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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 27/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere relatore
Grazia Maria Bagella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: proprietà
Nella causa iscritta al n. 218 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, promossa da:
, C.F. nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Cagliari in Via Alagon n. 1 presso lo studio dell'avv. Daniele Rivieccio che lo rappresenta e difende giusta procura speciale resa in calce all'atto d'appello;
APPELLANTE
CONTRO
, nato ad [...] il [...], C.F. CP_1 C.F._2 CP_2
, nato ad [...] il [...], C.F. ,
[...] C.F._3
elettivamente domiciliati in Oristano via San Francesco n. 18 presso lo studio dell'Avv. Renato Pinna Spada che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Salvatore Pinna Spada giusta procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio n. 1071/2019 Tribunale di
Oristano;
, contumace CP_3
APPELLATI
All'udienza del 24 maggio 2024 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
1 Nell'interesse dell'appellante (come da atto d'appello):
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte ogni altra domanda, istanza, conclusione, difesa ed eccezione disattesa riformare totalmente ovvero, in subordine, parzialmente la Sentenza n. 183/2022 pubbl. il 01/04/2022 emanata in esito al proc. n. 1071/2019 R.G. dal Tribunale Civile di Oristano (giudice C.
Mighela) per i motivi illustrati nella superiore narrativa e, per l'effetto:
1) previo accertamento ex art. 948 c.c. del diritto di proprietà in capo al concludente sul fondo sito nell'Agro di Ales Loc Zeppara distinto in catasto al F. 4 particella 602, di ha 3.78.10 per i titoli di acquisto descritti nella superiore narrativa, condannare i convenuti e CP_1 CP_2 CP_3 ut supra generalizzati all'immediato rilascio in favore del concludente,
[...]
libera da persone e/o cose della minore porzione di fondo estesa ha 0,55, identificata nella planimetria in atti del giudizio di primo grado ( doc. 1 memoria di costituzione it. ); CP_1
2) in ogni caso pronunciare sentenza di mero accertamento del diritto di proprietà in capo al concludente sul fondo sito nell'Agro di Ales Loc. Zeppara distinto in catasto al F. 4 particella 602, di ha 3.78.10 per i titoli di acquisto descritti nella superiore narrativa, contestualmente dichiarandolo libero da pesi oneri e diritti reali e/o personali dei convenuti;
ovvero, in subordine, sulla minore porzione di fondo estesa ha 3.23.10 determinata al netto del tratto di fondo esteso ha 0.5.5 identificato nella planimetria in atti del convenuto nel giudizio di primo grado ( doc. 1 comparsa di costituzione
IVO it.). CP_1
3) In ogni caso previa fissazione di udienza camerale ex art. 351 co 2 c.p.c. sospendere la efficacia esecutiva della sentenza n. 183/2022 pubblicata il
01/04/2022 emanata dal Tribunale Civile di Oristano in esito al giudizio n.
1071/2019 R.G. (giudice Consuelo Mighela.)
4) Vinte le spese del doppio grado di giudizio.”
Nell'interesse dell'appellato (come da comparsa di costituzione e risposta):
“Tutto quanto sopra premesso e per i motivi su esposti, si chiede e si conclude perché la Corte Ecc.ma adita, contrariis reiectis, voglia rigettare l'appello proposto da nei confronti di e confermando Parte_1 CP_1 CP_2
l'impugnata sentenza del Tribunale di Oristano. Vinte le spese del presente grado di giudizio”
2 IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 6.8.2019, ha Parte_1
CP_ convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Oristano e CP_3
esponendo in fatto che:
[...]
- aveva acquistato con rogito notarile del 26.09.2006 un fondo agricolo sito nell'agro di Ales in località “Zeppara”, distinto in catasto al foglio 4, particella 602, che già prima dell'acquisto era posseduto da esso attore e prima di lui dal padre, i quali lo avevano adibito a pascolo e seminato a foraggio;
- per rapporti di buon vicinato, anni addietro, aveva concesso il terreno al proprietario confinante al fine di svolgere attività di pascolo;
CP_1
- inaspettatamente, in data 06.06.2018, era stato diffidato dal legale di tal a non ostacolare il presunto pacifico godimento del terreno, CP_3
avendolo ricevuto in affitto da CP_1
- tale richiesta era infondata in quanto il aveva iniziato a pascolare il CP_3
fondo senza averne alcun titolo ed aveva arbitrariamente abbattuto i muri di confine tra la proprietà e la proprietà rendendo Pt_1 CP_1
conseguentemente incerti i confini e, di fatto, occupando illegittimamente la sua proprietà;
- aveva sempre inserito il predetto terreno nel proprio fascicolo aziendale, inserendolo nelle sue domande di contributo comunitario e ne aveva quindi sempre disposto pacificamente, liberamente e pubblicamente fino al giugno
2018.
Tanto premesso, l'attore ha concluso:
- in via principale, per voler accertare e dichiarare la sussistenza in proprio capo del diritto di proprietà esclusiva del fondo sito nell'agro di Ales località
“Zeppara”, distinto in catasto al foglio 4, particella 602, in forza di atto pubblico di compravendita a rogito Notaio rep. n. 45476 del Persona_1
26.09.2006 registrato in data 12.10.2006;
- in via subordinata, per accertare l'acquisto del diritto di proprietà esclusiva sulla res per effetto di usucapione ventennale e, in via ulteriormente subordinata, il maturare in proprio favore dell'usucapione ex artt. 1159 e 1159 bis c.c.;
- per l'effetto, per veder accertare l'inesistenza in capo ai convenuti CP_1
e di alcun diritto sulla res con conseguente condanna CP_3
3 all'immediata cessazione di qualunque molestia e arbitrario utilizzo del fondo stesso, nonché al risarcimento dei danni per l'occupazione abusiva dell'immobile e per il suo arbitrario utilizzo, secondo quanto ritenuto dal
Tribunale di giustizia.
