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Sentenza 29 novembre 2024
Sentenza 29 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 29/11/2024, n. 1272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1272 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2024 |
Testo completo
N. 89/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Francesca Possenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 89/2022 R.G. promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. RIZZOGLIO MIRCO GIOVANNI ricorrente contro
(C.F. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'avv. CIVITELLI TOMMASO resistente e contro
C.F. , in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
CIVITELLI TOMMASO resistente e contro
C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_3
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. TONELLI ALESSANDRO resistente
Pag. 1 di 17 OGGETTO: retribuzione
Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ritualmente notificato, ha Parte_1 adito l'intestato tribunale allegando:
- di essere stato assunto da Controparte_4
attualmente in liquidazione, dal 9.3.2006 al 26.4.2017, in qualità di
[...]
socio-lavoratore con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e inquadramento al V livello del CCNL applicabile;
- che il rapporto di lavoro è poi proseguito, senza soluzione di continuità e con mantenimento delle stesse condizioni, ivi compresa l'anzianità e il
CCNL applicabile, con Controparte_5
a seguito del contratto di cessione di ramo d'azienda stipulato tra le
[...]
due cooperative;
- di aver lavorato per sino al 31.1.2020; CP_2
- di aver sempre svolto la propria attività lavorativa, sin dal 2006 e sino alla cessazione, presso il magazzino del supermercato n Controparte_3
Limito di Pioltello;
- che aveva stipulato un contratto di appalto prima con Controparte_3
e successivamente con proprio per la gestione della CP_1 CP_2
logistica nel polo di Limito di Pioltello;
- di avere sempre svolto le seguenti mansioni: dopo lo scarico della merce da parte di altri colleghi, egli suddivideva, sulla base della relativa bolla di accompagnamento, la merce in base al supermercato di destinazione e preparava i relativi pallet;
la redazione della lista avveniva prima scrivendo manualmente e dal 2018 in poi con l'utilizzo del tablet;
- di avere sempre svolto rilevanti ore di straordinario, avendo sempre osservato il seguente orario di lavoro: il giovedì e il venerdì dalle 20,00 alle 8,00 del mattino successivo;
il lunedì, martedì, mercoledì, sabato e
Pag. 2 di 17 domenica, dalle 22,00 alle 8,00 del mattino successivo;
per sei giorni la settimana e con un giorno di riposo settimanale;
- di avere quindi lavorato per 64 ore settimanali e 256 ore mensili, a fronte della retribuzione parametrata a 168 ore mensili per 39 ore settimanali;
- che la presenza dei lavoratori veniva registrata dapprima tramite fogli presenza e successivamente tramite rilevazione elettronica (impronta digitale e poi timbratura con tesserino);
- che sono prescritti solo i crediti maturati prima del luglio 2007;
- di avere quindi maturato differenze per ore di straordinario non retribuite a carico di e (in via solidale ex art. 2112 c.c.) di € CP_1 CP_2
101.996,82 (di cui € 7.034,26 per incidenza sul TFR) per il periodo dal luglio 2007 sino al 26.4.2017 e a carico di di € 33.317,76 (di CP_2
cui € 2.297,76 per incidenza sul TFR) per il periodo successivo;
- che sussiste poi la responsabilità solidale di ai sensi Controparte_3
dell'art. 1676 c.c. e dell'art. 29 d.lgs. 276/2003.
Ha quindi concluso chiedendo la condanna delle convenute al pagamento delle predette somme, con rifusione delle spese di lite.
Si è ritualmente costituita in giudizio Controparte_6
, che ha allegato:
[...]
- che effettivamente, sino all'aprile 2017, le aveva appaltato i CP_3
servizi di logistica presso il magazzino di Limito di Pioltello;
- che il rapporto di lavoro con il ricorrente è cessato il 30.4.2017;
- che il ramo d'azienda è stato ceduto a con decorrenza dal CP_2
1.5.2017;
- che il ricorrente è sempre stato correttamente retribuito sulla base delle ore risultanti dalle timbrature, prodotte in giudizio;
- che le eventuali ore di lavoro straordinario sono state pagate, come pattuito nell'Accordo Sindacale stipulato il 1.8.2008, in busta paga a titolo di “indennità di trasferta” e “indennità di disponibilità”, per un importo complessivo di € 31.696,00, avente natura retributiva;
Pag. 3 di 17 - che il CCNL applicabile è quello Logistica, Trasporto e Spedizione;
- che gli straordinari non incidono sul TFR, alla luce dell'art. 37 del CCNL applicabile, che ne esclude il computo;
- che i crediti azionati dal ricorrente precedenti al 9.2.2017 sono prescritti poiché l'unico atto interruttivo della prescrizione è costituito dalla notifica del ricorso avvenuta il 9.2.2022.
Ha quindi concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Si è costituita ritualmente in giudizio Controparte_5
la quale ha sostanzialmente riprodotto le difese di
[...]
precisando in aggiunta: CP_1
- di avere effettivamente assorbito tutti gli ex dipendenti ex art. CP_1
2112 c.c. con decorrenza dal 1.5.2017, mantenendo le pregresse condizioni;
- di avere effettivamente stipulato il 2.5.2017 un contratto di appalto con per la gestione del polo logistico di Pioltello Limito;
Controparte_3
- di avere sempre retribuito correttamente il ricorrente alla luce degli orari risultanti dalle timbrature;
- di avere corrisposto al ricorrente la somma complessiva di € 6.879,00 a titolo di “indennità di disponibilità”, avente natura retributiva, al fine di indennizzare sia i momenti di attesa sia eventuali sforamenti dall'orario di lavoro ordinario.
Ha quindi concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Si è costituita ritualmente in giudizio che ha allegato: Controparte_3
- di avere stipulato in data 29.11.2001 con un contratto di appalto CP_1
avente ad oggetto lo smistamento della merce in partenza dal reparto frutta e verdura di Limito di Pioltello e poi in data 6.5.2016 un altro contratto di appalto avente ad oggetto il servizio di scarico e movimentazione merci, sempre per il deposito di Limito di Pioltello;
- che tali contratti cessavano il 1.5.2017;
Pag. 4 di 17 - che pertanto è intervenuta decadenza ex art. 29 comma 2 d.lgs. 273/2003 essendo decorsi più di due anni dalla cessazione dell'appalto tra CP_3
e CP_1
- che i crediti precedenti al 28.1.2017 sono in ogni caso prescritti essendo il primo atto interruttivo costituito dalla notifica del ricorso introduttivo avvenuta il 28.1.2022;
- di avere poi stipulato un contratto di appalto avente ad oggetto le medesime attività con in data 2.5.2017, poi cessato il 1.2.2020; CP_2
- che gli appalti erano genuini sicché non conosce le mansioni CP_3
svolte dal ricorrente, né se egli fosse effettivamente adibito all'appalto di
Pioltello, risultando tuttavia censito solamente dal 1.8.2014;
- che in ogni caso ha diritto di essere manlevata da e CP_3 CP_1
alla luce dell'art. 9 del contratto di appalto, e che ha comunque CP_2
azione di regresso nei confronti dei condebitori solidali ai sensi dell'art. 29
d.lgs. 276/2003;
- che infine ha diritto al riconoscimento del beneficium CP_3
excussionis.
All'udienza del 27.4.2022 le Cooperative hanno dichiarato di accettare il contraddittorio sulla domanda di manleva formulata da nei loro CP_3
confronti; su ordine del Giudice, le Cooperative hanno depositato la copia delle timbrature e dei fogli presenza del ricorrente. La causa è poi stata istruita con l'escussione dei testimoni Testimone_1 Testimone_2
[...] Testimone_3 Tes_4 Tes_5
; è stata poi effettuata CTU contabile per il calcolo delle eventuali
[...]
differenze retributive maturate dal ricorrente, sulla base del V livello CCNL
Logistica, sezione generale integrata dalla sezione Cooperative, come rinnovato l'1.8.2013 e il 3.12.2017 e con l'utilizzo, quanto agli orari, del dato ricavabile dalle timbrature in entrata e uscita e, qualora tale dato non fosse ricavabile,
l'orario dalle 22 alle 7,30 per sei giorni lavorativi, senza computare ai fini del calcolo del TFR l'indennità di lavoro straordinario e con detrazione degli importi
Pag. 5 di 17 percepiti in busta paga per “indennità di trasferta” o “indennità di disponibilità” previa loro lordizzazione.
