Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 13/05/2025, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale nr.704/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda Civile, riunita in Camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo Labellarte
Presidente
dott. Luciano Guaglione
Consigliere
dott. Leonardo NOTA
Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, come innanzi rubricata, promossa
Da
, nata a [...] il [...]; Parte_1 Parte_2
, nato a [...] il [...] e , nato a [...] il
[...] Parte_2
26/5/1981, tutti ivi residenti, nella loro qualità di aventi causa di , tutti Persona_1 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Tommaso Rinaldi e con questi elettivamente domiciliati in Bari alla via Crispi n.102 (c/o avv. Daniele D'Anna)
attori in revocazione
Contro
, già in persona del suo titolare, con sede in Controparte_1 CP_2
Manfredonia, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Silvia P.M. Quitadamo
pagina 1 di 15
Alberto Coccioli)
convenuta in revocazione
^^^^
Oggetto: citazione in revocazione avverso la sentenza di questa Corte, seconda sezione civile, in diversa composizione collegiale, n.668 del 28/2/2020, pubblicata in data
11/5/2020, a definizione del giudizio di gravame rubricato al n.300/2016 del r.g.c., proposto dagli odierni attori in danno della dante causa dell'odierna convenuta ed avente ad oggetto l'impugnata sentenza del Tribunale monocratico di Foggia n.108 del
14/1/2015, pubblicata il successivo 15/1/2015, resa a definizione del giudizio iscritto al n.92000011/2005 r.g. ed avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo per compensi professionali” proposto dal dante causa degli odierni attori, Persona_1 avverso la dante causa dell'odierna convenuta.
Conclusioni: così riassunte con le rispettive note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite , in previsione dell'udienza di p.c. del 3/11/2023, trattata con modalità cartolare-telematica: per gli attori: “ 1)Dichiararsi la revocazione della sentenza della
Corte di Appello di Bari- Seconda sezione civile – n.668 del 28/2/2020, pubblicata
l'11/5/2020 per i motivi esposti in narrativa, accertando e dichiarando la sussistenza di un errore di fatto ex art.395 n.4 c.p.c. per la dichiarata inesistenza della scrittura privata di compravendita, presente, invece, agli atti di causa;
2)per l'effetto, accertare e dichiarare che il pagamento dell'importo di €10.329,14 (£20.000.000) effettuato dal sig.
alla è imputabile a titolo di compenso professionale e che, Persona_1 CP_2
l'importo ancora dovuto alla per l'attività di assistenza e consulenza svolta Parte_3 tra il 1998 ed il 2002 era di €2.606,87; 3)condannare, altresì, lo Controparte_1
Co
già . al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio.
[...] CP_4
In via istruttoria, qualora la Corte ne ritenesse la necessità e utilità ai fini della decisione, si insite nella richiesta di integrazione della prova testimoniale già espletata in primo grado
a mezzo del teste sulle articolate circostanze”; per l'appellata si insisteva Testimone_1 per il rigetto dell'avversa domanda di revocazione siccome infondata in fatto e diritto, con il favore delle spese.
Svolgimento del processo
pagina 2 di 15 La vicenda sostanziale in esame tra origine da un rapporto professionale intercorso, verso la fine degli anni 80, tra i rispettivi danti causa delle odierne parti processuali, ovvero tra la (società professionale di consulenza fiscale e del lavoro operante in CP_2
Manfredonia) ed il , titolare di un'omonima locale impresa edile Persona_1 individuale, in forza di un contratto di prestazione d'opera professionale verbalmente stipulato, in esecuzione del quale la società prestava la propria opera di consulenza ed assistenza fiscale al verso un convenuto corrispettivo a cadenza annuale, la Per_1 cui effettiva entità e, in particolare, l'imputazione di un rilevante acconto versato dal
, avversato dalla società con distinta imputazione, estranea al rapporto Per_1 professionale, costituirà il sostanziale oggetto della controversia.
La vicenda processuale nasce, quindi, da un ricorso monitorio del 14/10/04 alla sezione distaccata di Manfredonia del Tribunale di Foggia ad istanza della società predetta, con il quale esponeva la predetta società, in persona del suo titolare di aver prestato CP_1 servizio di consulenza in favore del per il periodo dall'1/1/1987 al Persona_1
31/10/02 con convenuto pagamento del corrispettivo alla fine di ogni anno.
