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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 24/07/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 735/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 1.07.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento avente per oggetto “rapporto di lavoro parasubordinato” promossa
DA
, in persona del Direttore Generale e Parte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe LAGIOIA
OPPONENTE
contro
rappresentato e difeso dagli avv.ti Tiziana COLELLA e Gaetano CATERINA CP_1
OPPOSTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso monitorio del 10.07.2024, il dott. chiedeva ed otteneva CP_1
l'emissione del Decreto ingiuntivo n. 184/2024, con il quale questo Tribunale ingiungeva alla
di pagare alla parte ricorrente, per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni Pt_1 dalla notifica del presente decreto:
1.la somma di euro 6.120,00; 2. Gli interessi come da pagina 1 di 6 domanda;
3.le spese di questa procedura di ingiunzione liquidate in € 567,00 per competenze, in € 118,50 per esborsi, oltre il 15% spese generali, iva e cpa” ;
avverso il provvedimento monitorio proponeva opposizione la , chiedendone la Pt_1 revoca;
a fondamento dell'opposizione, evidenziava che il DCA 64/2019 non era stato revocato dal DCA 2/2021; che gli artt. 28 e 29 dell'ADR erano nulli per contrarietà alle previsioni contenute nell'accordo collettivo nazionale, per violazione dell'art. 40, co.
3- quinquies, del D.Lgs. 165/2001 e degli artt. 4, co. 1 lett. j e 8, comma 2 dell'Accordo Collettivo
Nazionale del 23 marzo 2005, come modificato e integrato dall'ACN del 29 luglio 2009”; che l'indennità di cui all'art. 28 costituiva una inammissibile duplicazione di una garanzia assicurativa già prevista dall'Accordo collettivo nazionale di settore, alla luce della previsione Contr dell'articolo 72 comma 2 , laddove stabilisce che: " ... qualora l'azienda non sia in grado di assicurare un mezzo di servizio al medico incaricato, spetta allo stesso, nel caso utilizzi un proprio automezzo su richiesta dell'azienda, un rimborso forfettario pari al costo di 1 litro di benzina verde per ogni ora di attività, nonché adeguata copertura assicurativa dell'automezzo".
Si costituiva l'opposto chiedendo il rigetto della opposizione, evidenziando:
di esercitare l'attività di medico di continuità assistenziale e di aver adito il Tribunale al fine di ottenere il pagamento delle somme spettanti per il periodo novembre 2021/febbraio 2024 a titolo di indennità assicurativa contro atti vandalici/ calamità naturali (art. 28), in virtù di quanto disposto dall'Accordo Decentrato Regionale del 2007;
che, infatti:
l'art. 28 statuiva: “Qualora le Zone territoriali dell' non siano in grado di assicurare Parte_1 un mezzo di servizio al medico incaricato (titolare o sostituto) al medico che utilizza il proprio autoveicolo viene riconosciuta un'indennità forfettaria pari ad € 1,70 per ciascuna ora di attività”;
che il pagamento di tale indennità era stato sospeso con DCA 64/2019 con cui veniva disposta, in via temporanea e cautelativa la sospensione delle disposizioni di cui agli artt. 28 e
29 ADR 2007 sulla base di una segnalazione della Corte dei Conti;
che tale decreto era stato revocato dal DCA 9/2025 del 22.01.2025, che aveva recepito quanto statuito nei numerosi precedenti giudiziali che avevano visto l soccombente, Pt_1 pagina 2 di 6 così ripristinando “le indennità previste dagli artt. 28 e 29 dell'Accordo Regionale Decentrato del 2007 nei termini originariamente previsti, “fino alla stipula del nuovo AIR”;
che il quantum richiesto non era stato minimamente contestato dalla . Pt_1
Insisteva, quindi, nel rigetto dell'opposizione.
La causa, di natura documentale, è stata istruita con acquisizione dei documenti depositati dalle parti.
____
L'opposizione è infondata.