La causa è poi stata decisa all'udienza di trattazione scritta del 29.11.2024.
2.- Il ricorso è parzialmente fondato, nei termini che seguono.
2.1.- È pacifico e non contestato che il ricorrente abbia lavorato, con mansioni riconducibili al V livello del CCNL Logistica, presso il polo logistico di Pioltello
Limito dall'inizio del rapporto di lavoro (9.3.2006) sino alla sua cessazione
(31.1.2020), prima alle dipendenze di e in seguito di CP_1 CP_2
Oggetto di contestazione è solo l'orario di lavoro osservato che, a detta del ricorrente, era superiore alle 39 ore settimanali e 168 mensili retribuite, con il conseguente diritto a vedersi corrisposte le differenze maturate per le ore di straordinario realmente effettuate, con incidenza sul TFR.
Come noto, per lavoro straordinario (art. 2108 c.c.) si intende quello prestato oltre l'orario normale di lavoro, che dà diritto al prestatore ad essere compensato con una retribuzione maggiorata rispetto a quella dovuta per il lavoro ordinario, come previsto dai contratti collettivi applicabili. Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di merito e di legittimità, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., l'onere della prova dello svolgimento di lavoro straordinario incombe sul lavoratore che, ancor prima, ha un onere di allegazione puntuale del fatto costitutivo, ossia dell'esatta collocazione cronologica o del quantum di ore complessivamente svolte oltre l'orario ordinario. Sul lavoratore grava un onere probatorio integrale, specifico e rigoroso circa il numero di ore effettivamente svolto;
tale onere non è colmabile in altro modo tanto che eventuali, ma non decisive, ammissioni del datore di lavoro non sono idonee a determinare un'inversione dell'onere della prova (Cass. Civ. Sez.
Lav. sent. n. 3714 del 16.2.2009). La prova deve essere tanto più specifica e rigorosa quanto il ricorrente deduca un numero di ore di straordinario di rilevante consistenza, con l'ulteriore precisazione che il dipendente deve anche provare di aver espletato l'orario normale di lavoro e di aver poi proseguito l'attività lavorativa oltre il suddetto orario (Cass. Civ. Sez. Lav. sent. n. 12695 del
Pag. 6 di 17 17.10.2001); l'assenza di tale prova non può essere supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso (Cass. Civ. Sez. Lav. sent. n. 4076 del 20.2.2018), poiché il criterio di cui all'art. 432 c.p.c. riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa e non già la sua esistenza (Cass. Civ. sent. n. 11876 del
7.11.1991). In definitiva, il lavoratore deve provare rigorosamente l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti, dell'orario di lavoro ordinario nonché, in modo sufficientemente concreto e realistico, i suoi termini quantitativi, ossia la sua esatta collocazione cronologica o il quantum di ore per le quali si è protratta la prestazione.
Nel caso di specie, il ricorrente ha allegato di aver lavorato il giovedì e il venerdì dalle 20,00 alle 8,00 del mattino successivo e il lunedì, martedì, mercoledì, sabato e domenica, dalle 22,00 alle 8,00 del mattino successivo, per sei giorni la settimana e con un giorno di riposo settimanale (e quindi per circa 10 o 12 ore al giorno). A fronte di tale allegazione, dall'istruttoria di giudizio è effettivamente emerso lo svolgimento, da parte del ricorrente, di ore di lavoro straordinario, sebbene in misura inferiore a quelle da lui rivendicate. Prova dell'orario lavorativo osservato dal ricorrente è costituito da un lato dalle timbrature e dai fogli presenza prodotti in giudizio, che recano l'orario di entrata e di uscita del lavoratore, nonché dalle dichiarazioni rese dai testi escussi durante il giudizio: tali elementi hanno sostanzialmente confermato l'osservanza, da parte del ricorrente, di un orario di lavoro dalle 22 alle 7,30 per sei giorni lavorativi e per tutto il periodo preso in considerazione.
I testimoni escussi, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, hanno reso dichiarazione sostanzialmente convergenti e coerenti tra loro;
hanno confermato che le presenze dei lavoratori sono sempre state registrate tramite una timbratrice posta all'ingresso del magazzino di Pioltello e che i lavoratori effettivamente provvedevano alla timbratura non appena arrivati in loco (prima di cambiarsi) oltre che all'uscita; le presenze venivano anche rilevate con un foglio compilato
Pag. 7 di 17 dal responsabile della (teste “La timbratrice è CP_5 Testimone_1 all'entrata del magazzino. In teoria dovrebbero andare giù, cambiarsi e poi salire e timbrare;
i nostri di fanno così.”, teste CP_3
: “Timbro quando entro: timbro sulla macchinetta Testimone_2 della che è all'ingresso del magazzino, appena arrivo. Poi vado CP_3
dentro nel magazzino nell'ufficio della nostra cooperativa e timbro una nuova volta su una macchina della cooperativa. Anche quando esco timbro in entrambe le macchine. Preciso che fino a una certa data, fino a 2013 circa esibivo solo un tesserino per la “timbrata” , che quindi non veniva registrato. La CP_3
cooperativa invece ha sempre avuto una registrazione con timbratura”; teste
“I lavoratori timbravano alla nostra macchina dopo Testimone_3
essere entrati nello stabile del magazzino e si recavano in prossimità di un pilastro circa al centro del magazzino dove c'era la nostra timbratrice.
Timbravano e poi anda vano a cambiarsi, se necessario, o posare gli effetti personali. Già all'entrata al posto dei responsabili dovevano firmare un foglio firme. All'uscita firmavano il foglio e poi timbravano pure”; teste Tes_6
“Dopo aver timbrato per timbro anche dentro il magazzino,
[...] CP_3
prima di cambiarmi. Non firmo nessun foglio all'entrata. All'uscita timbro nella macchina della cooperativa e guardo sul foglio presenza l'orario che il capo ha scritto sul foglio;
io non controllavo e semplicemente salutavo il capo”; teste
“I lavoratori timbravano per la cooperativa al mattino e Testimone_5
alla fine. Quando timbravano il capo squadra segnava anche l'orario di ingresso in un foglio presenza, che serviva anche a noi per la sicurezza (per avere sempre contezza delle persone presenti, visto che non potevamo attingere i dati dalla timbratrice). All'uscita timbravano e il capo squadra segnava l'orario. Faceva comunque fede l'orario dato dalla timbratrice”). È poi emerso che gli orari segnati nei fogli presenza, controllati dai lavoratori all'uscita, erano sostanzialmente corretti e non recavano delle significative difformità rispetto a quanto effettivamente lavorato;
comunque, poi, faceva fede l'orario indicato dalle timbrature (teste : “All'uscita noi lavoratori Testimone_2
Pag. 8 di 17 verifichiamo un foglio predi sposto dal responsabile della cooperativa che contiene gli orari di entrata e uscita;
noi controlliamo che vada bene e nessuno firma;
in pratica lui segna gli orai e noi controlliamo che vada bene. Alle volte ho notato che negli orari predisposti a mano mancavano delle ore. Anche due o tre ore o quattro;
loro dicevano che poi avrebbero controllato con le timbrature.
Per me mancavano due o tre ore al mese, per queste difformità neanche andavo
a parlare”). In assenza di una specifica contestazione sul punto e comunque in assenza di prova contraria, deve ritenersi provata la presenza del ricorrente negli orari risultanti dalle timbrature in entrata e in uscita, non essendovi motivo per dubitare, anche alla luce delle dichiarazioni rese dai testi, della correttezza degli orari risultanti da tale meccanismo di registrazione automatico;
il calcolo dell'orario di lavoro del ricorrente deve pertanto fare riferimento ai dati risultanti dalle timbrature.
