite “la Commissione di concorso formula un giudizio tecnico-discrezionale espressione di puro merito, come tale di norma non sindacabile in sede di legittimità, salvo che esso risulti viziato ictu oculi da macroscopica illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento del fatto” (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I, 2 dicembre 2013, n. 10349).
Sul punto, il Consiglio di Stato, con la richiamata sentenza n. 395/2021, ha avuto modo di confermare le conclusioni cui è giunta questa Sezione, ritenendo che la specifica doglianza “con cui si lamenta l’erronea reiezione della censura relativa alla incongruenza dei quesiti, strutturati non come domande a risposta aperta ma come “casi pratici” da risolvere […] si rileva che il motivo impinge nel merito delle determinazioni rimesse alla discrezionalità tecnica della commissione, in parte qua non inficiate da macroscopica illogicità o irragionevolezza ”.
Tali argomentazioni sono idonee a determinare il rigetto anche del motivo di ricorso mediante il quale la parte ricorrente deduce una disparità di difficoltà tra le prove in lingua straniera somministrate, posta la mancanza di adeguati elementi probatori in ordine alla illogicità, irragionevolezza e disparità di trattamento tra i vari quesiti.
2.4. Sulla tardiva adozione e pubblicazione dei criteri di valutazione delle prove, il motivo non può trovare accoglimento.
Anche a tale riguardo sussiste orientamento del Consiglio di Stato e della Sezione che non si ravvisano motivi per modificare e che conduce alla reiezione del mezzo: “ - i criteri di valutazione (suddistinti tra "Indicatori", "Descrittore" e "Scala di riferimento"), recepiti nella cd. griglia di correzione approvata dalla commissione esaminatrice in seduta plenaria (composta da oltre 100 commissari), sono stati interamente elaborati, redatti e predisposti dall'organo tecnico titolare delle rispettive attribuzioni sulla base della sopra richiamata disciplina regolamentare, ossia dal comitato tecnico scientifico;
- l'approvazione della cd. griglia di correzione si è, sostanzialmente, risolta in una mera presa d'atto dei criteri interamente predisposti, in piena autonomia, dal comitato tecnico scientifico;
- i criteri predisposti dal comitato tecnico scientifico, recepiti tali e quali dalla commissione in adunanza plenaria nella cd. griglia di correzione allegata al relativo verbale, hanno natura generale ed astratta ed appaiono intrinsecamente coerenti con il profilo professionale di dirigente scolastico, assolvendo con ciò alla funzione di garantire un trattamento valutativo omogeneo per tutti i candidati, mentre non sono minimamente ravvisabili peculiarità, 'stranezze' o anomalie nella formulazione dei criteri da cui si possano inferire elementi indiziari che depongano nel senso di un trattamento privilegiato di uno o più candidati in danno di altri,
- deve escludersi, a monte, che la fissazione dei criteri valutativi sia causalmente riconducibile all'operato della commissione in seduta plenaria, formando piuttosto oggetto delle determinazioni adottate in piena autonomia dal comitato tecnico scientifico (in aderenza all'assetto regolamentare disciplinante il corso-concorso all'esame), nonché, a valle, che la formazione della volontà dell'organo collegiale costituito dalla commissione in composizione plenaria nella seduta del 25 gennaio 2019 (con oltre 100 partecipanti, componenti della commissione centrale e delle sottocommissioni) possa in qualche modo essere stata incisa dalla presenza di tre componenti asseritamente incompatibili, attesa - anche in difetto di risultanze di segno contrario dal verbale - la manifesta inidoneità della loro partecipazione ad influenzare la predeterminazione (peraltro unanime) dei criteri di valutativi in funzione del favoreggiamento di un candidato piuttosto di un altro, difettando in tal senso anche un pur minimo principio di prova;
- che deve escludersi l'illegittimità delle determinazioni adottate dalla commissione in seduta plenaria del 25 gennaio 2019 in merito all'approvazione della cd. griglia dei criteri di valutazione;” (Sentenza della Sezione del 24 gennaio 2022, n. 783, nonché 28 gennaio 2022, n. 1030, che richiamano le sentt. 395 e 396 del 2021 della VI sezione del Consiglio di Stato).
Anche con riguardo al motivo in esame, ferma la autonoma sufficienza di quanto sopra, occorre sottolineare che, in mancanza di specifici pregiudizi allegati dalle ricorrenti a causa della tardiva pubblicazione dei criteri, non sarebbe comunque possibile una delibazione positiva.
Pur trattandosi del precipitato di un principio generale di trasparenza, la preventiva esplicitazione dei criteri nei concorsi pubblici con congruo anticipo, per assurgere, in caso di assenza, a vizio caducatorio, deve tradursi in un motivato pregiudizio subito dal ricorrente, almeno secondo il criterio del più probabile che non. Diversamente, la giurisdizione amministrativa si tradurrebbe in una giurisdizione oggettiva, con la distorsione del principio dell’interesse all’azione giurisdizionale, dell’onere della prova e del canone della proporzionalità.