Come documentato da parte opposta, in corso di causa, con DCA 9 del 22.01.2025 del
Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario - in seguito agli esiti negativi, per l'ASREM e la Regione Molise, del nutrito contenzioso instaurato dai medici, originato dall'adozione del DCA n. 64/2019, con cui erano state sospese le indennità di cui agli artt. 28 e 29 dell'ADR 2007- è stato revocato il precedente
DCA n. 64/2019 (allo scopo di evitare ulteriore esposizione delle P.A. interessate alla proposizione di ulteriori ricorsi con esiti prevedibilmente sfavorevoli), con conseguente ripristino del pagamento di tali indennità “fino alla stipula del nuovo . CP_3
Risulta comunque necessario decidere la presente causa, dato che le somme richieste dal ricorrente attengono ad un periodo pregresso rispetto alla revoca del DCA n. 64/2019 e, comunque, allo stato non risulta che per effetto della disposta revoca siano state pagate al ricorrente le indennità oggetto del presente contenzioso.
Si segnala opportunamente che con riferimento alle voci di cui agli artt.28 dell'ADR 2007, sospese con il DCA n.64/19 (nonché dell'art. 29, che tuttavia non viene in rilievo nel presente giudizio, dato che la richiesta monitoria attiene unicamente alla indennità ex art. 28 cit.), questo Tribunale ha già emesso sentenze nelle quali si evidenziava come la sospensione pro futuro era stata originata dalla segnalazione della Procura Regionale della
Corte dei Conti, in atti;
tale segnalazione si riferiva genericamente alla “illegittima erogazione di denaro pubblico” e non risulta dagli atti di causa che né il Commissario ad acta né la (nell'ottemperare alle indicazioni del Commissario) abbiano operato Pt_1 controlli di tipo contabile;
in verità, la stessa Procura contabile fornisce una indicazione pagina 3 di 6 precauzionale di sospensione della erogazione in attesa della conclusione delle indagini.
Non si comprende, pertanto, quale sia il fondamento giuridico per la disposta sospensione.
A tutto ciò si aggiunga la circostanza che il decreto commissariale (e le successive determinazioni “attuative” della ) incide su materia demandata alla contrattazione tra Pt_1 le parti, operando modifiche che, invece, presuppongono l'accordo tra le parti e non consentono modifiche unilaterali.
Si riscontra dunque l'illegittimità del modus operandi della P.A. nell'incidere unilateralmente, con il citato decreto del Commissario ad acta, prescindendo da una formale contrattazione ad hoc con le rappresentanze sindacali di categoria, sul rapporto di lavoro intercorrente tra le parti, sì da modificare unilateralmente il trattamento economico;
peraltro, neppure potrebbe essere valutato legittimo un provvedimento riduttivo sine die di detti emolumenti, del tutto avulso da una siffatta formale contrattazione ad hoc.
Anche la Corte di Appello di OB (cfr. sentenza n.126/23 del 26.3.24) ha statuito, in vicenda del tutto similare alla presente, che è illegittimo e va pertanto disapplicato il DCA
N°64/2019 per le ragioni dianzi evidenziate con riferimento al DCA N°28/2012, attesa
l'inidoneità dei decreti commissariali, in quanto unilaterali, a modificare il contenuto economico in assenza di previa modifica concordata tra le parti degli accordi contrattuali nazionali e regionali, peraltro in assenza di correlata riduzione delle prestazioni sanitarie erogate dai medici.
Sul punto si condividono le pronunce di merito emesse da altri Tribunali e Corti di Appello in cui si sottolinea l'inidoneità dei decreti commissariali, in quanto unilaterali, a modificare il contenuto economico in assenza di previa modifica concordata tra le parti degli accordi contrattuali nazionali e regionali, peraltro in assenza di correlata riduzione delle prestazioni sanitarie erogate dai medici.
Né convince la sostenuta duplicazione della indennità di cui all'art.28 ADR rispetto a quella di cui all'art.72.2 ACN (argomentazione che non risulta neppure sviscerata nel decreto n.64/19 limitandosi il Commissario a trascrivere le due norme), atteso che l'allegato principio di omnicomprensività di cui all'art.72 comma I riguarda l'onorario professionale e, quindi, il compenso squisitamente legato alla professionalità, mentre il comma II (che altrimenti non sarebbe stato proprio inserito) riguarda il diverso aspetto del rimborso delle spese vive
(diverso dall'onorario). L'art.72 comma II non quantifica numericamente il rimborso collegandolo al costo della benzina verde, mentre l'art.28 ADR riguarda un rimborso spese pagina 4 di 6 più ampio e quantificato. Peraltro, non risulta allegato dalla opponente che a parte opposta siano state erogate ambedue le indennità (quella nazionale e quella regionale).
Si segnala che anche la Corte di Appello di OB (sempre nella sentenza n.126/23 del 26.3.24) ha ulteriormente precisato che “inconferente è anche il richiamo di parte appellante alla pronuncia della Suprema Corte n. 29137/2022, con la quale è stata ravvisata la nullità dell'art 13 dell' per non aver rispettato il criterio di specificità. In quel CP_4 caso, infatti, l'accordo regionale aveva riconosciuto il compenso aggiuntivo dell'indennità di rischio in modo automatico e indifferenziato a tutti i medici di continuità assistenziale abruzzesi, mentre, nel caso che ci occupa, sono previsti in maniera specifica, i requisiti necessari per l'erogazione di tale indennità. Ritiene la Corte, quanto all'“indennità assicurativa contro atti vandalici/calamità naturali” (art. 28 ADR 2007), di escludere che la Contr stessa rappresenti una duplicazione rispetto alla previsione nell' dell'obbligo della
di garantire una polizza assicurativa idonea a coprire il pericolo di danni al mezzo
Pt_1 privato del medico, poi effettivamente stipulata dalla con la Va
Pt_1 CP_5 evidenziato al riguardo che l'art. 28 ADR 2007 si ricollega espressamente all'art. 72, co.2, Contr dell' , prevedendo, analogamente ad esso, un'indennità quantificata in € 1,70 per ogni Contr ora di attività : nell' l'indennità è ancorata al prezzo di un litro di benzina verde, ed è altresì previsto l'obbligo della di stipulare una polizza assicurativa a copertura del
Pt_1 rischio di danni al veicolo del medico, qualora l stessa non sia in grado di
Pt_1 assicurare un mezzo di servizio al medico che utilizza un proprio automezzo. Balza evidente che non ricorre alcuna duplicazione, essendo l datrice di lavoro tenuta a
Pt_1 corrispondere al medico che utilizzi il mezzo proprio l'indennità -verosimilmente finalizzata a compensare il medico per l'usura e le spese connesse all'uso del veicolo privato- ed a garantire, nel contempo, la copertura assicurativa per gli eventuali danni da atti di vandalismo o calamità. Quanto all'indennità cd. di assistenza pediatrica -art. 29 ADR 2007-, va evidenziato che la parte appellata, attraverso i cedolini allegati al ricorso monitorio, nei quali era riportata anche detta voce, ha dimostrato di aver diritto alla relativa corresponsione, peraltro erogata dalla anche nel periodo che qui rileva, seppure
Pt_1 decurtata del 30% in ossequio alle previsioni del DCA n. 28/2012. Ciò fa presumere che ricorressero per l'originario ricorrente i presupposti previsti dall'art. 29 ADR per l'erogazione dell'indennità di che trattasi - : frequenza di un corso di formazione predisposto dalla
e superamento del colloquio finale o, in alternativa, presentazione di un'istanza di Pt_1 aggiornamento da parte del medico-. Di qui il buon diritto dell'odierno appellato ad ottenere pagina 5 di 6 la ripetizione delle somme indebitamente trattenute dall' per illegittima riduzione del Pt_1
30% degli emolumenti de quibus così come richiesti nel ricorso di I grado”.
Inoltre, quanto alla erogazione/spettanza dell'indennità ex art. 28 citato, parte opponente non ha specificamente contestato la sussistenza dei presupposti sostanziali per l'ottenimento della indennità, ossia l'utilizzo da parte del medico richiedente del proprio autoveicolo ed il numero di ore di attività svolte.
Va pure rilevato che le somme richieste in pagamento nella presente sede non risultano contestate dall'opponente nel quantum.
Segue il rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite, liquidate nei valori minimi vista la serialità del contenzioso, seguono la soccombenza della , con distrazione. Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di OB, in persona del Giudice del Lavoro Barbara PREVIATI, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) Rigetta l'opposizione e conferma il D.I. n. 184/2024 di cui dichiara l'esecutività;
2) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta, liquidate in euro 2.109,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario del 15% con distrazione.
OB, 23 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Barbara Previati
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 1.07.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento avente per oggetto “rapporto di lavoro parasubordinato” promossa
DA
, in persona del Direttore Generale e Parte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe LAGIOIA
OPPONENTE
contro
rappresentato e difeso dagli avv.ti Tiziana COLELLA e Gaetano CATERINA CP_1
OPPOSTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso monitorio del 10.07.2024, il dott. chiedeva ed otteneva CP_1
l'emissione del Decreto ingiuntivo n. 184/2024, con il quale questo Tribunale ingiungeva alla
di pagare alla parte ricorrente, per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni Pt_1 dalla notifica del presente decreto:
1.la somma di euro 6.120,00; 2. Gli interessi come da pagina 1 di 6 domanda;
3.le spese di questa procedura di ingiunzione liquidate in € 567,00 per competenze, in € 118,50 per esborsi, oltre il 15% spese generali, iva e cpa” ;
avverso il provvedimento monitorio proponeva opposizione la , chiedendone la Pt_1 revoca;
a fondamento dell'opposizione, evidenziava che il DCA 64/2019 non era stato revocato dal DCA 2/2021; che gli artt. 28 e 29 dell'ADR erano nulli per contrarietà alle previsioni contenute nell'accordo collettivo nazionale, per violazione dell'art. 40, co.
3- quinquies, del D.Lgs. 165/2001 e degli artt. 4, co. 1 lett. j e 8, comma 2 dell'Accordo Collettivo
Nazionale del 23 marzo 2005, come modificato e integrato dall'ACN del 29 luglio 2009”; che l'indennità di cui all'art. 28 costituiva una inammissibile duplicazione di una garanzia assicurativa già prevista dall'Accordo collettivo nazionale di settore, alla luce della previsione Contr dell'articolo 72 comma 2 , laddove stabilisce che: " ... qualora l'azienda non sia in grado di assicurare un mezzo di servizio al medico incaricato, spetta allo stesso, nel caso utilizzi un proprio automezzo su richiesta dell'azienda, un rimborso forfettario pari al costo di 1 litro di benzina verde per ogni ora di attività, nonché adeguata copertura assicurativa dell'automezzo".
Si costituiva l'opposto chiedendo il rigetto della opposizione, evidenziando:
di esercitare l'attività di medico di continuità assistenziale e di aver adito il Tribunale al fine di ottenere il pagamento delle somme spettanti per il periodo novembre 2021/febbraio 2024 a titolo di indennità assicurativa contro atti vandalici/ calamità naturali (art. 28), in virtù di quanto disposto dall'Accordo Decentrato Regionale del 2007;
che, infatti:
l'art. 28 statuiva: “Qualora le Zone territoriali dell' non siano in grado di assicurare Parte_1 un mezzo di servizio al medico incaricato (titolare o sostituto) al medico che utilizza il proprio autoveicolo viene riconosciuta un'indennità forfettaria pari ad € 1,70 per ciascuna ora di attività”;
che il pagamento di tale indennità era stato sospeso con DCA 64/2019 con cui veniva disposta, in via temporanea e cautelativa la sospensione delle disposizioni di cui agli artt. 28 e
29 ADR 2007 sulla base di una segnalazione della Corte dei Conti;
che tale decreto era stato revocato dal DCA 9/2025 del 22.01.2025, che aveva recepito quanto statuito nei numerosi precedenti giudiziali che avevano visto l soccombente, Pt_1 pagina 2 di 6 così ripristinando “le indennità previste dagli artt. 28 e 29 dell'Accordo Regionale Decentrato del 2007 nei termini originariamente previsti, “fino alla stipula del nuovo AIR”;
che il quantum richiesto non era stato minimamente contestato dalla . Pt_1
Insisteva, quindi, nel rigetto dell'opposizione.
La causa, di natura documentale, è stata istruita con acquisizione dei documenti depositati dalle parti.
____
L'opposizione è infondata.
Come documentato da parte opposta, in corso di causa, con DCA 9 del 22.01.2025 del
Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario - in seguito agli esiti negativi, per l'ASREM e la Regione Molise, del nutrito contenzioso instaurato dai medici, originato dall'adozione del DCA n. 64/2019, con cui erano state sospese le indennità di cui agli artt. 28 e 29 dell'ADR 2007- è stato revocato il precedente
DCA n. 64/2019 (allo scopo di evitare ulteriore esposizione delle P.A. interessate alla proposizione di ulteriori ricorsi con esiti prevedibilmente sfavorevoli), con conseguente ripristino del pagamento di tali indennità “fino alla stipula del nuovo . CP_3
Risulta comunque necessario decidere la presente causa, dato che le somme richieste dal ricorrente attengono ad un periodo pregresso rispetto alla revoca del DCA n. 64/2019 e, comunque, allo stato non risulta che per effetto della disposta revoca siano state pagate al ricorrente le indennità oggetto del presente contenzioso.
Si segnala opportunamente che con riferimento alle voci di cui agli artt.28 dell'ADR 2007, sospese con il DCA n.64/19 (nonché dell'art. 29, che tuttavia non viene in rilievo nel presente giudizio, dato che la richiesta monitoria attiene unicamente alla indennità ex art. 28 cit.), questo Tribunale ha già emesso sentenze nelle quali si evidenziava come la sospensione pro futuro era stata originata dalla segnalazione della Procura Regionale della
Corte dei Conti, in atti;
tale segnalazione si riferiva genericamente alla “illegittima erogazione di denaro pubblico” e non risulta dagli atti di causa che né il Commissario ad acta né la (nell'ottemperare alle indicazioni del Commissario) abbiano operato Pt_1 controlli di tipo contabile;
in verità, la stessa Procura contabile fornisce una indicazione pagina 3 di 6 precauzionale di sospensione della erogazione in attesa della conclusione delle indagini.
Non si comprende, pertanto, quale sia il fondamento giuridico per la disposta sospensione.
A tutto ciò si aggiunga la circostanza che il decreto commissariale (e le successive determinazioni “attuative” della ) incide su materia demandata alla contrattazione tra Pt_1 le parti, operando modifiche che, invece, presuppongono l'accordo tra le parti e non consentono modifiche unilaterali.
Si riscontra dunque l'illegittimità del modus operandi della P.A. nell'incidere unilateralmente, con il citato decreto del Commissario ad acta, prescindendo da una formale contrattazione ad hoc con le rappresentanze sindacali di categoria, sul rapporto di lavoro intercorrente tra le parti, sì da modificare unilateralmente il trattamento economico;
peraltro, neppure potrebbe essere valutato legittimo un provvedimento riduttivo sine die di detti emolumenti, del tutto avulso da una siffatta formale contrattazione ad hoc.
Anche la Corte di Appello di OB (cfr. sentenza n.126/23 del 26.3.24) ha statuito, in vicenda del tutto similare alla presente, che è illegittimo e va pertanto disapplicato il DCA
N°64/2019 per le ragioni dianzi evidenziate con riferimento al DCA N°28/2012, attesa
l'inidoneità dei decreti commissariali, in quanto unilaterali, a modificare il contenuto economico in assenza di previa modifica concordata tra le parti degli accordi contrattuali nazionali e regionali, peraltro in assenza di correlata riduzione delle prestazioni sanitarie erogate dai medici.
Sul punto si condividono le pronunce di merito emesse da altri Tribunali e Corti di Appello in cui si sottolinea l'inidoneità dei decreti commissariali, in quanto unilaterali, a modificare il contenuto economico in assenza di previa modifica concordata tra le parti degli accordi contrattuali nazionali e regionali, peraltro in assenza di correlata riduzione delle prestazioni sanitarie erogate dai medici.
Né convince la sostenuta duplicazione della indennità di cui all'art.28 ADR rispetto a quella di cui all'art.72.2 ACN (argomentazione che non risulta neppure sviscerata nel decreto n.64/19 limitandosi il Commissario a trascrivere le due norme), atteso che l'allegato principio di omnicomprensività di cui all'art.72 comma I riguarda l'onorario professionale e, quindi, il compenso squisitamente legato alla professionalità, mentre il comma II (che altrimenti non sarebbe stato proprio inserito) riguarda il diverso aspetto del rimborso delle spese vive
(diverso dall'onorario). L'art.72 comma II non quantifica numericamente il rimborso collegandolo al costo della benzina verde, mentre l'art.28 ADR riguarda un rimborso spese pagina 4 di 6 più ampio e quantificato. Peraltro, non risulta allegato dalla opponente che a parte opposta siano state erogate ambedue le indennità (quella nazionale e quella regionale).
Si segnala che anche la Corte di Appello di OB (sempre nella sentenza n.126/23 del 26.3.24) ha ulteriormente precisato che “inconferente è anche il richiamo di parte appellante alla pronuncia della Suprema Corte n. 29137/2022, con la quale è stata ravvisata la nullità dell'art 13 dell' per non aver rispettato il criterio di specificità. In quel CP_4 caso, infatti, l'accordo regionale aveva riconosciuto il compenso aggiuntivo dell'indennità di rischio in modo automatico e indifferenziato a tutti i medici di continuità assistenziale abruzzesi, mentre, nel caso che ci occupa, sono previsti in maniera specifica, i requisiti necessari per l'erogazione di tale indennità. Ritiene la Corte, quanto all'“indennità assicurativa contro atti vandalici/calamità naturali” (art. 28 ADR 2007), di escludere che la Contr stessa rappresenti una duplicazione rispetto alla previsione nell' dell'obbligo della
di garantire una polizza assicurativa idonea a coprire il pericolo di danni al mezzo
Pt_1 privato del medico, poi effettivamente stipulata dalla con la Va
Pt_1 CP_5 evidenziato al riguardo che l'art. 28 ADR 2007 si ricollega espressamente all'art. 72, co.2, Contr dell' , prevedendo, analogamente ad esso, un'indennità quantificata in € 1,70 per ogni Contr ora di attività : nell' l'indennità è ancorata al prezzo di un litro di benzina verde, ed è altresì previsto l'obbligo della di stipulare una polizza assicurativa a copertura del
Pt_1 rischio di danni al veicolo del medico, qualora l stessa non sia in grado di
Pt_1 assicurare un mezzo di servizio al medico che utilizza un proprio automezzo. Balza evidente che non ricorre alcuna duplicazione, essendo l datrice di lavoro tenuta a
Pt_1 corrispondere al medico che utilizzi il mezzo proprio l'indennità -verosimilmente finalizzata a compensare il medico per l'usura e le spese connesse all'uso del veicolo privato- ed a garantire, nel contempo, la copertura assicurativa per gli eventuali danni da atti di vandalismo o calamità. Quanto all'indennità cd. di assistenza pediatrica -art. 29 ADR 2007-, va evidenziato che la parte appellata, attraverso i cedolini allegati al ricorso monitorio, nei quali era riportata anche detta voce, ha dimostrato di aver diritto alla relativa corresponsione, peraltro erogata dalla anche nel periodo che qui rileva, seppure
Pt_1 decurtata del 30% in ossequio alle previsioni del DCA n. 28/2012. Ciò fa presumere che ricorressero per l'originario ricorrente i presupposti previsti dall'art. 29 ADR per l'erogazione dell'indennità di che trattasi - : frequenza di un corso di formazione predisposto dalla
e superamento del colloquio finale o, in alternativa, presentazione di un'istanza di Pt_1 aggiornamento da parte del medico-. Di qui il buon diritto dell'odierno appellato ad ottenere pagina 5 di 6 la ripetizione delle somme indebitamente trattenute dall' per illegittima riduzione del Pt_1
30% degli emolumenti de quibus così come richiesti nel ricorso di I grado”.
Inoltre, quanto alla erogazione/spettanza dell'indennità ex art. 28 citato, parte opponente non ha specificamente contestato la sussistenza dei presupposti sostanziali per l'ottenimento della indennità, ossia l'utilizzo da parte del medico richiedente del proprio autoveicolo ed il numero di ore di attività svolte.
Va pure rilevato che le somme richieste in pagamento nella presente sede non risultano contestate dall'opponente nel quantum.
Segue il rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite, liquidate nei valori minimi vista la serialità del contenzioso, seguono la soccombenza della , con distrazione. Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di OB, in persona del Giudice del Lavoro Barbara PREVIATI, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) Rigetta l'opposizione e conferma il D.I. n. 184/2024 di cui dichiara l'esecutività;
2) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta, liquidate in euro 2.109,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario del 15% con distrazione.
OB, 23 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Barbara Previati
pagina 6 di 6