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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/04/2025, n. 1661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1661 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Carmela Fachile, nella causa iscritta al n.6203/2024 R.G.L. promossa
D A
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] Parte_1
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Sorgi, per mandato in atti CodiceFiscale_1
Ricorrente
C O N T R
[...]
con sede in Roma Viale Pasteur Controparte_1
n. 49 (C.F. , in persona del suo Presidente legale rappresentante pro-tempore P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Angeletti del Foro di Roma e dall'Avv. Massimo Pensabene,
per mandato in atti.
Resistente
All'esito dell'udienza del 29.1.2025 tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa tra le parti le spese del giudizio.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 22.04.2024, conveniva in giudizio innanzi a questo Parte_1
tribunale l' chiedendo di accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire la pensione di CP_1
vecchiaia in cumulo a decorrere dalla presentazione della domanda con pagamento delle eventuali somme arretrate.
A sostegno dell'opposizione la ricorrente deduceva: di essere farmacista e di avere di prestato servizio presso la “Ditta SE LO e figli s.r.l.” in qualità di Direttore tecnico responsabile dal
04.02.1997 al 14.10.2015; - che in data 02.08.2023 presentava domanda all' al fine di ottenere CP_1
la pensione di vecchiaia in cumulo avendo versato la contribuzione in entrambe le CP_2
gestioni e specificatamente all' dal 04/07/1980 al 01/08/2017 e all dall' 01/01/1996- al CP_1 CP_3
31/12/2014; - che l' respingeva la domanda per la totale coincidenza dei periodi di CP_1
contribuzione; - che avverso tale provvedimento proponeva invano ricorso amministrativo,
insistendo nella legittimità della domanda atteso che l' rappresentava l'ultimo Ente presso CP_1
cui aveva versato contribuzione e che l'anzianità contributiva andava valutata complessivamente,
tenendo conto di tutti i periodi ammessi al cumulo anche se coincidenti ma utili per determinare l'importo dell'assegno.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' contestando la domanda invocandone CP_1
il rigetto. Deduceva che la ricorrente non vantava neanche un giorno di contribuzione “esterna” rispetto alla durata del rapporto assicurativo sicché non sussisteva il requisito della 'non coincidenza' tra le due contribuzioni richiesto dall'art. 1 co. 239 L. 228/12.
Sotto altro profilo, eccepiva la carenza di interesse della ricorrente che non avrebbe ricevuto alcun vantaggio dall'accoglimento della sua domanda “avendo maturato il diritto ad ottenere la pensione
diretta ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di Previdenza in termini di iscrizione e CP_1 CP_1
contribuzione, mancando allo stato unicamente il requisito dell'età anagrafica (68 anni e 9 mesi) che
comunque l'interessata raggiungerà nel mese di maggio 2025….. Pertanto, considerato che il rateo
nella fattispecie, ha una decorrenza successiva di un anno e nove mesi rispetto all' la CP_1 CP_3
pensione in cumulo per la ricorrente risulta svantaggiosa rispetto a pensioni separate ed CP_3 e ciò anche tenendo conto che nel caso i ratei di pensione singolarmente considerati sono CP_1
versati con gli arretrati dalle date di maturazione del diritto alle pensioni stesse”.
Eccepiva, infine, l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento di ratei arretrati di pensione o di altra natura formulata nei propri confronti poiché l'art. 1 c.244 L.228/12 prevedeva il rinvio alle disposizioni di cui al D. Lgs n. 42/2006 il quale, a sua volta, disponeva “il pagamento degli
importi liquidati dalle singole gestioni è effettuato dall' che stipula con gli enti interessati CP_3
apposite convenzioni”
In assenza di attività istruttoria, all'esito della udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del
29.1.2025, la causa è stata decisa.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di carenza di interesse sollevata dalla resistente.
La ricorrente infatti ha certamente interesse ad ottenere dal Tribunale una pronuncia di accertamento e la declaratoria del proprio diritto ad accedere al trattamento pensionistico in regime di cumulo gratuito, dal momento che la relativa domanda è stata reiteratamente avanzata nei confronti dell'ente resistente in via stragiudiziale ed amministrativa, venendo in ogni caso rigettata in virtù di un'interpretazione delle norme di riferimento che parte ricorrente non condivide.
Ciò posto nel merito va richiamato l''art. 1 co. 239 L. 228/12, come modificato dall'art. 1 co. 195 L.