Si è costituito in giudizio esponendo in fatto che: CP_1
- rispetto al fondo agricolo acquistato dall'attore, doveva essere esclusa una porzione di circa are 00.55.00 (“individuata con colorazione gialla nella planimetria prodotta in allegato alla comparsa”), la quale, sin dal 1993, era sempre stata nella piena ed esclusiva disponibilità sua e del fratello CP_2 che l'avevano sempre direttamente coltivata, arata, spietrata e, per
[...]
alcuni anni, concessa in affitto, da ultimo al talvolta a titolo di CP_3
comodato gratuito e altre volte ricevendone il canone;
- il fondo era stato sempre ben delimitato e chiuso con recinzione metallica, filo spinato e siepi di fichi d'india in tutti i lati e, pertanto, non era vera la circostanza relativa all'abbattimento del muro di confine tra la proprietà
e quella del Pt_1 CP_1
- il godimento del fondo in oggetto, di are 00.55.00, da parte di esso convenuto, di e, prima di loro, del genitore si era CP_2 Persona_2
protratto pacificamente e pubblicamente, senza interruzioni e senza opposizioni, neppure da parte dell'attore, per oltre venticinque anni;
- mai avevano autorizzato lo a godere dei fondi di loro proprietà per Pt_1
il pascolo.
Il convenuto ha quindi formulato eccezione riconvenzionale di usucapione, negando di avere cagionato alcun danno all'attore e concludendo per il rigetto della domanda da esso formulata con riferimento alla porzione di terreno indicata nella parte espositiva e della domanda di risarcimento dei danni.
Con comparsa di costituzione per intervento volontario adesivo rispetto alla posizione assunta dal fratello convenuto in giudizio, si è costituito
CP_ in giudizio il quale ha condiviso la ricostruzione effettuata da CP_2
d ha concluso negli stessi termini
[...]
Si è costituito in giudizio anche il convenuto eccependo CP_3
in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto
4 occupava il bene, in perfetta buona fede, oggetto del procedimento “in virtù di contratto d'affitto/comodato concluso con i Sigg. e ”. CP_1 CP_2
Nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande formulate dall'attore, esponendo che: a fondamento della domanda di rivendica, egli aveva prodotto unicamente l'atto di compravendita, senza assolvere all'onere della prova di cui era onerato;
la stipula del contratto suggeriva l'assenza in capo all'attore del requisito soggettivo necessario per l'usucapione; parimenti la richiesta di risarcimento del danno era priva di alcun riscontro probatorio e, pertanto, era infondata.
In via subordinata, ha chiesto che venisse dichiarato tenuto CP_1
e condannato a tenerlo indenne da ogni avversa pretesa.
La causa, istruita con produzioni documentali, prova testimoniale, interrogatorio formale dei convenuti e dell'intervenuto, è stata decisa con la sentenza n. 183/2022 pubblicata il 01/04/2022 con la quale il Tribunale ha così statuito:
“1) rigetta le eccezioni preliminari di difetto di legittimazione passiva del convenuto e di difetto di interesse dell'intervenuto CP_3 CP_2
2) rigetta integralmente le domande spiegate in giudizio dall'attore Pt_1
[...]
3) condanna l'attore alla rifusione delle spese del presente Parte_1
giudizio in favore dei convenuti, che liquida nell'importo di euro 1.782,00 in favore del convenuto interamente per compensi professionali, CP_3
e nell'importo di euro 3.289,50 in favore di e di cui CP_1 CP_2
euro 3.159,00 per compensi ed euro 130,40 per spese vive, oltre c. p.a. e i.
v.a. come per legge e spese generali nella misura del 15%.”
Il percorso motivazionale seguito dal Tribunale può essere riassunto nei seguenti termini.
a) Preliminarmente ha qualificato l'azione proposta dall'attore come domanda di rivendica ex art. 948 c.c. e non come azione personale di restituzione, in quanto la sua finalità era quella di recuperare la disponibilità della res, asseritamente occupata illegittimamente dai convenuti senza alcun titolo e ottenere la loro condanna “alla cessazione dell'occupazione abusiva del terreno e del suo arbitrario utilizzo, evidentemente tramite rilascio dello stesso in favore dell'odierno attore”; ed in tal senso deponeva anche quanto
5 precisato dalla difesa di parte attrice nella memoria ex art. 183, comma VI, n.
1 c.p.c. nella quale si ribadiva la legittimazione passiva del convenuto CP_3
il quale, in caso di vittoria dell'attore, avrebbe dovuto lasciar il fondo
[...]
nella sua piena ed esclusiva disponibilità.
b) Qualificata la domanda come azione di rivendica, ha disatteso l'eccezione sollevata dall'attore di difetto di interesse a partecipare nel presente giudizio dell'intervenuto volontario e non ha accolto l'eccezione di difetto CP_2
di legittimazione passiva del convenuto poiché era colui il CP_3 quale, a norma dell'art. 948 c.c., possedendo o detenendo il bene rivendicato, ne aveva la facultas restituendi.
c) Nel merito, premesso il rigore dell'onere probatorio incombente sul rivendicante ed atteso che “anche in caso di azione di rivendica, l'intensità e
l'estensione della prova a carico dell'attore devono stabilirsi in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia” e in particolare, “secondo la linea difensiva adottata dal convenuto”, il Giudice di prime cure ha escluso l'affievolimento dell'onere probatorio incombente sull'attore in quanto nel caso di specie il convenuto aveva eccepito di avere iniziato a CP_1
utilizzare la porzione della superficie di are 00.55.00 del terreno per cui è causa da epoca antecedente rispetto all'acquisto a titolo derivativo vantato dall'attore, del 2006. Ha quindi ritenuto che l'attore non avesse assolto l'onere probatorio su di esso incombente, perché non aveva dimostrato “la sussistenza del diritto di proprietà vantato sulla res, anche attraverso i propri danti causa, fino a risalire a un acquisto a titolo originario” né tantomeno il compimento in proprio favore della prescrizione acquisitiva. Sotto il primo profilo l'attore si era limitato a produrre in giudizio copia del rogito di compravendita del 26.09.2006 del terreno che aveva acquistato da Per_3
“la quale, secondo quanto si legge all'art. 3 dell'atto pubblico in
[...]
