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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 10/03/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati: Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 907/2023 R.G. trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 352 cpc, all'esito dell'udienza del 21 gennaio 2025 sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
cf ) rappresentata e difesa dall'avv. Enrico DELLA Parte_1 P.IVA_1
CAGNA del foro di Pescara ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
(cf rappresentato e difeso dall'avv. Luca Controparte_1 C.F._1
BERARDINELLI del foro di Pescara ed ivi elettivamente domiciliato presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLATO
OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza n. 109/23 del Tribunale di Pescara del 13 luglio
2023 in tema di risarcimento danni da inadempimento contrattuale.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti ed in particolare nelle note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.Il Tribunale di Pescara ha rigettato, con conseguente condanna anche alla rifusione delle spese di lite, l'azione risarcitoria (introdotta nelle forme del procedimento sommario di cognizione) proposta dalla ditta nei confronti dell'arch. finalizzata ad ottenere il ristoro Parte_1 Controparte_1 dei danni, quantificati nella misura di € 134.144,76 ( o comunque in quella maggiore o minore accertata in corso di causa), derivanti dall'inadempimento del professionista a cui è stato conferito l'incarico di curare la progettazione nonché la direzione dei lavori e finanche il coordinamento della
1 sicurezza anche nella fase di esecuzione di lavori per la realizzazione di un fabbricato residenziale all'interno del lotto 4 sito in Pescara alla Via Colle Renazzo.
Il dedotto inadempimento, attenendosi alla prospettazione seguita dalla società attrice, ha (rectius avrebbe) riguardato tre aspetti fondamentali:
a) La traslazione del piano di calpestio (per 1,20 metri) così da comportare un aumento dell'altezza del fabbricato realizzato;
per tale ragione, la proprietaria dell'edificio confinante, tale , ha presentato un esposto lamentando una riduzione della luce e la Persona_1
vicenda è stata definita stragiudizialmente con un accordo che ha comportato un esborso per circa €41.000,00 oltre ad € 11.000,00 circa per spese tecniche e legali;
b) L'esito negativo, da cui sono derivati ulteriori esborsi, di un giudizio (sul quale meglio si dirà nel prosieguo) intentato nei confronti della ditta (definito dal Tribunale di CP_2
Pescara con sentenza n. 1896/15) per la risoluzione (ai sensi dell'art. 1454 cod civ e comunque in via gradata dell'art. 1453 cod civ) del contratto di appalto del maggio 2007 per la costruzione del fabbricato residenziale sull'assunto del ritardo (imputabile alla predetta ditta) nell'esecuzione dei lavori;
c) Nell'aver provocato il ritardo nella realizzazione dei lavori e comportato una serie di altri esborsi (indicati peraltro analiticamente nel libello introduttivo del giudizio);
1.2. Il professionista, nel costituirsi in giudizio, ha contestato la domanda prendendo posizione su ciascuno degli elementi posti a fondamento della stessa.
In particolare, così negando ogni sua responsabilità, ha evidenziato che per l'innalzamento del piano di calpestio eventuali profili di inadempimento devono essere fatti valere nei confronti dell'ing.
nominato direttore dei lavori strutturali aggiungendo che l'esito negativo del contenzioso CP_3 con la ditta appaltatrice è stato determinato dall'assenza (per avvenuto ritiro del fascicolo di parte poi non restituito al momento in cui la causa è stata trattenuta in decisione) di documentazione (anche su questa si rimanda alle pagine che seguono) che avrebbe comportato, ove esaminata, una diversa valutazione anche del proprio comportamento.
In ultimo, lo stesso legale rappresentante della controparte, nel frontespizio del compiuto metrico dell'ultimo permesso di costruire, aveva escluso ogni profilo di responsabilità.
1.3. La sintesi delle principali argomentazioni sulle quali si è fondato il convincimento del giudice di prime cure può essere così rappresentata:
-il perimetro del giudizio di responsabilità è circoscritto all'inadempimento dell'arch. sicchè CP_1
le ulteriori ipotesi per violazione del generale principio del neminem laedere (e quindi violazione
2 dell'art. 2043 cod civ) e per la presenza di vizi nell'esecuzione delle opere esulano dall'ambito del thema decidendum in quanto domande nuove tardivamente proposte;
-la lite deve essere pertanto decisa attenendosi ai principi di ordine generale in tema di riparto dell'onere della prova e quindi esigendo dall'attore la dimostrazione dell'esistenza del titolo (ovvero del contrato) e la successiva allegazione dell'altrui inadempimento;
- laddove sia stato assolto tale onere, grava sulla controparte la prova dell'aver assunto una condotta esente da profili di censura attraverso la c.d. “prova liberatoria”;
- nella fattispecie, con riguardo all'innalzamento del piano di calpestio deve prendersi atto che nel contratto di appalto è stata prevista la figura del direttore dei lavori della fase strutturale e di conseguenza è su tale professionista che deve porsi l'obbligo di vigilare affinchè la materiale esecuzione dei lavori sia rispondente alle previsioni progettuali;
- tale opzione interpretativa deve ritenersi rafforzata dalle stesse risultanze delle prove orali espletate in corso di causa (in particolare, la deposizione del teste che, ancorchè cognato del Tes_1
convenuto, deve preferirsi rispetto a quello di ); Persona_2
-con riguardo al contenzioso avente ad oggetto la domanda di risoluzione del contratto di appalto intercorso con deve escludersi l'incidenza della sentenza emessa dal Tribunale di CP_2
Pescara di rigetto con conseguente venir meno di profili di inadempimento e di responsabilità risarcitoria in capo alla predetta ditta per eventuali ritardi;
i fattori salienti in tal senso devono essere ravvisati: nel fatto che la decisione è stata assunta in assenza del materiale documentale che si trovava all'interno del fascicolo di parte della (ritirato dal difensore che nel frattempo aveva Parte_1 rinunziato all'incarico, e non ridepositato); di conseguenza, non è stato possibile prendere atto dell'avvenuto aggiornamento da parte dell'arch. del PSC;
l'interruzione dei lavori da parte CP_1
della ditta appaltatrice si è resa necessaria per la realizzazione del muro di contenimento a ridosso del confine con l'adiacente lotto n. 3;
- quanto ai ritardi, non ha indicato alcuna specifica posta di danno;
l'unico cenno ai Parte_1
mutui ed ai maggiori interessi sostenuti ha riguardato un orizzonte temporale ben diverso rispetto a quello oggetto di censura (ovvero anni 2011 e 2012);
1.4. La decisione del Tribunale adriatico è stata tempestivamente impugnata da Parte_1 mediante l'articolazione di quattro motivi.
La prima doglianza ha riguardato l'errata valutazione operata circa la tardiva prospettazione della causa petendi della domanda mediante il richiamo all'art. 2043 cod civ o comunque all'art. 1667 cod civ (in tema di vizi) trattandosi di profili tardivamente introdotti quando il regime delle preclusioni era già ampiamente maturato.
3 Con il secondo motivo, invero articolato su una pluralità di aspetti, l'appellante ha, in estrema sintesi, condotto una severa critica sull'applicazione dei principi di portata generale in tema di riparto dell'onere della prova ritenuta, in effetti, errata e quindi non condivisibile.
Cercando di fare opera di sintesi, i principali temi sviluppati nel libello introduttivo del presente giudizio si sono appuntati sulle seguenti circostanze: a) la mancata presenza dell'arch. il CP_1 giorno dell'inizio dei lavori con la realizzazione delle fondamenta (il 25 maggio 2007) che non può dirsi giustificata per l'intervento chirurgico a cui lo stesso è stato sottoposto;
b) il ruolo del medesimo professionista quale direttore dei lavori avrebbe imposto di svolgere, secondo il generale canone della diligenza qualificata, un controllo sull'andamento dei lavori (ciò avrebbe quindi consentito di accertare agevolmente l'innalzamento del piano di calpestio); c) l'assenza di prova liberatoria nel contratto di appalto in quanto negozio a cui il è rimasto estraneo;
d) l'esito delle prove orali CP_1
(avendo il primo giudice del tutto obliterato di considerare alcune deposizioni, tra cui quella dell'ing.
, che avrebbero giustificato una diversa soluzione della lite;
e) l'esistenza di un filone CP_3
giurisprudenziale che esclude, anche in presenza di un'altra figura analoga per la parte strutturale, la possibilità di aggirare la responsabilità del direttore dei lavori.
La terza censura ha interessato essenzialmente l'errata valutazione/applicazione della sentenza n.
1896/15 resa dal Tribunale di Pescara nell'oramai più volte menzionato contenzioso con la ditta appaltatrice dei lavori.
Dalla lettura infatti del percorso motivazionale, balza all'evidenza (e tanto avrebbe dovuto bastare ai fini che ci occupano) la responsabilità dell'arch. sia per non aver adeguato il PSC che per CP_1
aver indicato delle date errate per il posizionamento della gru per la costruzione del muro di contenimento.
Con l'ultimo profilo di doglianza l'appellante ha lamentato (parlando di vizio interpretativo) l'errata valutazione che ha portato alla non ammissione della CTU (richiesta peraltro reiterata anche in questa sede.
1.5. L'arch. ha resistito all'impugnazione deducendone in gran parte l'infondatezza nel CP_1 merito e per la restante (soprattutto relativamente al primo motivo) l'inammissibilità così insistendo per il riconoscimento del passaggio in giudicato (perché non oggetto di uno specifico profilo di censura) del capo riferito ai danni per il ritardo.
Il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo d'ufficio del primo grado (integralmente in formato telematico).
4 All'esito dell'udienza del 21 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note, la causa, dopo che le parti hanno usufruito dei termini di cui all'art. 352 cpc (trattandosi di controversia assoggettabile al nuovo rito introdotto dal d.lvo 149/22), è stata trattenuta in decisione.
2.1.In assenza di questioni preliminari, la controversia ben può essere sin da subito delibata nel merito ed a tal fine deve osservarsi quanto segue.
Dovendo necessariamente delimitare il perimetro del thema decidendum, occorre chiarire che l'essenza della lite risiede nello stabilire la sussistenza di una responsabilità (da inadempimento delle obbligazioni assunte in forza di un contratto di prestazione d'opera professionale) di natura essenzialmente risarcitoria dell'arch. CP_1
Sul punto, la cornice giuridica di riferimento (composta dai principi elaborati pacificamente dalla giurisprudenza) può essere così tratteggiata.
Secondo l'oramai costante insegnamento della S.C. (ribadito anche negli arresti più recenti) “In tema di prova dell'inadempimento delle obbligazioni il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'articolo 1460 del Cc. Tale principio è applicabile anche nel caso in cui sia stato dedotto non già l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, potendo il creditore istante limitarsi alla mera allegazione della inesattezza dell'adempimento, e gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (cfr Cass Civ,
Sez I, 2.9.2024 n. 23479).
Con specifico riguardo, poi, alla posizione del direttore dei lavori, sempre in ambito giurisprudenziale, risulta costante l'indirizzo secondo cui “Nelle obbligazioni del direttore dei lavori rientrano l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, che delle modalità esecutive al capitolato e alle regole della tecnica, nonché
l'adozione di tutti gli accorgimenti per evitare difetti costruttivi, cosicché incorre in responsabilità il professionista che ometta di vigilare e impartire le opportune disposizioni al riguardo, di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in mancanza, di riferire al committente” (cfr
Cass Civ, Sez II, 18.10.2024 n. 27045).
5 2.2.A tali considerazioni, deve aggiungersi, nell'ottica della ricostruzione della cornice fattuale al cui interno si è dipanata la vicenda che ci occupa, che:
-non è in contestazione (e peraltro risulta ampiamente dimostrato anche dalla stessa copiosa produzione documentale) l'esistenza del rapporto negoziale tra e l'arch. il Parte_1 CP_1 quale, sino alla rinuncia all'incarico ( del 27 giugno 2014), ha curato la progettazione architettonica e la direzione dei lavori per la realizzazione del fabbricato residenziale sito in Via Colle Renazzo di
Pescara da parte della predetta società;
- un dato dirimente in tal senso è rappresentato dal fatto che in tutti i vari titoli autorizzativi rilasciati
(e sui quali meglio si dirà) il professionista risulta indicato come progettista;
- tuttavia, in data 14 maggio 2007 (e quindi poco prima l'inizio dei lavori) l'arch. è stato CP_1
anche designato coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di realizzazione;
- l'attività edificatoria è stata scandita dal rilascio di tre permessi di costruire;
un primo, avente n.
022/07 del 31 gennaio 2007; un secondo, n.133 del 14 novembre 2011 in sanatoria per l'avvenuta realizzazione del piano di calpestio elevato di 1,20 metri rispetto a quello originario;
un terzo ed ultimo, individuato al n. 045/14, per sanare delle ulteriori modifiche (che non rilevano ai fini della presente causa) rispetto al progetto iniziale;
-altrettanto incontroverse sono risultate le seguenti ulteriori circostanze: a) la definizione in via stragiudiziale del contenzioso insorto con , proprietaria di un edificio confinante Persona_1
a quello di per questioni relative all'aumento di altezza del fabbricato;
b) il pagamento Parte_1
di somme di denaro per conseguire il rilascio del permesso di costruire in sanatoria del 2011; c) il contenzioso tra la stessa e la ditta appaltatrice per la risoluzione del contratto di appalto Parte_1
definito dal Tribunale di Pescara con sentenza n. 1896/15; d) la necessità di realizzare un muro di contenimento lungo il perimetro del confine con il lotto n. 3;
Tanto considerato, è pertanto possibile procedere allo scrutinio dei motivi iniziando, per ragioni di ordine logico e sistematico dal secondo e dal terzo che, come anticipato, hanno riguardato più direttamente il tema dell'accertamento della responsabilità dell'arch. e che, in quanto CP_1
infondati, devono essere rigettati per le ragioni di seguito meglio illustrate.
3.1. Secondo la prospettazione della società appellante, la sentenza di primo grado ha operato un malgoverno dei principi di ordine generale in tema di riparto dell'onere della prova poiché, a fronte della dimostrazione del titolo negoziale e dell'allegazione delle plurime ipotesi di inadempimento, ha ritenuto, mediante una errata valutazione del compendio probatorio (tanto di matrice documentale che delle prove orali), l'esistenza della prova liberatoria.
6 Tali argomentazioni, però, non colgono nel segno e di conseguenza non possono trovare accoglimento con rigetto dell'impugnazione ed integrale condivisione del percorso logico ed argomentativo seguito dal giudice di prime cure.
Plurime, infatti, devono ritenersi le ragioni poste a fondamento di tale opzione interpretativa e segnatamente:
- Nel contratto di appalto del 2 marzo 2007 (espressamente richiamato nella sentenza impugnata) agli articoli 6 e 6 bis è stato previsto il diverso ruolo del direttore dei lavori e del progettista (individuato nell'arch. e quello del direttore dei lavori per la struttura in CP_1 cemento armato (trattasi dell'ing. ); CP_3
- Scendendo nel dettaglio, tra i compiti espressamente assegnati a tale ultima figura professionale è stato previsto il controllo dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori ed in conformità del contratto nonché la redazione di relazione suppletiva in caso di interventi non previsti negli elaborati progettuali;
- L'inizio dei lavori (mediante la realizzazione delle fondamenta) è pacificamente avvenuto il m25 maggio 2007; a quella data, risulta altrettanto incontroversa l'assenza sul cantiere dell'arch. trattenuto in ospedale ( come da certificazione prodotta) per un intervento CP_1
programmato al ginocchio;
- Negli elaborati progettuali redatti dall'arch. il piano di calpestio è stato indicato ad CP_1 un'altezza diversa rispetto a quella poi effettivamente realizzata (tanto da imporre il rilascio, per la regolarizzazione, di un permesso di costruire in sanatoria);
- Trattandosi di intervento riguardanti lavori in cemento armato deve ritenersi che il controllo sulla regolare esecuzione secondo le previsioni progettuali iniziali fosse del direttore dei lavori strutturali e quindi non possa attribuirsi in effetti attribuirsi alcun profilo di responsabilità in capo all'odierno appellato;
- Non vale, ai fini di un diverso inquadramento dei fatti, sostenere la irrilevanza del contratto di appalto posto che ha espressamente riconosciuto con la sottoscrizione la Parte_1
contemporanea esistenza di due distinte figure di direttore dei lavori (per la parte architettonica e strutturale);
- Per tale essenziale ragione, quindi, la giurisprudenza citata dall'appellante sulla persistenza della responsabilità e quindi del dovere generale di controllo in capo alla direzione dei lavori non può trovare applicazione nella fattispecie operando, al contrario, nel diverso caso in cui il direttore dei lavori si sia semplicemente avvalso di un altro professionista restando però fermo il suo ruolo di assoluto ed unico responsabile della direzione dei lavori;
7 - La rilevanza probatoria del documento deve quindi prevalere sulla circostanza che l'arch. non fosse presente (peraltro deve ritenersi per una valida ragione ampiamente CP_1 documentata per tabulas) al momento dell'inizio dei lavori ed anche (ragionevolmente) non lo fosse neppure quando la ditta appaltatrice ha realizzato il piano di calpestio in maniera difforme rispetto alle iniziali previsioni progettuali. A tale riguardo, sulla scorta di quanto riportato nel contratto di appalto, il direttore dei lavori strutturali (e quindi certamente non il
D'Ercole) avrebbe anche dovuto non solo rilevare lo scostamento rispetto al progetto iniziale, ma anche avrebbe dovuto redigere una specifica relazione;
- Sulla scorta di tali essenziali argomentazioni, deve essere condivisa la valutazione, operata
Per_ nella sentenza impugnata, delle prove orali espletate in corso di causa. Infatti, il teste , all'udienza del 13 gennaio 2021, ha dichiarato (trattasi di circostanza del tutto neutra) “Io
non lo ho conosciuto perché le fondazioni le ha fatte l'altra ditta. Io ho fatto i solai CP_3
e le quote e abbiamo dovuto rimettere parecchi ferri delle fondazioni che erano storte e ciò facemmo con l'arch. direttore dei lavori, che chiamavamo ogniqualvolta Controparte_1 ci serviva qualcosa. Non so chi ha redatto il progetto”; l'altro testimone, Testimone_2 moglie del legale rappresentante di all'epoca dei fatti (oggi lei stessa titolare Parte_1 della carica), all'udienza del 24 marzo 2021, ha riferito (versione che quindi esige un necessario riscontro di attendibilità) “le quote non si potevano toccare perché erano di competenza di che era l'unico responsabile per le quote. Confermo che i granchi CP_1
vennero posati, almeno così penso. Non ricordo se concordammo di innalzare le quote, sono passati tanti anni”. Il teste ha invece confermato il dato documentale (da qui la sua Tes_1 attendibilità nonostante il rapporto di affinità con l'arch essendone il cognato) circa CP_1 il ruolo dell'ing. per quanto concerne le operazioni di realizzazione della struttura CP_3
in c.a., compreso il progetto strutturale, la posa delle fondazioni e solai e le rispettive quote.
Lo stesso ing. , in sede di escussione all'udienza del 5 maggio 2021, ha dichiarato CP_3
(anche in tal caso la versione presta il fianco a non pochi rilievi in termini di attendibilità) “Io mi sono occupato esclusivamente della progettazione strutturale e della direzione lavori della medesima;
non mi sono occupato della posa fondazioni e solai, né delle quote. né degli allineamenti né delle distanze tra i confini” salvo poi aggiungere “Ribadisco che non è stato alzato il piano di calpestio, non essendovi necessità di modificare le quote che sono determinate dalle travi;
i granchi sono solo, come già detto, dei riempimenti. L'arch.
quale direttore generale dei lavori, doveva stabilire le distanze tra i confini, gli CP_1
allineamenti e quote, tra cui la quota di imposta della fondazione. Io ho messo le fondazioni alla quota che mi era stata indicata dall'arch. ; CP_1
8 - Deve, di conseguenza, ritenersi ampiamente fornita la dimostrazione della prova liberatoria per quanto concerne tutte le poste risarcitorie (comprensive anche degli oneri per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria del 2011) ricollegate all'innalzamento del piano di calpestio;
3.2.A medesime conclusioni, poi, deve pervenirsi anche con riguardo all'ulteriore profilo riguardante la asserita responsabilità dell'arch. per quanto concerne l'esito (negativo per l'odierna CP_1
appellante) del contenzioso che ha introdotto nei confronti di Parte_1 CP_2
Al fine di meglio comprendere l'esatta prospettazione dell'appellante merita osservare quanto segue.
Il contenzioso è stato promosso nel lontano 2008 dinanzi al Tribunale di Pescara per sentire dichiarare la risoluzione per inadempimento della ditta appaltatrice (nelle more dichiarata fallita).
Questi in sintesi i fatti di causa:
-la direzione lavori nel dicembre 2007 ha accertato l'indispensabilità di realizzare un muro di contenimento a confine con il lotto 3;
- la non voluto sottoscrivere il contratto per l'esecuzione di detto intervento portato a CP_2
Per_ termine dalla ditta;
- una volta ultimati i lavori, non vi è stata la ripresa dei lavori e da qui la richiesta di risoluzione e di risarcimento danni quantificati nella misura di € 145.000,00;
Il tribunale pescarese con sentenza che deve ritenersi (non essendo stata sollevata alcuna censura sul punto) passata in giudicato ha rigettato la domanda ritenendo, in buona sostanza, che alcun ritardo nella ripresa dei lavori poteva essere imputato alla in quanto: CP_2
- La direzione lavori ha emesso due ordini di servizi (numeri 4 e 5) il 1 ed il 3 marzo 2008 con cui ha comunicato l'avvenuta ultimazione (o comunque prossima ultimazione) dei lavori di rifacimento del muro di contenimento tanto da indicare la data di liberazione del cantiere con possibilità di ripresa della costruzione del fabbricato residenziale il successivo giorno 4 marzo
2008;
- All'esito, però, della CTU espletata in quel giudizio, è emerso che tale ipotesi non sarebbe stata praticabile per due ragioni;
una prima perché l'inutilizzabilità della gru si sarebbe protratta sino al 18 marzo 2008; una seconda derivata dal mancato adeguamento del PSC;
Invero, nella valutazione dei fatti occorre considerare che:
-la decisione n. 1896/15 è stata resa senza poter valutare il materiale documentale presente nel fascicolo di ritirato dal procuratore prima della rinunzia al mandato e non restituito Parte_1
allorquando vi è stata la scadenza dei termini di cui all'art. 190 cpc;
9 - è sin troppo noto che in simili casi, ai fini della decisione occorre tener conto unicamente del materiale presente in atti;
-nel corso del presente giudizio (e trattasi, al contrario, di documentazione pienamente utilizzabile ai fini della presente decisione in primo grado) l'arch. ha prodotto (trattasi dei documenti n. CP_1
25 e 26) l'adeguamento dl PSC;
- alcun ulteriore elemento di prova è stato fornito da in grado di ritenere non raggiunta Parte_1
la prova liberatoria della responsabilità del professionista;
- in altri termini, non è possibile affermare (anche volendo ritenere che l'inutilizzabilità della gru avrebbe reso impossibile la ripresa dei lavori per il giorno indicato negli ordini di servizio sopra citati) che sussista una responsabilità in capo all'arch. CP_1
- né può consentire un diverso inquadramento dei fatti l'ulteriore circostanza che la più citata decisione del Tribunale di Pescara ha escluso profili di ritardo imputabile in capo a CP_2
3.3.L'insieme delle considerazioni sin qui svolte riveste una valenza tanto assorbente da comportare, de plano, il rigetto dell'ultimo motivo proposto di espletamento di una CTU.
