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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 19/03/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. 646/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Sara Marzialetti Presidente
Dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice
Dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento sopra indicato promosso su ricorso congiunto depositato in data 17.02.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Donatella Sciarresi del Foro di Fermo elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Fermo, Corso Cefalonia n. 39;
e
2) AR nato a San Valentino in [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Alberto Renzi del Foro di Fermo elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Pedaso (FM) in Via Mazzini n. 55;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 10.04.1988 in DO (AP)
(anno 1998 atto n. 2 parte II serie A ufficio 1) optando per il regime della separazione dei beni con i seguenti figli:
1) nato il [...] (economicamente indipendente); Parte_3
2) nata il [...] (economicamente non autosufficiente) Parte_4 pagina 1 di 3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17.02.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. i coniugi dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro in ordine a qualsivoglia emolumento a titolo di assegno di mantenimento separativo. Dichiarano altresì di non avere più nulla a pretendere per qualsiasi altra ragione e/o titolo.
3. l'immobile adibito sino al 2007 a casa coniugale (unitamente a tutti gli arredi) è di esclusiva proprietà della signora dove la stessa abitualmente risiede insieme alla LI , Parte_1 Pt_4 maggiorenne ma ancora economicamente insufficiente.
4. il figlio maggiore ha formato la propria famiglia in un'altra città ed è Parte_3 economicamente autosufficiente e pertanto non si prevede alcuna disposizione in suo favore.
5. la LI secondogenita , se pure maggiorenne, deve ancora terminare il percorso Parte_4 di studi a Bologna e pertanto i coniugi stabiliscono che si prevede, a carico del signor AR
, un assegno di mantenimento pari ad € 300,00 mensili con versamento diretto in favore della
[...] LI per 12 mesi ovvero da Febbraio 2025 sino a Febbraio 2026. L'obbligo di mantenimento perdurerà comunque sino a quando sarà in grado di percepire un adeguato reddito per potersi Pt_4 mantenere.
6. tutte le spese straordinarie di che qui vengono indicate in via semplificativa e non esaustiva, Pt_4 come ad es. quelle relative al canone di locazione per 12 mesi (da febbraio 2025 a febbraio 2026) per un appartamento a Bologna pari ad € 5.200,00 (da Febbraio 2025 sino a Febbraio 2026), alle relative utenze e spese condominiali, le spese di trasporto con mezzi pubblici o auto personale (pari a circa € 300,00 annue per i rientri a casa), la tassa una tantum per sostenere l'esame di Stato, le spese di iscrizione all'albo degli Psicologi, le spese straordinarie relative a quelle mediche, ludiche, alla cura della persona, alla ricarica del cellulare, ecc.), saranno ad esclusivo carico del signor AR
. Il padre continuerà a farvi fronte per un anno ovvero da Febbraio 2025 sino a Febbraio 2026,
[...] decorso detto termine entrambi i genitori provvederanno a far fronte al pagamento delle spese straordinarie nella misura della metà ognuno sino a quando non raggiungerà l'indipendenza Pt_4 economica.
7. i genitori si impegnano a tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla LI
, mantenendo fra di loro una comunicazione corretta, efficace e tempestiva. Stante l'età della Pt_4 LI, non si ritiene di predisporre un piano genitoriale.
8. le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti con rinuncia alla solidarietà professionale ai sensi dell'art. 67 della legge professionale forense.
9. a carico del signor l'importo del contributo unificato pari ad € 43,00. AR
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c. pagina 2 di 3 Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 AR contratto matrimonio in DO (AP) in data 10.04.1988
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dichiara compensate tra le parti le spese di procedura;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di DO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella camera di consiglio del 13.03.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Giorgia Cecchini Dott.ssa Sara Marzialetti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Sara Marzialetti Presidente
Dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice
Dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento sopra indicato promosso su ricorso congiunto depositato in data 17.02.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Donatella Sciarresi del Foro di Fermo elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Fermo, Corso Cefalonia n. 39;
e
2) AR nato a San Valentino in [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Alberto Renzi del Foro di Fermo elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Pedaso (FM) in Via Mazzini n. 55;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 10.04.1988 in DO (AP)
(anno 1998 atto n. 2 parte II serie A ufficio 1) optando per il regime della separazione dei beni con i seguenti figli:
1) nato il [...] (economicamente indipendente); Parte_3
2) nata il [...] (economicamente non autosufficiente) Parte_4 pagina 1 di 3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17.02.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. i coniugi dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro in ordine a qualsivoglia emolumento a titolo di assegno di mantenimento separativo. Dichiarano altresì di non avere più nulla a pretendere per qualsiasi altra ragione e/o titolo.
3. l'immobile adibito sino al 2007 a casa coniugale (unitamente a tutti gli arredi) è di esclusiva proprietà della signora dove la stessa abitualmente risiede insieme alla LI , Parte_1 Pt_4 maggiorenne ma ancora economicamente insufficiente.
4. il figlio maggiore ha formato la propria famiglia in un'altra città ed è Parte_3 economicamente autosufficiente e pertanto non si prevede alcuna disposizione in suo favore.
5. la LI secondogenita , se pure maggiorenne, deve ancora terminare il percorso Parte_4 di studi a Bologna e pertanto i coniugi stabiliscono che si prevede, a carico del signor AR
, un assegno di mantenimento pari ad € 300,00 mensili con versamento diretto in favore della
[...] LI per 12 mesi ovvero da Febbraio 2025 sino a Febbraio 2026. L'obbligo di mantenimento perdurerà comunque sino a quando sarà in grado di percepire un adeguato reddito per potersi Pt_4 mantenere.
6. tutte le spese straordinarie di che qui vengono indicate in via semplificativa e non esaustiva, Pt_4 come ad es. quelle relative al canone di locazione per 12 mesi (da febbraio 2025 a febbraio 2026) per un appartamento a Bologna pari ad € 5.200,00 (da Febbraio 2025 sino a Febbraio 2026), alle relative utenze e spese condominiali, le spese di trasporto con mezzi pubblici o auto personale (pari a circa € 300,00 annue per i rientri a casa), la tassa una tantum per sostenere l'esame di Stato, le spese di iscrizione all'albo degli Psicologi, le spese straordinarie relative a quelle mediche, ludiche, alla cura della persona, alla ricarica del cellulare, ecc.), saranno ad esclusivo carico del signor AR
. Il padre continuerà a farvi fronte per un anno ovvero da Febbraio 2025 sino a Febbraio 2026,
[...] decorso detto termine entrambi i genitori provvederanno a far fronte al pagamento delle spese straordinarie nella misura della metà ognuno sino a quando non raggiungerà l'indipendenza Pt_4 economica.
7. i genitori si impegnano a tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla LI
, mantenendo fra di loro una comunicazione corretta, efficace e tempestiva. Stante l'età della Pt_4 LI, non si ritiene di predisporre un piano genitoriale.
8. le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti con rinuncia alla solidarietà professionale ai sensi dell'art. 67 della legge professionale forense.
9. a carico del signor l'importo del contributo unificato pari ad € 43,00. AR
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c. pagina 2 di 3 Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 AR contratto matrimonio in DO (AP) in data 10.04.1988
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dichiara compensate tra le parti le spese di procedura;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di DO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella camera di consiglio del 13.03.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Giorgia Cecchini Dott.ssa Sara Marzialetti
pagina 3 di 3