L’interesse meramente strumentale alla ripetizione dell’intera procedura, del resto, nel caso di specie, non pare potersi configurare pienamente, anzitutto in quanto non appaiono essere stati coperti tutti i posti a concorso e pertanto deve ritenersi, al di là di ogni ragionevole dubbio, che vi saranno ulteriori concorsi per dirigenti.
In secondo luogo, non appare emergere un bene giuridico da tutelare in maniera preponderante ed ulteriore rispetto alle posizioni delle ricorrenti e della resistente, come è il bene della concorrenza e del mercato nel caso degli appalti, e comunque la lesione di tale valore ulteriore, ammesso che vi sia, non è stata allegata dalle ricorrenti (la semplice, supposta, violazione della legge non è all’uopo sufficiente, rimanendo la stessa nell’ambito degli interessi della resistente e non assurgendo a “bene ulteriore”).
In definitiva, la predisposizione tardiva dei criteri di correzione degli elaborati dei concorsi pubblici, ma pur sempre prima delle correzioni, per assurgere a vizio di legittimità, dovrebbe (tra l’altro) avere una incidenza sulla posizione del ricorrente, che nella fattispecie manca, e la medesima circostanza, per poter inficiare un intero concorso, dovrebbe determinare aporie e abnormità di vasta scala, cosa che nella fattispecie non risulta.
2.5. In relazione al denunziato vizio relativo alla composizione delle commissioni concorsuali, deve dirsi che anche esso è infondato.
Sul punto risulta giurisprudenza del Consiglio di Stato e di questa Sezione ormai consolidata
- in relazione alla dedotta incompatibilità di alcuni Commissari per aver svolto corsi di preparazione al concorso in esame, difetta la prova dello svolgimento di attività di formazione incompatibili con la veste di componente della commissione esaminatrice, né risultano allegate circostanze concrete da cui inferire che la sua partecipazione alla seduta plenaria del 25 gennaio 2019 abbia potuto influire sulla formazione della volontà dell'organo collegiale nel senso di favorire taluni candidati in danno di altri;
- in relazione alla dedotta incompatibilità di un Commissario che riveste la carica di Sindaco di un comune, l'incompatibilità può bensì essere estesa anche ai soggetti che ricoprano cariche politiche presso amministrazioni pubbliche diverse da quella procedente, ma a condizione che vi sia un qualche elemento di collegamento significativo tra l'attività esercitabile da colui che ricopre la carica e l'attività dell'ente che indice il concorso, da cui si possa inferire l'influenza di un componente della commissione per favorire alcuni candidati: in particolare, è necessaria la dimostrazione della possibilità del soggetto di incidere sul neutrale svolgimento del concorso per il solo effetto della carica politica o sindacale rivestita; (cfr. sentt. 395 e 396 del 2021 della VI sez. del Consiglio di Stato; Tar Lazio, sez. III bis, 24 gennaio 2022, n. 783; nonché 28 gennaio 2022, n. 1030).
Il motivo va dunque respinto.
2.6. Con riferimento alla contestazione relativa alla firma da parte dei componenti del comitato di vigilanza dei verbali relativi all’attività svolta in una pluralità di aule, deve osservarsi che la parte ricorrente non ha descritto le ragioni per le quali tale irregolarità abbia inciso sulla sua posizione, fermo restando che si tratterebbe di irregolarità non invalidante, specie se si considera che il verbale ha carattere riassuntivo e non richiede l’analitica descrizione di tutte le attività compiute da parte della commissione. Appare analogamente non determinante l’invalidità del procedimento la mancata identificazione del tecnico d’aula.
2.7. Viene ora in esame il motivo afferente alla “INADEGUATEZZA DEL SUPPORTO INFORMATICO: CRITICITA’ E/O ANOMALIE DEL SOFTWARE “CINECA”.
Il mezzo è privo di pregio.
La critica espressa nel ricorso al sistema di software prescelto dalla amministrazione appartiene ad una dimensione puramente tecnica, priva di incidenza sulla posizione delle ricorrenti e sull’intero concorso.
Quanto alla deduzione per cui non si può avere certezza del corretto trattamento delle prove d’esame, è evidente come essa non può invertire l’onere della prova, ex art. 64 c.p.a..
Ad avviso del Collegio, infatti, le ricorrenti dovrebbero dimostrare, oltre ogni ragionevole dubbio, o almeno in base al criterio del più probabile che non, che le loro prove d’esame siano state in qualche modo alterate dal predetto malfunzionamento del software, ma dagli atti di causa risulta che tale circostanza non sia stata nemmeno allegata dalle ricorrenti.