oggetto, aveva dichiarato di essere “piena ed unica proprietaria in virtù di usucapione maturatasi con oltre venti anni di pacifico e ininterrotto possesso esercitato sull'immobile”. Tuttavia, tale dichiarazione non poteva essere considerata sufficiente a provare l'acquisto a titolo originario in capo alla dante causa dell'odierno attore e, peraltro, tale circostanza era sconfessata dalle circostanze riportate nello stesso art. 3, dove si legge che “la era Per_3
succeduta al marito deceduto il 10.03.1995, al quale il Persona_4
6 terreno in oggetto era stato assegnato con atto di divisione del 9.03.1995, essendo lo stesso indicato come comproprietario del bene, fino ad allora, unitamente al fratello e alla sorella ”. Sotto Controparte_4 Parte_2 il secondo profilo, premesso che, “come correttamente osservato dalla difesa del l'acquisto del bene da un terzo è incompatibile con l'animus che CP_3
deve caratterizzare il possesso uti dominus, dal momento che presuppone il riconoscimento dell'altrui diritto sul bene”, alla luce delle risultanze istruttorie l'attore non aveva dimostrato “di avere esercitato sulla res un possesso continuato per il tempo utile all'usucapione, né ai sensi dell'art.
1158 c.c., né ai sensi della disciplina speciale, pure invocata dall'attore, di cui agli artt. 1159 e 1159 - bis c.c.”
e) Per contro, ha rilevato che e avevano dimostrato i fatti CP_1 CP_2 costitutivi dell'eccezione riconvenzionale di usucapione;
difatti, alla luce delle deposizioni testimoniali era emerso che “fin dal 1993/1994, la porzione di terreno per cui è causa, di are 00.55.00 circa, facente parte della maggiore estensione di ha 03.78.10 del mappale 602 del foglio 4, dopo il rilascio da parte del sig. , che la utilizzava per la coltivazione e il Persona_5 pascolo, è stata utilizzata per oltre vent'anni dai fratelli per la CP_1
coltivazione a grano e cereali e concessa in affitto e/o comodato a terze persone, ultima delle quali il convenuto ” e, comunque, l'attore CP_3 non aveva provato la circostanza secondo cui “l'utilizzo da parte dei fratelli
i una parte del mappale 602 sarebbe avvenuta in ragione dei rapporti CP_1 di “buon vicinato” o per mera tolleranza dell'attore”.
*****
Con atto di citazione notificato il 20 maggio 2022 ha proposto appello rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte. Parte_1
Co Si sono costituiti in giudizio e che hanno concluso CP_2 per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
E' rimasto contumace non costituitosi in giudizio CP_3
seppure ritualmente citato.
All'udienza del 24 maggio 2024 la causa è stata tenuta a decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia di CP_3
7 Primo motivo di appello: “Errata qualificazione della domanda attrice ad opera del giudice di prime cure;
Vizio di minus petizione - violazione falsa applicazione art. 112 c.p.c – Lacunosità della motivazione - Domanda di mero accertamento della proprietà proposta in via principale cumulativamente alla azione di rivendica”
L'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha qualificato la domanda attorea come un'azione di rivendica ex art. 948 c.c., in quanto l'azione era diretta a recuperare la disponibilità materiale della res
e, per l'effetto, ad ottenere condanna dei convenuti alla cessazione dell'occupazione abusiva del terreno e del suo arbitrario utilizzo tramite il rilascio dello stesso in favore dell'attore e poiché in tal senso deponeva anche il riconoscimento della legittimazione passiva del convenuto CP_3
che in caso di vittoria dell'attore, avrebbe dovuto lasciare il fondo nella sua piena ed esclusiva disponibilità.
1. Con la prima articolazione del motivo, l'appellante lamenta che il
Tribunale, concentrando l'attenzione sulle espressioni letterali da lui formulate nelle proprie memorie difensive, non avesse considerato che in realtà la finalità principale dell'azione era quella di accertare la proprietà dell'intero fondo esteso a ha 3.78.10 ovvero, in subordine, della minor superficie di ha 3.23.10 di cui egli conservava il possesso, al fine di rimuovere il pregiudizievole stato di incertezza giuridica sulla titolarità del bene e della sussistenza, su di esso, di diritti personali di godimento.
Pertanto, diversamente da quanto asserito dal Giudice di prime cure,
l'azione da lui proposta doveva essere qualificata come un'azione di mero accertamento della proprietà, con conseguente esonero della parte “dal rigoroso fardello probatorio che è posto a carico del rivendicante”, alla quale seguiva un'azione di rivendica della minor porzione di terreno di ha 0.55.00 nel possesso dei convenuti.