Aggiungeva la ricorrente che per la predetta attività, circoscritta al periodo più recente, dall'1/1/98 al 31/10/02 (termine del rapporto professionale)la ditta , benché Per_1 reiteratamente sollecitata al pagamento dei maturati compensi, persisteva nella propria inadempienza e, addirittura, si determinava alla risoluzione del rapporto, formalmente richiedendo, il 21/10/02, la restituzione di tutte le scritture contabili e di tutti gli altri documenti in possesso, richiesta riscontrata con la dichiarata incondizionata disponibilità, tanto che il materiale ritiro avveniva senza, tuttavia, provvedere a sanare le pregresse morosità contrattuali, persistendo, quindi, in un inadempimento contrattuale per la somma di complessivi €26.289,60 come da allegato parere di congruità rilasciato dal competente Ordine professionale, oggetto della predetta richiesta monitoria, per un credito complessivo, comprensivo dei dovuti interessi moratori, pari ad €35.705,64.
Avverso la concessa ingiunzione del 2/11/2004, proponeva il , la Persona_1 citazione in opposizione, introduttiva del giudizio, a supporto della quale contestava vizi formali e di merito della avversa pretesa creditoria di €26.280,60.
In particolare, contestava il quantum monitoriamente azionato, in tesi eccessivo rispetto al compenso a suo tempo concordato con la società consulente, evidentemente estraneo ai parametri ex adverso applicati, rappresentato dalla somma di €1.566,00 annue (pari al pagina 3 di 15 vecchio conio di £3.000.000) e la omessa contabilizzazione di un rilevante acconto versato, pari alla somma di €10.330,00 con il quale venivano saldati anche i compensi professionali dovuti dalla del figlio . Controparte_5 Pt_2
Aggiungeva, inoltre, di essersi avveduto delle contestate omissioni, solamente nel settembre del 2002, allorché decideva di ritirare tutta la documentazione contabile, rendendosi conto che le fatture emesse per gli anni 1995, 1996 e 1997 erano state redatte con importi ben diversi da quelli concordati oltre a non essere stata fatturata la somma complessivamente versata dal 1998 al 2002.
Allegava, quindi, essere la pretesa avversa fondata su di un asserito compenso ingiustificato e sproporzionato a fronte dell'attività effettivamente espletata, essendo la propria impresa edile rimasta del tutto inattiva dal 1997, essendo l'assistenza fiscale, peraltro, prestata in forma semplificata e non ordinaria.
Sulla scorta di quanto innanzi, concludeva, pertanto, per l'accertamento e conseguente declaratoria di esclusione dalla somma pretesa del compenso dovuto per l'anno 1997, periodo non compreso nella domanda giudiziale;
per l'accertamento del compenso convenzionale di €1.549,37 annuo, con accertamento di avvenuto integrale pagamento dello stesso e di eccessiva determinazione delle spese contabilizzate.
Si costituiva la società opposta, insistendo per il rigetto dell'avversa opposizione, con integrale conferma dell'opposto decreto ingiuntivo, contestando in particolare,
l'irrilevanza del preteso compenso originariamente convenuto a fronte della progressiva complessità della prestazione professionale, conseguendone la doverosa applicazione di adeguati parametri tariffari ed allegando una distinta imputazione alla somma versata ad asserito titolo di acconto, riguardando la stessa una ben distinta obbligazione restitutoria di un prestito personale elargito dal in favore del , come da allegata CP_1 Per_1 documentazione a supporto.
Così radicatosi il contradittorio, il giudizio veniva congruamente istruito con l'ammessa prova testimoniale e con una disposta ctu valutativa dell'attività professionale espletata, in rapporto alla vigente tariffa professionale ed all'esito, definito con sentenza del
Tribunale di Foggia, cui, nelle more, era stato trasferito il fascicolo a seguito della sopravvenuta soppressione della sezione distaccata di Manfredonia, con cui, in parziale accoglimento della proposta opposizione, veniva rideterminata la pretesa creditoria pagina 4 di 15 azionata, nella somma minore di €12.936,01 oltre interessi legali, senza detrazione di alcun preteso acconto, disattesa l'imputazione allegata dall'opponente alla somma versata, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, condanna dell'opponente al pagamento della minor somma di cui innanzi e conseguenziale regolamentazione delle spese di lite a carico dell'opponente, salvo compensazione integrale a carico di entrambe le parti della disposta CTU.