La critica sulla presunta inefficienza del software utilizzato dall’amministrazione o sul suo carattere obsoleto o inefficace non integra un vizio di legittimità giuridicamente apprezzabile degli atti impugnati.
Sul punto si è già pronunziato anche il Consiglio di Stato e la Sezione, che sono giunti alla conclusione che “- le modalità adottate dal EC escludono la violazione del principio dell’anonimato;” ed ancora “- relativamente alle dedotte disfunzionalità del software, il motivo è infondato non essendo state allegate disfunzioni concrete e specifiche (infatti, se effettivamente il sistema informatico avesse fatto registrare anomalie, sarebbe stato onere della ricorrente rappresentare tale circostanza alla commissione o al personale di assistenza presente alla prova e pretendere una verbalizzazione sul punto), e risultando per altro verso che le postazioni dotate di attrezzature informatiche e munite dell'applicativo software del concorso, messe a disposizione dei candidati, erano state più volte collaudate da tecnici individuati dalle amministrazioni scolastiche”. (cfr. sentt. 395 e 396 del 2021 della VI sez. del Consiglio di Stato; Tar Lazio, III bis, 24 gennaio 2022, n. 00783; nonché 28 gennaio 2022, n. 1030).
Non emergono d’altro canto elementi idonei a ritenere che il software utilizzato abbia leso la posizione dei ricorrenti.
2.8. Il ricorso presenta altresì un motivo incentrato su “DUBBI NELL’ABBINAMENTO CODICE-CANDIDATO SIA NELLA FASE INIZIALE, CHE IN QUELLA DELLO SCIOGLIMENTO DELL’ANONIMATO”.
Anche tale motivo va respinto, sia in quanto perplesso già nella sua formulazione, sia (e in conseguenza) non essendo stato soddisfatto l’onere della prova da parte delle ricorrenti, difettando inoltre il motivo di incidenza sulla specifica posizione delle ricorrenti medesime.
La tutela strumentale, come per i motivi precedenti, non potrebbe comunque essere accordata, anzitutto perché i posti non sono stati coperti per cui vi saranno altre procedure concorsuali, e in secondo luogo perché altrimenti sarebbe violato il principio di proporzionalità che deve improntare anche le valutazioni inerenti alla legittimità degli atti amministrativi ed ai poteri del giudice.
Deve aggiungersi, che è dichiarato dalle ricorrenti che sussistono dubbi, e non ragionevoli certezze o attendibili valutazioni probabilistiche, in merito alla correttezza di alcune delle attività svolte nell’ambito del concorso, ma non viene denunziata una possibile alterazione su scala significativa dell’intera procedura.
Come visto, peraltro, il motivo è già rimasto inapprezzato nella giurisprudenza formatasi sulla questione “- le modalità adottate dal EC escludono la violazione del principio dell’anonimato; (cfr. sentt. 395 e 396 del 2021 della VI sez. del Consiglio di Stato; Tar Lazio, III bis, 24 gennaio 2022, n. 783; nonché 28 gennaio 2022, n. 1030).
L’assenza dei presupposti per l’accoglimento del motivo è anche ricavabile dai principi espressi nella sentenza Tar Lazio, III bis, 15 febbraio 2022, n. 1868): “La norma richiamata, recante gli “Adempimenti dei concorrenti e della commissione al termine delle prove scritte”, così dispone: 1. Al candidato sono consegnate in ciascuno dei giorni di esame due buste di eguale colore: una grande munita di linguetta staccabile ed una piccola contenente un cartoncino bianco. 2. Il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione, né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci. Il presidente della commissione o del comitato di vigilanza, o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna.
3. Al termine di ogni giorno di esame è assegnato alla busta contenente l'elaborato di ciascun concorrente lo stesso numero da apporsi sulla linguetta staccabile, in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato.
4. Successivamente alla conclusione dell'ultima prova di esame e comunque non oltre le ventiquattro ore si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in un’unica busta, dopo aver staccata la relativa linguetta numerata. Tale operazione è effettuata dalla commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza con l'intervento di almeno due componenti della commissione stessa nel luogo, nel giorno e nell'ora di cui è data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all'ultima prova di esame, con l'avvertimento che alcuni di essi, in numero non superiore alle dieci unità, potranno assistere alle anzidette operazioni.
5. I pieghi sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando essa deve procedere all'esame dei lavori relativi a ciascuna prova di esame.
6. Il riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti...”
La disposizione, dunque, distingue due momenti: quello della riunione delle buste di ciascun candidato in un’unica busta, dopo aver staccato la linguetta con il codice numerato che consente la riunione dei compiti riferibili a ciascun candidato (co. 4) e quello del riconoscimento, effettuato solo al termine delle operazioni di correzione e di valutazione delle prove (co.6).