A conferma di quanto suesposto, l'appellante richiama il contegno difensivo serbato dai convenuti sin dalla fase stragiudiziale, “foriero di un obiettivo stato di incertezza sull'effettiva estensione del diritto dominicale vantato dall'attore”, che doveva essere dissipato definitivamente attraverso l'accertamento della proprietà; in particolare:
8 - da un lato, tanto il convenuto che l'interveniente adesivo CP_1 CP_2 con la comparsa eccepivano l'acquisto per usucapione soltanto della
[...]
proprietà di una piccola porzione del fondo, pari alla superficie di ha 0,55.00, limitando le proprie contestazioni a tale minor parte del terreno;
dall'altro lato, nelle note conclusionali le parti contestavano la mancanza di prova della titolarità del diritto dominicale in capo all'attore sull'intero fondo distinto F.4 mapp.602 di ha 3.78.10;
- inizialmente il dichiarava di essere detentore qualificato dell'intero CP_3
immobile distinto al mappale 602 del F. 4 di ha 3.78.10 e non già sulla minore porzione di ha 0.55.00, svolgendo una difesa incompatibile con quella delle altre parti convenute;
mentre solo con le memorie istruttorie formulava deduzioni di prova orale “aventi ad oggetto un fatto storico nuovo costituito dalla detenzione qualificata in forza di contratto di affitto del minor tratto di fondo di ha 0,55 in luogo dell'intero bene”;
- tutti i convenuti ammettevano di essere presenti sul fondo, tuttavia il CP_3
non precisava di avere la disponibilità della sua porzione più piccola, ma si limitava a riferire di aver ricevuto il terreno in affitto;
- la porzione di terreno di ha 00.50.00 era individuata da soltanto CP_1
nella planimetria da esso prodotta, senza alcuna individuazione giuridica autonoma del bene o solo di fatto, sicché tale porzione faceva parte del fondo di esso attore e non era mai entrata nella disponibilità dei convenuti.
2. Con la seconda articolazione del motivo, lamenta che il Tribunale si era limitato a rigettare le domanda di rivendica da lui formulata, mentre “avrebbe dovuto quantomeno accogliere la domanda di mero accertamento, dichiarando la titolarità del diritto di proprietà sul bene in capo all'attore, libero da diritti reali e/o personali dei convenuti, quantomeno con specifico riguardo al maggiore tratto fondo pari ad ha 3.23.10 ( ha 3, 78.10 – ha 0, 55
= 3.23.10)”; in spregio all'art. 112 c.p.c.
Ciò alla luce del contegno difensivo dei convenuti nonché della circostanza che egli era nel possesso della porzione di terreno pari ad ha
3.23.10 rispetto alla quale doveva ritenersi esentato dal gravoso onere probatorio proprio dell'azione di rivendica. Il rigetto della domanda di rivendica riguardo l'intero fondo per cui è causa, comportava la necessità di
9 proporre impugnazione al fine di evitare la formazione di un giudicato interno sull'inesistenza del suo diritto di proprietà sullo stesso.
Secondo motivo di appello: “Violazione falsa applicazione art. 948 c.c. prova della proprietà in capo all'attore – Lacunosità contraddittorietà della motivazione - travisamento delle risultanze istruttorie”
L'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha asserito che egli non aveva provato “la sussistenza del diritto di proprietà vantato sulla res, anche attraverso i propri danti causa, fino a risalire a un acquisto a titolo originario”; né tantomeno il compimento in proprio favore della prescrizione acquisitiva.
1. Con la prima articolazione del motivo, rileva che il Tribunale, concentrando l'attenzione esclusivamente sull'acquisto del bene a titolo originario ex art. 1158 c.c., non aveva tenuto conto della validità ed efficacia traslativa degli atti di acquisto derivativi documentati dalle visure ipotecarie in atti, idonei a dimostrare l'intervenuto acquisto del diritto dominicale in capo ad esso rivendicante.
In particolare, secondo l'appellante, la sussistenza del diritto di proprietà era provata alla luce di “una catena di trasferimenti a ritroso a titolo derivativo, che coprono, come richiesto dalla giurisprudenza richiamata dalla gravata sentenza, l'arco temporale corrispondente ad un titolo di acquisto originario”, nel caso di specie di ben 70 anni.
In merito, richiama i vari passaggi traslativi che hanno interessato il fondo e che si collocano a monte del suo acquisto a titolo derivativo coprendo un arco temporale di circa settant'anni:
a) l'odierno appellante acquistava il bene da in forza di atto Persona_3
pubblico di compravendita del 26 Settembre 2006;
b) acquistava mortis causa il cespite dal coniuge Persona_3 [...]
, in forza di testamento del 10.03.1995; Per_4
c) acquistava inter vivos la titolarità del bene in forza di Persona_4
contratto di divisione per scrittura privata autenticata trascritto il 28.3.1995 a rogito notaio avente ad oggetto l'asse ereditario della defunta Per_1 [...]
; Pt_3
d) acquistava il bene da per successione ab Parte_3 Parte_2
intestato del 2 Ottobre 1990;
10 e) acquistava il bene in forza di successione ab intestato da Parte_2
apertasi il 13.04.1984; Controparte_4
f) acquistava mortis causa in forza di legato disposto da Controparte_4
giusta successione testamentaria apertasi il 15 Aprile 1960; Persona_6
g) infine acquistava il bene da ab intestato il 10 Persona_6 CP_5
Maggio 1949.
2. Con la seconda articolazione del motivo, osserva che diversamente da quanto asserito nel giudizio di primo grado, peraltro tardivamente CP_6
con le note conclusionali del 12.02.2024, egli aveva ampiamente provato in giudizio l'acquisto del fondo a titolo originario, fornendo la prova dei vari passaggi traslativi, tra i quali rientrava anche l'atto di divisione a favore di che non costituiva un atto di natura asseritamente Persona_4
dichiarativa ma era perfettamente idoneo a provare la titolarità del diritto dominicale in capo all'attore.
Terzo motivo d'appello: “In via gradata - Violazione e falsa applicazione artt. artt. 1152, 1153 1158; 1159; – lacunosità della motivazione”.
Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha asserito che: “come correttamente osservato dalla difesa del l'acquisto del bene da un terzo è incompatibile con CP_3
l'animus che deve caratterizzare il possesso uti dominus, dal momento che presuppone il riconoscimento dell'altrui diritto sul bene. Anche a prescindere da tale aspetto, l'attore non ha dimostrato - non sono stati all'uopo dedotti mezzi di prova idonei e rilevanti - di avere esercitato sulla res un possesso continuato per il tempo utile all'usucapione, né ai sensi dell'art. 1158 c.c., né ai sensi della disciplina speciale, pure invocata dall'attore, di cui agli artt.