Con articolata motivazione, esponeva l'estensore le ragioni addotte a supporto delle adottate soluzioni decisorie.
In particolare, premessa la rilevata tempestività della proposta opposizione e l'applicazione dei principi generali in punto di oneri probatori a carico delle parti, rilevava il primo giudice che, nel caso di specie, l'opponente aveva riconosciuto l'esplicazione del predetto rapporto professionale in essere con l'opposta, come da richiamata istruttoria orale, limitando la propria contestazione alla sola quantificazione effettiva del credito, così ribaltando sul creditore opposto, attore sostanziale, il correlativo onere probatorio circa l'effettività della prestazione professionale.
Nel caso di specie, non risultando il rapporto contrattuale disciplinato formalmente da un articolato contratto di prestazione d'opera con pattuizione del correlativo compenso, si era resa necessaria la disposizione di una ctu contabile ricostruttiva del rapporto de quo e dalla quale era emerso che l'attività svolta dal consulente fiscale si era configurata nella tenuta della contabilità ordinaria nel rispetto delle scadenza fiscali periodiche, nella redazione dei bilanci annuali e delle periodiche denunce reddituali, gestione iva e dei costi deducibili, con richiamo delle corrispondenti tariffe professionali via via vigenti.
Da tali emergenze istruttorie e peritali, riteneva il Tribunale applicarsi, per le singole voci in cui si articolava la prestazione professionale, corrispondenti compensi, dettagliatamente individuati, per pervenire alla somma complessiva di cui in dispositivo, di €12.936,01.
Come innanzi evidenziato, non riteneva adeguatamente comprovata l'asserita imputazione a titolo di acconto della somma versata dal di £.20.000.000 Per_1 rilevando la maggiore verosimiglianza della versione fattuale allegata dall'opposto in ordine ad un precedente prestito elargito al e dallo stesso restituito con la Per_1 somma predetta.
pagina 5 di 15 Avverso la statuizione predetta insorgevano gli eredi ed aventi causa del Persona_1
, nelle more deceduto, odierni attori, ,
[...] Parte_1 Parte_2
e , proponendo un gravame definito con la sentenza oggetto,
[...] Parte_2 successivamente, del giudizio di revocazione in esame.
A supporto del gravame, articolavano i due censure, dolendosi, in primo luogo Per_1 per una prospettata errata applicazione, da parte del primo giudice, del disposto di cui all'art.2233 c.c. con riferimento alla disposta rideterminazione giudiziale del compenso di spettanza del prestatore dell'opera intellettuale, a fronte della comprovata originaria determinazione convenzionale risultante dall'espletata istruttoria orale e documentale e contestando, in secondo luogo, l'omessa considerazione della prova documentale attestante la corretta imputazione dell'acconto versato al e che avrebbe CP_1 comportato l'omessa detrazione dello stesso dal saldo rideterminato, con conseguente rilevante riduzione dello stesso.
In particolare, con riguardo alla prima censura, rilevavano gli appellanti la valenza prioritaria, in ordine alla determinazione del compenso, di quello contrattualmente pattuito tra le parti, potendosi introdurre una ricostruzione giudiziale solamente subordinatamente alla mancata prova della convenzione contrattuale che, in tesi appellante, risultava invece istruttoriamente acquisita, risultando chiaramente la presenza di un accordo verbale circa il compenso da corrispondere, con le correlative risultanze documentali ed istruttorie totalmente ed immotivatamente disattese, quali la prova testimoniale avente ad oggetto il convenuto importo annuale di €1.549,37 con attendibilità dei testi escussi ( , socia e collaboratrice del padre Parte_1 nella gestione dell'azienda familiare, TA MA e ), la cui attendibilità Testimone_2 veniva ulteriormente confermata anche dalle fatture emesse dalla società appellata, sia pure per anni precedenti a quelli oggetto dell'ingiunzione (dal 1990 al 1994), con conseguente rideterminazione del saldo effettivo, pari ad €7.966,85 (corrispettivo annuale per cinque anni).