Mentre tuttavia per la prima operazione è la stessa norma a prevedere le modalità di svolgimento, disponendo in particolare che sia effettuata garantendo la partecipazione di un numero non superiore a dieci di candidati, per la procedura successiva di abbinamento dei compiti al nominativo dei candidati la norma nulla dice, per cui è da escludersi, che essa dovesse avvenire necessariamente dando avviso ai candidati del luogo dell’ora dell’abbinamento.
Nel caso di specie, l’operazione di riunificazione delle buste risulta avvenuta in conformità con la disposizione regolamentare, dopo la conclusione delle prove scritte. (…)
Nei verbali depositati in atti nulla invece è detto con riferimento alla successiva operazione di abbinamento, per la quale, ad ogni modo, la disposizione non indica una modalità specifica di svolgimento.
Il Collegio rileva tuttavia che elementi per ritenere infondata la censura sulla violazione dell’anonimato possono trarsi già da quanto riportato nel verbale n. 23/B del 21 febbraio 2020 (relativo alla procedura seguita per la correzione della prova scritta della ricorrente e ripetuta per gli altri candidati). In esso è detto chiaramente che la terza busta, contenente i dati anagrafici del candidato, “rimane sigillata all’interno della busta formato A4 datata 5 novembre 2019”.
Merita rigetto anche la contestazione relativa a “MANCANZA DI TRASPARENZA NELLE OPERAZIONI DI CORREZIONE E VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI SCRITTI”.
A tale riguardo si rammenta che è già intervenuta giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Sezione, ricordata supra nella presente sentenza cui si rinvia.
In ogni caso, vale ribadire che manca il requisito della (pur minima) incidenza del lamentato vizio sulla posizione delle ricorrenti e pertanto non è soddisfatto l’onere della prova relativo alla dimostrazione della denunziata assenza di trasparenza.
Manca inoltre piena prova anche in ordine alla sussistenza del vizio in relazione all’intera procedura concorsuale, considerando che vengono denunziate o generiche irregolarità o manchevolezze non vizianti o mere aspirazioni alle presunte best practice.
2.9. Nei motivi aggiunti vengono poi formulate ulteriori contestazioni relative al codice CINECA. Anche a prescindere dal tema della inammissibilità delle stesse per tardività della relativa proposizione, il motivo è infondato, valgono al riguardo le considerazioni già effettuate nei precedenti paragrafi della presente sentenza.
Trattasi inoltre di motivo di accentuata genericità che non soddisfa l’onere della prova.
Quanto alla procedura di assegnazione dei candidati alle commissioni si tratta di doglianza già esaminata e rigettata in precedenza: manca qualsiasi connessione con la posizione delle ricorrenti; non vi sono prove, ma solo dubbiose allegazioni, di alterazioni significative dell’intera procedura.
Il fatto che l’abbinamento candidato-commissione sia avvenuto tramite un software e non tramite un atto amministrativo è irrilevante, trattandosi di una attività eminentemente operativa e non ostando a ciò alcuna norma specifica di legge o di concorso.
La circostanza peraltro era stata già evidenziata nelle prime difese dell’amministrazione, per cui la riproposizione tramite specifico motivo aggiunto sub specie di incompetenza appare strumentale e tardiva.
Come detto, comunque, trattandosi di modalità operative non può configurarsi alcuna incompetenza.
Quanto alla denunzia secondo cui “l’accesso alla documentazione delle 3.801 cartelle disvelava un
concreto rischio di violazione dell’anonimato nel “database protetto” di EC”, si tratta di motivo che rimane senza prova, tanto che è formulato in maniera perplessa (e.g. “è lecito domandarsi quali misure fossero attuate per impedire che si potesse risalire anche al codice fiscale del candidato abbinato al ridetto codice anonimo”) e quindi in maniera inammissibile.
Ancora, viola l’onere della prova e il principio di specificità la caratterizzazione di un vizio di legittimità come sotteso alla presunta necessità di avere “risposte certe sulla sicurezza del trattamento dati personali dei candidati”.
Non migliore sorte è da riservarsi a tutte le successive argomentazioni del motivo, tese a denunziare supposta assenza di trasparenza e concreta possibilità da parte delle Commissioni di accedere al codice fiscale dei candidati. Anche tali argomentazioni rimangono generiche e prive di prova.
Il motivo dunque va respinto nella sua interezza.
2.10. Con riferimento alla presunta sviata applicazione delle griglie di valutazione da parte di alcune sottocommissioni, alla presunta sviata applicazione delle griglie in relazione ad alcuni candidati che avrebbero ricevuto troppo generosa valutazione e alla redazione dei verbali di correzione i motivi vanno dichiarati inammissibili.
Si tratta di motivi inammissibili per genericità e mancanza di incidenza sulla posizione delle ricorrenti, sono inoltre motivi infondati (i primi due) per impingere nel merito della discrezionalità tecnica.
La disomogeneità delle valutazioni delle commissioni non è di per sé apprezzabile in assenza di incidenza sulle posizioni delle ricorrenti, e non emergono elementi tali da far dubitare della regolarità dell’intera procedura.
Peraltro, gli atti delle commissioni contestate, relativamente alle griglie ed alla loro applicazione ed ai diversi candidati, non sono nemmeno impugnati specificamente, dal momento che la generica impugnazione di “tutti gli atti endo-procedimentali” non ha valore, e pertanto non si vede come possano censurarsi nella presente sede le attività di tali organi in maniera precisa e con sufficienza di prova, posto che, come detto, non vengono neppure specificamente impugnate.
La richiesta di annullamento di un intero concorso di notevoli dimensioni e importanza rimane quindi in sostanza affidata a lagnanze generiche ed esogene rispetto alla posizione delle ricorrenti.
Anche le contestazioni alla formulazione dei verbali integrano rilievi generici che non soddisfano l’onere della prova, inoltre nessun interesse specifico delle ricorrenti viene fatto emergere e nessuna incidenza sulle loro prove è allegata.
Le denunzie dei tre motivi in esame, si aggiunge, non sono tali (già per come formulate) da far dubitare della complessiva regolarità dell’intero concorso.
Su tali doglianze si è peraltro già formata, in parte, giurisprudenza, che questo Collegio condivide: “Infine, è infondata anche la censura, dedotta con i motivi aggiunti, con la quale si deduce l’incongruenza della valutazione delle prove concorsuali.
Per giurisprudenza costante, in tema di concorsi pubblici, la valutazione delle prove scritte è caratterizzata di discrezionalità tecnica, che può essere sindacata in sede di giudizio di legittimità solo per specifiche ipotesi di violazione delle norme che regolano l'espressione del giudizio o per il fatto di presentare vizi di manifesta illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà (Tar Lazio, sez. III, 23 agosto 2021, n.9380).
In sostanza, le valutazioni espresse dalle Commissioni giudicatrici in merito alle prove di concorso costituiscono pur sempre l’espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità tecnica e/o culturale, ovvero attitudinale, dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne un manifesto sviamento logico, un palese errore di fatto, o ancora illogicità o contraddittorietà. Al di fuori di tali ipotesi, non rilevabili nel caso in esame, il giudicante non può ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell'organo valutatore e quindi sostituire il proprio giudizio a quello della Commissione.” (Tar Lazio, III bis, 24 gennaio 2022, n. 783; nonché 28 gennaio 2022, n. 1030).
In sostanza con i quattro ultimi motivi aggiunti le ricorrenti ritengono di poter chiedere la nuova correzione di tutti gli elaborati per ragioni attinenti a verbali, commissioni e candidati che non avevano avuto alcun ruolo nella loro esclusione dal concorso per mancato superamento della prova scritta. Si legge infatti a conclusione di detti motivi aggiunti che "I vizi sin qui denunciati sub 1), 2) 3) e 4), si presentano in modo concorrente come emblematici del modus operandi delle commissioni concorsuali, ad inficiare globalmente le ridette operazioni di correzione e valutazione e gli esiti concorsuali, e a confortare la domanda di annullamento dell’intera fase procedimentale proposta nel ricorso introduttivo, anche ai fini della ri-correzione degli elaborati stessi. Invero, i ristretti e vincolati margini di apprezzamento delineati dai criteri e indicatori delle griglie non lasciavano spazio a valutazioni di tipo discrezionale da parte dell’organo esaminatore, costituendo così un canone di oggettivizzazione dei giudizi ben sindacabile ab externo anche da Codesto Giudice Amministrativo. In tal senso, e qualora occorra, tale sindacato tecnico venga affidato ad una attività di ri-correzione di tutti gli elaborati, quelli dei candidati non ammessi alla prova orale e quelli dei candidati ammessi, da parte di un soggetto incaricato e munito dei necessari requisiti di qualificazione professionale, previa restituzione di forma anonima agli elaborati stessi.".
In tale modo però si procede alla dissociazione dei pretesi vizi dai soggetti che li avrebbero subiti, che non possono essere identificati nelle ricorrenti.