1159 e 1159 - bis c.c (Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale);” richiamando, in particolare, le dichiarazioni rese dal teste Testimone_1
1. Con la prima articolazione del motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ravvisato una incompatibilità tra la produzione in giudizio degli atti traslativi della proprietà e la sussistenza dell'animus necessario per usucapire, senza considerare che la dedotta fattispecie acquisitiva era stata da lui allegata in via di mero subordine e che, in ogni caso, ai fini dell'usucapione ex art. 1158 c.c., il contratto di compravendita e, più in generale, i titoli di provenienza documentati,
11 costituiscono un mero fatto giuridico, per cui ai sensi dell'art. 1146 c.c. egli poteva legittimamente unire il proprio possesso a quello dei propri danti causa, ai fini del perfezionamento della fattispecie acquisitiva.
2. Con la seconda articolazione del motivo, lamenta che il Tribunale non avesse accertato “la sussistenza dei presupposti legali tipici delle fattispecie acquisitive ex artt. 1159 c.c. e 1159 bis c.c. espressamente invocate dall'attore in via ulteriormente subordinata, sia agli effetti del mero accertamento della proprietà sul bene che ai fini della proposta domanda di rivendica.”
In merito osserva che la produzione del contratto di compravendita costituisce certamente un elemento costitutivo della fattispecie ex art. 1159
c.c., dovendo presumersi ex artt. 1143 e 1147 c.c. che egli avesse posseduto in buona fede il bene, o quantomeno la porzione non contestata, sin dalla data del titolo di acquisto, ritualmente prodotto in giudizio.
Del pari era documentata in atti “la trascrizione, ai fini pubblicitari, del contratto di compravendita in questione presso la conservatoria dei registri immobiliari, nonché l'ulteriore requisito oggettivo della identità tra il bene trasferito e quello oggetto del possesso”.
3. Con la terza articolazione del motivo, censura la sentenza per essere
“macroscopicamente avulsa dalle risultanze istruttorie, con specifico riguardo ai verbali di prova testimoniale in atti”, alla luce dei quali era ampiamente provato l'avvenuto utilizzo del bene sin dagli anni 80 “ad opera dell'attore unitamente al proprio padre per espletarvi attività di pascolo del bestiame, e limitatamente ad una minore porzione, per la coltivazione ad erbaio”.
In particolare:
- la moglie dell'attore, all'udienza Persona_7 dell'8.02.2021 riferiva che il terreno, fin dagli anni 80, era stato utilizzato dal suocero e successivamente dal marito per far pascolare il CP_7
bestiame;
- il fratello sentito in pari data, riferiva di conoscere il terreno Persona_8
in quanto aiutava il padre a pascolare il bestiame, e prima ancora il nonno;
- il teste oltre a confermare la circostanza dell'effettivo Testimone_2 utilizzo agricolo del fondo ad opera dell'attore e antecedentemente del padre,
12 riferiva che gli stessi avevano recintato il fondo su tutti i lati, anche con rete metallica e tale circostanza costituisce certamente una tipica esplicazione del possesso uti dominus ex art. 841 c.c.
Doveva pertanto ritenersi che le condotte tenute da esso attore e dai suoi danti causa importassero il perfezionamento della fattispecie acquisitiva ex art. 1158 c.c., art. 1159 c.c. e art. 1159 bis c.c., essendo pacifica l'ubicazione del fondo tra le comunità montane svantaggiate.
In conclusione, l'appellante deduce che il Tribunale avrebbe dovuto, perlomeno, accogliere la domanda di mero accertamento della proprietà da lui proposta in via principale limitatamente alla parte del fondo della superficie catastale di ha 3.23.10 e rigettare la domanda di rivendica esclusivamente avendo riguardo alla minor porzione di ha.
0.55.00 del maggior fondo distinto al foglio 24 mapp. 602.
Quarto motivo d'appello: “Plurimi profili di affievolimento dell'onere della prova della titolarità del diritto dominicale in capo all'attore nella fattispecie che ne occupa violazione e non corretta applicazione artt. 948 c.c., 115 c.p.c.;
167 c.p.c.; 183 c.p.c.”
Con il quarto motivo di impugnazione, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale, premesso che alla luce dell'orientamento giurisprudenziale consolidato in materia “anche in caso di azione di rivendica, l'intensità e l'estensione della prova a carico dell'attore devono stabilirsi in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia”, in particolare, “secondo il contegno difensivo assunto dalla parte convenuta”, ha escluso l'affievolimento dell'onere probatorio su di esso incombente, focalizzando l'attenzione sull'eccezione di usucapione proposta dai convenuti, anziché considerare rilevanti diversi profili che, nel caso di specie, avrebbero portato il giudice a riconoscere il citato affievolimento probatorio.
In merito, l'appellante evidenzia che sia il convenuto che CP_1
l'intervenuto tanto nella comparsa di risposta che nella successiva CP_2
udienza di prima trattazione, per un verso non avevano contestato che egli, con atto pubblico a rogito Notaio avesse acquistato il mappale 602 Per_1
del foglio 4 della superficie catastale di ha 3.78.10 e, per altro verso, avevano espressamente riconosciuto l'intervenuto acquisto del diritto dominicale
13 sull'immobile in suo capo “ed "a monte" in capo ai precedenti danti causa, nonché la correlativa legittima immissione in possesso sul cespite”.
In ordine a quest'ultimo profilo, l'appellante osserva che il convenuto e l'intervenuto con le memorie istruttorie avevano riconosciuto la titolarità e la disponibilità del fondo in capo a suo dante causa, “con Persona_4
ciò declinando un impianto defensionale incompatibile con lo schema del c.d.
"possideo quia possideo"”.
Pertanto, il Tribunale, alla luce di quanto suesposto, avrebbe dovuto riconoscere un affievolimento dell'onere probatorio in suo favore, quanto meno sulla porzione di fondo ad oggi posseduta.