232/16, che ha esteso l'istituto a qualunque gestione previdenziale, inclusa quella libero professionale.
ha stabilito che: “Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi
assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e di ricongiunzione dei periodi
assicurativi di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni, i soggetti iscritti a due
o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori
dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge
8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché agli enti di
previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio
1996, n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni,
hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica
pensione. La predetta facoltà può essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico a condizione che il soggetto interessato abbia i requisiti anagrafici previsti dal comma 6 dell'articolo
24 del decreto-legge dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24, ovvero,
indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici, abbia maturato l'anzianità contributiva
prevista dal comma 10 del medesimo articolo 24, adeguata agli incrementi della speranza di vita ai
sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per la liquidazione dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di
assicurato deceduto”.
Il successivo comma 241 della citata legge stabilisce, poi, che: “Il diritto al trattamento di pensione
di vecchiaia è conseguito in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli
previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate all'esercizio della facoltà di
cui al comma 239 e degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, previsti
dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto”.
La normativa richiamata ha permesso, dunque, dapprima con riferimento alle gestioni e, a seguito delle modifiche apportate con la citata legge di stabilità del 2017, di estendere tale facoltà a qualunque gestione previdenziale (incluse quelle libero professionali) consentendo l'accesso ai menzionati trattamenti anche in presenza dei requisiti utili per la maturazione di un autonomo diritto a pensione in una singola forma previdenziale.
Con riferimento alle modalità della richiesta di cumulo da avanzare all'ente previdenziale, il citato comma 241 ha stabilito che essa deve essere inoltrata all'ente presso cui il lavoratore risulta da ultimo iscritto.
Al riguardo, va richiamata la circolare n. 140 del 2017 che, con specifico riferimento ai CP_3
contributi versati in periodi coincidenti nelle ipotesi di pensione di vecchiaia in cumulo (come nel caso in esame), ha fornito delle linee guida di adeguamento essa, infatti, ha esplicato che: “i commi 241 e
245, dispongono che il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia è conseguito in presenza dei
requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che
disciplinano le gestioni interessate all'esercizio della facoltà di cui al comma 239 e degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla
quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto e che le gestioni interessate, ciascuna per
la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi
di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle
rispettive retribuzioni di riferimento”.
Sempre la medesima circolare, al successivo art. 3, precisa inoltre che “ai fini della misura del
trattamento pensionistico pro quota devono essere presi in considerazione tutti i periodi assicurativi
accreditati nella singola gestione, indipendentemente dalla loro eventuale coincidenza con altri
periodi accreditati presso altre gestioni. Resta fermo che ciascuna gestione provvede a liquidare il
rispettivo pro quota di competenza tenendo conto delle proprie regole di calcolo”.
E sul proprio sito istituzionale stabilisce che “La contribuzione coincidente viene considerata una
volta sola per la valutazione del raggiungimento dei requisiti assicurativi minimi. Una volta verificata
la sussistenza del diritto alla pensione, la contribuzione coincidente concorre, invece, nella sua
interezza alla formazione di quella che sarà la misura della pensione”.
Ne deriva che ai fini del calcolo della pensione in cumulo l'ente ricevente dovrà fare solo un calcolo della quota di sua spettanza e l'istruttoria dovrà riguardare il raggiungimento del requisito minimo che potrà essere valutato una sola volta nel medesimo periodo di “coincidenza”.
Ciò comporta, dunque, che la coincidenza dei periodi contributivi, nonostante il dato letterale contenuto nella normativa di riferimento, non è di ostacolo all'esercizio della facoltà di cumulo.
La doglianza di parte resistente sotto tale profilo va pertanto disattesa.
Ciò detto, va rilevato che la data di decorrenza del trattamento pensionistico in regime di cumulo tra le diverse gestioni decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o dal mese successivo alla data di perfezionamento dei requisiti per ciascuna delle gestioni previdenziali in cumulo, se successiva.
Orbene, nel caso in esame, in presenza del (pacifico) raggiungimento del requisito contributivo minimo, mentre il rateo si matura dal compimento dei 67 anni di età, il rateo si matura CP_3 CP_1 solo al momento del raggiungimento del requisito anagrafico che attualmente si perfeziona al compimento di 68 anni e 9 mesi di età e che la ricorrente raggiungerà solo nel maggio 2025.
Pertanto, è accertato in via documentale che alla data della presentazione della domanda all' e CP_1
a tutt'oggi, la ricorrente risulta priva del requisito anagrafico -nei confronti dell'ente di ultima iscrizione- per conseguire la relativa prestazione anche solo pro quota, atteso che la pensione di vecchiaia in cumulo viene erogata soltanto col conseguimento dei requisiti più alti tra quelli richiesti dagli enti coinvolti nel cumulo.
Alla luce delle superiori considerazioni, assorbita ogni altra questione, la domanda di liquidazione nei confronti di va rigettata. CP_1
Tenuto conto dell'esito del giudizio e della peculiarità della controversia, sussistono gravi motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Palermo, 5.4.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile