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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 05/06/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. N. 1346/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 1346/2025
avente per oggetto: separazione e divorzio (cessazione effetti civili)
congiuntamente proposta da:
nata a [...] il [...] Parte_1
e nato a [...] il [...] Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. BOCCHINO FRANCESCA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
fissato all'uopo il termine;
essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1) assegnare la casa familiare, sita in Alba (CN), Corso Enotria n. 63, alla SI.ra . Il Parte_1
SI. ha reperito altra abitazione in Alba (CN), Corso Enotria n. 1, ove stabilirà la propria Pt_2
residenza.
Pers 2) affidare la FI minore in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la residenza della madre;
3) Per quanto concerne le condizioni relative alla FI minore, previo rinvio nello specifico al Piano
Genitoriale allegato al presente ricorso, al doc. 26, i coniugi hanno concordato che:
a) Il padre potrà tenere con sé la FI, salvo diverso accordo e comunque previo congruo preavviso, ogni mercoledì dall'uscita da scuola fino al mattino seguente, quando lo stesso la riaccompagnerà presso il relativo istituto scolastico e/o presso l'abitazione della madre.
b) Il padre potrà, altresì, tenere con sé la FI, salvo diverso accordo e comunque previo congruo preavviso, a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera, quando sarà sua cura riportarla presso l'abitazione della madre.
c) Gite fuori porta o simili con la FI dovranno essere previamente comunicate tra i genitori e da questi acconsentite;
d) durante le vacanze natalizie, la FI minore resteranno, salvo diverso accordo e previo congruo preavviso, 5 giorni consecutivi con il padre;
trascorrerà ad anni alterni la Vigilia di Natale con la madre ed il giorno di Natale con il padre;
trascorrerà ad anni alterni con il padre o con la madre il
Capodanno; trascorrerà ad anni alterni con il padre la festività di Pasqua e con la madre il Lunedì dell'Angelo;
e) le date delle vacanze estive ed i relativi tempi di permanenza della FI con il padre saranno concordate tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno. In ogni caso, il padre e la FI si frequenteranno e si vedranno ogni qualvolta lo desidereranno, compatibilmente con i desideri e gli impegni scolastici della minore, previo congruo preavviso orale o telefonico sulle modalità e tempistiche della gestione. In ogni caso, i SI.ri e si impegnano reciprocamente a Pt_1 Pt_2
Pers collaborare costruttivamente per l'educazione, crescita e formazione della FI minore adoperandosi a preservare e valorizzare, nei confronti della FI, la figura ed il ruolo dell'altro genitore ed a favorire il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi. Nella specie, entrambi i genitori manterranno una comunicazione funzionale con la FI ed una comunicazione regolare con l'altro genitore. Entrambi si impegnano a rispettare rigorosamente il piano genitoriale e ciascuno contatterà immediatamente l'altro genitore in caso di emergenze relative alla FI. La SI.ra , in quanto genitore collocatario, condividerà con il SI. tutte le Pt_1 Pt_2
Pers informazioni riguardanti la FI (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, scuola, insegnanti, attività, amici). Sarà flessibile e sosterrà la relazione della FI con l'altro genitore.
4) La FI , in quanto maggiorenne, deciderà autonomamente tempi e modi di incontro con Per_2
entrambi i genitori.
5) Il SI. contribuirà al mantenimento mensile di entrambe le figlie, in quanto la FI Pt_2 Per_2
pur essendo maggiorenne, non è ancora economicamente autosufficiente, infatti allo stato non lavora.
Essa è studentessa fuori sede di psicologia presso l'Università di Genova e per i propri risultati accademici, ha ottenuto borsa di studio. Il padre, pertanto, verserà, entro il giorno 5 di ogni mese, alla
SI.ra la somma complessiva di € 700 (€ 350 per ciascuna FI), aggiornati annualmente Pt_1
secondo gli indici Istat, con accollo, altresì, del 50% delle spese straordinarie tutte, scolastiche, ludiche, mediche e di tutte quelle che si renderanno necessarie nell'interesse delle figlie, così come indicate dal “Protocollo” approvato in data 07.07.2027 dal Tribunale di Asti, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Asti e dalla Commissione Famiglia di Asti, che qui si richiama integralmente e si allega (cfr. doc. 27). Quando le figlie saranno con il padre, questi provvederà a tutte le loro esigenze.
6) I ricorrenti si prestano sin d'ora reciproco consenso all'espatrio, al rilascio e/o rinnovo del passaporto ed all'iscrizione reciproca della FI minore nei documenti validi per l'espatrio.
7) I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare, pertanto, reciprocamente alla richiesta di contribuzione al mantenimento personale.
8) I coniugi concordano e convengono, sia al fine di provvedere al riordino dei propri rapporti patrimoniali sia in ragione di una sistemazione “solutoria-compensativa” ampia e complessiva di tutta una serie di rapporti - patrimoniali e non – maturati nel corso della quotidiana convivenza, che il SI. ceda e trasferisca alla SI.ra , senza corrispettivo, ma escluso ogni intento liberale Pt_2 Pt_1 perché in via solutoria come sopra precisato, con l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999, tutti i diritti e le ragioni di proprietà ad esso spettanti sui seguenti immobili in Alba (CN), Corso Enotria n. 63, censiti al catasto come segue: - Foglio 50, part. 451, sub. 8, rendita: euro 36,26, Zona censuaria 2, Categoria C/6d), Classe
1, Consistenza 13 mq;
totale: 13 mq - Foglio 50, part. 451, sub. 14, rendita: euro 322,27, Zona censuaria 2, Categoria A/3e), Classe 3, Consistenza 6,5 vani: totale: 194 mq Totale escluse aree scoperte c): 182 mq - Foglio 50, part. 614, sub. 20, rendita: euro 119,92, Zona censuaria 2, Categoria
C/6d), Classe 4, Consistenza 27 mq: Totale: 29 mq - Foglio 50, part. 614, sub. 23, rendita: euro 18,59,
Zona censuaria 2, Categoria C/2f), Classe 2, Consistenza 10 mq: Totale: 13 mq (cfr. doc. 15, 24, 28,
29 e 30);
9) Ogni onere che dovesse rendersi necessario per il trasferimento, quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, aggiornamenti catastali, sarà a carico di entrambi i coniugi che ne sosterranno pro quota la relativa spesa.
10) Il trasferimento degli immobili di cui sopra dovrà essere effettuato entro il 31.10.2025;
11) La SI.ra si impegna a corrispondere al SI. entro il giorno 31.10.2025, la Pt_1 Pt_2 somma di € 200.000,00 (euro duecentomila/00) di cui si riconosce debitrice nei confronti del marito
SI. sempre al fine di provvedere al riordino dei propri rapporti patrimoniali in un'ottica Parte_2
solutoria-compensativa che definisca i rapporti, patrimoniali e non, maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale.
12) Nel caso non fosse possibile ottenere l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L.
n. 74/87 e della Sentenza della Corte costituzionale n. 154/1999, la SI.ra si impegna, all'atto Pt_1
del trasferimento immobiliare conseguente alla promessa di vendita di cui al punto 8) a sostenere le spese del rogito notarile.
13) In relazione all'immobile in Rodello (CN), Via San Rocco n. 46, i coniugi intendono mantenere il regime di comproprietà.
14) I coniugi provvederanno alla chiusura del Conto Corrente Banco Azzoaglio n. CC0222000616, tra gli stessi cointestato.
15) I coniugi, per quanto concerne l'Audi A4 Avant, intendono mantenere il regime di comproprietà, con l'accordo che essa verrà utilizzata dal SI. Quest'ultimo, in virtù di detta circostanza si Pt_2
farà carico di tutti gli oneri, tra i quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, quelli assicurativi e fiscali ad essa relativi. 16) Le parti dichiarano, salvo quanto pattuito e riconosciuto, d'aver definito ogni questione economico-patrimoniale tra di loro e di non aver nulla reciprocamente a pretendere”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento posto che:
a) La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolto in quanto,
come da dichiarazione coniugi, la convivenza è divenuta ormai intollerabile;
b) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
c) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
d) con ricorso ai sensi dell'articolo 473-bis.49 c.p.c. le parti hanno chiesto anche la pronuncia di divorzio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine previsto dall'art. 3 n.2 lett. b) della legge n. 898/1970 e succ. modificazioni, la causa deve essere rimessa nel ruolo del Giudice Relatore affinché questi, decorso il termine di legge, provveda ad acquisire, sempre mediante lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare come prescrive l'art. 2 l. 898/1970. Con le medesime note scritte le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla domanda di divorzio. La modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza dell'allegazione di “fatti nuovi” ai sensi dell'articolo 473-bis.19 c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un accordo che consenta loro di depositare conclusioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio difettando il requisito dell'indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.
La pronuncia in ordine le spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, non definendo il giudizio,
DICHIARA
la separazione personale del matrimonio contratto da:
, nata a [...] il [...] e da nato a [...] Parte_1 Parte_2
il 20/12/1977, celebrato in ALBA in data 06/12/2003, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 66, Parte II, Serie A, Anno 2003, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Spese di lite al definitivo.
Rimette la causa sul ruolo del Giudice Relatore affinché, previo decorso dei termini di legge, provveda ad assolvere i relativi incombenti.