In assenza di tale dato, alla luce dell'istruttoria orale, si può ragionevolmente affermare che il ricorrente, di norma, lavorava dalle ore 22 alle 7,30 circa del mattino. Difatti alcuni testimoni hanno affermato che il magazzino rimaneva aperto dalle 21 o alle 22 di sera sino alle 6/8 di mattina, altri testimoni hanno affermato che il ricorrente iniziava il lavoro alle 21/22 e finiva alle 7,30/8 del mattino e altri ancora che iniziava alle 23 per lavorare fino alle 7 (teste
“Il magazzino apre dalle 21/22 fino alle 7/8 di mattina;
il fine Testimone_1 settimana dalle 21 e gli altri giorni dalle 22”; teste Testimone_5
“L'attività del magazzino più o meno iniziava tra le 21 e le 22 e fino alla mattina tra le 6 e le 8.”; teste : “Io arrivavo tra i primi perché Testimone_2
prelevo le olive;
quindi, verso le 9 e il giovedì venerdì verso le 8 e lavoro fino a che finisce il lavoro alle 7.30/8 del giorno seguente (…) il ricorrente faceva lo scarico e anche altre ed entrava un'ora dopo di me e finiva più o meno allo stesso orario mio”; teste : “Io al giovedì e venerdì inizio alla 9 e gli altri Tes_4
giorni alle 10. Il giorno di riposo cambia. Il lavoro finisce tra le 7.30 e le 9, dipende. Più o meno alle 8. Il ricorrente faceva più o meno i miei stessi orari, con la variabilità di cui ho detto;
teste “Mediamente Testimone_3
Pag. 9 di 17 entravano alle 11 di sera fino alle 6. In alcune giornate o periodi ci potevano essere dei picchi e quindi si partiva alle 10. Tutti i camion che arrivano col fresco arrivano da fuori sede e arrivano anche tardi (…) Mediamente il
se faceva le olive, poteva anche finire verso le 2 o le 3, se invece Pt_1
non le faceva inizia va alle 11 e finiva mediamente alle 6/6.30, al massimo alle 7 se poteva capitare).
In definitiva, alla luce dell'istruttoria di giudizio è emerso che, al fine di calcolare le eventuali differenze retributive spettanti al lavoratore, come base di calcolo devono essere utilizzati gli orari di entrata e uscita registrati dalla timbratrice e, in assenza di tale dato, deve essere preso in considerazione un orario di lavoro dalle 22 sino alle 7,30, per sei giorni la settimana.
2.2.- Accertata la durata dell'orario di lavoro che costituisce la base di calcolo, è necessario verificare quali siano i periodi da tenere in considerazione (alla luce dell'eccezione di prescrizione formulata dalle convenute) e quali siano le voci della retribuzione da considerare ai fini del calcolo delle differenze retributive spettanti al ricorrente.
2.2.1.- Quanto al periodo, a fronte dell'eccezione di prescrizione formulata dalle convenute, risultano prescritti solo gli eventuali crediti maturati dal ricorrente prima del 18.7.2007.
Difatti, come noto, prima dell'entrata in vigore della L. 28 giugno 2012 n. 92 che ha riformato la disciplina dei licenziamenti, la giurisprudenza distingueva il termine di decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro a seconda del tipo di rapporto instaurato tra le parti: per i rapporti assistiti dalla c.d. stabilità reale
(ossia, quelli cui era applicabile l'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300 e quindi una tutela reintegratoria), la prescrizione decorreva in costanza di rapporto;
per i rapporti assistiti dalla stabilità c.d. obbligatoria (ossia con tutela indennitaria e risarcitoria), la prescrizione iniziava a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro. La Corte Costituzionale, con le sentenze n. 63/1966 e n.
174/1972, aveva difatti ritenuto che la prescrizione non potesse decorrere in costanza di rapporto laddove il lavoratore si trovasse in una situazione di
Pag. 10 di 17 particolare subalternità materiale e psicologica (c.d. metus) ossia qualora l'eventuale esercizio del diritto avrebbe potuto portare alla risoluzione del rapporto;
tale situazione era tuttavia ravvisabile solamente in quei rapporti ove, in caso di licenziamento, era prevista solo una tutela indennitaria e risarcitoria, con esclusione invece dei casi ai quali era applicabile la reintegrazione nel posto di lavoro. Ebbene, con la riforma della disciplina dei licenziamenti, attuata dapprima con la legge 92/2012 citata e poi con il d.lgs. 4 marzo 2015 n. 23, la tutela reintegratoria è divenuta ipotesi sostanzialmente residuale. La Suprema
Corte (Cass. Civ. sez. Lav. Sent. n. 26246 del 6.9.2022) ha quindi affermato che, nel settore privato, anche per quei casi cui è ancora applicabile l'art. 18 L.
300/70, il rapporto di lavoro non è più assistito da un regime di stabilità, alla luce della “mancanza dei presupposti di predeterminazione certa della fattispecie di risoluzione” e perché la tutela indennitaria prevale su quella reintegratoria;
da ciò consegue, secondo tale pronuncia “non già la sospensione ex art. 2941 c.c. (per la tassatività delle ipotesi ivi previste e soprattutto per essere presupposto della sospensione la preesistenza di un termine di decorrenza della prescrizione che, esaurita la ragione di sospensione, possa riprendere a maturare), bensì la decorrenza originaria del termine di prescrizione, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge 92/2012” (Cass. Civ. sez. Lav. n. 26246 cit.). In definitiva, il termine di prescrizione dei diritti che non risultino prescritti al 18 luglio 2012 decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro;
devono pertanto ritenersi prescritti solamente i crediti maturati prima dei cinque anni a ritroso da tale data, ossia i crediti precedenti al 18 luglio 2007.
2.2.2.- Deve poi essere osservato che, nel caso di specie, le differenze maturate per le ore di straordinario non possono avere incidenza sul calcolo del TFR.
Come noto, il TFR si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari all'importo della retribuzione dovuta per l'anno divisa per 13,5, proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno;
la retribuzione annua
Pag. 11 di 17 comprende tutte le somme corrisposte al lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro, incluso l'equivalente in denaro delle prestazioni in natura, purché riconosciute a titolo non occasionale e con esclusione dei rimborsi spese (art. 2120 comma 2 c.c.). Tale previsione è tuttavia derogabile dai contratti collettivi,
a condizione che ciò sia esplicitato espressamente ed in modo chiaro e univoco, potendo difatti la contrattazione collettiva derogare al principio dell'onnicomprensività della retribuzione limitando la base di calcolo del trattamento, anche con modalità indirette, purché chiare (Cass. Civ. sez. Lav. sent. n. 4708 del 23.3.2012).
Ebbene, come correttamente indicato dalle resistenti, l'art. 37 del CCNL applicabile esclude espressamente dalla base di calcolo le somme corrisposte a titolo di straordinario, voci che pertanto non possono incidere sul calcolo di tale trattamento. Nel citato articolo, infatti, vengono indicate le voci che
“tassativamente” rientrano in detto calcolo, tra le quali non compare lo straordinario.
2.2.3.- Emerge poi dalla lettura delle buste paga che le società resistenti, nei rispettivi periodi di competenza, hanno erogato al ricorrente delle somme denominate “indennità di trasferta” o “indennità di disponibilità”, erogate allo scopo di remunerare eventuali sforamenti dell'orario di lavoro ordinario.
Ebbene, l'eccedenza della retribuzione rispetto ai minimi tabellari è di norma soggetta al principio generale dell'assorbibilità (Cass. Civ. sez. Lav. sent. n. 8711 del 16.8.1993); inoltre l'indennità di trasferta può avere anche una componente risarcitoria/restitutoria (per ristorare il lavoratore del disagio patito per lo spostamento dalla sede abituale di lavoro) ma, in assenza di pattuizioni aziendali o individuali che quantifichino in modo esplicito la misura restitutoria, non può che assumere natura retributiva (Cass. Civ. sez. Lav. sent. n. 3684 del 17.2.2010).
Nel caso di specie, deve ritenersi che le indennità di trasferta e di disponibilità, versate al ricorrente in busta paga, abbiano interamente natura retributiva, stante l'assenza della prova della spettanza di tale emolumento ad altro titolo. Le differenze maturate dal ricorrente a titolo di straordinario vanno quindi calcolate
Pag. 12 di 17 tenendo conto dell'intero trattamento retributivo corrispostogli dal datore di lavoro;
di conseguenza, gli importi ricevuti a titolo di indennità devono essere detratti dalle differenze maturate.
Ai fini del calcolo, le indennità di trasferta, che sono state erogate al netto, devono essere necessariamente lordizzate, poiché la detrazione non può che avvenire per poste omogenee.