Ma questa impostazione non è coerente con la struttura del processo amministrativo, quale processo di parti, ancorato ad un interesse legittimo appartenente ad una persona fisica o giuridica, in cui occorre provare le proprie ragioni (seppure con temperamento del principio dispositivo con il metodo acquisitivo), ed i cui effetti caducatori si presume che siano proporzionali rispetto al vizio denunziato. Nel caso di specie invece vengono allegate delle circostanze: (i) altamente opinabili; (ii) slegate dalla posizione giuridica soggettiva delle ricorrenti, che non può estendersi alla generica legalità dell'intera procedura ma deve essere circoscritta ai vizi che hanno determinato il mancato raggiungimento del bene della vita cui le stesse anelavano; (iii) in larga misura non provate: le stesse ricorrenti manifestano infatti più "dubbi" e "perplessità" che precisi fatti; (iv) per buona parte irrilevanti e non configurabili quali vizi di legittimità: in particolare le correzioni di errori materiali successivamente allo scioglimento dell'anonimato, in un concorso di queste dimensioni appaiono fisiologiche e, a meno di accertamento in sede civile della sussistenza di un falso (ex art. 2700 c.c.), o di vizi logico-giuridici dei contenuti di detti atti, non sono sindacabili da questo giudice.
I motivi in parola vanno poi respinti anche alla luce dei principi affermati nelle altre pronunce che hanno affrontato la questione (cfr. Consiglio di Stato, VI, sentt. 395 e 396 2021, sentenza della Sezione del 24 gennaio 2022, n. 783) di cui di seguito giova ricordare in sintesi gli approdi:
- non può entrarsi nel merito delle valutazioni delle commissioni di concorso, che non risultino inficiate da macroscopica illogicità o irragionevolezza, risultando le diversità rilevate dalle ricorrenti fisiologiche in un concorso di queste dimensioni;
- quanto all'asserita genericità e incompletezza dei criteri stabiliti nella griglia di correzione, le relative censure si risolvono in doglianze generiche e prive di reale contenuto argomentativo, apparendo i criteri stabiliti dal comitato tecnico scientifico (poi recepiti tali e quali dalla commissione) per loro natura necessariamente ampi e generali, comunque tali da consentire un preciso ancoraggio a concetti ben individuabili, attendibili e verificabili sul piano tecnico-scientifico;
- posto che l'attività di individuazione dei criteri di valutazione nell'ambito di una procedura concorsuale è frutto dell'ampia discrezionalità amministrativa di cui è fornita l'organo tecnico per lo svolgimento della propria funzione, si deve escludere che le relative scelte siano assoggettabili al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, impingendo esse nel merito dell'azione amministrativa salvo che non siano ictu oculi inficiate da irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamenti dei fatti, nella specie da escludere, sicché, in assenza di un rilevante scostamento dai detti canoni di coerenza, le scelte operate dalla commissione appaiono del tutto immuni dai dedotti vizi;
- le modalità adottate dal EC escludono la violazione del principio dell’anonimato, che comunque non può considerarsi inficiato da successive correzioni di errori materiali;
- relativamente alla incongruenza dei quesiti, strutturati non come domande a risposta aperta ma come "casi pratici" da risolvere, rispetto al tempo assegnato, il motivo sconfina nel merito delle determinazioni rimesse alla discrezionalità tecnica della commissione, in parte qua non inficiate da macroscopica illogicità o irragionevolezza;
- relativamente alle dedotte disfunzionalità del software, il motivo è infondato non essendo state allegate disfunzioni concrete e specifiche (infatti, se effettivamente il sistema informatico avesse fatto registrare anomalie, sarebbe stato onere della ricorrente rappresentare tale circostanza alla commissione o al personale di assistenza presente alla prova e pretendere una verbalizzazione sul punto), e risultando per altro verso che le postazioni dotate di attrezzature informatiche e munite dell'applicativo software del concorso, messe a disposizione dei candidati, erano state più volte collaudate da tecnici individuati dalle amministrazioni scolastiche;
- non può derogarsi all'applicazione dei principi di cui agli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., che vengono confermati dall'art. 64 c.p.a., che configura l'intervento del Giudice come comunque residuale.
- la valutazione delle prove scritte, anche sub specie di “sviata applicazione dei criteri” è caratterizzata di discrezionalità tecnica, che può essere sindacata in sede di giudizio di legittimità solo per specifiche ipotesi di violazione delle norme che regolano l'espressione del giudizio o per il fatto di presentare vizi di manifesta illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà;
- generiche e inidonee a dimostrare violazioni sostanziali dei principi dell’anonimato, dei vincoli di trasparenza o altro appaiono i dedotti vizi circa la provenienza della prova e la trasmissione della stessa.
2.11. Al riguardo il Collegio in linea con quanto affermato nella sentenza n.12180/2022, sottolinea che: “la molteplicità di disfunzioni “possono essere raggruppate nell’ambito di due tipologie: le “disfunzioni” attribuibili ad una specifica e voluta impostazione del programma informatico (ossia il software) e quelle derivanti dal cattivo funzionamento della strumentazione informatica (hardware) messa a disposizione dei candidati.
Riportando l’elencazione indicata da parte ricorrente, possono essere ricondotte nell’ambito della prima tipologia le seguenti “disfunzioni”:
a) funzioni “taglia”, “copia” e “incolla” disabilitate; b) lay-out grafico fuorviante; c) schermata riepilogativa non conforme a quella del tutorial del MIUR; h) correttore automatico disabilitato; i) assenza report finale; l) salvataggio non automatico; m) pagine “vuote”.