Quinto motivo di appello: “Infondatezza della eccezione di usucapione proposta dal convenuto e dall'interveniente adesivo in via riconvenzionale.
Violazione e falsa applicazione art. 1158 c.c. - travisamento delle risultanze istruttorie, carenza di istruttoria- lacunosità della motivazione- violazione e falsa applicazione art. 2697 c.c.”
Con il quinto motivo di impugnazione, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che e CP_1 CP_2 avessero dimostrato i fatti costitutivi dell'eccezione riconvenzionale di usucapione sollevata tempestivamente in giudizio, in quanto, a seguito
Co dell'istruttoria, era emerso: “che la condotta posta in essere dai fratelli
e già a partire da oltre vent'anni prima rispetto all'instaurazione CP_2
del presente giudizio, consistita nella bonifica, coltivazione e nella concessione a terzi per il pascolo,” manifestava in modo pubblico e non equivoco la volontà di possedere uti dominus. D'altro canto, lo non Pt_1 aveva provato la circostanza secondo cui “l'utilizzo da parte dei fratelli CP_1
di una parte del mappale 602 sarebbe avvenuta in ragione dei rapporti di
“buon vicinato” o per mera tolleranza dell'attore”.
L'appellante lamenta che, ai fini della prova del perfezionamento della fattispecie acquisitiva, il Giudice di prime cure avesse ritenuto sufficiente lo svolgimento sul fondo di attività di bonifica, coltivazione e di concessione a terzi per il pascolo, omettendo di verificare se i convenuti avessero recintato la porzione di fondo, separandola dalla restante porzione del terreno.
Ai fini della prova del possesso uti dominis, osserva che è assolutamente irrilevante il mero svolgimento di attività di coltivazione sul
14 fondo ed in merito richiama l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale: “il possesso utile ai fini della configurazione dell'acquisto del diritto di proprietà a titolo originario per usucapione non si risolve nella mera utilizzazione del fondo, ma deve concretarsi in atti idonei ad esprimere, in concreto, l'esercizio della signoria uti dominus sul bene.
Sotto questo profilo, poiché la connotazione principale del diritto di proprietà
è la facoltà di escludere i terzi dal godimento del bene che ne costituisce oggetto (cd. ius excludendi alios), il giudice di merito deve accertare, in concreto, se il soggetto che si trova in relazione materiale con la res abbia dimostrato non soltanto di averlo utilizzato, ma di averne, per l'appunto, precluso ai terzi la fruizione” (Cass. n. 1796/2022).
Tanto premesso, osserva che all'esito dell'istruttoria non era emerso che i convenuti avessero recintato la porzione di terreno e avessero quindi separato la porzione di ha 0.55.00 dalla restante porzione di ha 3.23.10, complessivamente formanti il mappale 602 “in guisa da precludere all'attore e, più in generale, ai terzi soggetti, di accedervi ex art. 841 c.c.”, , sicché il Tribunale aveva errato a ritenere raggiunta la prova dell'usucapione in loro favore.
Censura altresì la sentenza nella parte in cui il Tribunale, in violazione ai principi di ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., aveva asserito che egli non avesse provato in giudizio che l'utilizzo della porzione del fondo da parte dei fratelli ra avvenuta “in ragione dei rapporti di CP_1
“buon vicinato” o per mera tolleranza dell'attore”; mentre in realtà tale onere doveva incombere sulla controparte, al fine di provare lo ius escludendi alios.
Infine, rileva la inadeguatezza e la contraddittorietà delle risultanze istruttorie, ponendo in evidenza che da un lato i testimoni indicati dalla parte convenuta avevano reso dichiarazioni discordanti, in quanto affermavano che sulla porzione del fondo erano state svolte sia attività di coltura con grano e cereali che attività di erbaio e foraggio, tra loro assolutamente incompatibili;
dall'altro lato, il convenuto e l'interveniente adesivo in CP_1 CP_2
sede di interrogatorio formale, avevano dichiarato di avere coltivato il fondo sin dal 1993 ad erbaio, senza operare alcun cenno alle colture di grano e cereali.
15 Osserva ancora che la concessione del fondo in godimento a terzi, allegata per un limitato arco di tempo, in assenza di un quadro circostanziale univoco e concordante, non era idonea a dimostrare il possesso uti dominus in quanto il contratto di locazione a terzi poteva essere stipulato anche da un soggetto diverso dal proprietario che avesse la disponibilità di fatto della cosa.
In conclusione, doveva pertanto ritenersi la prova della fattispecie acquisitiva non era stata raggiunta dai convenuti.
*****
I motivi, in quanto strettamente connessi, devono essere esaminati congiuntamente.
L'appello è fondato per quanto di ragione.
Come anche riconosciuto dai fratelli nella comparsa CP_1
conclusionale depositata il 15 febbraio 2022 nel giudizio di primo grado
“l'attore, in via principale ha proposto una domanda di accertamento e di rivendica della proprietà del fondo in agro di Ales, loc. Zeppara, distinto in catasto al foglio4, mapp. 602 di ha 03.78.10.” ed essi hanno eccepito di aver usucapito una porzione del suddetto fondo pari ad ha. 0.55.00.
Contrariamente a quanto si legge in particolare negli atti difensivi finali dell'appellante, nessuna violazione del divieto di ius novorum è ravvisabile negli atti difensivi della controparte che si è limitato a condividere gli assunti del giudice di prime cure.
Il Tribunale ha rigettato le domande dello non avendo egli Pt_1 adempiuto all'onere probatorio, cosiddetta probatio diabolica, a carico del rivendicante.
Come tuttavia da lui rilevato, il giudice di prime cure ha così omesso di pronunciarsi sulla domanda di accertamento della proprietà e non ha correttamente applicato i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di onere probatorio della domanda di rivendica.