2.3.- Ciò premesso, dall'espletata CTU sono emerse differenze retributive in favore del ricorrente pari ad € 43.039,93 lordi per il periodo lavorato alle dipendenze di e di € 20.870,88 lordi per il periodo lavorato alle CP_1
dipendenze di Nella relazione peritale sono stati pienamente rispettati CP_2
i criteri di calcolo esplicitati nel quesito, che tengono conto delle considerazioni sopra indicate e quindi: conteggio dei crediti maturati dal luglio 2007 in avanti, tenuto conto delle ore di ingresso e di uscita risultanti dalle timbrature e, in mancanza, dell'orario di lavoro dalle 22 alle 7,30 del mattino successivo, con esclusione dell'incidenza dello straordinario sul TFR e detrazione delle indennità di trasferta/disponibilità nel loro importo lordizzato. La relazione risulta quindi avere fatto corretta applicazione dei principi che regolano la fattispecie e le conclusioni cui giunge il consulente, alle quali si aderisce, sono da ritenersi pienamente condivisibili e non vi è motivo per doversene discostare.
Il ricorrente vanta quindi un diritto di credito nei confronti di per il CP_1 periodo sino al 30.4.2017, di € 43.039,93 e nei confronti di per il CP_2
periodo dal 1.5.2017 sino al 31.1.2020, di € 20.870,88 lordi. Su tali somme decorrono gli interessi e la rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 429 c.p.c. dalle singole scadenze al saldo effettivo.
2.4.- Quanto alle invocate responsabilità solidali delle convenute, deve osservarsi quanto di seguito.
2.4.1.- CO deve senza dubbio essere condannata al pagamento della somma di € 43.039,93 in via solidale con alla luce della cessione del CP_1
ramo d'azienda stipulata tra le parti che ha comportato l'assorbimento di tutto il personale dipendente, ivi compreso il ricorrente. La circostanza è pacifica e
Pag. 13 di 17 ammessa dalle convenute, oltre che dimostrata dai documenti prodotti in giudizio.
Ai sensi dell'art. 2112 c.c., cedente e cessionario sono obbligati in solido per tutti i crediti che il lavoratore ha maturato al tempo del trasferimento;
la responsabilità sussiste anche se il cessionario non sia a conoscenza dell'esistenza di tali crediti e a prescindere da quanto possa risultare dai libri contabili obbligatori.
2.4.2.- di contro, deve essere condannata in via solidale, ai sensi CP_3
dell'art. 29 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, solo limitatamente alla somma di
€ 20.870,88 lordi maturata in riferimento all'appalto stipulato con CP_2
Come noto, l'art. 29 comma 2 del d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 prevede che, in caso di appalto di opere o servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro
è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.
Presupposti per il riconoscimento della responsabilità solidale sono: la genuinità dell'appalto (verificandosi, in caso contrario, un'illecita intermediazione di manodopera, vietata se esercitata al di fuori dell'ambito di applicazione della somministrazione di lavoro), l'avvalimento del lavoratore allo specifico appalto in discussione e il rispetto del termine biennale decorrente dalla cessazione dell'appalto. Come affermato dalla Suprema Corte, il citato art. 29 garantisce il lavoratore circa il pagamento dei trattamenti retributivi “dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto”, ossia maturati in relazione all'appalto cui ha personalmente dedicato le proprie energie lavorative;
il dato testuale e la logica della solidarietà sancita da tale disposizione impongono quindi di desumere due conseguenze: che la solidarietà sussiste solo per i crediti maturati con riguardo al periodo lavorativo relativo all'appalto stesso, con esclusione di quelli sorti in altri periodi;
che il termine biennale decorrente dalla cessazione dell'appalto ha natura di termine di decadenza per la proposizione dell'azione
Pag. 14 di 17 giudiziale per i crediti per i quali vi sia tale possibilità (Cass. Civ. sez. Lav. sent.
n. 17725 del 18.7.2017), decadenza che può essere impedita anche dalla richiesta stragiudiziale di pagamento (Cass. Civ. sez. Lav. sent. n. 30602 del 28.10.2021).
Nel caso di specie, è pacifico e documentato che abbia stipulato prima CP_3
con e poi con contratti di appalto avente ad oggetto i servizi CP_1 CP_2
di movimentazione merci presso il polo logistico di Limito di Pioltello;
è poi circostanza pacifica, poiché espressamente ammessa dalle Cooperative convenute, che il ricorrente sia sempre stato adibito a tali appalti, avendo sempre lavorato, per tutta la durata del rapporto di lavoro, presso il magazzino di
Pioltello.
Tuttavia, quanto al primo periodo lavorato dal ricorrente alle dipendenze di deve trovare accoglimento l'eccezione di decadenza formulata da CP_1
essendo tale contratto di appalto pacificamente cessato in data CP_3
1.5.2017 e quindi oltre il termine biennale stabilito dal citato art. 29. deve invece essere condannata in via solidale con per la CP_3 CP_2
somma di € 20.870,88, essendo trascorsi meno di due anni tra la data di cessazione dell'appalto e la notifica del ricorso introduttivo.
3.- La domanda di manleva formulata da nei confronti di è CP_3 CP_2
fondata, alla luce dell'art. 9 del contratto di appalto sottoscritto tra le parti e prodotto in atti;
in ogni caso, la convenuta ha anche svolto domanda di regresso, che è certamente fondata, alla luce del disposto di cui all'art. 29 del d.lgs.
276/2003, che dà facoltà al committente che abbia eseguito il pagamento di esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.
La domanda formulata da di ottenere una pronuncia che riconosca il CP_3
beneficium excussionis (come previsto dall'art. 29 d.lgs. 276/2003 nella formulazione previgente alla modifica introdotta dal D.L. 17 marzo 2017 n. 25, convertito senza modificazioni dalla l. 20 aprile 17 n. 499, entrato in vigore il
17.3.2017) non può trovare accoglimento, poiché esso ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nell'ambito della quale deve essere fatto valere. A ciò si
Pag. 15 di 17 aggiunga che il contratto di appalto in essere tra e è del CP_3 CP_2
2.5.2017 e quindi, avuto riguardo alla data di stipula del contratto di appalto in questione, posteriore all'entrata in vigore del citato intervento riformatore
(17.3.2017), non può che concludersi per l'infondatezza della domanda.
4.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, applicando i compensi medi per lo scaglione di valore di riferimento (da €
52.000,00 a € 260.000,00) e quindi: € 4.763,00 per la fase di studio, € 1.701,00 per la fase introduttiva, € 2.678,00 per la fase istruttoria, € 4.253,00 per la fase decisionale, per complessivi € 13.395,00 oltre alle spese generali al 15%, IVA e
CPA se dovuti come per legge, oltre al pagamento delle spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto. Nel rapporto tra le società resistenti, invece, si ritiene sussistano gravi motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio, vista la soccombenza reciproca conseguente all'accoglimento delle domande di manleva e il rigetto della domanda relativa al beneficium excussionis.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: in parziale accoglimento del ricorso
1) condanna e Controparte_1
in persona dei rispettivi legali Controparte_2
rappresentanti, in via tra loro solidale, al pagamento in favore di della somma di € 43.039,93 lordi per Parte_1
differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione monetaria calcolati ai sensi dell'art. 429 c.p.c. dalle singole scadenze al saldo effettivo;
2) condanna ed Controparte_2 Controparte_3
in persona dei rispettivi legali rappresentanti, in via tra loro solidale, al pagamento in favore di della somma di Parte_1
€ 20.870,88 lordi per differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione
Pag. 16 di 17 monetaria calcolati ai sensi dell'art. 429 c.p.c. dalle singole scadenze al saldo effettivo;
3) condanna in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, a rifondere ad le somme Controparte_3 che quest'ultima si trovi a versare in favore del ricorrente in esecuzione della presente sentenza;
4) condanna tutte le società resistenti, in via tra loro solidale, al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 13.395,00 oltre 15% per spese generali, IVA e CPA se dovuti come per legge;
5) compensa le spese di lite tra tutte le altre parti;
6) pone definitivamente a carico di tutte le società resistenti, in via tra loro solidale, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bergamo, lì 29/11/2024
Il Giudice
Francesca Possenti
Pag. 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Francesca Possenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 89/2022 R.G. promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. RIZZOGLIO MIRCO GIOVANNI ricorrente contro
(C.F. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'avv. CIVITELLI TOMMASO resistente e contro
C.F. , in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
CIVITELLI TOMMASO resistente e contro
C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_3
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. TONELLI ALESSANDRO resistente
Pag. 1 di 17 OGGETTO: retribuzione
Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ritualmente notificato, ha Parte_1 adito l'intestato tribunale allegando:
- di essere stato assunto da Controparte_4
attualmente in liquidazione, dal 9.3.2006 al 26.4.2017, in qualità di
[...]