Così deciso in Asti, in data 29/05/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 1346/2025
avente per oggetto: separazione e divorzio (cessazione effetti civili)
congiuntamente proposta da:
nata a [...] il [...] Parte_1
e nato a [...] il [...] Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. BOCCHINO FRANCESCA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
fissato all'uopo il termine;
essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1) assegnare la casa familiare, sita in Alba (CN), Corso Enotria n. 63, alla SI.ra . Il Parte_1
SI. ha reperito altra abitazione in Alba (CN), Corso Enotria n. 1, ove stabilirà la propria Pt_2
residenza.
Pers 2) affidare la FI minore in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la residenza della madre;
3) Per quanto concerne le condizioni relative alla FI minore, previo rinvio nello specifico al Piano
Genitoriale allegato al presente ricorso, al doc. 26, i coniugi hanno concordato che:
a) Il padre potrà tenere con sé la FI, salvo diverso accordo e comunque previo congruo preavviso, ogni mercoledì dall'uscita da scuola fino al mattino seguente, quando lo stesso la riaccompagnerà presso il relativo istituto scolastico e/o presso l'abitazione della madre.
b) Il padre potrà, altresì, tenere con sé la FI, salvo diverso accordo e comunque previo congruo preavviso, a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera, quando sarà sua cura riportarla presso l'abitazione della madre.
c) Gite fuori porta o simili con la FI dovranno essere previamente comunicate tra i genitori e da questi acconsentite;
d) durante le vacanze natalizie, la FI minore resteranno, salvo diverso accordo e previo congruo preavviso, 5 giorni consecutivi con il padre;
trascorrerà ad anni alterni la Vigilia di Natale con la madre ed il giorno di Natale con il padre;
trascorrerà ad anni alterni con il padre o con la madre il
Capodanno; trascorrerà ad anni alterni con il padre la festività di Pasqua e con la madre il Lunedì dell'Angelo;
e) le date delle vacanze estive ed i relativi tempi di permanenza della FI con il padre saranno concordate tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno. In ogni caso, il padre e la FI si frequenteranno e si vedranno ogni qualvolta lo desidereranno, compatibilmente con i desideri e gli impegni scolastici della minore, previo congruo preavviso orale o telefonico sulle modalità e tempistiche della gestione. In ogni caso, i SI.ri e si impegnano reciprocamente a Pt_1 Pt_2
Pers collaborare costruttivamente per l'educazione, crescita e formazione della FI minore adoperandosi a preservare e valorizzare, nei confronti della FI, la figura ed il ruolo dell'altro genitore ed a favorire il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi. Nella specie, entrambi i genitori manterranno una comunicazione funzionale con la FI ed una comunicazione regolare con l'altro genitore. Entrambi si impegnano a rispettare rigorosamente il piano genitoriale e ciascuno contatterà immediatamente l'altro genitore in caso di emergenze relative alla FI. La SI.ra , in quanto genitore collocatario, condividerà con il SI. tutte le Pt_1 Pt_2
Pers informazioni riguardanti la FI (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, scuola, insegnanti, attività, amici). Sarà flessibile e sosterrà la relazione della FI con l'altro genitore.
4) La FI , in quanto maggiorenne, deciderà autonomamente tempi e modi di incontro con Per_2
entrambi i genitori.
5) Il SI. contribuirà al mantenimento mensile di entrambe le figlie, in quanto la FI Pt_2 Per_2
pur essendo maggiorenne, non è ancora economicamente autosufficiente, infatti allo stato non lavora.
Essa è studentessa fuori sede di psicologia presso l'Università di Genova e per i propri risultati accademici, ha ottenuto borsa di studio. Il padre, pertanto, verserà, entro il giorno 5 di ogni mese, alla
SI.ra la somma complessiva di € 700 (€ 350 per ciascuna FI), aggiornati annualmente Pt_1
secondo gli indici Istat, con accollo, altresì, del 50% delle spese straordinarie tutte, scolastiche, ludiche, mediche e di tutte quelle che si renderanno necessarie nell'interesse delle figlie, così come indicate dal “Protocollo” approvato in data 07.07.2027 dal Tribunale di Asti, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Asti e dalla Commissione Famiglia di Asti, che qui si richiama integralmente e si allega (cfr. doc. 27). Quando le figlie saranno con il padre, questi provvederà a tutte le loro esigenze.
6) I ricorrenti si prestano sin d'ora reciproco consenso all'espatrio, al rilascio e/o rinnovo del passaporto ed all'iscrizione reciproca della FI minore nei documenti validi per l'espatrio.
7) I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare, pertanto, reciprocamente alla richiesta di contribuzione al mantenimento personale.