Con riferimento alla seconda doglianza, prospettavano la violazione degli artt.115 e 116
c.p.c. in ordine alla mancata considerazione delle risultanze istruttorie e documentali in merito all'imputazione dell'acconto versato di €10.329,14 (£ 20.000.000), pagamento riconosciuto dallo stesso appellato, sia pure con diversa imputazione (restituzione prestito personale). pagina 6 di 15 A supporto della censura riportavano tanto gli esiti della prova testimoniale quanto un
“riepilogo” consuntivo manoscritto dallo stesso , con espresso riferimento alla CP_1 somma suddetta a titolo di acconto del compenso professionale e non del distinto ed inesistente prestito personale dallo stesso asseritamente elargito, per il ridetto importo, al e, in particolare, della deposizione del teste , a conoscenza Per_1 Testimone_3 della circostanza in quanto promissario acquirente di un box allo stesso vendutogli dal
, dal quale veniva autorizzato a corrispondere direttamente al terzo Per_1 CP_1 una tranche di pagamento corrispondente alla ridetta somma di £20.000.000 con imputazione della stessa al vigente rapporto professionale di assistenza e consulenza fiscale.
La rilevanza della censura atteneva, ovviamente, al fatto che, detratta la somma predetta, il saldo a versarsi al rispetto a quello in sentenza riconosciuto, avrebbe subito CP_1 una rilevante riduzione.
Si costituiva l'appellata proponendo un gravame incidentale in relazione alla determinazione giudiziale del credito oltre a contrastare quello principale del quale, invocava, preliminarmente una formale inammissibilità ex art.348 bis c.p.c..
A definizione del giudizio predetto, questo stesso Collegio, in diversa composizione, rendeva la sentenza oggetto della presente revocazione.
Veniva quindi ritenuta la infondatezza della prima censura del gravame principale, ovvero quella attinente una prospettata violazione dell'art.2333 c.c., motivata dalla reputata inidoneità delle risultanze processuali a provare l'avvenuta pattuizione del compenso nella misura annua di £3.000.000, come preteso dagli appellanti, o in altra diversa misura.
A tal fine, argomentava quel Collegio decisorio, alcuna valenza probatoria poteva riconoscersi alle deposizioni rese dai germani , odierni appellanti quali coeredi Per_1
(con ), nonché dal (genero del in quanto coniuge Pt_2 Testimone_2 Per_1 della figlia ) e tanto in considerazione, non solo dello stretto vincolo parentale Parte_1
e di affinità che li legava all'originario attore, ma anche e soprattutto del coinvolgimento personale dei testi suddetti nell'attività imprenditoriale del de cuius, collaborando con ,lo stesso nella gestione contabile ed aziendale (il figlio era finanche Parte_2 convivente con il padre) dell'impresa.
pagina 7 di 15 Appariva quindi innegabile che i testi escussi sulla specifica circostanza della pattuizione informale del compenso annuo, fossero, anche all'attualità, portatori di un interesse concreto ed attuale ad un determinato esito della vicenda giudiziaria in esame.
Con riferimento poi alla produzione documentale, ovvero alle fatture prodotte dall'originario opponente, si rilevava la stessa collocazione temporale delle stesse
(attinenti ad un periodo di gran lunga precedente rispetto a quello azionato in via monitoria), potendo, verosimilmente, valorizzarsi la progressiva complessità delle prestazioni successive in quanto, anche a voler ammettere che le parti avessero originariamente (fine anni 80 e primi anni 90) pattuito informalmente un compenso nella ridetta misura annua di £3.000.000, non si può escludere che, negli anni successivi, lo stesso sia stato modificato ed adeguato alle nuove incombenze fiscali e societarie in virtù di differenti parametri tariffari, ritenuti congrui all'esito della rideterminazione e verifica peritale.
Distinta motivazione veniva invece addotta con riferimento alla seconda doglianza (che, determinerà, in concreto, la proposta revocazione in esame) attinente, come innanzi evidenziato, il mancato “storno” parziale del prezzo di vendita del box di proprietà del allorché lo stesso veniva venduto a tale , in tesi coincidente con Per_1 Testimone_3
l'acconto versato in favore del in parziale pagamento del compenso CP_1 professionale dallo stesso maturato per l'attività professionale per cui è causa.