Mentre sono riconducibili alla seconda tipologia le seguenti: d) barra spaziatrice difettosa; e) tasti danneggiati; f) tasto “shift” incantato; g) dimensione dei caratteri diversa tra le postazioni.
Con riferimento alla prima tipologia il Collegio rileva come la gran parte di tali questioni, seppure riferite da parte ricorrente come “disfunzioni” che avrebbero determinato un aggravamento della prova ed un inutile dispendio di tempo, erano in realtà delle modalità di funzionamento dell’applicativo utilizzato dal Ministero e rese note a tutti i candidati prima dello svolgimento della prova mediante la pubblicazione sul sito istituzionale del ministero delle relative istruzioni.
Come riportato nella relazione ministeriale agli atti in analoghi numerosi giudizi, siffatte istruzioni prevedevano espressamente l’onere dell’utilizzo del tasto conferma e procedi per salvare le risposte date e dunque per evitare la generazione di pagine “vuote”; in particolare poi era specificato anche che “…Per l’ultima domanda, cliccando sul pulsante “Conferma e Procedi”, si procederà alla conferma della risposta ed alla visualizzazione della pagina di riepilogo. Si deve cliccare su “Conferma e Procedi” per tutte le risposte, sia aperte che chiuse, compresa l’ultima. Sarà sempre possibile tornare alla domanda precedente tramite il tasto “torna alla domanda precedente”. Se si cambia la risposta (sia aperta che chiusa) occorre confermare la modifica tramite il bottone “Conferma e Procedi”..”
Parimenti è a dirsi per la disattivazione delle funzioni “copia”, “taglia” e “incolla” e di quella del correttore automatico, che l’Amministrazione ha nell’impostazione del programma ritenuto di espungere.
Si tratta di scelte rimesse alla discrezionalità dell’Amministrazione e che appaiono peraltro non solo razionali e logiche (anche per le prove scritte svolte senza il supporto informatico non vi è di certo la possibilità di utilizzare tali funzioni), ma altresì poste a garanzia degli stessi candidati poiché il richiedere, ogni volta che si inseriscono risposte o modifiche di queste, la conferma della volontà di voler salvare il testo così inserito consente ai candidati di avere piena consapevolezza delle conseguenze di operazioni (come il semplice pigiare di un tasto) che per la loro facilità ed immediatezza potrebbero essere compiuti anche in maniera meramente automatica.
Al riguardo il Collegio ritiene di poter richiamare quanto emerso in altri e analoghi giudizi, in cui è stata depositata con riferimento al concorso in questione una relazione da parte CINECA in cui si evidenzia a quest’ultimo riguardo che “Qualora i candidati non avessero cliccato “Conferma e procedi”, ma avessero cliccato sul bottone “Vai alla pagina di riepilogo” o “Torna alla domanda precedente”, il sistema li avvisava e avveniva quanto segue:
1. il sistema tramite apposita finestra di conferma avvisava i candidati che, siccome non era stata confermata la risposta se tornavano alla domanda precedente avrebbero perso la risposta digitata.
2. Se i candidati confermavano di voler tornare alla domanda nei log viene registrato il messaggio “Il candidato ha deciso di non salvare la risposta per la domanda” che significa che i candidati hanno scelto di non salvare la risposta.”
Risulta dunque evidente la razionalità e logicità di adempimenti richiesti proprio al fine di garantire che la prova nel testo salvato e sottoposto poi alla valutazione della Commissione fosse realmente quello corrispondente alla volontà del candidato, finalità che invece sarebbe stata lesa se il sistema avesse salvato automaticamente a prescindere dalla manifestazione di volontà del candidato e in assenza di qualsiasi avvertimento o conoscenza di simili effetti che dunque sarebbe conseguiti alla mera scrittura del testo di risposta.
Alla luce di quanto emerso, appare, dunque molto più verosimile che con riferimento alla specifica posizione della ricorrente il lamentato mancato salvataggio delle correzioni ed integrazioni che ella avrebbe apportato alle risposte date sia dovuto semplicemente al fatto che la stessa non ha provveduto a salvarle nelle forme indicate nelle istruzioni.