socio-lavoratore con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e inquadramento al V livello del CCNL applicabile;
- che il rapporto di lavoro è poi proseguito, senza soluzione di continuità e con mantenimento delle stesse condizioni, ivi compresa l'anzianità e il
CCNL applicabile, con Controparte_5
a seguito del contratto di cessione di ramo d'azienda stipulato tra le
[...]
due cooperative;
- di aver lavorato per sino al 31.1.2020; CP_2
- di aver sempre svolto la propria attività lavorativa, sin dal 2006 e sino alla cessazione, presso il magazzino del supermercato n Controparte_3
Limito di Pioltello;
- che aveva stipulato un contratto di appalto prima con Controparte_3
e successivamente con proprio per la gestione della CP_1 CP_2
logistica nel polo di Limito di Pioltello;
- di avere sempre svolto le seguenti mansioni: dopo lo scarico della merce da parte di altri colleghi, egli suddivideva, sulla base della relativa bolla di accompagnamento, la merce in base al supermercato di destinazione e preparava i relativi pallet;
la redazione della lista avveniva prima scrivendo manualmente e dal 2018 in poi con l'utilizzo del tablet;
- di avere sempre svolto rilevanti ore di straordinario, avendo sempre osservato il seguente orario di lavoro: il giovedì e il venerdì dalle 20,00 alle 8,00 del mattino successivo;
il lunedì, martedì, mercoledì, sabato e
Pag. 2 di 17 domenica, dalle 22,00 alle 8,00 del mattino successivo;
per sei giorni la settimana e con un giorno di riposo settimanale;
- di avere quindi lavorato per 64 ore settimanali e 256 ore mensili, a fronte della retribuzione parametrata a 168 ore mensili per 39 ore settimanali;
- che la presenza dei lavoratori veniva registrata dapprima tramite fogli presenza e successivamente tramite rilevazione elettronica (impronta digitale e poi timbratura con tesserino);
- che sono prescritti solo i crediti maturati prima del luglio 2007;
- di avere quindi maturato differenze per ore di straordinario non retribuite a carico di e (in via solidale ex art. 2112 c.c.) di € CP_1 CP_2
101.996,82 (di cui € 7.034,26 per incidenza sul TFR) per il periodo dal luglio 2007 sino al 26.4.2017 e a carico di di € 33.317,76 (di CP_2
cui € 2.297,76 per incidenza sul TFR) per il periodo successivo;
- che sussiste poi la responsabilità solidale di ai sensi Controparte_3
dell'art. 1676 c.c. e dell'art. 29 d.lgs. 276/2003.
Ha quindi concluso chiedendo la condanna delle convenute al pagamento delle predette somme, con rifusione delle spese di lite.
Si è ritualmente costituita in giudizio Controparte_6
, che ha allegato:
[...]
- che effettivamente, sino all'aprile 2017, le aveva appaltato i CP_3
servizi di logistica presso il magazzino di Limito di Pioltello;
- che il rapporto di lavoro con il ricorrente è cessato il 30.4.2017;
- che il ramo d'azienda è stato ceduto a con decorrenza dal CP_2
1.5.2017;
- che il ricorrente è sempre stato correttamente retribuito sulla base delle ore risultanti dalle timbrature, prodotte in giudizio;
- che le eventuali ore di lavoro straordinario sono state pagate, come pattuito nell'Accordo Sindacale stipulato il 1.8.2008, in busta paga a titolo di “indennità di trasferta” e “indennità di disponibilità”, per un importo complessivo di € 31.696,00, avente natura retributiva;
Pag. 3 di 17 - che il CCNL applicabile è quello Logistica, Trasporto e Spedizione;
- che gli straordinari non incidono sul TFR, alla luce dell'art. 37 del CCNL applicabile, che ne esclude il computo;
- che i crediti azionati dal ricorrente precedenti al 9.2.2017 sono prescritti poiché l'unico atto interruttivo della prescrizione è costituito dalla notifica del ricorso avvenuta il 9.2.2022.
Ha quindi concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Si è costituita ritualmente in giudizio Controparte_5
la quale ha sostanzialmente riprodotto le difese di
[...]
precisando in aggiunta: CP_1
- di avere effettivamente assorbito tutti gli ex dipendenti ex art. CP_1
2112 c.c. con decorrenza dal 1.5.2017, mantenendo le pregresse condizioni;
- di avere effettivamente stipulato il 2.5.2017 un contratto di appalto con per la gestione del polo logistico di Pioltello Limito;
Controparte_3
- di avere sempre retribuito correttamente il ricorrente alla luce degli orari risultanti dalle timbrature;
- di avere corrisposto al ricorrente la somma complessiva di € 6.879,00 a titolo di “indennità di disponibilità”, avente natura retributiva, al fine di indennizzare sia i momenti di attesa sia eventuali sforamenti dall'orario di lavoro ordinario.
Ha quindi concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Si è costituita ritualmente in giudizio che ha allegato: Controparte_3
- di avere stipulato in data 29.11.2001 con un contratto di appalto CP_1
avente ad oggetto lo smistamento della merce in partenza dal reparto frutta e verdura di Limito di Pioltello e poi in data 6.5.2016 un altro contratto di appalto avente ad oggetto il servizio di scarico e movimentazione merci, sempre per il deposito di Limito di Pioltello;
- che tali contratti cessavano il 1.5.2017;
Pag. 4 di 17 - che pertanto è intervenuta decadenza ex art. 29 comma 2 d.lgs. 273/2003 essendo decorsi più di due anni dalla cessazione dell'appalto tra CP_3
e CP_1
- che i crediti precedenti al 28.1.2017 sono in ogni caso prescritti essendo il primo atto interruttivo costituito dalla notifica del ricorso introduttivo avvenuta il 28.1.2022;
- di avere poi stipulato un contratto di appalto avente ad oggetto le medesime attività con in data 2.5.2017, poi cessato il 1.2.2020; CP_2
- che gli appalti erano genuini sicché non conosce le mansioni CP_3
svolte dal ricorrente, né se egli fosse effettivamente adibito all'appalto di
Pioltello, risultando tuttavia censito solamente dal 1.8.2014;
- che in ogni caso ha diritto di essere manlevata da e CP_3 CP_1
alla luce dell'art. 9 del contratto di appalto, e che ha comunque CP_2
azione di regresso nei confronti dei condebitori solidali ai sensi dell'art. 29
d.lgs. 276/2003;
- che infine ha diritto al riconoscimento del beneficium CP_3
excussionis.
All'udienza del 27.4.2022 le Cooperative hanno dichiarato di accettare il contraddittorio sulla domanda di manleva formulata da nei loro CP_3
confronti; su ordine del Giudice, le Cooperative hanno depositato la copia delle timbrature e dei fogli presenza del ricorrente. La causa è poi stata istruita con l'escussione dei testimoni Testimone_1 Testimone_2
[...] Testimone_3 Tes_4 Tes_5
; è stata poi effettuata CTU contabile per il calcolo delle eventuali
[...]
differenze retributive maturate dal ricorrente, sulla base del V livello CCNL
Logistica, sezione generale integrata dalla sezione Cooperative, come rinnovato l'1.8.2013 e il 3.12.2017 e con l'utilizzo, quanto agli orari, del dato ricavabile dalle timbrature in entrata e uscita e, qualora tale dato non fosse ricavabile,
l'orario dalle 22 alle 7,30 per sei giorni lavorativi, senza computare ai fini del calcolo del TFR l'indennità di lavoro straordinario e con detrazione degli importi
Pag. 5 di 17 percepiti in busta paga per “indennità di trasferta” o “indennità di disponibilità” previa loro lordizzazione.