A tale riguardo, reputava, erroneamente, quel Collegio il mancato “rideposito” nel giudizio di gravame della prova documentale che avrebbe dovuto supportare la doglianza di errata applicazione degli artt.115 e 116 c.p.c. in ordine alla valutazione delle prove documentali, ovvero della “copia” del preliminare di vendita intercorso tra il ed il Per_1 Tes_3 prodotto dalla stessa società opposta e finalizzato a comprovare la prestata imputazione della somma da versarsi al , con delega del venditore al predetto acquirente. CP_1
In particolare, premesso il motivato giudizio di inattendibilità dei testi parenti del
, quanto alla prova documentale suddetta ne rilevava l'omesso rideposito nel Per_1 fascicolo di parte appellata, conseguentemente ritenendo non dimostrato che l'importo di
£20.000.000, quale parte del prezzo di vendita, fosse stato versato alla società professionale piuttosto che alla persona fisica del a titolo di restituzione di un CP_1 prestito, richiamando, a supporto del delibato, rigetto i consolidati principi di legittimità in tema di prove documentali nel giudizio di gravame. pagina 8 di 15 La scrittura privata ridetta, motivava quel Collegio decisorio, non risultando riprodotta nel presente grado di giudizio, determinava un carente supporto probatorio all'assunto degli appellanti principali, reputando, tra l'altro, inammissibile la avanzata richiesta istruttoria integrativa di quella del primo grado, con l'aggiunta di ulteriore teste di riferimento, tale , non avendola reiterata in sede di p.c. del giudizio di prime Testimone_1 cure.
Per completezza motivazionale, deve anche evidenziarsi che dei due motivi articolati dalla società appellata in via incidentale, se ne rilevava la fondatezza solo in relazione al secondo, ovvero a quello con cui si contestava la disposta regolamentazione delle spese del primo grado, laddove si disponeva una integrale compensazione delle stesse, ritenendo più equa una parziale compensazione nella misura di 2/3.
In definitiva, la sentenza oggetto della presente revocazione, rigettava l'appello principale proposto dai sulla scorta delle predette motivazioni, mentre accoglieva, per Per_1 quanto di ragione, quello incidentale proposto dall'appellato Controparte_1 in relazione alle spese del primo grado.
La statuizione predetta formava quindi oggetto di richiesta revocazione con la citazione introduttiva del presente giudizio revocatorio.
In particolare, si contestava da parte attorea, la sussistenza di un errore di fatto, risultante dagli atti con riferimento al delibato rigetto della seconda doglianza, ovvero alla pretesa carente documentazione in ordine alla circostanza del versamento della somma di
£20.000.000 a titolo in favore della società professionale a titolo di acconto sulle competenze maturate e non alla persona del quale restituzione di un CP_1 precedente prestito dallo stesso elargito in precedenza in favore del . Persona_1
In realtà, sostenevano gli attori, il documento predetto era stato ritualmente riprodotto dalla parte appellata anche in sede di gravame, risultando lo stesso espressamente indicato e concretamente allegato alla documentazione di cui all'indice del correlativo fascicolo di parte in sede di appello, circostanza evidentemente sfuggita alla Corte.
Risultava, pertanto evidente, in tesi attorea, che il deposito, a cura dell'appellata, della suddetta rilevante prova documentale, avrebbe dovuto indurre il Collegio a ben diverse valutazioni finalizzate all'invocato accoglimento della seconda censura.
pagina 9 di 15 In punto di diritto, individuavano e qualificavano, il suddetto errore revocatorio quale
“errore di fatto” ex art.395 n.4 c.p.c. ovvero nel caso di dichiarata inesistenza nei fascicoli processuali di un documento che invece risultava esservi incontestabilmente inserito, richiamando, a tal fine, rilevante giurisprudenza di legittimità.
Aggiungevano poi gli attori l'ulteriore qualifica di decisività del vizio riscontrato, desumibile dalla stessa motivazione della Corte a supporto della rilevata carenza probatoria, implicitamente qualificata assorbente di qualsiasi ulteriore valutazione di natura istruttoria.