Come evidenziato nel quarto motivo d'appello, nelle memorie ex art. 183 c.p.c. depositate dall'attore il 6 febbraio 2020 e dai fratelli il 13 CP_1
febbraio 2020 entrambe le parti hanno indicato quale proprietario dell'intero mappale 602 (deceduto), la cui moglie ed unica erede, Persona_4
è la dante causa dell'odierno appellante. Persona_3
16 Si ritiene pertanto condivisibile la doglianza dell'appellante laddove lamenta che il Tribunale non avesse riconosciuto l'attenuazione dell'onere probatorio in capo ad esso attore. Si richiama in motivazione Cass., n.
7539/2024: “Già nel 1982 si è avuto modo di affermare che il rigore della cosiddetta “probatio diabolica”, la quale comporta l'onere a carico dell'attore in rivendicazione, di provare la proprietà del bene risalendo, anche attraverso i propri danti causa, sino ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, si attenua nel caso in cui il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene conteso ad un comune dante causa, nel senso che, in tale ipotesi, il rivendicatore non ha
l'onere di provare il diritto dei suoi autori sino ad un acquisto a titolo originario, ma solo che il bene abbia formato oggetto del proprio titolo di acquisto e di quello dei suoi danti causa, sino al proprietario comune autore tra i contendenti (Sez. 2, n. 518, Rv. 418223; ma già nello stesso senso, Cass. nn. 5807/1978, 991/1977). La ratio, com'è evidente, risiede nella
“contraddizione che non consente” di negare la titolarità del rivendicante comune alla controparte. Successivamente il principio è stato reiteratamente confermato (Cass. nn. 8394/1990, si vedano, ex multis, Cass. nn. 439/1985,
1873/1985, 4556/1985, 6592/1986; e per i decenni successivi, Cass. nn.
8394/1990, 22598/2010, 19499/2015, 29707/2017, 36335/2023).”
Non pare fuor d'opera ricordare che con la stessa sentenza la Suprema
Corte ha fissato il seguente principio di diritto: “ove ricorra l'ipotesi della comunanza del dante causa, che, secondo il diritto vivente, attenua la
“probatio diabolica”, compete al giudice, sulla base delle evidenze probatorie di causa, trarne la conseguenza in ordine al soddisfacimento dell'onere della prova. La verifica di una tale ipotesi non è, pertanto, dipendente da eccezione, costituendo invece applicazione della corretta regola “iuris”, che compete al giudicante;
di conseguenza, il rivendicante, che ne assuma la sussistenza, ignorata dal giudice, non introduce, con il gravame, un tema nuovo”.
Deve pertanto ritenersi che l'appellante, producendo il titolo di acquisto a titolo derivativo del mappale dall'erede del comune dante causa ed allegando il possesso, nei limiti in cui quest'ultimo non è stato contestato né dal convenuto né dall'intervenuto, abbia offerto prova convincente del suo
17 diritto di proprietà sul mappale 602 per la sua parte pari a ha. 3.23.10, così come sostenuto e nelle memorie di replica ribadito.
Si legge infatti nella comparsa di costituzione di “…precisa CP_1
e non contesta che l'attore, con l'atto pubblico a rogito Notaio abbia Per_1
acquistato, oltre ad altri fondi limitrofi, il mapp. 602 del F. 4 della superficie catastale di ha 3.78.10 e che ne sia divenuto legittimo proprietario e possessore in virtù del detto titolo. In realtà, dalla predetta superficie deve essere esclusa una porzione di circa are 00.55.00 (ben individuata con colorazione gialla nella planimetria che si produce), confinante…..”
Analoga dichiarazione si legge nell'atto di intervento di CP_2
Anche il contratto di affitto stipulato dai on il ha avuto CP_1 CP_3
ad oggetto la porzione di are 00.55.00, assunto da loro ribadito anche nella memoria di replica nel presente giudizio.
Alla luce delle esposte considerazioni, in riforma dell'impugnata sentenza, deve essere accolta la domanda dell'appellante di vedersi dichiarare proprietario della porzione del fondo distinto in catasto al foglio mapp. 602 pari a ha. 3.23.10, sito nell'agro di Ales località Zeppara, pacifica l'insussistenza su di essa di diritti reali e/o personali dei convenuti.
Deve invece essere rigettata la domanda di rivendica avente ad oggetto la porzione del suddetto mappale pari a ha.0.55.00, dovendosi al riguardo accogliere l'eccezione di usucapione sollevata dal convenuto, condividendosi la lettura del Tribunale dell'istruttoria testimoniale richiamata in sentenza
(vedasi pagg. 17 e 18).
Si riporta per chiarezza la planimetria prodotta dai he individua, CP_1
in giallo, la porzione del mappale 602 in relazione al quale è stata rigettata la domanda di rivendica.
18 Si ritiene, infatti, non condivisibile la doglianza sviluppata con il quinto motivo di appello secondo la quale non era sufficiente la prova dell'attività di coltivazione del fondo, non avendo i fferto la prova di CP_1
aver recintato il fondo, fondata sulla ordinanza n. 1796/2022 della Suprema
Corte.
Deve in primo luogo rilevarsi che il teste indicato Testimone_1
dallo stesso attore, aveva riferito che a ovest vi era una sorta di insenatura, una lingua di terra, di qualche migliaio di metri, che era stata separata da una recinzione metallica e nella quale non entrava il bestiame dello Una Pt_1
separazione con il resto del mappale posseduto da costui era, d'altronde, funzionale a garantire il compimento del ciclo produttivo del foraggio.
Lo stesso appellante, nelle note di replica, conferma che effettivamente suo padre, come riferito dal teste aveva apposto una rete Tes_1
per separare la minore porzione adibita ad erbaio dalla maggior porzione adibita a pascolo, talché l'area coltivata dagli odierni appellati risultava
19 delimitata e divisa dalla maggiore area rimasta nella disponibilità dell'appellante.
