Articolo 2 della Legge 30 luglio 1951, n. 954
Articolo 1
Versione
10 ottobre 1951
Art. 2.
Alla copertura della spesa di cui al precedente articolo e' destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei vari Ministeri ed ai vari bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1949-1950 (quinto provvedimento).
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 10 ottobre 1951