Ribadivano la asserita decisività dell'errore anche con riferimento all'ulteriore prova documentale rappresentata dal “riepilogo contabile” manoscritto dallo stesso CP_1 con qualificazione della somma predetta a espresso titolo di “acconto” sul saldo dovuto per l'attività professionale espletata ed all'omessa valorizzazione della deposizione rilasciata dallo stesso , acquirente del box del , sulla cui Testimone_3 Per_1 attendibilità non poteva sorgere dubbio alcuno.
L'accoglimento del motivo d'impugnazione, assumevano gli attori, avrebbe di fatto determinato una rilevante riduzione della somma dovuta a saldo in favore della società professionale, riducendolo ad €2.608,87, inducendo la Corte anche ad una integrale compensazione delle spese del giudizio di appello per reciproca soccombenza o per accoglimento parziale dell'appello principale.
Si costituiva per la società convenuta, lo Studio Associato subentrato alla CP_1 originaria società professionale appellata, contestando l'ammissibilità della domanda revocatoria attorea per l'insussistenza dei presupposti di rito.
In particolare, si allegava la mancanza del presupposto della decisività dell'errore di fatto, allegando la rilevanza probatoria di una prodotta dichiarazione del 28/2/1997, debitamente sottoscritta dal ed attestante l'avvenuta erogazione di un Persona_1 prestito personale per la somma di £20.000.000 da parte del mai contestata CP_1 dallo stesso e si valorizzava, la effettiva deposizione del teste Per_1 Testimone_3 proprio sulla imputazione da attribuirsi al delegato versamento della tranche di pagamento del prezzo del box in favore del personalmente, deposizione CP_1 avvalorata dal disposto confronto con la teste . Parte_1
pagina 10 di 15 Così radicatosi il giudizio revocatorio, all'esito dell'udienza di prima comparizione dl
16/10/2020, veniva fissata per la p.c. la successiva udienza del 3/12/2021, differita a quella del 28/4/2023 e quindi a quella di cui epigrafe del 3/11/2023, trattata con la disposta modalità cartolare, nel corso della quale acquisite le prescritte note di trattazione scritta, veniva riservata in decisione, previa concessione alle parti dei termini difensivi ex art.190 c.p.c.
Motivazione della decisione
Evidentemente prioritaria alla delibazione circa la l'accoglibilità della domanda attorea è la verifica, sulla scorta dei riscontri processuali in atti, circa la sussistenza o meno, nel caso di specie, dei presupposti per l'ammissibilità rituale della proposta revocazione.
A tale riguardo, non è superfluo premettere che l'errore di fatto idoneo a costituire il vizio revocatorio previsto dall'art.395 n.4 c.p.c., debba consistere in un travisamento di un fatto costitutivo, c.d. “abbaglio dei sensi” che cada, tuttavia, su di un punto decisivo della controversia, configurandosi la decisività dell'errore sull'esito della lite un presupposto inderogabile costitutivo della revocazione, necessitando un rapporto di causalità tra l'erronea presupposizione e la pronuncia stessa(cfr. Cons. di Stato 5/1/2024 n.198).
L'errore revocatorio si verifica solo nell'ipotesi di falsa percezione della realtà che porta ad affermare o supporre l'inesistenza di un fatto che è invece escluso o accertato in modo indiscutibile dagli atti e documenti di causa (v. Cass. 28/11/2024 n.30626).
L'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali;
il detto errore deve: a)consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato;
b)risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive;
c)essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa. (Cass. ordinanza n.16439 del
10/6/2021).
pagina 11 di 15 Orbene, parametrando le suddette coordinate interpretative al caso di specie, ritiene il
Collegio non potersi ravvisare il prospettato errore revocatorio, configurandosi carente il presupposto della decisività dell'errore medesimo, atteso che, condividendo la tesi difensiva prospettata da parte convenuta, la errata percezione di fatto, ovvero la omessa considerazione della rituale produzione documentale rappresentata dalla copia del preliminare di vendita non costituiva l'unico riscontro probatorio in Controparte_6 grado di comprovare ed accertare la proposta imputazione del versamento effettuato a seguito del ridetto preliminare, quale acconto sul saldo per competenze professionali, secondo la versione proposta dall'originario opponente, dante causa degli odierni attori, ovvero quale adempimento di una distinta obbligazione restitutoria gravante sul a seguito di un prestito personale allo stesso fatto dal e Per_1 CP_1 palesemente estraneo al rapporto contrattuale di prestazione d'opera per cui è causa.