Con riferimento poi al lay-out grafico fuorviante perché ritenuto non conforme agli standard in utilizzo nella prassi ed alla schermata riepilogativa non conforme a quella del tutorial del MIUR poiché le risposte salvate erano contrassegnate con il blu e quelle da completare in rosso, il Collegio in primo luogo non può non rilevare l’assoluta carenza di prova di resistenza sugli effetti positivi che, eliminate tale condizioni, sarebbero derivate sull’esito della prova sostenuta dalla ricorrente ed in secondo luogo ne rileva la palese infondatezza posto che, per quanto probabilmente sempre migliorabile, non sembra sussistere alcuna previsione che imponga una determinata impostazione visiva della pagina di lavoro o escluda quella utilizzata nel concorso in questione; quanto poi all’inversione dei colori (rosso e blu) per evidenziare nella schermata riepilogativa le risposte date e quelle ancora da dare essa appare un mero errore materiale probabilmente più addebitabile al tutorial che non al sistema informatico atteso che nella prassi ricorrente e nella forma mentis che ne deriva è proprio il colore rosso ad essere utilizzato per attirare l’attenzione su errori o parti mancanti.
Si tratta dunque in sostanza di doglianze tutte infondate perché non costituenti affatto disfunzioni o mal funzionamenti del sistema.
Relativamente alle “disfunzioni” riferite alla seconda tipologia, il Collegio ne ritiene l’inammissibilità perchè non supportate da alcun interesse da parte della ricorrente, posto che esse sono riferite genericamente a quanto sarebbe occorso a taluni candidati, ma nulla è detto, né tantomeno viene allegato un supporto probatorio, se il computer messo a sua disposizione in occasione della prova presentasse tali problematiche (con relativo onere di contestare tale circostanza immediatamente alla commissione o al personale di assistenza e chiederne la verbalizzazione); risultando per altro verso che le postazioni dotate di attrezzature informatiche e munite dell'applicativo software del concorso, messe a disposizione dei candidati, erano state collaudate da tecnici individuati dalle amministrazioni scolastiche.
2.12. La doglianza sull’illegittimità delle correzioni perché le Commissioni avrebbero dedicato per la valutazione di ciascun compito tempi ritenuti esigui o comunque variabili da Commissione a Commissione, oltre ad essere assolutamente generica e fondata su calcoli statistici, che prescindono dalla specificità di ciascuna correzione, ad ogni modo è palesemente infondata.
Così come precisato nella sentenza n. 8655 del 2019 di questo T.A.R., e come confermato in appello, “secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato e condiviso (v., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 8 gennaio 2019, n. 178; Cons. Stato, Sez. IV, 22 giugno 2006, n. 3924), non sono sindacabili in sede di legittimità i tempi dedicati dalla commissione esaminatrice di un pubblico concorso o di un giudizio idoneativo alla valutazione delle prove di esame dei candidati, poiché, di norma, non è possibile stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggior o minore considerazione e se, quindi, il vizio dedotto infici in concreto il giudizio contestato”; è bensì vero che dal verbale del 25 gennaio 2019 emerge che la commissione in seduta plenaria aveva stabilito che «la correzione di ogni prova dovrà prevedere di norma un tempo di 30 minuti», ma si tratta all’evidenza di un’indicazione di massima fornita allo scopo di uniformare le operazioni di valutazione tra le varie commissioni, basata sulla stima, effettuata ex ante, del tempo in astratto necessario ad esaminare un elaborato, dipendendo poi il tempo effettivamente impiegato per la valutazione della singola prova e la congruità dello stesso in concreto dalla consistenza degli elaborati e dalle problematiche di correzione eventualmente riscontrate in ciascuno” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 395 del 2021).
2.13 Con riferimento alla differenza relativa al numero degli ammessi nelle varie sottocommissioni si tratta di una circostanza di fatto, sottesa alla differenza dei partecipanti e delle commissioni esaminatrici, del tutto naturale nell’ambito di una commissione concorsuale.
2.14. Con riferimento alla eccezione con cui si contesta la mancanza di adeguata pubblicità alla rettifica della graduatoria deve ritenersi che tale circostanza non ha carattere invalidante della procedura, ma semmai può incidere sui termini per l’impugnazione degli atti.
Ne discende il rigetto del motivo di ricorso corrispondente.
2.15. In conclusione, il ricorso deve essere respinto in tutte le sue articolazioni ed in relazione a tutti i motivi originari ed aggiunti presentati in conformità d’altro con i costanti orientamenti della sezione (tra i quali si veda a titolo esemplificativo 12180 del 26.9.2022 cui si rinvia quale precedente conforme), dovendosi per tali ragioni ritenere irrilevante ai fini del giudizio la richiesta di verificazione formulata da parte ricorrente, ferma la possibilità per la stessa di proporre, qualora ritenga, nuovo e autonomo giudizio.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza per legge e sono liquidati d’ufficio come in dispositivo, tenendo conto dell’attività difensionale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sui ricorsi per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta. Condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore della parte resistente che liquida in complessivi euro 2.000,00, per compensi professionali, oltre accessori come per legge e in favore del EC che liquida in euro 1.000,00, per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Sapone, Presidente
Emiliano Raganella, Consigliere, Estensore
Giovanni Caputi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emiliano Raganella | Giuseppe Sapone |
IL SEGRETARIO