In ogni caso, l'arresto giurisprudenziale da costui richiamato, letto per esteso, non ha quel contenuto assoluto che ad esso si vorrebbe dare: “Con specifico riferimento ai fondi agricoli, che -per loro stessa natura- sono destinati allo sfruttamento agricolo, si pone il problema della modalità con la quale, in concreto, lo ius excludendi alios possa, o debba, essere manifestato. Al riguardo, va considerato che la più eclatante espressione del diritto di proprietà è rappresentata dalla facoltà di chiudere il fondo, ai sensi dell'art. 841 c.c. La recinzione materiale del fondo agricolo, quindi, costituisce la più importante espressione dello ius excludendi alios. Ciò non esclude, naturalmente, che la prova del comportamento idoneo ad escludere
i terzi dal godimento del bene possa essere conseguita aliunde;
tuttavia, è certo che la recinzione materiale del terreno costituisca una manifestazione non equivoca della volontà del soggetto che si trovi in relazione materiale con il bene di escludere i terzi da qualsiasi relazione con esso. Pertanto, colui che si trovi nella detenzione di un fondo agricolo, del quale intenda usucapire la piena proprietà, è onerato di dimostrare di aver compiuto tutti gli atti idonei ad esprimere, in concreto, il suo diritto di proprietà su detto cespite, e dunque di aver escluso i terzi dal relativo godimento;
esclusione che trova la sua primaria espressione, come già detto, nella recinzione del fondo.
Con specifico riferimento ai fondi agricoli, che -per loro stessa natura- sono destinati allo sfruttamento agricolo, si pone il problema della modalità con la quale, in concreto, lo ius excludendi alios possa, o debba, essere manifestato. Al riguardo, va considerato che la più eclatante espressione del diritto di proprietà è rappresentata dalla facoltà di chiudere il fondo, ai sensi dell'art. 841 c.c. La recinzione materiale del fondo agricolo, quindi, costituisce la più importante espressione dello ius excludendi alios. Ciò non esclude, naturalmente, che la prova del comportamento idoneo ad escludere
i terzi dal godimento del bene possa essere conseguita aliunde;
tuttavia, è certo che la recinzione materiale del terreno costituisca una manifestazione non equivoca della volontà del soggetto che si trovi in relazione materiale con il bene di escludere i terzi da qualsiasi relazione con esso. Pertanto, colui che si trovi nella detenzione di un fondo agricolo, del quale intenda usucapire
20 la piena proprietà, è onerato di dimostrare di aver compiuto tutti gli atti idonei ad esprimere, in concreto, il suo diritto di proprietà su detto cespite, e dunque di aver escluso i terzi dal relativo godimento;
esclusione che trova la sua primaria espressione, come già detto, nella recinzione del fondo.”
Nel caso scrutinato risulta provato dalle deposizioni testimoniali assunte che i avevano dal 1993 conglobato la porzione di terreno in CP_1
contestazione al proprio fondo, avevano provveduto al suo spietramento e lo avevano coltivato a foraggio che poi veniva falciato, raccolto e trasportato ad nella loro azienda agricola, lo avevano concesso a terzi, a titolo CP_8
oneroso, per il pascolo dopo lo stralcio, avevano realizzato un canaletto di scolo per drenare il terreno. Non pare possa inficiare l'attendibilità dei testi il fatto che alcuni hanno riferito di una coltivazione a grano e cereali, mentre gli stessi avevano riferito di avere coltivato il fondo ad erbaio, se solo si CP_1
considera che è risultato che esso è stato anche concesso in uso a terzi. Se si considera che tale attività è stata svolta dal 1993 senza alcuna reazione dell'attore, odierno appellante, fino al 2018 e quindi anche dopo l'atto di compravendita del 2006, non può revocarsi in dubbio che i abbiano CP_1
posseduto la porzione de qua uti dominus, instaurando con essa una relazione materiale configurabile in termini di ius excludendi alios, avendo di fatto escluso i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite de quo.
La valutazione dell'esito complessivo della lite, anche rilevato che gli appellati costituiti in giudizio hanno concluso per il rigetto dell'appello e che negli atti difensivi di tutte le parti non è ravvisabile una piena chiarezza, consiglia la compensazione per la metà delle spese di lite nel rapporto processuale tra le parti costituite, ponendosi la restante metà a carico dell'odierno appellante.
Per quanto riguarda il giudizio di primo grado si fa propria la quantificazione di cui alla sentenza impugnata, non censurata dalle parti.
Per quanto riguarda il giudizio di appello, fermo lo scaglione individuato nella sentenza (euro 1100,01 - euro 5200,00), le spese sono liquidate secondo i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e i valori minimi per la fase decisionale, considerate le caratteristiche dell'attività espletata, riconosciuto l'aumento del 30% per la pluralità di parti. Non si
21 riconosce alcun compenso per la fase di trattazione/istruttoria in quanto non tenutasi.
Nulla per le spese per l'appellato contumace.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che per il resto conferma:
1. dichiara che è proprietario della porzione del fondo distinto Parte_1 in catasto al foglio 4 mapp. 602 pari a ha. 3.23.10, sito nell'agro di Ales località Zeppara con esclusione della porzione di ha 00.55.00 del medesimo mappale individuata in parte motiva, oggetto di eccezione di usucapione;
2. Dichiara compensate la metà le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio e condanna alla rifusione della restante metà che liquida per il Parte_1
primo grado in euro 891,00 compensi professionali in favore del convenuto e in euro 1644,75 in favore di e di cui CP_3 CP_1 CP_2
euro 1579,5 per compensi ed euro 65,20 per spese vive, per il presente grado in euro 973,70 in favore di e oltre c. p.a. e i. v.a. come CP_1 CP_2
per legge e spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello il 23 gennaio 2025
Il Presidente
Maria Teresa Spanu
Il Consigliere relatore
Donatella Aru
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