8) I coniugi concordano e convengono, sia al fine di provvedere al riordino dei propri rapporti patrimoniali sia in ragione di una sistemazione “solutoria-compensativa” ampia e complessiva di tutta una serie di rapporti - patrimoniali e non – maturati nel corso della quotidiana convivenza, che il SI. ceda e trasferisca alla SI.ra , senza corrispettivo, ma escluso ogni intento liberale Pt_2 Pt_1 perché in via solutoria come sopra precisato, con l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999, tutti i diritti e le ragioni di proprietà ad esso spettanti sui seguenti immobili in Alba (CN), Corso Enotria n. 63, censiti al catasto come segue: - Foglio 50, part. 451, sub. 8, rendita: euro 36,26, Zona censuaria 2, Categoria C/6d), Classe
1, Consistenza 13 mq;
totale: 13 mq - Foglio 50, part. 451, sub. 14, rendita: euro 322,27, Zona censuaria 2, Categoria A/3e), Classe 3, Consistenza 6,5 vani: totale: 194 mq Totale escluse aree scoperte c): 182 mq - Foglio 50, part. 614, sub. 20, rendita: euro 119,92, Zona censuaria 2, Categoria
C/6d), Classe 4, Consistenza 27 mq: Totale: 29 mq - Foglio 50, part. 614, sub. 23, rendita: euro 18,59,
Zona censuaria 2, Categoria C/2f), Classe 2, Consistenza 10 mq: Totale: 13 mq (cfr. doc. 15, 24, 28,
29 e 30);
9) Ogni onere che dovesse rendersi necessario per il trasferimento, quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, aggiornamenti catastali, sarà a carico di entrambi i coniugi che ne sosterranno pro quota la relativa spesa.
10) Il trasferimento degli immobili di cui sopra dovrà essere effettuato entro il 31.10.2025;
11) La SI.ra si impegna a corrispondere al SI. entro il giorno 31.10.2025, la Pt_1 Pt_2 somma di € 200.000,00 (euro duecentomila/00) di cui si riconosce debitrice nei confronti del marito
SI. sempre al fine di provvedere al riordino dei propri rapporti patrimoniali in un'ottica Parte_2
solutoria-compensativa che definisca i rapporti, patrimoniali e non, maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale.
12) Nel caso non fosse possibile ottenere l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L.
n. 74/87 e della Sentenza della Corte costituzionale n. 154/1999, la SI.ra si impegna, all'atto Pt_1
del trasferimento immobiliare conseguente alla promessa di vendita di cui al punto 8) a sostenere le spese del rogito notarile.
13) In relazione all'immobile in Rodello (CN), Via San Rocco n. 46, i coniugi intendono mantenere il regime di comproprietà.
14) I coniugi provvederanno alla chiusura del Conto Corrente Banco Azzoaglio n. CC0222000616, tra gli stessi cointestato.
15) I coniugi, per quanto concerne l'Audi A4 Avant, intendono mantenere il regime di comproprietà, con l'accordo che essa verrà utilizzata dal SI. Quest'ultimo, in virtù di detta circostanza si Pt_2
farà carico di tutti gli oneri, tra i quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, quelli assicurativi e fiscali ad essa relativi. 16) Le parti dichiarano, salvo quanto pattuito e riconosciuto, d'aver definito ogni questione economico-patrimoniale tra di loro e di non aver nulla reciprocamente a pretendere”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento posto che:
a) La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolto in quanto,
come da dichiarazione coniugi, la convivenza è divenuta ormai intollerabile;
b) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
c) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
d) con ricorso ai sensi dell'articolo 473-bis.49 c.p.c. le parti hanno chiesto anche la pronuncia di divorzio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine previsto dall'art. 3 n.2 lett. b) della legge n. 898/1970 e succ. modificazioni, la causa deve essere rimessa nel ruolo del Giudice Relatore affinché questi, decorso il termine di legge, provveda ad acquisire, sempre mediante lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare come prescrive l'art. 2 l. 898/1970. Con le medesime note scritte le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla domanda di divorzio. La modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza dell'allegazione di “fatti nuovi” ai sensi dell'articolo 473-bis.19 c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un accordo che consenta loro di depositare conclusioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio difettando il requisito dell'indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.
La pronuncia in ordine le spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, non definendo il giudizio,
DICHIARA
la separazione personale del matrimonio contratto da:
, nata a [...] il [...] e da nato a [...] Parte_1 Parte_2
il 20/12/1977, celebrato in ALBA in data 06/12/2003, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 66, Parte II, Serie A, Anno 2003, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Spese di lite al definitivo.
Rimette la causa sul ruolo del Giudice Relatore affinché, previo decorso dei termini di legge, provveda ad assolvere i relativi incombenti.
Così deciso in Asti, in data 29/05/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.