A tale riguardo, invero, occorre valorizzare la prevalente rilevanza probatoria dei riscontri istruttori e documentali pure prodotti dalla società appellata ed opposta in primo grado per avallare la tesi della restituzione del prestito personale e presumibilmente disattesi ed obliterati dal precedente Collegio per la rilevata natura assorbente della rilevata carenza probatoria documentale di cui innanzi.
In effetti, le due contrastanti versioni fattuali addotte dalle parti circa la distinta qualifica del versamento effettuato dal per conto del in favore del Tes_3 Per_1 CP_1 ovvero quale acconto sulle maturate competenze del rapporto professionale da parte opponente e quale, di contro, restituzione di un prestito personale di pari importo, da parte dell'opposta, venivano di fatto rispettivamente supportate, da parte del , Per_1 con la copia del preliminare di vendita a suo tempo intercorso tra lo stesso e tale Tes_3
avente ad oggetto un box di proprietà del venditore nell'ambito del
[...] Per_1 quale di conveniva e si delegava al promissario acquirente il versamento di una residua parte del costo dell'immobile direttamente in favore dello “in quanto Controparte_1 creditore del della somma succitata”, documento cui si contrapponeva quello Per_1 di segno contrario prodotto dall'opposto e rappresentato, da un lato, da atto ricognitivo del prestito di cui innanzi a firma del e dall'altro, dalla rilevante deposizione Per_1 testimoniale del predetto che, in tesi convenuta, non lasciava dubbi sulla Testimone_3 effettiva imputazione di tale versamento cin riferimento al prestito suddetto.
pagina 12 di 15 La contrapposizione documentale ed istruttoria escludeva, pertanto, il carattere della unicità, esclusività e, quindi, decisività della copia del preliminare, erroneamente obliterato dalla Corte a seguito della errata percezione fattuale circa la sua rituale riproduzione nel fascicolo di parte del giudizio di gravame, imponendo al Collegio, in sede di scrutinio della seconda censura, di valutare la diversa e prevalente rilevanza probatoria dei due riscontri istruttori rappresentai, nella specie, dalla dichiarazione ricognitiva a firma del e da questi mai disconosciuta nel corso del giudizio e la dirimente rilevanza Per_1 delle dichiarazioni fornite, in sede di sua escussione a teste, dal , ovvero da Testimone_3 colui che provvedeva, su espressa delega del venditore, al versamento della somma in favore del CP_1
La rilevanza probatoria prevalente e dirimente è agevolmente desumibile dal confronto letterale dei contrapposti riscontri documentali e della deposizione integrale del Tes_3
(confermata anche in sede di confronto disposto con la teste avversa).
Da un lato si aveva il ridetto preliminare di vendita nel quale si conveniva che: “…la residua parte ammontante a 20.000.000 (€10.329,13) dovrà essere versata allo
[...]
(ovvero alla Studio associato opposto) in quanto creditore Parte_4 nei confronti del della somma succitata”, quindi senza alcuna Persona_1 specificazione circa l'imputazione di tale credito, paventando solamente la qualifica del credito di natura professionale solamente sulla scorta della circostanza del convenuto versamento a favore dello Studio associato e non del personalmente. CP_1
Dall'altro si aveva, di contro, una incontestabile dichiarazione ricognitiva del 28/2/1997 dattiloscritta e sottoscritta dal con propria firma autografa, confermata Persona_1 da apposizione del timbro aziendale allo stesso riferibile (mai contestata e disconosciuta dallo stesso nel corso del giudizio) con la quale dichiarava di aver ricevuto dal Per_1 rag. la somma di £20.000.000 a titolo di prestito con impegno alla Parte_5 restituzione entro e non otre il 31/12/1998.
La rilevanza di tale atto ricognitivo non è di poco momento in quanto attesta che effettivamente vi era un prestito personale effettuato dal , titolare della Parte_5 società professionale, effettuato il 28/2/1997, ovvero in epoca precedente a quella azionata in via monitoria dallo stesso (relativa al periodo 1/1/98-31/10/02) e CP_1 per un importo esattamente corrispondente al versamento effettuato dal Testimone_3 all'esito del preliminare di vendita di cui innanzi. pagina 13 di 15 Ulteriore e dirimente rilevanza probatoria doveva poi acquisirsi con la deposizione dello stesso il quale, interrogato sui capitoli ritualmente articolati nella memoria Tes_3 istruttoria della società convenuta opposta, ammetteva, inequivocamente, di aver appreso direttamente dal , proprio in occasione della stipula del preliminare la Per_1 circostanza di un prestito dallo stesso ricevuto dal per la somma Parte_5 predetta di £20.000.000, e di aver inserito, a richiesta del venditore, una specifica clausola che prevedeva “lo storno della somma di £20.000.000, precisando che tale somma avrebbe dovuto versarsi al e non alla (ad attestare Parte_5 Controparte_1 la natura personale dell'obbligazione restitutoria, palesemente estranea al credito professionale vantato dallo Studio associato).
La circostanza, come innanzi detto, veniva quindi reiterata con maggior rigore in sede di confronto testimoniale con il teste di parte opponente, , laddove Parte_1 precisava ancora il :”ricordo bene che mi disse di consegnare Tes_3 Persona_1
£20.000.000 a , persona fisica, perché aveva ricevuto da lui un prestito” Parte_5 così avallando la asserita estraneità del ridetto versamento al credito professionale vantato dalla società del stesso, confermata, del resto, dalla mancata CP_1 specificazione della natura del credito già accennato nel ridetto preliminare.
Né, tantomeno, poteva attribuirsi rilevanza di segno contrario al richiamato e prodotto
“riassunto contabile” manoscritto dallo stesso nel quale si prospettava una CP_1 determinazione di un saldo creditorio al netto di un acconto di £20.000.000 atteso che, da un lato, tale prospetto non attesta assolutamente di quale credito si trattasse, includendovi somme riferibili ad un periodo contabile escluso dall'azione monitoria, rendendo maggiormente verosimile, dall'altro, la prospettata natura, di una proposta di definizione transattiva per la definizione bonaria della pretesa creditoria, rimasta poi disattesa dal debitore, in mancanza di alcuna quietanza del previsto acconto.
Orbene, sulla scorta di quanto innanzi, deve convenirsi che l'errore di fatto effettivamente compiuto da quel Collegio non potesse definirsi decisivo ai fini della delibazione di rigetto del gravame in quanto, gli ulteriori riscontri istruttori, disattesi dalla Corte per presumibile ritenuta rilevanza “assorbente” della rilevata carenza documentale, venendo quindi a mancare, quel diretto rapporto di causalità tra l'errore di fatto e l'esito finale del giudizio, in quanto, anche in assenza dell'errore, il giudizio avrebbe dovuto definirsi con il rigetto della censura. pagina 14 di 15 Per completezza motivazionale, devesi in questa sede, confermare la corretta motivazione posta già dal Collegio con la sentenza oggetto della presente revocazione circa l'inammissibilità rituale della invocata prova testimoniale con designazione a teste del
, presunto teste di riferimento, atteso che, in ossequio a consolidata Testimone_1 giurisprudenza di legittimità, la richiesta istruttoria de qua doveva ritenersi inammissibile in sede di gravame per non essere stata specificamente ed espressamente reiterata nella p.c. del giudizio di primo grado (vedasi ex multis, Cass. 9/6/2023 n.16420).
In definitiva, la rilevata carenza del presupposto circa la sussistenza di un errore di fatto decisivo, depone ineluttabilmente per la ritenuta infondatezza della domanda attorea con le conseguenti statuizioni di rito in ordine alla regolamentazione delle spese del grado.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda di revocazione proposta da , e avverso la Parte_1 Parte_2 Parte_2 sentenza di questa medesima sezione della Corte di Appelli Bari n.668 del 28/2/2020, pubblicata il successivo 11/5/2020, così provvede:
1)Rigetta la domanda attorea;
2)Condanna gli attori, in solido, alla integrale refusione in favore del convenuto
[...]
, in persona del suo titolare e legale rappresentante, delle Controparte_1 competenze difensive relative al presente giudizio, liquidate le stesse in complessivi
€5.809,00 oltre accessori di legge.
Così deciso all'esito della Camera di Consiglio in videoconferenza dell'8/4/2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
(avv. Leonardo Nota) (dott. Filippo Labellarte)
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