La causa è poi stata decisa all'udienza di trattazione scritta del 29.11.2024.
2.- Il ricorso è parzialmente fondato, nei termini che seguono.
2.1.- È pacifico e non contestato che il ricorrente abbia lavorato, con mansioni riconducibili al V livello del CCNL Logistica, presso il polo logistico di Pioltello
Limito dall'inizio del rapporto di lavoro (9.3.2006) sino alla sua cessazione
(31.1.2020), prima alle dipendenze di e in seguito di CP_1 CP_2
Oggetto di contestazione è solo l'orario di lavoro osservato che, a detta del ricorrente, era superiore alle 39 ore settimanali e 168 mensili retribuite, con il conseguente diritto a vedersi corrisposte le differenze maturate per le ore di straordinario realmente effettuate, con incidenza sul TFR.
Come noto, per lavoro straordinario (art. 2108 c.c.) si intende quello prestato oltre l'orario normale di lavoro, che dà diritto al prestatore ad essere compensato con una retribuzione maggiorata rispetto a quella dovuta per il lavoro ordinario, come previsto dai contratti collettivi applicabili. Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di merito e di legittimità, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., l'onere della prova dello svolgimento di lavoro straordinario incombe sul lavoratore che, ancor prima, ha un onere di allegazione puntuale del fatto costitutivo, ossia dell'esatta collocazione cronologica o del quantum di ore complessivamente svolte oltre l'orario ordinario. Sul lavoratore grava un onere probatorio integrale, specifico e rigoroso circa il numero di ore effettivamente svolto;
tale onere non è colmabile in altro modo tanto che eventuali, ma non decisive, ammissioni del datore di lavoro non sono idonee a determinare un'inversione dell'onere della prova (Cass. Civ. Sez.
Lav. sent. n. 3714 del 16.2.2009). La prova deve essere tanto più specifica e rigorosa quanto il ricorrente deduca un numero di ore di straordinario di rilevante consistenza, con l'ulteriore precisazione che il dipendente deve anche provare di aver espletato l'orario normale di lavoro e di aver poi proseguito l'attività lavorativa oltre il suddetto orario (Cass. Civ. Sez. Lav. sent. n. 12695 del
Pag. 6 di 17 17.10.2001); l'assenza di tale prova non può essere supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso (Cass. Civ. Sez. Lav. sent. n. 4076 del 20.2.2018), poiché il criterio di cui all'art. 432 c.p.c. riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa e non già la sua esistenza (Cass. Civ. sent. n. 11876 del
7.11.1991). In definitiva, il lavoratore deve provare rigorosamente l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti, dell'orario di lavoro ordinario nonché, in modo sufficientemente concreto e realistico, i suoi termini quantitativi, ossia la sua esatta collocazione cronologica o il quantum di ore per le quali si è protratta la prestazione.
Nel caso di specie, il ricorrente ha allegato di aver lavorato il giovedì e il venerdì dalle 20,00 alle 8,00 del mattino successivo e il lunedì, martedì, mercoledì, sabato e domenica, dalle 22,00 alle 8,00 del mattino successivo, per sei giorni la settimana e con un giorno di riposo settimanale (e quindi per circa 10 o 12 ore al giorno). A fronte di tale allegazione, dall'istruttoria di giudizio è effettivamente emerso lo svolgimento, da parte del ricorrente, di ore di lavoro straordinario, sebbene in misura inferiore a quelle da lui rivendicate. Prova dell'orario lavorativo osservato dal ricorrente è costituito da un lato dalle timbrature e dai fogli presenza prodotti in giudizio, che recano l'orario di entrata e di uscita del lavoratore, nonché dalle dichiarazioni rese dai testi escussi durante il giudizio: tali elementi hanno sostanzialmente confermato l'osservanza, da parte del ricorrente, di un orario di lavoro dalle 22 alle 7,30 per sei giorni lavorativi e per tutto il periodo preso in considerazione.
I testimoni escussi, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, hanno reso dichiarazione sostanzialmente convergenti e coerenti tra loro;
hanno confermato che le presenze dei lavoratori sono sempre state registrate tramite una timbratrice posta all'ingresso del magazzino di Pioltello e che i lavoratori effettivamente provvedevano alla timbratura non appena arrivati in loco (prima di cambiarsi) oltre che all'uscita; le presenze venivano anche rilevate con un foglio compilato
Pag. 7 di 17 dal responsabile della (teste “La timbratrice è CP_5 Testimone_1 all'entrata del magazzino. In teoria dovrebbero andare giù, cambiarsi e poi salire e timbrare;
i nostri di fanno così.”, teste CP_3
: “Timbro quando entro: timbro sulla macchinetta Testimone_2 della che è all'ingresso del magazzino, appena arrivo. Poi vado CP_3
dentro nel magazzino nell'ufficio della nostra cooperativa e timbro una nuova volta su una macchina della cooperativa. Anche quando esco timbro in entrambe le macchine. Preciso che fino a una certa data, fino a 2013 circa esibivo solo un tesserino per la “timbrata” , che quindi non veniva registrato. La CP_3
cooperativa invece ha sempre avuto una registrazione con timbratura”; teste
“I lavoratori timbravano alla nostra macchina dopo Testimone_3
essere entrati nello stabile del magazzino e si recavano in prossimità di un pilastro circa al centro del magazzino dove c'era la nostra timbratrice.
Timbravano e poi anda vano a cambiarsi, se necessario, o posare gli effetti personali. Già all'entrata al posto dei responsabili dovevano firmare un foglio firme. All'uscita firmavano il foglio e poi timbravano pure”; teste Tes_6
“Dopo aver timbrato per timbro anche dentro il magazzino,
[...] CP_3
prima di cambiarmi. Non firmo nessun foglio all'entrata. All'uscita timbro nella macchina della cooperativa e guardo sul foglio presenza l'orario che il capo ha scritto sul foglio;
io non controllavo e semplicemente salutavo il capo”; teste
“I lavoratori timbravano per la cooperativa al mattino e Testimone_5
alla fine. Quando timbravano il capo squadra segnava anche l'orario di ingresso in un foglio presenza, che serviva anche a noi per la sicurezza (per avere sempre contezza delle persone presenti, visto che non potevamo attingere i dati dalla timbratrice). All'uscita timbravano e il capo squadra segnava l'orario. Faceva comunque fede l'orario dato dalla timbratrice”). È poi emerso che gli orari segnati nei fogli presenza, controllati dai lavoratori all'uscita, erano sostanzialmente corretti e non recavano delle significative difformità rispetto a quanto effettivamente lavorato;
comunque, poi, faceva fede l'orario indicato dalle timbrature (teste : “All'uscita noi lavoratori Testimone_2
Pag. 8 di 17 verifichiamo un foglio predi sposto dal responsabile della cooperativa che contiene gli orari di entrata e uscita;
noi controlliamo che vada bene e nessuno firma;
in pratica lui segna gli orai e noi controlliamo che vada bene. Alle volte ho notato che negli orari predisposti a mano mancavano delle ore. Anche due o tre ore o quattro;
loro dicevano che poi avrebbero controllato con le timbrature.
Per me mancavano due o tre ore al mese, per queste difformità neanche andavo
a parlare”). In assenza di una specifica contestazione sul punto e comunque in assenza di prova contraria, deve ritenersi provata la presenza del ricorrente negli orari risultanti dalle timbrature in entrata e in uscita, non essendovi motivo per dubitare, anche alla luce delle dichiarazioni rese dai testi, della correttezza degli orari risultanti da tale meccanismo di registrazione automatico;
il calcolo dell'orario di lavoro del ricorrente deve pertanto fare riferimento ai dati risultanti dalle timbrature.