Infine, qualche breve considerazione deve essere svolta in ordine al primo motivo di gravame.
L'appellante, come anticipato, ha contestato l'errata valutazione operata dal giudice di prime cure sulla causa petendi della domanda.
Sul punto, è sufficiente osservare che:
-la iniziale prospettazione di risulta chiaramente fondata sulla violazione del dovere Parte_1 di diligenza (qualificata secondo i parametri dell'art. 1176 comma 2° cod civ) da parte dell'arch. nell'esecuzione di un contratto di prestazione d'opera; CP_1
- per tale ragione, il richiamo operato (negli scritti difensivi finali di primo grado) all'art. 2043 cod civ ha evidentemente comportato l'individuazione di una nuova causa petendi (avendo spostato l'asse del discorso sulla responsabilità extracontrattuale);
- è vero che, soprattutto negli arresti più recenti, la giurisprudenza di legittimità ha ampliato le maglie della emendatio libelli, tuttavia deve ritenersi che il richiamo ad una causa petendi del tutto diversa
(anche per le sole implicazioni sul regime dell'onere della prova) e per giunta in sede di comparsa conclusionale deve considerarsi inammissibile perché tardiva;
- quanto ai vizi ed al richiamo all'art. 1667 cod civ, pur volendo superare il rilievo in rito, resta il dato decisivo dell'assenza di un adeguato riscontro circa la diretta riconducibilità degli stessi (peraltro genericamente indicati eccetto per l'elevazione del piano di calpestio di cui, però, si è già ampiamente deto) all'attività del professionista;
10 Ne deriva, in definitiva, il rigetto dell'appello.
4. In ultimo, le spese del presente grado devono seguire la soccombenza per essere liquidate come di seguito indicato.
Considerato che, alla luce delle nuove disposizioni in materia il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:
a) valore e natura della pratica;
b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
c) condizioni di urgenza per l'espletamento dell'incarico;
d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
e) pregio dell'opera prestata;
Tenuto conto dell'opera prestata e delle attività svolte dall'avvocato, si reputa congruo liquidare in favore di la somma di € 9.991,00 per compensi professionali attenendosi ai valori Controparte_1
medi di liquidazione di cui al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 (valore della controversia da € 52.001 ad € 260.000 fase istruttoria e di trattazione esclusa in quanto non dovuta) oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie così come espressamente previsto dal citato decreto.
5.Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio
2013 (cfr. Cass. SS.UU. n. 9938/14), dichiara che l'appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 1009/23 del Tribunale di Pescara così decide nel contraddittorio delle parti:
a) rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'appello;
b) condanna l'appellante alla rifusione in favore della controparte delle spese del presente grado che liquida in € 9.991,00 per compensi professionali oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
11 c) manda alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 4 febbraio 2025
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso La Presidente dott.ssa Nicoletta Orlandi
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