In assenza di tale dato, alla luce dell'istruttoria orale, si può ragionevolmente affermare che il ricorrente, di norma, lavorava dalle ore 22 alle 7,30 circa del mattino. Difatti alcuni testimoni hanno affermato che il magazzino rimaneva aperto dalle 21 o alle 22 di sera sino alle 6/8 di mattina, altri testimoni hanno affermato che il ricorrente iniziava il lavoro alle 21/22 e finiva alle 7,30/8 del mattino e altri ancora che iniziava alle 23 per lavorare fino alle 7 (teste
“Il magazzino apre dalle 21/22 fino alle 7/8 di mattina;
il fine Testimone_1 settimana dalle 21 e gli altri giorni dalle 22”; teste Testimone_5
“L'attività del magazzino più o meno iniziava tra le 21 e le 22 e fino alla mattina tra le 6 e le 8.”; teste : “Io arrivavo tra i primi perché Testimone_2
prelevo le olive;
quindi, verso le 9 e il giovedì venerdì verso le 8 e lavoro fino a che finisce il lavoro alle 7.30/8 del giorno seguente (…) il ricorrente faceva lo scarico e anche altre ed entrava un'ora dopo di me e finiva più o meno allo stesso orario mio”; teste : “Io al giovedì e venerdì inizio alla 9 e gli altri Tes_4
giorni alle 10. Il giorno di riposo cambia. Il lavoro finisce tra le 7.30 e le 9, dipende. Più o meno alle 8. Il ricorrente faceva più o meno i miei stessi orari, con la variabilità di cui ho detto;
teste “Mediamente Testimone_3
Pag. 9 di 17 entravano alle 11 di sera fino alle 6. In alcune giornate o periodi ci potevano essere dei picchi e quindi si partiva alle 10. Tutti i camion che arrivano col fresco arrivano da fuori sede e arrivano anche tardi (…) Mediamente il
se faceva le olive, poteva anche finire verso le 2 o le 3, se invece Pt_1
non le faceva inizia va alle 11 e finiva mediamente alle 6/6.30, al massimo alle 7 se poteva capitare).
In definitiva, alla luce dell'istruttoria di giudizio è emerso che, al fine di calcolare le eventuali differenze retributive spettanti al lavoratore, come base di calcolo devono essere utilizzati gli orari di entrata e uscita registrati dalla timbratrice e, in assenza di tale dato, deve essere preso in considerazione un orario di lavoro dalle 22 sino alle 7,30, per sei giorni la settimana.
2.2.- Accertata la durata dell'orario di lavoro che costituisce la base di calcolo, è necessario verificare quali siano i periodi da tenere in considerazione (alla luce dell'eccezione di prescrizione formulata dalle convenute) e quali siano le voci della retribuzione da considerare ai fini del calcolo delle differenze retributive spettanti al ricorrente.
2.2.1.- Quanto al periodo, a fronte dell'eccezione di prescrizione formulata dalle convenute, risultano prescritti solo gli eventuali crediti maturati dal ricorrente prima del 18.7.2007.
Difatti, come noto, prima dell'entrata in vigore della L. 28 giugno 2012 n. 92 che ha riformato la disciplina dei licenziamenti, la giurisprudenza distingueva il termine di decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro a seconda del tipo di rapporto instaurato tra le parti: per i rapporti assistiti dalla c.d. stabilità reale
(ossia, quelli cui era applicabile l'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300 e quindi una tutela reintegratoria), la prescrizione decorreva in costanza di rapporto;
per i rapporti assistiti dalla stabilità c.d. obbligatoria (ossia con tutela indennitaria e risarcitoria), la prescrizione iniziava a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro. La Corte Costituzionale, con le sentenze n. 63/1966 e n.
174/1972, aveva difatti ritenuto che la prescrizione non potesse decorrere in costanza di rapporto laddove il lavoratore si trovasse in una situazione di
Pag. 10 di 17 particolare subalternità materiale e psicologica (c.d. metus) ossia qualora l'eventuale esercizio del diritto avrebbe potuto portare alla risoluzione del rapporto;
tale situazione era tuttavia ravvisabile solamente in quei rapporti ove, in caso di licenziamento, era prevista solo una tutela indennitaria e risarcitoria, con esclusione invece dei casi ai quali era applicabile la reintegrazione nel posto di lavoro. Ebbene, con la riforma della disciplina dei licenziamenti, attuata dapprima con la legge 92/2012 citata e poi con il d.lgs. 4 marzo 2015 n. 23, la tutela reintegratoria è divenuta ipotesi sostanzialmente residuale. La Suprema
Corte (Cass. Civ. sez. Lav. Sent. n. 26246 del 6.9.2022) ha quindi affermato che, nel settore privato, anche per quei casi cui è ancora applicabile l'art. 18 L.
300/70, il rapporto di lavoro non è più assistito da un regime di stabilità, alla luce della “mancanza dei presupposti di predeterminazione certa della fattispecie di risoluzione” e perché la tutela indennitaria prevale su quella reintegratoria;
da ciò consegue, secondo tale pronuncia “non già la sospensione ex art. 2941 c.c. (per la tassatività delle ipotesi ivi previste e soprattutto per essere presupposto della sospensione la preesistenza di un termine di decorrenza della prescrizione che, esaurita la ragione di sospensione, possa riprendere a maturare), bensì la decorrenza originaria del termine di prescrizione, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge 92/2012” (Cass. Civ. sez. Lav. n. 26246 cit.). In definitiva, il termine di prescrizione dei diritti che non risultino prescritti al 18 luglio 2012 decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro;
devono pertanto ritenersi prescritti solamente i crediti maturati prima dei cinque anni a ritroso da tale data, ossia i crediti precedenti al 18 luglio 2007.
2.2.2.- Deve poi essere osservato che, nel caso di specie, le differenze maturate per le ore di straordinario non possono avere incidenza sul calcolo del TFR.
Come noto, il TFR si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari all'importo della retribuzione dovuta per l'anno divisa per 13,5, proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno;
la retribuzione annua
Pag. 11 di 17 comprende tutte le somme corrisposte al lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro, incluso l'equivalente in denaro delle prestazioni in natura, purché riconosciute a titolo non occasionale e con esclusione dei rimborsi spese (art. 2120 comma 2 c.c.). Tale previsione è tuttavia derogabile dai contratti collettivi,
a condizione che ciò sia esplicitato espressamente ed in modo chiaro e univoco, potendo difatti la contrattazione collettiva derogare al principio dell'onnicomprensività della retribuzione limitando la base di calcolo del trattamento, anche con modalità indirette, purché chiare (Cass. Civ. sez. Lav. sent. n. 4708 del 23.3.2012).
Ebbene, come correttamente indicato dalle resistenti, l'art. 37 del CCNL applicabile esclude espressamente dalla base di calcolo le somme corrisposte a titolo di straordinario, voci che pertanto non possono incidere sul calcolo di tale trattamento. Nel citato articolo, infatti, vengono indicate le voci che
“tassativamente” rientrano in detto calcolo, tra le quali non compare lo straordinario.
2.2.3.- Emerge poi dalla lettura delle buste paga che le società resistenti, nei rispettivi periodi di competenza, hanno erogato al ricorrente delle somme denominate “indennità di trasferta” o “indennità di disponibilità”, erogate allo scopo di remunerare eventuali sforamenti dell'orario di lavoro ordinario.
Ebbene, l'eccedenza della retribuzione rispetto ai minimi tabellari è di norma soggetta al principio generale dell'assorbibilità (Cass. Civ. sez. Lav. sent. n. 8711 del 16.8.1993); inoltre l'indennità di trasferta può avere anche una componente risarcitoria/restitutoria (per ristorare il lavoratore del disagio patito per lo spostamento dalla sede abituale di lavoro) ma, in assenza di pattuizioni aziendali o individuali che quantifichino in modo esplicito la misura restitutoria, non può che assumere natura retributiva (Cass. Civ. sez. Lav. sent. n. 3684 del 17.2.2010).
Nel caso di specie, deve ritenersi che le indennità di trasferta e di disponibilità, versate al ricorrente in busta paga, abbiano interamente natura retributiva, stante l'assenza della prova della spettanza di tale emolumento ad altro titolo. Le differenze maturate dal ricorrente a titolo di straordinario vanno quindi calcolate
Pag. 12 di 17 tenendo conto dell'intero trattamento retributivo corrispostogli dal datore di lavoro;
di conseguenza, gli importi ricevuti a titolo di indennità devono essere detratti dalle differenze maturate.
Ai fini del calcolo, le indennità di trasferta, che sono state erogate al netto, devono essere necessariamente lordizzate, poiché la detrazione non può che avvenire per poste omogenee.
2.3.- Ciò premesso, dall'espletata CTU sono emerse differenze retributive in favore del ricorrente pari ad € 43.039,93 lordi per il periodo lavorato alle dipendenze di e di € 20.870,88 lordi per il periodo lavorato alle CP_1
dipendenze di Nella relazione peritale sono stati pienamente rispettati CP_2
i criteri di calcolo esplicitati nel quesito, che tengono conto delle considerazioni sopra indicate e quindi: conteggio dei crediti maturati dal luglio 2007 in avanti, tenuto conto delle ore di ingresso e di uscita risultanti dalle timbrature e, in mancanza, dell'orario di lavoro dalle 22 alle 7,30 del mattino successivo, con esclusione dell'incidenza dello straordinario sul TFR e detrazione delle indennità di trasferta/disponibilità nel loro importo lordizzato. La relazione risulta quindi avere fatto corretta applicazione dei principi che regolano la fattispecie e le conclusioni cui giunge il consulente, alle quali si aderisce, sono da ritenersi pienamente condivisibili e non vi è motivo per doversene discostare.
Il ricorrente vanta quindi un diritto di credito nei confronti di per il CP_1 periodo sino al 30.4.2017, di € 43.039,93 e nei confronti di per il CP_2
periodo dal 1.5.2017 sino al 31.1.2020, di € 20.870,88 lordi. Su tali somme decorrono gli interessi e la rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 429 c.p.c. dalle singole scadenze al saldo effettivo.
2.4.- Quanto alle invocate responsabilità solidali delle convenute, deve osservarsi quanto di seguito.
2.4.1.- CO deve senza dubbio essere condannata al pagamento della somma di € 43.039,93 in via solidale con alla luce della cessione del CP_1
ramo d'azienda stipulata tra le parti che ha comportato l'assorbimento di tutto il personale dipendente, ivi compreso il ricorrente. La circostanza è pacifica e
Pag. 13 di 17 ammessa dalle convenute, oltre che dimostrata dai documenti prodotti in giudizio.
Ai sensi dell'art. 2112 c.c., cedente e cessionario sono obbligati in solido per tutti i crediti che il lavoratore ha maturato al tempo del trasferimento;
la responsabilità sussiste anche se il cessionario non sia a conoscenza dell'esistenza di tali crediti e a prescindere da quanto possa risultare dai libri contabili obbligatori.
2.4.2.- di contro, deve essere condannata in via solidale, ai sensi CP_3
dell'art. 29 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, solo limitatamente alla somma di
€ 20.870,88 lordi maturata in riferimento all'appalto stipulato con CP_2
Come noto, l'art. 29 comma 2 del d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 prevede che, in caso di appalto di opere o servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro
è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.
Presupposti per il riconoscimento della responsabilità solidale sono: la genuinità dell'appalto (verificandosi, in caso contrario, un'illecita intermediazione di manodopera, vietata se esercitata al di fuori dell'ambito di applicazione della somministrazione di lavoro), l'avvalimento del lavoratore allo specifico appalto in discussione e il rispetto del termine biennale decorrente dalla cessazione dell'appalto. Come affermato dalla Suprema Corte, il citato art. 29 garantisce il lavoratore circa il pagamento dei trattamenti retributivi “dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto”, ossia maturati in relazione all'appalto cui ha personalmente dedicato le proprie energie lavorative;
il dato testuale e la logica della solidarietà sancita da tale disposizione impongono quindi di desumere due conseguenze: che la solidarietà sussiste solo per i crediti maturati con riguardo al periodo lavorativo relativo all'appalto stesso, con esclusione di quelli sorti in altri periodi;
che il termine biennale decorrente dalla cessazione dell'appalto ha natura di termine di decadenza per la proposizione dell'azione
Pag. 14 di 17 giudiziale per i crediti per i quali vi sia tale possibilità (Cass. Civ. sez. Lav. sent.
n. 17725 del 18.7.2017), decadenza che può essere impedita anche dalla richiesta stragiudiziale di pagamento (Cass. Civ. sez. Lav. sent. n. 30602 del 28.10.2021).
Nel caso di specie, è pacifico e documentato che abbia stipulato prima CP_3
con e poi con contratti di appalto avente ad oggetto i servizi CP_1 CP_2
di movimentazione merci presso il polo logistico di Limito di Pioltello;
è poi circostanza pacifica, poiché espressamente ammessa dalle Cooperative convenute, che il ricorrente sia sempre stato adibito a tali appalti, avendo sempre lavorato, per tutta la durata del rapporto di lavoro, presso il magazzino di
Pioltello.
Tuttavia, quanto al primo periodo lavorato dal ricorrente alle dipendenze di deve trovare accoglimento l'eccezione di decadenza formulata da CP_1
essendo tale contratto di appalto pacificamente cessato in data CP_3
1.5.2017 e quindi oltre il termine biennale stabilito dal citato art. 29. deve invece essere condannata in via solidale con per la CP_3 CP_2
somma di € 20.870,88, essendo trascorsi meno di due anni tra la data di cessazione dell'appalto e la notifica del ricorso introduttivo.
3.- La domanda di manleva formulata da nei confronti di è CP_3 CP_2
fondata, alla luce dell'art. 9 del contratto di appalto sottoscritto tra le parti e prodotto in atti;
in ogni caso, la convenuta ha anche svolto domanda di regresso, che è certamente fondata, alla luce del disposto di cui all'art. 29 del d.lgs.
276/2003, che dà facoltà al committente che abbia eseguito il pagamento di esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.
La domanda formulata da di ottenere una pronuncia che riconosca il CP_3
beneficium excussionis (come previsto dall'art. 29 d.lgs. 276/2003 nella formulazione previgente alla modifica introdotta dal D.L. 17 marzo 2017 n. 25, convertito senza modificazioni dalla l. 20 aprile 17 n. 499, entrato in vigore il
17.3.2017) non può trovare accoglimento, poiché esso ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nell'ambito della quale deve essere fatto valere. A ciò si
Pag. 15 di 17 aggiunga che il contratto di appalto in essere tra e è del CP_3 CP_2
2.5.2017 e quindi, avuto riguardo alla data di stipula del contratto di appalto in questione, posteriore all'entrata in vigore del citato intervento riformatore
(17.3.2017), non può che concludersi per l'infondatezza della domanda.
4.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, applicando i compensi medi per lo scaglione di valore di riferimento (da €
52.000,00 a € 260.000,00) e quindi: € 4.763,00 per la fase di studio, € 1.701,00 per la fase introduttiva, € 2.678,00 per la fase istruttoria, € 4.253,00 per la fase decisionale, per complessivi € 13.395,00 oltre alle spese generali al 15%, IVA e
CPA se dovuti come per legge, oltre al pagamento delle spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto. Nel rapporto tra le società resistenti, invece, si ritiene sussistano gravi motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio, vista la soccombenza reciproca conseguente all'accoglimento delle domande di manleva e il rigetto della domanda relativa al beneficium excussionis.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: in parziale accoglimento del ricorso
1) condanna e Controparte_1
in persona dei rispettivi legali Controparte_2
rappresentanti, in via tra loro solidale, al pagamento in favore di della somma di € 43.039,93 lordi per Parte_1
differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione monetaria calcolati ai sensi dell'art. 429 c.p.c. dalle singole scadenze al saldo effettivo;
2) condanna ed Controparte_2 Controparte_3
in persona dei rispettivi legali rappresentanti, in via tra loro solidale, al pagamento in favore di della somma di Parte_1
€ 20.870,88 lordi per differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione
Pag. 16 di 17 monetaria calcolati ai sensi dell'art. 429 c.p.c. dalle singole scadenze al saldo effettivo;
3) condanna in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, a rifondere ad le somme Controparte_3 che quest'ultima si trovi a versare in favore del ricorrente in esecuzione della presente sentenza;
4) condanna tutte le società resistenti, in via tra loro solidale, al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 13.395,00 oltre 15% per spese generali, IVA e CPA se dovuti come per legge;
5) compensa le spese di lite tra tutte le altre parti;
6) pone definitivamente a carico di tutte le società resistenti, in via tra loro solidale, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bergamo, lì 29/11/2024
Il Giudice
Francesca Possenti
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